Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/04/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta: Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. EL Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 3895 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023, pendente Parte
elettivamente domiciliato in Roma, Viale G Mazzini 113, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Angelo Coccia che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
ATTORE
E
elettivamente domiciliata in Roma, Viale America 125, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Piera Attasi che la rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTA
E con l'intervento del P.G. in sede.
Oggetto: delibazione sentenza ecclesiastica.
Conclusioni: per il : “voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis Pt_2 reiectis, previo accertamento per i requisiti richiesti per il riconoscimento ex art. 8 L. 121/1985 ed artt. 796 e 797 c.p.c., a) dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto in Roma dai sigg.ri e in data 08.12.2012, pronunciata nel giudizio Parte_2 Controparte_1 prot. n. 19.133 dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza del Vicariato di Roma e depositata in data 25.01.2023, con decreto di esecutività del Supremo Tribunale della segnatura Apostolica apposto il 27.06.2023. b) ordinare l'annotazione in margine all'atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Roma (RM) dell'anno 2012, atto 938, parte 2, serie A03. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. Per : “Voglia l'Ill.mo Corte adita, contrariis reiectis: In via principale: accertare CP_1
e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di delibazione della sentenza di nullità ecclesiastica del matrimonio tra i sig.ri e Controparte_1 Pt_2
per contrarietà all'ordine pubblico, stante la convivenza matrimoniale ultra-
[...] triennale tra le parti e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea. In via subordinata: -
1
perché non riconducibile all'invalidità del matrimonio civile per Parte_2 incapacità di intendere e volere ex art. 120 cc né ad altra figura civile di invalidità matrimoniale e, considerata altresì la convivenza ultra-triennale tra le parti, per l'effetto, rigettare la domanda di delibazione attorea. In via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare l'intangibilità delle statuizioni patrimoniali della sentenza definitiva della separazione passata in giudicato e, per l'effetto, confermare le suddette statuizioni patrimoniali. In estremo subordine: - accertare e dichiarare la buona fede delle parti contraenti il matrimonio, nonché le condizioni economiche della sig.ra e, per l'effetto, attribuire un assegno ex art. 129 cc in favore della signora di CP_1 importo uguale a quello stabilito con la separazione (€ 500,00) o comunque di poco inferiore, ferme restando le disposizioni patrimoniali della separazione relative ai figli. In ogni caso: - condannare l'attore ex art. 96 cpc per lite temeraria e/o abuso del processo, data la natura meramente dilatoria e strumentale nonché l'assoluta pretestuosità e infondatezza della domanda di delibazione, persino smentita dalle argomentazioni e documentazioni allegate dall'attore stesso. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto all'intestata Corte che venga dichiarata efficace nella Repubblica Pt_2
Italiana la sentenza emessa il 25.01.2023 dal Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma (munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della segnatura Apostolica del 27.06.2023), con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto da esso esponente con la l'8.12.2012. CP_2
A sostegno della domanda, ha dedotto che 1) dall'unione coniugale sono nati ER
(24/08/2013) e EL (27/11/2014), 2) la convivenza è durata sei anni e tre mesi, visto che il 29.04.2019, egli ha iscritto a ruolo il ricorso per separazione giudiziale (r.g. 27224/2019) dinanzi al Tribunale di Roma, 3) emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti il 26.9.2019, è stata espletata CTU e, il 3/2/2021, è stata emessa sentenza sullo status (n. 1958/2021), 4) il procedimento è stato rimesso al collegio, 4) il Tribunale ecclesiastico ha dichiarato nullo il matrimonio a norma del can. 1095 n. 2, per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente da parte di entrambi i coniugi, e a norma del can. 1095 n. 3, per incapacità di entrambi i coniugi di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio per causa di natura psichica, 5) la durata ultratriennale della convivenza non costituisce un limite generalizzato al riconoscimento di effetti giuridici alle sentenze canoniche, poiché nel nostro ordinamento sono presenti cause di nullità del matrimonio che possono essere riconosciute a prescindere dalla durata della convivenza coniugale, sicchè, se il vizio inficiante il matrimonio canonico è presente anche nell'ordinamento statuale, il giudice è tenuto a verificare solo se siano stati rispettati i limiti temporali per l'azione di delibazione e, in caso positivo, a procedere al riconoscimento dell'efficacia giuridica della sentenza canonica, 6) nel caso di specie
2 il vizio del consenso invocato reciprocamente dalle parti nel foro canonico ai sensi del citato can. 1095, nn. 2 e 3, è equiparabile all'incapacità di intendere e volere di cui all'art. 120 cod civ, norma che consente l'impugnazione del matrimonio a prescindere dalla durata della convivenza, 7) gli articoli 796 e 797 cpc, in materia di delibazione, ancorché abrogate dalla l 218/1995, rimangono in vigore in relazione alle delibazioni di sentenze di nullità ecclesiastica, in quanto la legge abrogativa non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense. Ha quindi spiegato le conclusioni richiamate in epigrafe.
Costituendosi, la ha addotto che CP_1
. i) il giudizio di separazione si è concluso con la sentenza 11817/2023, notificata il
27.7.2023 e passata in giudicato il 26.09.2023, sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha fra l'altro posto a carico del il contributo al mantenimento della Pt_2 deducente per euro 500 e dei figli per euro 1000, oltre al 70% delle spese straordinarie, ii) il dictum delle Sezioni Unite del 2014 non è stato, come di contro vorrebbe controparte, superato, sicchè la convivenza ultratriennale rappresenta un limite generale di diritto pubblico alla delibazione delle sentenze di nullità ecclesiastica, iii) il presente giudizio è stato introdotto a ridosso della sentenza di separazione, temendo evidentemente controparte la previsione di oneri economici a suo carico (la citazione è stata notificata solo in data 18.07.2023, dopo che la causa di separazione era stata rimessa al collegio per la decisione;
la sentenza ecclesiastica di nullità è invece del 27.10.2022 e la sentenza parziale sullo status di separazione è addirittura del 03.02.2021),
. in subordine, la nullità ecclesiastica in esame non è, come sostenuto da controparte, riconducibile all'invalidità per incapacità di intendere e di volere ex art. 120 cc, per la quale è richiesto uno stato patologico psichico che non consente né di comprendere sul piano intellettivo e cognitivo la natura e gli effetti dell'atto che si compie, né d'impegnare liberamente la volontà personale nel regolamento d'interessi (Cass. 19.05.2016, n. 10329), mentre “la personalità dipendente con tratti narcisistici della signora e l'assetto personologico narcisista del sig. , riscontrati dal CP_1 Pt_2 perito ecclesiastico, non sono in grado di menomare la sfera volitiva e cognitiva dei nubendi fino al livello richiesto dalla norma civile”, così come si legge nella sentenza ecclesiastica a pagg 13-14 e 22 ove si fa riferimento a fragilità, “mancanza di amore autentico” e “incapacità di mettersi in discussione”>, ,
. in ulteriore subordine e nel caso la sentenza ecclesiastica sia ritenuta delibabile, le statuizioni economiche sancite in separazione -quanto meno quelle in favore dei figli- vanno confermate, essendo passata in giudicato la sentenza definitiva di separazione tra le parti n. 11817/2023,
. in estremo subordine, “qualora la domanda di delibazione venga ritenuta fondata e il giudicato della separazione non ostativo all'abbattimento del mantenimento per la signora, dovrà la Corte concedere un assegno di natura assistenziale alla sig.ra CP_1 ai sensi dell'art. 129 cc.”, vista la buona fede di entrambi i coniugi nella contrazione del matrimonio, essendo gli stessi non consapevoli dei difetti che il Tribunale
3 ecclesiastico riconosce come cause di nullità canonica;
la deducente, disoccupata, ha, oltretutto, sempre dedicato le sue energie al ménage familiare e alla cura dei due figli, uno dei quali affetto da leucemia, come si apprende dalla sentenza della separazione, e non ha neanche l'età per reinserirsi nel mondo del lavoro, ciò che giustifica non solo l'an dell'assegno mensile ma anche un quantum equivalente a quello stabilito in sede di separazione (€ 500,00) o comunque di poco inferiore, ferme restando le disposizioni della separazione sul mantenimento dei figli. Ha chiesto alla Corte di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di delibazione per contrarietà all'ordine pubblico e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di delibazione perché non riconducibile all'invalidità del matrimonio civile per incapacità di intendere e volere ex art. 120 cc né ad altra figura civile di invalidità matrimoniale e, considerata altresì la convivenza ultratriennale tra le parti, per l'effetto, rigettare la domanda di delibazione;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'intangibilità del giudicato e, per l'effetto, confermare le statuizioni patrimoniali della sentenza di separazione;
in estremo subordine, attribuirle un assegno ex art. 129 cc di importo uguale a quello separativo (€ 500) o comunque di poco inferiore, ferme restando le disposizioni patrimoniali relative ai figli;
in ogni caso, condannare “l'attore ex art. 96 cpc per lite temeraria e/o abuso del processo, data la natura meramente dilatoria e strumentale nonché l'assoluta pretestuosità e infondatezza della domanda di delibazione, persino smentita dalle argomentazioni e documentazioni allegate dall'attore stesso”; con vittoria di spese.
Nella memoria ex art 171 ter, n 1, cpc, il ha rappresentato che 8) Pt_2
l'ultratriennalità della convivenza non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del “matrimonio atto” che siano presidiati da nullità dell'ordinamento italiano, 9) è quindi possibile la delibazione ove l'incapacità a contrarre sia stata determinata da vizio psichico, che nel caso di specie il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art 120 cod civ, risultando un “gravissimo disordine psichico/psicologico per entrambe le parti […] presente al momento del consenso”, 10) tanto emerge dalla CTU svolta nel giudizio canonico ove si fa riferimento al disturbo narcisistico del marito -nel quale si può riconoscere un “difetto di capacità critica o estimativa e una incapacità di instaurare la relazione interpersonale matrimoniale”- e al disturbo di personalità per dipendenza della moglie -che comporta che gli altri prendano la maggior parte delle decisioni importanti-, 11) la sentenza ha riconosciuto la nullità ai sensi dei canoni 1095 nn 2 e 3, laddove il n 3 riguarda psicopatologie che inficiano la capacità del soggetto di dare un valido consenso, 12) non ha ragion d'essere la richiesta di assegno che costituirebbe una duplicazione di quello riconosciuto nella sentenza di separazione passata in giudicato, 13) con il presente giudizio non è messo in discussione l'assegno di mantenimento per i figli, 14) la domanda ex art 96 cpc è infondata. Nella memoria ex art 171 ter, n 1, cpc, la ha chiesto alla Corte di chiarire se il CP_1 rito applicabile è quello ordinario o quello camerale, ha negato l'assimilabilità della
4 nullità canonica ex canone 1095 nn 2 e 3, cic, all'incapacità di intendere e volere ex art
120, cod civ, e dedotto di aver introdotto il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciò cui potrebbe conseguire la sospensione dell'odierno giudizio ex art 295 cpc. Nella memoria ex art 171 ter, n 2, cpc, il si è opposto alla sospensione Pt_2 dell'odierno giudizio e ha ribadito che l'art 120 cod civ si attaglia all'incapacità ex canoni 1095 nn 2 e 3 cic, versandosi nell'ipotesi di incapacità di comprensione degli impegni assunti con la prestazione del consenso matrimoniale. Ha chiesto in via istruttoria disporsi CTU sulla capacità delle parti di intendere e volere all'atto del matrimonio, se non ritenuta sufficiente la documentazione prodotta. Nella memoria ex art 171 ter, n 2, cpc, la ha ribadito le deduzioni svolte e CP_1 insistito nella sospensione ex art 259 cpc.
Nella memoria ex art 171 ter, n 3, cpc, il ha dedotto, fra l'altro, che la sentenza Pt_2 di delibazione fa venire meno le statuizioni economiche adottate in separazione. Nella memoria ex art 171 ter, n 3, cpc, la ha allegato la tardività delle nuove CP_1 circostanze addotte da controparte e cioè la mancata convivenza prima del matrimonio
-segnalandone, comunque, il motivo ossia l'insistenza dei genitori del che non Pt_2 approvavano il fidanzamento con la e la consultazione di sacerdoti da parte del CP_1 coppia e di professionisti da parte del prima del matrimonio -segnalando di tali Pt_2 circostanze l'irrilevanza stante anche il mancato riscontro di condizioni di un qualche interesse clinico da parte del CTU-; si è opposta alla CTU chiesta ex adverso, perché inammissibile oltre che esplorativa, provvedendo a versare in atti la CTU svolta in sede di separazione, “in quanto […] già agli atti del processo di nullità ecclesiastica”. Ha insistito nella sospensione ex art 295 cpc. Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18/1/2024, il ha contestato l'ammissibilità della CTU della separazione, perché prodotta Pt_2 tardivamente -non in allegato alla memoria istruttoria né qualificabile controprova- e oltretutto non nella sua interezza, e ribadito le conclusioni prese. Parimenti la CP_1 ha reiterato, con le note di trattazione scritta, deduzioni e conclusioni già formulate. La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni dalle parti formulate, nelle ulteriori note ex art 127 ter cpc -tempestivamente depositate-, in conformità a quelle già rassegnate negli atti introduttivi e previa assegnazione dei termini per le conclusionali e le repliche.
E' stato acquisito il parere del P.G.
Quanto al rito applicabile, va segnalato che la riforma del diritto internazionale privato, attuata con la legge 218 del 1995, ha abrogato gli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, stabilendo il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere. Poiché l'Accordo del 1984 si riferiva a norme abrogate, in passato si era posto il problema se i suoi contenuti persistessero oppure se anche per le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio dovesse essere integralmente applicato il nuovo regime, con riconoscimento automatico e senza necessità di delibazione. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'Accordo, costituendo una disciplina
5 specifica, restasse in vigore, e che, di conseguenza, anche gli articoli 796 e 797 c.p.c. sopravvivessero, in quanto richiamati dalla disposizione pattizia (Cfr.: Cass., 8 giugno 2005, n. 12010). In relazione alla fattispecie specifica, tali norme sono quindi ultrattive rispetto alla loro abrogazione, sicché il giudizio di delibazione delle sentenze straniere disciplinato da tali norme tuttora sussiste per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario. La soluzione adottata dalla giurisprudenza italiana è in linea con quanto sancito in sede europea: il Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e il Regolamento del Consiglio Europeo n. 2201 del 27 novembre 2003 hanno infatti dato atto che il sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere trova deroga negli accordi precedentemente stipulati da alcuni Stati con la Santa Sede. Inoltre, il Regolamento dello Stato Civile vigente in Italia dal 2000 prevede espressamente la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche. In ragione di ciò, il giudizio di delibazione, per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari, è tuttora necessario e continua ad essere regolato, oltre che dal citato articolo 8 dell'Accordo del 1984, dagli articoli 796 e seguenti cpc. Secondo la L 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo Addizionale 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile d'ufficio, come originariamente previsto dalla L 847/1929, di attuazione del Concordato del 11 febbraio 1929 (art. 17, 2 comma), giacché l'art. 8, comma 2, della citata L. 121/1985 prevede la domanda delle parti o di una di esse quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento. La Suprema Corte, sulla premessa che il richiamato art. 17 della L. n. 847 del 1929 sia da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha statuito che la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso, seguendo il rito camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento;
nella diversa ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte, trova invece applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con atto di citazione (cfr Cass. 2007/13363). Tale sistema a doppio binario trova peraltro riscontro anche nell'esplicito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c. contenuto nell'art. 4, lett. b) del Protocollo Addizionale, i quali individuano nell'atto di citazione il modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla L. n. 218 del 1995 (Cfr. cit Cass. 13363/2007).
Quanto alla sospensione ex art 295 cpc sollecitata dalla per la pendenza del CP_1 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio -nel quale la sentenza sullo status è passata in giudicato (Trib Roma n 14279/2024)- va segnalato che, secondo la Suprema Corte (cfr Cass 4202/2001 e Cass 4795/2005) la domanda di divorzio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio, sicchè, ove nel giudizio di divorzio, la parti non introducano esplicitamente questioni sull'esistenza a validità dal vincolo -che darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo status delle parsone, e quindi da decidere necessariamente, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., con efficacia di giudicato- l'esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un
6 presupposto della pronuncia di divorzio, ma non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato: da tanto discende che la sentenza di divorzio -che ha causa petendi e petitum diversi da quelli della sentenza di nullità del matrimonio, investendo il matrimonio-rapporto e non l'atto con cui è stato costituito il vincolo tra 1 coniugi- ove nel relativo giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio -ciò che nella specie non si allega- non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità dal matrimonio concordatario. Quanto alle istanze istruttorie, va respinta quella diretta all'espletamento di CTU sulle condizioni psichiche dei coniugi all'atto della prestazione del consenso matrimoniale, visto che, “nel giudizio di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, l'indagine del giudice della delibazione deve essere condotta con esclusivo riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del processo canonico, restando esclusa la possibilità di una loro integrazione, non essendo ammissibile in questa fase una istruzione probatoria” (cfr Cass 20281/2005); è poi tardiva la produzione della CTU della separazione, non potendo la stessa assurgere al rango di controprova, ciò che non ne giustifica la produzione in allegato alla memoria ex art 171 ter, n 3, cpc, neanche ove si appuri che la stessa era agli atti del processo volto ad accertare la nullità canonica.
Va in primo luogo segnalato che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa -trattandosi di matrimonio concordatario- e che davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano. A tanto si aggiunga che la citata sentenza è passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico ed è munita di esecutività in forza del decreto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.
Passando alla domanda di delibazione, occorre muovere da Cass ord 14739/2024, secondo la quale “la convivenza coniugale protrattasi per oltre tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, connotata dai requisiti della esteriorità, della stabilità e da comportamenti dai quali può legittimamente inferirsi una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico. Ciò vale anche qualora il tribunale ecclesiastico abbia accertato vizi genetici del matrimonio-atto, come un difetto di capacità di instaurare un rapporto affettivo di tipo sponsale equilibrato, con le dovute esigenze di reciproca oblatività e paritarietà, purché tali vizi non corrispondano esattamente al difetto di capacità di intendere e di volere previsto dall'art. 120 c.c., inteso come condizione psico-patologica che toglie alla persona l'attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti, tale da impedirle di valutare la rilevanza e la conseguenza dell'impegno che assume con il matrimonio. Spetta al giudice della delibazione il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del
7 matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano, valutando la convivenza secondo i parametri propri dell'ordinamento nazionale e non a quelli dell'ordinamento ecclesiastico. La protrazione del rapporto coniugale non può infatti risultare impeditiva dell'accertamento di vizi genetici che rilevano come tali anche per il codice civile italiano senza rilevanza di limiti temporali alla loro deduzione, purché tali vizi siano corrispondenti a quelli previsti nell'ordinamento italiano”.
Tanto premesso, va osservato che non è in contestazione la riconoscibilità all'esterno - attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco– della convivenza coniugale e dell'esistenza di un consorzio familiare e affettivo, così come è pacifica la relativa stabilità, avendo avuto il matrimonio durata ultratriennale: ne discende che resta da valutare se la condizione che ha impedito ai coniugi di cogliere la rilevanza dell'atto sia riconducibile all'art 120 cod civ. Ora, secondo il , deve darsi all'interrogativo risposta positiva, visto Pt_2
. che, per come si legge nella decisione rotale, A) “le conclusioni del perito d'ufficio sono quelle secondo le quali entrambe le parti in epoca nunziale non erano sufficientemente libere per prestare il proprio consenso, né furono sufficientemente capaci di assumere gli oneri della vita coniugale a causa delle disfunzionalità personologiche. La parte attrice presenta infatti una personalità di tipo dipendente con tratti narcisistici, mentre il convenuto presenta un assetto personologico di tipo narcisistico di tipo inconsapevole. Essendo entrambe le parti inconsapevoli del proprio stato psicologico, trovarono nell'altra parte un appoggio, una sorta di compensazione alle proprie fragilità, ma tale precario ed apparente equilibrio si infranse drammaticamente con la malattia del figlio EL quando gli fu riscontrata la leucemia. Rispetto alla gravità e quanto può aver inciso sulla libertà interiore lo stato psicologico delle parti nella prestazione del consenso al momento delle nozze, il perito avverte che lo stato riscontrato incide principalmente sugli aspetti relazionali ed affettivi, divenendo un modo di essere per cui può essere definito intrinsecamente grave”, B) “il disturbo narcisista di personalità è una forma severa di narcisismo patologico e gli effetti di questo disturbo possono ripercuotersi gravemente nella sfera affettiva, cognitiva, sessuale e interpersonale … Nella forma grave di questa perturbazione si può riconoscere un difetto di capacità critica o estimativa della libertà
e una incapacità di instaurare la relazione interpersonale matrimoniale … In questa forma grave il paziente ha una struttura psichica nella quale l'immagine attuale del soggetto (il soggetto che è) si confonde con la sua immagine ideale (il soggetto che desidera essere); le altre persone sono per lui una parte dilatata di sé stesso, così che la relazione che si dà dentro di lui, è lui, tra l'immagine esagerata e primitiva di se stesso e la proiezione della sua immagine patologica fino agli obiettivi, con difetto della relazione interpersonale … ”,
. che, per quanto sopra, il vizio psichico accertato sulle persone delle parti e assunto dal giudice ecclesiastico come comportante l'inettitudine delle stesse a contrarre matrimonio all'atto della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'articolo 120 cod.civ., cosicchè è da escludere
8 che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Tanto premesso, va osservato che l'art. 120 cod. civ. dà rilievo all'incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico: alla stregua di simili condizioni, previste da numerose altre disposizioni dell'ordinamento (cfr. artt. 428, 591, 775, 1425 c.c.), sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è tuttavia necessario che esse siano grandemente menomate o scemate, al punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente [ ad es., viene rilevata la presenza di: "disturbi della parola, episodi di disorientamento temporale e spaziale e disturbi mnesici", la "demenza senile, il deterioramento cognitivo e una sindrome involutiva", una "patologia psicotica con marcata disabilità neurologica e relazionale necessitante un trattamento farmacologico e psicoterapeutico da parte di uno staff specializzato" (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1070), la "sindrome ansioso-depressiva", ma soltanto se sia di "tale gravità da far venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e da seriamente inibire la sua capacità di valutazione dell'atto" (Cass. 28 ottobre 2014, n. 22836, in tema di dimissioni), "un grave deterioramento mentale con frequenti episodi di disorientamento temporo- spaziale, amnesie... tanto da dover essere coadiuvato dal figlio per eseguire le varie manovre semeiologiche in quanto non comprendeva il significato di ciò che gli veniva detto" (Cass. 3 gennaio 2014, n. 59, sulla donazione), la "demenza arteriosclerotica ingravescente" (Cass. 9 agosto 2011, n. 17130, nonché Cass. 2 dicembre 2022, n. 35466), la "oligofrenia di grado medio-lieve, insorto fin da bambina, con chiaro deficit delle capacità critiche e di giudizio" (Cass. 13 ottobre 2022, n. 29962), l'essere il soggetto "afasico, incapace di provvedere ad atti elementari, inclusa le incombenze della vita domestica e quotidiana e la gestione del denaro, nonché mancante di orientamento spazio-temporale" (Cass. 17 giugno 2021, n. 17381, nella vendita), il "disturbo delirante paranoideo in fase di scompenso" della lavoratrice al momento delle dimissioni (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4232), lo "stato soporoso e marasmatico" (Cass. 12 giugno 2020, n. 11272, in tema di procura ad operare sul conto corrente>] (così in motivazione Cass ord. n. 28307/2023). Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versi in uno stato patologico -da intendere come alterazione del normale stato fisiologico- che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi in modo superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera "immaturità o fragilità affettiva", riconducibile all'essere il soggetto, volta a volta, semplicemente "giovane" o, magari, "anziano" (cfr. Cass. ord 28307/2023). Venendo al caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che, a causa di quelle che il perito ha definito come “disfunzionalità personologiche” -ossia l'assetto personologico di tipo dipendente per la e di tipo narcisistico per il le CP_1 Pt_2 parti, al momento della prestazione della prestazione del consenso matrimoniale, versassero in uno stato patologico in cui le normali facoltà erano patologicamente perturbate, impedendo loro la seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto
9 che esse compivano: si ravvisano piuttosto insicurezze associate a vulnerabilità emotiva dei soggetti in questione ossia quelle "fragilità" che potevano consentire agli interessati di rappresentarsi cognitivamente gli effetti dell'atto, pur sperimentando una mera minorata condizione di autodeterminazione che non è ancora un'incapacità d'intendere e volere. Del resto, il perito ha definito l'incidenza dello stato psicologico
“sugli aspetti relazionali ed affettivi” in termini di gravità (cfr sentenza) ma, nel valutare l'incidenza degli assetti personologici sulla capacità di autodeterminarsi, ha sostenuto che le parti “non erano sufficientemente libere” per prestare il proprio consenso, senza fornire elementi che possano militare nel senso di una compromissione della capacità di intendere che affondi le radici in una anomalia del pensiero.
La domanda va dunque respinta, restando assorbite le domande subordinate svolte dalla relativamente alle statuizioni economiche. CP_1
L'iniziativa del non concreta l'abuso del processo che dovrebbe supportare la Pt_2 domanda spiegata dalla ex art 96, cpc. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del secondo la Pt_2 liquidazione di cui al dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. rigetta la domanda di , Parte_2
. dichiara assorbito l'esame delle domande subordinate svolte da , Controparte_1
. condanna il a rifondere alla le spese di lite che liquida in euro 6.300 Pt_2 CP_1 per compensi professionali, oltre oneri di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 10 aprile 2025. Il Consigliere estensore Francesca Romana Salvadori Il Presidente
Sofia Rotunno
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