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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/07/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 31.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1911/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ta Anna Santarsiero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
(PEC in atti)
ATTORE e
(Cod. fisc./P. Iva: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta Maria Rosa Zaccardo e domiciliato presso la sede legale dell'Ente rappresentato, giusta mandato in calce al ricorso in riassunzione;
(PEC in atti)
CONVENUTO
*************** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 16.06.2014, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver riportato lesioni a causa di una rovinosa caduta avvenuta in data 18.05.2012 nel mentre incedeva sui gradini della scalinata di Via Torraca del centro abitato di
, chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del ex CP_1 CP_1 art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione del predetto manufatto non adeguatamente visibile o segnalato sul quale l'attrice perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo. I danni venivano quantificati complessivamente in circa 8.700,00 € oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum debeatur CP_1 sostenendo che la colposa condotta del danneggiato potesse integrare il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. quale fattore elisivo della responsabilità custodiale. In fase istruttoria, acquisita la documentazione di parte, venivano escussi testi e disposta una consulenza medico-legale. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca a motivo dell'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di emergenza epidemiologica da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta con la consequenziale statuizione sulle spese di lite.
Nel merito Il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il fatto storico ed il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità custodiale, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto 2 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Quanto al caso fortuito, pur ipotizzato dall'Ente civico convenuto, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., la prova del fortuito può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: invero, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario/gestore del bene e l'evento dannoso (in questo senso Cass. 10938/18, 11024/2018, 6034/18, 11526/17, 287/2015)”. Ciò precisato, è il caso di affrontare la principale argomentazione allegata dal per il quale la condotta della vittima integrerebbe il caso fortuito elisivo del CP_1 nesso causale richiesto dalla citata norma. Alcun dubbio sorge in ordine alla veridicità (delle modalità) dell'accadimento. Il teste , all'udienza del 26.06.17 ha confermato la dinamica Testimone_1 dell'occorso e ha inoltre specificato la conformazione del gradino su cui è inciampata l'attrice. Si tratta perciò di esaminare, siccome eccepite dal convenuto, le questioni concernenti l'incidenza causale della condotta del danneggiato;
questioni affrontate dalla S.C. che, in una sua ordinanza, ha fissato dei principi che il Tribunale reputa opportuno adottare e riproporre nella presente motivazione (cfr. Cass. 456/21 con richiami a conformi). In primis, viene in rilievo che l'accertamento della "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta imprudente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia. Si potranno dunque avere condotte del danneggiato: a) prudenti e imprevedibili;
b) prudenti e prevedibili;
c) imprudenti ed imprevedibili;
d) imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la responsabilità del custode; la
3 terza ipotesi la esclude sempre;
la quarta ipotesi (nella quale il convenuto intende inquadrare la fattispecie in esame, può escluderla in parte. Come già precisato, la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata (ergo: provata dal custode) una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. Ne discende che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare positivamente di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr ad es. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). Indi, la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui la condotta imprudente del danneggiato sia stata imprevedibile nel senso di abnorme, ossia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. 456/21 cit.). Trasponendo i suddetti principi e corollari al caso in scrutinio, il Tribunale ritiene che la condotta dell'attrice non possa qualificarsi imperita o imprudente. Alcuna disattenzione può addebitarsi alla . Pt_1 Ella, nel percorrere il marciapiedi che si ultima con i tre gradini della scalinata, non aveva alcuna possibilità di percepire il pericolo né, quindi, di evitare l'interazione con la res e il danno consequenziale. Invero, le fotografie depositate agli atti (e non contestate), in uno con la deposizione del teste , raffigurano tre Testimone_1 gradini la cui “pedata/appoggio” è solo in parte livellata. Segnatamente, la teste ha riferito che “al centro del secondo gradino vi era un avvallamento che rendeva sporgente la pietra posta sulla sommità dello stesso” e che: “i gradini in questione sono sprovvisti di pavimentazione e unicamente composti di brecciolino”. Rispetto a tale ultima circostanza ha anche precisato che “sui gradini in questione esiste soltanto del marmo sul cordolo dei gradini per il resto sono composti soltanto da terriccio”. In buona sostanza, la composizione dei gradini si caratterizza per la presenza, proprio al centro dei medesimi, di brecciolino o comunque di avvallamenti o di materiale instabile, facilmente soggetto a deformazioni in caso di calpestio o piogge. L'attrice, in ogni caso, provenendo dal marciapiedi a cui i predetti gradini fungono da appendice per immettersi sulla via pubblica, non poteva avvedersi, pur adoperando l'adeguata diligenza richiesta dallo specifico occorso, della diversa conformazione livellare del gradino su cui è inciampata, onde alcuna responsabilità può esserle addebitata, ricorrendo le ipotesi ut supra sub a) e b). Ad abundantiam, come già precisato supra sub (b), si osserva che, quand'anche si volesse ipotizzare una condotta negligente della vittima, la responsabilità del custode non può essere esclusa a motivo della “prevedibilità” (da parte di esso custode) dell'evento dannoso e/o della situazione di potenziale pericolo della “res”. La particolare conformazione della scalinata/gradini e l'assenza di un corrimano proprio
4 nel punto in cui gli utenti lasciano il marciapiedi e impegnano i gradini per attraversare la strada, rendevano (recte: avrebbero dovuto e potuto rendere) ragionevolmente prevedibile che la res potesse costituire fonte di pericolo. Conclusivamente, la responsabilità dell'occorso va ascritta in via oggettiva ed esclusiva all' convenuto per omessa manutenzione e segnalazione della res CP_2 pericolosa di cui aveva obbligo di custodia o, più in generale, per non aver fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la situazione di pericolo che ha poi occasionato il danno all'attrice. Quantum debeatur I danni andranno conseguentemente liquidati se ed in quanto dall'attrice allegati e provati. Danno patrimoniale Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ritiene doversi liquidare il rimborso per spese mediche documentate per complessivi € 683,30, avendo il CTU stimato e ritenuto congruo tale esborso con esclusione di ulteriori spese non collegate causalmente con l'infortunio de quo. Va altresì risarcito il danno da lucro cessante, siccome provato documentalmente e/o a mezzo di tutti i testi. Il compendio probatorio ha acclarato che l'attrice prestasse la propria attività lavorativa, in qualità di istruttore/insegnante, presso diverse associazioni sportive (i.e.: palestre) con cui aveva stipulato dei contratti di collaborazione che ha dovuto interrompere a causa dell'infortunio occorsole. La forzata inattività lavorativa ha comportato una diminuzione degli introiti economici nei periodi e per gli importi tutti specificamente indicati ed elencati nell'atto introduttivo;
importi confermati dalle deposizioni di tutti gli altri testi escussi specificamente sul punto. Segnatamente, la nei mesi di giugno e luglio 2012 ha dovuto Pt_1 necessariamente ridurre la propria attività lavorativa presso la palestra Fabrica Health Club, interrompendo, invece, completamente le lezioni presso la Polisportiva Principe di Piemonte presso la quale non ha potuto tenere 12 lezioni per cui non ha percepito il compenso previsto pari ad € 360,00 (v. docc. n. 15 e 16 del fascicolo di parte attrice) e presso la palestra B.O.D.I. S.r.l. dove non ha potuto tenere 6 lezioni per cui non ha percepito il compenso previsto pari ad € 1.050,00 (v. doc. n. 17 e 18 del fascicolo di parte attrice); nonché presso la palestra Fabrica Health Club, non percependo il compenso previsto pari ad € 525,00 (v. docc. n. 19 e 20 del fascicolo di parte attrice). Il tutto per un mancato guadagno complessivo di € 1.935,00. Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve essere riconosciuto un importo complessivo pari ad € 2.618,30. Danno non patrimoniale Va risarcito il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso. I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18, per la quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all'interno della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale. Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica (biologico). Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto
5 il CTU –dott. il cui operato va esente da critiche che ne possano minare Pt_2 l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica. L'attrice, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una Invalidità Permanente pari al 2%, una I.T.P. al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30, e al 25% di gg. 40 (vds relazione CTU in atti). In limine litis, a parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno né per il riconoscimento del danno morale, entrambi astrattamente ipotizzabili ma in concreto non allegati né provati. Criteri di liquidazione Liquidando il solo danno all'integrità psico-fisica (biologico) medicalmente accertato, il Tribunale osserva che possono utilizzarsi le tabelle “milanesi”:
Pertanto avremo: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2012
Età del danneggiato alla data della guarigione clinica 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno biologico € 783,33
Danno biologico permanente risarcibile (demoltiplicato) € 1.447,59
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Indennità giornaliera € 45,70
Invalidità Temporanea Parziale al 75% € 1.028,25
Invalidità Temporanea Parziale al 50% € 685,50
Invalidità Temporanea Parziale al 25% € 457,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.170,75
TOTALE: € 3.618,34
Indi, il dovrà essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della complessiva somma di € 6.236,64 (3.618,34 danno non patrimoniale + € 2.618,30 danno patrimoniale).
A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di messa in mora al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995). Spese Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria, nella misura di cui in dispositivo.
6 Infine, in difetto di tempestiva richiesta entro il termine decadenziale (i.e.: 100 giorni dal deposito della relazione), non si fa luogo alla liquidazione dei compensi al CTU.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del , nella causa iscritta al R.G. n. Parte_1 Controparte_1 1911/2014, così provvede:
i) Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
ii) Condanna il a risarcire e pagare all'attrice la Controparte_1 complessiva somma di € 6.236,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di costituzione in mora al soddisfo;
iii) Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Avv.ta Anna Santarsiero dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.773,00 di cui € 2.540,00 per compensi ed € 233,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 31.07.2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 31.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1911/2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ta Anna Santarsiero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore;
(PEC in atti)
ATTORE e
(Cod. fisc./P. Iva: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.ta Maria Rosa Zaccardo e domiciliato presso la sede legale dell'Ente rappresentato, giusta mandato in calce al ricorso in riassunzione;
(PEC in atti)
CONVENUTO
*************** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 16.06.2014, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver riportato lesioni a causa di una rovinosa caduta avvenuta in data 18.05.2012 nel mentre incedeva sui gradini della scalinata di Via Torraca del centro abitato di
, chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del ex CP_1 CP_1 art. 2051 c.c. per omessa custodia/manutenzione del predetto manufatto non adeguatamente visibile o segnalato sul quale l'attrice perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo. I danni venivano quantificati complessivamente in circa 8.700,00 € oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. Si costituiva il convenuto contestando an e quantum debeatur CP_1 sostenendo che la colposa condotta del danneggiato potesse integrare il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. quale fattore elisivo della responsabilità custodiale. In fase istruttoria, acquisita la documentazione di parte, venivano escussi testi e disposta una consulenza medico-legale. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca a motivo dell'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di emergenza epidemiologica da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta con la consequenziale statuizione sulle spese di lite.
Nel merito Il Tribunale, facendo buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza più recente, ritiene che il caso di specie trovi compiuta disciplina nell'art. 2051 c.c.. La giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, dopo un lungo periodo di oscillazione ha uniformato, a partire dal 2018, il proprio orientamento alla stregua del quale alla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. viene riconosciuto un carattere non presunto ma oggettivo, di modo che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il fatto storico ed il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la sussistenza di profili colposi nella condotta del custode rimane del tutto estranea ai fini dell'applicabilità della responsabilità custodiale, tanto che anche il custode perito e prudente risponde dei danni cagionati dalla cosa allo stesso modo del custode imperito e negligente, fatta ovviamente salva la prova, su di lui gravante, del caso fortuito. Segnatamente, le pronunce della S.C. nn. 2480 e 2481/18, riprese da Cass. SS.UU. 20943/22, hanno affermato i seguenti principi: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto 2 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Quanto al caso fortuito, pur ipotizzato dall'Ente civico convenuto, il codice civile non ne dà una specifica definizione: nondimeno, per millenaria tradizione giuridica, con quell'espressione si designa l'evento che non poteva essere in alcun modo previsto o, se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto. Pertanto, il caso fortuito rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. può essere definito come quel fatto estraneo alla sfera di custodia avente i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che sia da solo idoneo a produrre l'evento. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., la prova del fortuito può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: invero, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della cosa pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario/gestore del bene e l'evento dannoso (in questo senso Cass. 10938/18, 11024/2018, 6034/18, 11526/17, 287/2015)”. Ciò precisato, è il caso di affrontare la principale argomentazione allegata dal per il quale la condotta della vittima integrerebbe il caso fortuito elisivo del CP_1 nesso causale richiesto dalla citata norma. Alcun dubbio sorge in ordine alla veridicità (delle modalità) dell'accadimento. Il teste , all'udienza del 26.06.17 ha confermato la dinamica Testimone_1 dell'occorso e ha inoltre specificato la conformazione del gradino su cui è inciampata l'attrice. Si tratta perciò di esaminare, siccome eccepite dal convenuto, le questioni concernenti l'incidenza causale della condotta del danneggiato;
questioni affrontate dalla S.C. che, in una sua ordinanza, ha fissato dei principi che il Tribunale reputa opportuno adottare e riproporre nella presente motivazione (cfr. Cass. 456/21 con richiami a conformi). In primis, viene in rilievo che l'accertamento della "negligenza" della vittima, e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta imprudente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia. Si potranno dunque avere condotte del danneggiato: a) prudenti e imprevedibili;
b) prudenti e prevedibili;
c) imprudenti ed imprevedibili;
d) imprudenti e prevedibili. Le prime due ipotesi non escludono mai la responsabilità del custode; la
3 terza ipotesi la esclude sempre;
la quarta ipotesi (nella quale il convenuto intende inquadrare la fattispecie in esame, può escluderla in parte. Come già precisato, la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata (ergo: provata dal custode) una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. Ne discende che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare positivamente di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr ad es. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). Indi, la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui la condotta imprudente del danneggiato sia stata imprevedibile nel senso di abnorme, ossia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. 456/21 cit.). Trasponendo i suddetti principi e corollari al caso in scrutinio, il Tribunale ritiene che la condotta dell'attrice non possa qualificarsi imperita o imprudente. Alcuna disattenzione può addebitarsi alla . Pt_1 Ella, nel percorrere il marciapiedi che si ultima con i tre gradini della scalinata, non aveva alcuna possibilità di percepire il pericolo né, quindi, di evitare l'interazione con la res e il danno consequenziale. Invero, le fotografie depositate agli atti (e non contestate), in uno con la deposizione del teste , raffigurano tre Testimone_1 gradini la cui “pedata/appoggio” è solo in parte livellata. Segnatamente, la teste ha riferito che “al centro del secondo gradino vi era un avvallamento che rendeva sporgente la pietra posta sulla sommità dello stesso” e che: “i gradini in questione sono sprovvisti di pavimentazione e unicamente composti di brecciolino”. Rispetto a tale ultima circostanza ha anche precisato che “sui gradini in questione esiste soltanto del marmo sul cordolo dei gradini per il resto sono composti soltanto da terriccio”. In buona sostanza, la composizione dei gradini si caratterizza per la presenza, proprio al centro dei medesimi, di brecciolino o comunque di avvallamenti o di materiale instabile, facilmente soggetto a deformazioni in caso di calpestio o piogge. L'attrice, in ogni caso, provenendo dal marciapiedi a cui i predetti gradini fungono da appendice per immettersi sulla via pubblica, non poteva avvedersi, pur adoperando l'adeguata diligenza richiesta dallo specifico occorso, della diversa conformazione livellare del gradino su cui è inciampata, onde alcuna responsabilità può esserle addebitata, ricorrendo le ipotesi ut supra sub a) e b). Ad abundantiam, come già precisato supra sub (b), si osserva che, quand'anche si volesse ipotizzare una condotta negligente della vittima, la responsabilità del custode non può essere esclusa a motivo della “prevedibilità” (da parte di esso custode) dell'evento dannoso e/o della situazione di potenziale pericolo della “res”. La particolare conformazione della scalinata/gradini e l'assenza di un corrimano proprio
4 nel punto in cui gli utenti lasciano il marciapiedi e impegnano i gradini per attraversare la strada, rendevano (recte: avrebbero dovuto e potuto rendere) ragionevolmente prevedibile che la res potesse costituire fonte di pericolo. Conclusivamente, la responsabilità dell'occorso va ascritta in via oggettiva ed esclusiva all' convenuto per omessa manutenzione e segnalazione della res CP_2 pericolosa di cui aveva obbligo di custodia o, più in generale, per non aver fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la situazione di pericolo che ha poi occasionato il danno all'attrice. Quantum debeatur I danni andranno conseguentemente liquidati se ed in quanto dall'attrice allegati e provati. Danno patrimoniale Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ritiene doversi liquidare il rimborso per spese mediche documentate per complessivi € 683,30, avendo il CTU stimato e ritenuto congruo tale esborso con esclusione di ulteriori spese non collegate causalmente con l'infortunio de quo. Va altresì risarcito il danno da lucro cessante, siccome provato documentalmente e/o a mezzo di tutti i testi. Il compendio probatorio ha acclarato che l'attrice prestasse la propria attività lavorativa, in qualità di istruttore/insegnante, presso diverse associazioni sportive (i.e.: palestre) con cui aveva stipulato dei contratti di collaborazione che ha dovuto interrompere a causa dell'infortunio occorsole. La forzata inattività lavorativa ha comportato una diminuzione degli introiti economici nei periodi e per gli importi tutti specificamente indicati ed elencati nell'atto introduttivo;
importi confermati dalle deposizioni di tutti gli altri testi escussi specificamente sul punto. Segnatamente, la nei mesi di giugno e luglio 2012 ha dovuto Pt_1 necessariamente ridurre la propria attività lavorativa presso la palestra Fabrica Health Club, interrompendo, invece, completamente le lezioni presso la Polisportiva Principe di Piemonte presso la quale non ha potuto tenere 12 lezioni per cui non ha percepito il compenso previsto pari ad € 360,00 (v. docc. n. 15 e 16 del fascicolo di parte attrice) e presso la palestra B.O.D.I. S.r.l. dove non ha potuto tenere 6 lezioni per cui non ha percepito il compenso previsto pari ad € 1.050,00 (v. doc. n. 17 e 18 del fascicolo di parte attrice); nonché presso la palestra Fabrica Health Club, non percependo il compenso previsto pari ad € 525,00 (v. docc. n. 19 e 20 del fascicolo di parte attrice). Il tutto per un mancato guadagno complessivo di € 1.935,00. Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve essere riconosciuto un importo complessivo pari ad € 2.618,30. Danno non patrimoniale Va risarcito il danno non patrimoniale nei termini di cui appresso. I criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale sono oggetto di annosa disputa giurisprudenziale e dottrinale anche se la S.C. sembra aver messo il punto con il noto decalogo di cui all'ordinanza n. 7513/18, per la quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all'interno della quale si possono elencare segnatamente: il danno biologico, eventualmente personalizzato, e il danno morale. Risultano provati i danni da lesione all'integrità psico-fisica (biologico). Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto
5 il CTU –dott. il cui operato va esente da critiche che ne possano minare Pt_2 l'attendibilità, essendo stato espletato con competenza e professionalità richiamando correttamente criteri e principi propri della dottrina e pratica medica. L'attrice, come medicalmente accertato dal nominato consulente, ha pertanto riportato a titolo di danno biologico una Invalidità Permanente pari al 2%, una I.T.P. al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30, e al 25% di gg. 40 (vds relazione CTU in atti). In limine litis, a parere del Tribunale non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno né per il riconoscimento del danno morale, entrambi astrattamente ipotizzabili ma in concreto non allegati né provati. Criteri di liquidazione Liquidando il solo danno all'integrità psico-fisica (biologico) medicalmente accertato, il Tribunale osserva che possono utilizzarsi le tabelle “milanesi”:
Pertanto avremo: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2012
Età del danneggiato alla data della guarigione clinica 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno biologico € 783,33
Danno biologico permanente risarcibile (demoltiplicato) € 1.447,59
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Indennità giornaliera € 45,70
Invalidità Temporanea Parziale al 75% € 1.028,25
Invalidità Temporanea Parziale al 50% € 685,50
Invalidità Temporanea Parziale al 25% € 457,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.170,75
TOTALE: € 3.618,34
Indi, il dovrà essere condannato al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della complessiva somma di € 6.236,64 (3.618,34 danno non patrimoniale + € 2.618,30 danno patrimoniale).
A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di messa in mora al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995). Spese Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria, nella misura di cui in dispositivo.
6 Infine, in difetto di tempestiva richiesta entro il termine decadenziale (i.e.: 100 giorni dal deposito della relazione), non si fa luogo alla liquidazione dei compensi al CTU.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del , nella causa iscritta al R.G. n. Parte_1 Controparte_1 1911/2014, così provvede:
i) Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
ii) Condanna il a risarcire e pagare all'attrice la Controparte_1 complessiva somma di € 6.236,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di costituzione in mora al soddisfo;
iii) Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'Avv.ta Anna Santarsiero dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.773,00 di cui € 2.540,00 per compensi ed € 233,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 31.07.2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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