Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2090/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2090/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione, dall'Avv. Raffaele Boccia e dall'Avv. Francesco Boccia, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via XX Settembre n. 45
- attore
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
quale impresa designata per il F.G.V.S., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rossella Ferrara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via via Santa Lucia n. 107
- convenuta
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 30 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, per ottenerne la condanna al CP_1
risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non, conseguenti al sinistro verificatosi il giorno 10 settembre 2016, alle ore 22.00 circa in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Piazza Garibaldi, allorquando un'autovettura di colore scuro, tipo Fiat Punto, rimasta non identificata, investiva l'attore
Si è costituita in giudizio la convenuta ed ha eccepito, preliminarmente, la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza;
nel merito, ha contestato in toto l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, in particolare, la sussistenza del nesso eziologico tra i presunti danni subiti e la condotta colposa del conducente del veicolo rimasto ignoto nonché la carenza di prova in ordine alla impossibilità incolpevole del danneggiato d'identificare il responsabile;
concludendo per il rigetto della domanda attorea ovvero, in via gradata, per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore, con vittoria di spese.
Istruita mediante prova orale e ctu medico – legale, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 con i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità della domanda come sollevata da parte convenuta, tenuto conto che l'atto introduttivo, seppur sintetico con riferimento alla dinamica del sinistro, appare completo di tutti gli elementi richiesti a pena di nullità (descrizione del fatto in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, causa del sinistro, conseguenze lesive derivate).
Nel merito, la domanda è infondata in quanto non risulta supportata da adeguata prova ex art. 2697
c.c. e va, pertanto, rigettata.
Occorre precisare che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv.
465746; Cass. Sez. III, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal Legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.
24 dicembre 1969 n.990, art.19 comma 1 lett.a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n.
18532).
Da quanto detto consegue che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S., in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (come nel caso di specie); ed infatti, la più recente giurisprudenza (Cass. 5649/2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass., sent. n.
18532 del 2007; n. 3019 del 2016; n. 20066 del 2013).
Nella fattispecie, è da rilevare, in primo luogo, che parte attrice non ha provveduto affatto a sporgere denuncia – querela pur nella consapevolezza dell'esistenza di due soggetti (uno dei quali, il padre) che avevano assistito all'investimento e che avrebbero potuto rendere testimonianza, fornendo dati utili per le attività investigative;
soggetti, viceversa, tempestivamente indicati quali testi nel presente giudizio risarcitorio.
Ciò premesso, è da rilevare che, in mancanza di rapporti delle autorità competenti, l'unico supporto probatorio fornito dall' attore è costituito dalle deposizioni rese dai due testi, padre Testimone_1 dell'attore, e escussi all'udienza del 14 gennaio 2020, le cui deposizioni sono Testimone_2
largamente generiche ed in parte contraddette dalla documentazione in atti.
In particolare, quanto alle modalità di verificazione del sinistro (già indicate in via largamente generica in citazione), sono state riportate dai testi in maniera altrettanto generica e contraddittoria.
Il teste padre del danneggiato, ha fornito dichiarazioni imprecise e discordanti Testimone_3 rispetto a quanto riportato nell'atto di citazione e nella documentazione in atti: il teste, infatti, ha affermato: “mio figlio dopo essere stato urtato è caduto a terra, non so dire come, e si è fatto male il piede destro;
si lamentava un po' della spalla, ma più che altro si lamentava del piede destro”, in palese contrasto con la domanda attorea volta al risarcimento delle lesioni al ginocchio destro;
solo in seguito alla domanda resa a precisazione dal difensore di parte attrice il teste ha aggiunto: “mio figlio lamentava dolori al piede. O meglio, forse si trattava del ginocchio” (verbale del 14.1.2020).
A ciò si aggiunga che il teste ha dato atto di aver trasportato personalmente il figlio, subito Pt_1 dopo l'incidente (avvenuto nella serata del 10.9.2016), con la propria macchina al PS dell'ospedale di Sarno (“non abbiamo chiamato l'ambuilanza, ma ho soccorso mio figlio con l'aiuto di un altro ragazzo che non conoscevo, che mi ha aiutato a prendere mio figlio e poi l'ho portato con la mia macchina all'ospedale di Sarno, al pronto soccorso”), circostanza confermata anche dal teste ma contraddetta dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice ed, in Testimone_2
particolare, dal referto di PS n. 320160032643, nel quale si dà atto che il primo accesso dell'attore al pronto soccorso è avvenuto in data 11 settembre 2016 alle ore 7.11, ovvero la mattina dopo il lamentato incidente.
Tali rilievi conducono alla valutazione di assoluta inattendibilità dei testi escussi.
Pertanto, a fronte di tale circostanza nonché della sostanziale genericità e contraddittorietà delle deposizioni testimoniali, in totale mancanza di ulteriori elementi probatori (non è provato che siano intervenute sul luogo del sinistro forze dell'ordine e non è stata presentata denuncia-querela), non si può dire raggiunta la prova piana e convincente della riconducibilità delle lesioni lamentati all' evento storico come dedotto e descritto in citazione. Pertanto, la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata per le motivazioni esposte, che assumono carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, pur proposta dalle parti, che non viene esaminata in quanto assorbita.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in favore di parte convenuta come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato per l'appello al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della domanda e della attività difensiva in concreto svolta, con applicazione dei parametri medi.
Le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in corso di causa, seguono la soccombenza e si pongono definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
, quale impresa designata per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, che
[...]
si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dell'attore, con condanna di quest'ultimo a rivalere la convenuta degli esborsi effettuati a tale titolo.
Nola, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito