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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/03/2024, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 220/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 220/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 220 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: somministrazione, opposizione a decreto ingiuntivo n. 2189\2018, emesso dal Tribunale di Santa Maria Ca- pua il 18-09-2018, depositato in pari data, tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Pietro Parte_1
D'Onofrio e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difen- sore;
OPPONENTE
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Matteo Controparte_1
Gallinaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Pascale
Maurizio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
21.03.2024 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_2
2
no chiamava in causa la società proponendo Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2189\2018 con il quale il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere aveva ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore della ricorrente la somma di € 7.510.47 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato pagamento di fatture in- solute relative a fornitura di gas.
A sostegno dell'opposizione la società opponente adduceva: 1.
l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione di prova scritta del cre- dito non essendo sufficiente l'estratto conto relative alle fatture emesse;
2. di contestare la domanda e le presunte fatture trasmesse e ciò in relazione ai presunti consumi di gas posti a base della descrizione delle fatture stesse e le somme richieste;
3. che la fattura n. 6024090886 del 10 aprile 2015 per l'importo di Euro 6.815,15 comprende anche le fatture che vanno dall'anno
2011 al 30 ottobre 2012 e che le somme riportate nelle fatture di tale perio- do sono state totalmente pagate con un bollettino postale di Euro 1.589,50 in data 30 ottobre 2012; 4. di aver pagato puntualmente anche le fatture re- lative al periodo dal 30 ottobre 2012 al 10 aprile 2015; 4. che nulla risulta dovuto nel periodo dal 26 giugno 2015 al 2 agosto 2018 in quanto nel mese di giugno 2015 l'opposta ebbe a interrompere senza alcun preavviso la for- nitura di gas;
5. che nulla risulta dovuto in relazione a tale ultimo periodo avendo spedito comunicazione di risoluzione in data 8.08.2016 con effetto a partire dal mese di giugno 2015 alla luce delle reiterate richieste di pagamen- to;
6. di aver patito danni in conseguenza della improvvisa interruzione di energia elettrica dovuti al disagio creato nella sua vita quotidiana, venendo a mancare il gas per gli usi domestici nonché per l'igiene personale, e per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento della propria abitazione, dan- ni per i quali si riserva di agire in giudizio in separato procedimento.
Ciò posto, l'opponente concludeva: In via preliminare, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, dichiarare nullo, invalido e di nessuna efficacia
l'opposto decreto ingiuntivo, e quindi revocarlo con rigetto della domanda di pagamento ivi formulata in quanto inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della doman- da riferendo: 1) che in virtù del contratto per la somministrazione di gas
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(PDR 07190000070061) presso la sede di fornitura sita in Raviscanina, Via
Nuova Bonifica 13, il sig. è rimasto in fornitura con dal Pt_1 CP_1 giorno 1 settembre 2010 al 11 giugno 2018; 2. che a fronte dell'esatto adempimento dell'obbligazione assunta, ha maturato un credito pari CP_1 ad euro 7.510,47 costituito dal saldo delle fatture oggetto del decreto ingiun- tivo oggi opposto:
3. che l'opponete non ha specificamente contestato di aver sottoscritto il contratto per cui si è causa, di aver fruito della sommini- strazione ed ha esplicitamente ammesso di non aver pagato le fatture di cui all'ingiunzione ritenendole “non dovute”;
4. che il distacco è avvenuto le- gittimamente a seguito del mancato pagamento della fattura a conguaglio di
Euro 6.815,12; 5. che le fatture riportano conguagli contenenti letture effet- tive effettuate dal distributore 6. che le fatture rap- Controparte_2 presentano prova idonea del credito e sono sostenute dalle conformi letture del distributore;
7. la sussistenza, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dei presupposti per la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oppo- sto.
Per quanto sopra l'opposta concludeva: Per tutti i motivi dedotti in narrativa, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2189/18 non es- sendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, Nel merito: in tesi: ri- gettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2189/18 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo de quo. In subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata la fornitura elargita da , condannare in ogni caso il sig. al pagamento in CP_1 Pt_1 favore della concludente della somma pari ad euro 7.510,47 o a quella diversa somma che risulterà di giustizia (in ogni caso non superiore alla somma richiesta in decreto), oltre in- teressi di legge per i titoli dedotti in causa.
Con ordinanza del 28/10/2019 il Giudice rigettava l'istanza ex art 648 cpc volta alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo op- posto stante la proposizione dell'eccezione di pagamento sollevata da parte opponente, suffragata da documentazione in atti.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
L'opposizione è fondata.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito dei contratti di somministrazione
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(art. 1559 c.c.) ossia il contratto con il quale una parte si obbliga, verso cor- rispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose, avente natura onerosa bilaterale, nel quale all'obbli- gazione di una parte (somministrante) di eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose, si contrappone quella dell'altra (somministrato) di cor- rispondere il prezzo nella misura e nelle modalità convenute e proporziona- te al consumo.
Sul punto giova premettere che ai sensi della delibera 138/04 emanata dall'Autorità Garante dell'Energia e del Gas ( e successive deliberazioni), la gestione dell'attività di misura dell'erogazione di energia elettrica e di gas na- turale al punto di consegna fisico dell'impianto di fornitura , è di competen- za della Impresa di distribuzione;
quest'ultima è responsabile della gestione, manutenzione, rilevabilità e messa a disposizione, trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto a cui il punto di consegna è abbinato. Per- tanto, non essendo né proprietaria né ente gestore del- Organizzazione_1 la rete di distribuzione, la fatturazione dei consumi è subordinata alle comu- nicazioni del Distributore, in mancanza delle quali la società somministratri- ce è legittimata a fatturare i consumi che vengono stimati sulla base di un consumo annuo presunto, parametrato di volta in volta ai consumi inviati dal Distributore locale o all'autolettura dell'utente tempestivamente comu- nicata. Tuttavia, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio (avente ad oggetto la fornitura di gas), in applicazione dell'art. 2697 cc e del princi- pio della vicinanza della prova, la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'u- tente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovve- ro il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, e tale onere si assolve mediante la produzione della documentazione attestante gli effettivi consu- mi (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041, in parte motiva;
Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
È inoltre il caso di ricordare che secondo il noto principio del riparto dell'onere probatorio “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo di-
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ritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Nell'ambito specifico del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si in- staura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta riveste il ruolo di convenuta solo formalmente, ma è attore in senso sostanziale.
Ciò implica, sul piano del riparto dell'onere probatorio, che incombe sul convenuto opposto (creditore) l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre spetta all'attore opponente (debitore) dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore, oltre che contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Orbene, nel caso di specie, si rileva che non vi è stata contestazione da parte della opponete né sulla esistenza del contratto di fornitura di gas naturale presso i locali dell'opponente siti in Raviscanina (CE) alla Via Nuova Boni- fica 13, la cui fornitura è stata identificata dal PDR 07190000070061, né sul- la fornitura del servizio;
pertanto, entrambe le circostanze devono ritenersi provate in virtù del principio di non contestazione.
Inoltre, si rileva che l'opposta a riprova del credito ha prodotto anche le
“fatture di trasporto” emesse dal Distributore locale Controparte_2
a carico di relativamente ai periodi in oggetto. CP_1
Le contestazioni hanno, tuttavia, riguardato l'esistenza del credito come in- dividuato dall avendo l'opponente eccepito sostanzialmente che CP_1 gli importi riferibili alla fattura n. 6024090886 del 10 aprile 2015 compren- dono anche le fatture che vanno dall'anno 2011 al 30 ottobre 2012 e che le somme riportate nelle fatture di tale periodo sono state totalmente pagate con un bollettino postale di Euro 1.589,50 in data 30 ottobre 2012, mentre le fatture relative al periodo dal 30 ottobre 2012 al 10 aprile 2015 sono state totalmente pagate e che nulla risulta dovuto nel periodo dal 26 giugno 2015 al 2 agosto 2018 in quanto nel mese di giugno 2015 l'opposta aveva risolto unilateralmente il contratto.
A fronte delle suddette eccezioni di intervenuto pagamento, seppur parziale, spettava alla opposta, creditrice in senso sostanziale, provare che i pagamen- ti erano stati corrisposti a copertura di fatture diverse rispetto a quelle og-
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getto del decreto ingiuntivo, ma a tanto non ha provveduto.
Invero, il CTU contabile, dott.ssa , incaricata dal Tribunale di Persona_1 verificare se “i bollettini postali versati in atti si riferiscano al credito ingiunto e in caso positivo ricostruisca l'eventuale somma ancora dovuta in favore della opposta”, nella consulenza depositata ha rilevato: “1) Preliminarmente viene richiesto a questo
CTU di verificare se i bollettini prodotti dal signor abbiano ad oggetto il paga- Pt_1 mento del credito ingiunto dalla l signor pro- Controparte_1 Pt_1 duceva n.21 ricevute di versamento come da tabella che segue (…) Dalla lettura delle so- pra indicate ricevute di pagamento è possibile riscontrare unicamente il numero di fattura pagata, la data di scadenza e di versamento, l'importo versato. Non è possibile ricostruire
i consumi ed i periodi di riferimento oggetto di tali versamenti (…) Con riferimento alle prime due fatture di cui alla precedente tabella, precisamente la n. 6024090886 e la n.
7000183332, dalla lettura delle stesse si evince che trattasi di fatture di conguaglio che seguono le precedenti fatture di consumi stimati, i cui importi vengono stornati con tali fat- ture di conguaglio a seguito della verifica dei consumi reali. Orbene, dal confronto tra le due tabelle emerge che i bollettini pagati dal signor fanno riferimento a fatture il Pt_1 cui numero non coincide con quello delle fatture per le quali la richiede il paga- CP_1 mento. Al riguardo, però, la mancata produzione da parte del signor ovvero del- Pt_1 la , di copia delle fatture oggetto dei bollettini pagati, ha reso di fatto impossi- CP_1 bile effettuare l'ulteriore riscontro sui consumi fatturati e pagati. In altre parole non essen- do state prodotte le fatture pagate non è stato possibile verificare se i consumi oggetto delle fatture di cui ai versamenti prodotti siano oggetto anche del credito ingiunto. Tale riscontro
è impedito anche dal fatto che nelle fatture prodotte dalla società non si evincono i numeri di fattura i cui importi risultano stornati. Inoltre si evidenzia che i versamenti effettuati dal signor ad eccezione di quello effettuato il data 19/06/2015, hanno tutti Pt_1 data antecedente alle fatture che la asserisce insolute. 2) In secondo luogo viene CP_1 richiesto a questo CTU, nel caso in cui la precedente verifica avesse avuto riscontro positi- vo, di ricostruire l'eventuale somma ancora dovuta in favore della società opposta. Premes- so quanto al punto 1) vale a dire che non è stato possibile, per le ragioni sopra esplicitate, effettuare il richiesto riscontro se non limitatamente alla verifica della non corrispondenza dei numeri delle fatture prodotte dalla con i numeri delle fatture oggetto dei CP_1 bollettini di versamento prodotti dal signor e pertanto non in relazione ai con- Pt_1 sumi effettivamente pagati non essendo state prodotte dal le fatture oggetto dei Pt_1 versamenti. Tuttavia questo CTU in merito al credito ingiunto ritiene in ogni caso oppor- tuno evidenziare quanto segue: a) Dalla documentazione prodotta emerge che – come dal-
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la stessa società affermato – in data 30.06.2015 la fornitura veniva sospesa.
Ciò trova conferma nelle fatture emesse successivamente a tale data, di cui la richiede il pagamento, dalle quali non si evincono CP_1 consumi. Si ritiene, pertanto, che gli importi di cui alle fatture riporta- te nella tabella che segue, non siano dovuti. b) Per quanto al residuo credito di cui alle fatture n. 6024090886 per € 6.815,15 e n. 7000183332 per euro 254,00, si evidenzia che dalla lettura del dettaglio dei consumi, appaiono riportati con il segno me- no i consumi stimati e con il segno positivo i consumi reali. Si desume quindi che la società in sede di conguaglio stornava gli importi relativi ai consumi stimati e pertanto che gli stessi presumibilmente erano già stati fatturati e pagati.
In conclusione, questo CTU alla luce di quanto sopra esposto, considerata la mancanza in atti di documentazione necessaria ad effettuare tutti i dovuti riscontri per rispondere ai quesiti posti dal giudice, ritiene non poter affermare con certezza che i bollettini pagati dal facciano riferimento al credito ingiunto né tantomeno che i versamenti effettuati Pt_1 dal signor siano stati effettivamente stornati in sede di conguaglio dalla società. Pt_1
Ritiene altresì che l'importo di euro 441,32 vada decurtato dall'importo di euro
7.510,47, atteso che lo stesso è costituito dalla somma delle fatture emesse a seguito dell'interruzione della fornitura.
Dalla CTU tecnica è emersa, pertanto, l'impossibilità di stabilire l'effettiva entità del credito eventualmente dovuto. La presenza, infatti, di richieste di pagamento per periodo in cui è pacifico ed accertato che la fornitura fosse sospesa ( ovvero dal 30 giugno 2015, data di sospensione della fornitura, laddove i consumi asseritamente fatti dall'opponente si sarebbero estesi fino all'11 giugno 2018 ), la mancata contabilizzazione dei pagamenti ricevuti ad acconto nelle fatture portate in sede monitoria non consentono di ritenere provato l'effettiva consistenza del credito eventualmente dovuto.
Ciò posto, non avendo il creditore provato in giudizio l'entità e la fondatez- za delle proprie pretese creditorie l'opposizione è fondata ed il decreto in- giuntivo n. 2189\2018 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte opponente, secondo i criteri e nella misura media di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto ri- guardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2189/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro
1.700,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
- le spese di CTU si pongono a carico di parte opposta
Santa Maria Capua Vetere, 21.03.2024
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 220/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 220/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 220 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: somministrazione, opposizione a decreto ingiuntivo n. 2189\2018, emesso dal Tribunale di Santa Maria Ca- pua il 18-09-2018, depositato in pari data, tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Pietro Parte_1
D'Onofrio e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difen- sore;
OPPONENTE
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Matteo Controparte_1
Gallinaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. De Pascale
Maurizio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
21.03.2024 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_2
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no chiamava in causa la società proponendo Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2189\2018 con il quale il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere aveva ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore della ricorrente la somma di € 7.510.47 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato pagamento di fatture in- solute relative a fornitura di gas.
A sostegno dell'opposizione la società opponente adduceva: 1.
l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione di prova scritta del cre- dito non essendo sufficiente l'estratto conto relative alle fatture emesse;
2. di contestare la domanda e le presunte fatture trasmesse e ciò in relazione ai presunti consumi di gas posti a base della descrizione delle fatture stesse e le somme richieste;
3. che la fattura n. 6024090886 del 10 aprile 2015 per l'importo di Euro 6.815,15 comprende anche le fatture che vanno dall'anno
2011 al 30 ottobre 2012 e che le somme riportate nelle fatture di tale perio- do sono state totalmente pagate con un bollettino postale di Euro 1.589,50 in data 30 ottobre 2012; 4. di aver pagato puntualmente anche le fatture re- lative al periodo dal 30 ottobre 2012 al 10 aprile 2015; 4. che nulla risulta dovuto nel periodo dal 26 giugno 2015 al 2 agosto 2018 in quanto nel mese di giugno 2015 l'opposta ebbe a interrompere senza alcun preavviso la for- nitura di gas;
5. che nulla risulta dovuto in relazione a tale ultimo periodo avendo spedito comunicazione di risoluzione in data 8.08.2016 con effetto a partire dal mese di giugno 2015 alla luce delle reiterate richieste di pagamen- to;
6. di aver patito danni in conseguenza della improvvisa interruzione di energia elettrica dovuti al disagio creato nella sua vita quotidiana, venendo a mancare il gas per gli usi domestici nonché per l'igiene personale, e per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento della propria abitazione, dan- ni per i quali si riserva di agire in giudizio in separato procedimento.
Ciò posto, l'opponente concludeva: In via preliminare, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, dichiarare nullo, invalido e di nessuna efficacia
l'opposto decreto ingiuntivo, e quindi revocarlo con rigetto della domanda di pagamento ivi formulata in quanto inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della doman- da riferendo: 1) che in virtù del contratto per la somministrazione di gas
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(PDR 07190000070061) presso la sede di fornitura sita in Raviscanina, Via
Nuova Bonifica 13, il sig. è rimasto in fornitura con dal Pt_1 CP_1 giorno 1 settembre 2010 al 11 giugno 2018; 2. che a fronte dell'esatto adempimento dell'obbligazione assunta, ha maturato un credito pari CP_1 ad euro 7.510,47 costituito dal saldo delle fatture oggetto del decreto ingiun- tivo oggi opposto:
3. che l'opponete non ha specificamente contestato di aver sottoscritto il contratto per cui si è causa, di aver fruito della sommini- strazione ed ha esplicitamente ammesso di non aver pagato le fatture di cui all'ingiunzione ritenendole “non dovute”;
4. che il distacco è avvenuto le- gittimamente a seguito del mancato pagamento della fattura a conguaglio di
Euro 6.815,12; 5. che le fatture riportano conguagli contenenti letture effet- tive effettuate dal distributore 6. che le fatture rap- Controparte_2 presentano prova idonea del credito e sono sostenute dalle conformi letture del distributore;
7. la sussistenza, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dei presupposti per la dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oppo- sto.
Per quanto sopra l'opposta concludeva: Per tutti i motivi dedotti in narrativa, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2189/18 non es- sendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, Nel merito: in tesi: ri- gettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2189/18 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo de quo. In subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata la fornitura elargita da , condannare in ogni caso il sig. al pagamento in CP_1 Pt_1 favore della concludente della somma pari ad euro 7.510,47 o a quella diversa somma che risulterà di giustizia (in ogni caso non superiore alla somma richiesta in decreto), oltre in- teressi di legge per i titoli dedotti in causa.
Con ordinanza del 28/10/2019 il Giudice rigettava l'istanza ex art 648 cpc volta alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo op- posto stante la proposizione dell'eccezione di pagamento sollevata da parte opponente, suffragata da documentazione in atti.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
L'opposizione è fondata.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito dei contratti di somministrazione
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(art. 1559 c.c.) ossia il contratto con il quale una parte si obbliga, verso cor- rispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose, avente natura onerosa bilaterale, nel quale all'obbli- gazione di una parte (somministrante) di eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose, si contrappone quella dell'altra (somministrato) di cor- rispondere il prezzo nella misura e nelle modalità convenute e proporziona- te al consumo.
Sul punto giova premettere che ai sensi della delibera 138/04 emanata dall'Autorità Garante dell'Energia e del Gas ( e successive deliberazioni), la gestione dell'attività di misura dell'erogazione di energia elettrica e di gas na- turale al punto di consegna fisico dell'impianto di fornitura , è di competen- za della Impresa di distribuzione;
quest'ultima è responsabile della gestione, manutenzione, rilevabilità e messa a disposizione, trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto a cui il punto di consegna è abbinato. Per- tanto, non essendo né proprietaria né ente gestore del- Organizzazione_1 la rete di distribuzione, la fatturazione dei consumi è subordinata alle comu- nicazioni del Distributore, in mancanza delle quali la società somministratri- ce è legittimata a fatturare i consumi che vengono stimati sulla base di un consumo annuo presunto, parametrato di volta in volta ai consumi inviati dal Distributore locale o all'autolettura dell'utente tempestivamente comu- nicata. Tuttavia, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio (avente ad oggetto la fornitura di gas), in applicazione dell'art. 2697 cc e del princi- pio della vicinanza della prova, la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'u- tente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovve- ro il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, e tale onere si assolve mediante la produzione della documentazione attestante gli effettivi consu- mi (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041, in parte motiva;
Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
È inoltre il caso di ricordare che secondo il noto principio del riparto dell'onere probatorio “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo di-
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ritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001).
Nell'ambito specifico del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si in- staura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta riveste il ruolo di convenuta solo formalmente, ma è attore in senso sostanziale.
Ciò implica, sul piano del riparto dell'onere probatorio, che incombe sul convenuto opposto (creditore) l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre spetta all'attore opponente (debitore) dover dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore, oltre che contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Orbene, nel caso di specie, si rileva che non vi è stata contestazione da parte della opponete né sulla esistenza del contratto di fornitura di gas naturale presso i locali dell'opponente siti in Raviscanina (CE) alla Via Nuova Boni- fica 13, la cui fornitura è stata identificata dal PDR 07190000070061, né sul- la fornitura del servizio;
pertanto, entrambe le circostanze devono ritenersi provate in virtù del principio di non contestazione.
Inoltre, si rileva che l'opposta a riprova del credito ha prodotto anche le
“fatture di trasporto” emesse dal Distributore locale Controparte_2
a carico di relativamente ai periodi in oggetto. CP_1
Le contestazioni hanno, tuttavia, riguardato l'esistenza del credito come in- dividuato dall avendo l'opponente eccepito sostanzialmente che CP_1 gli importi riferibili alla fattura n. 6024090886 del 10 aprile 2015 compren- dono anche le fatture che vanno dall'anno 2011 al 30 ottobre 2012 e che le somme riportate nelle fatture di tale periodo sono state totalmente pagate con un bollettino postale di Euro 1.589,50 in data 30 ottobre 2012, mentre le fatture relative al periodo dal 30 ottobre 2012 al 10 aprile 2015 sono state totalmente pagate e che nulla risulta dovuto nel periodo dal 26 giugno 2015 al 2 agosto 2018 in quanto nel mese di giugno 2015 l'opposta aveva risolto unilateralmente il contratto.
A fronte delle suddette eccezioni di intervenuto pagamento, seppur parziale, spettava alla opposta, creditrice in senso sostanziale, provare che i pagamen- ti erano stati corrisposti a copertura di fatture diverse rispetto a quelle og-
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getto del decreto ingiuntivo, ma a tanto non ha provveduto.
Invero, il CTU contabile, dott.ssa , incaricata dal Tribunale di Persona_1 verificare se “i bollettini postali versati in atti si riferiscano al credito ingiunto e in caso positivo ricostruisca l'eventuale somma ancora dovuta in favore della opposta”, nella consulenza depositata ha rilevato: “1) Preliminarmente viene richiesto a questo
CTU di verificare se i bollettini prodotti dal signor abbiano ad oggetto il paga- Pt_1 mento del credito ingiunto dalla l signor pro- Controparte_1 Pt_1 duceva n.21 ricevute di versamento come da tabella che segue (…) Dalla lettura delle so- pra indicate ricevute di pagamento è possibile riscontrare unicamente il numero di fattura pagata, la data di scadenza e di versamento, l'importo versato. Non è possibile ricostruire
i consumi ed i periodi di riferimento oggetto di tali versamenti (…) Con riferimento alle prime due fatture di cui alla precedente tabella, precisamente la n. 6024090886 e la n.
7000183332, dalla lettura delle stesse si evince che trattasi di fatture di conguaglio che seguono le precedenti fatture di consumi stimati, i cui importi vengono stornati con tali fat- ture di conguaglio a seguito della verifica dei consumi reali. Orbene, dal confronto tra le due tabelle emerge che i bollettini pagati dal signor fanno riferimento a fatture il Pt_1 cui numero non coincide con quello delle fatture per le quali la richiede il paga- CP_1 mento. Al riguardo, però, la mancata produzione da parte del signor ovvero del- Pt_1 la , di copia delle fatture oggetto dei bollettini pagati, ha reso di fatto impossi- CP_1 bile effettuare l'ulteriore riscontro sui consumi fatturati e pagati. In altre parole non essen- do state prodotte le fatture pagate non è stato possibile verificare se i consumi oggetto delle fatture di cui ai versamenti prodotti siano oggetto anche del credito ingiunto. Tale riscontro
è impedito anche dal fatto che nelle fatture prodotte dalla società non si evincono i numeri di fattura i cui importi risultano stornati. Inoltre si evidenzia che i versamenti effettuati dal signor ad eccezione di quello effettuato il data 19/06/2015, hanno tutti Pt_1 data antecedente alle fatture che la asserisce insolute. 2) In secondo luogo viene CP_1 richiesto a questo CTU, nel caso in cui la precedente verifica avesse avuto riscontro positi- vo, di ricostruire l'eventuale somma ancora dovuta in favore della società opposta. Premes- so quanto al punto 1) vale a dire che non è stato possibile, per le ragioni sopra esplicitate, effettuare il richiesto riscontro se non limitatamente alla verifica della non corrispondenza dei numeri delle fatture prodotte dalla con i numeri delle fatture oggetto dei CP_1 bollettini di versamento prodotti dal signor e pertanto non in relazione ai con- Pt_1 sumi effettivamente pagati non essendo state prodotte dal le fatture oggetto dei Pt_1 versamenti. Tuttavia questo CTU in merito al credito ingiunto ritiene in ogni caso oppor- tuno evidenziare quanto segue: a) Dalla documentazione prodotta emerge che – come dal-
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la stessa società affermato – in data 30.06.2015 la fornitura veniva sospesa.
Ciò trova conferma nelle fatture emesse successivamente a tale data, di cui la richiede il pagamento, dalle quali non si evincono CP_1 consumi. Si ritiene, pertanto, che gli importi di cui alle fatture riporta- te nella tabella che segue, non siano dovuti. b) Per quanto al residuo credito di cui alle fatture n. 6024090886 per € 6.815,15 e n. 7000183332 per euro 254,00, si evidenzia che dalla lettura del dettaglio dei consumi, appaiono riportati con il segno me- no i consumi stimati e con il segno positivo i consumi reali. Si desume quindi che la società in sede di conguaglio stornava gli importi relativi ai consumi stimati e pertanto che gli stessi presumibilmente erano già stati fatturati e pagati.
In conclusione, questo CTU alla luce di quanto sopra esposto, considerata la mancanza in atti di documentazione necessaria ad effettuare tutti i dovuti riscontri per rispondere ai quesiti posti dal giudice, ritiene non poter affermare con certezza che i bollettini pagati dal facciano riferimento al credito ingiunto né tantomeno che i versamenti effettuati Pt_1 dal signor siano stati effettivamente stornati in sede di conguaglio dalla società. Pt_1
Ritiene altresì che l'importo di euro 441,32 vada decurtato dall'importo di euro
7.510,47, atteso che lo stesso è costituito dalla somma delle fatture emesse a seguito dell'interruzione della fornitura.
Dalla CTU tecnica è emersa, pertanto, l'impossibilità di stabilire l'effettiva entità del credito eventualmente dovuto. La presenza, infatti, di richieste di pagamento per periodo in cui è pacifico ed accertato che la fornitura fosse sospesa ( ovvero dal 30 giugno 2015, data di sospensione della fornitura, laddove i consumi asseritamente fatti dall'opponente si sarebbero estesi fino all'11 giugno 2018 ), la mancata contabilizzazione dei pagamenti ricevuti ad acconto nelle fatture portate in sede monitoria non consentono di ritenere provato l'effettiva consistenza del credito eventualmente dovuto.
Ciò posto, non avendo il creditore provato in giudizio l'entità e la fondatez- za delle proprie pretese creditorie l'opposizione è fondata ed il decreto in- giuntivo n. 2189\2018 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte opponente, secondo i criteri e nella misura media di cui al D.M. n.
55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto ri- guardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2189/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro
1.700,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
- le spese di CTU si pongono a carico di parte opposta
Santa Maria Capua Vetere, 21.03.2024
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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