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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11335 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27701/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 02/12/2025, alle ore 11:15, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- CONVENUTI
Sono presenti:
l'Avv. DI NOSSE ARMANDO, per l'attore il quale si riporta alle proprie difese e alle note conclusive depositate in data 22.9.2025, conclude come da rassegnate conclusioni;
chiede decidersi la causa;
l'Avv. BRUNO IGNAZIO per la parte convenuta il quale si riporta alle proprie difese e alle note conclusive depositate in data 29.9.2025 e alle conclusioni rassegnate e chiede decidersi la causa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27701/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Armando Di Nosse e Salvatore Di
Nosse presso il cui studio è elett.te dom.to in Caserta alla Via Luigi Lorenzetti n.
23;
Attore
E
(c.f. ); (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
); (c.f. ); C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rapp.ti e difesi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv.
NA BR presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 25;
Convenuti
NONCHE
(c.f. ) residente in [...]al Controparte_4 C.F._5
Viale Maria Cristina di Savoia n. 38;
Convenuto contumace
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da verbali di causa e scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Controparte_4 accertare che l'atto a titolo gratuito di disposizione del bene immobile, ossia
2
l'atto di donazione del 7.12.2017 (rep. 12667 - racc. 7240) rogato dal Notaio dott. trascritto in data 14.12.2017 ai nn. 33291/25084, è stato Persona_1 compiuto da e la moglie (in regime di comunione legale al tempo CP_1 dell'atto) e dai due donatari in frode al creditore dott. , alla luce di tutte e Pt_1 ragioni di diritto e di fatto dettagliatamente esposte nel presente atto e per
l'effetto: dichiarare inefficace tale atto di disposizione nei confronti dell'attore ai sensi dell'art 2901 c.c. e seguenti. 2) condannare tutti i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze professionali di causa, oltre IVA, CPA
e spese generali, nella misura di legge.
Allo scopo, deduceva, in sintesi: che era stato nominato dal Tribunale di
Napoli per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attributi dagli Organismi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3/2012, nell'ambito del procedimento con R.G. 8139/2015 promosso da innanzi al CP_1
Tribunale di Napoli;
che a seguito di tale nomina redigeva la relazione particolareggiata nell'ambito dell'indicata procedura di sovraindebitamento;
che il piano del consumatore redatto e siglato da prevedeva, tra gli altri CP_1 creditori, egli attore quale professionista incaricato, con riconoscimento dell'importo di euro 10.105,70; che tale piano veniva omologato e anche eseguito;
che tuttavia il convenuto non aveva adempiuto al pagamento del predetto compenso;
che pertanto adiva il Tribunale di Napoli con un ricorso monitorio (RG
19779/2018), a seguito del quale veniva emessa ingiunzione di pagamento in danno di per gli importi vantati;
che il convenuto CP_1 CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo che veniva rigettata con sentenza n. 8967/2019; che non aveva avuto esito positivo il pignoramento mobiliare presso il debitore azionato in virtù della predetta sentenza;
che dopo l'approvazione del piano nell'anno 2016, con atto per Notaio in Persona_1 data 7.12.2017 (rep. 12667, racc. 7240), il convenuto donava, in CP_1 regime di comunione legale dei beni con la moglie , ai propri Controparte_5 figli e , la proprietà del bene immobile sito in Napoli al Controparte_3 CP_4
Viale Maria Cristina di Savoia n. 38 (f. 38, p.lla 53, sub 6); che con tale donazione il convenuto si è appositamente spogliato del proprio bene CP_1 immobile al fine di rendere il proprio patrimonio incapiente anche in vista
3
dell'azione recuperatoria che l'attore avrebbe posto in essere. L'attore deduceva quindi che il suo credito è sorto anteriormente all'atto dispositivo e il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe comportato per il creditore.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_5 CP_3
, i quali contestavano la domanda in fatto e in diritto, rassegnando le
[...] seguenti conclusioni: “ a) rigettare la domanda avanzata dal Dott. Parte_1
, siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) con vittoria di spese e
[...] competenze di lite”. Deducevano, in sintesi: che non era a Controparte_3 conoscenza di eventuali debiti del genitore oltre a quelli che avevano dato luogo alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 15/2012 del Tribunale di Napoli, poiché residente sin dal 2015 a New York e non aveva partecipato personalmente all'atto di donazione bensì nominando procuratore il fratello;
Controparte_4 che, a differenza di quanto sostenuto dall'attore nell'atto di citazione, il piano del consumatore (redatto dall'attore) non era stato omologato e eseguito, bensì era stata rigettata la relativa istanza con decreto del 20-31/10/2016, confermato in sede di reclamo;
che all'esito di tale rigetto, riusciva ad ottenere la rinuncia di tutti i creditori della procedura esecutiva n. R.G.E. 15/2012 del Tribunale di Napoli;
che dopo mesi dalla chiusura della detta procedura esecutiva e dall'atto di donazione, l'attore richiedeva il compenso per l'attività svolta, per cui presentava nel mese di giugno 2018 ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Napoli,
R.G. 19779/2018, ottenendo in data 6/07/2018 il decreto ingiuntivo n. 5594/2018, confermato nel successivo giudizio di opposizione, nonostante il compenso massimo in ipotesi spettante all'attore sarebbe di euro 1.100,00; che in epoca antecedente all'atto di donazione il Dott. aveva pagato tutti i creditori, CP_1 procedenti ed interventori, della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E.
15/2012 del Tribunale di Napoli, versando oltre € 100.000,00, sicché nel comportamento dell' e della non potrebbe in alcun modo CP_1 CP_5 ravvisarsi l'elemento psicologico del “consilium fraudis”, così come “l'eventus damni”, poiché l'eventuale debito nei confronti del Dott. non era ancora Pt_1 sorto stante il rigetto dell'omologa del piano del consumatore e non potendo considerarsi tale quello indicato nel piano, che prevedeva diverse fasi mai portate
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a termine per l'impossibilità dovuta al rigetto;
che quindi il Dott. mai ha CP_1 inteso sottrarsi ai propri obblighi, donando, unitamente alla moglie, l'immobile ai propri figli, per non pagare eventuali creditori.
L'altro convenuto, pur regolarmente citato, non si Controparte_4 costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 20.6.2023.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti, nel termine assegnato, hanno depositato rispettive note conclusionali.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 2901, comma 1, c.c., il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrano le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Il primo presupposto per l'esercizio dell'azione in discorso, pertanto, consiste nella necessaria qualità di creditore della parte che invochi la disposizione.
Sotto tale aspetto, quindi, nell'esaminare la domanda di revocatoria ordinaria in oggetto, deve rilevarsi che l'attore ha fornito idonea dimostrazione della sua ragione di credito nei confronti del convenuto avendo CP_1 documentato la sua prestazione professionale prestata nell'ambito del procedimento R.G. 8139/2015 di composizione di composizione della crisi, ex L.
n. 3/2012, promosso da innanzi al Tribunale di Napoli, ove, CP_1 nominato dal Tribunale per lo svolgimento degli inerenti compiti e funzioni, ha redatto la relazione particolareggiata del piano del consumatore, sottoscritto dal
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convenuto e che include tra i creditori l'attore medesimo con CP_1 riconoscimento dell'importo di euro 10.105,70 (cfr. docc.3, 4, fascicolo parte attrice). Peraltro, come documentato dalla parte convenuta (docc. 2, 3), il
Tribunale con decreto 20-31/10/2026 rigettava l'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
e con successiva ordinanza 6.2.2017 rigettava altresì il reclamo proposto avverso il decreto di rigetto.
L'attore ha altresì prodotto la sentenza n. 8967/2019 (doc. 6), emessa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5594/2018 (provvedimento monitorio emesso su ricorso dell'attore per il pagamento dell'importo vantato a titolo del suddetto compenso di euro 10.105,70), che, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, ha accertato la sussistenza del credito vantato dall'attore in sede monitoria nei confronti di CP_1
Alla luce del suddetto accertamento contenuto nella sentenza n.
8967/2019, le contestazioni mosse dai convenuti in ordine al compenso spettante all'attore e la misura del compenso stesso appaiono evidentemente inammissibili, in quanto tendenti mettere in discussione il giudicato formatosi con la decisione in parola.
Si legge testualmente nella sentenza n. 8967/2019 (pag. 3): <Il professionista incaricato di redigere il Piano del consumatore, infatti, agisce pur sempre su incarico del debitore e non quale ausiliario del giudice;
ne consegue che ben può il debitore accordarsi sul compenso a lui dovuto operando le tariffe di legge solo in via residuale. La norma citata, infatti, [art. 14 d.m. 23/9/2014 n.
202] sancisce tale principio di autonomia negoziale. Nella specie la determinazione del compenso dovuta dal sig. al dott. quale OCC CP_1 Pt_1
è stata inserita all'interno dell'elenco dei creditori – punto 9, pag. 3 – che è stato siglato pagina per pagina, sottoscritto in data 06/04/2016 e depositato – unitamente alla relazione particolareggiata del dott. nel procedimento di Pt_1 composizione della crisi avente RG n. 8139/2015. Ne consegue che deve ritenersi intervenuto un accordo in tal senso che ha natura vincolante ai sensi della norma citata >>.
Non sussistono dubbi, quindi, sulla fonte del credito dell'attore nei
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confronti del convenuto e sulla data di insorgenza del credito CP_1 stesso: redazione del Piano del consumatore… elenco dei creditori punto 9, pag.
3… sottoscritto in data 06/04/2016.
L'attore, pertanto, ha pienamente documentato il suo credito nei confronti di (e la sua data di insorgenza). CP_1
Sulla scorta della documentazione prodotta dall'attore, pertanto, si deve ritenere pienamente ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria azionata, essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza del suo diritto di credito nei confronti del convenuto.
E' principio pacifico che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (Cass. 6511/2004), essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore o comunque a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore medesimo (Cass. 1220/86; 12144/99; 12678/01;
11471/03).
E' stato poi ribadito dal giudice di legittimità che, poiché, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito,
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che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr. Cass. 5246/2006).
Il giudice di legittimità si è quindi anche pronunciato sulla insussistenza della pregiudizialità richiesta dall'art. 295 c.p.c., qualora l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. si fondi su un credito che costituisca ancora res litigiosa, in ragione proprio della sufficienza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, a fondare l'azione in discorso, atteso che l'accertamento giudiziale del credito "non costituisce l'antecedente logico- giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria".
Nella specie, inoltre, per quanto innanzi evidenziato, è pacifico e documentato che la ragione creditoria dell'attore (6.4.2016) è antecedente all'atto di disposizione oggetto di revocatoria (7.12.2017).
Invero, come si è visto, in virtù dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 8967/2019, la determinazione del compenso dovuto da CP_1 all'attore, e quindi il credito in oggetto, è stato inserito nell'elenco dei creditori siglato pagina per pagina da il 6.4.2016 (in pari data depositato nel CP_1 procedimento di composizione della crisi RG n. 8139/2015), mentre l'atto dispositivo è stato posto in essere 7.12.2017, con la donazione disposta da unitamente alla moglie , in favore dei figli CP_1 Controparte_5
e sul suo bene immobile in Napoli al Viale Maria Controparte_3 CP_4
Cristina di Savoia n. 38 oggetto di domanda di revocatoria (docc. 1, 2 produzione attrice).
Sussiste quindi certamente l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione.
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 c.c. deve poi ritenersi certamente sussistente il c.d. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza della esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. 2400/1990; 6777/1995;
6676/1998;12144/1999) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. 2971/1999; 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. 3470/2007).
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Ciò appare sufficiente ad integrare l'eventus damni per il quale non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 1007/1990;12144/1999:
12678/2001).
La valutazione dell'eventus damni va effettuata sulla scorta del principio consolidato secondo cui il pregiudizio in questione va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 6511/04) e che può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (Cass.
15265/06); anche la "trasformazione" di un bene in un altro, che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 7262/00; 14489/09).
Ai fini della sussistenza del pregiudizio in esame, invero, non occorre una valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Conseguentemente, l'onere probatorio del creditore, che può essere assolto anche per presunzioni, si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
È, invece, onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che nonostante l'atto di disposizione il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 4578/98).
Nella fattispecie, tuttavia, il convenuto non ha dimostrato che il suo patrimonio sia tale da garantire soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore.
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Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore il requisito della c.d. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass.
7262/2000; 7507/2007; 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. 1068/2007), né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata
(cfr. Cass. 5741/2004; 16825/2013).
Nella specie, quindi, sussiste certamente l'elemento soggettivo della scientia damni ai fini dell'utile esperibilità dell'azione proposta, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi della parte attrice, creditrice.
Per quanto attiene alle altre parti del contratto in oggetto, infine,
l'elemento psicologico è del tutto irrilevante trattandosi nella specie di atto a titolo gratuito.
In definitiva, per quanto sin qui evidenziato, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto meglio individuato nella premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e successiva mm. ii., tenuto conto del valore della causa
(in relazione al credito vantato), delle questioni trattate e dell'attività prestata
(sostanziale assenza di fase istruttoria e forma semplificata in rito della decisione), con attribuzione all'avv. Giuseppe Iavarone.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra l'attore e il convenuto contumace . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore , dell'atto di donazione del 7.12.2017 Parte_1
(rep. 12667 - racc. 7240) rogato dal Notaio dott. trascritto in data Persona_1
14.12.2017 ai nn. 33291/25084; come precisato nell'atto di citazione introduttivo
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del giudizio;
- condanna i convenuti e alla CP_1 Controparte_5 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
-compensa le spese nel rapporto tra l'attore e il convenuto contumace CP_4
;
[...]
- ordina ai competenti Uffici dei RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025
E' verbale, ore 17:10
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 02/12/2025, alle ore 11:15, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- CONVENUTI
Sono presenti:
l'Avv. DI NOSSE ARMANDO, per l'attore il quale si riporta alle proprie difese e alle note conclusive depositate in data 22.9.2025, conclude come da rassegnate conclusioni;
chiede decidersi la causa;
l'Avv. BRUNO IGNAZIO per la parte convenuta il quale si riporta alle proprie difese e alle note conclusive depositate in data 29.9.2025 e alle conclusioni rassegnate e chiede decidersi la causa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27701/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Armando Di Nosse e Salvatore Di
Nosse presso il cui studio è elett.te dom.to in Caserta alla Via Luigi Lorenzetti n.
23;
Attore
E
(c.f. ); (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
); (c.f. ); C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rapp.ti e difesi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv.
NA BR presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 25;
Convenuti
NONCHE
(c.f. ) residente in [...]al Controparte_4 C.F._5
Viale Maria Cristina di Savoia n. 38;
Convenuto contumace
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da verbali di causa e scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Controparte_4 accertare che l'atto a titolo gratuito di disposizione del bene immobile, ossia
2
l'atto di donazione del 7.12.2017 (rep. 12667 - racc. 7240) rogato dal Notaio dott. trascritto in data 14.12.2017 ai nn. 33291/25084, è stato Persona_1 compiuto da e la moglie (in regime di comunione legale al tempo CP_1 dell'atto) e dai due donatari in frode al creditore dott. , alla luce di tutte e Pt_1 ragioni di diritto e di fatto dettagliatamente esposte nel presente atto e per
l'effetto: dichiarare inefficace tale atto di disposizione nei confronti dell'attore ai sensi dell'art 2901 c.c. e seguenti. 2) condannare tutti i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese e competenze professionali di causa, oltre IVA, CPA
e spese generali, nella misura di legge.
Allo scopo, deduceva, in sintesi: che era stato nominato dal Tribunale di
Napoli per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attributi dagli Organismi di composizione della crisi previsti dalla legge n. 3/2012, nell'ambito del procedimento con R.G. 8139/2015 promosso da innanzi al CP_1
Tribunale di Napoli;
che a seguito di tale nomina redigeva la relazione particolareggiata nell'ambito dell'indicata procedura di sovraindebitamento;
che il piano del consumatore redatto e siglato da prevedeva, tra gli altri CP_1 creditori, egli attore quale professionista incaricato, con riconoscimento dell'importo di euro 10.105,70; che tale piano veniva omologato e anche eseguito;
che tuttavia il convenuto non aveva adempiuto al pagamento del predetto compenso;
che pertanto adiva il Tribunale di Napoli con un ricorso monitorio (RG
19779/2018), a seguito del quale veniva emessa ingiunzione di pagamento in danno di per gli importi vantati;
che il convenuto CP_1 CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo che veniva rigettata con sentenza n. 8967/2019; che non aveva avuto esito positivo il pignoramento mobiliare presso il debitore azionato in virtù della predetta sentenza;
che dopo l'approvazione del piano nell'anno 2016, con atto per Notaio in Persona_1 data 7.12.2017 (rep. 12667, racc. 7240), il convenuto donava, in CP_1 regime di comunione legale dei beni con la moglie , ai propri Controparte_5 figli e , la proprietà del bene immobile sito in Napoli al Controparte_3 CP_4
Viale Maria Cristina di Savoia n. 38 (f. 38, p.lla 53, sub 6); che con tale donazione il convenuto si è appositamente spogliato del proprio bene CP_1 immobile al fine di rendere il proprio patrimonio incapiente anche in vista
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dell'azione recuperatoria che l'attore avrebbe posto in essere. L'attore deduceva quindi che il suo credito è sorto anteriormente all'atto dispositivo e il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe comportato per il creditore.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_5 CP_3
, i quali contestavano la domanda in fatto e in diritto, rassegnando le
[...] seguenti conclusioni: “ a) rigettare la domanda avanzata dal Dott. Parte_1
, siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) con vittoria di spese e
[...] competenze di lite”. Deducevano, in sintesi: che non era a Controparte_3 conoscenza di eventuali debiti del genitore oltre a quelli che avevano dato luogo alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 15/2012 del Tribunale di Napoli, poiché residente sin dal 2015 a New York e non aveva partecipato personalmente all'atto di donazione bensì nominando procuratore il fratello;
Controparte_4 che, a differenza di quanto sostenuto dall'attore nell'atto di citazione, il piano del consumatore (redatto dall'attore) non era stato omologato e eseguito, bensì era stata rigettata la relativa istanza con decreto del 20-31/10/2016, confermato in sede di reclamo;
che all'esito di tale rigetto, riusciva ad ottenere la rinuncia di tutti i creditori della procedura esecutiva n. R.G.E. 15/2012 del Tribunale di Napoli;
che dopo mesi dalla chiusura della detta procedura esecutiva e dall'atto di donazione, l'attore richiedeva il compenso per l'attività svolta, per cui presentava nel mese di giugno 2018 ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Napoli,
R.G. 19779/2018, ottenendo in data 6/07/2018 il decreto ingiuntivo n. 5594/2018, confermato nel successivo giudizio di opposizione, nonostante il compenso massimo in ipotesi spettante all'attore sarebbe di euro 1.100,00; che in epoca antecedente all'atto di donazione il Dott. aveva pagato tutti i creditori, CP_1 procedenti ed interventori, della procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E.
15/2012 del Tribunale di Napoli, versando oltre € 100.000,00, sicché nel comportamento dell' e della non potrebbe in alcun modo CP_1 CP_5 ravvisarsi l'elemento psicologico del “consilium fraudis”, così come “l'eventus damni”, poiché l'eventuale debito nei confronti del Dott. non era ancora Pt_1 sorto stante il rigetto dell'omologa del piano del consumatore e non potendo considerarsi tale quello indicato nel piano, che prevedeva diverse fasi mai portate
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a termine per l'impossibilità dovuta al rigetto;
che quindi il Dott. mai ha CP_1 inteso sottrarsi ai propri obblighi, donando, unitamente alla moglie, l'immobile ai propri figli, per non pagare eventuali creditori.
L'altro convenuto, pur regolarmente citato, non si Controparte_4 costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 20.6.2023.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti, nel termine assegnato, hanno depositato rispettive note conclusionali.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 2901, comma 1, c.c., il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrano le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Il primo presupposto per l'esercizio dell'azione in discorso, pertanto, consiste nella necessaria qualità di creditore della parte che invochi la disposizione.
Sotto tale aspetto, quindi, nell'esaminare la domanda di revocatoria ordinaria in oggetto, deve rilevarsi che l'attore ha fornito idonea dimostrazione della sua ragione di credito nei confronti del convenuto avendo CP_1 documentato la sua prestazione professionale prestata nell'ambito del procedimento R.G. 8139/2015 di composizione di composizione della crisi, ex L.
n. 3/2012, promosso da innanzi al Tribunale di Napoli, ove, CP_1 nominato dal Tribunale per lo svolgimento degli inerenti compiti e funzioni, ha redatto la relazione particolareggiata del piano del consumatore, sottoscritto dal
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convenuto e che include tra i creditori l'attore medesimo con CP_1 riconoscimento dell'importo di euro 10.105,70 (cfr. docc.3, 4, fascicolo parte attrice). Peraltro, come documentato dalla parte convenuta (docc. 2, 3), il
Tribunale con decreto 20-31/10/2026 rigettava l'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
e con successiva ordinanza 6.2.2017 rigettava altresì il reclamo proposto avverso il decreto di rigetto.
L'attore ha altresì prodotto la sentenza n. 8967/2019 (doc. 6), emessa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5594/2018 (provvedimento monitorio emesso su ricorso dell'attore per il pagamento dell'importo vantato a titolo del suddetto compenso di euro 10.105,70), che, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, ha accertato la sussistenza del credito vantato dall'attore in sede monitoria nei confronti di CP_1
Alla luce del suddetto accertamento contenuto nella sentenza n.
8967/2019, le contestazioni mosse dai convenuti in ordine al compenso spettante all'attore e la misura del compenso stesso appaiono evidentemente inammissibili, in quanto tendenti mettere in discussione il giudicato formatosi con la decisione in parola.
Si legge testualmente nella sentenza n. 8967/2019 (pag. 3): <Il professionista incaricato di redigere il Piano del consumatore, infatti, agisce pur sempre su incarico del debitore e non quale ausiliario del giudice;
ne consegue che ben può il debitore accordarsi sul compenso a lui dovuto operando le tariffe di legge solo in via residuale. La norma citata, infatti, [art. 14 d.m. 23/9/2014 n.
202] sancisce tale principio di autonomia negoziale. Nella specie la determinazione del compenso dovuta dal sig. al dott. quale OCC CP_1 Pt_1
è stata inserita all'interno dell'elenco dei creditori – punto 9, pag. 3 – che è stato siglato pagina per pagina, sottoscritto in data 06/04/2016 e depositato – unitamente alla relazione particolareggiata del dott. nel procedimento di Pt_1 composizione della crisi avente RG n. 8139/2015. Ne consegue che deve ritenersi intervenuto un accordo in tal senso che ha natura vincolante ai sensi della norma citata >>.
Non sussistono dubbi, quindi, sulla fonte del credito dell'attore nei
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confronti del convenuto e sulla data di insorgenza del credito CP_1 stesso: redazione del Piano del consumatore… elenco dei creditori punto 9, pag.
3… sottoscritto in data 06/04/2016.
L'attore, pertanto, ha pienamente documentato il suo credito nei confronti di (e la sua data di insorgenza). CP_1
Sulla scorta della documentazione prodotta dall'attore, pertanto, si deve ritenere pienamente ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria azionata, essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza del suo diritto di credito nei confronti del convenuto.
E' principio pacifico che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (Cass. 6511/2004), essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore o comunque a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore medesimo (Cass. 1220/86; 12144/99; 12678/01;
11471/03).
E' stato poi ribadito dal giudice di legittimità che, poiché, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito,
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che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr. Cass. 5246/2006).
Il giudice di legittimità si è quindi anche pronunciato sulla insussistenza della pregiudizialità richiesta dall'art. 295 c.p.c., qualora l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. si fondi su un credito che costituisca ancora res litigiosa, in ragione proprio della sufficienza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, a fondare l'azione in discorso, atteso che l'accertamento giudiziale del credito "non costituisce l'antecedente logico- giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria".
Nella specie, inoltre, per quanto innanzi evidenziato, è pacifico e documentato che la ragione creditoria dell'attore (6.4.2016) è antecedente all'atto di disposizione oggetto di revocatoria (7.12.2017).
Invero, come si è visto, in virtù dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 8967/2019, la determinazione del compenso dovuto da CP_1 all'attore, e quindi il credito in oggetto, è stato inserito nell'elenco dei creditori siglato pagina per pagina da il 6.4.2016 (in pari data depositato nel CP_1 procedimento di composizione della crisi RG n. 8139/2015), mentre l'atto dispositivo è stato posto in essere 7.12.2017, con la donazione disposta da unitamente alla moglie , in favore dei figli CP_1 Controparte_5
e sul suo bene immobile in Napoli al Viale Maria Controparte_3 CP_4
Cristina di Savoia n. 38 oggetto di domanda di revocatoria (docc. 1, 2 produzione attrice).
Sussiste quindi certamente l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione.
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 c.c. deve poi ritenersi certamente sussistente il c.d. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza della esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. 2400/1990; 6777/1995;
6676/1998;12144/1999) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. 2971/1999; 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. 3470/2007).
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Ciò appare sufficiente ad integrare l'eventus damni per il quale non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 1007/1990;12144/1999:
12678/2001).
La valutazione dell'eventus damni va effettuata sulla scorta del principio consolidato secondo cui il pregiudizio in questione va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 6511/04) e che può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (Cass.
15265/06); anche la "trasformazione" di un bene in un altro, che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 7262/00; 14489/09).
Ai fini della sussistenza del pregiudizio in esame, invero, non occorre una valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Conseguentemente, l'onere probatorio del creditore, che può essere assolto anche per presunzioni, si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
È, invece, onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che nonostante l'atto di disposizione il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 4578/98).
Nella fattispecie, tuttavia, il convenuto non ha dimostrato che il suo patrimonio sia tale da garantire soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore.
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Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore il requisito della c.d. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass.
7262/2000; 7507/2007; 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. 1068/2007), né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata
(cfr. Cass. 5741/2004; 16825/2013).
Nella specie, quindi, sussiste certamente l'elemento soggettivo della scientia damni ai fini dell'utile esperibilità dell'azione proposta, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi della parte attrice, creditrice.
Per quanto attiene alle altre parti del contratto in oggetto, infine,
l'elemento psicologico è del tutto irrilevante trattandosi nella specie di atto a titolo gratuito.
In definitiva, per quanto sin qui evidenziato, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto meglio individuato nella premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e successiva mm. ii., tenuto conto del valore della causa
(in relazione al credito vantato), delle questioni trattate e dell'attività prestata
(sostanziale assenza di fase istruttoria e forma semplificata in rito della decisione), con attribuzione all'avv. Giuseppe Iavarone.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra l'attore e il convenuto contumace . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore , dell'atto di donazione del 7.12.2017 Parte_1
(rep. 12667 - racc. 7240) rogato dal Notaio dott. trascritto in data Persona_1
14.12.2017 ai nn. 33291/25084; come precisato nell'atto di citazione introduttivo
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del giudizio;
- condanna i convenuti e alla CP_1 Controparte_5 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
-compensa le spese nel rapporto tra l'attore e il convenuto contumace CP_4
;
[...]
- ordina ai competenti Uffici dei RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025
E' verbale, ore 17:10
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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