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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1237/2023 R.G.A.C.
CON OGGETTO
Opposizione a decreto liquidazione ctu ex art 170 DPR 115/2002
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stanislao Manfredonia in virtù di procura in Parte_1 calce al ricorso introduttivo ed elett.te dom.to presso il difensore;
RICORRENTE
E
Dr. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. Controparte_1
83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Danilo Battinelli unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giovanni Porzio n.4 -
RESISTENTE
Dott.ssa , rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Controparte_2
EL IU,ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Vercelli, Piazza Pajetta n.4,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 06.10.2025 il difensore della parte ricorrente ed il difensore del resistente dott. si riportavano a tutti i propri scritti difensivi e chiedevano decidersi la CP_1 controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 17.08.2023, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi all' , il dott. e la dott.ssa Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni << accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, provvedere ad annullare il Decreto reso;
chiede . che vengano rimessi gli atti di tal procedimento alla Procura Della Repubblica presso questo Tribunale;
- che si dia senz'altro corso all'azione disciplinare in danno del . Con ogni altra ampia riserva di adire la Magistratura Controparte_1 sia civile che penale a tutela delle ragioni del sig. .>>. Parte_1
Il ricorrente impugnava il decreto di liquidazione di compenso al CTU reso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 24/07/2023 e comunicato a mezzo PEC il 25/07/2023 con il quale veniva liquidato l'importo di € 1.834,74 a titolo di compenso oltre accessori di legge alla Dott.ssa e al Dott. CP_2
nominati ctu nel procedimento per atp dallo stesso promosso nei confronti dell' Controparte_1 [...]
RG 5153/2021. CP_4
Il chiedeva l'annullamento del decreto di liquidazione reso (nonché la rimessione degli Parte_1 atti di tal procedimento alla Procura Della Repubblica con avvio dell'azione disciplinare in danno del
Dr. per asserita violazione dei doveri di imparzialità e terzietà ascrivibile alla Controparte_1 condotta del dr. che accettava l'incarico giurando l'insussistenza di motivi di CP_1 incompatibilità.
Iscritta la causa a ruolo ed instaurato il contraddittorio, entrambi i resistenti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della spiegata opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In mancanza di attività istruttoria stante il carattere meramente documentale della controversia, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 06.10.2025 ed alla predetta udienza veniva riservata in decisione.
In via preliminare va osservato che ai sensi dell'art 15 del d.lgs 150/2011, come novellato dal d.lgs
149 del 10/10/2022 come modificato dalla l. 197/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
Come chiarito dalla Suprema Corte l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU va proposta entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (cfr Cassazione civile sez. VI, 20/11/2017, n.27418 Cass.
Sez. 6 - 2, n. 31999 del 2019.Cassazione civile sez. VI, 18/01/2023, n.1369).
Dall'esame diretto degli atti si evince che il ricorso è stato depositato in via telematica in data 17 agosto 2023 e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, reso in data 24.07.2023 e comunicato al ricorrente in data 25.07.2023 (cfr allegato 4 al ricorso).
Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito lo stesso è infondato e non può accogliersi per le ragioni che seguono.
Si rileva che in sede di opposizione, il ha contestato la liquidazione del compenso Parte_1 effettuata per l'attività peritale svolta dai consulenti tecnici d'ufficio nominati nel giudizio per accertamento tecnico preventivo dallo stesso promosso nei confronti dell' , ed iscritto al CP_4
n. 5153/2021 RG, assumendo il difetto di terzietà, imparzialità ed indipendenza nell'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti.
A sostegno dello spiegato motivo di opposizione il ricorrente ha allegato che il dott. CP_1 nominato ctu, unitamente alla dott.ssa , nel predetto procedimento per ATP, con atto CP_2 depositato in via telematica in data 07.02.2022 prestava il giuramento di rito ed al contempo dichiarava l'insussistenza di causa di incompatibilità (cfr allegato 2 al ricorso); che in altro procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da altro soggetto con il patrocinio del medesimo difensore del sempre nei confronti dell' , e iscritto al n. 5857/2021 Parte_1 CP_4
RG, la predetta parte resistente- , aveva nominato quale suo consulente , con atto CP_4 depositato in data 14.10.2022 lo stesso dott. (cfr allegato 3 al ricorso); che durante Controparte_1
l'espletamento della consulenza, evidentemente per ragioni riconducibili alla specializzazione del dott l'altro consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , provvedeva a redigere il verbale CP_1 CP_2 dell'esame obiettivo sub dettatura del stesso;
che non era da escludere che l'obiettività non CP_1 era stata sacrificata per il fatto stesso che la dott.ssa non avesse responsabilità alcuna; che CP_2 il dott. assumendo incarico per conto dell' “giammai avrebbe potuto CP_1 CP_4 adempiere con fedeltà all'incarico affidatogli e quindi, ha prestato falso giuramento”.
Ebbene, va in primo luogo rilevato che il motivo di opposizione fatto valere dall'odierno opponente non rientra nell'ambito di quelli che possono essere fatti valere con il giudizio azionato, non rientrando nel perimetro applicativo del giudizio promosso ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002.
Infatti, per quanto attiene ai limiti del giudizio oppositivo, avverso il decreto di liquidazione dei compensi al CTU sono ammissibili solo le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso, mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (Cass. civ., 30 aprile 2012,
n. 6598; Cass. nn. 7499/06, 4425/98, 1014/96 e 6684/95), sicché il giudice investito dalla opposizione deve accertare solo se l'opera svolta dal consulente sia rispondente ai quesiti propostigli e, in ogni caso, valutare, sotto il profilo qualitativo, la difficoltà dell'indagine, la completezza ed il pregio della prestazione fornita (Cass. civ., 4 febbraio 2016, n. 2194). La patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione rilevandosi che “conforta tale assunto la considerazione che ad opinare diversamente si presenta il concreto rischio di diverse e antitetiche valutazioni in ordine alla correttezza dell'operato del CTU, con la possibilità che si configuri la situazione alquanto anomala in cui, a fonte di una conclusione in punto di nullità della CTU da parte del giudice dell'opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/2002, che abbia per l'effetto negato il diritto al compenso dell'ausiliario, quella medesima attività, per la quale è stato disconosciuto il diritto al compenso, sia invece ritenuta utilizzabile dal giudice di merito, che fondi sulla stessa la sua decisione, avendo se del caso escluso la sussistenza dei dedotti profili di nullità, ovvero laddove la relativa eccezione sia stata intempestivamente sollevata dalle parti” ( cfr Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5200 del 28/02/2017);
Conseguentemente la Suprema Corte ha anche chiarito che “l''istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192
c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c., e l'attività del consulente che sia stata già espletata legittima costui, nel caso non sia stato soddisfatto del suo compenso, ad impugnare il diniego di liquidazione con lo speciale procedimento di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002. (cfr Cassazione civile sez. II,
19/11/2020, n.26358).
Orbene nella fattispecie non emerge né tanto meno è allegato che il giudice della causa di merito
(eventualmente introdotta a seguito dell'ATP) abbia dichiarato la nullità della CTU, così che, in assenza di una siffatta statuizione, non è possibile addurre l'invalidità dell'attività dell'ausiliario a giustificazione dell'opposizione al decreto di liquidazione.
Nel caso in esame alcun motivo di doglianza viene formulato dall'opponente in ordine alla rispondenza ai quesiti dell'opera svolta dai consulenti tecnici d'ufficio, nè tantomeno ai criteri utilizzati per la liquidazione del compenso, ma si contesta la validità dell'elaborato nel merito solo per assunto difetto di imparzialità del dott. CP_1
Peraltro come evidenziato dal predetto resistente, che ha premesso di essere dipendente a rapporto esclusivo con l' di Napoli presso la prima divisione di ortopedia, risulta che: Controparte_5
a) per il giudizio c./ (Rg 5153/2021) il dr. accetta l'incarico Parte_1 Controparte_6 CP_1 come CTU in data 07/02/2022 (cfr. all.3, comparsa di costituzione e risposta) per poi depositare relazione definitiva in data 28/09/2022 (cfr. all.4 comparsa di costituzione e risposta); b) per il giudizio c./ (Rg 5857/2021) il dr. viene nominato Pt_2 Controparte_6 CP_1
CTP in data 14/10/2022 per l'udienza del 20.10.2022 (cfr. all.5, comparsa di costituzione e risposta).
Tali circostanze non sono state oggetto di alcuna contestazione nè rilievo da parte dell'opponente che ha insistito nell'invocare l'accoglimento del ricorso, deducendo, in sede di note depositate in data 10.04.2025 che il procedimento penale a carico del Dott. assunto al n. Controparte_1
4788/2023 RGNR era in fase della opposizione alla richiesta di archiviazione, non rappresentando esiti diversi all'udienza del 06.10.2025.
In ogni caso si rileva che risulta per tabulas che all'epoca del conferimento dell'incarico per l'espletamento della consulenza la cui liquidazione è oggetto di lite, il nominato ctu dott. CP_1 non versava nella dedotta situazione di incompatibilità, avendo ricevuto la nomina come consulente tecnico di parte dell' , in altro giudizio e dopo il deposito della consulenza tecnica CP_4
d'ufficio espletata in sede di atp promossa dal Parte_1
L'opposizione va, dunque, rigettata.
L'esito del giudizio impone la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 247/2022 per le cause di valore fino ad € 5.200,00 e tenendo in considerazione i valori minimi tariffari per tutte le fasi, vista la snellezza del procedimento e la limitata attività prestata, tenuto conto che il giudizio si è svolto in assenza di istruttoria, stante il carattere meramente documentale.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_2 presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Torre Annunziata, li 06.11.2025 Il Giudice delegato
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato