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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
10026/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.09.2025 da 1)
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Sacro Cuore n. 5 (C.F.: ), cittadina italiana, di professione impiegata;
titolo C.F._1 di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
cittadina italiana;
difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Simona Bozzini (C.F.: – C.F._2
PEC del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio di quest'ultima, in Milano via Monte Suello n 5 e 2)
nato a [...] il [...] residente in [...]
OV n. 41 (C.F.: , cittadino italiano, di professione operaio generico;
C.F._3 titolo di studio: licenza media difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso congiunto depositato in atti, dall'avv. Isabella Boi (C.F.: – PEC C.F._4 Email_2 del Foro di CA (Ca) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in CA (Ca) via Carrara n. 22
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 13.09.1997, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 276 parte 2 serie A volume R01, anno 1997. In separazione dei beni.
Con la seguente figlia: (maggiorenne) nata a [...] il [...] cittadina Persona_1 italiana FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 47 e 473 bis 49 c.p.c., per separazione e divorzio su domanda congiunta personalmente sottoscritto e depositato in data 5 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
• assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano, alla via Santuario del Sacro Cuore n. 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra con la quale Parte_1 convive stabilmente la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente. Il sig. si impegna irrevocabilmente a vendere/trasferire alla figlia Parte_2 [...]
che ha dichiarato di accettare, la propria quota (50%) di comproprietà dell'immobile Per_1 sito in Milano, via Santuario del Sacro Cuore n. 5, appartamento ad uso abitazione al piano terzo con annessi vano cantina e un box al piano seminterrato, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Milano come segue: fg. 14, mapp 212, sub 22, piano 3S1, z.c. 3, cat. A/3, cl.
3. nonché la relativa quota di comproprietà sulle parti ed enti comuni dell'intero stabile.
• Le rate del mutuo a far tempo dalla sottoscrizione congiunta delle condizioni di separazione sino alla data del trasferimento verranno sostenute dalla sig.ra con il Parte_1 trasferimento dell'immobile le rate di mutuo residue verranno corrisposte, pro quota, dalla figlia manlevando il sig. da qualsivoglia conseguenza Persona_1 Parte_2 derivante dalla sua qualità di coobbligato solidale nei confronti della Banca mutuante.
• Le parti si impegnano ad andare al rogito entro 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione ed entro tale data il sig. si impegna a liberare da tutti i propri effetti Pt_2 personali sia la casa che la cantina ed il box.
• Le parti sono d'accordo che tale trasferimento immobiliare è funzionale ed indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare.
• Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto statuito con riguardo alla vendita della casa coniugale e delle relative pertinenze le parti avranno regolato anche tutte le loro pendenze economiche e non avranno più nulla da pretendere per alcun titolo o causa.
• Dichiarare altresì che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 898/1970 e, pertanto, Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 13.09.1997
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Roberta Madera Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.09.2025 da 1)
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Sacro Cuore n. 5 (C.F.: ), cittadina italiana, di professione impiegata;
titolo C.F._1 di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
cittadina italiana;
difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Simona Bozzini (C.F.: – C.F._2
PEC del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio di quest'ultima, in Milano via Monte Suello n 5 e 2)
nato a [...] il [...] residente in [...]
OV n. 41 (C.F.: , cittadino italiano, di professione operaio generico;
C.F._3 titolo di studio: licenza media difeso e rappresentato, in virtù di delega in calce al ricorso congiunto depositato in atti, dall'avv. Isabella Boi (C.F.: – PEC C.F._4 Email_2 del Foro di CA (Ca) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in CA (Ca) via Carrara n. 22
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 13.09.1997, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 276 parte 2 serie A volume R01, anno 1997. In separazione dei beni.
Con la seguente figlia: (maggiorenne) nata a [...] il [...] cittadina Persona_1 italiana FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 47 e 473 bis 49 c.p.c., per separazione e divorzio su domanda congiunta personalmente sottoscritto e depositato in data 5 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
• assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano, alla via Santuario del Sacro Cuore n. 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra con la quale Parte_1 convive stabilmente la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente. Il sig. si impegna irrevocabilmente a vendere/trasferire alla figlia Parte_2 [...]
che ha dichiarato di accettare, la propria quota (50%) di comproprietà dell'immobile Per_1 sito in Milano, via Santuario del Sacro Cuore n. 5, appartamento ad uso abitazione al piano terzo con annessi vano cantina e un box al piano seminterrato, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Milano come segue: fg. 14, mapp 212, sub 22, piano 3S1, z.c. 3, cat. A/3, cl.
3. nonché la relativa quota di comproprietà sulle parti ed enti comuni dell'intero stabile.
• Le rate del mutuo a far tempo dalla sottoscrizione congiunta delle condizioni di separazione sino alla data del trasferimento verranno sostenute dalla sig.ra con il Parte_1 trasferimento dell'immobile le rate di mutuo residue verranno corrisposte, pro quota, dalla figlia manlevando il sig. da qualsivoglia conseguenza Persona_1 Parte_2 derivante dalla sua qualità di coobbligato solidale nei confronti della Banca mutuante.
• Le parti si impegnano ad andare al rogito entro 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione ed entro tale data il sig. si impegna a liberare da tutti i propri effetti Pt_2 personali sia la casa che la cantina ed il box.
• Le parti sono d'accordo che tale trasferimento immobiliare è funzionale ed indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare.
• Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto statuito con riguardo alla vendita della casa coniugale e delle relative pertinenze le parti avranno regolato anche tutte le loro pendenze economiche e non avranno più nulla da pretendere per alcun titolo o causa.
• Dichiarare altresì che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 898/1970 e, pertanto, Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 13.09.1997
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Roberta Madera Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG