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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 749/2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 749 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. LISO Parte_1 C.F._1
CELESTE e dall'Avv. SERNIA SABINO, con domicilio eletto VIA ONOFRIO IANNUZZI 21 76123 ANDRIA
RICORRENTE
E
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pubblico impiego- personale scuola – riconoscimento diritto alla retribuzione professione docenti Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- per Controparte_3 l'effetto, condannare il al pagamen re del Controparte_3 ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (134 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 28/02/2025 ha esposto di Parte_1 essere docente precaria e di avere stipulato nell'anno scolastico 2021/22 una serie di contratti a T.D. con cui la ricorrente ha continuativamente prestato la propria attività lavorativa per un totale di 134 giorni presso l'Istituto Comprensivo Galluzzo di Firenze quale docente supplente (posto comune) per n.24 ore settimanali.
Ha altresì lamentato di non avere percepito, per il medesimo a.s., la retribuzione professionale docenti ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta da esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti CP_3 precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ha chiesto pertanto la condanna del CP_3 al pagamento di tale emolumento. Con Radicato il contraddittorio il convenuto è rimasto contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza sulle conclusioni riportate in atti.
2. - In merito alla richiesta di riconoscimento del diritto alla RDP vale osservare che la questione è stata massimamente risolta dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Il suddetto principio è stato recentemente ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale
___________________________________________________________________ 2
N. 749/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr. Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del 21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
3. - L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento del ricorso e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente Controparte_3 condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, pari a € 1.082,02, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, per come quantificate in ricorso sulla base di distinti conteggi ( doc. 7 della produzione di parte ricorrente) neppure genericamente contestati dal resistente. CP_3
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo i minimi tariffari ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, nell'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il resistente al Controparte_3 CP_3 pagamento, in suo favore, delle relative differenze retributive, in ragione di 1/30 dell'importo mensile per ciascun giorno di servizio prestato, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
II) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € _450,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 02/10/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 749/2025 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 749 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. LISO Parte_1 C.F._1
CELESTE e dall'Avv. SERNIA SABINO, con domicilio eletto VIA ONOFRIO IANNUZZI 21 76123 ANDRIA
RICORRENTE
E
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pubblico impiego- personale scuola – riconoscimento diritto alla retribuzione professione docenti Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- per Controparte_3 l'effetto, condannare il al pagamen re del Controparte_3 ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (134 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 28/02/2025 ha esposto di Parte_1 essere docente precaria e di avere stipulato nell'anno scolastico 2021/22 una serie di contratti a T.D. con cui la ricorrente ha continuativamente prestato la propria attività lavorativa per un totale di 134 giorni presso l'Istituto Comprensivo Galluzzo di Firenze quale docente supplente (posto comune) per n.24 ore settimanali.
Ha altresì lamentato di non avere percepito, per il medesimo a.s., la retribuzione professionale docenti ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta da esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti CP_3 precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ha chiesto pertanto la condanna del CP_3 al pagamento di tale emolumento. Con Radicato il contraddittorio il convenuto è rimasto contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza sulle conclusioni riportate in atti.
2. - In merito alla richiesta di riconoscimento del diritto alla RDP vale osservare che la questione è stata massimamente risolta dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Il suddetto principio è stato recentemente ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale
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N. 749/2025 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr. Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del 21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
3. - L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento del ricorso e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente Controparte_3 condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, pari a € 1.082,02, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, per come quantificate in ricorso sulla base di distinti conteggi ( doc. 7 della produzione di parte ricorrente) neppure genericamente contestati dal resistente. CP_3
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo i minimi tariffari ed applicata la riduzione ex art. 4, comma 4, per la non complessità della controversia, a contenuto seriale, e per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, nell'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il resistente al Controparte_3 CP_3 pagamento, in suo favore, delle relative differenze retributive, in ragione di 1/30 dell'importo mensile per ciascun giorno di servizio prestato, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
II) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € _450,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Firenze, il 02/10/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 749/2025 R.G.S.L.