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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Stefania Cannavale Giudice rel dott.ssa Silvia Rossi Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 14787/2025, promosso da:
(CUI ), nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
, residente a [...] con il patrocinio dall'avv. Maria Elisabetta Vandelli C.F._2
(C.F. ) del Foro di Roma, con Studio in Roma, Via F. Massimo n. 60 C.F._3
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
– PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di C.F._4 Email_1 quest'ultima in alla Via Alfredo Testoni nr. 6 CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.10.2025, il ricorrente , cittadino Parte_1 tunisino, nato a [...] il [...], CUI , ha presentato ricorso avverso il decreto C.F._1
Pagina 1 del Prefetto della Provincia di Bologna di Espulsione dal Territorio Nazionale e l'ordine del Questore di
Bologna, emessi il 08/10/2025 e notificati in pari data.
Nel provvedimento di espulsione del Prefetto si legge che l'espulsione è stata disposta in relazione al fatto che il ricorrente è presente sul Territorio Nazionale senza un permesso di soggiorno avendo ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche notificatogli contestualmente all'espulsione impugnata, in data 08/10/2025.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento della e ha chiesto, previa sospensione CP_1 dei provvedimenti, di dichiarare illegittimo il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale del
Prefetto di e l'ordine del Questore di Bologna, emessi l'08/10/2025 e notificati in pari data. CP_1
Ha riferito, inoltre, di aver già presentato ricorso ex art 35 bis D.Lgs 25/2008 contro il rigetto delle protezioni maggiori da parte della CT di depositato in data 06/04/2024 e rubricato al n. RG CP_1
4759/2024.
Con decreto del 27.10.2025 il Giudice ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
e ha chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nello specifico, la ha rappresentato che il provvedimento impugnato è stato Controparte_1 oggetto di annullamento in autotutela, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, per il ricorrente, ad una decisione sulla domanda proposta innanzi al Tribunale di Bologna.
All'udienza del 9 dicembre 2025 fissata per la comparizione delle parti, è comparso il Procuratore della parte attrice, il quale stante l'annullamento del decreto impugnato, ha chiesto il dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso sono i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale del Prefetto di Bologna e l'ordine del Questore di Bologna, emessi l'08/10/2025 e notificati in pari data, in cui si ordina che il ricorrente lasci il Territorio Nazionale entro 7 giorni.
La ha rappresentato che il provvedimento impugnato è stato oggetto di Controparte_1 annullamento in autotutela, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, per il ricorrente, ad una decisione sulla domanda proposta innanzi all'intestato Tribunale e di non aver dunque interesse alla prosecuzione del giudizio.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle parti, in conseguenza di un fatto conosciuto durante la pendenza della lite, alla pronuncia giudiziale. La
Corte Suprema (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
Pagina 2 postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
Nè impedisce una pronuncia di tal fatta la circostanza che tutte le parti non la abbiano espressamente invocata, dal momento che “la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti” (Cassazione civile sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097).
Per quanto concerne le spese, essendo intervenuto il provvedimento in autotutela dopo pochi giorni dalla iscrizione al ruolo del ricorso, si ritiene che, tenendo conto del comportamento collaborativo di parte resistente, sussistano gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 12 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Cannavale dott. Marco Gattuso
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Stefania Cannavale Giudice rel dott.ssa Silvia Rossi Giudice all'esito della camera di consiglio del 12/12/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 14787/2025, promosso da:
(CUI ), nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
, residente a [...] con il patrocinio dall'avv. Maria Elisabetta Vandelli C.F._2
(C.F. ) del Foro di Roma, con Studio in Roma, Via F. Massimo n. 60 C.F._3
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
– PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di C.F._4 Email_1 quest'ultima in alla Via Alfredo Testoni nr. 6 CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.10.2025, il ricorrente , cittadino Parte_1 tunisino, nato a [...] il [...], CUI , ha presentato ricorso avverso il decreto C.F._1
Pagina 1 del Prefetto della Provincia di Bologna di Espulsione dal Territorio Nazionale e l'ordine del Questore di
Bologna, emessi il 08/10/2025 e notificati in pari data.
Nel provvedimento di espulsione del Prefetto si legge che l'espulsione è stata disposta in relazione al fatto che il ricorrente è presente sul Territorio Nazionale senza un permesso di soggiorno avendo ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche notificatogli contestualmente all'espulsione impugnata, in data 08/10/2025.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento della e ha chiesto, previa sospensione CP_1 dei provvedimenti, di dichiarare illegittimo il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale del
Prefetto di e l'ordine del Questore di Bologna, emessi l'08/10/2025 e notificati in pari data. CP_1
Ha riferito, inoltre, di aver già presentato ricorso ex art 35 bis D.Lgs 25/2008 contro il rigetto delle protezioni maggiori da parte della CT di depositato in data 06/04/2024 e rubricato al n. RG CP_1
4759/2024.
Con decreto del 27.10.2025 il Giudice ha fissato udienza per la comparizione delle parti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
e ha chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nello specifico, la ha rappresentato che il provvedimento impugnato è stato Controparte_1 oggetto di annullamento in autotutela, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, per il ricorrente, ad una decisione sulla domanda proposta innanzi al Tribunale di Bologna.
All'udienza del 9 dicembre 2025 fissata per la comparizione delle parti, è comparso il Procuratore della parte attrice, il quale stante l'annullamento del decreto impugnato, ha chiesto il dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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Oggetto del ricorso sono i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale del Prefetto di Bologna e l'ordine del Questore di Bologna, emessi l'08/10/2025 e notificati in pari data, in cui si ordina che il ricorrente lasci il Territorio Nazionale entro 7 giorni.
La ha rappresentato che il provvedimento impugnato è stato oggetto di Controparte_1 annullamento in autotutela, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, per il ricorrente, ad una decisione sulla domanda proposta innanzi all'intestato Tribunale e di non aver dunque interesse alla prosecuzione del giudizio.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle parti, in conseguenza di un fatto conosciuto durante la pendenza della lite, alla pronuncia giudiziale. La
Corte Suprema (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
Pagina 2 postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
Nè impedisce una pronuncia di tal fatta la circostanza che tutte le parti non la abbiano espressamente invocata, dal momento che “la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti” (Cassazione civile sez. I, 26 maggio 1999, n. 5097).
Per quanto concerne le spese, essendo intervenuto il provvedimento in autotutela dopo pochi giorni dalla iscrizione al ruolo del ricorso, si ritiene che, tenendo conto del comportamento collaborativo di parte resistente, sussistano gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 12 dicembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Cannavale dott. Marco Gattuso
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