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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 18/02/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2015/2021 depositato il 02/09/2021
proposto da
Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso palladino.rossana@coabrindisi.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 25/01/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1636140 TRIBUTO CONSORT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti ritualmente notiziate. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo ha proposto appello contro i Sigg.ri Resistente_1, Resistente_3
e Resistente_2 impugnando l'epigrafata sentenza per erronea applicazione dell'art.2697 c.c. inversione dell'onere della prova, concludendo per l'accoglimento del gravame con rifusione delle spese.
Concludeva chiedendo di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza oggetto di gravame, rigettare il ricorso presentato dai Sigg.ri Resistente_1, Resistente_3 e Resistente_2. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, secondo le regole ordinarie sulla soccombenza. Costituendosi, i Sigg.ri Resistente_1 , Resistente_3 e Resistente_2 hanno eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo in conformità con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello non può trovare accoglimento per assoluta genericità. La sentenza appellata deve essere infatti confermata in quanto i principi espressi dai primi Giudici son condivisi da questa Corte.
Pur non essendovi dubbi sulla circostanza che, nel caso in esame, i terreni della parte appellata siano compresi entro il perimetro del comprensorio, anche in questo giudizio l'Ente impositore non ha fornito la prova del beneficio apportato a detti terreni. Nella fattispecie, la parte consorziata non ha contestato la inclusione dell'immobile di sua proprietà, nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", ma, ha contrastato, recisamente, la esistenza di un reale vantaggio, in favore della stessa, derivante da detta inclusione. Pur essendo stato osservato in giurisprudenza che il beneficio è quello non già soggettivamente percepito dal consorziato, ma quello oggettivamente, anche solo potenzialmente, fruibile in base al Piano di Classifica, il quale - sotto il controllo delle autorità preposte - individua i benefici e quantifica, in base ad apposito indice, la suscettività di contribuzione dei fondi in relazione ai benefici sostanziali individuati, deve convenirsi che, di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell'onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo, mediante applicazione delle ordinarie regole del riparto ex art.2697 c.c. In sostanza, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, portata a conoscenza della parte contribuente con la notifica dell'atto impositivo (o, comunque, dell'avviso che ha preceduto detta notifica), viene, conseguentemente, meno anche la giustificazione della inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'"an" o al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti. La contestazione del consorziato può avvenire, quindi, sia sotto il profilo della legittimità del piano di classifica (nel presupposto, per esempio, che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un "piano generale di bonifica"), sia sotto il profilo del suo contenuto, ove venga contestata la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato dal Consorzio
(come per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica). In tal caso, il consorziato è tenuto ad assolvere, compiutamente, all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova che, attesa la specialità del giudizio tributario, in cui non è ammessa la prova orale, può essere assolta mediante rituale e tempestiva produzione in giudizio di dichiarazioni rese da terzi (alle quali va riconosciuto valore indiziario anche ai fini del raggiungimento della eventuale prova presuntiva - e ciò vale anche per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), ovvero di documentazione fotografica o, ancora, di eventuali verbali redatti da pubbliche autorità in occasione di interventi o ispezioni sui luoghi colpiti da eventi naturali.
In definitiva, in tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa”. (ex multis,
Cass. n. 955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001). La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore e nella fattispecie il Consorzio di Bonifica, di fronte alla contestazione del consorziato, avrebbe dovuto fornire prova convincente dei concreti benefici apportati ai terreni dello stesso. Ed invero, osserva la Corte, come si è avuto già modo di osservare in altri giudizi, che la formale collocazione dei terreni all'interno del perimetro di contribuenza non può dar luogo ad una sorta di “vantaggiosità oggettiva” in quanto siffatta interpretazione andrebbe a minare i principi costituzionali del diritto di difesa soggettivo del singolo contribuente i cui beni immobili hanno una loro specifica storia, collocazione e caratteristiche diverse da quelle di altri beni fondiari. Dunque, legittimare una sorta di collocazione impersonale ed oggettiva dei beni fondiari, appare una forzatura interpretativa che non può assolutamente condividersi. Il Consorzio, pur in presenza della esistenza e della approvazione formale del perimetro di contribuenza, di fronte alla negazione, da parte dell'apparente beneficiario, di vantaggi connessi alle opere di bonifica che sarebbero state poste in essere da esso organo creditore, non può rimanere fermo e barricato nel mero contesto amministrativo ma, di volta in volta, deve fornire la prova del nesso tra opere e beneficio specifico arrecato al bene del contribuente. Se non si dovesse cogliere questa fondamentale linea di confine si legittimerebbe una condotta del Consorzio che vivrebbe di “rendita”, sulla base della semplice inclusione dei beni immobili nel piano di classifica, potendo così omettere di manutenere, periodicamente, le eventuali opere inizialmente costruite e predisposte. Oppure il tributo richiesto non sarebbe più un “contributo” ma diverrebbe una “imposta patrimoniale”, che si andrebbe a sommare ad altra imposta patrimoniale reale l'MU – Imposta Municipale
Unica, che colpisce, appunto, lo stesso patrimonio immobiliare del contribuente.
Quanto ai terreni di proprietà della parte contribuente, non sembra che il Consorzio abbia fornito la prova che le opere abbiano creato un beneficio/vantaggio, diretto, oggettivo concreto e non potenziale, agli stessi, per l'anno di imposta oggetto della pretesa. Il vantaggio de quo può, sì essere, anche comune a più immobili,
o a tutte le proprietà ma in nessun caso presunto, o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. È principio ormai pacificamente acquisito della giurisprudenza di legittimità in tema di esigibilità dei contributi consortili, sotto il profilo dei presupposti dì imponibilità del tributo che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al
Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.
c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Per potere assoggettare a contribuzione detti beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (in tal senso Corte Cass. Civ. n. 7511 dell'8 luglio 1993).
Maggiori precisazioni vengono fornite dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza della n. 8960 del 14/10/1996, sancisce che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta.
Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale;
non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). In conclusione, il beneficio deve essere diretto, specifico ed individuale, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una aumentata o quantomeno, preservata
“qualità” del fondo. Circa gli oneri probatori la Suprema Corte, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio (che deve essere specifico e diretto, anche se non immediato) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (v. in tal senso Corte di Cassazione n. 8960 del 14/10/1996 e n. 654 del 18/01/2012). Il beneficio fondiario rappresenta, dunque, tanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico (in tali termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 23 marzo 2012, n.4671. Nel caso in esame la parte contribuente ha specificamente contestato il piano di classifica e provato l'insussistenza del beneficio fondiario, depositando perizia redatta dall'Ing. Nominativo_2 con studio tecnico in Brindisi alla Indirizzo_1, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi al n. 799, a seguito dell'incarico ricevuto dal sig. Resistente_1 in merito alle presunte opere ed attività svolte dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo all'interno del proprio comprensorio che abbiano interessato direttamente o indirettamente l'immobile di sua proprietà, effettuato lo studio, le opportune indagini e sopralluoghi, redige la relazione peritale di sintesi, datata 04/06/2018, che rassegna le seguenti conclusioni: “... Dunque, si può affermare che gli immobili non traggono alcun "beneficio di difesa idraulica di bonifica", e pertanto non si configura il benefico diretto e specifico sugli immobili che possono dunque escludersi dalla contribuenza”.
Il Consorzio per contrastare la suddetta perizia ha depositato una Consulenza tecnica redatta dal Dott. Agr. Nominativo_3, in qualità di Direttore dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” e di Consulente Tecnico nominato dal Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo per l'appello in oggetto, da cui non è dato comprendere quale potrebbe essere il beneficio diretto e specifico che sarebbe arrecato ai terreni per cui è richiesto il contributo, redatta in data 19/12//2019, che rassegna le seguenti conclusioni: “... il beneficio di bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall' immobile oggetto della presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”.
In conclusione non è stata fornita la prova per cui viene richiesto il contributo di bonifica.
Pertanto si deve condividere quanto già asserito dai primi giudici, ossia: “... A fronte di tale specifico rilievo fattuale, il Consorzio non è stato in grado di fornire la prova contraria atteso che la consulenza tecnica da esso allegata si limita ad affermare genericamente l'esistenza di un beneficio idraulico per l'intero territorio della provincia di Brindisi, esteso Ha 46.087, siccome prevede il presupposto piano di classifica. Ne consegue che il contribuente ha provato, e il consorzio non è stato in grado di smentire, la mancanza del presupposto impositivo atteso che il canale da cui detto benefìcio dovrebbe derivare non è idoneo ad assicurare alcuna sicurezza idraulica per lo stato di abbandono in cui versa”.
Costituisce consolidato principio della giurisprudenza del giudice di legittimità il ritenere che, quando l'atto emesso per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivato con riferimento ad un “Piano di Classifica” approvato, regolarmente, dalla competente autorità Regionale, la contestazione di tale piano in sede di impugnazione impedisca di considerare assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, dovendosi conseguentemente accertare la concreta esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà situati all'interno del perimetro di contribuenza.
In ogni caso, oggi la questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a) della legge della Regione Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario (cfr. Cort. Cost. n. 188/18).
La pronuncia, per la valenza dei principi affermati dalla Consulta, certamente non limitata all'ambito regionale della Calabria, può essere qui utilmente richiamata in quanto ribadisce che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficiario, per altro verso deve sussistere necessariamente un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente per legittimare l'imposizione fiscale. Per tale ragione, per i contributi consortili quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica. Pertanto, conclude la Corte Cost., il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere e, quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio.
In tal senso, l'art. 18 della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita che: “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore”. Ciò comporta che il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm.
Trib. Prov. Matera n.304/2003). L'art. 17 della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita: “I proprietari di beni immobili ... situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo
18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica, e delle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detrarre le somme erogate dalla Regione e/o altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4”.
A tal fine l'art. 3, comma 5, della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita che: “negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'articolo 4, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce”.
Non è sufficiente, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale. Per di più un Piano di Classifica, non aggiornato e non deliberato, in relazione all'annualità in contestazione. Si richiede, invece, un vantaggio specifico, riguardante il fondo del quale si tratta, indipendentemente dal resto della zona, considerata nella sua globalità, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso.
Orbene, poiché l'atto impugnato costituisce presupposto, diretto effetto e conseguente applicazione di tale
Piano di Classifica, il Collegio, disapplicando lo stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del
1992, annulla l'atto per cui è causa.
È difficile, quindi, ipotizzare che nel caso in esame si siano realizzati vantaggi concreti per i fondi in questione e loro conseguente aumento di valore. Dall'esposta situazione processuale, disattesa ogni ulteriore deduzione ed eccezione l'appello viene rigettato.
In conclusione va affermato che il Consorzio non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva. Le considerazioni sopra indicate prevalgono su ogni altra valutazione di diritto e di merito e rendono l'appello non meritevole di accoglimento.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce difformi di altre sezioni di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte così decide: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'annullamento dell'atto impugnato;
2) spese compensate.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Michele Toriello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2015/2021 depositato il 02/09/2021
proposto da
Consorzio Speciale Per La Bonifica Arneo - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso palladino.rossana@coabrindisi.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 25/01/2021
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1636140 TRIBUTO CONSORT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti ritualmente notiziate. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo ha proposto appello contro i Sigg.ri Resistente_1, Resistente_3
e Resistente_2 impugnando l'epigrafata sentenza per erronea applicazione dell'art.2697 c.c. inversione dell'onere della prova, concludendo per l'accoglimento del gravame con rifusione delle spese.
Concludeva chiedendo di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza oggetto di gravame, rigettare il ricorso presentato dai Sigg.ri Resistente_1, Resistente_3 e Resistente_2. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, secondo le regole ordinarie sulla soccombenza. Costituendosi, i Sigg.ri Resistente_1 , Resistente_3 e Resistente_2 hanno eccepito l'infondatezza dell'appello, concludendo in conformità con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello non può trovare accoglimento per assoluta genericità. La sentenza appellata deve essere infatti confermata in quanto i principi espressi dai primi Giudici son condivisi da questa Corte.
Pur non essendovi dubbi sulla circostanza che, nel caso in esame, i terreni della parte appellata siano compresi entro il perimetro del comprensorio, anche in questo giudizio l'Ente impositore non ha fornito la prova del beneficio apportato a detti terreni. Nella fattispecie, la parte consorziata non ha contestato la inclusione dell'immobile di sua proprietà, nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", ma, ha contrastato, recisamente, la esistenza di un reale vantaggio, in favore della stessa, derivante da detta inclusione. Pur essendo stato osservato in giurisprudenza che il beneficio è quello non già soggettivamente percepito dal consorziato, ma quello oggettivamente, anche solo potenzialmente, fruibile in base al Piano di Classifica, il quale - sotto il controllo delle autorità preposte - individua i benefici e quantifica, in base ad apposito indice, la suscettività di contribuzione dei fondi in relazione ai benefici sostanziali individuati, deve convenirsi che, di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell'onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo, mediante applicazione delle ordinarie regole del riparto ex art.2697 c.c. In sostanza, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, portata a conoscenza della parte contribuente con la notifica dell'atto impositivo (o, comunque, dell'avviso che ha preceduto detta notifica), viene, conseguentemente, meno anche la giustificazione della inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'"an" o al "quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti. La contestazione del consorziato può avvenire, quindi, sia sotto il profilo della legittimità del piano di classifica (nel presupposto, per esempio, che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un "piano generale di bonifica"), sia sotto il profilo del suo contenuto, ove venga contestata la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato dal Consorzio
(come per assenza di un concreto vantaggio conseguito dal fondo per mancato funzionamento degli impianti di bonifica). In tal caso, il consorziato è tenuto ad assolvere, compiutamente, all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova che, attesa la specialità del giudizio tributario, in cui non è ammessa la prova orale, può essere assolta mediante rituale e tempestiva produzione in giudizio di dichiarazioni rese da terzi (alle quali va riconosciuto valore indiziario anche ai fini del raggiungimento della eventuale prova presuntiva - e ciò vale anche per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), ovvero di documentazione fotografica o, ancora, di eventuali verbali redatti da pubbliche autorità in occasione di interventi o ispezioni sui luoghi colpiti da eventi naturali.
In definitiva, in tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, “l'ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa”. (ex multis,
Cass. n. 955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001). La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore e nella fattispecie il Consorzio di Bonifica, di fronte alla contestazione del consorziato, avrebbe dovuto fornire prova convincente dei concreti benefici apportati ai terreni dello stesso. Ed invero, osserva la Corte, come si è avuto già modo di osservare in altri giudizi, che la formale collocazione dei terreni all'interno del perimetro di contribuenza non può dar luogo ad una sorta di “vantaggiosità oggettiva” in quanto siffatta interpretazione andrebbe a minare i principi costituzionali del diritto di difesa soggettivo del singolo contribuente i cui beni immobili hanno una loro specifica storia, collocazione e caratteristiche diverse da quelle di altri beni fondiari. Dunque, legittimare una sorta di collocazione impersonale ed oggettiva dei beni fondiari, appare una forzatura interpretativa che non può assolutamente condividersi. Il Consorzio, pur in presenza della esistenza e della approvazione formale del perimetro di contribuenza, di fronte alla negazione, da parte dell'apparente beneficiario, di vantaggi connessi alle opere di bonifica che sarebbero state poste in essere da esso organo creditore, non può rimanere fermo e barricato nel mero contesto amministrativo ma, di volta in volta, deve fornire la prova del nesso tra opere e beneficio specifico arrecato al bene del contribuente. Se non si dovesse cogliere questa fondamentale linea di confine si legittimerebbe una condotta del Consorzio che vivrebbe di “rendita”, sulla base della semplice inclusione dei beni immobili nel piano di classifica, potendo così omettere di manutenere, periodicamente, le eventuali opere inizialmente costruite e predisposte. Oppure il tributo richiesto non sarebbe più un “contributo” ma diverrebbe una “imposta patrimoniale”, che si andrebbe a sommare ad altra imposta patrimoniale reale l'MU – Imposta Municipale
Unica, che colpisce, appunto, lo stesso patrimonio immobiliare del contribuente.
Quanto ai terreni di proprietà della parte contribuente, non sembra che il Consorzio abbia fornito la prova che le opere abbiano creato un beneficio/vantaggio, diretto, oggettivo concreto e non potenziale, agli stessi, per l'anno di imposta oggetto della pretesa. Il vantaggio de quo può, sì essere, anche comune a più immobili,
o a tutte le proprietà ma in nessun caso presunto, o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. È principio ormai pacificamente acquisito della giurisprudenza di legittimità in tema di esigibilità dei contributi consortili, sotto il profilo dei presupposti dì imponibilità del tributo che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al
Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.
c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Per potere assoggettare a contribuzione detti beni è, invece, necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (in tal senso Corte Cass. Civ. n. 7511 dell'8 luglio 1993).
Maggiori precisazioni vengono fornite dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza della n. 8960 del 14/10/1996, sancisce che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta.
Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine di interesse generale;
non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). In conclusione, il beneficio deve essere diretto, specifico ed individuale, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una aumentata o quantomeno, preservata
“qualità” del fondo. Circa gli oneri probatori la Suprema Corte, sottolineando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio (che deve essere specifico e diretto, anche se non immediato) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (v. in tal senso Corte di Cassazione n. 8960 del 14/10/1996 e n. 654 del 18/01/2012). Il beneficio fondiario rappresenta, dunque, tanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico (in tali termini si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 23 marzo 2012, n.4671. Nel caso in esame la parte contribuente ha specificamente contestato il piano di classifica e provato l'insussistenza del beneficio fondiario, depositando perizia redatta dall'Ing. Nominativo_2 con studio tecnico in Brindisi alla Indirizzo_1, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi al n. 799, a seguito dell'incarico ricevuto dal sig. Resistente_1 in merito alle presunte opere ed attività svolte dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo all'interno del proprio comprensorio che abbiano interessato direttamente o indirettamente l'immobile di sua proprietà, effettuato lo studio, le opportune indagini e sopralluoghi, redige la relazione peritale di sintesi, datata 04/06/2018, che rassegna le seguenti conclusioni: “... Dunque, si può affermare che gli immobili non traggono alcun "beneficio di difesa idraulica di bonifica", e pertanto non si configura il benefico diretto e specifico sugli immobili che possono dunque escludersi dalla contribuenza”.
Il Consorzio per contrastare la suddetta perizia ha depositato una Consulenza tecnica redatta dal Dott. Agr. Nominativo_3, in qualità di Direttore dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” e di Consulente Tecnico nominato dal Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo per l'appello in oggetto, da cui non è dato comprendere quale potrebbe essere il beneficio diretto e specifico che sarebbe arrecato ai terreni per cui è richiesto il contributo, redatta in data 19/12//2019, che rassegna le seguenti conclusioni: “... il beneficio di bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di bonifica del territorio in cui ricade. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dall' immobile oggetto della presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati”.
In conclusione non è stata fornita la prova per cui viene richiesto il contributo di bonifica.
Pertanto si deve condividere quanto già asserito dai primi giudici, ossia: “... A fronte di tale specifico rilievo fattuale, il Consorzio non è stato in grado di fornire la prova contraria atteso che la consulenza tecnica da esso allegata si limita ad affermare genericamente l'esistenza di un beneficio idraulico per l'intero territorio della provincia di Brindisi, esteso Ha 46.087, siccome prevede il presupposto piano di classifica. Ne consegue che il contribuente ha provato, e il consorzio non è stato in grado di smentire, la mancanza del presupposto impositivo atteso che il canale da cui detto benefìcio dovrebbe derivare non è idoneo ad assicurare alcuna sicurezza idraulica per lo stato di abbandono in cui versa”.
Costituisce consolidato principio della giurisprudenza del giudice di legittimità il ritenere che, quando l'atto emesso per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivato con riferimento ad un “Piano di Classifica” approvato, regolarmente, dalla competente autorità Regionale, la contestazione di tale piano in sede di impugnazione impedisca di considerare assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, dovendosi conseguentemente accertare la concreta esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà situati all'interno del perimetro di contribuenza.
In ogni caso, oggi la questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 lett. a) della legge della Regione Calabria n. 11/03 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario (cfr. Cort. Cost. n. 188/18).
La pronuncia, per la valenza dei principi affermati dalla Consulta, certamente non limitata all'ambito regionale della Calabria, può essere qui utilmente richiamata in quanto ribadisce che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficiario, per altro verso deve sussistere necessariamente un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente per legittimare l'imposizione fiscale. Per tale ragione, per i contributi consortili quali quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale è il beneficio tratto dalle opere di bonifica. Pertanto, conclude la Corte Cost., il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere e, quindi, per i contributi consortili, quali «quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica» a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio.
In tal senso, l'art. 18 della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita che: “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore”. Ciò comporta che il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm.
Trib. Prov. Matera n.304/2003). L'art. 17 della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita: “I proprietari di beni immobili ... situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo
18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica, e delle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detrarre le somme erogate dalla Regione e/o altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4”.
A tal fine l'art. 3, comma 5, della L.R. Puglia 13/03/2012, n. 4, recita che: “negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'articolo 4, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce”.
Non è sufficiente, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale. Per di più un Piano di Classifica, non aggiornato e non deliberato, in relazione all'annualità in contestazione. Si richiede, invece, un vantaggio specifico, riguardante il fondo del quale si tratta, indipendentemente dal resto della zona, considerata nella sua globalità, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso.
Orbene, poiché l'atto impugnato costituisce presupposto, diretto effetto e conseguente applicazione di tale
Piano di Classifica, il Collegio, disapplicando lo stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del
1992, annulla l'atto per cui è causa.
È difficile, quindi, ipotizzare che nel caso in esame si siano realizzati vantaggi concreti per i fondi in questione e loro conseguente aumento di valore. Dall'esposta situazione processuale, disattesa ogni ulteriore deduzione ed eccezione l'appello viene rigettato.
In conclusione va affermato che il Consorzio non ha dedotto elementi tali da dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva. Le considerazioni sopra indicate prevalgono su ogni altra valutazione di diritto e di merito e rendono l'appello non meritevole di accoglimento.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce difformi di altre sezioni di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte così decide: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'annullamento dell'atto impugnato;
2) spese compensate.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Michele Toriello