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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pesaro
Lavoro
N.R.G. 1186/2024
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. MASINI Parte_1
GIACOMO,
RICORRENTE contro resistente, contumace CP_1
RESISTENTE
MOTIVIDI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 l'istante esponeva che la Sig.ra veniva assunta dalla resistente in data 17.04.2018 con contratto a tempo Pt_1
determinato, prorogato sino al 31.05.2018, poi nuovamente prorogato sino al
31.04.2019, con formale qualifica di Operaia liv. 1 addetta ai servizi di igiene e pulizia, CCNL per i dipendenti delle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, con orario di lavoro settimanale fissato in ore 12, (doc. 2 – contratto di lavoro;
doc. 3 – CCNL
Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Per l'intero rapporto la ricorrente aveva sempre prestato le proprie energie lavorative presso l'Hotel ad insegna “Nautilus” sito in Pesaro in Viale Trieste
n. 26, in forza di contratto di appalto stipulato dalla soc. e la Soc. CP_1
Lindbergh hotels S.r.l., proprietaria della struttura alberghiera.
Il rapporto di lavoro terminava in data 31.05.2019 per cessazione del contratto di appalto in essere tra l'odierna resistente e l'Hotel Nautilus.
Nonostante l'orario di lavoro inserito in busta paga, la ricorrente sin dall'assunzione osservava il seguente orario: dalle 07:00 alle ore 15:00 e dalle 18:00 alle 20:00, tutti i giorni senza riposo;
solo per i mesi di febbraio e marzo 2019, l'orario osservato andava dalle ore
07:00 alle 15:00, tutti i giorni senza riposo.
Per il periodo dal 17.04.2018 a gennaio 2019, e da aprile 2019 sino alla cessazione, intervenuta il 31.05.2019, la ricorrente prestava perciò energia lavorativa per 10 (dieci) ore quotidiane (dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e dalle
18:00 alle 20:00) senza osservare la giornata di riposo, mentre invece, per i mesi di febbraio e marzo 2019, prestava energia lavorativa per 8 (otto) ore quotidiane (dalle ore 07:00 alle 15:00), sempre senza osservare la giornata di riposo.
Per tali ragioni, risultava creditrice di differenze retributive, maturate a vario titolo in considerazione del superiore orario di lavoro, per € 29.184,00, di cui €
2.724,06 quale quota di TFR. Per tale importo chiedeva la condanna della resistente.
La convenuta pur ritualmente notificata del ricorso restava contumace.
***
Il ricorso è fondato poiché parte ricorrente ha provato i fatti costitutivi della pretesa, rappresentati dallo svolgimento di lavoro alle dipendenze di parte resistente, nei periodi e nella quantità dedotti.
Pag. 2 di 5 La documentazione in atti (contratto di assunzione e proroghe) attesta la costituzione del rapporto.
Secondo Cass. 6332/200, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze
- ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.); id. 14468/2000: Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi;
id. 1080/1984: Qualora il contratto individuale di lavoro, in conformità di quello collettivo, preveda la prestazione dell'attività lavorativa anche durante le domeniche, le altre festività, od il periodo feriale, si deve presumere che il lavoratore abbia adempiuto al corrispondente obbligo, e, quindi, abbia diritto ai compensi inerenti a detta attività, fino a quando il datore di lavoro, che deduca
l'inadempimento, non fornisca la prova contraria. id. 2674/1978: La prova del lavoro straordinario, prestato nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali destinate al riposo, deve essere fornita dal lavoratore che domanda i relativi compensi, secondo il normale criterio di distribuzione dell'onere probatorio. Quando, pero, nella contrattazione individuale, in
Pag. 3 di 5 aderenza a specifiche norme collettive, sia stabilita la prestazione obbligatoria del lavoro nei giorni suddetti, con la maggiorazione della retribuzione, deve presumersi che il lavoratore abbia adempiuto quest'obbligo contrattuale, e tale presunzione iuris tantum può essere vinta dalla prova contraria, da fornirsi da colui che deduce l'inadempimento dell'obbligo contrattuale.).
Lo svolgimento del rapporto con le modalità temporali descritte nel ricorso e con riguardo alle poste creditorie ordinarie e non (lavoro straordinario, festivo, ecc.) è stato provato sulla base del contegno processuale di parte convenuta, che non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferito.
Deve perciò applicarsi l'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. 10099/2013: La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo,
a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione).
La retribuzione dovuta all'istante è determinata sulla base del conteggio allegato al ricorso che, applicando gli istituti del ccnl di categoria, costituisce affidabile base di decisione.
Pag. 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
4039,00 per compenso al difensore, oltre iva e cpa come per legge, oltre c.u. se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 29.184,00, oltre accessori di legge, in favore di parte attrice.
Pone a carico di parte convenuta le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), come in parte motiva.
Pesaro li 11.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 5 di 5
Lavoro
N.R.G. 1186/2024
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. MASINI Parte_1
GIACOMO,
RICORRENTE contro resistente, contumace CP_1
RESISTENTE
MOTIVIDI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 l'istante esponeva che la Sig.ra veniva assunta dalla resistente in data 17.04.2018 con contratto a tempo Pt_1
determinato, prorogato sino al 31.05.2018, poi nuovamente prorogato sino al
31.04.2019, con formale qualifica di Operaia liv. 1 addetta ai servizi di igiene e pulizia, CCNL per i dipendenti delle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, con orario di lavoro settimanale fissato in ore 12, (doc. 2 – contratto di lavoro;
doc. 3 – CCNL
Servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Per l'intero rapporto la ricorrente aveva sempre prestato le proprie energie lavorative presso l'Hotel ad insegna “Nautilus” sito in Pesaro in Viale Trieste
n. 26, in forza di contratto di appalto stipulato dalla soc. e la Soc. CP_1
Lindbergh hotels S.r.l., proprietaria della struttura alberghiera.
Il rapporto di lavoro terminava in data 31.05.2019 per cessazione del contratto di appalto in essere tra l'odierna resistente e l'Hotel Nautilus.
Nonostante l'orario di lavoro inserito in busta paga, la ricorrente sin dall'assunzione osservava il seguente orario: dalle 07:00 alle ore 15:00 e dalle 18:00 alle 20:00, tutti i giorni senza riposo;
solo per i mesi di febbraio e marzo 2019, l'orario osservato andava dalle ore
07:00 alle 15:00, tutti i giorni senza riposo.
Per il periodo dal 17.04.2018 a gennaio 2019, e da aprile 2019 sino alla cessazione, intervenuta il 31.05.2019, la ricorrente prestava perciò energia lavorativa per 10 (dieci) ore quotidiane (dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e dalle
18:00 alle 20:00) senza osservare la giornata di riposo, mentre invece, per i mesi di febbraio e marzo 2019, prestava energia lavorativa per 8 (otto) ore quotidiane (dalle ore 07:00 alle 15:00), sempre senza osservare la giornata di riposo.
Per tali ragioni, risultava creditrice di differenze retributive, maturate a vario titolo in considerazione del superiore orario di lavoro, per € 29.184,00, di cui €
2.724,06 quale quota di TFR. Per tale importo chiedeva la condanna della resistente.
La convenuta pur ritualmente notificata del ricorso restava contumace.
***
Il ricorso è fondato poiché parte ricorrente ha provato i fatti costitutivi della pretesa, rappresentati dallo svolgimento di lavoro alle dipendenze di parte resistente, nei periodi e nella quantità dedotti.
Pag. 2 di 5 La documentazione in atti (contratto di assunzione e proroghe) attesta la costituzione del rapporto.
Secondo Cass. 6332/200, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze
- ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.); id. 14468/2000: Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi;
id. 1080/1984: Qualora il contratto individuale di lavoro, in conformità di quello collettivo, preveda la prestazione dell'attività lavorativa anche durante le domeniche, le altre festività, od il periodo feriale, si deve presumere che il lavoratore abbia adempiuto al corrispondente obbligo, e, quindi, abbia diritto ai compensi inerenti a detta attività, fino a quando il datore di lavoro, che deduca
l'inadempimento, non fornisca la prova contraria. id. 2674/1978: La prova del lavoro straordinario, prestato nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali destinate al riposo, deve essere fornita dal lavoratore che domanda i relativi compensi, secondo il normale criterio di distribuzione dell'onere probatorio. Quando, pero, nella contrattazione individuale, in
Pag. 3 di 5 aderenza a specifiche norme collettive, sia stabilita la prestazione obbligatoria del lavoro nei giorni suddetti, con la maggiorazione della retribuzione, deve presumersi che il lavoratore abbia adempiuto quest'obbligo contrattuale, e tale presunzione iuris tantum può essere vinta dalla prova contraria, da fornirsi da colui che deduce l'inadempimento dell'obbligo contrattuale.).
Lo svolgimento del rapporto con le modalità temporali descritte nel ricorso e con riguardo alle poste creditorie ordinarie e non (lavoro straordinario, festivo, ecc.) è stato provato sulla base del contegno processuale di parte convenuta, che non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferito.
Deve perciò applicarsi l'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. 10099/2013: La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo,
a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione).
La retribuzione dovuta all'istante è determinata sulla base del conteggio allegato al ricorso che, applicando gli istituti del ccnl di categoria, costituisce affidabile base di decisione.
Pag. 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
4039,00 per compenso al difensore, oltre iva e cpa come per legge, oltre c.u. se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 29.184,00, oltre accessori di legge, in favore di parte attrice.
Pone a carico di parte convenuta le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), come in parte motiva.
Pesaro li 11.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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