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1 gennaio 2006
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15 agosto 2020
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Art. 249. Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti 1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non puo' essere promossa o proseguita alcuna azione ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale ((dove l'impresa ha il centro degli interessi principali)) . ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del ((titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice)) . ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Commentari • 3
- 1. Focus Regolamento - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - La normativa preesistente a confronto con il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubbliciAutorità nazionale anticorruzione · 5 ottobre 2010 · 1.1445293
Avcp Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture FOCUS REGOLAMENTO D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 La normativa precedente a confronto con il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici Tabella di comparazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture www.avcp.it Nuova versione - Agosto 2011 Avcp Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Legenda illustrativa della tabella di confronto La tabella contiene una comparazione tra la normativa regolamentare previ- gente (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; d.m. 19 aprile 2000, n. …
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Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Latina, sentenza 19/05/2022, n. 1054Provvedimento: […] Accertata la coassicurazione nel caso di specie e la impossibilità di 9961\17). condannare le assicuratrici costituite, nonostante l'esistenza di un delegatario [...] (cfr. Cass. civ. 5673\90), non sussiste il diritto di a vedersi manlevata Org_2 CP_1 dalle costituite per le quote ricadenti sulla assicuratrice in liquidazione (cfr. sul tema Cass. civ. 20934\16). Dovrà pertanto attivare i sistemi di tutela del credito previsti dall'art. 249 cod. ass. 12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la , e in suo Controparte_9 luogo il successore ., in persona del legale rappresentante p.t., deve essere CP_1 condannata alla corresponsione, in favore di dell'importo di euro Parte_1 76.858,40 attuali (in quanto detto importo è stato liquidato sulla base delle ultimeLeggi di più...
- art. 1228 c.c.·
- danno differenziale·
- danno iatrogeno·
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- coassicurazione·
- manleva assicurativa·
- danno non patrimoniale·
- art. 1218 c.c.·
- prescrizione diritto manleva·
- contratto di spedalità·
- responsabilità sanitaria·
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- onere della prova