Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 238/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott. ssa Magda Irato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi;
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il 4 agosto Parte_1 CodiceFiscale_1
1957, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Alfonso Zito, giusta procura in atti, presso il cui studio in Via fra
Gesualdo Melacrinò n. 24 di Reggio Calabria, è elettivamente domiciliata;
-appellante-
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Margherita
Cusumano (C.F. ) e Saveria Cusumano (C.F. , C.F._2 C.F._3
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dei medesimi avvocati sito in Reggio Calabria, via Giuseppe Reale n. 50/B;
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 856/2016 del Giudice di Pace di Reggio Calabria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 25 febbraio 2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio Parte_1
Calabria, la per accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_2
conducente della Fiat 500 (tg. ED204NT), di proprietà di Controparte_3 CP_4
, in ordine alla verificazione del sinistro occorso il 9.12.2013 e, per l'effetto,
[...]
condannare la al risarcimento del danno subito Controparte_2 dall'autovettura dell'attrice, rappresentato dal valore ante sinistro della vettura (assicurata con la la , dalle spese di gestione della stessa nel periodo in cui non è stata Controparte_2
utilizzata, dalle spese di traino e demolizione e dalle spese di immatricolazione di altro veicolo, per un ammontare di € 10.200,00 (somma da cui era stato detratto l'acconto versato dall'Assicurazione convenuta pari ad € 1.300) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.
Si costituiva la eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità della procedura di indennizzo diretto adducendo il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 149 del C.d.a. stante la responsabilità del conducente del veicolo assicurato nella verificazione del sinistro. Nel merito, rilevava poi l'infondatezza della domanda attorea contestandone integralmente il contenuto sia in riferimento all'an che al quantum debeatur, concludendo per il rigetto della pretesa attorea.
Con sentenza n. 856/2016 depositata il 7.6.2016, il Giudice di Pace così statuiva:
“-accoglie la domanda dell'attrice e per l'effetto condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, per le causali di CP_1 cui in motivazione, a , la somma complessiva di Euro 4.010,00 (€ 5.10,00- Parte_1
€ 1.000,00 già corrisposto a titolo di acconto) , con rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT dalla data dell'evento dannoso (9.12.2013) ad oggi, da calcolarsi separatamente rispetto agli interessi, pur essi dovuti, al taso legale stabilito, sul medesimo importo rivalutato mese per mese e sempre a far data dal giorno dell'evento al soddisfo;
- condanna, altresì, la predetta convenuta, in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in € 1.537,00 di cui € 237,00 per esborsi, in relazione alla fase di studio € 250,00, fase introduttiva € 300,00, per la fase istruttoria €
350,00 e per la fase decisoria € 400,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. to costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo e rituale gravame , Parte_1
la quale lamentava l'erroneità delle statuizioni del Giudice di Pace per l'omessa liquidazione, in via equitativa, della somma di € 300,00 del residuo di bollo di circolazione e del premio assicurativo nonché del danno relativo alle spese per immatricolazione di altro veicolo, indicate in € 400,00. Contestava, poi, la quantificazione del valore dell'autovettura fatta dal
Giudice di prime cure.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Calabria adita, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.856 del 27 maggio 2016, depositata il 7 giugno 2016, accogliere integralmente la domanda così come proposta con l'atto di citazione datata 4 dicembre 2014 e notificato in data 19 dicembre 2014 e per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento della Sig. ra della ulteriore somma di Controparte_2 Parte_1
Euro 6.200. Con vittoria di spese. Si chiede ove occorra, l CTU già richiesta a Giudice di
Pace al fine di quantificare il valore commerciale della Toyota al momento del sinistro”. -
Con comparsa del 2.5.2017 si costituiva l'Assicurazione appellata la quale ribadiva la genuinità della sentenza di primo grado e rilevava l'infondatezza in fatto e diritto del gravame di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In assenza di attività istruttoria ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di differimenti d'ufficio a causa dell'assenza del Giudice titolare del ruolo. In data
30.11.2022 veniva assegnata alla scrivente e dopo una serie di rinvii, dovuti alla necessità di questo giudicante di organizzare il carico di lavoro ereditato, veniva rinviata all'udienza del
25.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 25.2.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare e assorbente va dichiarata la nullità della sentenza appellata per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , essendo la predetta Controparte_4
litisconsorte necessario in quanto proprietaria del veicolo investitore (Fiat 500 g ED204NT)
e, dunque, responsabile civile.
Come noto, costituisce ius receptum il principio in forza del quale “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Dlgs 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex articolo
102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c.” (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 10763/2022; nello stesso senso, si v. Cass. civ., n. 9188/2018).
La Suprema Corte, più volte intervenuta in argomento, ha chiarito che la partecipazione del responsabile civile al giudizio è resa necessaria dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (Cass. civ., n.
21896/2017).
Analogamente al caso di cui all'art 144 Codice delle Assicurazioni, dunque, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Richiamati i superiori e condivisi canoni ermeneutici, va dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio stante l'omessa citazione nel precedente grado di giudizio di
, proprietaria del veicolo investitore, atteso che - per come sopra specificato- Controparte_4 anche nella procedura di indennizzo diretto il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio quale litisconsorte necessario.
Conseguentemente, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado con rimessione della causa al Giudice di Pace di Reggio Calabria davanti al quale andrà riassunta entro il termine di tre mesi decorrente dalla data di notificazione della presente sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.
Per completezza, si precisa che trattandosi di questione processuale essa non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti.
3. Tenuto conto che il difetto di integrità del contradittorio è stato rilevato ex officio dal Giudice e che l'orientamento giurisprudenziale sulla rilevata questione si è formato in epoca successiva all'introduzione del giudizio di primo grado si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n. 856/2016 del
Giudice di pace di Reggio Calabria, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza n. 856/2016 emessa in data 7.6.2016 dal Giudice di
Pace di Reggio Calabria per difetto di integrità del contraddittorio e, per l'effetto, rimette le parti dinnanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda e questione;
3. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente grado giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 30 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)