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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta da: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 4831 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandro Maffei e dall'avv. Michela Matarazzo, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Petruzzo, giusta procura in atti
Appellato
E
CP_2
Appellato contumace
Controparte_3
Appellato contumace
FATTI DI CAUSA
1. conveniva, dinanzi al tribunale di Benevento, , Parte_1 Controparte_1
e . Controparte_3 CP_2
Deduceva: che in data 11.06.2014 veniva aperta la successione di , vedova di Persona_1 _3
;
[...]
che questa, in data 2.10.2013, con testamento pubblico, nominava beneficiari i figli _1
, e e disponeva specificamente dell'intero
[...] CP_2 Parte_1
suo patrimonio;
che il patrimonio della all'epoca della sua morte, aveva il valore di euro 449.137,70; R_ che la quota disponibile, ai sensi dell'art. 537 c.c., era un terzo dell'asse ed era pari ad euro
149.697, 60;
che la quota di legittima spettante a ciascun erede sarebbe stata pari ad euro 99.798,40; che, quindi, essendo la quota dell'attore pari a 100.248,00, non risultava alcuna lesione;
che le disposizioni testamentarie della de cuius apparivano contra legem, in quanto l'attore aveva usucapito il bene assegnatogli, già prima della dipartita della testatrice;
che l'attore aveva posseduto il bene uti dominus ed ininterrottamente, disponendone senza alcuna ingerenza altrui, esteriorizzando a tutti gli effetti un comportamento corrispondente al diritto di proprietà, provvedendo ai lavori di conservazione del bene, al pagamento delle spese, degli oneri, delle imposte e delle tasse di cui era gravato. Peraltro, egli occupava tale bene immobile;
che la P.A. si era sempre relazionata solo con l'attore;
che era interesse dell'attore fare accertare l'usucapione dell'immobile sito in Vallata (AV) al viale S. Pertini n. 23 (già corso Kennedy), composto da vani 5,5 catastali, individuato in
Catasto fabbricati al fg. 18, part. 645, sub. 5, piano 1, con ogni accessorio e pertinenza;
che l'attore aveva usucapito anche il garage già identificato al foglio 18, part. 645, sub 9
(recte: 2), attualmente identificato al fg. 18, part. 645, sub 9, che formalmente risulta di proprietà di (figlio di ), ma sempre posseduto uti Controparte_3 Controparte_1 dominus dall'attore, al fine di esercitarvi l'attività di meccanico;
che era palese la lesione subita dall'attore che aveva diritto ad un terzo del valore della quota legittima, pari ad euro 77.523,29;
che a tale somma si giungeva sottraendo il valore del bene usucapito dall'attore alla originaria valutazione dell'asse ereditario, il cui esatto ammontare era di euro 348.889,70;
che la quota legittima, ex art. 537 c.c., era di euro 232.569,87 e che, quindi, la quota legittima da attribuire all'attore era di euro 77.523,29; che, nella specie, doveva farsi applicazione dell'art. 763 c.c.
che doveva rescindersi la divisione per lesione di oltre il quarto;
che dovevano rideterminarsi le quote da attribuire a ciascun coerede, applicandosi i parametri dettati per la successione ab intestato, per cui i coeredi dovevano vedersi attribuito l'intero patrimonio diviso in parti uguali;
il valore di ogni quota doveva essere di euro 116.296,56, pari ad un terzo del valore dell'asse ereditario.
L'attore così concludeva:
“1. Previo accertamento del possesso da parte dell'attore, pubblico, pacifico, continuato e non interrotto da oltre venti anni dell'appartamento sito in Vallata (AV) al Viale S. Pertini n.
23 (già Corso Kennedy) composto da vani 5,5 catastali, individuato in Catasto fabbricati al
Fgl. 18, p.lla 645, sub. 5), piano 1, cat. A/2, cl. 2, RC € 355,06, con ogni accessorio e pertinenza e del locale garage identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9, attualmente identificato con il foglio 18, p.lla 645, sub 9, dichiarare a favore dello stesso, ed in danno dei convenuti, l'usucapione dei menzionati immobili.
2. Conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Benevento di procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni dell'emananda sentenza a favore del sig. e
contro
I convenuti, con esonero del Conservatore da ogni Parte_1
responsabilità e conseguenza.
3.Disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, sig.ra , poteva disporre, nei limiti della quota medesima Persona_1 ammontante ad € 77.523,29, quota che i convenuti saranno chiamati a riconoscere, in danaro o in natura, ove si ritenga di definire la vertenza sulla base delle disposizioni di cui all'art. 537, co. l. c.c. ovvero nei limiti di € 116.296,56 ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 763
c.c., ovvero nella somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire.
4. Condannare i convenuti alla condanna delle spese, dei diritti ed onorari del giudizio”.
2. Si costituiva , chiedendo di rigettare integralmente le domande;
con Controparte_1
vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.
Il convenuto contestava la fondatezza della domanda attorea, negando la sussistenza dei presupposti dell'usucapione e di conseguenza della denunciata lesione di legittima.
Depositava documentazione dalla quale si evinceva che era il medesimo attore a definirsi mero “locatario a titolo gratuito” dell'immobile materno (ordinanza di demolizione n. 122 del
Comune di Vallata), così espressamente riconoscendo la proprietà altrui ed integrando una mera detenzione inidonea al perfezionamento della invocata usucapione.
Il convenuto depositava poi, a sostegno della sua difesa, la sentenza conclusiva del proc.
n. 25/13, nel quale l'attore era stato citato in giudizio per infiltrazioni derivanti dall'immobile oggetto di causa, evidenziando che anche in quella sede si era qualificato mero utilizzatore dell'immobile ed aveva chiamato in causa la madre quale proprietaria e custode dello stesso, ottenendo la sua condanna al risarcimento dei danni, oltre alla propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva (cfr. sentenza n. 30 del 2015).
Evidenziava e documentava che il fratello risultava residente dal 3.10.1997 in Carife alla via
Gramsci n. 11, in quanto assegnatario di casa edilizia popolare e che le imposte e le tasse gravanti sull'immobile erano state pagate, sin dal 1993, dalla madre . Persona_1
Infine, assumeva che non vi fosse stata alcuna lesione della legittima, avendo l'attore ricevuto per testamento la proprietà dell'abitazione al piano primo del fabbricato in Vallata al viale Pertini n. 23
3. e non si costituivano. Controparte_3 CP_2
4. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 2042, pubblicata il 15.10.2021, rigettava la domanda attorea;
condannava l'attore al rimborso direttamente in favore dell'avvocato antistatario di controparte delle spese di lite in € 8.730,00 (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la trattazione ed € 2.050,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
condannava l'attore al pagamento in favore del convenuto di € 4.365,00, ex art. 96, III co., c.p.c.
In motivazione il Tribunale deduceva: che , sin dalla costituzione, aveva depositato l'ordinanza di demolizione Controparte_1
n. 122 del comune di Vallata e la sentenza n. 30 del 2015; che nella ordinanza di demolizione n. 122 del 1987 si faceva riferimento all'istanza di concessione edilizia in sanatoria, presentata da , quale locatario a titolo Parte_1 gratuito dell'immobile di proprietà della madre, mentre nella sentenza n. 30 del 2015 era l'attore stesso (convenuto in una causa di risarcimento dei danni causati dall'immobile oggetto della domanda di usucapione) a chiamare in causa la madre, quale unica responsabile dei danni, in quanto proprietaria dell'immobile, ottenendone la condanna, previa propria estromissione per difetto di legittimazione passiva;
che aveva depositato la documentazione da cui si evinceva che era Controparte_1 stata sempre la madre a pagare gli oneri e i contributi relativi all'immobile (appariva irrilevante l'intestazione dell'utenza telefonica all'attore, in quanto fatto noto che le utenze siano sempre intestate agli utilizzatori dell'immobile, non implicando la voltura dell'utenza alcun possesso uti dominus, come era irrilevante la domiciliazione dell'attore presso l'immobile) e depositato anche il certificato storico di residenza storico dell'attore, da cui si evinceva che questo risiedeva a Vallata, alla via Gramsci, dal 3.10.1997, in quanto assegnatario di casa di edilizia popolare;
che con le memorie istruttorie depositava a) la documentazione relativa Controparte_1 alla autorizzazione della sanatoria delle opere realizzate nell'immobile oggetto di causa, relativa al 1992 ed intestata ai genitori;
b) missiva dell'avv. del Controparte_4
22.4.2005, nella quale il professionista - in nome e per conto dell'attore – chiedeva al convenuto la quota parte dell'indennità di accompagnamento percepita per la madre R_
, dando atto che la stessa viveva a mesi alterni tra i due figli (a riprova del fatto che
[...] anche la madre aveva continuato a vivere nell'immobile oggetto della domanda di usucapione;
c) scrittura privata del 12.09.2011, sottoscritta dall'attore, con la quale questi rinunciava ai propri diritti ereditari sugli immobili che poi furono lasciati in eredità al fratello, in cambio di euro 30.000,00, di cui euro 15.000,00 versati al momento della sottoscrizione,
e nella quale l'attore si era impegnato a: “sostenere tutte le spese giudiziarie che dovrà sostenere mia madre , per i procedimenti civili contro i sigg.ri e Persona_1 CP_5
(ndr. attori nel giudizio relativo al risarcimento danni per infiltrazioni). Controparte_6
Mi impegno altresì a pagare tutte le imposte comunali sugli immobili (ICI), arretrate e future, relative all'abitazione sita in via Sandro Pertini, 23 piano I che dovrebbe sostenere mia madre”, così riconoscendo la proprietà altrui, pur lamentando che l'attore, dopo aver percepito la citata somma, non aveva poi adempiuto all'impegno preso, tant'è vero che la madre continuava a sostenere tutti gli oneri relativi all'immobile; d) ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 27.5.2016, con la quale l'attore veniva condannato alla restituzione dei citati euro
15.000,00 (nella propria comparsa conclusionale l'attore deduceva – ma non documentava
– che il citato giudizio si era concluso con la sentenza n. 1795/2018, pubblicata in data 19/10/2018, che aveva dichiarato la nullità della detta scrittura privata per la violazione dei patti successori); che a fronte di tale copiosa documentazione e della specifica eccezione articolata dal convenuto sin dalla propria costituzione in giudizio relativa alla mancanza di qualsiasi prova di una interversio possessionis ex art. 1141, II co., c.p.c., parte attrice si era limitata a depositare solo le seconde memorie istruttorie, nelle quali chiedeva di poter suffragare la propria domanda semplicemente con la prova testimoniale articolata come segue:
1. L'attore, a partire dalla metà degli anni settanta (1974) all'attualità, ha sempre posseduto uti dominus, in modo esclusivo, pubblico, autonomo e senza interruzioni, l'immobile adibito
a privata abitazione sita al piano primo del fabbricato residenziale in Comune di Vallata al
Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso Kennedy), composta da cinque vani e mezzo catastali, individuata in Catasto fabbricati al foglio 18, p.lla n. 645, sub 5, Via Kennedy, con ogni accessorio e pertinenza, nonché il locale garage, adibito a luogo di lavoro, sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9, considerando i menzionati cespiti propri
e disponendone senza alcuna ingerenza.
2. L'attore, a partire dalla metà degli anni settanta (1974) all'attualità, ha provveduto, con esclusiva autonomia decisionale, a tutti i lavori necessari alla manutenzione, alla ristrutturazione ed alla conservazione dell'identificato immobile sito nel Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso Kennedy) nonché del locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9, nonché al pagamento delle spese, degli oneri, delle imposte e delle tasse gravanti sugli immobili in parola, richiedendo autorizzazioni
e/o concessioni uti dominus per l'esecuzione di lavori edili anche in sanatoria.
3. L'attore, in particolare, si è sempre accollato, in guisa esclusiva, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione del bagno, la riparazione e sostituzione dell'impianto idraulico, della verandatura del terrazzo, della posa in opera del gres per i pianerottoli della scala dell' appartamento sito nel Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini
n. 23 (già Corso Kennedy) nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9.
4. L'attore ha amministrato da più di quaranta anni, quale proprietario esclusivo, l'immobile sito nel Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso Kennedy) ed il locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9.
5. L'attore ha sempre esercitato la propria attività lavorativa di meccanico usufruendo, uti dominus ed in guisa esclusiva, pubblica e senza l'opposizione di alcuno, del locale garage identificato al NCEU del Comune di Vallata al foglio 18, p.lla 645, sub 9. 6. Il patrimonio della sig.ra (donatum + relictum), all'epoca della sua morte, Persona_1 aveva il valore complessivo di € 449.137,70.
7. Il valore dell'asse ereditario, sottratto il valore del bene attribuito all'attore, è pari ad €
348.889,70; che le istanze istruttorie di parte attrice erano superflue, alla luce della documentazione prodotta agli atti;
che la documentazione depositata dal convenuto provava inconfutabilmente che l'attore aveva incominciato ad esercitare il potere di fatto come semplice detentore degli immobili dei genitori, ragion per cui – come giustamente eccepito da parte convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio – sarebbe stato onere dell'attore provare di aver mutato il titolo per causa proveniente da terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore ex art. 1141, II co. c.c.; che nel caso in esame, invece, non solo dalla documentazione depositata si evinceva chiaramente che l'odierno attore riconosceva espressamente l'altrui proprietà, ma nessuna prova veniva formulata al fine di corroborare la c.d. interversio possessionis;
che la mera lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà (nel caso in esame anche documentalmente contestata) non può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza, inidonea all'acquisto del possesso allorquando (come nel caso in esame) sussista un rapporto di parentela tra il proprietario ed il presunto possessore;
che rigettata la domanda di usucapione, il testamento pubblico del 2.10.2013 doveva ritenersi non lesivo della quota di legittima dell'attore, giacchè questi, nel proprio atto di citazione (alla luce della perizia allegata) ammetteva che l'immobile lasciatogli in eredità della madre (quello stesso che lui riteneva di aver usucapito già prima del decesso della madre, avvenuto il 27.4.2014) aveva un valore di euro 100.248,00, mentre la quota di legittima spettante a ciascun fratello è pari ad euro 99.798,40; che nell'ordinanza del 12.9.2018 il G.I. – dopo aver argomentato le ragioni per le quali riteneva superflua la prova orale – aveva avvisato le parti che “la persistenza nelle tesi originariamente sostenute senza una specifica contestazione di quanto in questa sede rilevato ben potrà essere valutata ai fini e per gli effetti di una responsabilità per lite temeraria ex art. 96, III co., c.p.c.”, ma ciononostante, successivamente alla citata ordinanza, parte attrice si era limitata a ribadire semplicemente la propria domanda originaria e le proprie istanze istruttorie, ritenendo che dalla prova orale articolata potesse emergere quel quid pluris rispetto alla mera tolleranza, ragion per cui si doveva condannare l'attore, per lite temeraria, al pagamento di una somma pari alla metà delle spese di lite.
5. ha proposto appello. Parte_1
Con un motivo di censura, l'appellante deduce che dall'analisi del pagamento dell'appellante degli oneri di gestione dell'immobile, dalle fatture, dalle ricevute e dai preventivi, dall'avvio della pratica amministrativa per conseguire la concessione dei lavori della veranda pertinente al fabbricato depositati, emerge la prova del comportamento uti dominus tenuto dall'appellante.
L'appellante critica, poi, il dedotto riconoscimento della proprietà altrui, a discapito dell'istante, da parte del Giudice di prime cure, a seguito della valutazione della scrittura privata del 12/09/2021, con la quale veniva condannato a restituire la Parte_1 somma di 15.000,00 euro per l'inadempimento alle pattuizioni concordate nella menzionata scrittura.
La scrittura privata, dichiarata poi nulla per la violazione dei patti successori, conteneva la specifica elencazione dei cespiti a cui il postulante odierno rinunciava, tra i quali non figuravano l'immobile ed il garage di pertinenza, oggetto della domanda di usucapione: e tanto perché tali beni erano già di proprietà dell'appellante.
In ordine alla lettera avente ad oggetto la richiesta della quota di accompagnamento percepita dalla evidenzia che dalla stessa si evince esclusivamente che entrambi i R_ figli accudivano la madre e non che quest'ultima risiedesse nell'appartamento oggetto di causa, come evinto dal Tribunale.
In ultimo, l'istante si lamenta della scelta del Giudice di prime cure nel considerare inammissibili le prove testimoniale, perché non necessarie, al fine della ricostruzione del fatto. Le testimonianze, invece, avrebbero concorso a provare ulteriormente l'avvenuto acquisto del bene per usucapione.
Con altro motivo di gravame, censura la sentenza nella parte in cui viene condannata ex art. 96 co. 3, c.p.c. e per l'erronea liquidazione delle spese rispetto al valore della causa e dei parametri di legge.
Così conclude:
“
1. In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e
283 c.p.c.; 2. Previo accertamento del possesso da parte dell'appellante, pubblico, pacifico, continuato
e non interrotto da oltre venti anni dell'appartamento sito in Vallata (AV) al Viale S. Pertini
n. 23 (già Corso Kennedy) composto da vani 5,5 catastali, individuato in Catasto fabbricati al Fg. 18, p.lla 645, sub. 5), piano 1, cat. A/2, cl. 2, RC € 355,06, con ogni accessorio e pertinenza e del locale garage identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9, attualmente identificato con il foglio 18, p.lla 645, sub 9, dichiarare a favore dello stesso, ed in danno dei convenuti, l'usucapione dei menzionati immobili.
3. Conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Benevento di procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni dell'emananda sentenza a favore del sig. e contro i convenuti, con esonero del Conservatore da ogni Parte_1
responsabilità e conseguenza.
4. Disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, IG.ra R_
, poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad € 77.523,29,
[...]
quota che i convenuti saranno chiamati a riconoscere, in danaro o in natura, ove si ritenga di definire la vertenza sulla base delle disposizioni di cui all'art. 537, co. II, c.c. ovvero nei limiti di € 116.296,56 ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 763 c.c., ovvero nella somma maggiore
o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
5. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del giudizio.
In via istruttoria, si chiede che l'On. Corte voglia ammettere la prova per testi articolata dall'odierno postulante con le memorie ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c., che si riportano pedissequamente:
1. L'attore, a partire dalla metà degli anni settanta (1974) all'attualità, ha sempre posseduto uti dominus, in modo esclusivo, pubblico, autonomo e senza interruzioni,
l'immobile adibito a privata abitazione sita al piano primo del fabbricato residenziale in
Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso Kennedy), composta da cinque vani e mezzo catastali, individuata in Catasto fabbricati al foglio 18, p.lla n. 645, sub 5, Via
Kennedy, con ogni accessorio e pertinenza, nonché il locale garage, adibito a luogo di lavoro, sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9, considerando i menzionati cespiti propri e disponendone senza alcuna ingerenza.
2. L'attore, a partire dalla metà degli anni settanta (1974) all'attualità, ha provveduto, con esclusiva autonomia decisionale, a tutti i lavori necessari alla manutenzione, alla ristrutturazione ed alla conservazione dell'identificato immobile sito nel Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini
n. 23 (già Corso Kennedy) nonché del locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9, nonché al pagamento delle spese, degli oneri, delle imposte e delle tasse gravanti sugli immobili in parola, richiedendo autorizzazioni e/o concessioni uti dominus per l'esecuzione di lavori edili anche in sanatoria.
3. L'attore, in particolare, si è sempre accollato, in guisa esclusiva, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione del bagno, la riparazione e sostituzione dell'impianto idraulico, della verandatura del terrazzo, della posa in opera del gres per i pianerottoli della scala dell'appartamento sito nel Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso
Kennedy) nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9. 4. L'attore ha amministrato da più di quaranta anni, quale proprietario esclusivo, l'immobile sito nel
Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso Kennedy) ed il locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9. 5. L'attore ha sempre esercitato la propria attività lavorativa di meccanico usufruendo, uti dominus ed in guisa esclusiva, pubblica e senza l'opposizione di alcuno, del locale garage identificato al NCEU del Comune di Vallata al foglio 18, p.lla 645, sub 9. 6. Il patrimonio della sig.ra R_
(donatum + relictum), all'epoca della sua morte, aveva il valore complessivo di €
[...]
449.137,70. 7. Il valore dell'asse ereditario, sottratto il valore del bene attribuito all'attore, è pari ad €348.889,70. 8. Nel mese di dicembre dell'anno 2007 la sig.ra Parte_2
lasciava la precedente residenza in Contrada Valloncastello Vecchio n. 43 e si trasferiva presso il figlio Sulle circostanze capitolate dal n. 1 al n. 5 ed al n. Controparte_1
8 si indicano a testimoni: la sig.ra residente in [...]
il dott. , residente in [...] Testimone_3 residente in [...]; il sig. residente in [...] Testimone_4
alla Via Sandro Pertini n. 23; la sig.ra residente in [...]
Maggio; il sig. residente in [...]; il Controparte_7
sig. nato in [...] il [...] e residente in [...] al Vico I° CP_8
Garibaldi n. 3; il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_9
alla Via Farullo n. 199; il sig. nato a [...] il [...] e residente in _10
Castel Baronia (AV) alla Contrada Oliveto 2/1. Sulle circostanze dal n. 6 al n. 7 si indica a testimone l'ing. residente in [...]
b) All'esito della prova costituenda, ove ritenuto necessario ovvero opportuno, si chiede
l'espletamento di C.T.U. onde verificare il valore del patrimonio (donatum + relictum) della de cuius, sig.ra , all'epoca della sua morte, sempre che l'on. Giudicante non Persona_1 ritenga di confermare le deduzioni rassegnate nell'elaborato peritale, a firma dell'ing.
, allegato da parte attrice agli atti di causa.” Testimone_6
6. Si costituisce . Controparte_1
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si è limitato a riproporre le deduzioni e le eccezioni sollevate nei propri scritti difensivi, prodotti in primo grado, e non ha puntualmente censurato la sentenza, contrastandone il contenuto.
Sulla fondatezza del gravame, l'appellato ribadisce di aver adeguatamente fornito la prova dell'insussistenza dell'asserita usucapione e della conseguente lesione di legittima dell'appellante.
Evidenzia che l'appellante si qualificava come locatario a titolo gratuito dell'immobile di proprietà della madre, come si evince dall'ordinanza di demolizione n.122; che dalla sentenza n. 30/2015 si evince che il germano si qualificava come Parte_1 semplice utilizzatore dell'immobile; che la madre, in forza del rapporto genitoriale aveva permesso al figlio di godere Parte_1 dell'immobile.
Da ciò l'appellante sottolinea che l'appellante potesse identificarsi come semplice detentore e che la mera detenzione è inidonea all'acquisto del cespite per usucapione.
L'appellato lamenta, poi, che, nella specie la prova della usucapione non può essere fornita a mezzo di prove testimoniali – come invece sostenuto da parte avversa.
I testimoni, infatti, non posso sovvertire in alcun modo la ricostruzione dei fatti quale risultato dell'analisi documentale.
In ultimo, conferma la responsabilità aggravata di controparte ex art. 96, co.3 c.p.c.
Chiede dichiararsi inammissibile o infondato l'appello.
7. Non si sono costituiti e . CP_2 Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di e , atteso che, CP_2 Controparte_3 nonostante la correttezza e tempestività della notifica dell'atto di appello, essi non si sono costituiti.
2. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. L'art. 1140 c.c. recita: “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
L' art. 1141 c.c., rubricato “mutamento della detenzione in possesso”, recita: “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatto contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
4. La presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. Per esempio, in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata.
Il detentore è onerato della prova di avere mutato la detenzione in possesso, ove voglia rivendicare l'acquisto di un diritto reale per usucapione. A tale fine deve dimostrare di avere posto in essere atti materiali, manifestati all'esterno, nei confronti del proprietario/possessore – in modo che questi possa rendersi conto del mutamento ed, eventualmente, reagire -, che chiariscano l'intenzione di non riconoscere più la titolarità altrui e di volere possedere, per il futuro, nomine proprio (interversio possessionis) (v. sul punto, tra tante, Cass. 29594/2021; 23458/2021; 27411/2019; 12080/2018; 26327/2016;
24637/2016).
5. In tema di acquisto del possesso ad "usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (v. Cass. 4327/2008;11277/2015).
La Corte di cassazione ha precisato che “nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo" (così Cass. 20508/2019).
L'esistenza della tolleranza può essere rilevata anche d'ufficio, purché gli elementi emergano dagli atti del giudizio, dato che è oggetto di una eccezione in senso lato (v. Cass.
15653/2024; 31638/2018)
6. Il potere di fatto esercitato da sugli immobili in questione, prima del Parte_1
decesso della madre , non integrava un possesso, ma una detenzione. Persona_1
7. Lo stesso ha riconosciuto di non essere il proprietario, ma di essere Parte_1 solo un utilizzatore a titolo gratuito dell'appartamento per cui è causa.
Nella ordinanza di demolizione n. 122, del 7.11.1988, emessa dal comune di Vallata, il avanzò istanza di sanatoria edilizia per alcuni lavori di copertura del Parte_1 terrazzo dell'immobile per cui è causa, qualificandosi locatario a titolo gratuito della unità immobiliare di proprietà della madre, (v. doc. prodotto dall'appellato in via Persona_1
telematica).
Nel giudizio innanzi al giudice di Pace di Ariano NO (r.g. 25/13), , Parte_1 convenuto in causa da e – proprietari di un Controparte_11 Controparte_12 appartamento confinante con quello per cui è causa – per il risarcimento dei danni da infiltrazioni, si dichiarò mero utilizzatore dell'immobile, indicando la madre, , Persona_1
quale proprietaria, tanto da chiamarla in causa. Nella sentenza n. 30/2015, definitiva del giudizio innanzi al giudice di pace, questi dava atto che era solo un utilizzatore Pt_1 dell'appartamento, mentre la proprietaria e custode era , tanto è vero che Persona_1 estrometteva dal giudizio il v. doc. prodotto dall'appellato in via telematica). Pt_1
8. Il sostiene di essersi qualificato locatario a titolo gratuito in occasione della Pt_1
presentazione della istanza di sanatoria in quanto egli, al momento, non aveva ancora acquistato la proprietà del bene a titolo di usucapione e che, quindi, era necessario indicare, nella istanza, il proprietario formale.
Tale assunto non è condivisibile.
Posto che non è contestato che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria il acesse uso dell'immobile, il dato rilevante è che egli stesso riconosceva di farne Pt_1
uso in quanto concesso in godimento, a titolo gratuito, dalla madre, che era la proprietaria.
Per altro, è del tutto verosimile che utilizzasse l'immobile in questione, Parte_1 durante la vita della madre, perchè questa aveva concesso al figlio l'uso gratuito.
9. Deve dunque concludersi che sia provato che il abbia goduto Parte_1 dell'appartamento in questione a titolo di detenzione, in forza di un titolo obbligatorio, attraverso il quale la detenzione gli era stata concessa dalla madre.
10. Quanto al garage, si osserva che anch'esso era di proprietà di , la quale Persona_1 lo donò, con atto del 25.10.2006, al figlio – il quale, poi, lo vendette al figlio CP_2
, con atto del 13/07/2011. _3
In questo caso, non è contestato che abbia utilizzato l'immobile per Parte_1
l'attività di meccanico;
però, in ragione del rapporto di stretta parentela con la madre – proprietaria del locale – è evidente che egli abbia utilizzato tale locale per concessione della madre, e ciò anche per lungo tempo, proprio sulla scorta del rapporto parentale.
11. In ragione della riconosciuta detenzione, non vale, nei confronti di , Parte_1 la presunzione di possesso, prevista dal primo comma dell'art. 1141 c.c.
Spettava, dunque, all'appellante fornire la prova della esistenza di atti di interversio possesionis, posti in essere nei confronti della madre, vale a dire di atti che abbiano chiaramente manifestato alla madre – e quanto al garage, ai successivi proprietari, a far data dal 2006 -, la sua intenzione di non più detenere l'appartamento e il garage, ma di volerli possedere nomine proprio.
12. Tale prova non è stata fornita. 13. ha chiesto di ammettere le prove orali - non ammesse in primo Parte_1
grado dal tribunale, in quanto ritenute irrilevanti, alla luce della documentazione già acquisita
-, in quanto, ove espletate, avrebbero dimostrato l'esistenza dell'esercizio del suo possesso sull'appartamento e sul garage.
La richiesta di ammettere le prove orali è inammissibile per due ordini di ragioni.
14. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi”
(v. Cass. 33103/2021; v. anche Cass. 10767/2022).
15. Nella specie, , al momento della precisazione delle conclusioni, non Parte_1
ha reiterato in alcun modo la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie orali.
Alla luce di tale comportamento, dunque, deve ritenersi, in ragione della giurisprudenza richiamata, maturata la presunzione di rinuncia, da parte del alle istanze istruttorie. Pt_1
Per superare tale presunzione, deve verificarsi se dagli atti di causa emergano indizi che possano far intendere che il on avesse intenzione di rinunciare ai mezzi istruttori. Pt_1
Invero, si osserva che, a fronte dell'ordinanza del 12.92018, con cui il tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dal in quanto irrilevanti, atteso che non le riteneva tali Pt_1
da comprovare il superamento della tolleranza da parte della madre -, il Parte_1
non solo non avanzava domanda dii revoca della ordinanza con cui le istanze istruttorie erano state rigettate, ma al momento di precisare le conclusioni, all'udienza del 7.10.2020, non reiterava le istanze istruttorie, né in modo specifico, e neanche in modo generico: anzi, il difensore del non si riportava neanche agli atti di causa, ma chiedeva Pt_1
espressamente ed esclusivamente che la causa fosse trattenuta in decisone, con la concessione dei termini di legge (come evidente dal seguente testo del verbale di udienza): Questa Corte, dunque, ritiene che nel comportamento processuale del on siano Pt_1
riscontrabili elementi che consentano di superare la presunzione di rinuncia alle istanze istruttorie e che attestino l'intenzione del i insistere nelle istanze. Pt_1
16. In ogni caso, le istanze istruttorie orali sono inammissibili, in quanto del tutto irrilevanti.
17. E' opportuno riportare il testo dei capitoli di prova articolati dal Pt_1
“
1. L'attore, a partire dalla metà degli anni settanta (1974) all'attualità, ha sempre posseduto uti dominus, in modo esclusivo, pubblico, autonomo e senza interruzioni, l'immobile adibito
a privata abitazione sita al piano primo del fabbricato residenziale in Comune di Vallata al
Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso Kennedy), composta da cinque vani e mezzo catastali, individuata in Catasto fabbricati al foglio 18, p.lla n. 645, sub 5, Via Kennedy, con ogni accessorio e pertinenza, nonché il locale garage, adibito a luogo di lavoro, sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9, considerando i menzionati cespiti propri
e disponendone senza alcuna ingerenza.
2. L'attore, a partire dalla metà degli anni settanta (1974) all'attualità, ha provveduto, con esclusiva autonomia decisionale, a tutti i lavori necessari alla manutenzione, alla ristrutturazione ed alla conservazione dell'identificato immobile sito nel Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso Kennedy) nonché del locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9, nonché al pagamento delle spese, degli oneri, delle imposte e delle tasse gravanti sugli immobili in parola, richiedendo autorizzazioni
e/o concessioni uti dominus per l'esecuzione di lavori edili anche in sanatoria.
3. L'attore, in particolare, si è sempre accollato, in guisa esclusiva, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione del bagno, la riparazione e sostituzione dell'impianto idraulico, della verandatura del terrazzo, della posa in opera del gres per i pianerottoli della scala dell'appartamento sito nel Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini
n. 23 (già Corso Kennedy) nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9. 4. L'attore ha amministrato da più di quaranta anni, quale proprietario esclusivo, l'immobile sito nel Comune di Vallata al Viale Sandro Pertini n. 23 (già Corso Kennedy) ed il locale garage sito nel Comune di Vallata identificato al foglio 18, p.lla 645, sub 9.
5. L'attore ha sempre esercitato la propria attività lavorativa di meccanico usufruendo, uti dominus ed in guisa esclusiva, pubblica e senza l'opposizione di alcuno, del locale garage identificato al NCEU del Comune di Vallata al foglio 18, p.lla 645, sub 9.
6. Il patrimonio della sig.ra (donatum + relictum), all'epoca della sua morte, Persona_1 aveva il valore complessivo di € 449.137,70.
7. Il valore dell'asse ereditario, sottratto il valore del bene attribuito all'attore, è pari ad
€348.889,70.
8. Nel mese di dicembre dell'anno 2007 la sig.ra lasciava la precedente Parte_2
residenza in Contrada Valloncastello Vecchio n. 43 e si trasferiva presso il figlio _1
[...]
18. Il capitolo n. 1 è inammissibile per la sua genericità. Non può infatti chiedersi ad un testimone se un soggetto abbia esercitato un possesso uti dominus, esclusivo, pubblico, autonomo, atteso che il concetto di possesso è un concetto giuridico e non un fatto – mentre i testimoni possono essere ascoltati solo su circostanze di fatto – ed implica delle valutazioni
– in ordine alla qualità del possesso – non rimettibili ad un testimone (v. Cass. 22720/2014, in cui si legge che “il possesso consiste in una relazione tra il soggetto e la cosa, sicché può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, ma non anche il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, non potendo la prova testimoniale avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi”; v. Cass.
1824/2000, in cui si legge che “in tema di azioni possessorie, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente." Vero che ............, unendo il proprio possesso
a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili..".)); inoltre, nel capitolo non è indicato alcun fatto da cui dovrebbe desumersi l'esercizio fattivo di poteri sulla cosa.
Il capitolo 2 è inammissibile, alla luce della sua estrema genericità. Non è indicato neanche un episodio concreto in cui il bbia provveduto a lavori o a pagamenti. Pt_1
Il capitolo n. 3 in parte è inammissibile per genericità: in particolare, nella parte in cui si riferisce in via generica a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi all'appartamento ed al garage;
in parte è irrilevante (ove si riferisce a specifici lavori realizzati nell'appartamento). In ordine a questi ultimi lavori, il a prodotto documentazione. Pt_1
In ogni caso, come detto, non si nega che il utilizzasse l'appartamento a titolo Pt_1
gratuito, per concessione della madre;
per cui, la realizzazione di lavori di manutenzione, come la ristrutturazione del bagno e la sostituzione delle tubazioni, non integra certo un atto di interversione del possesso, atteso, soprattutto – come più oltre si vedrà – che l'appartamento in questione era destinato, nelle intenzione della madre – conosciute anche dai figli - ad essere lasciato in eredità al figlio . Pertanto, risulta ragionevole che Parte_1 il avesse interesse a ristrutturare l'immobile, in previsione del fatto che il bene Pt_1
sarebbe divenuto di sua proprietà dopo il decesso della madre. Quanto ai lavori di verandatura, si è già detto che in relazione agli stessi il si qualificò, nei confronti Pt_1
del comune di Vallata, quale locatario a titolo gratuito.
I capitoli 4 e 5 sono inammissibili, in quanto generici e contenenti valutazioni;
inoltre, il capitolo n. 5 – riferito esclusivamente al garage – non indica neanche il momento iniziale dell'asserito possesso, ed, inoltre, contiene sempre concetti di carattere giuridico, come il possesso uti dominus, ma non indica alcun episodio specifico.
Gli altri capitoli sono irrilevanti per la decisione.
Va precisato che il cap. n. 8 è un capitolo nuovo, non essendo stato mai articolato in primo grado.
19. In conclusione, va esclusa l'ammissione delle prove orali richieste da Parte_1
[...]
20. La prova che abbia esercitato un possesso ad usucapionem Parte_1 sull'appartamento e sul garage non emerge neanche dalla documentazione acquisita agli atti. 21. sostiene che la prova della sua proprietà sull'appartamento emerga Parte_1
dalla scrittura del 12.09.2011.
Deduce l'appellante che, con la detta scrittura, egli rinunciava a tutti i beni ereditari della madre;
a fronte di ciò, maturava il diritto a ricevere la somma di euro 30.000,00 – di cui euro
15.000,00 gli venivano immediatamente pagati -. Si impegnava, inoltre, con la medesima scrittura, a sostenere le spese giudiziali che avrebbe dovuto sostenere la madre, R_
, quanto ai giudizi civili instaurati con e , nonchè a pagare le
[...] CP_5 CP_6 imposte sull'immobile sito in via Pertini n. 23, primo piano, spese che avrebbe dovuto sostenere sempre la madre.
L'appellante evidenzia che nella scrittura del 12.09.2011 non erano menzionati l'appartamento e il garage per cui in questo giudizio chiede accertarsi la maturazione della usucapione, proprio perché era noto che questi beni erano già stati da lui acquistati per usucapione.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Innanzitutto, va osservato che il garage non poteva essere menzionato nella scrittura del
12.09.2011 quale bene presente nel patrimonio dalla madre, in quanto nel 2011 tale bene era già stato donato da al figlio (nel 2006) e venduto da Persona_1 CP_2
questo al figlio (nel luglio del 2011): per cui, il bene non avrebbe mai potuto _3 rientrare nell'elenco dei beni che la avrebbe potuto lasciare in eredità al momento R_
della morte.
La circostanza che non fosse menzionato, nella scrittura, l'appartamento occupato dal
è spiegabile con il fatto che questo rinunciava ad accampare ogni diritto Parte_1
ereditario sui beni restanti del futuro asse ereditario della madre, atteso che - visto che egli già occupava l'immobile da tempo, per concessione del genitore – era noto che all'appellante sarebbe stato destinato, in via ereditaria, proprio l'appartamento in questione.
D'altra parte, ove, come dedotto dall'appellante, nella scrittura del 12.09.2011 fossero menzionati tutti i beni ereditari di , risulterebbe che , con Persona_1 Parte_1
la sottoscrizione della dichiarazione, stava rinunciando ad ogni diritto ereditario sul patrimonio della madre, dato che - secondo la sua prospettazione – l'appartamento, a quel momento (nel 2011), era già di sua proprietà per maturata usucapione. A fronte della rinuncia ad ogni suo diritto ereditario – e quindi, della accettazione di non ricevere nulla dalla madre -, avrebbe lucrato solo euro 30.000,00, a fronte di un asse Parte_1 ereditario piuttosto consistente, del valore – stimato dallo stesso appellante, con esclusione dell'appartamento e del garage - di euro 348.889,70. Infine, la circostanza che l'appellante dichiarasse di accollarsi le spese di lite, relative ai giudizi instaurati da per le infiltrazioni provenienti dall'appartamento e le imposte CP_5 gravanti sull'appartamento (ICI), benchè l'onere di queste dovesse gravare sulla madre, non deve giustificarsi con il fatto che l'appellante fosse il reale proprietario dell'appartamento.
Piuttosto, risulta credibile che, proprio in ragione della sua qualità di unico utilizzatore dell'appartamento – come dichiarato dallo stesso nel giudizio per il Parte_1
Co risarcimento da infiltrazioni e nei rapporti con la -, benché la madre fosse la proprietaria, egli, nella sostanza, sostenesse le spese e gli oneri relativi all'appartamento.
Alla luce degli esiti poco ragionevoli della interpretazione prospettata da Parte_1
deve escludersi che dalla scrittura del 12.9.2011 emerga la prova che la proprietà
[...] dell'appartamento e del garage, in quel momento, fosse dell'appellante.
22. L'appellante sostiene che la prova che egli fosse il proprietario dell'appartamento emergerebbe dalla documentazione da lui stesso prodotta agli atti (ricevute di pagamento:
; abbonamento TV 1990; utenza domestica acqua 1999; Enel dal 1985; telefono;
Per_2
dichiarazioni e fatture per lavori ristrutturazione anno 1978 e 1980; fatture relative ai materiali acquistati per la ristrutturazione dell'immobile del 1992, 1993 e 1994).
La documentazione prodotta, cui , fa riferimento, non comprova che Parte_1 questi fosse il proprietario dell'appartamento.
Si tratta di costi relativi alle utenze che, ovviamente, vengono sostenuti da chi utilizza l'immobile. Posto che non è contestato che l'appellante occupasse l'immobile con la sua famiglia, è ovvio che lo stesso sostenesse i costi di acqua, luce, telefono.
La (tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani) è una imposta che veniva sostenuta dal Per_2 soggetto che occupava ed utilizzava l'immobile e non era legata al titolo di proprietà: per cui, la circostanza che l'appellante pagasse la non dimostra che egli fosse il Per_2
proprietario.
Quanto alle spese per lavori di ristrutturazione, va osservato che agli atti ci sono fatture relative a lavori di rifacimento del bagno. La semplice circostanze che l'appellante abbia provveduto al rifacimento del bagno non attesta che egli, nel sostenere tali spese, si comportasse da proprietario, atteso che le spese di rifacimento del bagno possono rientrare tra quelle che deve sostenere il soggetto che occupa e utilizza l'immobile, a meno che non si tratti di spese straordinarie, relative alla struttura – e dagli atti non emerge tale attinenza. Inoltre, va ancora evidenziato che era interesse dell'appellante provvedere alla ristrutturazione di un appartamento che gli sarebbe stato destinato in eredità dalla madre che, ancora in vita, gli aveva concesso di occuparlo.
Va infine evidenziato che dalla documentazione prodotta dall'appellante emerge che i lavori per il rifacimento della scalinata furono commissionati da e Persona_1 [...]
: la circostanza che i lavori siano stati poi pagati da attesta Per_3 Parte_1
solo che questi aveva un interesse sostanziale alla esecuzione di quei lavori, interesse di cui si è già evidenziato il fondamento.
Non va, poi, sottaciuto che i lavori cui fa riferimento sono stati tutti Parte_1
realizzati diversi anni prima che lo stesso appellante si riconoscesse mero utilizzatore a titolo gratuito dell'appartamento: per cui, lo stesso era consapevole che, Pt_1 nonostante i lavori realizzati, egli non fosse il proprietario dell'appartamento, ma lo occupasse soltanto.
23. Quanto al garage, premesso che non è stato contestato che il lo Parte_1 occupasse e lo utilizzasse per la sua attività di meccanico – motivo per cui, come visto, sono state dichiarate inammissibili le istanze di prova orale -, non vi è alcun documento che attesti che l'appellante, a far data dal 1974, abbia compiuto atti materiali tali da superare la circostanza che il bene gli fosse stato concesso in uso in forza del rapporto di stretta parentela con la proprietaria In particolare, non vi è alcun documento che certifichi R_
una qualche manifestazione concreta ed esteriorizzata attraverso atti materiali, diretta alla da cui desumere che il olesse affrancarsi dalla detenzione concessagli. R_ Pt_1
24. , con altra censura, ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui lo ha condannato ai sensi dell'art, 96 cpc;
ha anche lamentato che la liquidazione delle spese di lite sia stata errata, in quanto non rispettosa del valore della causa (non avendo considerato le fasi effettivamente svolte) e dei parametri di legge.
Le censure sono infondate.
Il tribunale ha fatto applicazione dei valori medi, dettati per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per i giudizi innanzi al tribunale, il cui valore sia compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00.
L'appellante non ha chiarito perché il tribunale avrebbe errato nell'indentificare il valore della causa ed i corretti parametri. Per cui, sotto questo profilo, la censura è inammissibile per genericità. Inoltre, correttamente il tribunale ha liquidato il compenso per tutte le fasi processuali, atteso che la fase istruttoria non è esclusa quando non si espletino le prove, atteso che tale fase è integrata anche da altre attività (v. art. 4, comma 5, lett. c) d.m. 55/2014) (v. Cass.
30219/2023).
Quanto alla condanna per responsabilità precessuale aggravata ex art. 96 cpc, comminata in primo grado, l'appellante chiede che venga riformata, alla luce della assunta evidente fondatezza dell'appello.
Posto che l'appello viene rigettato, la condanna ex art. 96 cpc deve rimanere ferma.
25. Alla fine, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
26. Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate secondo soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono quantificate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
27. Il valore della causa va calcolato ai sensi dell'art. 15 cpc.
Il valore delle cause relative al diritto di proprietà va calcolato moltiplicando per duecento la rendita catastale dell'immobile o il reddito dominicale del terreno alla data della proposizione della domanda.
Ove non risultino la rendita catastale o il reddito dominicale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
Quanto all'appartamento, emerge dagli atti che la rendita catastale era di euro 355,06.
Moltiplicando tale somma per 200, emerge che il valore della causa, relativamente all'appartartmento, è di euro 71.012,00.
In relazione al garage, dagli atti non emerge la rendita catastale;
nè dagli atti emergono altri elementi per poterne stimare il valore. Pertanto, in relazione al garage la domanda dovrebbe avere valore indeterminabile.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile – ai fini della liquidazione del compenso - devono stimarsi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro
260.000,00, considerando l'oggetto e la complessità della controversia.
Nella specie, dato che in relazione all'appartamento il valore è di euro 71.012,00 ed in relazione al garage la causa ha valore indeterminabile, deve farai applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra ero 52.000,01 ed euro 260.000,00. 28. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro 14.317,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
29. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
del tribunale di Benevento n. 2042, pubblicata il 15.10.2021;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di Parte_1
in euro 14.317,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini