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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17143 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 48449/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48449 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25/06/2025, vertente
tra
(P.IVA in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. anche nella C.F._2 Parte_4 C.F._3 qualità di erede di , elettivamente domiciliati in Messina, via S. Giuseppe n. Persona_1
51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera Martino che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Opponenti
e
(P.IVA nella qualità di mandataria della Controparte_1 P.IVA_2 [...] lettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Nicotera n. 29 presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Franca Acciardi che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Opposta
Nonché
(C.F. in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Sondrio, via Trieste n. 20/b presso lo studio dell'avv. Michele
Mazza che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Terza intervenuta
Pag. 1 a 14 Conclusioni delle parti:
per gli opponenti: “In via preliminare 1. sospendere o revocare, con decreto inaudita, la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto;
2. all'udienza che sarà fissata per la discussione, confermare o concedere la sospensione o la revoca della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto.
In via istruttoria ordinare all'opposta di esibire in giudizio gli assegni “evidenziati in giallo” nello
“all. A – estratti conto 1.4.2008 – 31.12.2009”;
2. disporre Ctu, al fine di legalizzare il conto corrente qui dedotto dall'opposta, depurandolo (a) dalle competenze usurarie e, comunque, (b) dagli interessi extralegali, (c) dalle c.m.s., (d) da ogni altra commissione, spesa ed onere, nonché
(e) dagli addebiti contestati, e, comunque, (f) per individuare e, dunque, applicare gli interessi e commissioni più favorevoli applicate nel corso del rapporto, e dunque (e) sostituirli a quelli più sfavorevoli successivamente applicati dalla Banca nei trimestri successivi.
Nel merito
1. ritenere e dichiarare che gli esponenti nulla devono all'opposta;
2. e, comunque, ritenere e dichiarare che gli esponenti nulla devono alla opposta per i titoli indicati in narrativa e negli allegati documenti;
3. ritenere e dichiarare che la Banca cedente ha illecitamente addebitato ad interessi in misura extralegale, competenze e interessi usurari, commissioni di Parte_1
“massimo scoperto” e di “extrafido” ed altre commissioni e spese, in mancanza di una valida pattuizione e, comunque, non dovuti;
4. e, quindi, determinare il credito che l'esponente Pt_1 ha nei riguardi della società sua cessionaria;
5. o, in subordine, ridurre la pretesa della
[...] società opposta a quanto risulterà essere giusto e provato;
conseguentemente, 6. ritenere e dichiarare che la illecitamente e arbitrariamente ha esercitato il recesso Parte_5 dai contratti risultanti dai medesimi documenti;
7. condannare l'opposta a pagare all'opponente le somme che dovessero risultare a credito di quest'ultima, con interessi legali sino al Parte_1 soddisfo, 8. condannare l'opposta a risarcire i danni occasionati dall'illegittimo recesso e dalla segnalazione “a sofferenza” della posizione di e dei suoi pretesi fideiussori.
9. In ogni caso, Pt_1 revocare il decreto ingiuntivo qui opposto per le causali di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi”.
per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via preliminare, disattendere la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 2 a 14 - nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo N. 8611 (R.G.
24067/20) del Tribunale di Roma del 17/6/20 e ritualmente notificato.
- in subordine, qualora il decreto venisse revocato, condannare gli odierni opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della della somma di € 215.624,41, pari CP_4 CP_2 al saldo debitore alla data del 27/4/18 della apertura di credito in conto corrente c/c N. 3295 intrattenuta con la Filiale N. 3 di Palermo del Credito Siciliano SpA, oltre interessi convenzionali come convenuti in contratto dal 27/4/18 al saldo;
- in via istruttoria, qualora i fidejussori disconoscano formalmente le firme apposte in calce alle fidejussioni rilasciate, si chiede procedersi alla verificazione delle stesse.
Condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, CAP come per legge”.
Per la terza intervenuta: “Piaccia al Tribunale illustrissimo, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, previe le più opportune declaratorie: nel merito: rigettare le domande degli opponenti perché nulle, inammissibili e infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge”.
oggetto: contratti bancari.
All'udienza del 25/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in qualità di debitrice principale, Parte_1 unitamente a , , in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8611/2020 per la somma di € 215.624,21 reso inter partes dal Tribunale di Roma il 10/06/2020, esponendo che:
- la società opponente avrebbe intrattenuto un rapporto di conto corrente acceso presso la Banca Popolare S. Angelo e cessato con la Credito Siciliano s.p.a;
- in data 25/07/2017 la correntista avrebbe proposto ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato proprio all'ottenimento di tutta la documentazione afferente al rapporto di conto sopradetto, ottenendo in tal modo il decreto n. 544/2018 dal Tribunale di
Palermo;
Pag. 3 a 14 - con la sentenza n. 3406/2019 resa a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Palermo avrebbe condannato la banca a consegnare tutta la documentazione richiesta;
- malgrado quanto precede, la banca avrebbe proposto a sua volta ricorso per decreto ingiuntivo esigendo da essi opponenti, in solido tra loro, il pagamento della somma pari ad € 215.624,41 quale saldo del conto n. 3295;
- tuttavia, il contratto di apertura di credito prodotto ed azionato dall'opposta sarebbe estraneo al conto corrente dedotto e, ad ogni modo, il credito rivendicato dall'opposta non esisterebbe o in caso contrario non sarebbe esigibile per l'ammontare richiesto;
- la banca avrebbe infatti applicato una commissione di massimo scoperto nulla che avrebbe, tra l'altro, contribuito al superamento del tasso soglia nei termini meglio espressi nell'atto di citazione;
- la clausola disciplinante la cms sarebbe ad ogni modo nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto non essendo espressa la base di calcolo sulla quale sarebbe stata calcolata;
- le condizioni economiche dedotte in contratto non sarebbero state mai applicate con la conseguente necessità di procedere al ricalcolo del saldo mediante applicazione del tasso ex art. 117, comma 4, TUB anche per le ulteriori ragioni meglio espresse nell'atto di citazione;
- analogamente, la banca avrebbe applicato interessi usurari;
- negli estratti sarebbero presenti alcuni addebiti con causale “assegni” nonostante l'amministratore della società non avesse, in quel preciso periodo (2008 – 2009), effettuato pagamenti mediante la consegna di assegni bancari;
- la banca avrebbe inoltre illegittimamente esercitato il proprio recesso dal contratto di conto intrattenuto con la società;
- essi opponenti – nella qualità di fideiussori – sarebbero liberati dalla garanzia rilasciata avendo la banca erogato credito in violazione dell'art. 1956 c.c.
Instava infine per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la banca in qualità di mandataria della Controparte_1 [...] la quale, in contestazione delle prospettazioni attoree, deduceva che: Controparte_2
- il credito esatto in via monitoria troverebbe conforto nell'estratto certificato ex art. 50
TUB e dagli estratti di conto dal 31/03/2008 sino alla chiusura offerti in giudizio;
Pag. 4 a 14 - le doglianze concernenti l'applicazione della commissione di massimo scoperto nulla e di interessi usurari sarebbe infondata in quanto generica;
- analogamente infondate sarebbero le doglianze concernenti la concessione abusiva del credito e la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte di essa convenuta nonché le doglianze concernenti l'illegittimità del recesso dal rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Spiegava intervento ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. la (di Controparte_3 seguito “ ), deducendo che: CP_5
- con atto del 27/09/1994 la avrebbe sottoscritto con essa il contratto di Parte_1 apertura di credito in conto corrente n. 3295 in base al quale le sarebbero state concesse lire 300.000,00;
- a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, , Parte_2 Parte_3
, , in qualità di soci della avrebbero prestato
[...] Persona_1 Parte_1 fideiussione omnibus in data 4/11/2015 sino alla concorrenza dell'importo di €
270.000,00 ciascuno;
- in data 6/07/2017 la banca avrebbe sollecitato la società ed i fideiussori a ripianare l'esposizione debitoria;
- perdurando la morosità e l'inadempimento della società correntista alle obbligazioni assunte, in data 9/04/2018, la avrebbe comunicato la formale risoluzione del CP_5 rapporto, intimando il pagamento di quanto dovuto, girando a sofferenza il rapporto, in data 27/04/2018;
- in data 8/06/2018, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione la CP_5 avrebbe ceduto alla n portafoglio di crediti in cui sarebbe stato Controparte_2 ricompreso anche quello oggetto di causa;
- le doglianze della parte opponente sarebbero del tutto infondate, essendo il credito esatto in via monitoria adeguatamente confortato;
- del pari infondate sarebbe la doglianza concernente la nullità delle condizioni economiche applicate dalla banca per le ragioni meglio espresse nell'atto di intervento anche in relazione alla predicata nullità delle fideiussioni.
Eccepiva inoltre la prescrizione delle domande proposte dalla parte opponente relative ai conti oggetto di causa per il periodo precedente al 10/07/2010.
Pag. 5 a 14 Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la parte attrice disconosceva formalmente le sottoscrizioni apposte su tutti i contratti versati in atti come meglio elencati nella detta memoria.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la parte convenuta proponeva istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti oggetto di causa.
Con ordinanza del 17/03/2022 veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 25/06/2025 la causa, istruita documentalmente ed a mezzo espletamento di ctu grafologica e contabile, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e pertanto va accolta nei limiti che seguono.
In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo.
1. Considerazioni di ordine generale.
In apertura di motivazione, occorre precisare che oggetto del giudizio di opposizione che ne occupa è il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 3295, acceso nel 1994 da Pt_1 presso la banca (già ,
[...] Controparte_3 Controparte_6 successivamente incorporata nel Credito Siciliano s.p.a.) in base al quale la predetta concedeva alla propria correntista un'apertura di credito di £ 300.000.000, successivamente assistiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata da e i quali, Persona_1 Persona_2 in data 4/11/2015, hanno rilasciato ulteriore fideiussione unitamente a Parte_4
È incontestato che il credito esatto in via monitoria dalla – in qualità di Controparte_1 mandataria della - fosse stato in precedenza oggetto di cessione dalla banca Controparte_2
, poi intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. in favore Controparte_3 della opposta. Ciò vale a dire che titolare del diritto di credito è appunto la cessionaria, mentre il rapporto resta in capo alla intervenuta.
Deve altresì precisarsi che in base ai principi di riparto dell'onere della prova vigenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta ha l'onere di produrre tutti i contratti e gli estratti volti a documentare l'andamento del conto, nonché a comprovare la pattuizione di tutti le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, pena la nullità delle stesse.
Tuttavia, nell'ipotesi, come quella in commento, produca solo una parte degli estratti di conto periodici, a dispetto di quanto sostenuto dagli opponenti, non deve essere aprioristicamente
Pag. 6 a 14 esclusa la sussistenza del diritto di credito azionato, imponendosi piuttosto il ricalcolo del saldo finale previa espunzione di tutti i peggioramenti di saldo avvenuti nei periodi non documentati.
2. Risultanze ctu grafologica.
Chiarito quanto precede, occorre ora ricordare che gli opponenti hanno proceduto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti di conto corrente, con annessa apertura di credito, nonché ai contratti di fideiussione, di talchè la banca conseguentemente proposto istanza di verificazione proposta dalla banca opposta.
Ciò pertanto ha reso necessario l'espletamento di ctu di natura grafologica.
Procedendo alla disamina delle risultanze cui è pervenuta la nominata grafologa, deve evidenziarsi che la predetta ha riferito di aver condotto la perizia in parte su documenti in originale ed in parte su copie fotostatiche. All'esito della perizia è emerso che tutte le sottoscrizioni sono autografe e quindi riconducibili ai soggetti sottoscrittori, formulando in relazione ai documenti in originale – oggetto di analisi – un giudizio di certezza dell'autografia delle sottoscrizioni;
mentre per i documenti prodotti in fotocopie ha formulato un giudizio in termini di alta probabilità di autografia delle sottoscrizioni.
In proposito, l'avvocato di parte opponente ha osservato che tali ultimi documenti non possono essere utilizzati, avendo a suo avviso, la giurisprudenza di legittimità opinato per l'impossibilità di utilizzare le copie fotostatiche per l'espletamento di perizia grafologica.
Sul punto deve osservarsi che, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2777/2025 ha avuto modo di chiarire che “(…) nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per causa non imputabilità alla parte che intende avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine può essere anche disposta una consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purchè il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri”.
Sulla scorta di quanto precede, ribadito che la consulente ha comunque espresso – rispetto alle dette sottoscrizioni – un giudizio di alta probabilità di autenticità, trattandosi inoltre di un numero esiguo di documenti, può ritenersi, anche alla luce delle ulteriori risultanze, nonché della non contestazione dell'esistenza di detti contratti per tutta la durata pluriennale della
Pag. 7 a 14 loro esecuzione, che le sottoscrizioni siano autentiche, con conseguente utilizzabilità di detta documentazione.
3. Contratti di fideiussione.
Una volta accertata l'autenticità delle sottoscrizioni, è utile procedere alla disamina della doglianza concernente la predicata violazione da parte della banca delle fideiussioni dell'art. 1956 c.c. in relazione ai contratti di fideiussione conclusi con gli opponenti Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
In particolare, ad avviso dei garanti opponenti la banca avrebbe continuato ad erogare credito in favore della società nonostante il peggioramento delle condizioni economiche Parte_1 della stessa. Va, in proposito rammentato che a mente dell'art. 1956 c.c. “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
La ratio della norma è quella di evitare che, in caso di fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore venga chiamato a rispondere dei debiti da lui garantiti, quando tale maggiore esposizione sia stata causata dal comportamento della banca che, in violazione dei principi di buona fede contrattuale, abbia continuato a fare credito al soggetto indebitato in un contesto in cui, quanto meno, si sarebbe dovuto comprendere che costui, a causa del peggioramento delle sue condizioni finanziarie, non era più in grado di soddisfarlo.
Non risulta nel caso concreto, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale che, al pari di ogni altro elemento della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., deve essere fornita dal fideiussore che agisce per la propria liberazione dal vincolo (cfr. Cass. sent. n. 2524/2006;
Cass. sent. n. 23422/2016).
Analogamente, in relazione all'elemento psicologico in capo al creditore beneficiario della garanzia, ad opinar della corte di Cassazione, ai fini della liberazione del fideiussore viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di una eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito (cfr. Cass. sent. n. 8995/2003).
Con riguardo a tale elemento, tuttavia, i fideiussori opponenti nulla hanno inteso allegare.
Non può poi ignorarsi che i predetti fideiussori erano anche soci della debitrice principale, pertanto, al momento in cui hanno sottoscritto le rispettive garanzie erano indubbiamente a conoscenza delle condizioni economiche e finanziarie della società.
Pag. 8 a 14 Per le ragioni che precedono la doglianza va respinta.
4. Illegittimità del recesso della banca.
Analogamente non è meritevole di seguito la doglianza, espressa dalla parte opponente, concernente l'illegittimità del recesso esercitato dalla banca.
Invero, l'art. 1845 c.c. in tema di recesso dall'apertura di credito bancario, prevede che, salvo patto contrario la banca non possa recedere dal contratto prima della scadenza del termine se non per giusta causa;
ove l'apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. La norma ammette patto contrario, per definizione quindi lecito, con il quale le parti concordino la facoltà di recesso, anche nel contratto a tempo determinato, senza giusta causa. Il recesso della banca può dirsi lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale, né essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni dall'istituto addotte. Ne deriva che grava sulla parte, la quale assume la illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli (cfr. Cass. sent. n. 10125/2021; sent. n. 17291/2016).
Nel caso in commento, se da un lato la parte opponente non ha inteso allegare né provare le ragioni per cui il recesso della banca possa essere giudicato illegittimo, quest'ultima – dal suo canto – ha offerto in giudizio:
- lettera di diffida e messa in mora del 6/07/2017 con cui, richiamata la precedente missiva (rimasta priva di riscontro) del 10/10/2016 con cui si informava che l'affidamento era stato posto in scadenza con contestuale invito a predisporre un piano di rientro, invitava la debitrice a versare le somme necessarie al rientro;
- la successiva lettera raccomandata del 9/04/2018 con cui ha comunicato la chiusura del conto a fronte del perdurante inadempimento alle obbligazioni contrattuali (all. 3 e
4 fascicolo monitorio convenuta).
Dunque, il lasso temporale che intercorre tra una missiva e l'altra dimostra che l'interruzione del rapporto, con contestuale revoca degli affidamenti, ben lungi dal poter essere reputata brusca ed ingiustificata, era avvenuta nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, avendo la banca tollerato per almeno due anni l'inadempimento – perdurante – della debitrice principale e dei garanti.
Pag. 9 a 14
5. Contratti di conto corrente ed apertura di credito.
Quanto ai rapporti di conto e di affidamento, va premesso che alla luce delle diverse doglianze espresse dagli opponenti, è stato ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di natura contabile.
Al fine dell'espletamento della predetta consulenza, il nominato esperto ha analizzato Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti n. 1003295, già acceso antecedentemente al
18/4/1990 presso la e passato a sofferenza il 27/4/2018 e per il Controparte_6 quale non risulta depositato il contratto di apertura, mentre risultano depositati i contratti successivi e le proposte di modifica unilaterale, e gli estratti conto e scalari dal 31/3/2008 al
27/4/2018.
Procedendo alla disamina delle risultanze cui è pervenuto il consulente, deve anzitutto evidenziarsi che la prima parte degli estratti conto che va dal c.d. saldo zero non è stata prodotta in giudizio, tuttavia, il predetto ha lasciato invariato il saldo del primo estratto disponibile essendo a credito della correntista, in linea con quanto richiesto al punto A. 5) (a)
ii) del quesito sottopostogli con ordinanza del 24/02/2024.
In relazione alla doglianza concernente l'applicazione di interesse anatocistici, occorre dapprima puntualizzare – atteso che il conto risulta accesso prima del 30/06/2000 – che con l'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, che ha consentito agli istituti di credito, con il rispetto di determinate condizioni, la capitalizzazione infrannuale degli interessi e quindi l'anatocismo era consentito e legittimo, quanto meno, fino al 31/12/2013; successivamente le modifiche apportate all'art. 120 TUB dall'art. 1, comma 629, della L.
147/2013, hanno comportato la non debenza di detti interessi per il periodo successivo all'1/01/2014 e sino poi alla successiva modifica intervenuta nel 2016.
Il consulente ha accertato che la capitalizzazione è stata applicata con frequenza trimestrale ed in condizioni di reciprocità tra le parti in conformità all'art. 120 TUB.
Tuttavia, non risulta che la correntista abbia autorizzato quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della delibera CICR del 3/08/2016.
Invero, in relazione al periodo che va dal 2000 al 2013 non vi è in atti una valida pattuizione dell'applicazione di tale voce di costo, atteso che il primo regolamento contrattuale – contratto di conto corrente – concluso tra le parti risale al 1990. I contratti di affidamento ed apertura di credito a partire dal 1993, offerti in giudizio, non contengono una siffatta valida pattuizione.
Pertanto, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito con ordinanza n. 27460/2025, “ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR 2000, in applicazione dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n.
Pag. 10 a 14 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della modifica unilaterale disposta a termini dell'art. 7, comma 2, del CICR occorrendo una modificazione pattizia delle stesse, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”.
In questa prospettiva, quindi, in assenza di una valida pattuizione, deve ritenersi preferibile l'ipotesi formulata dal nominato esperto che espunge la capitalizzazione per l'intero periodo oggetto di ricalcolo. Sulla scorta di tali considerazioni non può trovare condivisione l'osservazione formulata dal consulente della banca, atteso che per quanto sia stata rispettata la pari periodicità degli interessi debitori e creditori ed a prescindere dall'omessa autorizzazione da parte del correntista, a comportare la necessaria espunzione dal conto di tali interessi è l'assenza della pattuizione che possa rendere valida l'applicazione degli stessi.
In relazione alla pattuizione del tasso di interesse passivo e all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, il consulente oltre ad aver accertato la sussistenza della pattuizione della clausola con cui la banca si riservava la facoltà di variare unilateralmente i tassi nel corso del rapporto, ha altresì accertato che dalla documentazione in atti non risulta che gli opponenti abbiano specificamente contestato “con riferimento al momento in cui è intervenuta ed alle condizioni modificate” le successive modifiche delle condizioni contrattuali.
Inoltre, nel corso del rapporto non sono stati applicati tassi peggiorativi per la correntista rispetto a quelli pattuiti o modificati unilateralmente dalla banca ex art. 118 TUB.
Quanto alla commissione di massimo scoperto il nominato esperto ha accertato le commissioni di massimo scoperto pattuite risultano applicate fino al 30/9/2009 sull''utilizzato', pertanto, nella ricostruzione effettuata sono state escluse dall'elaborazione; le commissioni sul fido accordato non risultano pattuite, e pertanto sono state escluse dai conteggi;
le commissioni di istruttoria veloce risultano pattuite nel contratto del 21/3/2013, e pertanto sono state applicate da tale data.
In relazione alla doglianza concernente l'applicazione di interessi usurari, dalle stesse allegazioni attoree emerge la riferibilità della stessa non già agli interessi oggetto di pattuizione, quanto piuttosto ad una fattispecie di usura sopravvenuta. Al riguardo va rammentato che la disciplina dettata in tema di usura dagli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., come modificati dalla L. 108 del 1996, rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 4, e come da
Pag. 11 a 14 interpretare, in base all'art. 1, 1° comma, D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni nella
L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. 108/1996, dispone che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, tali quindi dovendosi intendere gli interessi convenuti al momento della pattuizione ovvero di un valido esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Considerato quindi che la verifica, al precitato fine, deve aver riguardo agli interessi
“convenuti”, o modificati nel rispetto dei dettami dell'art. 118 TUB, considerato altresì che lo sforamento del tasso soglia nel corso dell'esecuzione del rapporto ed in assenza delle citate modifiche integra una fattispecie di c.d. usura sopravvenuta, non giuridicamente rilevante alla luce dei noti e consolidati principi enunciati a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione (SS.UU. sent. n. 24675/2017), la doglianza sul punto formulata dalla parte opponente deve essere respinta.
Da ultimo, deve rilevarsi che la banca terza intervenuta, nella sua qualità di parte del rapporto contrattuale, avendo ceduto alla banca convenuta i soli crediti derivanti dal rapporto di conto corrente oggetto di causa, nel costituirsi ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto della società a ripetere le somme addebitate nel periodo precedente al 10/07/2010. Pt_1
Sul punto è utile ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione – con la nota Sentenza n.
24418/2010 – hanno affermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole negoziali con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, il quale esclusivamente per le rimesse cd. ripristinatorie – ovvero per i versamenti che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista – decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., Sez.
Un., n. 24418/2010).
Pag. 12 a 14 Per converso nel caso di rimesse solutorie il termine di prescrizione decennale decorre dai singoli pagamenti indebiti.
In altri termini laddove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento
(rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
In particolare, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio.
In proposito la Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Il nominato esperto ha quindi proceduto alla individuazione di tutte le rimesse solutorie per le quali è intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Deve infine rilevarsi che in base ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione
l'individuazione delle rimesse solutorie deve essere operata sul saldo ricalcolato e non anche sul saldo banca, precisando in particolare che “il corretto modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista, deve essere operato non con una valutazione ex ante, ma solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito” (cfr. Cass. n. 2602/2024).
In adesione agli enunciati principi deve essere preferita l'ipotesi di ricalcolo – operata dal nominato esperto – sul saldo già rideterminato.
Conclusivamente va affermato che il saldo del conto corrente n. 1003295 rideterminato al
27/04/2018, a fronte di un saldo banca di € -215.624,41, va quantificato in € 117.471,92 a debito della correntista.
Pag. 13 a 14 Quanto alle spese di CTU grafologica, attesa l'infondatezza del disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni, le stesse vanno poste a carico esclusivo degli opponenti.
Di contro, per quanto attiene alle spese di CTU contabile, stante l'inessattezza delle ricostruzioni prospettate da tutte le parti costituite, si ritiene rispondente a giustizia ripartire le stesse in parti uguali tra gli opponenti, da un lato, e la convenuta e la terza intervenuta dall'altro.
Le spese di lite, stante il definitivo accertamento dell'esistenza del credito azionato in via monitoria (seppure in misura inferiore rispetto a quella rivendicata), vanno poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
I. accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8611/2020 reso dal
Tribunale di Roma e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo medesimo;
II. accerta che il saldo del conto corrente n. 1003295 alla data del 27/04/2018 (data di passaggio a sofferenza) è pari ad € 117.471,92 a debito della correntista;
III. condanna la , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
– questi ultimi entro i limiti delle fideiussioni prodotte in atti – in solido tra loro al pagamento della somma pari ad € 117.471,92 oltre interessi legali dalla chiusura del conto al soddisfo in favore del quale mandataria di Controparte_1 CP_2
[...]
IV. limitatamente ai rapporti interni tra le parti, ripartisce le spese di ctu contabile in parti uguali tra gli opponenti, da un lato, e la convenuta e l'intervenuta dall'altro;
V. limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di ctu grafologica definitivamente a carica della parte opponente;
VI. condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta e della terza intervenuta delle spese di lite, che si liquidano complessivamente nella misura di € 14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondersi all'opposta ed alla terza intervenuta nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 08/12/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 14 a 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48449 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25/06/2025, vertente
tra
(P.IVA in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. anche nella C.F._2 Parte_4 C.F._3 qualità di erede di , elettivamente domiciliati in Messina, via S. Giuseppe n. Persona_1
51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera Martino che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Opponenti
e
(P.IVA nella qualità di mandataria della Controparte_1 P.IVA_2 [...] lettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Nicotera n. 29 presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Franca Acciardi che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Opposta
Nonché
(C.F. in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Sondrio, via Trieste n. 20/b presso lo studio dell'avv. Michele
Mazza che lo rappresenta e difende giusta procura versata in atti
- Terza intervenuta
Pag. 1 a 14 Conclusioni delle parti:
per gli opponenti: “In via preliminare 1. sospendere o revocare, con decreto inaudita, la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto;
2. all'udienza che sarà fissata per la discussione, confermare o concedere la sospensione o la revoca della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto.
In via istruttoria ordinare all'opposta di esibire in giudizio gli assegni “evidenziati in giallo” nello
“all. A – estratti conto 1.4.2008 – 31.12.2009”;
2. disporre Ctu, al fine di legalizzare il conto corrente qui dedotto dall'opposta, depurandolo (a) dalle competenze usurarie e, comunque, (b) dagli interessi extralegali, (c) dalle c.m.s., (d) da ogni altra commissione, spesa ed onere, nonché
(e) dagli addebiti contestati, e, comunque, (f) per individuare e, dunque, applicare gli interessi e commissioni più favorevoli applicate nel corso del rapporto, e dunque (e) sostituirli a quelli più sfavorevoli successivamente applicati dalla Banca nei trimestri successivi.
Nel merito
1. ritenere e dichiarare che gli esponenti nulla devono all'opposta;
2. e, comunque, ritenere e dichiarare che gli esponenti nulla devono alla opposta per i titoli indicati in narrativa e negli allegati documenti;
3. ritenere e dichiarare che la Banca cedente ha illecitamente addebitato ad interessi in misura extralegale, competenze e interessi usurari, commissioni di Parte_1
“massimo scoperto” e di “extrafido” ed altre commissioni e spese, in mancanza di una valida pattuizione e, comunque, non dovuti;
4. e, quindi, determinare il credito che l'esponente Pt_1 ha nei riguardi della società sua cessionaria;
5. o, in subordine, ridurre la pretesa della
[...] società opposta a quanto risulterà essere giusto e provato;
conseguentemente, 6. ritenere e dichiarare che la illecitamente e arbitrariamente ha esercitato il recesso Parte_5 dai contratti risultanti dai medesimi documenti;
7. condannare l'opposta a pagare all'opponente le somme che dovessero risultare a credito di quest'ultima, con interessi legali sino al Parte_1 soddisfo, 8. condannare l'opposta a risarcire i danni occasionati dall'illegittimo recesso e dalla segnalazione “a sofferenza” della posizione di e dei suoi pretesi fideiussori.
9. In ogni caso, Pt_1 revocare il decreto ingiuntivo qui opposto per le causali di cui in premessa. Con vittoria di spese e compensi”.
per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via preliminare, disattendere la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 2 a 14 - nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per i motivi sopra esposti e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo N. 8611 (R.G.
24067/20) del Tribunale di Roma del 17/6/20 e ritualmente notificato.
- in subordine, qualora il decreto venisse revocato, condannare gli odierni opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della della somma di € 215.624,41, pari CP_4 CP_2 al saldo debitore alla data del 27/4/18 della apertura di credito in conto corrente c/c N. 3295 intrattenuta con la Filiale N. 3 di Palermo del Credito Siciliano SpA, oltre interessi convenzionali come convenuti in contratto dal 27/4/18 al saldo;
- in via istruttoria, qualora i fidejussori disconoscano formalmente le firme apposte in calce alle fidejussioni rilasciate, si chiede procedersi alla verificazione delle stesse.
Condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, CAP come per legge”.
Per la terza intervenuta: “Piaccia al Tribunale illustrissimo, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, previe le più opportune declaratorie: nel merito: rigettare le domande degli opponenti perché nulle, inammissibili e infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge”.
oggetto: contratti bancari.
All'udienza del 25/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in qualità di debitrice principale, Parte_1 unitamente a , , in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8611/2020 per la somma di € 215.624,21 reso inter partes dal Tribunale di Roma il 10/06/2020, esponendo che:
- la società opponente avrebbe intrattenuto un rapporto di conto corrente acceso presso la Banca Popolare S. Angelo e cessato con la Credito Siciliano s.p.a;
- in data 25/07/2017 la correntista avrebbe proposto ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato proprio all'ottenimento di tutta la documentazione afferente al rapporto di conto sopradetto, ottenendo in tal modo il decreto n. 544/2018 dal Tribunale di
Palermo;
Pag. 3 a 14 - con la sentenza n. 3406/2019 resa a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Palermo avrebbe condannato la banca a consegnare tutta la documentazione richiesta;
- malgrado quanto precede, la banca avrebbe proposto a sua volta ricorso per decreto ingiuntivo esigendo da essi opponenti, in solido tra loro, il pagamento della somma pari ad € 215.624,41 quale saldo del conto n. 3295;
- tuttavia, il contratto di apertura di credito prodotto ed azionato dall'opposta sarebbe estraneo al conto corrente dedotto e, ad ogni modo, il credito rivendicato dall'opposta non esisterebbe o in caso contrario non sarebbe esigibile per l'ammontare richiesto;
- la banca avrebbe infatti applicato una commissione di massimo scoperto nulla che avrebbe, tra l'altro, contribuito al superamento del tasso soglia nei termini meglio espressi nell'atto di citazione;
- la clausola disciplinante la cms sarebbe ad ogni modo nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto non essendo espressa la base di calcolo sulla quale sarebbe stata calcolata;
- le condizioni economiche dedotte in contratto non sarebbero state mai applicate con la conseguente necessità di procedere al ricalcolo del saldo mediante applicazione del tasso ex art. 117, comma 4, TUB anche per le ulteriori ragioni meglio espresse nell'atto di citazione;
- analogamente, la banca avrebbe applicato interessi usurari;
- negli estratti sarebbero presenti alcuni addebiti con causale “assegni” nonostante l'amministratore della società non avesse, in quel preciso periodo (2008 – 2009), effettuato pagamenti mediante la consegna di assegni bancari;
- la banca avrebbe inoltre illegittimamente esercitato il proprio recesso dal contratto di conto intrattenuto con la società;
- essi opponenti – nella qualità di fideiussori – sarebbero liberati dalla garanzia rilasciata avendo la banca erogato credito in violazione dell'art. 1956 c.c.
Instava infine per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la banca in qualità di mandataria della Controparte_1 [...] la quale, in contestazione delle prospettazioni attoree, deduceva che: Controparte_2
- il credito esatto in via monitoria troverebbe conforto nell'estratto certificato ex art. 50
TUB e dagli estratti di conto dal 31/03/2008 sino alla chiusura offerti in giudizio;
Pag. 4 a 14 - le doglianze concernenti l'applicazione della commissione di massimo scoperto nulla e di interessi usurari sarebbe infondata in quanto generica;
- analogamente infondate sarebbero le doglianze concernenti la concessione abusiva del credito e la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte di essa convenuta nonché le doglianze concernenti l'illegittimità del recesso dal rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Spiegava intervento ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. la (di Controparte_3 seguito “ ), deducendo che: CP_5
- con atto del 27/09/1994 la avrebbe sottoscritto con essa il contratto di Parte_1 apertura di credito in conto corrente n. 3295 in base al quale le sarebbero state concesse lire 300.000,00;
- a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, , Parte_2 Parte_3
, , in qualità di soci della avrebbero prestato
[...] Persona_1 Parte_1 fideiussione omnibus in data 4/11/2015 sino alla concorrenza dell'importo di €
270.000,00 ciascuno;
- in data 6/07/2017 la banca avrebbe sollecitato la società ed i fideiussori a ripianare l'esposizione debitoria;
- perdurando la morosità e l'inadempimento della società correntista alle obbligazioni assunte, in data 9/04/2018, la avrebbe comunicato la formale risoluzione del CP_5 rapporto, intimando il pagamento di quanto dovuto, girando a sofferenza il rapporto, in data 27/04/2018;
- in data 8/06/2018, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione la CP_5 avrebbe ceduto alla n portafoglio di crediti in cui sarebbe stato Controparte_2 ricompreso anche quello oggetto di causa;
- le doglianze della parte opponente sarebbero del tutto infondate, essendo il credito esatto in via monitoria adeguatamente confortato;
- del pari infondate sarebbe la doglianza concernente la nullità delle condizioni economiche applicate dalla banca per le ragioni meglio espresse nell'atto di intervento anche in relazione alla predicata nullità delle fideiussioni.
Eccepiva inoltre la prescrizione delle domande proposte dalla parte opponente relative ai conti oggetto di causa per il periodo precedente al 10/07/2010.
Pag. 5 a 14 Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la parte attrice disconosceva formalmente le sottoscrizioni apposte su tutti i contratti versati in atti come meglio elencati nella detta memoria.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la parte convenuta proponeva istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti oggetto di causa.
Con ordinanza del 17/03/2022 veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 25/06/2025 la causa, istruita documentalmente ed a mezzo espletamento di ctu grafologica e contabile, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e pertanto va accolta nei limiti che seguono.
In rito deve prendersi atto che il tentativo di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo.
1. Considerazioni di ordine generale.
In apertura di motivazione, occorre precisare che oggetto del giudizio di opposizione che ne occupa è il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 3295, acceso nel 1994 da Pt_1 presso la banca (già ,
[...] Controparte_3 Controparte_6 successivamente incorporata nel Credito Siciliano s.p.a.) in base al quale la predetta concedeva alla propria correntista un'apertura di credito di £ 300.000.000, successivamente assistiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata da e i quali, Persona_1 Persona_2 in data 4/11/2015, hanno rilasciato ulteriore fideiussione unitamente a Parte_4
È incontestato che il credito esatto in via monitoria dalla – in qualità di Controparte_1 mandataria della - fosse stato in precedenza oggetto di cessione dalla banca Controparte_2
, poi intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. in favore Controparte_3 della opposta. Ciò vale a dire che titolare del diritto di credito è appunto la cessionaria, mentre il rapporto resta in capo alla intervenuta.
Deve altresì precisarsi che in base ai principi di riparto dell'onere della prova vigenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca opposta ha l'onere di produrre tutti i contratti e gli estratti volti a documentare l'andamento del conto, nonché a comprovare la pattuizione di tutti le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, pena la nullità delle stesse.
Tuttavia, nell'ipotesi, come quella in commento, produca solo una parte degli estratti di conto periodici, a dispetto di quanto sostenuto dagli opponenti, non deve essere aprioristicamente
Pag. 6 a 14 esclusa la sussistenza del diritto di credito azionato, imponendosi piuttosto il ricalcolo del saldo finale previa espunzione di tutti i peggioramenti di saldo avvenuti nei periodi non documentati.
2. Risultanze ctu grafologica.
Chiarito quanto precede, occorre ora ricordare che gli opponenti hanno proceduto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti di conto corrente, con annessa apertura di credito, nonché ai contratti di fideiussione, di talchè la banca conseguentemente proposto istanza di verificazione proposta dalla banca opposta.
Ciò pertanto ha reso necessario l'espletamento di ctu di natura grafologica.
Procedendo alla disamina delle risultanze cui è pervenuta la nominata grafologa, deve evidenziarsi che la predetta ha riferito di aver condotto la perizia in parte su documenti in originale ed in parte su copie fotostatiche. All'esito della perizia è emerso che tutte le sottoscrizioni sono autografe e quindi riconducibili ai soggetti sottoscrittori, formulando in relazione ai documenti in originale – oggetto di analisi – un giudizio di certezza dell'autografia delle sottoscrizioni;
mentre per i documenti prodotti in fotocopie ha formulato un giudizio in termini di alta probabilità di autografia delle sottoscrizioni.
In proposito, l'avvocato di parte opponente ha osservato che tali ultimi documenti non possono essere utilizzati, avendo a suo avviso, la giurisprudenza di legittimità opinato per l'impossibilità di utilizzare le copie fotostatiche per l'espletamento di perizia grafologica.
Sul punto deve osservarsi che, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2777/2025 ha avuto modo di chiarire che “(…) nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per causa non imputabilità alla parte che intende avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine può essere anche disposta una consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purchè il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri”.
Sulla scorta di quanto precede, ribadito che la consulente ha comunque espresso – rispetto alle dette sottoscrizioni – un giudizio di alta probabilità di autenticità, trattandosi inoltre di un numero esiguo di documenti, può ritenersi, anche alla luce delle ulteriori risultanze, nonché della non contestazione dell'esistenza di detti contratti per tutta la durata pluriennale della
Pag. 7 a 14 loro esecuzione, che le sottoscrizioni siano autentiche, con conseguente utilizzabilità di detta documentazione.
3. Contratti di fideiussione.
Una volta accertata l'autenticità delle sottoscrizioni, è utile procedere alla disamina della doglianza concernente la predicata violazione da parte della banca delle fideiussioni dell'art. 1956 c.c. in relazione ai contratti di fideiussione conclusi con gli opponenti Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
In particolare, ad avviso dei garanti opponenti la banca avrebbe continuato ad erogare credito in favore della società nonostante il peggioramento delle condizioni economiche Parte_1 della stessa. Va, in proposito rammentato che a mente dell'art. 1956 c.c. “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
La ratio della norma è quella di evitare che, in caso di fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore venga chiamato a rispondere dei debiti da lui garantiti, quando tale maggiore esposizione sia stata causata dal comportamento della banca che, in violazione dei principi di buona fede contrattuale, abbia continuato a fare credito al soggetto indebitato in un contesto in cui, quanto meno, si sarebbe dovuto comprendere che costui, a causa del peggioramento delle sue condizioni finanziarie, non era più in grado di soddisfarlo.
Non risulta nel caso concreto, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale che, al pari di ogni altro elemento della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., deve essere fornita dal fideiussore che agisce per la propria liberazione dal vincolo (cfr. Cass. sent. n. 2524/2006;
Cass. sent. n. 23422/2016).
Analogamente, in relazione all'elemento psicologico in capo al creditore beneficiario della garanzia, ad opinar della corte di Cassazione, ai fini della liberazione del fideiussore viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di una eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito (cfr. Cass. sent. n. 8995/2003).
Con riguardo a tale elemento, tuttavia, i fideiussori opponenti nulla hanno inteso allegare.
Non può poi ignorarsi che i predetti fideiussori erano anche soci della debitrice principale, pertanto, al momento in cui hanno sottoscritto le rispettive garanzie erano indubbiamente a conoscenza delle condizioni economiche e finanziarie della società.
Pag. 8 a 14 Per le ragioni che precedono la doglianza va respinta.
4. Illegittimità del recesso della banca.
Analogamente non è meritevole di seguito la doglianza, espressa dalla parte opponente, concernente l'illegittimità del recesso esercitato dalla banca.
Invero, l'art. 1845 c.c. in tema di recesso dall'apertura di credito bancario, prevede che, salvo patto contrario la banca non possa recedere dal contratto prima della scadenza del termine se non per giusta causa;
ove l'apertura di credito sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. La norma ammette patto contrario, per definizione quindi lecito, con il quale le parti concordino la facoltà di recesso, anche nel contratto a tempo determinato, senza giusta causa. Il recesso della banca può dirsi lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale, né essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni dall'istituto addotte. Ne deriva che grava sulla parte, la quale assume la illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli (cfr. Cass. sent. n. 10125/2021; sent. n. 17291/2016).
Nel caso in commento, se da un lato la parte opponente non ha inteso allegare né provare le ragioni per cui il recesso della banca possa essere giudicato illegittimo, quest'ultima – dal suo canto – ha offerto in giudizio:
- lettera di diffida e messa in mora del 6/07/2017 con cui, richiamata la precedente missiva (rimasta priva di riscontro) del 10/10/2016 con cui si informava che l'affidamento era stato posto in scadenza con contestuale invito a predisporre un piano di rientro, invitava la debitrice a versare le somme necessarie al rientro;
- la successiva lettera raccomandata del 9/04/2018 con cui ha comunicato la chiusura del conto a fronte del perdurante inadempimento alle obbligazioni contrattuali (all. 3 e
4 fascicolo monitorio convenuta).
Dunque, il lasso temporale che intercorre tra una missiva e l'altra dimostra che l'interruzione del rapporto, con contestuale revoca degli affidamenti, ben lungi dal poter essere reputata brusca ed ingiustificata, era avvenuta nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, avendo la banca tollerato per almeno due anni l'inadempimento – perdurante – della debitrice principale e dei garanti.
Pag. 9 a 14
5. Contratti di conto corrente ed apertura di credito.
Quanto ai rapporti di conto e di affidamento, va premesso che alla luce delle diverse doglianze espresse dagli opponenti, è stato ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di natura contabile.
Al fine dell'espletamento della predetta consulenza, il nominato esperto ha analizzato Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti n. 1003295, già acceso antecedentemente al
18/4/1990 presso la e passato a sofferenza il 27/4/2018 e per il Controparte_6 quale non risulta depositato il contratto di apertura, mentre risultano depositati i contratti successivi e le proposte di modifica unilaterale, e gli estratti conto e scalari dal 31/3/2008 al
27/4/2018.
Procedendo alla disamina delle risultanze cui è pervenuto il consulente, deve anzitutto evidenziarsi che la prima parte degli estratti conto che va dal c.d. saldo zero non è stata prodotta in giudizio, tuttavia, il predetto ha lasciato invariato il saldo del primo estratto disponibile essendo a credito della correntista, in linea con quanto richiesto al punto A. 5) (a)
ii) del quesito sottopostogli con ordinanza del 24/02/2024.
In relazione alla doglianza concernente l'applicazione di interesse anatocistici, occorre dapprima puntualizzare – atteso che il conto risulta accesso prima del 30/06/2000 – che con l'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, che ha consentito agli istituti di credito, con il rispetto di determinate condizioni, la capitalizzazione infrannuale degli interessi e quindi l'anatocismo era consentito e legittimo, quanto meno, fino al 31/12/2013; successivamente le modifiche apportate all'art. 120 TUB dall'art. 1, comma 629, della L.
147/2013, hanno comportato la non debenza di detti interessi per il periodo successivo all'1/01/2014 e sino poi alla successiva modifica intervenuta nel 2016.
Il consulente ha accertato che la capitalizzazione è stata applicata con frequenza trimestrale ed in condizioni di reciprocità tra le parti in conformità all'art. 120 TUB.
Tuttavia, non risulta che la correntista abbia autorizzato quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della delibera CICR del 3/08/2016.
Invero, in relazione al periodo che va dal 2000 al 2013 non vi è in atti una valida pattuizione dell'applicazione di tale voce di costo, atteso che il primo regolamento contrattuale – contratto di conto corrente – concluso tra le parti risale al 1990. I contratti di affidamento ed apertura di credito a partire dal 1993, offerti in giudizio, non contengono una siffatta valida pattuizione.
Pertanto, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito con ordinanza n. 27460/2025, “ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR 2000, in applicazione dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n.
Pag. 10 a 14 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della modifica unilaterale disposta a termini dell'art. 7, comma 2, del CICR occorrendo una modificazione pattizia delle stesse, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”.
In questa prospettiva, quindi, in assenza di una valida pattuizione, deve ritenersi preferibile l'ipotesi formulata dal nominato esperto che espunge la capitalizzazione per l'intero periodo oggetto di ricalcolo. Sulla scorta di tali considerazioni non può trovare condivisione l'osservazione formulata dal consulente della banca, atteso che per quanto sia stata rispettata la pari periodicità degli interessi debitori e creditori ed a prescindere dall'omessa autorizzazione da parte del correntista, a comportare la necessaria espunzione dal conto di tali interessi è l'assenza della pattuizione che possa rendere valida l'applicazione degli stessi.
In relazione alla pattuizione del tasso di interesse passivo e all'esercizio dello ius variandi da parte della banca, il consulente oltre ad aver accertato la sussistenza della pattuizione della clausola con cui la banca si riservava la facoltà di variare unilateralmente i tassi nel corso del rapporto, ha altresì accertato che dalla documentazione in atti non risulta che gli opponenti abbiano specificamente contestato “con riferimento al momento in cui è intervenuta ed alle condizioni modificate” le successive modifiche delle condizioni contrattuali.
Inoltre, nel corso del rapporto non sono stati applicati tassi peggiorativi per la correntista rispetto a quelli pattuiti o modificati unilateralmente dalla banca ex art. 118 TUB.
Quanto alla commissione di massimo scoperto il nominato esperto ha accertato le commissioni di massimo scoperto pattuite risultano applicate fino al 30/9/2009 sull''utilizzato', pertanto, nella ricostruzione effettuata sono state escluse dall'elaborazione; le commissioni sul fido accordato non risultano pattuite, e pertanto sono state escluse dai conteggi;
le commissioni di istruttoria veloce risultano pattuite nel contratto del 21/3/2013, e pertanto sono state applicate da tale data.
In relazione alla doglianza concernente l'applicazione di interessi usurari, dalle stesse allegazioni attoree emerge la riferibilità della stessa non già agli interessi oggetto di pattuizione, quanto piuttosto ad una fattispecie di usura sopravvenuta. Al riguardo va rammentato che la disciplina dettata in tema di usura dagli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., come modificati dalla L. 108 del 1996, rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 4, e come da
Pag. 11 a 14 interpretare, in base all'art. 1, 1° comma, D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni nella
L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. 108/1996, dispone che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, tali quindi dovendosi intendere gli interessi convenuti al momento della pattuizione ovvero di un valido esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Considerato quindi che la verifica, al precitato fine, deve aver riguardo agli interessi
“convenuti”, o modificati nel rispetto dei dettami dell'art. 118 TUB, considerato altresì che lo sforamento del tasso soglia nel corso dell'esecuzione del rapporto ed in assenza delle citate modifiche integra una fattispecie di c.d. usura sopravvenuta, non giuridicamente rilevante alla luce dei noti e consolidati principi enunciati a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione (SS.UU. sent. n. 24675/2017), la doglianza sul punto formulata dalla parte opponente deve essere respinta.
Da ultimo, deve rilevarsi che la banca terza intervenuta, nella sua qualità di parte del rapporto contrattuale, avendo ceduto alla banca convenuta i soli crediti derivanti dal rapporto di conto corrente oggetto di causa, nel costituirsi ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto della società a ripetere le somme addebitate nel periodo precedente al 10/07/2010. Pt_1
Sul punto è utile ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione – con la nota Sentenza n.
24418/2010 – hanno affermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole negoziali con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, il quale esclusivamente per le rimesse cd. ripristinatorie – ovvero per i versamenti che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista – decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., Sez.
Un., n. 24418/2010).
Pag. 12 a 14 Per converso nel caso di rimesse solutorie il termine di prescrizione decennale decorre dai singoli pagamenti indebiti.
In altri termini laddove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento
(rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
In particolare, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio.
In proposito la Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Il nominato esperto ha quindi proceduto alla individuazione di tutte le rimesse solutorie per le quali è intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Deve infine rilevarsi che in base ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione
l'individuazione delle rimesse solutorie deve essere operata sul saldo ricalcolato e non anche sul saldo banca, precisando in particolare che “il corretto modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista, deve essere operato non con una valutazione ex ante, ma solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito” (cfr. Cass. n. 2602/2024).
In adesione agli enunciati principi deve essere preferita l'ipotesi di ricalcolo – operata dal nominato esperto – sul saldo già rideterminato.
Conclusivamente va affermato che il saldo del conto corrente n. 1003295 rideterminato al
27/04/2018, a fronte di un saldo banca di € -215.624,41, va quantificato in € 117.471,92 a debito della correntista.
Pag. 13 a 14 Quanto alle spese di CTU grafologica, attesa l'infondatezza del disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni, le stesse vanno poste a carico esclusivo degli opponenti.
Di contro, per quanto attiene alle spese di CTU contabile, stante l'inessattezza delle ricostruzioni prospettate da tutte le parti costituite, si ritiene rispondente a giustizia ripartire le stesse in parti uguali tra gli opponenti, da un lato, e la convenuta e la terza intervenuta dall'altro.
Le spese di lite, stante il definitivo accertamento dell'esistenza del credito azionato in via monitoria (seppure in misura inferiore rispetto a quella rivendicata), vanno poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, così provvede:
I. accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8611/2020 reso dal
Tribunale di Roma e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo medesimo;
II. accerta che il saldo del conto corrente n. 1003295 alla data del 27/04/2018 (data di passaggio a sofferenza) è pari ad € 117.471,92 a debito della correntista;
III. condanna la , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
– questi ultimi entro i limiti delle fideiussioni prodotte in atti – in solido tra loro al pagamento della somma pari ad € 117.471,92 oltre interessi legali dalla chiusura del conto al soddisfo in favore del quale mandataria di Controparte_1 CP_2
[...]
IV. limitatamente ai rapporti interni tra le parti, ripartisce le spese di ctu contabile in parti uguali tra gli opponenti, da un lato, e la convenuta e l'intervenuta dall'altro;
V. limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di ctu grafologica definitivamente a carica della parte opponente;
VI. condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta e della terza intervenuta delle spese di lite, che si liquidano complessivamente nella misura di € 14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondersi all'opposta ed alla terza intervenuta nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 08/12/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
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