Articolo 23 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29
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23 febbraio 2006
Art. 23. (Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento) 1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 luglio
2003, n. 267 , e' abrogato.
Note all'art. 23:
- Il testo vigente dell' art. 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n. 219, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art 8 (Disposizioni finali). - 1. In relazione a quanto disposto dall' art. 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE , sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233 , recante attuazione della direttiva 86/113/CEE , che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in sede comunitaria.
4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. (Abrogato).».
Entrata in vigore il 23 febbraio 2006