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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20981/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 20981/24 promosso da:
nato in [...] il [...] C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Druento alla Via Dante Alighieri N. 6, cittadino italiano, rappresentato e difeso in forza di procura in calce al presente atto con firma autenticata digitalmente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. come modificato dall'art. 45, c. 9 lett. c), L. 69/2009 allegata alla busta telematica per il deposito, dall'Avv. Veronica Ferraro (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla Via San Pio V n. 20,
Attore
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Nichelino (TO), Via Boccaccio n. 2, cittadina italiana, ed elettivamente domiciliata in
Torino (TO), via R. Montecuccoli n. 4, presso lo studio dell'avvocato Donato Di Giorgio
(C.F. ), giusta procura speciale allegata alla busta contenente il C.F._4 presente atto e depositata telematicamente. CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
San Benigno Canavese in data 06.09.1992 tra i Sigg. e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 20 parte 2 serie A anno 1992; - ordinare agli ufficiali dello stato civile competenti ad effettuare le annotazioni di legge;
- disporre la revoca del contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
a carico del Sig. rispettivamente a partire dalla data del
[...] Parte_1
30.11.2019 riguardo ad e dal 13.05.2022 riguardo ad Parte_2 Persona_2
- disporre la revoca del contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2 al giorno della domanda;
[...]
in estremo subordine - disporre la revoca del contributo al mantenimento dei figli e dalla data della pronuncia. Persona_1 Persona_2
- Dare atto che è economicamente indipendente dal 30.11.2019 e che Persona_1
è economicamente autosufficiente dal 13.05.2022; Persona_2
- Disporre la revoca dell'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita in CP_1
Nichelino alla Via Boccaccio n. 2.
*
Per la convenuta: previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
- riservata ogni domanda istruttoria, produzione, deduzione, richiesta di CTU, ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. ed indicazione di capitoli di prova e testimoni nei termini di legge;
- con riserva di richiedere indagini, anche a mezzo della Polizia Tributaria ex art. 5, IX comma, L. 898/70, volte ad accertare la reale entità dei redditi percepiti dal sig.
, del patrimonio, dei beni mobili ed immobili, delle carte di credito, dei Parte_1 depositi e dei titoli presso conti correnti bancari dallo stesso intrattenuti, e/o cointestati,
e dell'effettivo tenore di vita;
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla signora CP_1
e dal signor nel Comune di San Benigno Canavese in data
[...] Parte_1
06/09/1992 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di San Benigno Canavese al n. 20, parte 2, Serie A anno 1992), e ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di stato civile;
- Rigettare le domande di parte ricorrente in punto mantenimento economico per le motivazioni sopra dedotte e per l'effetto confermare il dovere del signor Parte_1 alla corresponsione del mantenimento in favore dei figli sino alla loro effettiva indipendenza economica;
- Rigettare la domanda di parte ricorrente in merito alla revoca dell'assegnazione della casa coniugala per le motivazioni in atti dedotte;
in via di subordine:
- Disponga il Tribunale, secondo quanto ritenuto di giustizia, un adeguamento del contributo al mantenimento a carico del signor in favore dei figli e Per_2 Per_1 Per_2
a far data dalla domanda.
Con riserva di richiedere mezzi di prova o di altro eccepire, dedurre e produrre.
Con il favore delle spese, competenze di giudizio, oltre CPA, IVA e rimborso spese generali.
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che i presupposti della domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sono in discussione, e che la causa può essere decida senza necessità di istruttoria questione controversa (dalla cui soluzione discende quella relativa all'assegnazione della casa familiare) è costituita dal perdurare o meno dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli, avendone chiesto il ricorrente la revoca.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ.
26875/2023; conf. conf. Cass. Civ. 2259/2024).
Tale orientamento è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (cfr. Cass. Civ. cit.).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, è onere del richiedente provare non solo il proprio stato di dipendenza economica, ma altresì di essersi adoperato, senza successo, per il superamento dello stesso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord. 27/12/2023, n. 35945 secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”; conf. Cass. Civ. 26875/2023).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle condizioni che integrano il diritto al mantenimento ulteriore
(cfr. Cass. Civ. 26875/2023).
Nel caso in esame, premesso che il contributo paterno, pari in tutto ad € 425,00 mensili, venne concordato in sede di omologa della separazione risalente al 27 marzo 2019, sono dati pacifici: che la oramai trentunenne è occupata sin dal marzo 2019 (doc. 4 ricorrente) Per_1 essendo pertanto pienamente inserita nel mondo del lavoro contribuendo anche, riferisce la madre, alle spese di casa;
che non ha alcun rilievo (trattandosi di donna adulta) che essa sia tutt'ora iscritta all'Università; che, quanto al già ventottenne valgono le stesse considerazioni: è occupato dal Per_2 marzo 2022 (doc. 5) essendo dunque egli pienamente inserito nel mondo del lavoro.
Va dunque revocato il contributo a carico del padre al mantenimento dei figli e, con esso, l'assegnazione della casa familiare alla dovendosi reputare i figli oramai CP_1 indipendenti.
La revoca non può per altro decorrere dalle date indicate dal ricorrente non essendovi prova che già allora, s'intende con il reperimento di un lavoro, i figli avessero raggiunto una piena indipendenza economica.
La revoca decorre dunque dalla domanda.
Spese di lite secondo soccombenza. Valori minimi per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria;
valore da 5200,00 a
26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e nel Comune di San Benigno Canavese in data
[...] Parte_1
06/09/1992 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di San Benigno Canavese al n. 20, parte 2, Serie A anno 1992);
b) Ordina all' Ufficiale di stato civile del Comune di San Benigno Canavese di procedere alle annotazioni a margine dell'atto c) Revoca con decorrenza dalla domanda il contributo mensile a carico del ricorrente al mantenimento dei figli.
d) Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Nichelino via Boccaccio 2 a favore della signora CP_1
e) Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in €
1.698,50, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 20981/24 promosso da:
nato in [...] il [...] C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Druento alla Via Dante Alighieri N. 6, cittadino italiano, rappresentato e difeso in forza di procura in calce al presente atto con firma autenticata digitalmente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. come modificato dall'art. 45, c. 9 lett. c), L. 69/2009 allegata alla busta telematica per il deposito, dall'Avv. Veronica Ferraro (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla Via San Pio V n. 20,
Attore
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Nichelino (TO), Via Boccaccio n. 2, cittadina italiana, ed elettivamente domiciliata in
Torino (TO), via R. Montecuccoli n. 4, presso lo studio dell'avvocato Donato Di Giorgio
(C.F. ), giusta procura speciale allegata alla busta contenente il C.F._4 presente atto e depositata telematicamente. CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
San Benigno Canavese in data 06.09.1992 tra i Sigg. e Parte_1 CP_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 20 parte 2 serie A anno 1992; - ordinare agli ufficiali dello stato civile competenti ad effettuare le annotazioni di legge;
- disporre la revoca del contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
a carico del Sig. rispettivamente a partire dalla data del
[...] Parte_1
30.11.2019 riguardo ad e dal 13.05.2022 riguardo ad Parte_2 Persona_2
- disporre la revoca del contributo al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2 al giorno della domanda;
[...]
in estremo subordine - disporre la revoca del contributo al mantenimento dei figli e dalla data della pronuncia. Persona_1 Persona_2
- Dare atto che è economicamente indipendente dal 30.11.2019 e che Persona_1
è economicamente autosufficiente dal 13.05.2022; Persona_2
- Disporre la revoca dell'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita in CP_1
Nichelino alla Via Boccaccio n. 2.
*
Per la convenuta: previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
- riservata ogni domanda istruttoria, produzione, deduzione, richiesta di CTU, ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. ed indicazione di capitoli di prova e testimoni nei termini di legge;
- con riserva di richiedere indagini, anche a mezzo della Polizia Tributaria ex art. 5, IX comma, L. 898/70, volte ad accertare la reale entità dei redditi percepiti dal sig.
, del patrimonio, dei beni mobili ed immobili, delle carte di credito, dei Parte_1 depositi e dei titoli presso conti correnti bancari dallo stesso intrattenuti, e/o cointestati,
e dell'effettivo tenore di vita;
che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla signora CP_1
e dal signor nel Comune di San Benigno Canavese in data
[...] Parte_1
06/09/1992 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di San Benigno Canavese al n. 20, parte 2, Serie A anno 1992), e ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di stato civile;
- Rigettare le domande di parte ricorrente in punto mantenimento economico per le motivazioni sopra dedotte e per l'effetto confermare il dovere del signor Parte_1 alla corresponsione del mantenimento in favore dei figli sino alla loro effettiva indipendenza economica;
- Rigettare la domanda di parte ricorrente in merito alla revoca dell'assegnazione della casa coniugala per le motivazioni in atti dedotte;
in via di subordine:
- Disponga il Tribunale, secondo quanto ritenuto di giustizia, un adeguamento del contributo al mantenimento a carico del signor in favore dei figli e Per_2 Per_1 Per_2
a far data dalla domanda.
Con riserva di richiedere mezzi di prova o di altro eccepire, dedurre e produrre.
Con il favore delle spese, competenze di giudizio, oltre CPA, IVA e rimborso spese generali.
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che i presupposti della domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sono in discussione, e che la causa può essere decida senza necessità di istruttoria questione controversa (dalla cui soluzione discende quella relativa all'assegnazione della casa familiare) è costituita dal perdurare o meno dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli, avendone chiesto il ricorrente la revoca.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ.
26875/2023; conf. conf. Cass. Civ. 2259/2024).
Tale orientamento è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (cfr. Cass. Civ. cit.).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, è onere del richiedente provare non solo il proprio stato di dipendenza economica, ma altresì di essersi adoperato, senza successo, per il superamento dello stesso (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord. 27/12/2023, n. 35945 secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”; conf. Cass. Civ. 26875/2023).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle condizioni che integrano il diritto al mantenimento ulteriore
(cfr. Cass. Civ. 26875/2023).
Nel caso in esame, premesso che il contributo paterno, pari in tutto ad € 425,00 mensili, venne concordato in sede di omologa della separazione risalente al 27 marzo 2019, sono dati pacifici: che la oramai trentunenne è occupata sin dal marzo 2019 (doc. 4 ricorrente) Per_1 essendo pertanto pienamente inserita nel mondo del lavoro contribuendo anche, riferisce la madre, alle spese di casa;
che non ha alcun rilievo (trattandosi di donna adulta) che essa sia tutt'ora iscritta all'Università; che, quanto al già ventottenne valgono le stesse considerazioni: è occupato dal Per_2 marzo 2022 (doc. 5) essendo dunque egli pienamente inserito nel mondo del lavoro.
Va dunque revocato il contributo a carico del padre al mantenimento dei figli e, con esso, l'assegnazione della casa familiare alla dovendosi reputare i figli oramai CP_1 indipendenti.
La revoca non può per altro decorrere dalle date indicate dal ricorrente non essendovi prova che già allora, s'intende con il reperimento di un lavoro, i figli avessero raggiunto una piena indipendenza economica.
La revoca decorre dunque dalla domanda.
Spese di lite secondo soccombenza. Valori minimi per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria;
valore da 5200,00 a
26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e nel Comune di San Benigno Canavese in data
[...] Parte_1
06/09/1992 (trascritto nei Registri dello Stato Civile di San Benigno Canavese al n. 20, parte 2, Serie A anno 1992);
b) Ordina all' Ufficiale di stato civile del Comune di San Benigno Canavese di procedere alle annotazioni a margine dell'atto c) Revoca con decorrenza dalla domanda il contributo mensile a carico del ricorrente al mantenimento dei figli.
d) Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Nichelino via Boccaccio 2 a favore della signora CP_1
e) Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in €
1.698,50, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.