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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 92/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 92/2023
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Francesco Bonaparte del Foro di Locri, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Bovalino (RC), Via Perri n.
11;
RICORRENTE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Via Gramsci n. 14, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Martina Canella del Foro di ed elettivamente CP_1
domiciliata presso l'Ufficio Legale dell Controparte_2
sito in Via Gramsci n. 14; CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 31.01.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e - premettendo di avere sottoscritto con la Controparte_3
convenuta un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza
25.01.2022, nel profilo professionale di Assistente Tecnico – addetto ai servizi tecnici, Cat. C presso il servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, con patto di prova di sei mesi e che il giorno 17.08.2022 era stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova - lamentava la nullità, inefficacia, illegittimità del patto di prova e del licenziamento.
Deduceva, in punto di diritto:
- la natura discriminatoria del licenziamento e la sua conseguente nullità, atteso che esso era era basato esclusivamente sulla condizione di genere della ricorrente e che ciò era desumibile da plurimi elementi indiziari (quale la mancata suddivisione dei locali in base al genere);
- la nullità/annullabilità/illegittimità del patto di prova per la mancata specificazione dei motivi di recesso, per la mancata adibizione della lavoratrice in prova alle mansioni pattuite nonché per il superamento del patto.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice del Lavoro di Codesto Tribunale, ritenuta la propria competenza, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno provvedimento, del caso e di legge,
In via principale:
a) dichiarare nullo, inesistente e/o comunque, privo di effetti, il recesso intimato dall' di con sede in via Controparte_3 CP_1 CP_1
Gramsci n. 14 - p. IVA , alla geom. per l'effetto disporre, in P.IVA_2 Parte_1 applicazione della tutela reale ex art. 2, d.lgs n. 23/2015 o, comunque, alternativamente, della “tutela reale di diritto comune” ex art. 1219 e ss cod civ. la reintegrazione della lavoratrice, con ogni provvedimento conseguenziale ai fini del risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute, da conteggiarsi sulla base del valore mensile medio di netti euro 1.620,00 l netto delle ritenute di legge (o nel diverso importo, anche maggiore, meglio visto dal Giudicante) oltre oneri di legge (inclusa la regolarizzazione previdenziale), anche per interessi e rivalutazione.
In via subordinata annullare il recesso per mancanza di ragione giustificatrice e, per l'effetto, condannare l' di con sede in Controparte_3 CP_1
via Gramsci n. 14 - p. IVA al pagamento dell'indennità CP_1 P.IVA_2
prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015, nella misura massima di sei mensilità od in quell'altra ritenuta equa e di giustizia, fermo il limite minimo di tre mensilità; ciò, sempre da conteggiarsi sulla base del valore medio mensile suindicato, oltre interessi e rivalutazione.
- con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 31.03.2023 si costituiva in giudizio
, contestando la Controparte_1
fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
La convenuta, in particolare, preliminarmente eccepiva la decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 6 L. n. 604 del 1966.
Nel merito deduceva: - l'insussistenza della natura discriminatoria del licenziamento;
- che la ricorrente aveva concretamente svolto, durante il periodo di prova, le mansioni affidatele;
- che il mancato superamento del periodo di prova era dipeso dalle lacune emerse nonché dai comportamenti e dagli atteggiamenti tenuti, poco consoni al ruolo, che inevitabilmente avrebbero impedito l'efficace integrazione nel gruppo di lavoro;
- che, dunque, in stretta contiguità temporale con tali eventi,
l'azienda convenuta aveva deciso di recedere dal rapporto con atto del 17.08.2022, non reputandosi superato il periodo di prova;
che il recesso dal patto di prova era atto discrezionale ed esercitabile ad nutum.
1.3. La causa, dunque, veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 29.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del recesso svolta dalla convenuta.
Sulla questione dell'applicabilità o meno del termine di decadenza introdotto per l'impugnazione del licenziamento dalla L. n. 183 del 2010, che fa gravare sul lavoratore il duplice onere di impugnazione, entro 60 giorni, e di deposito del ricorso, entro 180 giorni dall'impugnazione, anche all'ipotesi di licenziamento per mancato superamento della prova, decisa in senso positivo da una parte minoritaria della giurisprudenza di merito, si è pronunciata la S.C. con sentenza n. 7801/2017, la quale, riportata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato: “La L. n. 604 del
1966, riferendosi espressamente ai lavoratori assunti in prova, sancisce, all'art. 10, che le norme della L. n. 604 del 1966 non sono applicabili se non nel momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro. La norma, evidentemente, si preoccupa di garantire il diritto primario del lavoratore al consolidamento del rapporto, statuendo che ogni valutazione sull'adeguatezza della prestazione possa essere espressa solo dopo un tempo minimo, la cui determinazione è lasciata all'autonomia contrattuale. La previsione normativa (art. 2096 cod. civ.) secondo cui, durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto, ed è dispensata dall'onere di addurne una giustificazione, spiega che, a detto atto di recesso unilaterale,
l'ordinamento attribuisce una diversa ratio rispetto al licenziamento, consistente nel far sì che i contraenti verifichino la reciproca convenienza a rendere stabile il rapporto, una ratio aderente alla causa propria del patto di prova.”
Nella medesima pronuncia, la Corte afferma inoltre che: “Prima dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, la L. n. 604 del 1966 non si applicava a tutti i casi di licenziamento, così che la finalità del legislatore, con la L. n. 183 del 2010 appare quella di voler allargare in modo omnicomprensivo l'ambito di applicazione del nuovo regime decadenziale, per un'esigenza di uniformità e di certezza del diritto, attraverso un'espressa previsione. In tal senso, all'elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini d'impugnativa del licenziamento va dato valore tassativo, e, se tra queste, il legislatore non ha fatto menzione del recesso intervenuto durante il periodo di prova, ciò deriva dalla diversa ratio che connota tale istituto rispetto al licenziamento. L'art. 2096 cod. civ. attribuisce un valore “neutro” al recesso dei due contraenti in prova, anche se, considerate le specifiche caratteristiche del mercato del lavoro e la posizione meno garantita del lavoratore, deve ritenersi che detto recesso abbia una valenza assai diversa quando è egli stesso a subirne le conseguenze. Proprio tale asimmetria delle posizioni contrattuali, unitamente al diritto del lavoratore ad esperire completamente la prova, costituisce implicita conferma che l'impugnativa del recesso dal patto resti ancorata al termine d'impugnativa quinquennale perché non ricorrono per questo istituto le medesime esigenze che hanno portato all'introduzione del più breve termine decadenziale per l'impugnativa dei licenziamenti da parte della L. n. 183 del 2010. L'art. 32 della L. n.
183 del 2010, ha inteso sottoporre alla disciplina dei licenziamenti alcune figure di allontanamento dal lavoro che non rientrano nella fattispecie tipica, individuandole in modo nominativo, proprio per evidenziare la delicatezza della scelta di estendere la nuova disciplina a fattispecie prima non contemplate dalla L. n. 604 del 1966. Al comma 3 dell'art. 32, lett. a), b) e c) vengono richiamati i recessi che presuppongono la risoluzione di questioni relative a problemi di qualificazione del rapporto, il recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto;
il trasferimento ai sensi dell'art. 2013 cod. civ. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, data l'indicazione tassativa delle ipotesi omnicomprensivamente ricondotte alla nuova disciplina dell'impugnativa del recesso, che l'istituto del patto di prova ne resti escluso. Neppure esso può essere ricompreso nell'art. 32 laddove esso, nel circoscrivere il campo di applicazione della nuova norma, la estende
“…anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, perché tale norma di chiusura deve intendersi riferita unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato (da ultimo si veda
Cass.26163/2016 e Cass. 74 /2017)”.
Tali approdi sono stati recentemente confermati dalla recente ordinanza n. 9282 dell'8.04.2025, nella quale la Corte ha così argomentato:
“12. applicando la giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 14057/2019, n.
27948/2018) relativa alla decadenza dell'impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183/2010, la Corte di merito non ha considerato la particolare natura del rapporto di lavoro in controversia e del relativo recesso, avvenuto durante il periodo di prova;
13. tale specificità è espressamente rilevante, nel caso di specie, per effetto della norma di cui all'art. 10 della stessa legge n. 604/1966, che stabilisce che le “norme della presente legge” per i prestatori di lavoro “assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro”;
14. invero, il regime decadenziale previsto dall'art. 32 della legge n. 183/2010 si applica alle ipotesi di allontanamento dal lavoro ivi espressamente indicate e non, quindi, al recesso intimato durante il periodo di prova, che non può rientrare, per la particolare valenza che connota tale istituto, nei casi “di invalidità del licenziamento” menzionati nel predetto articolo, riferibili unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato
(Cass n. 7801/2017; cfr. anche, a contrario, Cass. n. 12357/1993)
15. dunque, la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966 novellata nel 2010 è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e, comunque, quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966; il fatto che all'elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini il legislatore non abbia fatto menzione del recesso intervenuto durante il periodo di prova deriva dalla diversa ratio che connota tale istituto rispetto al licenziamento;
16. né la prospettazione della nullità del patto di prova è inconciliabile con il motivo accolto (inapplicabilità di decadenza a rapporto di lavoro in prova), perché la tutela applicabile nel caso in esame va valutata in ottica diacronica e non sincronica;
l'inapplicabilità della dichiarata decadenza si pone a monte delle questioni di merito, che dovranno essere esaminate una volta superato, perché appunto normativamente inapplicabile, l'ostacolo di rito giudicato preclusivo nelle fasi di merito”.
Alla luce delle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte di Cassazione, che appaiono pienamente condivisibili ed attinenti al caso in esame, deve, pertanto, ritenersi che il termine di decadenza di 60 giorni, previsto dalla L. n. 604 del 1966 e dalla L. n. 183 del 2010 per l'impugnazione del licenziamento, non trovi applicazione in caso di recesso per esito negativo del periodo di prova, la cui impugnativa resta soggetta unicamente al termine di prescrizione quinquennale, non ricorrendo in tale ipotesi le esigenze sottese alla introduzione del più breve termine decadenziale introdotto dalla L. n. 183 del 2010.
L'azione proposta dalla appare pertanto ammissibile in quanto tempestiva Pt_1
rispetto al termine previsto per la prescrizione del diritto, peraltro nemmeno eccepita da parte della convenuta.
2.3. Nel merito, il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
2.4. In punto di diritto, occorre preliminarmente evidenziare che, secondo il pacifico insegnamento del giudice di legittimità, nel pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2096, cod. civ., restando l'istituto autonomamente disciplinato dall'art. 70, comma 13, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'assunzione è assoggettata al periodo di prova ex lege e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 21586/2008,
Cass. n. 17970/2010, Cass. n. 655/2015, Cass. n. 9296/2017, Cass. n. 21376/2018).
Anche recentemente, Cass. n. 32877/2018 ha ribadito il principio secondo cui “tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e, ciò, avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale” (Cass. n.
21586/2008 e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n.
9296/2017; Cass. n. 21376/2018).
Di talché, dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale quanto alla prova ed alle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare le conseguenze che, nel lavoro privato, si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso.
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, invero, dalla doverosità dell'assunzione in prova deriva che il regolamento contrattuale viene ad essere necessariamente integrato ex art. 1339 cod. civ. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, sicché, ciò che rileva ai fini della legittimità del recesso è solo che la valutazione sull'esito dell'esperimento venga espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione, sia motivata e sia coerente con le finalità della prova.
A riguardo, va precisato che, nel rapporto privato, l'esigenza della specificazione si giustifica, oltre che in ragione della non obbligatorietà del patto, perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere le mansioni alle quali verrà assegnato e sulle quali si svolgerà l'esperimento. Nell'impiego pubblico contrattualizzato, per contro, la sottoscrizione del contratto presuppone l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale che, a sua volta, trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva, dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze alle quali sopra si è fatto riferimento sono già assicurate dalle regole che necessariamente governano l'instaurazione e la gestione del rapporto.
A riguardo, peraltro, premesso che la specificità del contenuto del patto attraverso la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto può essere assicurata, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, da un rinvio “per relationem” alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione “e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico” (Cass. 17591/2014), occorre evidenziare come, nel caso di specie, il riferimento alle mansioni da svolgere, alla cui regolamentazione sono dedicati i punti
1 e 2 del contratto individuale versato in atti, risulti essere sufficientemente specifico.
Con segnato riferimento alla contestazione delle ragioni di fondatezza del licenziamento, deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, il rapporto di lavoro costituito con patto di prova è, come tale, sottratto, per il periodo previsto, alla disciplina dei licenziamenti individuali ed è, invece, caratterizzato dal potere di recesso da parte del datore di lavoro senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
grava sul lavoratore, che deduca in sede giurisdizionale l'illegittimità di tale recesso, l'onere di provare il positivo superamento dell'esperimento ovvero l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, tale riparto dell'onere della prova vale, altresì, in relazione al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, nonostante la previsione espressa dell'obbligo di motivazione.
A tal proposito, con la sentenza n. 26679/2018, la Corte di legittimità ha evidenziato che “in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo”.
Inoltre, “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo - imposto dalle parti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimato durante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull'esperimento; né l'obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando, comunque, al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo” (Cass., n. 22396/2018; in senso conforme Cass., n. 22679/2019).
Infine, più apoditticamente, la Corte di legittimità chiarisce che la funzione della motivazione è dimostrare che il licenziamento non è dovuto a ragioni estranee all'esito dell'esperimento, e, come tale, può essere sintetica e non richiede la specificità necessaria per un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
(Cass., n. 15638/2018).
Correlativamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora l'obbligo di motivazione sia contrattualmente previsto, è ammessa la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, ma senza che resti escluso il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (Cass. n. 22679/2019; n. 23061/2007; Cass. n. 143/2008).
La previsione della motivazione del recesso durante il periodo di prova non comporta, dunque, né equiparazione al licenziamento disciplinare, né un diverso riparto dell'onere della prova, che rimane a carico del lavoratore.
2.5. Ciò posto in ordine ai principi applicabili al caso di specie, il ricorso deve essere rigettato in relazione alla eccepita infondatezza dei motivi del recesso.
Come appena visto, la Cassazione esclude espressamente che, nel pubblico impiego, la previsione della motivazione comporti un'equiparazione della valutazione negativa del periodo di prova al licenziamento disciplinare o un diverso riparto dell'onere della prova, che rimane a carico del lavoratore.
Rimane, in particolare, a carico del lavoratore dimostrare il positivo superamento dell'esperimento ovvero l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento.
Tale onere non è stato in alcun modo assolto dalla ricorrente, la quale ha omesso di provare le circostanze poste a fondamento della tesi dalla medesima patrocinata;
e, anzi, gli elementi probatori acquisiti sono suscettibili di provare la legittimità del recesso intimato da parte datoriale.
Invero, la documentazione dimessa dall'Azienda convenuta e le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno comprovato che, nel periodo di prova, alla ricorrente è stata garantita la formazione necessaria, laddove le ravvisate lacune tecniche, operative e relazionali - oggetto di giudizio da parte dell'Ing. Per_1
Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale - sono state, nel provvedimento di valutazione negativa, puntualmente descritte e coerentemente ponderate, con pieno rispetto del requisito motivazionale ed hanno trovato riscontro in sede istruttoria.
In definitiva, dunque, la ricorrente non ha provato, né il positivo superamento dell'esperimento, né l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento. L'azienda convenuta, dal suo canto, pur non essendone direttamente onerata, ha fornito prova documentale e testimoniale delle ragioni poste a fondamento del recesso intimato;
tanto è sufficiente per accertare, oltre alla già enunciata legittimità, anche la fondatezza del provvedimento di recesso impugnato, in senso contrario non deponendo l'asserita generica indicazione delle motivazioni di recesso.
Sotto tale profilo, rileva, anzitutto, la relazione finale di valutazione a firma dell'ing.
dalla lettura della quale emerge, inequivocabilmente, come il periodo di Per_1
prova dell'odierna ricorrente sia stato caratterizzato da un andamento negativo, nonostante tutte le azioni poste in essere dal datore di lavoro a supporto dell'inserimento e della formazione della geometra (così il prot. 33075 del Pt_1
12.8.2022 - doc. 3 fasc. parte resistente); relazione, poi, recepita dall'atto deliberativo n. 585 del 17 agosto 2022, con il quale l , preso atto del predetto Controparte_3
parere negativo, ha deliberato la risoluzione del rapporto di lavoro (doc. 2 fasc. parte ricorrente).
Per altro verso, l'istruttoria orale ha, comunque, confermato che, nel periodo di prova, la ricorrente è stata proficuamente sperimentata, essendole state assegnate diverse attività corrispondenti al profilo di assunzione, e che, tuttavia, l'esito di tale prova è risultato negativo.
Il teste , in particolare, confermata l'espletata formazione della signora Per_1 Pt_1
da parte di personale con esperienza nonché la circostanza relativa all'espletamento, da parte della lavoratrice, di mansioni corrispondenti al profilo di assunzione, ha evidenziato la veridicità degli episodi puntualmente dedotti nella relazione di valutazione a suo tempo sottoscritta.
Pertanto, deve ritenersi, per un verso, che la lavoratrice sia stata effettivamente sperimentata, nel periodo di prova, in mansioni riconducibili al profilo professionale contrattualmente assunto e che non vi sia, quindi, inadempimento datoriale e, per altro verso, che l'esito di tale periodo di prova sia stato negativo, avendo la ricorrente, in diverse occasioni, assunto atteggiamenti reputati dalla convenuta non appropriati alla sua posizione.
Il recesso è, quindi, legittimo e non trova qui applicazione la disciplina del licenziamento nullo, illegittimo o inefficace.
Sotto altro aspetto deve, comunque, evidenziarsi che la ricorrente non ha neanche fornito la prova di elementi di carattere statistico idonei a ritenere dimostrata la sussistenza di una discriminazione basata sulla propria condizione di genere, tale da determinare l'inversione dell'onere della prova.
Gli elementi indiziari forniti dalla lavoratrice a dimostrazione del ritenuto carattere discriminatorio del licenziamento, che, già a livello astratto, appaiono in realtà non univoci e persuasivi, sono stati sconfessati in sede di istruttoria orale.
Come rilevato dalla convenuta, anzitutto, il bando di concorso scolpisce plasticamente il principio di parità di trattamento, così prevendo: “In applicazione dell'art. 7, punto 1, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, (…) [n.d.r. era] garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”
(doc. 2 fasc. parte resistente).
È, poi, significativa la circostanza che la sig.ra nel corso del rapporto, non abbia Pt_1
mai segnalato al Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, istituito contro le discriminazioni e volto a valorizzare il benessere dei lavoratori, azioni discriminatorie poste in essere nei propri confronti (circostanza dedotta da parte resistente e non contestata).
È, poi, emerso, sia dalla documentazione versata in atti (doc. 13 fasc. parte resistente), sia dalle dichiarazioni testimoniali acquisite2, che, proprio in ragione dell'assunzione della ricorrente, il Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ha provveduto a far adeguare i servizi igienici, predisponendo una suddivisione dei locali per genere, al fine di garantire, prima di tutto, la riservatezza alla dipendente.
D'altro canto, a fronte di queste risultanze, sussistono ulteriori elementi in grado di escludere ogni matrice discriminatoria e di giustificare la scelta datoriale, costituiti dai reiterati – ed evidenziati - comportamenti inappropriati tenuti dalla lavoratrice in una sequenza di occasioni a ridosso del recesso.
Tali elementi, a parere dell'Ufficio, giustificano la scelta datoriale di fare cessare il rapporto.
Alla stregua di tali considerazioni, occorre, altresì, evidenziare l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
3. Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate come da dispositivo – segue la soccombenza.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
Le spese concernenti le consulenze tecniche di ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro Controparte_1
5.664,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ma analoghe e sovrapponibili dichiarazioni sono state rese dagli altri testimoni escussi. 2 Il testimone - coordinatore della squadra di emergenza dell' Testimone_1 [...] ed escusso in sede di udienza del 23 gennaio 2024 – ha dichiarato Controparte_3 testualmente: “da quando la signora è stata assunta ho fatto montare un lavandino nel bagno degli uomini e ho destinato alla signora tutta la parte entrando a destra in cui vi erano due lavandini, un water e una doccia come da planimetria che riconosco” (doc. 12 memoria costituzione), così aggiungendo: “preciso che quando vi era la signora il servizio era dedicato solo a lei… queste disposizioni furono date da me”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 92/2023
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Francesco Bonaparte del Foro di Locri, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Bovalino (RC), Via Perri n.
11;
RICORRENTE contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Via Gramsci n. 14, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Martina Canella del Foro di ed elettivamente CP_1
domiciliata presso l'Ufficio Legale dell Controparte_2
sito in Via Gramsci n. 14; CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 31.01.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e - premettendo di avere sottoscritto con la Controparte_3
convenuta un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza
25.01.2022, nel profilo professionale di Assistente Tecnico – addetto ai servizi tecnici, Cat. C presso il servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, con patto di prova di sei mesi e che il giorno 17.08.2022 era stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova - lamentava la nullità, inefficacia, illegittimità del patto di prova e del licenziamento.
Deduceva, in punto di diritto:
- la natura discriminatoria del licenziamento e la sua conseguente nullità, atteso che esso era era basato esclusivamente sulla condizione di genere della ricorrente e che ciò era desumibile da plurimi elementi indiziari (quale la mancata suddivisione dei locali in base al genere);
- la nullità/annullabilità/illegittimità del patto di prova per la mancata specificazione dei motivi di recesso, per la mancata adibizione della lavoratrice in prova alle mansioni pattuite nonché per il superamento del patto.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice del Lavoro di Codesto Tribunale, ritenuta la propria competenza, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno provvedimento, del caso e di legge,
In via principale:
a) dichiarare nullo, inesistente e/o comunque, privo di effetti, il recesso intimato dall' di con sede in via Controparte_3 CP_1 CP_1
Gramsci n. 14 - p. IVA , alla geom. per l'effetto disporre, in P.IVA_2 Parte_1 applicazione della tutela reale ex art. 2, d.lgs n. 23/2015 o, comunque, alternativamente, della “tutela reale di diritto comune” ex art. 1219 e ss cod civ. la reintegrazione della lavoratrice, con ogni provvedimento conseguenziale ai fini del risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute, da conteggiarsi sulla base del valore mensile medio di netti euro 1.620,00 l netto delle ritenute di legge (o nel diverso importo, anche maggiore, meglio visto dal Giudicante) oltre oneri di legge (inclusa la regolarizzazione previdenziale), anche per interessi e rivalutazione.
In via subordinata annullare il recesso per mancanza di ragione giustificatrice e, per l'effetto, condannare l' di con sede in Controparte_3 CP_1
via Gramsci n. 14 - p. IVA al pagamento dell'indennità CP_1 P.IVA_2
prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015, nella misura massima di sei mensilità od in quell'altra ritenuta equa e di giustizia, fermo il limite minimo di tre mensilità; ciò, sempre da conteggiarsi sulla base del valore medio mensile suindicato, oltre interessi e rivalutazione.
- con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 31.03.2023 si costituiva in giudizio
, contestando la Controparte_1
fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
La convenuta, in particolare, preliminarmente eccepiva la decadenza dall'impugnativa del licenziamento ex art. 6 L. n. 604 del 1966.
Nel merito deduceva: - l'insussistenza della natura discriminatoria del licenziamento;
- che la ricorrente aveva concretamente svolto, durante il periodo di prova, le mansioni affidatele;
- che il mancato superamento del periodo di prova era dipeso dalle lacune emerse nonché dai comportamenti e dagli atteggiamenti tenuti, poco consoni al ruolo, che inevitabilmente avrebbero impedito l'efficace integrazione nel gruppo di lavoro;
- che, dunque, in stretta contiguità temporale con tali eventi,
l'azienda convenuta aveva deciso di recedere dal rapporto con atto del 17.08.2022, non reputandosi superato il periodo di prova;
che il recesso dal patto di prova era atto discrezionale ed esercitabile ad nutum.
1.3. La causa, dunque, veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 29.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del recesso svolta dalla convenuta.
Sulla questione dell'applicabilità o meno del termine di decadenza introdotto per l'impugnazione del licenziamento dalla L. n. 183 del 2010, che fa gravare sul lavoratore il duplice onere di impugnazione, entro 60 giorni, e di deposito del ricorso, entro 180 giorni dall'impugnazione, anche all'ipotesi di licenziamento per mancato superamento della prova, decisa in senso positivo da una parte minoritaria della giurisprudenza di merito, si è pronunciata la S.C. con sentenza n. 7801/2017, la quale, riportata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato: “La L. n. 604 del
1966, riferendosi espressamente ai lavoratori assunti in prova, sancisce, all'art. 10, che le norme della L. n. 604 del 1966 non sono applicabili se non nel momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro. La norma, evidentemente, si preoccupa di garantire il diritto primario del lavoratore al consolidamento del rapporto, statuendo che ogni valutazione sull'adeguatezza della prestazione possa essere espressa solo dopo un tempo minimo, la cui determinazione è lasciata all'autonomia contrattuale. La previsione normativa (art. 2096 cod. civ.) secondo cui, durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto, ed è dispensata dall'onere di addurne una giustificazione, spiega che, a detto atto di recesso unilaterale,
l'ordinamento attribuisce una diversa ratio rispetto al licenziamento, consistente nel far sì che i contraenti verifichino la reciproca convenienza a rendere stabile il rapporto, una ratio aderente alla causa propria del patto di prova.”
Nella medesima pronuncia, la Corte afferma inoltre che: “Prima dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, la L. n. 604 del 1966 non si applicava a tutti i casi di licenziamento, così che la finalità del legislatore, con la L. n. 183 del 2010 appare quella di voler allargare in modo omnicomprensivo l'ambito di applicazione del nuovo regime decadenziale, per un'esigenza di uniformità e di certezza del diritto, attraverso un'espressa previsione. In tal senso, all'elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini d'impugnativa del licenziamento va dato valore tassativo, e, se tra queste, il legislatore non ha fatto menzione del recesso intervenuto durante il periodo di prova, ciò deriva dalla diversa ratio che connota tale istituto rispetto al licenziamento. L'art. 2096 cod. civ. attribuisce un valore “neutro” al recesso dei due contraenti in prova, anche se, considerate le specifiche caratteristiche del mercato del lavoro e la posizione meno garantita del lavoratore, deve ritenersi che detto recesso abbia una valenza assai diversa quando è egli stesso a subirne le conseguenze. Proprio tale asimmetria delle posizioni contrattuali, unitamente al diritto del lavoratore ad esperire completamente la prova, costituisce implicita conferma che l'impugnativa del recesso dal patto resti ancorata al termine d'impugnativa quinquennale perché non ricorrono per questo istituto le medesime esigenze che hanno portato all'introduzione del più breve termine decadenziale per l'impugnativa dei licenziamenti da parte della L. n. 183 del 2010. L'art. 32 della L. n.
183 del 2010, ha inteso sottoporre alla disciplina dei licenziamenti alcune figure di allontanamento dal lavoro che non rientrano nella fattispecie tipica, individuandole in modo nominativo, proprio per evidenziare la delicatezza della scelta di estendere la nuova disciplina a fattispecie prima non contemplate dalla L. n. 604 del 1966. Al comma 3 dell'art. 32, lett. a), b) e c) vengono richiamati i recessi che presuppongono la risoluzione di questioni relative a problemi di qualificazione del rapporto, il recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto;
il trasferimento ai sensi dell'art. 2013 cod. civ. Non può revocarsi in dubbio, pertanto, data l'indicazione tassativa delle ipotesi omnicomprensivamente ricondotte alla nuova disciplina dell'impugnativa del recesso, che l'istituto del patto di prova ne resti escluso. Neppure esso può essere ricompreso nell'art. 32 laddove esso, nel circoscrivere il campo di applicazione della nuova norma, la estende
“…anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, perché tale norma di chiusura deve intendersi riferita unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato (da ultimo si veda
Cass.26163/2016 e Cass. 74 /2017)”.
Tali approdi sono stati recentemente confermati dalla recente ordinanza n. 9282 dell'8.04.2025, nella quale la Corte ha così argomentato:
“12. applicando la giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 14057/2019, n.
27948/2018) relativa alla decadenza dell'impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183/2010, la Corte di merito non ha considerato la particolare natura del rapporto di lavoro in controversia e del relativo recesso, avvenuto durante il periodo di prova;
13. tale specificità è espressamente rilevante, nel caso di specie, per effetto della norma di cui all'art. 10 della stessa legge n. 604/1966, che stabilisce che le “norme della presente legge” per i prestatori di lavoro “assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro”;
14. invero, il regime decadenziale previsto dall'art. 32 della legge n. 183/2010 si applica alle ipotesi di allontanamento dal lavoro ivi espressamente indicate e non, quindi, al recesso intimato durante il periodo di prova, che non può rientrare, per la particolare valenza che connota tale istituto, nei casi “di invalidità del licenziamento” menzionati nel predetto articolo, riferibili unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato
(Cass n. 7801/2017; cfr. anche, a contrario, Cass. n. 12357/1993)
15. dunque, la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966 novellata nel 2010 è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e, comunque, quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966; il fatto che all'elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini il legislatore non abbia fatto menzione del recesso intervenuto durante il periodo di prova deriva dalla diversa ratio che connota tale istituto rispetto al licenziamento;
16. né la prospettazione della nullità del patto di prova è inconciliabile con il motivo accolto (inapplicabilità di decadenza a rapporto di lavoro in prova), perché la tutela applicabile nel caso in esame va valutata in ottica diacronica e non sincronica;
l'inapplicabilità della dichiarata decadenza si pone a monte delle questioni di merito, che dovranno essere esaminate una volta superato, perché appunto normativamente inapplicabile, l'ostacolo di rito giudicato preclusivo nelle fasi di merito”.
Alla luce delle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte di Cassazione, che appaiono pienamente condivisibili ed attinenti al caso in esame, deve, pertanto, ritenersi che il termine di decadenza di 60 giorni, previsto dalla L. n. 604 del 1966 e dalla L. n. 183 del 2010 per l'impugnazione del licenziamento, non trovi applicazione in caso di recesso per esito negativo del periodo di prova, la cui impugnativa resta soggetta unicamente al termine di prescrizione quinquennale, non ricorrendo in tale ipotesi le esigenze sottese alla introduzione del più breve termine decadenziale introdotto dalla L. n. 183 del 2010.
L'azione proposta dalla appare pertanto ammissibile in quanto tempestiva Pt_1
rispetto al termine previsto per la prescrizione del diritto, peraltro nemmeno eccepita da parte della convenuta.
2.3. Nel merito, il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
2.4. In punto di diritto, occorre preliminarmente evidenziare che, secondo il pacifico insegnamento del giudice di legittimità, nel pubblico impiego contrattualizzato non trova applicazione l'art. 2096, cod. civ., restando l'istituto autonomamente disciplinato dall'art. 70, comma 13, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'assunzione è assoggettata al periodo di prova ex lege e non in forza di un patto frutto di autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 21586/2008,
Cass. n. 17970/2010, Cass. n. 655/2015, Cass. n. 9296/2017, Cass. n. 21376/2018).
Anche recentemente, Cass. n. 32877/2018 ha ribadito il principio secondo cui “tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, e, ciò, avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro dall'autonomia contrattuale” (Cass. n.
21586/2008 e negli stessi termini Cass. n. 17970/2010; Cass. n. 655/2015; Cass. n.
9296/2017; Cass. n. 21376/2018).
Di talché, dall'eventuale carenza del regolamento contrattuale quanto alla prova ed alle mansioni in relazione alle quali la stessa dovrà svolgersi, non possono derivare le conseguenze che, nel lavoro privato, si ricollegano alla nullità del patto e che presuppongono il carattere facoltativo dello stesso.
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, invero, dalla doverosità dell'assunzione in prova deriva che il regolamento contrattuale viene ad essere necessariamente integrato ex art. 1339 cod. civ. dalla disciplina dettata dal legislatore e dalle parti collettive, sicché, ciò che rileva ai fini della legittimità del recesso è solo che la valutazione sull'esito dell'esperimento venga espressa dopo un adeguato periodo di assegnazione a mansioni proprie della categoria o del profilo professionale di assunzione, sia motivata e sia coerente con le finalità della prova.
A riguardo, va precisato che, nel rapporto privato, l'esigenza della specificazione si giustifica, oltre che in ragione della non obbligatorietà del patto, perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere le mansioni alle quali verrà assegnato e sulle quali si svolgerà l'esperimento. Nell'impiego pubblico contrattualizzato, per contro, la sottoscrizione del contratto presuppone l'espletamento di una procedura concorsuale bandita in relazione ad uno specifico profilo professionale che, a sua volta, trova compiuta definizione nella contrattazione collettiva, dalla quale il datore di lavoro pubblico non può discostarsi, sicché quelle esigenze alle quali sopra si è fatto riferimento sono già assicurate dalle regole che necessariamente governano l'instaurazione e la gestione del rapporto.
A riguardo, peraltro, premesso che la specificità del contenuto del patto attraverso la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto può essere assicurata, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, da un rinvio “per relationem” alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione “e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico” (Cass. 17591/2014), occorre evidenziare come, nel caso di specie, il riferimento alle mansioni da svolgere, alla cui regolamentazione sono dedicati i punti
1 e 2 del contratto individuale versato in atti, risulti essere sufficientemente specifico.
Con segnato riferimento alla contestazione delle ragioni di fondatezza del licenziamento, deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, il rapporto di lavoro costituito con patto di prova è, come tale, sottratto, per il periodo previsto, alla disciplina dei licenziamenti individuali ed è, invece, caratterizzato dal potere di recesso da parte del datore di lavoro senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
grava sul lavoratore, che deduca in sede giurisdizionale l'illegittimità di tale recesso, l'onere di provare il positivo superamento dell'esperimento ovvero l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, tale riparto dell'onere della prova vale, altresì, in relazione al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, nonostante la previsione espressa dell'obbligo di motivazione.
A tal proposito, con la sentenza n. 26679/2018, la Corte di legittimità ha evidenziato che “in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo”.
Inoltre, “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo - imposto dalle parti collettive alle amministrazioni - di motivare il recesso intimato durante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all'effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull'assenza di diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull'esperimento; né l'obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando, comunque, al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo” (Cass., n. 22396/2018; in senso conforme Cass., n. 22679/2019).
Infine, più apoditticamente, la Corte di legittimità chiarisce che la funzione della motivazione è dimostrare che il licenziamento non è dovuto a ragioni estranee all'esito dell'esperimento, e, come tale, può essere sintetica e non richiede la specificità necessaria per un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
(Cass., n. 15638/2018).
Correlativamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora l'obbligo di motivazione sia contrattualmente previsto, è ammessa la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, ma senza che resti escluso il potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (Cass. n. 22679/2019; n. 23061/2007; Cass. n. 143/2008).
La previsione della motivazione del recesso durante il periodo di prova non comporta, dunque, né equiparazione al licenziamento disciplinare, né un diverso riparto dell'onere della prova, che rimane a carico del lavoratore.
2.5. Ciò posto in ordine ai principi applicabili al caso di specie, il ricorso deve essere rigettato in relazione alla eccepita infondatezza dei motivi del recesso.
Come appena visto, la Cassazione esclude espressamente che, nel pubblico impiego, la previsione della motivazione comporti un'equiparazione della valutazione negativa del periodo di prova al licenziamento disciplinare o un diverso riparto dell'onere della prova, che rimane a carico del lavoratore.
Rimane, in particolare, a carico del lavoratore dimostrare il positivo superamento dell'esperimento ovvero l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento.
Tale onere non è stato in alcun modo assolto dalla ricorrente, la quale ha omesso di provare le circostanze poste a fondamento della tesi dalla medesima patrocinata;
e, anzi, gli elementi probatori acquisiti sono suscettibili di provare la legittimità del recesso intimato da parte datoriale.
Invero, la documentazione dimessa dall'Azienda convenuta e le risultanze dell'istruttoria testimoniale hanno comprovato che, nel periodo di prova, alla ricorrente è stata garantita la formazione necessaria, laddove le ravvisate lacune tecniche, operative e relazionali - oggetto di giudizio da parte dell'Ing. Per_1
Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale - sono state, nel provvedimento di valutazione negativa, puntualmente descritte e coerentemente ponderate, con pieno rispetto del requisito motivazionale ed hanno trovato riscontro in sede istruttoria.
In definitiva, dunque, la ricorrente non ha provato, né il positivo superamento dell'esperimento, né l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento. L'azienda convenuta, dal suo canto, pur non essendone direttamente onerata, ha fornito prova documentale e testimoniale delle ragioni poste a fondamento del recesso intimato;
tanto è sufficiente per accertare, oltre alla già enunciata legittimità, anche la fondatezza del provvedimento di recesso impugnato, in senso contrario non deponendo l'asserita generica indicazione delle motivazioni di recesso.
Sotto tale profilo, rileva, anzitutto, la relazione finale di valutazione a firma dell'ing.
dalla lettura della quale emerge, inequivocabilmente, come il periodo di Per_1
prova dell'odierna ricorrente sia stato caratterizzato da un andamento negativo, nonostante tutte le azioni poste in essere dal datore di lavoro a supporto dell'inserimento e della formazione della geometra (così il prot. 33075 del Pt_1
12.8.2022 - doc. 3 fasc. parte resistente); relazione, poi, recepita dall'atto deliberativo n. 585 del 17 agosto 2022, con il quale l , preso atto del predetto Controparte_3
parere negativo, ha deliberato la risoluzione del rapporto di lavoro (doc. 2 fasc. parte ricorrente).
Per altro verso, l'istruttoria orale ha, comunque, confermato che, nel periodo di prova, la ricorrente è stata proficuamente sperimentata, essendole state assegnate diverse attività corrispondenti al profilo di assunzione, e che, tuttavia, l'esito di tale prova è risultato negativo.
Il teste , in particolare, confermata l'espletata formazione della signora Per_1 Pt_1
da parte di personale con esperienza nonché la circostanza relativa all'espletamento, da parte della lavoratrice, di mansioni corrispondenti al profilo di assunzione, ha evidenziato la veridicità degli episodi puntualmente dedotti nella relazione di valutazione a suo tempo sottoscritta.
Pertanto, deve ritenersi, per un verso, che la lavoratrice sia stata effettivamente sperimentata, nel periodo di prova, in mansioni riconducibili al profilo professionale contrattualmente assunto e che non vi sia, quindi, inadempimento datoriale e, per altro verso, che l'esito di tale periodo di prova sia stato negativo, avendo la ricorrente, in diverse occasioni, assunto atteggiamenti reputati dalla convenuta non appropriati alla sua posizione.
Il recesso è, quindi, legittimo e non trova qui applicazione la disciplina del licenziamento nullo, illegittimo o inefficace.
Sotto altro aspetto deve, comunque, evidenziarsi che la ricorrente non ha neanche fornito la prova di elementi di carattere statistico idonei a ritenere dimostrata la sussistenza di una discriminazione basata sulla propria condizione di genere, tale da determinare l'inversione dell'onere della prova.
Gli elementi indiziari forniti dalla lavoratrice a dimostrazione del ritenuto carattere discriminatorio del licenziamento, che, già a livello astratto, appaiono in realtà non univoci e persuasivi, sono stati sconfessati in sede di istruttoria orale.
Come rilevato dalla convenuta, anzitutto, il bando di concorso scolpisce plasticamente il principio di parità di trattamento, così prevendo: “In applicazione dell'art. 7, punto 1, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, (…) [n.d.r. era] garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”
(doc. 2 fasc. parte resistente).
È, poi, significativa la circostanza che la sig.ra nel corso del rapporto, non abbia Pt_1
mai segnalato al Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, istituito contro le discriminazioni e volto a valorizzare il benessere dei lavoratori, azioni discriminatorie poste in essere nei propri confronti (circostanza dedotta da parte resistente e non contestata).
È, poi, emerso, sia dalla documentazione versata in atti (doc. 13 fasc. parte resistente), sia dalle dichiarazioni testimoniali acquisite2, che, proprio in ragione dell'assunzione della ricorrente, il Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ha provveduto a far adeguare i servizi igienici, predisponendo una suddivisione dei locali per genere, al fine di garantire, prima di tutto, la riservatezza alla dipendente.
D'altro canto, a fronte di queste risultanze, sussistono ulteriori elementi in grado di escludere ogni matrice discriminatoria e di giustificare la scelta datoriale, costituiti dai reiterati – ed evidenziati - comportamenti inappropriati tenuti dalla lavoratrice in una sequenza di occasioni a ridosso del recesso.
Tali elementi, a parere dell'Ufficio, giustificano la scelta datoriale di fare cessare il rapporto.
Alla stregua di tali considerazioni, occorre, altresì, evidenziare l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
3. Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate come da dispositivo – segue la soccombenza.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
Le spese concernenti le consulenze tecniche di ufficio, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro Controparte_1
5.664,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ma analoghe e sovrapponibili dichiarazioni sono state rese dagli altri testimoni escussi. 2 Il testimone - coordinatore della squadra di emergenza dell' Testimone_1 [...] ed escusso in sede di udienza del 23 gennaio 2024 – ha dichiarato Controparte_3 testualmente: “da quando la signora è stata assunta ho fatto montare un lavandino nel bagno degli uomini e ho destinato alla signora tutta la parte entrando a destra in cui vi erano due lavandini, un water e una doccia come da planimetria che riconosco” (doc. 12 memoria costituzione), così aggiungendo: “preciso che quando vi era la signora il servizio era dedicato solo a lei… queste disposizioni furono date da me”.