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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1779/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Milano (p. iva n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale dott. , difesa dall'avv. Monica Parte_2
Fazio e dall'avv. Ivano Fazio, domiciliata in Milano presso lo studio dei difensori
(appellante)
nei confronti di
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del , difeso dall'avv. Ferdinando Bosco e Controparte_2
domiciliato in Treviso presso lo studio del difensore
1
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in integrale riforma della Sentenza n. 334/23 pubblicata l'01/03/23, condannare il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. ),
[...] P.IVA_2
al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 8/04/25, ad € 4.051,05 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 7 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 8, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02,
2 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell' atto di citazione;
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
In ogni caso: con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si insiste per insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc
17/02/21 nonché a prova contraria con la memoria ex art. 183 VI comma
n. 3 cpc 16/03/21, il cui contenuto richiama.
per l'appellato:
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda rigettata.
A) NEL MERITO.
Respingersi l'appello avversario per i motivi di cui alla comparsa
22.12.203 dell'appellato con conferma della sentenza di primo grado.
B) IN VIA ISTRUTTORIA.
a) Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie.
b) Il procuratore dell'appellato Controparte_1
, solo se l'Ecc.ma Corte non ritenesse già manifesto il rigetto
[...]
dell'appello avversario, chiede l'ammissione di prove orali per testi (con i testi sottoindicati) sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'indirizzo di fornitura delle fatture emesse da DI
NE S.P.A. (di cui ai docc. nn° 35 - 41, che si rammostrano), ossia
Via Umberto Sacco n° 37 a , corrisponde Controparte_1
3 all'immobile di cui alle foto nn° 42 - 44 di parte convenuta che si rammostrano;
2) Vero che l'immobile di cui alle foto nn° 42 - 44 di parte convenuta che si rammostrano, sito in Via Umberto Sacco n° 37 a _1
, nel 2010 era inabitato e inutilizzato;
[...]
3) Vero che nel 2010 il Sig. , dipendente del Testimone_1
, si recava nei locali Controparte_1
dell'edificio al civico n° 37 di Via Umberto Sacco a _1
, per verificare il contatore elettrico di tale edificio;
[...]
4) Vero che nel 2010 anche il Sig. , dipendente del Testimone_2
, su richiesta del Sig. Controparte_1
anch'egli dipendente del Parte_3 Controparte_1
, si recava nei locali dell'edificio al civico n° 37 di
[...]
Via Umberto Sacco a , per verificare il contatore Controparte_1
elettrico di tale edificio;
5) Vero che, in coincidenza degli accessi dei due capitoli che precedono,
i fili dell'impianto elettrico dell'edificio al civico n° 37 di Via Umberto
Sacco a , risultavano scollegati dal contatore, Controparte_1
come da foto n° 45 di parte convenuta che si rammostra;
6) Vero che, pertanto, l'immobile di cui alle foto nn° 42 - 44 di parte convenuta che si rammostrano, sito in Via Umberto Sacco n° 37 a
, nel 2010 era privo di fornitura di energia Controparte_1
elettrica.
Si indicano come testi, con riserva di altri indicarne:
1) Sig. , Via E. Fermi n° 70, 31038 - PAESE (TV); Testimone_1
2) Sig. Via Colombere n° 43, 31050 - POVEGLIANO Parte_3
(TV);
4 3) Sig. , Via delle Carni n° 1/A, 31040 - NERVESA Testimone_2
DELLA BATTAGLIA (TV).
c) In denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova orale dell'appellante, l'appellato chiede di essere ammesso a prova contraria, indicando come testi le stesse persone sopra indicate a prova diretta.
C) IN OGNI CASO.
1) Confermarsi la condanna alla rifusione delle spese di lite di primo grado e condannarsi l'appellante alla rifusione delle Parte_1
spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, anche del secondo grado di giudizio a favore del Controparte_1
.
[...]
2) Condannarsi l'appellante a corrispondere al appellato _1
quanto previsto dal comma 1° e dal comma 3° dell'art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2020, Parte_4
(già conveniva, davanti al Tribunale di
[...] Parte_4
Treviso, il deducendo di avere Controparte_1
acquistato crediti da Ifi s.p.a., che a sua volta li aveva acquistati da
DI Energia s.p.a., e di essere creditrice dell'ente convenuto per corrispettivi di forniture di energia elettrica (“€ 743,52 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da IFI SPA e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 3; € 4.619,22 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da e descritte nell'elenco che si produce sub Pt_5
doc. 3; € 1.598,11, alla data del 28/07/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs
n. 192/12. € 2.563,46 per il mancato pagamento delle NDI [note di
5 debito]. € 1.120,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12”).
L'attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle somme di denaro suddette.
Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_1
che non fosse cessionaria di crediti di Ifi s.p.a. e Parte_4
che i crediti, di cui alle fatture emesse da DI, non esistessero (le somministrazioni non erano avvenute e le fatture si riferivano a contatori
Parte non attivi), mentre il credito di era stato compensato con il controcredito di Euro 4.874,57, riconosciuto con fattura n. E166029922.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice e la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 334/2023, depositata il 1° marzo 2023, il Tribunale di
Treviso rigettava la domanda di (divenuta Parte_4
, condannandola alla rifusione delle spese processuali Parte_1
sostenute da controparte.
Il Tribunale riteneva che l'attrice non fosse cessionaria di crediti, ma semplice mandataria, incaricata del recupero di crediti che Ifi s.p.a. aveva acquistato da DI Energia s.p.a. il 23 dicembre 2014. Quanto al credito
Parte di era legittima la compensazione con il controcredito del _1
Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2023, Parte_1
appellava la sentenza, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione dell'attrice, quale mandataria con rappresentanza di Ifi s.p.a. e avrebbe dovuto concederle un termine per “sanare la procura al di là delle cause del vizio”; 2) vi era stata violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.: il giudice non
6 avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di compensazione, avendo l'attrice indicato la fattura M156545398 e non quella E166029922; 3) il giudice avrebbe dovuto condannare il al pagamento delle note di debito, _1
relative al “pagamento di altre fatture, avvenuto in ritardo”; 4) il tardivo pagamento delle fatture comportava il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 6, comma 2°, d.lgs. n. 231/02. chiedeva che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
il fosse condannato a pagare la somma di Euro 5.362,74 “per _1
sorte capitale”, da maggiorarsi di Euro 2.399,68 per interessi di mora, la somma di Euro 2.563,46 “per il mancato pagamento delle NDI emesse per interessi di mora” e la somma di Euro 1.120,00, ai sensi dell'art. 6, 2° co.,
d.lgs. n. 231/2002.
Si costituiva nel giudizio di appello il , Controparte_1
chiedendo che l'impugnazione fosse rigettata.
L'appellato evidenziava che non aveva agito in nome di Parte_1
Ifi s.p.a. e ribadiva che i debiti nei confronti di DI fossero inesistenti
Parte e che il debito nei confronti di fosse compensato dal controcredito di cui alla fattura n. E166029922.
Con ordinanza 18 gennaio 2024, il consigliere istruttore assegnava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 12 giugno 2025.
Ciò premesso l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
1. ha agito in nome proprio, quale cessionaria di crediti, Parte_1
individuati facendo riferimento a una pluralità di fatture emesse da
DI Energia s.p.a.
L'attrice non ha speso il nome di Ifi s.p.a.
7 Ciò non è avvenuto neppure dopo che il costituendosi in _1
giudizio, eccepì che non fosse cessionaria di crediti di Ifi Parte_1
s.p.a.
Difatti, nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'attrice affermò:
“Sin da ora si evidenzia l'infondatezza della domanda riconvenzionale considerato che parte attrice, in esito all'intervenuta cessione del credito, ha agito per la tutela della propria pretesa creditoria” (sic nella memoria depositata il 19 gennaio 2021).
A fronte della specificazione di avere agito in nome proprio, non vi era ragione per cui il giudice concedesse termine, peraltro mai richiesto, per regolarizzare un'ipotetica procura (superfluo considerare che l'art. 182
c.p.c. neppure trova applicazione quando il vizio di rappresentanza è stato eccepito da controparte: v. Cass. civ., ord., 4 ottobre 2018, n. 24212).
Ancora in comparsa conclusionale l'attrice ripeteva: “Tra DI Energia
Spa e poi e è Controparte_3 Parte_1
Parte intervenuta una cessione di credito e ha diritto a vedersi riconoscere le somme per le quali agisce in questa sede” (pag. 3 della comparsa conclusionale depositata il 7 ottobre 2022).
L'appellante, dopo che il Tribunale di Treviso ha evidenziato in sentenza la mancanza di un contratto di cessione di credito, riconosce di essere mandataria di Ifi s.p.a., aggiungendo “con rappresentanza”.
Si osserva, tuttavia, che neppure nell'atto di citazione in appello
[...]
dichiara di agire in nome e per conto di Ifi s.p.a. (v. pag. 1 Parte_1
dell'atto di citazione in appello 30 settembre 2023), pur ora riconoscendo
– come sopra detto – il ruolo di mandataria.
In ogni caso, la spendita del nome della rappresentata, che ne comporterebbe il suo ingresso nel processo, non può compiersi, per la prima volta, nel giudizio di appello. Ciò muterebbe, rispetto al processo
8 di primo grado, i soggetti in causa: l'esercizio del potere rappresentativo comporta, infatti, che il rapporto processuale faccia capo alla rappresentata e non al rappresentante, che per l'appunto non agisce in nome proprio.
2. Discende, da quanto detto al punto che precede, che Parte_1
non avendo acquistato i diritti di Ifi s.p.a., non poteva agire in nome proprio, allegando la titolarità dei crediti, per ottenere a suo favore la condanna del al pagamento del Controparte_1
capitale, degli interessi moratori e di qualunque altro accessorio.
Conseguentemente anche il terzo e il quarto capitolo, con cui l'appellante si duole del rigetto della condanna di controparte al pagamento degli interessi moratori e al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, devono essere respinti, mentre rimangono irrilevanti, per la decisione della controversia, le prove orali richieste dall'attrice con la memoria istruttoria 17 febbraio 2021 (prove volte a dimostrare i crediti fatturati da
DI ed anche la cessione degli stessi, che ora l'appellante riconosce non essere avvenuta).
3. Rimane da esaminare il secondo motivo d'impugnazione, relativo all'unico credito di cui è stata accertata la cessione a Parte_1
ossia quello di Euro 4.619,22 relativo a una fattura emessa da Parte_5
Il Tribunale ha così motivato la decisione:
“L'odierna attrice ha domandato, poi, il pagamento dell'importo di € 4.619,22 per crediti cedutile da con scrittura privata del 31.3.2017 (doc. 5 attrice) e Parte_5
asseritamente non pagati. Tale credito afferisce ad un'unica fattura, la n. E166041551 del 25.11.2016 (doc. 13 attrice). In realtà, l'esame del doc. 13 dell'attrice evidenzia che il credito di cui alla fattura n. E166041551 di è, invece, pari ad € Parte_5
4.874,57, al netto di € 487,46 di scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72.
L'ente convenuto, opponendosi alla domanda attorea, ha eccepito l'estinzione del suddetto credito per intervenuta compensazione, avvenuta prima della cessione, con
9 un controcredito di € 4.874,57 (e € 487,46 di scissione dei pagamenti ex art. 17 ter
DPR 633/72) che il Comune vantava nei confronti della stessa e che Pt_5
quest'ultima espressamente riconosceva con fattura n. E166029922 (doc. 14
convenuta) del 5.9.2016.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento per diverse ragioni.
Come noto, il debitore ceduto – il – può opporre al cessionario, ossia _1
l'odierna attrice, le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio, quale è la compensazione del debito con un controcredito vantato dal ceduto verso il cedente. In particolare, la disciplina legale relativa all'opponibilità dell'eccezione di compensazione (art. 1248 c.c.) prescrive che il debitore ceduto non possa opporre al cessionario la compensazione dei crediti ceduti con controcrediti
sorti posteriormente alla notificazione della cessione, ma solo anteriormente.
Peraltro, qualora il debitore abbia rinunciato esplicitamente o implicitamente a far valere il suo diritto, accettando la cessione in maniera pura e semplice, non può opporre al cessionario nemmeno la compensazione con i controcrediti sorti
antecedentemente alla cessione.
Orbene, nel caso di specie non risulta che l'ente convenuto abbia mai accettato la cessione né espressamente né tacitamente;
inoltre, il credito opposto in compensazione è anteriore sia alla cessione sia alla genesi del credito di cui
[...] chiede ora il pagamento;
l'ente convenuto può, quindi, validamente Parte_1 opporre all'attrice l'avvenuta compensazione del credito de quo.
Peraltro, a fronte della tempestiva eccezione svolta dal le difese dell'attrice _1 appaiono incoerenti. Infatti, quest'ultima, peraltro tardivamente, ha eccepito che “la fattura M156545398, ex adverso prodotta sub doc. 46, veniva annullata dalla fattura
n. E166029922 che si produce sub doc. 33. Non generava, pertanto, credito sulla fattura azionata in questo giudizio”. Tale deduzione, oltre che tardiva, Pt_5
poiché fatto nuovo allegato solo in sede di terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ossia dopo lo spirare del termine ultimo per le preclusioni assertive, è del tutto inconferente: infatti, il controcredito opposto in compensazione dall'ente convenuto trova fondamento nella fattura n. E166029922 (doc. 14 convenuta) e non nella fattura
Part M156545398; peraltro, la fattura emessa da prodotta sub doc. 46 dal _1
convenuto, corrisponde ad una fattura del tutto distinta (ovvero la M146744789), e
relativa ad un periodo precedente, ed è stata dimessa solo a titolo esemplificativo dei
10 rapporti di dare-avere in essere con ovvero a dimostrazione del fatto che Parte_5
Part era già accaduto che emettesse una fattura, che questa venisse regolarmente
Part pagata (cfr. doc. 47 convenuto) e che, successivamente, emettesse una corrispondente nota di accredito. Anche nel caso in esame, pertanto, l'emissione di una fattura recante un credito (quale quella di cui al doc. 14 convenuta) non può che essere valida ai fini di dimostrare la fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta, dovendosi presumere che essa sia stata emessa a fronte del
precedente regolare pagamento (attestato anche dalla dicitura contenuta nello stesso doc. 14) della fattura annullata, non prodotta in giudizio. Per queste ragioni la domanda dell'attrice deve essere rigettata anche sotto tale profilo, per intervenuta estinzione del credito di cui si controverte”.
L'appellante afferma che l'accettazione non richiede particolari requisiti di forma, ma non è tuttavia in grado d'indicare quando e come l'accettazione della cessione sarebbe stata compiuta dal Comune di della . _1 _1
Non può confondersi la comunicazione della cessione con l'accettazione, la quale deve provenire dal debitore ceduto.
Pertanto, non trova applicazione l'art. 1248, 1° co., c.c., con la conseguenza che può essere opposto in compensazione il controcredito del che ebbe a riconoscere con la fattura del 6 _1 Parte_5
settembre 2016 n. E166029922, denominata “fattura di annullamento”, che rappresenta più propriamente una nota di credito (doc. 14 fasc. primo grado del convenuto).
L'appellante afferma che “l'attrice ha dedotto - a prova contraria e, quindi, correttamente in sede di memoria n.
3 - che il controcredito
Parte eccepito da trovi fondamento nella fattura M156545398 e non in quella E166029922” (pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
Non è comprensibile cosa ciò significhi.
Il controcredito è stato eccepito dal convenuto e non dall'attrice, e fin dalla comparsa di costituzione il evidenziava che il proprio _1
11 diritto era riportato nella fattura (rectius nota di credito) n. E166029922, cui non seguì un accredito di denaro a favore del (circostanza _1
non risultante dalla fattura, comunque mai allegata dall'attrice e tantomeno provata).
Pertanto, il credito del può essere opposto in compensazione con _1
Parte il debito, a prescindere da quale sia il numero della fattura di che lo individua (nell'elenco allegato all'atto di citazione si legge: n.
E166041551) e da quale sia stata la modalità di formazione di detto controcredito (nella “fattura di annullamento” si fa riferimento a un minore consumo di elettricità per 19.352 kwh rispetto a quanto precedentemente fatturato).
La compensazione ha estinto il debito del Comune di _1
, che pertanto nulla deve a
[...] Parte_1
4. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000, escluso il compenso per la fase istruttoria che nel giudizio di appello non si è tenuta.
5. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1779/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1 _1
12 (appellato), ogni contraria domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n.
334/2023, pronunciata dal Tribunale di Treviso;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 13 giugno 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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