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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/05/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 88/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 88/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza catolare del 13.02.2025, con concessione alle parti del duplice termine di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 5.05.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale regale rappresentante della Parte_1 C.F._1
società (P.I.: ), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1
procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i., dall'avv. Gaetano Perillo, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Somma Vesuviana (Na), alla via Roma n. 92;
- OPPONENTI-
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, Controparte_2 P.IVA_2
C.F.: P.I.: , già CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
[...]
prof. Raffaello Capunzo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Tommaso
Caravita n. 10;
- OPPOSTA –
E
(già P.I. , in persona del legale Controparte_5 Controparte_5 P.IVA_5
rappresentante p.t. e per essa, quale mandataria la società (P.IVA: Controparte_6
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_5
allegata alla comparsa di intervento volontario depositata telematicamente in data 13.05.2021, dagli
Procedimento N. 88/2018 – Sentenza - Pag. 1
avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini, unitamente alle quali elettivamente domicilia come in atti;
- INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2515/2017 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società (nel prosieguo per brevità “ ), ha spiegato Controparte_1 CP_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2515/2017 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato, nelle rispettive qualità di garante e debitore principale, di pagare in favore di e per essa, nella qualità di mandataria, l'importo di euro 486.441,10 Controparte_2 CP_3
a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 40000000175033, della apertura di credito del
212.01.2007, poi aumentata in data 1.10.2008, nonché del conto corrente n. 401247959, sul quale era stato concesso in data 19.01.2011 il finanziamento n. FI3699452, sotto forma di apertura di credito, assistito da garanzia ipotecaria, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno opponente ha eccepito: - l'applicazione di interessi ultralegali e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'addebito della commissione di massimo scoperto, di cui ha pure denunciato la nullità per indeterminatezza.
Con specifico riferimento al conto anticipi fatture n. 1833090, ha inoltre evidenziato l'omessa produzione del relativo contratto da parte della banca.
Disconoscendo, infine, la conformità agli originali delle copie dei contratti versati in atti, ivi incluso quello di fideiussione, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite da distrarsi al procuratore anticipatario.
2. Ha resistito all'opposizione e per essa, quale mandataria, che ha Controparte_2 CP_3
controbattuto argomentatamente a ciascun motivo di opposizione e ha insistito, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con aggravio delle spese del giudizio.
3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, dato atto del già espletato tentativo di mediazione obbligatorio ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa
è stata istruita a mezzo di una CTU grafologica affidata alla dott.ssa e di una CTU Persona_1
contabile affidata al commercialista . Controparte_7
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4. Con comparsa di intervento volontario depositata telematicamente in data 13.05.2021, si è costituita in giudizio e per essa, quale mandataria Controparte_5 Controparte_8
in qualità di cessionaria del credito oggetto di lite, giusta contratto stipulato con il CP_2
21.07.2020, che ha insistito in tutte le difese già spiegate in atti.
5. All'esito del deposito dell'elaborato contabile, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19.01.2023, poi differita d'ufficio nel subentro dello scrivente magistrato a far data dal 14.06.2022, all'udienza del 24.10.2023, ulteriormente differita per esigenze di razionale organizzazione del ruolo al 13.02.2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte è stata introitata a sentenza con concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va osservato che nel corso del giudizio si è costituita Controparte_5
e per essa quale mandataria seguito della cessione dei crediti in blocco Controparte_6
intervenuta con in data 21.07.2020, facendo proprie le difese già spiegate in atti, senza CP_2 tuttavia chiedere l'estromissione dell'istituto di credito cedente.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
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In applicazione dei summenzionati principi, siccome, come detto, non è stata neppure chiesta la estromissione di dal giudizio, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti CP_2
delle parti originariamente costituite.
2. L'opposizione è fondata per la liquida ragione che ci si appressa ad esporre, idonea ad assorbire ogni altra questione dibattuta tra le parti.
2.1. Mette conto, anzitutto, in diritto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
2.2. Occorre poi una specifica puntualizzazione in ordine agli oneri probatori delle parti in contenziosi quali quelli in oggetto, in cui si frappongono la domanda formulata dalla banca di condanna del correntista al pagamento del saldo debitore e quella di accertamento della nullità parziale del contratto, proposta dal correntista.
In relazione a simili fattispecie, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza e l'inesistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963;
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Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 e ancora più di recente Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852).
Tale proposizione implica, secondo l'orientamento pacifico di questo Tribunale ed in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate,
e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatoicismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284
c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrare l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
2.3. Nel caso concreto la banca non ha assolto all'onere probatorio nei suesposti termini sulle stesse gravanti.
Ed invero, l'opposta, come pure appurato dall'ausiliario dell'ufficio, ha prodotto in sede monitoria: il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 4000000017033 aperto il 10.12.2004 e della successiva apertura del credito del 12.01.2007; il contratto di conto corrente di corrispondenza n.
401347959 aperto il 20.04.2010; il contratto di finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 3699452 stipulato in data 19.01.2011 e la garanzia fideiussoria rilasciata da - l'estratto ex art. 50 tub, che se è certamente sufficiente Parte_1 per l'emissione del decreto ingiuntivo, non basta a provare la fondatezza della pretesa creditoria nella presente fase di merito, essendo a tal fine necessaria, per quanto sopra detto, la produzione della serie integrale dall'inizio del rapporto fino alla sua estinzione.
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Tuttavia, nessuna documentazione di natura contabile (quali estratti conto corrente e/o estratti conto scalare), riferita ai sopra indicati contratti è stata depositata né dalla banca né dal correntista, sì che il
CTU non ha potuto compiere alcuna delle verifiche contabili richiestegli, se non appurare il superamento del tasso soglia con riferimento al contratto di conto corrente n. 40000000175033 e della connessa apertura di credito (senza tuttavia poter procedere all'espunzione degli interessi applicati ai sensi dell'art. 1815 c.c.).
2.4. Tirando le fila del discorso, le esposte considerazioni conducono, al certo accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ed infatti, la mancata produzione degli estratti conto non può che riverberarsi in danno della banca, che per tale via ha del tutto omesso di offrire la dimostrazione dell'entità della propria pretesa creditoria.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula da parte del patrono della parte opponente vittoriosa, come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi – in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta – previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal succ. D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 (così determinato in base al criterio del c.d. disputatum).
3.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Gaetano Perillo, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Per lo stesso principio di soccombenza e di causalità vanno inoltre poste a carico di le CP_2 spese delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa, come liquidate con i decreti del 20.07.2020 e del 10.02.2022, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato.
3.3. Devono inoltre restare a carico della ingiungente le spese della procedura monitoria.
3.4. Infine, ritiene il Tribunale che la volontarietà dell'intervento della terza cessionaria del credito e la mancata richiesta di estromissione dal giudizio dell'istituto di credito cedente, valgano a giustificare la compensazione delle spese di lite in parte qua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2515/2017, emesso da questo Tribunale in data 13.11.2017 (all'esito del procedimento n.r.g. 6966/2017) e notificato il 16.11.2017, così provvede:
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a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale mandataria Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere nei confronti del difensore CP_3
antistatario di parte opponente, avv. Gaetano Perillo, le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 634,00 per esborsi ed euro 11.229,00 per compenso professionale (di cui euro 1.772,00 per la fase di studio, euro 1.169,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per quelle istruttoria ed euro
3.082,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) pone a definitivo carico di le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate in CP_2
corso di causa, come liquidate con i decreti del 20.07.2020 e del 10.02.2022, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto a tale titolo eventualmente versato.
d) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria;
e) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e la terza interventrice cessionaria del credito.
Così deciso in Nola, il 16/05/2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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