Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA così composto: dott. Franca Mangano Presidente dott. Riccardo Massera Consigliere rel. ing. Fabrizio Maria Fabbricini Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 749 R.G.A.C. dell'anno 2020 promosso da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. STEFANO CRUCIANI;
- Ricorrenti -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. FRANCESCO D'ARCANGELO;
- Convenuto -
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 9.6.2017 gli attori, comproprietari di un terreno agricolo in Fondi (LT), in Via Chianchiarelle I traversa, hanno convenuto in giudizio davanti al
Tribunale di Latina il esponendo che con deliberazione n. Controparte_1
574 del 18 dicembre 2003 il ha approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica CP_1 utilità, il progetto dei lavori di recupero ambientale della risalita salina e il relativo adeguamento dell'impianto irriguo consortile nei territori di Barchi e Salto di Fondi;
che per l'esecuzione dei lavori di adeguamento è stata temporaneamente occupata un'area del terreno di loro proprietà, e successivamente, a partire dall'anno 2005, sul fondo stesso è stata costituita servitù permanente di acquedotto;
sempre nell'anno 2005 sono state installate sul fondo le condutture dell'acqua che tuttavia sono state “sigillate”, così rendendo impossibile l'erogazione dell'acqua; che il 14.09.2005, inoltre, ha Parte_2 sottoscritto un “verbale di rinuncia” al passaggio dell'impianto irriguo consortile, decidendo
- 1 -
Gli attori hanno quindi chiesto:
«a) accertare l'inutilità e il difetto di funzionalità relativamente all'uso agricolo della servitù di acquedotto, costituita dal , nonché la sua illegittimità Controparte_1 poiché i tubi sono collegati ad una fonte d'acqua salata inidonea a irrigare i campi che per tale ragione vengono irrigati con l'acqua dolce dei pozzi;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità della servitù coattiva de quo [così nel testo, ndr] per la mancanza dei requisiti di legge di cui agli art. 1033 c.c. relativamente al requisito dell'utilità rispetto all'uso agricolo e dell'art. 1037 c.c. con riguardo al requisito della sufficienza dell'acqua per il medesimo utilizzo, nonché del requisito della convenienza del fondo dominante e minore pregiudizio per il fondo servente rispetto al passaggio, per la costituzione sul terreno degli attori dell'acquedotto coattivo, e per l' effetto dichiarare soppressa la medesima servitù e tutti gli oneri collegati, nei confronti degli attori;
c) ordinare al di smantellare i tubi installati sul fondo degli Controparte_1 attori e dichiarare nulli tutti gli oneri collegati alla servitù medesima ad essi imposti;
d) condannare, altresì il al risarcimento dei danni ex art. Controparte_2
2043 c.c. in favore degli attori, per il pregiudizio subito e l'inutile aggravio del fondo nonché per il suo deprezzamento, da quantificarsi nella somma di € 5.000,00;
e) stabilire l'ammontare dell'indennità della servitù e dell'indennità di occupazione del suolo per l'esecuzione dei lavori secondo i criteri stabiliti dalla legge e condannare il
[...]
alla sua liquidazione in favore degli attori». Controparte_1
2. Il ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Controparte_1
Latina in favore del Tribunale Superiore delle Acque o del Tribunale Regionale delle Acque, e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda.
3. Con ordinanza del 26.11.2019 il Tribunale di Latina ha dichiarato la propria incompetenza e ordinato la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche.
4. Gli attori hanno tempestivamente riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale, insistendo per l'accoglimento delle domande sopra riportate.
5. Il ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione per essere la causa CP_1 attribuita al Tribunale Superiore delle Acque e nel merito ha contestato la domanda
- 2 - osservando che il procedimento preordinato alla creazione del diritto reale sul fondo trae origine dall'approvazione del progetto dei lavori per il recupero ambientale della salina e per la protezione delle aree irrigue, con la conseguente ristrutturazione e adeguamento dell'impianto irriguo consortile, approvato con deliberazione n. 280 del 16 dicembre 2002, cui hanno fatto seguito la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il decreto di occupazione temporanea dei fondi e infine l'apposizione, su tutti i fondi serventi, della servitù coattiva di acquedotto;
che la servitù costituita sul terreno degli attori è iscritta in un progetto generale che ha ad oggetto l'utilizzo e l'installazione delle condutture per le acque irrigue di tutta l'area consortile di che quindi il giudizio avrebbe Parte_3 dovuto essere incardinato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 r.d. n. 1775 del 1933, entro il termine decadenziale di 60 giorni dall'adozione della dichiarazione di pubblica utilità; che comunque le condutture sono perfettamente funzionanti e adducono acque idonee all'irrigazione a fini agricoli;
che la servitù insiste su una porzione del fondo degli attori di appena 15 mq;
che l'art. 1033 impone al proprietario di dare passaggio sul proprio fondo alle acque che si vogliono condurre da parte di chi ha il diritto di utilizzarle per uso agrario;
che le domande di indennità di occupazione e di risarcimento per il deprezzamento del fondo non sono cumulabili, in quanto la prima ristora anche il secondo, qualora sussistente;
che inoltre gli attori non hanno tempestivamente contestato la stima dell'indennità di occupazione, loro notificata il 15.10.2004, prestandovi così acquiescenza.
6. La causa è stata istruita documentalmente, e all'udienza collegiale del 18/02/2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
7. Gli stessi attori hanno dedotto che l'acquedotto sul loro fondo è stato realizzato a seguito di un procedimento amministrativo ai sensi del d.P.R. n. 327 del 2001 (recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità») che passando per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è sfociato, nel 2005, nell'imposizione della servitù pubblica di acquedotto.
L'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 devolve alla cognizione del Tribunale Superiore delle
Acque, quale giudice amministrativo in unico grado, tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione delle acque pubbliche,
«onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera
- 3 - diretta ed immediata sul regime delle acque» (così Cons. Stato Sez. 4, 22/07/2024, n.
6594).
Non v'è dubbio che tra tali controversie rientrino anche quelle relative alla legittimità dell'imposizione della servitù ad opera della pubblica amministrazione, che, ai sensi del secondo comma della norma indicata, devono essere introdotte entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.
8. Nel caso in esame gli attori non hanno tempestivamente impugnato né la dichiarazione di pubblica utilità, né il decreto di asservimento e occupazione temporanea, né, tanto meno, la determinazione delle indennità effettuata dall'amministrazione, sicché la costituzione della servitù coattiva di acquedotto e la conseguente realizzazione delle condutture non sono più sindacabili.
Le domande degli attori devono pertanto essere respinte, non potendo più essere messa in discussione la legittimità dei provvedimenti con cui l'amministrazione ha costituito la servitù di acquedotto e realizzato le opere a questo relative.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avendo riguardo ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra
1.100 e 5.200 €.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande degli attori;
2) Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese del giudizio che liquida in € 2.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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