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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simone Lazzarini, elettivamente domiciliata in MI, viale Lunigiana n. 40, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, nel Controparte_1 CP_2 presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Testoni n. 6, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 08.11.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza dell'11.11.2024, deduceva che: Parte_1
- in data 24.05.2023, ipotizzando di essere stata contagiata da soggetto irreversibilmente danneggiato da epatite post-trasfusionale (il marito, , presentava all'AUSL Piacenza domanda Persona_1
amministrativa per accedere ai benefici assistenziali riconosciuti dalla L. n. 210/1992 anche in favore dei soggetti con danni irreversibili contagiati dal coniuge;
- alla domanda amministrativa d'indennizzo erano allegati, oltre ai documenti identificativi, la copia della domanda d'indennizzo in precedenza presentata dal marito, la notifica del giudizio della commissione medica ospedaliera espresso nel suo caso e la sentenza con cui la Corte d'Appello di
MI aveva riconosciuto in via definitiva il suo diritto a percepire l'indennizzo;
- erano, inoltre, allegati, suddivisi in sei files, i documenti sanitari che descrivevano l'evoluzione della sua patologia nel corso degli anni;
- veniva, quindi, sottoposta a visita medico-legale dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del D.P.R. n. 1092/1973;
- che, in seguito, riceveva la notificazione del giudizio della he, con verbale n. MI124000373 Pt_2
del 25.01.2024, pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l'infezione contratta dalla ricorrente e l'infermità già oggetto di riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 210/1992 del coniuge, considerate le modalità di trasmissione ed il rapporto coniugale, aveva giudicato Persona_1 la domanda intempestiva “tenuto […] in considerazione che l'infermità risultava essere nota all'istante dal 1995”, ritenendo, inoltre, che la menomazione dell'integrità psico-fisica non fosse meritevole di alcuna ascrizione “tenuto conto del successo della terapia eradicante e dell'assenza di segni diretti e indiretti di epatopatia evolutiva”;
- ritenendo non condivisibile il giudizio formulato dalla C.M.O., in data 08.03.2024 proponeva ricorso amministrativo ex art. 5 della L. n. 210/1992, con cui sosteneva che: “Ora, quanto alla pretesa intempestività della domanda è sufficiente osservare che, con riferimento all'ipotesi di contagio da coniuge, la legge 210/1992 non prevede alcun termine decadenziale né questo è applicabile estensivamente in via analogica, potendosi al più fare applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente però non semplicemente dalla data di conoscenza della malattia, ma di consapevolezza della riferibilità causale del danno subito ad un comportamento doloso o colposo di terzi. Nello specifico è dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'origine post-trasfusionale del danno subito dal marito che potrebbe al più Persona_1
2/9 presto decorrere l'eventuale termine di prescrizione decennale (doc. A4 fascicolo amministrativo).
Quanto invece all'entità del danno la documentazione sanitaria prodotta evidenzia un quadro di fibrosi, sia pure di grado lieve, associata all'ipotiroidismo causato dalla terapia interferonica somministrata per eradicare il virus, complesso morboso che pare certamente meritevole di ascrivibilità tabellare. Per le sopra esposte considerazioni, con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si insiste per la riforma del giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera e, per l'effetto, per il riconoscimento della tempestività della domanda amministrativa presentata ed ascrizione della menomazione dell'integrità psico-fisica riportata almeno all'ottava categoria della tabella A allegata al D.p.r. n. 834/1981, con conseguente erogazione del corrispondente indennizzo ex art. 1 legge 210/92”;
- a distanza di oltre sette mesi, il ricorso presentato in via amministrativa non era stato ancora deciso.
Ritenendo, quindi, la illegittimità del succitato verbale della C.M.O. e del mancato accoglimento del ricorso proposto in via amministrativa, pertanto, chiedeva: “accertare e dichiarare che, Parte_1 la domanda d'indennizzo presentata in data 24.05.2023 è tempestiva;
la menomazione dell'integrità psico-fisica riportata, già accertata come dipendente da contagio da coniuge a propria volta irreversibilmente danneggiato da epatite post-trasfusionale, risulta ascrivibile almeno alla ottava categoria della tabella A del D.p.r. 30.12.1981, n. 834 o a quella diversa e migliore categoria che sarà accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente: l'INDENNIZZO previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 210/1992, quantificato sulla base dei valori previsti dalla tabella B allegata alla legge 29.04.1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 02.05.1984, n. 111, per la ottava categoria della tabella A del D.p.r. 30.12.1981, n. 834 o per quella diversa e migliore categoria che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 01.06.2023; l'INDENNITA'
INTEGRATIVA SPECIALE di cui alla legge 27.05.1959, n. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato (ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 210/1992) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e cioè dal 01.06.2023. Il tutto con il riconoscimento della RIVALUTAZIONE
ISTAT su entrambe le voci dell'assegno bimestrale e degli INTERESSI LEGALI dalle singole scadenze
e sino all'effettivo soddisfo”.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1
quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta decadenza della ricorrente dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992 (in conformità a quanto già espresso e ritenuto dalla
3/9 competente C.M.O., giusto verbale modello LM/V N. MI124000373 del 25.01.2024 del Centro
Ospedaliero Militare di MI). Nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso sia per difetto di prova di esistenza del nesso eziologico tra la patologia accertata in capo a e quella accertata Parte_3
in capo al coniuge, sia in ragione del difetto di ascrivibilità tabellare della patologia Persona_1
accertata in capo alla ricorrente.
1.2) Con ordinanza del 24.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.01.2025, il G.I., “ritenuta l'opportunità di pervenire ad una decisione in merito a quanto domandato dal resistente nelle conclusioni svolte in via definitiva con la Controparte_1
comparsa di costituzione in giudizio, specie rispetto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza della ricorrente dal diritto all'indennizzo ex art. 3, comma 1, della L. n.
210/1992, riservando, ad un eventuale prosieguo del giudizio, ogni determinazione in merito all'ammissione delle istanze istruttorie svolte da , fissava udienza di discussione e Parte_1 decisione. Alla successiva udienza del 22.05.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Si osserva, in via preliminare, che la Corte di Cassazione, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale (in questa sede omesso ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che statuisce che la motivazione della sentenza deve consistere in una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi), ha stabilito che, in tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto soggetto pubblico che, Controparte_1
analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 12538/2011; cfr., altresì, Cass., Sez. Lav., n.
29311/2011).
La Corte di Legittimità, nella sentenza emessa a Sezioni Unite, dopo aver ripercorso la normativa succedutasi nel tempo in materia di tutela della salute, in particolare riguardo alla ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni a seguito della modifica dell'art. 117 Cost., ha ritenuto che le disposizioni sul contenzioso sanitario contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.05.2000
Parte e del 24.07.2003, relative al conferimento di funzioni alle Regioni e da queste alle riguardano solo l'onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti spettanti ai cittadini, né tanto potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto
4/9 costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle Regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale.
La Corte ha aggiunto che l'art. 5 della L. n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della Salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico- ospedaliera e che questa competenza è stata fatta salva dall'art. 123 del d.lgs. n. 112/1998 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo e di attribuzione, a queste ultime, della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica.
Quindi, come il Ministero della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo.
Per le ragioni su indicate, sussiste certamente la legittimazione passiva a resistere in giudizio del
, a prescindere dall'epoca in cui la prestazione vitalizia ha avuto inizio. Controparte_1
2.1) Passando al merito della controversia, la domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Giova premettere, in punto di fatto, che, con istanza del 14.05.2023, presentata presso l'
[...]
, ritenendo di essere stata contagiata dal proprio coniuge, Controparte_3 Parte_1
già titolare di indennizzo di cui alla richiamata L. n. 210/1992 in quanto soggetto Persona_1 emotrasfuso, ha chiesto il riconoscimento del medesimo indennizzo e la 2ˆ Commissione Medica
Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di MI, a seguito dell'espletata visita medico legale, con verbale ML/V n. MI124000373 del 25.01.2024, pur riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra l'infezione contratta dall'istante e l'infermità già oggetto di riconoscimento dei benefici di cui alla
L. n. 210/92 del coniuge, da un lato, non riteneva la menomazione attuale meritevole di alcuna ascrivibilità tabellare “tenuto conto della terapia eradicante e dell'assenza di segni diretti ed indiretti di epatopatia evolutiva”, dall'altro, escludeva la tempestività della domanda “in considerazione che
l'infermità risultava essere nota all'istante dal 1995”. Tale verbale è stato impugnato da Parte_1 mediante ricorso ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata L. n. 210/1992 in data 08.03.2024.
Com'è noto, in punto di diritto, ai sensi della L. n. 210/1992, chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. L'indennizzo spetta, altresì: ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati;
agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; alle
5/9 persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
A norma dell'art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992, nel testo modificato dall'art. 1, comma 9, della L.
n. 238/1997, la domanda amministrativa per ottenere l'indennizzo deve essere presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali [...] dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
Secondo consolidata giurisprudenza: “Per la decorrenza del termine triennale, si richiede la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione (o alla trasfusione), dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n, 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del 2010, Cass. n. 22706 del
2010; Cass. n. 19811 del 2013, Cass. n. 2684 del 2017) […] In definitiva, per la decorrenza del termine triennale di decadenza, non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell'epatopatia post-trasfusionale, in quanto deve coesistere la conoscenza o conoscibilità dei presupposti per l'indennizzo e, quindi, anche la consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della soglia di indennizzabilità (Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del
2010 cit., Cass. n. 837 del 2006 e, da ultimo, Cass., n. 12019 del 2016” (Cass., n. 20/2018).
Peraltro, è giurisprudenza consolidata che: “Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 238 del 1997 – che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica legislativa” (Cass., Sez. Lav., 09.12.2009, n. 25746). Tale orientamento è stato ribadito anche dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 1635 del 03.02.2012, nella quale si legge che: “In presenza di una modifica normativa che introduce un termine di decadenza che prima non sussisteva, la nuova disciplina entra in vigore con efficacia generale;
quindi,
6/9 anche per chi già si trovava nella situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto ora sottoposto
a decadenza. Per costoro non si determina una situazione giuridica diversa, se non su di un punto specifico: il termine naturalmente decorre dal momento della entrata in vigore della legge che lo ha introdotto”.
Pertanto: se la conoscenza del danno si colloca temporalmente prima della entrata in vigore della L. n.
238/1997, il termine triennale di decadenza ex art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992 comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
se la conoscenza del danno si colloca temporalmente dopo l'entrata in vigore della L. 238/1997, il medesimo termine decorre dalla data di conoscenza del danno.
Parte ricorrente, a riguardo, ha sostenuto che l'istituto della decadenza previsto dall'art. 3, comma 1, L.
n. 210/1992 non si applica alla fattispecie in esame in quanto: la stessa aveva contratto la patologia dal proprio coniuge, (già contagiato dal virus HCV a seguito di emotrasfusione); per le Persona_1
domande di indennizzo presentate dal coniuge infettato da soggetto a propria volta danneggiato da epatite post-trasfusionale, la L. n. 210/1992 non prevede espressamente alcun termine di decadenza;
in assenza di un espresso termine decadenziale, non è possibile applicare quello triennale previsto per le epatiti post-trasfusionali; ne consegue che alla domanda di indennizzo presentata dal coniuge contagiato si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale.
Tale tesi, a parere di questo giudicante, non coglie nel segno.
Infatti, essa risulta disattesa dalla costante giurisprudenza di legittimità, che ha sempre ritenuto che il termine triennale di decadenza ex art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992 trovi applicazione, a decorrere dalla sua introduzione normativa nel 1997, anche nelle ipotesi di estensione del termine stesso al coniuge o figli del soggetto già danneggiato da trasfusione (“il termine triennale di decadenza, per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L.
25 luglio 1997, n. 238, ed esteso (art. 1, comma 6, L. n. 238) ai coniugi e figli affetti da epatite a causa di contagio da soggetto a propria volta precedentemente danneggiato da epatite postrasfusionale), si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data (v., fra le tante, Cass., Sez. U. nn.
15352, 15353, 15687 del 2015 e numerose successive conformi)”) (Cass., Sez. Lav., ord. 05.06.2019, n.
15283), decorrendo, in tal caso, il termine dal momento in cui il coniuge abba acquisito, o possa acquisire con l'impiego della ordinaria diligenza, la consapevolezza della rapportabilità causale della patologia HCV dalla quale è affetto dal contagio trasmessogli dal proprio coniuge già in precedenza danneggiato da emotrasfusione.
7/9 Peraltro, anche letteralmente, secondo l'art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992: “I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”, risultando, quindi, tale decorrenza ancorata alla “conoscenza del danno”
e non al fatto della emotrasfusione.
Né sarebbe logicamente comprensibile la differenziazione di trattamento normativo pretesa dalla odierna ricorrente, che verrebbe paradossalmente a configurare una situazione giuridica addirittura più vantaggiosa per il coniuge del soggetto danneggiato da trasfusione (non soggetto a termine di decadenza), piuttosto che allo stesso diretto danneggiato da trasfusione (invece soggetto a termine di decadenza), ciò che si risolverebbe in una privilegio privo di ogni ragionevole giustificazione e come tale palesemente in contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Pertanto, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, risulta applicabile al caso di specie non solo l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., ma anche il termine decadenziale ex art. 3, comma 1, L. n. 210/1992. ha, peraltro, fatto riferimento alla summenzionata giurisprudenza di legittimità secondo Parte_1
cui il termine decadenziale in esame non potrebbe decorrere se non dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia acquisito consapevolezza della ascrivibilità sul piano eziologico della patologia, tabellarmente ascrivibile, alla emotrasfusione (o, come nel caso, al contagio ricevuto dal coniuge a propria volta contagiato da emotrasfusione).
Ebbene, l'odierna ricorrente ha ammesso essa stessa di avere raggiunto tale consapevolezza quantomeno alla data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di MI che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo ex L. n. 210/1992 in capo al coniuge, (tale sentenza è Persona_1
stata pubblicata in data 20.12.2018 ed è divenuta definitiva in data 20.06.2019). Si legge, infatti, nel ricorso amministrativo indirizzato al : “Quanto alla pretesa intempestività della Controparte_1
domanda, è sufficiente osservare che, con riferimento alla ipotesi di contagio da coniuge, la legge
210/1992 non prevede alcun termine decadenziale, né questo è applicabile estensivamente in via analogica, potendosi al più fare applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente però non dalla semplice data di conoscenza della malattia, ma di consapevolezza della riferibilità causale del danno subito ad un comportamento doloso o colposo di terzi. Nello specifico è dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'origine post-trasfusionale del danno subito dal marito che potrebbe al più presto decorrere l'eventuale termine di Persona_1 prescrizione decennale”. ha, quindi, sostanzialmente ammesso di avere compreso la Parte_1
rapportabilità causale della patologia HCV accertata in capo alla medesima dal contagio ricevutone dal coniuge, quantomeno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte Persona_1
8/9 d'Appello di MI che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo ex L. n. 210/1992 in capo al coniuge
(nessun cenno veniva fatto ad elementi di conoscenza acquisiti posteriormente dalla suddetta pronuncia).
Risulta, peraltro, del tutto verosimile e probabile che - conoscendo necessariamente il proprio stato di malattia già dal 1995 e ancor prima quello del proprio coniuge, nonché avendo conoscenza anche della iniziativa giurisdizionale del marito definita dalla sentenza della Corte d'Appello di MI, come dichiarato nel ricorso amministrativo – ben abbia potuto rappresentarsi, con l'impiego Parte_1
della ordinaria diligenza, la rapportabilità causale della patologia HCV da cui era affetta dal contagio ricevutone dal marito previamente danneggiato da emotrasfusione.
Pur volendo assumere che soltanto al momento del passaggio in giudicato di tale sentenza della Corte
d'Appello di MI (ossia dal 20.06.2019) la odierna ricorrente ha raggiunto la consapevolezza rilevante sotto il profilo eziologico, anche in tale eventualità la decadenza ex art. 3, comma 1, della L.
n. 210/1992 risulterebbe comunque maturata, essendo decorsi più di tre anni tra tale data e la data in cui la stessa ha presentato domanda amministrativa d'indennizzo.
Per tutti tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ritenute assorbite le questioni non espressamente trattate.
3) Le spese di lite, liquidate ex D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'attività processuale svolta – escluse le fasi di istruzione e decisione- vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte al minimo per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in € 1.453,00, oltre 15% rimborso spese forfettaria, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simone Lazzarini, elettivamente domiciliata in MI, viale Lunigiana n. 40, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, nel Controparte_1 CP_2 presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Testoni n. 6, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 08.11.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza dell'11.11.2024, deduceva che: Parte_1
- in data 24.05.2023, ipotizzando di essere stata contagiata da soggetto irreversibilmente danneggiato da epatite post-trasfusionale (il marito, , presentava all'AUSL Piacenza domanda Persona_1
amministrativa per accedere ai benefici assistenziali riconosciuti dalla L. n. 210/1992 anche in favore dei soggetti con danni irreversibili contagiati dal coniuge;
- alla domanda amministrativa d'indennizzo erano allegati, oltre ai documenti identificativi, la copia della domanda d'indennizzo in precedenza presentata dal marito, la notifica del giudizio della commissione medica ospedaliera espresso nel suo caso e la sentenza con cui la Corte d'Appello di
MI aveva riconosciuto in via definitiva il suo diritto a percepire l'indennizzo;
- erano, inoltre, allegati, suddivisi in sei files, i documenti sanitari che descrivevano l'evoluzione della sua patologia nel corso degli anni;
- veniva, quindi, sottoposta a visita medico-legale dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del D.P.R. n. 1092/1973;
- che, in seguito, riceveva la notificazione del giudizio della he, con verbale n. MI124000373 Pt_2
del 25.01.2024, pur avendo riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l'infezione contratta dalla ricorrente e l'infermità già oggetto di riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 210/1992 del coniuge, considerate le modalità di trasmissione ed il rapporto coniugale, aveva giudicato Persona_1 la domanda intempestiva “tenuto […] in considerazione che l'infermità risultava essere nota all'istante dal 1995”, ritenendo, inoltre, che la menomazione dell'integrità psico-fisica non fosse meritevole di alcuna ascrizione “tenuto conto del successo della terapia eradicante e dell'assenza di segni diretti e indiretti di epatopatia evolutiva”;
- ritenendo non condivisibile il giudizio formulato dalla C.M.O., in data 08.03.2024 proponeva ricorso amministrativo ex art. 5 della L. n. 210/1992, con cui sosteneva che: “Ora, quanto alla pretesa intempestività della domanda è sufficiente osservare che, con riferimento all'ipotesi di contagio da coniuge, la legge 210/1992 non prevede alcun termine decadenziale né questo è applicabile estensivamente in via analogica, potendosi al più fare applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente però non semplicemente dalla data di conoscenza della malattia, ma di consapevolezza della riferibilità causale del danno subito ad un comportamento doloso o colposo di terzi. Nello specifico è dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'origine post-trasfusionale del danno subito dal marito che potrebbe al più Persona_1
2/9 presto decorrere l'eventuale termine di prescrizione decennale (doc. A4 fascicolo amministrativo).
Quanto invece all'entità del danno la documentazione sanitaria prodotta evidenzia un quadro di fibrosi, sia pure di grado lieve, associata all'ipotiroidismo causato dalla terapia interferonica somministrata per eradicare il virus, complesso morboso che pare certamente meritevole di ascrivibilità tabellare. Per le sopra esposte considerazioni, con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si insiste per la riforma del giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera e, per l'effetto, per il riconoscimento della tempestività della domanda amministrativa presentata ed ascrizione della menomazione dell'integrità psico-fisica riportata almeno all'ottava categoria della tabella A allegata al D.p.r. n. 834/1981, con conseguente erogazione del corrispondente indennizzo ex art. 1 legge 210/92”;
- a distanza di oltre sette mesi, il ricorso presentato in via amministrativa non era stato ancora deciso.
Ritenendo, quindi, la illegittimità del succitato verbale della C.M.O. e del mancato accoglimento del ricorso proposto in via amministrativa, pertanto, chiedeva: “accertare e dichiarare che, Parte_1 la domanda d'indennizzo presentata in data 24.05.2023 è tempestiva;
la menomazione dell'integrità psico-fisica riportata, già accertata come dipendente da contagio da coniuge a propria volta irreversibilmente danneggiato da epatite post-trasfusionale, risulta ascrivibile almeno alla ottava categoria della tabella A del D.p.r. 30.12.1981, n. 834 o a quella diversa e migliore categoria che sarà accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, a corrispondere alla ricorrente: l'INDENNIZZO previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 210/1992, quantificato sulla base dei valori previsti dalla tabella B allegata alla legge 29.04.1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 02.05.1984, n. 111, per la ottava categoria della tabella A del D.p.r. 30.12.1981, n. 834 o per quella diversa e migliore categoria che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 01.06.2023; l'INDENNITA'
INTEGRATIVA SPECIALE di cui alla legge 27.05.1959, n. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato (ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 210/1992) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e cioè dal 01.06.2023. Il tutto con il riconoscimento della RIVALUTAZIONE
ISTAT su entrambe le voci dell'assegno bimestrale e degli INTERESSI LEGALI dalle singole scadenze
e sino all'effettivo soddisfo”.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1
quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta decadenza della ricorrente dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992 (in conformità a quanto già espresso e ritenuto dalla
3/9 competente C.M.O., giusto verbale modello LM/V N. MI124000373 del 25.01.2024 del Centro
Ospedaliero Militare di MI). Nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso sia per difetto di prova di esistenza del nesso eziologico tra la patologia accertata in capo a e quella accertata Parte_3
in capo al coniuge, sia in ragione del difetto di ascrivibilità tabellare della patologia Persona_1
accertata in capo alla ricorrente.
1.2) Con ordinanza del 24.01.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.01.2025, il G.I., “ritenuta l'opportunità di pervenire ad una decisione in merito a quanto domandato dal resistente nelle conclusioni svolte in via definitiva con la Controparte_1
comparsa di costituzione in giudizio, specie rispetto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza della ricorrente dal diritto all'indennizzo ex art. 3, comma 1, della L. n.
210/1992, riservando, ad un eventuale prosieguo del giudizio, ogni determinazione in merito all'ammissione delle istanze istruttorie svolte da , fissava udienza di discussione e Parte_1 decisione. Alla successiva udienza del 22.05.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c., pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Si osserva, in via preliminare, che la Corte di Cassazione, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale (in questa sede omesso ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che statuisce che la motivazione della sentenza deve consistere in una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi), ha stabilito che, in tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto soggetto pubblico che, Controparte_1
analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 12538/2011; cfr., altresì, Cass., Sez. Lav., n.
29311/2011).
La Corte di Legittimità, nella sentenza emessa a Sezioni Unite, dopo aver ripercorso la normativa succedutasi nel tempo in materia di tutela della salute, in particolare riguardo alla ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni a seguito della modifica dell'art. 117 Cost., ha ritenuto che le disposizioni sul contenzioso sanitario contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.05.2000
Parte e del 24.07.2003, relative al conferimento di funzioni alle Regioni e da queste alle riguardano solo l'onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti spettanti ai cittadini, né tanto potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto
4/9 costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle Regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale.
La Corte ha aggiunto che l'art. 5 della L. n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della Salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico- ospedaliera e che questa competenza è stata fatta salva dall'art. 123 del d.lgs. n. 112/1998 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo e di attribuzione, a queste ultime, della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica.
Quindi, come il Ministero della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo.
Per le ragioni su indicate, sussiste certamente la legittimazione passiva a resistere in giudizio del
, a prescindere dall'epoca in cui la prestazione vitalizia ha avuto inizio. Controparte_1
2.1) Passando al merito della controversia, la domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Giova premettere, in punto di fatto, che, con istanza del 14.05.2023, presentata presso l'
[...]
, ritenendo di essere stata contagiata dal proprio coniuge, Controparte_3 Parte_1
già titolare di indennizzo di cui alla richiamata L. n. 210/1992 in quanto soggetto Persona_1 emotrasfuso, ha chiesto il riconoscimento del medesimo indennizzo e la 2ˆ Commissione Medica
Ospedaliera del Centro Ospedaliero Militare di MI, a seguito dell'espletata visita medico legale, con verbale ML/V n. MI124000373 del 25.01.2024, pur riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra l'infezione contratta dall'istante e l'infermità già oggetto di riconoscimento dei benefici di cui alla
L. n. 210/92 del coniuge, da un lato, non riteneva la menomazione attuale meritevole di alcuna ascrivibilità tabellare “tenuto conto della terapia eradicante e dell'assenza di segni diretti ed indiretti di epatopatia evolutiva”, dall'altro, escludeva la tempestività della domanda “in considerazione che
l'infermità risultava essere nota all'istante dal 1995”. Tale verbale è stato impugnato da Parte_1 mediante ricorso ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata L. n. 210/1992 in data 08.03.2024.
Com'è noto, in punto di diritto, ai sensi della L. n. 210/1992, chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. L'indennizzo spetta, altresì: ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati;
agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; alle
5/9 persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
A norma dell'art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992, nel testo modificato dall'art. 1, comma 9, della L.
n. 238/1997, la domanda amministrativa per ottenere l'indennizzo deve essere presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali [...] dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
Secondo consolidata giurisprudenza: “Per la decorrenza del termine triennale, si richiede la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione (o alla trasfusione), dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n, 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del 2010, Cass. n. 22706 del
2010; Cass. n. 19811 del 2013, Cass. n. 2684 del 2017) […] In definitiva, per la decorrenza del termine triennale di decadenza, non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell'epatopatia post-trasfusionale, in quanto deve coesistere la conoscenza o conoscibilità dei presupposti per l'indennizzo e, quindi, anche la consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della soglia di indennizzabilità (Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del
2010 cit., Cass. n. 837 del 2006 e, da ultimo, Cass., n. 12019 del 2016” (Cass., n. 20/2018).
Peraltro, è giurisprudenza consolidata che: “Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 238 del 1997 – che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica legislativa” (Cass., Sez. Lav., 09.12.2009, n. 25746). Tale orientamento è stato ribadito anche dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 1635 del 03.02.2012, nella quale si legge che: “In presenza di una modifica normativa che introduce un termine di decadenza che prima non sussisteva, la nuova disciplina entra in vigore con efficacia generale;
quindi,
6/9 anche per chi già si trovava nella situazione richiesta dalla legge per far valere il diritto ora sottoposto
a decadenza. Per costoro non si determina una situazione giuridica diversa, se non su di un punto specifico: il termine naturalmente decorre dal momento della entrata in vigore della legge che lo ha introdotto”.
Pertanto: se la conoscenza del danno si colloca temporalmente prima della entrata in vigore della L. n.
238/1997, il termine triennale di decadenza ex art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992 comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
se la conoscenza del danno si colloca temporalmente dopo l'entrata in vigore della L. 238/1997, il medesimo termine decorre dalla data di conoscenza del danno.
Parte ricorrente, a riguardo, ha sostenuto che l'istituto della decadenza previsto dall'art. 3, comma 1, L.
n. 210/1992 non si applica alla fattispecie in esame in quanto: la stessa aveva contratto la patologia dal proprio coniuge, (già contagiato dal virus HCV a seguito di emotrasfusione); per le Persona_1
domande di indennizzo presentate dal coniuge infettato da soggetto a propria volta danneggiato da epatite post-trasfusionale, la L. n. 210/1992 non prevede espressamente alcun termine di decadenza;
in assenza di un espresso termine decadenziale, non è possibile applicare quello triennale previsto per le epatiti post-trasfusionali; ne consegue che alla domanda di indennizzo presentata dal coniuge contagiato si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale.
Tale tesi, a parere di questo giudicante, non coglie nel segno.
Infatti, essa risulta disattesa dalla costante giurisprudenza di legittimità, che ha sempre ritenuto che il termine triennale di decadenza ex art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992 trovi applicazione, a decorrere dalla sua introduzione normativa nel 1997, anche nelle ipotesi di estensione del termine stesso al coniuge o figli del soggetto già danneggiato da trasfusione (“il termine triennale di decadenza, per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L.
25 luglio 1997, n. 238, ed esteso (art. 1, comma 6, L. n. 238) ai coniugi e figli affetti da epatite a causa di contagio da soggetto a propria volta precedentemente danneggiato da epatite postrasfusionale), si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data (v., fra le tante, Cass., Sez. U. nn.
15352, 15353, 15687 del 2015 e numerose successive conformi)”) (Cass., Sez. Lav., ord. 05.06.2019, n.
15283), decorrendo, in tal caso, il termine dal momento in cui il coniuge abba acquisito, o possa acquisire con l'impiego della ordinaria diligenza, la consapevolezza della rapportabilità causale della patologia HCV dalla quale è affetto dal contagio trasmessogli dal proprio coniuge già in precedenza danneggiato da emotrasfusione.
7/9 Peraltro, anche letteralmente, secondo l'art. 3, comma 1, della L. n. 210/1992: “I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”, risultando, quindi, tale decorrenza ancorata alla “conoscenza del danno”
e non al fatto della emotrasfusione.
Né sarebbe logicamente comprensibile la differenziazione di trattamento normativo pretesa dalla odierna ricorrente, che verrebbe paradossalmente a configurare una situazione giuridica addirittura più vantaggiosa per il coniuge del soggetto danneggiato da trasfusione (non soggetto a termine di decadenza), piuttosto che allo stesso diretto danneggiato da trasfusione (invece soggetto a termine di decadenza), ciò che si risolverebbe in una privilegio privo di ogni ragionevole giustificazione e come tale palesemente in contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Pertanto, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, risulta applicabile al caso di specie non solo l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., ma anche il termine decadenziale ex art. 3, comma 1, L. n. 210/1992. ha, peraltro, fatto riferimento alla summenzionata giurisprudenza di legittimità secondo Parte_1
cui il termine decadenziale in esame non potrebbe decorrere se non dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia acquisito consapevolezza della ascrivibilità sul piano eziologico della patologia, tabellarmente ascrivibile, alla emotrasfusione (o, come nel caso, al contagio ricevuto dal coniuge a propria volta contagiato da emotrasfusione).
Ebbene, l'odierna ricorrente ha ammesso essa stessa di avere raggiunto tale consapevolezza quantomeno alla data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di MI che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo ex L. n. 210/1992 in capo al coniuge, (tale sentenza è Persona_1
stata pubblicata in data 20.12.2018 ed è divenuta definitiva in data 20.06.2019). Si legge, infatti, nel ricorso amministrativo indirizzato al : “Quanto alla pretesa intempestività della Controparte_1
domanda, è sufficiente osservare che, con riferimento alla ipotesi di contagio da coniuge, la legge
210/1992 non prevede alcun termine decadenziale, né questo è applicabile estensivamente in via analogica, potendosi al più fare applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente però non dalla semplice data di conoscenza della malattia, ma di consapevolezza della riferibilità causale del danno subito ad un comportamento doloso o colposo di terzi. Nello specifico è dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'origine post-trasfusionale del danno subito dal marito che potrebbe al più presto decorrere l'eventuale termine di Persona_1 prescrizione decennale”. ha, quindi, sostanzialmente ammesso di avere compreso la Parte_1
rapportabilità causale della patologia HCV accertata in capo alla medesima dal contagio ricevutone dal coniuge, quantomeno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte Persona_1
8/9 d'Appello di MI che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo ex L. n. 210/1992 in capo al coniuge
(nessun cenno veniva fatto ad elementi di conoscenza acquisiti posteriormente dalla suddetta pronuncia).
Risulta, peraltro, del tutto verosimile e probabile che - conoscendo necessariamente il proprio stato di malattia già dal 1995 e ancor prima quello del proprio coniuge, nonché avendo conoscenza anche della iniziativa giurisdizionale del marito definita dalla sentenza della Corte d'Appello di MI, come dichiarato nel ricorso amministrativo – ben abbia potuto rappresentarsi, con l'impiego Parte_1
della ordinaria diligenza, la rapportabilità causale della patologia HCV da cui era affetta dal contagio ricevutone dal marito previamente danneggiato da emotrasfusione.
Pur volendo assumere che soltanto al momento del passaggio in giudicato di tale sentenza della Corte
d'Appello di MI (ossia dal 20.06.2019) la odierna ricorrente ha raggiunto la consapevolezza rilevante sotto il profilo eziologico, anche in tale eventualità la decadenza ex art. 3, comma 1, della L.
n. 210/1992 risulterebbe comunque maturata, essendo decorsi più di tre anni tra tale data e la data in cui la stessa ha presentato domanda amministrativa d'indennizzo.
Per tutti tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ritenute assorbite le questioni non espressamente trattate.
3) Le spese di lite, liquidate ex D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia ed all'attività processuale svolta – escluse le fasi di istruzione e decisione- vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte al minimo per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in € 1.453,00, oltre 15% rimborso spese forfettaria, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
9/9