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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12832 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, Parte_1 presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per delega in Parte_2 atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.4.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 15.3.2024 la notifica da parte dell' di un atto di accertamento di somme indebitamente CP_1 percepite sulla prestazione NA n. 941606/2015 per l'importo di euro 3.019,50; che a fondamento della richiesta di restituzione l' aveva posto la seguente CP_1 ragione “è stata corrisposta indennità di disoccupazione NA parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori del casi previsti dalla legge”; che aveva proposto ricorso amministrativo;
che con provvedimento del 19.4.2024 l' CP_1 aveva convalidato il proprio provvedimento notificato il 15.3.2024 modificandone motivazione;
che l'indebito doveva ritenersi insussistente.
1 Chiedeva di accertare la nullità e/o illegittimità dell'atto di accertamento e per l'effetto di dichiarare che non era tenuto a restituire nulla. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'esito di trattazione scritta previo deposito delle relative note.
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito illustrati. Pacifici e comunque documentali sono i fatti alla base della presente vertenza e cioè che:
- il ricorrente ha presentato la domanda NA in data 1.10.2015 avendo perduto involontariamente l'occupazione (domanda n. 941606/2015, doc. 1 fasc. ricorrente);
- la domanda è stata accolta con provvedimento del 10.12.2015 e messa in pagamento;
- il ricorrente si è rioccupato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 25.3.16 al 25.6.2016, periodo in cui la è rimasta CP_2 sospesa;
- il ricorrente ha ripreso a fruire della NA dal 26.6.2016 al 30.6.2016;
- il ricorrente si è rioccupato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1.7.16 al 20.10.2016, periodo in cui la NA è rimasta sospesa;
- il ricorrente ha presentato una nuova domanda di NA in data 27.10.2016 (domanda n. 944651/2016) che è stata accolta con provvedimento del 12.4.2017 con decorrenza dal 28.10.2016;
- con atto del 26.2.2024 notificato il 15.3.2024 l' ha chiesto al ricorrente CP_1 la restituzione dell'importo di euro 3.019,50 per indebito formatosi sulla prestazione NA n. 941606/2015 relativamente al periodo dal 27.10.2016 al 28.8.2017;
- con successivo provvedimento del 19.4.2024 l' su ricorso CP_1 dell'interessato, ha convalidato il provvedimento rettificandone la motivazione come segue “L'indebito in oggetto risulta fondato, sebbene la motivazione riportata nel provvedimento non sia stata correttamente indicata. Dalle verifiche effettuate risulta quanto segue: in data 01/10/2015 il Sig.
[...]
ha presentato la domanda di N. 941606/2015, che Parte_1 CP_2 veniva concessa. Successivamente l'interessato si e rioccupato per il periodo dal/01/07/2016 al 20/10/2016. Il suddetto periodo, inferiore a sei mesi, risultava comunque compatibile con l'erogazione della prestazione CP_2 soggetta a sospensione. Al termine del suddetto periodo lavorativo, il Sig.
[...]
, in data 27/10/2016, procedeva a presentare una nuova Parte_1 domanda di la n. 944651/2016. Alla stessa data di presentazione CP_2 della nuova domanda, 27/10/2016, la precedente domanda n. 941606/2015 veniva posta in decadenza per attivazione del nuovo iter, come previsto per legge. La normativa di riferimento, come indicato nella Circolare
n 94/2015 prevede infatti che, nell'ipotesi di sospensione della CP_1 prestazione in godimento per contratto di lavoro subordinato inferiore ai sei mesi, è comunque possibile presentare una nuova domanda di entro CP_2
2 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. La scelta circa la convenienza della presentazione di una nuova domanda è in capo all'utente. Tuttavia, l'accoglimento della nuova domanda di comporta la decadenza dalla CP_2 precedente in sospensione e la decadenza decorre dal momento della presentazione della nuova domanda. Al momento della sospensione, i pagamenti della domanda n. 941606/2015 erano stati comunque già disposti. Per tale motivo è stato generato il provvedimento di indebito per il periodo in questione, non essendo spettante in quanto pagato con la successiva domanda. L'indebito risulta quindi fondato nel merito”. Tanto premesso il ricorrente assume che il provvedimento dell' di ripetizione CP_1 dell'indebito sarebbe illegittimo in quanto non corrisponderebbe a verità il fatto che egli avrebbe percepito nel periodo dal 27.10.2016 al 28.2.2017 una duplicazione di pagamenti dell'indennità CP_2
Non è quindi qui in contestazione il diritto alla ripetizione dell'indebito - formatosi nella specie su una prestazione di sostegno al reddito per la quale risultano inapplicabili le norme relative gli indebiti relativi a prestazioni pensionistiche- ma esclusivamente la sussistenza in concreto della duplice erogazione. Ciò posto deve osservarsi che la presentazione della nuova domanda di NA del 27.10.2016 ha comportato l'automatica decadenza dalla precedente domanda del 1.10.2015. In forza della domanda del 27.10.2016 n. 944651/2016 il ricorrente ha ricevuto in data 7.4.2017 l'importo di euro 3.392,06 per n. 137 giorni di disoccupazione dal 28.10.2016 al 15.3.2017 (doc. 4 fasc. . CP_1
Tuttavia, in forza della domanda del 1.10.2015 n. 941606/2015 erano stati già effettuati i pagamenti della per il periodo dal 27.10.2016 al 28.2.2017: CP_2
- per il periodo dal 27.10.16 al 30.11.2016 il pagamento di euro 270,95 con valuta 13.12.2016 (doc. 5 fasc. CP_1
- per il periodo dal 1.12.2016 al 28.2.2017 i tre pagamenti di euro 1.539,35 con valuta 16.1.17, di euro 650,34 con valuta 9.2.17 e di euro 640,76 con valuta 9.3.2017 (doc. 4 fasc. . CP_1
Dunque il ricorrente ha ricevuto dal 28.10.16 al 28.2.2017 una duplicazione di pagamenti, avendo percepito il complessivo importo di euro 3.101,40 (270,95+1539,35+650,34+640,76) in forza della prima domanda di oltre CP_2 che l'importo di euro 3.392,06 per la seconda domanda. Pertanto l'indebito sussiste, sebbene la motivazione del provvedimento del 26.2.2024 sia errata: la motivazione risulta peraltro correttamente rettificata dall' in data 19.4.2024 a seguito di ricorso amministrativo. CP_1
Né può ritenersi che sia venuta a cessare la materia del contendere, come dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta: il pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 3.392,06 da parte dell' nel mese di aprile 2017 CP_1 lungi dal costituire una sopravvenienza processuale, è un fatto storico antecedente al giudizio, noto al e che avrebbe dovuto essere considerato Pt_1 prima di proporre il presente infondato ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge. CP_1
Roma 16.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
4
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12832 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, Parte_1 presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per delega in Parte_2 atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.4.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 15.3.2024 la notifica da parte dell' di un atto di accertamento di somme indebitamente CP_1 percepite sulla prestazione NA n. 941606/2015 per l'importo di euro 3.019,50; che a fondamento della richiesta di restituzione l' aveva posto la seguente CP_1 ragione “è stata corrisposta indennità di disoccupazione NA parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori del casi previsti dalla legge”; che aveva proposto ricorso amministrativo;
che con provvedimento del 19.4.2024 l' CP_1 aveva convalidato il proprio provvedimento notificato il 15.3.2024 modificandone motivazione;
che l'indebito doveva ritenersi insussistente.
1 Chiedeva di accertare la nullità e/o illegittimità dell'atto di accertamento e per l'effetto di dichiarare che non era tenuto a restituire nulla. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'esito di trattazione scritta previo deposito delle relative note.
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito illustrati. Pacifici e comunque documentali sono i fatti alla base della presente vertenza e cioè che:
- il ricorrente ha presentato la domanda NA in data 1.10.2015 avendo perduto involontariamente l'occupazione (domanda n. 941606/2015, doc. 1 fasc. ricorrente);
- la domanda è stata accolta con provvedimento del 10.12.2015 e messa in pagamento;
- il ricorrente si è rioccupato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 25.3.16 al 25.6.2016, periodo in cui la è rimasta CP_2 sospesa;
- il ricorrente ha ripreso a fruire della NA dal 26.6.2016 al 30.6.2016;
- il ricorrente si è rioccupato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 1.7.16 al 20.10.2016, periodo in cui la NA è rimasta sospesa;
- il ricorrente ha presentato una nuova domanda di NA in data 27.10.2016 (domanda n. 944651/2016) che è stata accolta con provvedimento del 12.4.2017 con decorrenza dal 28.10.2016;
- con atto del 26.2.2024 notificato il 15.3.2024 l' ha chiesto al ricorrente CP_1 la restituzione dell'importo di euro 3.019,50 per indebito formatosi sulla prestazione NA n. 941606/2015 relativamente al periodo dal 27.10.2016 al 28.8.2017;
- con successivo provvedimento del 19.4.2024 l' su ricorso CP_1 dell'interessato, ha convalidato il provvedimento rettificandone la motivazione come segue “L'indebito in oggetto risulta fondato, sebbene la motivazione riportata nel provvedimento non sia stata correttamente indicata. Dalle verifiche effettuate risulta quanto segue: in data 01/10/2015 il Sig.
[...]
ha presentato la domanda di N. 941606/2015, che Parte_1 CP_2 veniva concessa. Successivamente l'interessato si e rioccupato per il periodo dal/01/07/2016 al 20/10/2016. Il suddetto periodo, inferiore a sei mesi, risultava comunque compatibile con l'erogazione della prestazione CP_2 soggetta a sospensione. Al termine del suddetto periodo lavorativo, il Sig.
[...]
, in data 27/10/2016, procedeva a presentare una nuova Parte_1 domanda di la n. 944651/2016. Alla stessa data di presentazione CP_2 della nuova domanda, 27/10/2016, la precedente domanda n. 941606/2015 veniva posta in decadenza per attivazione del nuovo iter, come previsto per legge. La normativa di riferimento, come indicato nella Circolare
n 94/2015 prevede infatti che, nell'ipotesi di sospensione della CP_1 prestazione in godimento per contratto di lavoro subordinato inferiore ai sei mesi, è comunque possibile presentare una nuova domanda di entro CP_2
2 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. La scelta circa la convenienza della presentazione di una nuova domanda è in capo all'utente. Tuttavia, l'accoglimento della nuova domanda di comporta la decadenza dalla CP_2 precedente in sospensione e la decadenza decorre dal momento della presentazione della nuova domanda. Al momento della sospensione, i pagamenti della domanda n. 941606/2015 erano stati comunque già disposti. Per tale motivo è stato generato il provvedimento di indebito per il periodo in questione, non essendo spettante in quanto pagato con la successiva domanda. L'indebito risulta quindi fondato nel merito”. Tanto premesso il ricorrente assume che il provvedimento dell' di ripetizione CP_1 dell'indebito sarebbe illegittimo in quanto non corrisponderebbe a verità il fatto che egli avrebbe percepito nel periodo dal 27.10.2016 al 28.2.2017 una duplicazione di pagamenti dell'indennità CP_2
Non è quindi qui in contestazione il diritto alla ripetizione dell'indebito - formatosi nella specie su una prestazione di sostegno al reddito per la quale risultano inapplicabili le norme relative gli indebiti relativi a prestazioni pensionistiche- ma esclusivamente la sussistenza in concreto della duplice erogazione. Ciò posto deve osservarsi che la presentazione della nuova domanda di NA del 27.10.2016 ha comportato l'automatica decadenza dalla precedente domanda del 1.10.2015. In forza della domanda del 27.10.2016 n. 944651/2016 il ricorrente ha ricevuto in data 7.4.2017 l'importo di euro 3.392,06 per n. 137 giorni di disoccupazione dal 28.10.2016 al 15.3.2017 (doc. 4 fasc. . CP_1
Tuttavia, in forza della domanda del 1.10.2015 n. 941606/2015 erano stati già effettuati i pagamenti della per il periodo dal 27.10.2016 al 28.2.2017: CP_2
- per il periodo dal 27.10.16 al 30.11.2016 il pagamento di euro 270,95 con valuta 13.12.2016 (doc. 5 fasc. CP_1
- per il periodo dal 1.12.2016 al 28.2.2017 i tre pagamenti di euro 1.539,35 con valuta 16.1.17, di euro 650,34 con valuta 9.2.17 e di euro 640,76 con valuta 9.3.2017 (doc. 4 fasc. . CP_1
Dunque il ricorrente ha ricevuto dal 28.10.16 al 28.2.2017 una duplicazione di pagamenti, avendo percepito il complessivo importo di euro 3.101,40 (270,95+1539,35+650,34+640,76) in forza della prima domanda di oltre CP_2 che l'importo di euro 3.392,06 per la seconda domanda. Pertanto l'indebito sussiste, sebbene la motivazione del provvedimento del 26.2.2024 sia errata: la motivazione risulta peraltro correttamente rettificata dall' in data 19.4.2024 a seguito di ricorso amministrativo. CP_1
Né può ritenersi che sia venuta a cessare la materia del contendere, come dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta: il pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 3.392,06 da parte dell' nel mese di aprile 2017 CP_1 lungi dal costituire una sopravvenienza processuale, è un fatto storico antecedente al giudizio, noto al e che avrebbe dovuto essere considerato Pt_1 prima di proporre il presente infondato ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge. CP_1
Roma 16.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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