Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 357/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Marianna Frangiosa considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 23.4.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti hanno depositato note di trattazione scritta aderendo a tale modalità di trattazione;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Marianna Frangiosa in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 26/2024
(r.g.n. 1123/2023), vertente
TRA
(codice fiscale titolare dell'omonimo frantoio Parte_1 C.F._1 oleario sito in Camerota (SA) fraz. Lentiscosa alla via Nuova, rappresentato e difeso
- loc.tà Gorga, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Controparte_1
Castellabate (SA) alla frazione San Marco alla via Contrada Buonanotte snc (partita iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Fausto De Nicola (codice fiscale P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Nocera C.F._3
Inferiore alla via N. Rossi n. 7, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente depositate e che si intendono qui per riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26/2024 (r.g.n. 1123/2023) reso dal
Tribunale di Vallo della Lucania il 12.2.2024 con cui gli è stato intimato il pagamento in favore della società della somma di € 6.900,00 Controparte_1 comprensivo di IVA, oltre interessi, quale corrispettivo dovuto per la prestazione del servizio di trasporto e smaltimento di scarti di lavorazione di olive denocciolate presso centri autorizzati, oltre competenze di giudizio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto: in via preliminare l'incompetenza per valore del tribunale adito in favore del giudice di pace di Vallo della Lucania per violazione dell'art. 7 comma 1 c.p.c.; nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo sia per la mancata produzione dell'estratto autentico notarile delle fatture ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c. e sia per l'estinzione del credito ingiunto per compensazione derivante in parte da alcune dazioni di danaro e in parte da altre somme incassate dall'opposta per la vendita della che, Parte_2 nella complessiva determinazione delle partite creditorie e debitorie intercorrenti tra le parti, avrebbero generato in favore dell'opponente un credito di euro 760,00 vantato nei confronti dell'opposto.
Nelle conclusioni l'opponente ha chiesto accertarsi e dichiararsi, in via preliminare, la incompetenza per valore del giudice adito con revoca del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la non debenza delle somme ingiunte oltre all'accertamento del credito maturato in suo favore, con condanna alle spese di lite da attribuire all'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 31.5.2024 si è costituita parte opposta aderendo alla eccezione di incompetenza per valore e, deducendo l'infondatezza delle pretese avanzate dall'opponente, ha chiesto al tribunale dichiararsi preliminarmente in rito l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice di pace di Vallo della Lucania con compensazione delle spese di lite e, nel merito, dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione con condanna alle spese di lite con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza, tenutasi il 6.2.2025, le parti hanno insistito nelle loro richieste e il Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione l'ha rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c. all'udienza del 23.4.2025 entro la quale le parti hanno depositato le rispettive note scritte.
In via pregiudiziale, in rito, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in favore del giudice di pace di Vallo della Lucania, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per l'importo di € 6.900,00 con conseguente incompetenza per valore dell'intestato tribunale.
Invero, in ragione dell'art. 7 comma 1 c.p.c., novellato dall'art. 3 comma 1 del d.lgs.
149/2022, “Il giudice di pace è competente per le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a diecimila euro…”, che risultano iscritte successivamente al
28.2.2023, così come prescritto dall'art. 35 comma 1 del d.lgs. 142/2022.
La causa iscritta il 16.10.2023 soggiace, quindi, alla suddetta disciplina (cfr. data di deposito del ricorso monitorio), con la conseguenza che dovrà essere dichiarata l'incompetenza per valore del tribunale adito, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca (in tal senso v. Cassazione civile sez. lav., 21/05/2007,
n.11748).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità anche recente, “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario
(innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione” (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 15988 del
07/06/2023).
Detta pronuncia va disposta con sentenza, considerato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279 primo comma c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (cfr. Cass., Sez. 6-2, ord. N.14594 del 2012)
In conseguenza della dichiarazione di incompetenza, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione dell'evidenza del motivo di incompetenza del giudice adito, la parte opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte opponente a prescindere dall'adesione all'eccezione di incompetenza. Sul punto, giova rilevare che non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della parte opposta di adesione all'eccezione di incompetenza (cfr. Cass. 9035/2019).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 e ss, in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa con applicazione dei parametri minimi dell'attività effettivamente svolta, effettuando un ulteriore abbattimento per assenza di questioni di fatto e di diritto.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- dichiara l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di pace e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 26/2024 reso dal
Tribunale di Vallo della Lucania, revocandolo;
- condanna parte opposta la società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. alla rifusione, in favore del sig. , delle spese di Parte_1 lite che si liquidano, in favore del procuratore antistatario Avv. Ciro Ingmar Cusati, nell'importo di euro 800,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dispone che la causa venga riassunta avanti il giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi, di cui all'art. 50 cpc.
Così deciso in Vallo della Lucania, il 7.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa