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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.8720/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8720/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 miciliata in Salerno, alla via Trento
[...] dell'avv. Stefania Di Florio, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatari CP_1 data 22 giugno 2003 in Salerno e che, dall'unione coniugale, li, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge. In particolare, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale a causa dell'incompatibilità caratteriale e di contrasti tra i coniugi con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge con la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma mensile di € 300,00 per il suo mantenimento, nonché di accollarsi la metà dell'esposizione debitoria residua contratta nel corso del matrimonio. Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_1
2. In data 1° ottobre 2024, la pariva dinanzi al Giudice delegato che autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 5942/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste della ricorrente in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Innanzitutto, giova sottolineare che, con ordinanza del 18 ottobre 2024, a seguito della prima comparizione delle parti, il Giudice delegato ha disposto l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 [...] ma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secon Parte_1
l suo mantenimento. Si deve dunque valutare la domanda della ricorrente alla luce dell'istruttoria compiuta. Mantenimento in favore della moglie A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Deve inoltre dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Tanto premesso, si osserva che la ricorrente ha allegato di essere disoccupata e di essere gravata da debiti derivanti da un finanziamento contratto per finanziare un'attività commerciale alla stessa intestata ma gestita di fatto dal marito durante la convivenza matrimoniale, precisando che il resistente lavora presso un'impresa di pulizie, oltre a svolgere un altro lavoro a nero presso altra impresa di pulizie intesta alla sig.ra dove anche la stessa ha prestato Parte_2 attività lavorativa (cfr. scritt Inoltre, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, è emerso che il resistente risulta assunto con contratto a tempo indeterminato presso una società di pulizie di cui è socio accomandante ed è titolare di una ditta individuale operante sempre nel settore delle pulizie;
ha inoltre dichiarato un reddito di circa
€ 9.100,00 nell'anno 2023, di circa € 4.500,00 nell'anno 2022 e di circa € 4.370,00 nell'anno 2021, mentre la ricorrente ha dichiarato un reddito di circa € 5.100,00 nell'anno 2023 (cfr. accertamenti in atti). Orbene, alla luce delle suddette risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto, considerato tra l'altro che mancano dei riscontri certi sul tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale;
pertanto, si dispone l'obbligo a carico di di corrispondere, entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese, a ma di € 250,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale seco l suo mantenimento. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, a a somma di € 250,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale s per il suo mantenimento;
b. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8720/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 miciliata in Salerno, alla via Trento
[...] dell'avv. Stefania Di Florio, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatari CP_1 data 22 giugno 2003 in Salerno e che, dall'unione coniugale, li, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge. In particolare, la ricorrente, allegata l'intollerabilità della vita matrimoniale a causa dell'incompatibilità caratteriale e di contrasti tra i coniugi con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge con la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma mensile di € 300,00 per il suo mantenimento, nonché di accollarsi la metà dell'esposizione debitoria residua contratta nel corso del matrimonio. Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_1
2. In data 1° ottobre 2024, la pariva dinanzi al Giudice delegato che autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 5942/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste della ricorrente in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Innanzitutto, giova sottolineare che, con ordinanza del 18 ottobre 2024, a seguito della prima comparizione delle parti, il Giudice delegato ha disposto l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 [...] ma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secon Parte_1
l suo mantenimento. Si deve dunque valutare la domanda della ricorrente alla luce dell'istruttoria compiuta. Mantenimento in favore della moglie A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Deve inoltre dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Tanto premesso, si osserva che la ricorrente ha allegato di essere disoccupata e di essere gravata da debiti derivanti da un finanziamento contratto per finanziare un'attività commerciale alla stessa intestata ma gestita di fatto dal marito durante la convivenza matrimoniale, precisando che il resistente lavora presso un'impresa di pulizie, oltre a svolgere un altro lavoro a nero presso altra impresa di pulizie intesta alla sig.ra dove anche la stessa ha prestato Parte_2 attività lavorativa (cfr. scritt Inoltre, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, è emerso che il resistente risulta assunto con contratto a tempo indeterminato presso una società di pulizie di cui è socio accomandante ed è titolare di una ditta individuale operante sempre nel settore delle pulizie;
ha inoltre dichiarato un reddito di circa
€ 9.100,00 nell'anno 2023, di circa € 4.500,00 nell'anno 2022 e di circa € 4.370,00 nell'anno 2021, mentre la ricorrente ha dichiarato un reddito di circa € 5.100,00 nell'anno 2023 (cfr. accertamenti in atti). Orbene, alla luce delle suddette risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto, considerato tra l'altro che mancano dei riscontri certi sul tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale;
pertanto, si dispone l'obbligo a carico di di corrispondere, entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese, a ma di € 250,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale seco l suo mantenimento. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dispone l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, a a somma di € 250,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale s per il suo mantenimento;
b. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi