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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 07/01/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 598/2024 R. G. introdotta da
( ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giovanni Anichini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Lamarmora n.29,
Firenze
PARTE ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Emilio Serena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pantin n. 1/D, Scandicci (FI)
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h. 10.31 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Anichini Giovanni e per parte convenuta l'Avv. Serena Emilio.
Sono presenti le Dott.sse e Persona_1 Persona_2 Per_3
Il giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori concludono come da rispettivi atti introduttivi.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Anichini si riporta ai propri atti ed evidenzia che il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ha ritenuto opportuno richiedere l'integralità degli estratti conto, a conferma che la sentenza dichiarativa non era stata ritenuta sufficiente e per la verifica degli estratti conto sarebbe stata necessaria una CTU che verificasse la corrispondenza tra il richiesto e l'ingiunto.
L'Avv. Serena si riporta ai propri atti e rileva che la sentenza del Tribunale di Firenze è passata in giudicato e che l'integrazione documentale chiesta
1 dal Giudice del ricorso monitorio non sarebbe stata necessaria essendo onere del debitore dimostrare l'adempimento.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate dichiarando sin da ora che non compariranno per la lettura della sentenza.
IIll ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso monitorio, la società premesso di Parte_2 essere creditrice nei confronti della Parte_1
a seguito della rideterminazione del saldo, accertato con sentenza del
Tribunale di Firenze n. 696/2023 del 7.3.2023 passata in giudicato, del conto corrente n. 31503.24 intrattenuto con la medesima e poi estinto in data 25.9.2023 con saldo pari a “0 Euro” – ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 97/2024 non provvisoriamente esecutivo con cui è stato ingiunto alla banca il pagamento di € 113.436,30 oltre interessi.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo la
[...] ha domandato all'intestato Tribunale di Parte_1
2 revocare il decreto ingiuntivo poiché nullo e privo di efficacia e in ogni caso poiché la sentenza n. 696/2023 del 7.3.2023 del Tribunale di Firenze avente natura dichiarativa non può costituire valida prova del credito ingiunto.
Nel dettaglio, la ha esposto che in data 7.2.2024 è stato Pt_1 emesso il d.i. n. 97/2024 con il quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare la somma di € 113.436,30 alla società che Controparte_1 il decreto ingiuntivo notificato è nullo per omessa notifica di copia conforme;
che, nel merito, il Tribunale di Firenze ha accertato con sentenza n. 696/2023 relativamente al c/c 31503.24 intrattenuto dalla società con (poi Controparte_1 CP_2 CP_3
“l'illegittima applicazione di interessi ultralegali commissioni e spese non pattuite ex 117 TUB, interessi anatocistici nei termini di cui in motivazione e dichiara che il saldo di conto corrente n. 31503 al 30.09.2019 va rideterminato in + 113.436,30 in favore del correntista”; che tale sentenza ha valore esclusivamente dichiarativo e non di condanna e che quindi il credito non è certo, liquido ed esigibile.
Si è costituita parte convenuta domandando preliminarmente di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto con condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte opponente.
In particolare ha dedotto che alla banca è stato notificato a mezzo pec il duplicato informatico del d.i. che ha raggiunto il proprio scopo poiché la banca ne ha avuto notizia;
che il credito della società vantato nei confronti della è certo e documentato dalla sentenza passata in Pt_1 giudicato;
che è avvenuta l'estinzione del conto corrente n. 31503.24 con saldo pari a “0 Euro”; che la non ha rideterminato il saldo del conto Pt_1 corrente secondo quanto stabilito dalla citata sentenza.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2024, il
Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha rinviato all'odierna udienza per decisione e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3 ***
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione formulata da parte opponente di nullità per omessa notifica di copia conforme del decreto ingiuntivo.
Dalla documentazione in atti emerge che la società Controparte_1 ha notificato a il ricorso e
[...] Parte_1 pedissequo decreto ingiuntivo n. 97/2024 del 9.2.2024 in data 12.2.2024
a mezzo pec (doc. 3 fasc. opposta), attestando la conformità delle copie informatiche notificate, estratte dal fascicolo monitorio informatizzato, agli atti originali telematici del predetto fascicolo.
L'art. 16 bis, comma 9-bis, stabilisce che “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali
4 che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
In tema di irritualità della notificazione occorre poi richiamare il principio espresso dalla Corte di Cassazione S.U. n. 7665/2016 secondo cui “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”, ripreso dalla giurisprudenza successiva (in un caso di mancata indicazione della sezione, del numero e dell'anno di ruolo della causa) “l'onere di indicazione in questione assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione. Consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o del ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma 3, avendo comunque raggiunto il suo scopo” (cfr. Cass. Civ. n. 170223/2018).
Ebbene, nel caso di specie, il difensore ha attestato la conformità degli atti estratti dal fascicolo informatico e notificati all'odierna opponente rispetto agli originali presenti all'interno del fascicolo, equivalendo pertanto agli originali, e che comunque, ad ogni buon conto, la notificazione dei predetti atti ha raggiunto il proprio scopo;
difatti la banca notiziata del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti ha avuto conoscenza del provvedimento, proponendo l'odierna opposizione.
2. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa
5 fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e
l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007;
Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato. Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Nel caso in esame, parte opposta ha depositato in atti la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Firenze n. 696/2023 del 7.03.2023, la quale, relativamente al conto corrente n. 31503.24 aperto dalla società presso la poi Controparte_1 CP_2 Parte_1
ha accertato “l'illegittima applicazione di interessi ultralegali,
[...] commissioni e spese non pattuite ex 117 T.U.B., interessi anatocistici nei termini di cui in motivazione” e ha dichiarato che il “saldo del conto corrente n. 31503.24 al 30.09.2019 va rideterminato in + € 113.436,30 in favore del correntista”, l'attestazione di chiusura del conto corrente datata
26.10.2023 con saldo pari a 0 Euro e gli estratti conto del predetto conto per gli anni 2019-2023 (vd. doc. 1 e 2 e All.1 – 17, fasc. monitorio).
Circa gli effetti della sentenza di accertamento merita evidenziare che, dall'accoglimento di detta domanda non consegue automaticamente una pronuncia di condanna ad un facere in assenza di una specifica domanda di condanna, con la conseguenza che la sentenza di accertamento può produrre effetti solo dopo il passaggio in giudicato della
6 sentenza, che accerti in maniera definitiva il saldo ad una determinata data del conto corrente in questione. Per cui solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di uno spontaneo adempimento della convenuta di quanto accertato con il giudicato, si può proporre un'azione giudiziaria di condanna alla rettifica del dato contabile;
nonché, in caso di chiusura del conto corrente bancario, si può proporre la domanda di condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Difatti, in materia costituisce principio consolidato quello secondo cui
è solo con la chiusura del conto corrente che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti tra le parti, con la conseguenza che, in costanza di rapporto, non sono proponibili domande di restituzione o di compensazione.
Pertanto, la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere senza aver prima proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo attivo a suo favore;
parimenti, il correntista, non può pretendere il pagamento da parte della banca di somme che egli afferma essergli dovute, a titolo di ripetizione, se non procede previamente alla chiusura del conto (cfr. tra le altre, Cass. S.U. n.
24418/2010, Cass. n. 21646/2018).
Ebbene, nel caso di specie è pacifica la natura accertativa della sentenza;
tuttavia, risulta provato documentalmente dall'opposta e non contestato dall'opponente il passaggio in giudicato della predetta sentenza e la comunicazione di chiusura del conto corrente (entrambe datate
26.10.2023); inoltre, parte opposta in sede monitoria ha depositato tutti gli estratti conto del predetto c/c a partire dal 1/10/2019 (periodo successivo alla sentenza sopradetta) al 22/09/2023 e la comunicazione del
29.9.2023 della Filiale contenente la richiesta di versamento da parte del correntista di € 2.555,96 per “procedere alla chiusura definitiva” del conto corrente con azzeramento del saldo.
Infine, l'opposta ha allegato l'inadempimento della ovvero che Pt_1 quest'ultima non ha mai spontaneamente rideterminato il saldo del conto corrente n. 31503.24 secondo quanto statuito dal Tribunale di Firenze in
7 via di mero accertamento, né ha provveduto al pagamento della predetta somma al momento dell'estinzione del conto corrente.
Viceversa, parte opponente, su cui gravava l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa, nulla ha provato.
Difatti, si è limitata ad allegare genericamente la natura dichiarativa e non di condanna della sentenza posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e che l'opposta ha depositato gli estratti conto del conto corrente in questione solo dietro richiesta di integrazione documentale da parte del Giudice e che, comunque, gli stessi non sono stati oggetto di accertamento tecnico atto a confermare la validità e corrispondenza della somma ingiunta.
In disparte le considerazioni già svolte circa la natura della sentenza, si rileva che dalla documentazione in atti non emerge che la abbia Pt_1 provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente in + € 113.436,30 a favore del correntista nel periodo di attività del conto corrente né tantomeno che abbia corrisposto la predetta somma al correntista al momento di chiusura del conto, tant'è che sul punto nulla ha dedotto l'opponente.
Pertanto, preso atto che parte opposta ha provato la fonte negoziale della sua pretesa ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente; che, viceversa, parte opponente nulla ha dedotto sul punto, né allegando né tantomeno provando alcunché con riferimento dapprima all'omessa rideterminazione del saldo del conto corrente e poi all'omesso pagamento del saldo, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Parte opposta ha chiesto condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 c.p.c. poiché ha proposto l'opposizione al solo fine di ritardare il pagamento della somma ingiunta.
Ebbene, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere
8 pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
Nel caso di specie non risulta che parte opponente abbia agito in giudizio temerariamente abusando del processo, trattandosi di interpretazione giuridica della fattispecie in esame.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e secondo lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a
€ 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ad eccezione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, stante l'attività svolta e la non particolare complessità della causa seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
97/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda avanzata da ex art. 96 Controparte_1
c.p.c.;
- condanna alla rifusione in Parte_1 favore della società delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA se per legge.
Siena, 07/01/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
Chiamata la causa iscritta al N. 598/2024 R. G. introdotta da
( ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giovanni Anichini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Lamarmora n.29,
Firenze
PARTE ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Emilio Serena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pantin n. 1/D, Scandicci (FI)
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h. 10.31 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Anichini Giovanni e per parte convenuta l'Avv. Serena Emilio.
Sono presenti le Dott.sse e Persona_1 Persona_2 Per_3
Il giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori concludono come da rispettivi atti introduttivi.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa.
L'Avv. Anichini si riporta ai propri atti ed evidenzia che il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ha ritenuto opportuno richiedere l'integralità degli estratti conto, a conferma che la sentenza dichiarativa non era stata ritenuta sufficiente e per la verifica degli estratti conto sarebbe stata necessaria una CTU che verificasse la corrispondenza tra il richiesto e l'ingiunto.
L'Avv. Serena si riporta ai propri atti e rileva che la sentenza del Tribunale di Firenze è passata in giudicato e che l'integrazione documentale chiesta
1 dal Giudice del ricorso monitorio non sarebbe stata necessaria essendo onere del debitore dimostrare l'adempimento.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate dichiarando sin da ora che non compariranno per la lettura della sentenza.
IIll ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso monitorio, la società premesso di Parte_2 essere creditrice nei confronti della Parte_1
a seguito della rideterminazione del saldo, accertato con sentenza del
Tribunale di Firenze n. 696/2023 del 7.3.2023 passata in giudicato, del conto corrente n. 31503.24 intrattenuto con la medesima e poi estinto in data 25.9.2023 con saldo pari a “0 Euro” – ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 97/2024 non provvisoriamente esecutivo con cui è stato ingiunto alla banca il pagamento di € 113.436,30 oltre interessi.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo la
[...] ha domandato all'intestato Tribunale di Parte_1
2 revocare il decreto ingiuntivo poiché nullo e privo di efficacia e in ogni caso poiché la sentenza n. 696/2023 del 7.3.2023 del Tribunale di Firenze avente natura dichiarativa non può costituire valida prova del credito ingiunto.
Nel dettaglio, la ha esposto che in data 7.2.2024 è stato Pt_1 emesso il d.i. n. 97/2024 con il quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare la somma di € 113.436,30 alla società che Controparte_1 il decreto ingiuntivo notificato è nullo per omessa notifica di copia conforme;
che, nel merito, il Tribunale di Firenze ha accertato con sentenza n. 696/2023 relativamente al c/c 31503.24 intrattenuto dalla società con (poi Controparte_1 CP_2 CP_3
“l'illegittima applicazione di interessi ultralegali commissioni e spese non pattuite ex 117 TUB, interessi anatocistici nei termini di cui in motivazione e dichiara che il saldo di conto corrente n. 31503 al 30.09.2019 va rideterminato in + 113.436,30 in favore del correntista”; che tale sentenza ha valore esclusivamente dichiarativo e non di condanna e che quindi il credito non è certo, liquido ed esigibile.
Si è costituita parte convenuta domandando preliminarmente di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto con condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte opponente.
In particolare ha dedotto che alla banca è stato notificato a mezzo pec il duplicato informatico del d.i. che ha raggiunto il proprio scopo poiché la banca ne ha avuto notizia;
che il credito della società vantato nei confronti della è certo e documentato dalla sentenza passata in Pt_1 giudicato;
che è avvenuta l'estinzione del conto corrente n. 31503.24 con saldo pari a “0 Euro”; che la non ha rideterminato il saldo del conto Pt_1 corrente secondo quanto stabilito dalla citata sentenza.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2024, il
Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha rinviato all'odierna udienza per decisione e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3 ***
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione formulata da parte opponente di nullità per omessa notifica di copia conforme del decreto ingiuntivo.
Dalla documentazione in atti emerge che la società Controparte_1 ha notificato a il ricorso e
[...] Parte_1 pedissequo decreto ingiuntivo n. 97/2024 del 9.2.2024 in data 12.2.2024
a mezzo pec (doc. 3 fasc. opposta), attestando la conformità delle copie informatiche notificate, estratte dal fascicolo monitorio informatizzato, agli atti originali telematici del predetto fascicolo.
L'art. 16 bis, comma 9-bis, stabilisce che “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.
Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali
4 che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
In tema di irritualità della notificazione occorre poi richiamare il principio espresso dalla Corte di Cassazione S.U. n. 7665/2016 secondo cui “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”, ripreso dalla giurisprudenza successiva (in un caso di mancata indicazione della sezione, del numero e dell'anno di ruolo della causa) “l'onere di indicazione in questione assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione. Consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o del ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma 3, avendo comunque raggiunto il suo scopo” (cfr. Cass. Civ. n. 170223/2018).
Ebbene, nel caso di specie, il difensore ha attestato la conformità degli atti estratti dal fascicolo informatico e notificati all'odierna opponente rispetto agli originali presenti all'interno del fascicolo, equivalendo pertanto agli originali, e che comunque, ad ogni buon conto, la notificazione dei predetti atti ha raggiunto il proprio scopo;
difatti la banca notiziata del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti ha avuto conoscenza del provvedimento, proponendo l'odierna opposizione.
2. Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa
5 fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e
l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007;
Cass. n. 3649/2012).
Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato. Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Nel caso in esame, parte opposta ha depositato in atti la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Firenze n. 696/2023 del 7.03.2023, la quale, relativamente al conto corrente n. 31503.24 aperto dalla società presso la poi Controparte_1 CP_2 Parte_1
ha accertato “l'illegittima applicazione di interessi ultralegali,
[...] commissioni e spese non pattuite ex 117 T.U.B., interessi anatocistici nei termini di cui in motivazione” e ha dichiarato che il “saldo del conto corrente n. 31503.24 al 30.09.2019 va rideterminato in + € 113.436,30 in favore del correntista”, l'attestazione di chiusura del conto corrente datata
26.10.2023 con saldo pari a 0 Euro e gli estratti conto del predetto conto per gli anni 2019-2023 (vd. doc. 1 e 2 e All.1 – 17, fasc. monitorio).
Circa gli effetti della sentenza di accertamento merita evidenziare che, dall'accoglimento di detta domanda non consegue automaticamente una pronuncia di condanna ad un facere in assenza di una specifica domanda di condanna, con la conseguenza che la sentenza di accertamento può produrre effetti solo dopo il passaggio in giudicato della
6 sentenza, che accerti in maniera definitiva il saldo ad una determinata data del conto corrente in questione. Per cui solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di uno spontaneo adempimento della convenuta di quanto accertato con il giudicato, si può proporre un'azione giudiziaria di condanna alla rettifica del dato contabile;
nonché, in caso di chiusura del conto corrente bancario, si può proporre la domanda di condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Difatti, in materia costituisce principio consolidato quello secondo cui
è solo con la chiusura del conto corrente che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti tra le parti, con la conseguenza che, in costanza di rapporto, non sono proponibili domande di restituzione o di compensazione.
Pertanto, la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere senza aver prima proceduto alla chiusura del conto e dimostrato l'esistenza di un saldo attivo a suo favore;
parimenti, il correntista, non può pretendere il pagamento da parte della banca di somme che egli afferma essergli dovute, a titolo di ripetizione, se non procede previamente alla chiusura del conto (cfr. tra le altre, Cass. S.U. n.
24418/2010, Cass. n. 21646/2018).
Ebbene, nel caso di specie è pacifica la natura accertativa della sentenza;
tuttavia, risulta provato documentalmente dall'opposta e non contestato dall'opponente il passaggio in giudicato della predetta sentenza e la comunicazione di chiusura del conto corrente (entrambe datate
26.10.2023); inoltre, parte opposta in sede monitoria ha depositato tutti gli estratti conto del predetto c/c a partire dal 1/10/2019 (periodo successivo alla sentenza sopradetta) al 22/09/2023 e la comunicazione del
29.9.2023 della Filiale contenente la richiesta di versamento da parte del correntista di € 2.555,96 per “procedere alla chiusura definitiva” del conto corrente con azzeramento del saldo.
Infine, l'opposta ha allegato l'inadempimento della ovvero che Pt_1 quest'ultima non ha mai spontaneamente rideterminato il saldo del conto corrente n. 31503.24 secondo quanto statuito dal Tribunale di Firenze in
7 via di mero accertamento, né ha provveduto al pagamento della predetta somma al momento dell'estinzione del conto corrente.
Viceversa, parte opponente, su cui gravava l'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa, nulla ha provato.
Difatti, si è limitata ad allegare genericamente la natura dichiarativa e non di condanna della sentenza posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e che l'opposta ha depositato gli estratti conto del conto corrente in questione solo dietro richiesta di integrazione documentale da parte del Giudice e che, comunque, gli stessi non sono stati oggetto di accertamento tecnico atto a confermare la validità e corrispondenza della somma ingiunta.
In disparte le considerazioni già svolte circa la natura della sentenza, si rileva che dalla documentazione in atti non emerge che la abbia Pt_1 provveduto a rideterminare il saldo del conto corrente in + € 113.436,30 a favore del correntista nel periodo di attività del conto corrente né tantomeno che abbia corrisposto la predetta somma al correntista al momento di chiusura del conto, tant'è che sul punto nulla ha dedotto l'opponente.
Pertanto, preso atto che parte opposta ha provato la fonte negoziale della sua pretesa ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente; che, viceversa, parte opponente nulla ha dedotto sul punto, né allegando né tantomeno provando alcunché con riferimento dapprima all'omessa rideterminazione del saldo del conto corrente e poi all'omesso pagamento del saldo, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Parte opposta ha chiesto condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 c.p.c. poiché ha proposto l'opposizione al solo fine di ritardare il pagamento della somma ingiunta.
Ebbene, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere
8 pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
Nel caso di specie non risulta che parte opponente abbia agito in giudizio temerariamente abusando del processo, trattandosi di interpretazione giuridica della fattispecie in esame.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 e secondo lo scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a
€ 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ad eccezione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, stante l'attività svolta e la non particolare complessità della causa seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
97/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda avanzata da ex art. 96 Controparte_1
c.p.c.;
- condanna alla rifusione in Parte_1 favore della società delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettarie, IVA e CPA se per legge.
Siena, 07/01/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
9 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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