Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso
Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1442 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 11.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall' Parte_1
avv. Lucio Teson e dall' avv. Pasquale Musto, giusta delega in atti;
-Attrice opponente
rappresentata e difesa dagli avv. Raffale Zurlo e dall' Controparte_1
avv. Andrea Ornati, giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1727/2021 del
23.09.2021 e notificato in data 5.02.2022
CONCLUSIONI: All'udienza dell' 11.02.2025 le parti concludevano come da verbale in atti di pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto con l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1727/2021 emesso da questo Tribunale in favore della attuale opposta, con il quale è stato ingiunto all' odierna opponente il pagamento della somma di € 20.651,50 oltre interessi di mora e spese legali quale residuo capitale non corrisposto ed interessi di mora in relazione al contratto di finanziamento n.00000564885 del 5.01.2009 con il quale era stata erogata la somma di € 16.398,20 per un credito al consumo ( acquisto mobilia) con piano di ammortamento di 78 rate mensili.
Nel formulare opposizione la sig.ra eccepiva la tardività della Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata oltre il termine di gg 60,
l' omessa comunicazione della cessione del credito ( con le prime memorie la carenza di titolarità sostanziale del rapporto ceduto in capo alla , CP_1
disconosceva la sottoscrizione in cale al contratto, eccepiva la natura vessatoria con conseguente nullità della clausola risolutiva espressa in favore della Banca cedente, in ragione della disciplina consumeristica, eccepiva l' applicazione illegittima di interessi anatocistici ed usurari nonché la prescrizione del credito.
Si costituiva l' Istituto opposto resistendo alla domanda e chiedendo rigettarsi l' opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto formulando altresì istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto alla base della pretesa monitoria.
Non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa
è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali
L' opposizione proposta è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevata la tardiva notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta, oltre il termine di gg 60 di cui all' art 644 cpc;
tuttavia tale circostanza non è ostativa alla valutazione nel merito della domanda di adempimento contrattuale sottesa alla pretesa monitoria.
Con riferimento poi all' eccezione di carenza di prova della comunicazione della cessione del credito ex art 1264 c.c. e della carenza di prova della avvenuta cessione in favore dell' opposta si osserva quanto segue.
L' opposta ha allegato nella fase monitoria oltre ad estratto della
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell' operazione di cartolarizzazione relativa anche al credito ceduto, adempimento che ai sensi dell' art 58 TUB assolve alla funzione di prova della comunicazione “individuale” di cessione del credito ex art 1264 c.c., anche il contratto di cessione del credito e un estratto della lista di crediti ceduti tra cui quello relativo all' opponente, assolvendo pertanto all' onere probatorio di cui era gravata.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario.
Nella fattispecie alla luce del complessivo quadro istruttorio ritiene questo giudicante che la Cessionaria abbia assolto il proprio onere probatorio in merito alla titolarità del credito tenuto conto altresì della disponibilità della documentazione contrattuale relativa.
Ne consegue il rigetto dell' eccezione.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni relative al contratto posto alla base della pretesa monitoria, va osservato come la abbia CP_2
provato mediante estratto contabile e relativa comunicazione, non contestata, l' erogazione delle somme finanziate;
inoltre non è contestato l' effettivo acquisto della merce di cui al finanziamento erogato ( mobilia) trattandosi di credito al consumo;
infine, allegata alla documentazione contrattuale vi è copia del documento di riconoscimento dell' opponente di cui la stessa non ha fornito giustificazioni in merito alla disponibilità dell' opposta ed ( a monte) della titolare del rapporto cedente del credito.
Va poi evidenziato che il disconoscimento è stato formulato in modo generico ed indeterminato senza fornire alcun ulteriore elemento di riscontro in relazione alla dedotta natura apocrifa delle sottoscrizioni.
Invero, il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile ( Cass. Civ. ord 18491/2024).
Ne consegue l' inammissibilità del disconoscimento.
Con riferimento alla natura vessatoria della clausola risolutiva espressa e di decadenza del beneficio del termine, dirimente è la circostanza che non è dimostrato che la se ne sia avvalsa avendo agito alla scadenza dell' CP_2
obbligazione principale ( scadenza ultima rata del piano di ammortamento).
In ogni caso, tale clausola non ha di per sé carattere vessatorio in quanto attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla ( Cass civ. n.
17603/2018).
Con riferimento all' eccezione di applicazione di interessi usurari ed anatocistici va osservato che l' eccezione formulata in modo del tutto generico, indeterminato e sfornita di concreti riscontri probatori. In particolare, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
L' eccezione va dunque rigettata.
Con riferimento infine all' eccezione di prescrizione per decorrenza del termine decennale, va evidenziato che tenuto conto del dies a quo di decorrenza del termine, da individuarsi nel 15.07.2015 come da piano di ammortamento, atteso che è la data di scadenza dell' ultima rata del finanziamento, tenuto conto che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 5.02.2022 ( atto interruttivo) , ne consegue l' infondatezza dell' eccezione.
Tanto premesso l' opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo merita conferma.
Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
Dichiara l' inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l' opponente al pagamento della somma di € 20.651,50 oltre interessi come da domanda monitoria;
Condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2600,00 per competenze oltre accessori di legge in favore di parte opposta.
Latina, 14.05.2025
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli