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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 886/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n. 886/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI TULLO DENISE, giusta procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RIGANTI ANNA, giusta procura in atti;
Controparte_1
-RICORRENTI- NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE- CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 02/05/2024, e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Trani il 23/5/2015 - trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 43 P. II S. A anno 2015-, dalla cui unione sono nati i figli nato il [...] e , Per_1 Per_2 nato il [...], e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 104/2025 emessa il 4/2/2025 e pubblicata in data 12/2/2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione. A tal fine le parti hanno depositato, rispettivamente in data 26/6/2025 e 30/6/2025, note scritte in sostituzione dell'udienza del 2/7/2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione. Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 8/5/2024. Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore. Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 4/2/2025 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 12/2/2025 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 26-30/6/2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del 2/5/2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di ricorso su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Trani il 23/5/2015, alle condizioni di cui al ricorso del 2/5/2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 43 parte II serie A anno 2015). Così deciso in Trani, il 16/9/2025 Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n. 886/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI TULLO DENISE, giusta procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RIGANTI ANNA, giusta procura in atti;
Controparte_1
-RICORRENTI- NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE- CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 02/05/2024, e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Trani il 23/5/2015 - trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 43 P. II S. A anno 2015-, dalla cui unione sono nati i figli nato il [...] e , Per_1 Per_2 nato il [...], e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 104/2025 emessa il 4/2/2025 e pubblicata in data 12/2/2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione. A tal fine le parti hanno depositato, rispettivamente in data 26/6/2025 e 30/6/2025, note scritte in sostituzione dell'udienza del 2/7/2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione. Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 8/5/2024. Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore. Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 4/2/2025 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 12/2/2025 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 26-30/6/2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo del 2/5/2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di ricorso su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Trani il 23/5/2015, alle condizioni di cui al ricorso del 2/5/2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 43 parte II serie A anno 2015). Così deciso in Trani, il 16/9/2025 Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia