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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1235/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMINI GIULIANO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARABINI Controparte_1 P.IVA_1 ALVARO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2 APPELLATE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
< si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 363/23 del Tribunale di Ravenna ed in accoglimento della presente impugnazione: dichiari responsabili e quindi condanni in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e la SI.ra , in solido o ciascuno per il rispettivo titolo, al pagamento a favore Controparte_2 dell'attore della somma di € 18.053,50 a titolo di risarcimento del danno come da conteggi emersi a seguito dell'espletata CTU medico legale già decurtati al 50% in pari concorso di responsabilità, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia anche in ragione della responsabilità concorsuale che sarà ritenuta fra le parti, con gli interessi e la rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno del fatto (28/09/2018) al giorno della pubblicazione della sentenza e con gli ulteriori interessi legali da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio>>
pagina 1 di 8 per l' CP_1
<
1) In via principale, respinga l'appello proposto dal signor perché infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1 l'effetto, confermi integralmente le statuizioni di cui all'impugnata sentenza n. 363/2023 del Tribunale di Ravenna.
2) In via subordinata, salvo gravame, dichiari tenuti i convenuti al risarcimento del danno in favore del signor nei limiti di Parte_1 quanto effettivamente dovuto e provato, tenuto conto della colpa concorrente ed assolutamente prevalente del danneggiato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna, , conducente Parte_1 Controparte_2
e proprietaria dell'autovettura Renault Twingo targata BV644KV, e il suo assicuratore Controparte_3
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale
[...] avvenuto il 28.9.2018 alle ore 08:25 circa nel centro abitato di Ravenna, sull'attraversamento pedonale posto poco prima dell'incrocio tra via Cavina, rettilinea a doppio senso di marcia con due corsie per direzione, e via Dradi. L'incidente aveva visto la collisione fra la parte anteriore della bicicletta condotta dal e la fiancata destra della vettura della Pt_1 CP_2
L'attore esponeva che, provenendo dalla laterale via Dradi, iniziava sulle strisce l'attraversamento di via Cavina in sella alla sua bicicletta, ma condotta a passo d'uomo spingendosi con i piedi;
completato l'attraversamento della prima corsia della semicarreggiata, impattava con la la quale, CP_2 provenendo a forte velocità lungo via Cavina dalla sinistra del ciclista, si spostava dalla prima corsia alla seconda nel non riuscito tentativo di schivarlo.
Si costituiva l' deducendo che invece il al momento dell'impatto, non intendeva CP_1 Pt_1 attraversare via Cavina, ma piuttosto, all'altezza delle strisce pedonali, si era immesso improvvisamente dal marciapiedi nella prima corsia, già occupata dall'automobilista, per proseguirvi la marcia.
Nella contumacia della la causa veniva istruita documentalmente, mediante l'assunzione di CP_2 prove orali e con l'espletamento di una CTU medico legale.
Con sentenza n. 363/23 il Tribunale rigettava la domanda attorea;
tenuto conto della dichiarazione resa alla PG da , testimone oculare dell'incidente, non ascoltato in giudizio perché irreperibile, CP_4
pagina 2 di 8 il primo giudice escludeva l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 c.2 cc e addebitava il sinistro alla sola responsabilità del Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello il deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Pt_1 alla PG e, in ogni caso, la loro inattendibilità; l'erroneità della ricostruzione del sinistro compiuta CP_4 dal primo giudice;
l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 c.2 cc.
Nella contumacia della si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 CP_1
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 13.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Con il gravame, che si compone di nove motivi d'appello, esaminabili congiuntamente giacché aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, il censura la sentenza impugnata per Pt_1 non avere il Tribunale riconosciuto la corresponsabilità della CP_2
L'appellante sostiene di aver raggiunto l'attraversamento pedonale di via Cavina provenendo da via
Dradi; di essersi immesso in via Cavina per attraversarla sulle strisce pedonali;
di aver tentato di evitare l'urto con la deviando la bicicletta alla propria destra;
di avere impattato con la CP_2 CP_2
«all'altezza della corsia di sinistra», dunque dopo aver terminato l'attraversamento della prima corsia.
L'appellante, in ogni caso, lamenta la mancanza di elementi oggettivi da cui poter trarre una ricostruzione verosimile del sinistro e chiede pertanto l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2054 c. 2 cc.
Per l'eventualità di una conferma della ricostruzione del Tribunale, l'appellante adduce quantomeno il concorso di colpa della la quale, se si fosse avveduta del ciclista, avrebbe potuto evitare il CP_2 sinistro.
L'appello, considerati unitariamente tutti i motivi («1) Errata applicazione ed errata interpretazione dell'art. 2054 c. 1 e 2 cc, omissione dell'art. 2043 e 2056 cc», «2) Errata interpretazione dell'art. 2054
c. 2 cc, omissione dell'art. 2043 e 2056 cc», «3) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi delle regole generali sulla responsabilità civile», «4) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi dell'art. 2054
c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «5) Errata interpretazione dei fatti di causa
e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi dell'art. 2054 c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «6) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi dell'art. 2054 c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «7) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai pagina 3 di 8 sensi dell'art. 2054 c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «8) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi dell'art. 2054
c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «9) Errate conclusioni sui fatti e prove di causa ed omessa applicazione dei principi sottesi agli artt. 2043 e 2054 c. 1 cc ai fini dell'addebito di corresponsabilità ravvisabile nella condotta di guida di »), è infondato e deve essere Controparte_2 respinto.
2.1) Questa Corte condivide la ricostruzione del sinistro operata dal Tribunale, secondo la quale il dopo aver percorso in bici un tratto del marciapiede di via Cavina posto a destra, secondo la Pt_1 direzione della ossia verso “via Faentina”, giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale che CP_2 precedeva l'incrocio con via Dradi, è repentinamente sceso dal marciapiede per immettersi nel flusso della circolazione della corsia di destra di via Cavina verso via Faentina, ed ha quindi impattato con la fiancata destra dell'autovettura della la quale, procedendo a velocità moderata, già occupava la CP_2 corsia con quella stessa direzione di marcia.
Tale ricostruzione si basa sulle dichiarazioni rese dal testimone oculare , il quale, CP_4 nell'immediatezza del sinistro, ha riferito alla PG: «ero a piedi sul marciapiede in Via Cavina in prossimità di via Dradi ed una persona in sella alla sua bicicletta mi sorpassava transitando anche lui sul marciapiede con direzione di marcia verso Via Faentina. Appena il ciclista mi sorpassava lo stesso si immetteva repentinamente, sempre in sella alla bicicletta, sulla carreggiata andando ad urtare il retro della fiancata destra di un'autovettura che nel frattempo transitava a velocità moderata sulla carreggiata. Nell'urto il ciclista cadeva a terra e si rialzava da solo aiutato dal personale medico che nel frattempo era stato allertato».
Le dichiarazioni del della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, sono pienamente CP_4 utilizzabili anche senza una loro conferma a mezzo di esame testimoniale. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite agli atti del procedimento civile nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd atipiche (v. tra le varie Cass. 18025/19).
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'irreperibilità del in corso di causa non inficia CP_4 in alcun modo la sua attendibilità di testimone oculare, ben potendo detta irreperibilità dipendere dalle circostanze più varie. pagina 4 di 8 La tesi di un accordo ai danni dell'appellante (il quale scrive: «è realmente possibile che Persona_1 questo , di fatto introvabile, abbia realmente visto il sinistro ed abbia aspettato più di CP_4 un'ora l'arrivo della Polizia Municipale per rendere la propria versione testimoniale o forse è più verosimile (come al giorno d'oggi di prassi) pensare che la , nel frattempo, oltre ad Controparte_2 aver spostato entrambi i veicoli, si sia attivata per recuperare un testimone, e lo abbia trovato nel
?») è rimasta del tutto priva di fondamento (risiedendo per di più il in via Dradi), CP_4 CP_4 non essendo poi affatto inverosimile che il testimone oculare di un sinistro attenda l'arrivo della PG per deporre nell'immediatezza del fatto.
L'appellante sostiene che la ricostruzione del non sarebbe credibile per le seguenti ragioni: il CP_4
diversamente da quanto affermato dal non avrebbe percorso via Cavina con direzione di Pt_1 CP_4 marcia “via Faentina”, ma sarebbe piuttosto sopraggiunto da via Dradi, con direzione quindi diametralmente opposta a quella riferita dal teste («[il afferma inoltre che il velocipede aveva CP_4 direzione di marcia verso via Faentina, ma l'affermazione è totalmente falsa. Questo perché il sig.
proveniente da via Dradi, nel risalire il marciapiede di via Cavina per dirigersi all'imbocco Pt_1 delle strisce pedonali di detta strada, aveva la via Faentina alle spalle e quindi non poteva dirigersi di certo in detta direzione!»); la corporatura e l'età del renderebbero inverosimile la svolta Pt_1 repentina descritta dal («il sig. aveva 83 anni al momento del sinistro, di grossa CP_4 Pt_1 corporatura come da foto in atti per cui è impossibile che abbia attuato una svolta repentina nell'immettersi in strada»); la descrizione dell'impatto fornita dal sarebbe incompatibile con i CP_4 segni riportati dalla vettura della e con la posizione di stasi del corpo del descritta dai CP_2 Pt_1 testimoni e («[il aveva riferito che l'urto era stato nella parte destra posteriore Tes_1 Tes_2 CP_4 della vettura, mentre, come si evince proprio dalle foto rilevate dai verbalizzanti, si è localizzato nella parte anteriore destra, zona sportello anteriore» e, ancora, «è chiaro che se il di anni 83, Pt_1 colpendo la portiera anteriore destra della vettura fosse poi sbalzato dalla stessa per cadere nella parte opposta come ipotizzato dal giudice, questi sarebbe morto, salvo miracoli non credibili»).
Ebbene, nessuna delle circostanze evidenziate dall'appellante è in grado di inficiare la credibilità della dichiarazione del CP_4
In particolare, la direzione di marcia riferita dal non può ritenersi inattendibile per effetto delle CP_4 dichiarazioni della CP_2
Questa, infatti, ha sempre dichiarato, sia alla PG sia in sede di interrogatorio formale, di non aver visto il ciclista prima dell'urto. L'affermazione resa nel (solo) interrogatorio formale («non ho visto il signor perché lui veniva dalla via Dradi e tra quella strada e l'attraversamento pedonale c'è appena Pt_1 pagina 5 di 8 un metro»), non integra confessione ai sensi dell'art.2734 cc, avendo la convenuta allo stesso tempo dichiarato, incompatibilmente, di non avere viso il ciclista prima dell'impatto, e di sapere che egli proveniva da via Dradi. Peraltro una confessione non sarebbe vincolante versandosi in un caso di litisconsorzio necessario. Duque la provenienza del da via Dradi, pur riferita dalla in Pt_1 CP_2 sede di interpello, non è provata e non inficia la credibilità del non avendo ella visto il ciclista CP_4 provenire da nessuna parte, tanto da ribadire (come già alla PG) di non averne percepito la presenza se non dopo l'impatto.
Ma in ogni caso, e ciò è dirimente, che il ciclista viaggiasse, sul marciapiede di via Cavina, verso via
Faentina, e che quindi non provenisse da via Dradi, lo aveva anche confessoriamente dichiarato ai verbalizzanti lo stesso nell'immediatezza del sinistro («ero con la mia bicicletta sul marciapiede Pt_1 in via Cavina … e andavo in direzione verso via Faentina»).
L'età e la corporatura del non sono poi affatto incompatibili con quanto riferito dal il Pt_1 CP_4 quale, lungi dall'attribuire al ciclista una manovra di particolare difficoltà, ha semplicemente riferito che il all'altezza dell'attraversamento pedonale, lasciava il marciapiede per immettersi in modo Pt_1 repentino direttamente, con lo stesso senso di marcia, nel flusso della circolazione di via Cavina.
Già rimossi i veicoli all'arrivo della PG, a nulla rileva che la vettura fosse stata spostata al margine sinistro della strada, lungo lo spartitraffico, in modo da non interferire con l'intersezione con via Dradi.
Come ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni dei testimoni e – che, come osservato Tes_2 Tes_3
l' agli effetti dell'attendibilità soggettiva, non erano stati sentiti dai verbalizzanti, e, nati CP_1 entrambi nel paese nativo del in Albania, si erano casualmente trovati anch'essi sul luogo del Pt_1 sinistro- non valgono ad accreditare una dinamica dell'incidente diversa da quella riferita dal CP_4
Nessuno dei due testi vi ha infatti assistito, essendo entrambi sopraggiunti a sinistro già avvenuto.
Peraltro, dall'avere i testimoni visto l'attore a terra sulle strisce, all'incirca al centro della carreggiata
(«circa all'altezza della linea di mezzeria»), secondo lo , o «più dalla parte sinistra», secondo Tes_2 il non può affatto dedursi che l'urto fosse avvenuto nella corsia di marcia di sinistra, né Tes_3 tantomeno che il ciclista, prima dell'impatto, avesse già attraversato tutta la corsia di destra, ben potendo il essersi sbilanciato verso il centro strada proprio in conseguenza dell'urto con la Pt_1
avvenuto, secondo quanto riferito dal quando entrambi i veicoli erano in movimento CP_2 CP_4 con la stessa direzione, entrambi nella prima corsia di destra.
Il fatto, incontestato, che l'urto avvenne fra la ruota anteriore della bicicletta e la parte laterale destra della vettura, con angolazione lievemente obliqua della bici, orientata verso via Faentina come pagina 6 di 8 rappresentata graficamente nelle difese del è poi del tutto compatibile con la ricostruzione Pt_1 della dinamica data dal teste che rimane del tutto attendibile anche qualora si volesse spostare CP_4 alla parte laterale centrale anteriore, e non posteriore, il punto d'urto fra i veicoli, con l'effetto, peraltro, di ridurre ulteriormente il tempo fra l'impatto e l'immissione del ciclista, dunque ancor più repentina.
In conclusione, la condotta di guida della che, in pieno giorno, con tempo sereno, visibilità CP_2 buona ed asfalto asciutto, procedeva -come riportato dal e come confermato dallo stato dei CP_4 veicoli- «a velocità moderata» in prima corsia, è esente da colpa e assolutamente conforme alle regole del codice della strada;
ella, per la repentinità e l'imprevedibilità della condotta del non avrebbe Pt_1 potuto evitare la collisione, poiché la brevissima distanza di avvistamento fu insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza. Infatti, l'immissione del nella carreggiata è stata Pt_1 assolutamente «repentina», senza soluzione di continuità della marcia, e pertanto irregolare, incurante della presenza di altri utenti della strada, stante la visibilità del sopraggiungere della e non CP_2 preceduta da segnalazioni di alcun tipo. Sino all'esatto istante dell'immissione in carreggiata, il Pt_1 pedalava infatti sul marciapiede costeggiante via Cavina, e la sua successiva manovra, effettuata in plurima violazione dell'art. 154 c.strada (immissione nel flusso della circolazione non segnalata, pericolosa e costituente intralcio per gli altri utenti della strada, nonché irrispettosa dell'obbligo di dare la precedenza) fu, per la quand'anche avesse notato il ciclista sul marciapiede, del tutto CP_2 imprevedibile.
Deve allora trovare applicazione nel caso di specie il principio per il quale la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (o di un pedone), pur essendo presunta ex art. 2054 c2 cc, può essere esclusa quando egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro, e risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente (Cass. 9278/17, 4551/17, 14064/10), talché la condotta del danneggiato, gravemente colposa, repentina ed imprevedibile, risulta avere avuto rilievo causale esclusivo ed assorbente.
Alla luce della dinamica dei fatti, che vede l'automobilista attenutasi alle regole della circolazione, comprese quelle di portata generale, non si comprende, infine, come possa ascriversi alla alcun CP_2 profilo di colpa rilevante ex art. 2043 cc, che l'appellante sostiene applicabile in via subordinata rispetto all'art. 2054 c2 cc;
in ogni caso, la condotta del ha eliso il nesso causale anche agli Pt_1 effetti dell'art. 2043 cc.
3) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota, seguono la soccombenza. pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 363/23 del Tribunale di Parte_1
Ravenna nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
Condanna il a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in Pt_1 CP_1 euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del di versamento di ulteriore importo Pt_1 pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.ls. 115/02 e dell'art. 1 c. 17 L. 228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1235/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMINI GIULIANO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARABINI Controparte_1 P.IVA_1 ALVARO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2 APPELLATE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
< si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 363/23 del Tribunale di Ravenna ed in accoglimento della presente impugnazione: dichiari responsabili e quindi condanni in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e la SI.ra , in solido o ciascuno per il rispettivo titolo, al pagamento a favore Controparte_2 dell'attore della somma di € 18.053,50 a titolo di risarcimento del danno come da conteggi emersi a seguito dell'espletata CTU medico legale già decurtati al 50% in pari concorso di responsabilità, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia anche in ragione della responsabilità concorsuale che sarà ritenuta fra le parti, con gli interessi e la rivalutazione monetaria da calcolarsi dal giorno del fatto (28/09/2018) al giorno della pubblicazione della sentenza e con gli ulteriori interessi legali da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio>>
pagina 1 di 8 per l' CP_1
<
1) In via principale, respinga l'appello proposto dal signor perché infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1 l'effetto, confermi integralmente le statuizioni di cui all'impugnata sentenza n. 363/2023 del Tribunale di Ravenna.
2) In via subordinata, salvo gravame, dichiari tenuti i convenuti al risarcimento del danno in favore del signor nei limiti di Parte_1 quanto effettivamente dovuto e provato, tenuto conto della colpa concorrente ed assolutamente prevalente del danneggiato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna, , conducente Parte_1 Controparte_2
e proprietaria dell'autovettura Renault Twingo targata BV644KV, e il suo assicuratore Controparte_3
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale
[...] avvenuto il 28.9.2018 alle ore 08:25 circa nel centro abitato di Ravenna, sull'attraversamento pedonale posto poco prima dell'incrocio tra via Cavina, rettilinea a doppio senso di marcia con due corsie per direzione, e via Dradi. L'incidente aveva visto la collisione fra la parte anteriore della bicicletta condotta dal e la fiancata destra della vettura della Pt_1 CP_2
L'attore esponeva che, provenendo dalla laterale via Dradi, iniziava sulle strisce l'attraversamento di via Cavina in sella alla sua bicicletta, ma condotta a passo d'uomo spingendosi con i piedi;
completato l'attraversamento della prima corsia della semicarreggiata, impattava con la la quale, CP_2 provenendo a forte velocità lungo via Cavina dalla sinistra del ciclista, si spostava dalla prima corsia alla seconda nel non riuscito tentativo di schivarlo.
Si costituiva l' deducendo che invece il al momento dell'impatto, non intendeva CP_1 Pt_1 attraversare via Cavina, ma piuttosto, all'altezza delle strisce pedonali, si era immesso improvvisamente dal marciapiedi nella prima corsia, già occupata dall'automobilista, per proseguirvi la marcia.
Nella contumacia della la causa veniva istruita documentalmente, mediante l'assunzione di CP_2 prove orali e con l'espletamento di una CTU medico legale.
Con sentenza n. 363/23 il Tribunale rigettava la domanda attorea;
tenuto conto della dichiarazione resa alla PG da , testimone oculare dell'incidente, non ascoltato in giudizio perché irreperibile, CP_4
pagina 2 di 8 il primo giudice escludeva l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 c.2 cc e addebitava il sinistro alla sola responsabilità del Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello il deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Pt_1 alla PG e, in ogni caso, la loro inattendibilità; l'erroneità della ricostruzione del sinistro compiuta CP_4 dal primo giudice;
l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 c.2 cc.
Nella contumacia della si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 CP_1
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 13.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Con il gravame, che si compone di nove motivi d'appello, esaminabili congiuntamente giacché aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, il censura la sentenza impugnata per Pt_1 non avere il Tribunale riconosciuto la corresponsabilità della CP_2
L'appellante sostiene di aver raggiunto l'attraversamento pedonale di via Cavina provenendo da via
Dradi; di essersi immesso in via Cavina per attraversarla sulle strisce pedonali;
di aver tentato di evitare l'urto con la deviando la bicicletta alla propria destra;
di avere impattato con la CP_2 CP_2
«all'altezza della corsia di sinistra», dunque dopo aver terminato l'attraversamento della prima corsia.
L'appellante, in ogni caso, lamenta la mancanza di elementi oggettivi da cui poter trarre una ricostruzione verosimile del sinistro e chiede pertanto l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2054 c. 2 cc.
Per l'eventualità di una conferma della ricostruzione del Tribunale, l'appellante adduce quantomeno il concorso di colpa della la quale, se si fosse avveduta del ciclista, avrebbe potuto evitare il CP_2 sinistro.
L'appello, considerati unitariamente tutti i motivi («1) Errata applicazione ed errata interpretazione dell'art. 2054 c. 1 e 2 cc, omissione dell'art. 2043 e 2056 cc», «2) Errata interpretazione dell'art. 2054
c. 2 cc, omissione dell'art. 2043 e 2056 cc», «3) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi delle regole generali sulla responsabilità civile», «4) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi dell'art. 2054
c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «5) Errata interpretazione dei fatti di causa
e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi dell'art. 2054 c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «6) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi dell'art. 2054 c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «7) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai pagina 3 di 8 sensi dell'art. 2054 c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «8) Errata interpretazione dei fatti di causa e delle prove al fine di dirimere il contenzioso ai sensi dell'art. 2054
c. 2 cc e delle regole generali sulla responsabilità civile», «9) Errate conclusioni sui fatti e prove di causa ed omessa applicazione dei principi sottesi agli artt. 2043 e 2054 c. 1 cc ai fini dell'addebito di corresponsabilità ravvisabile nella condotta di guida di »), è infondato e deve essere Controparte_2 respinto.
2.1) Questa Corte condivide la ricostruzione del sinistro operata dal Tribunale, secondo la quale il dopo aver percorso in bici un tratto del marciapiede di via Cavina posto a destra, secondo la Pt_1 direzione della ossia verso “via Faentina”, giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale che CP_2 precedeva l'incrocio con via Dradi, è repentinamente sceso dal marciapiede per immettersi nel flusso della circolazione della corsia di destra di via Cavina verso via Faentina, ed ha quindi impattato con la fiancata destra dell'autovettura della la quale, procedendo a velocità moderata, già occupava la CP_2 corsia con quella stessa direzione di marcia.
Tale ricostruzione si basa sulle dichiarazioni rese dal testimone oculare , il quale, CP_4 nell'immediatezza del sinistro, ha riferito alla PG: «ero a piedi sul marciapiede in Via Cavina in prossimità di via Dradi ed una persona in sella alla sua bicicletta mi sorpassava transitando anche lui sul marciapiede con direzione di marcia verso Via Faentina. Appena il ciclista mi sorpassava lo stesso si immetteva repentinamente, sempre in sella alla bicicletta, sulla carreggiata andando ad urtare il retro della fiancata destra di un'autovettura che nel frattempo transitava a velocità moderata sulla carreggiata. Nell'urto il ciclista cadeva a terra e si rialzava da solo aiutato dal personale medico che nel frattempo era stato allertato».
Le dichiarazioni del della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, sono pienamente CP_4 utilizzabili anche senza una loro conferma a mezzo di esame testimoniale. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite agli atti del procedimento civile nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd atipiche (v. tra le varie Cass. 18025/19).
Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, l'irreperibilità del in corso di causa non inficia CP_4 in alcun modo la sua attendibilità di testimone oculare, ben potendo detta irreperibilità dipendere dalle circostanze più varie. pagina 4 di 8 La tesi di un accordo ai danni dell'appellante (il quale scrive: «è realmente possibile che Persona_1 questo , di fatto introvabile, abbia realmente visto il sinistro ed abbia aspettato più di CP_4 un'ora l'arrivo della Polizia Municipale per rendere la propria versione testimoniale o forse è più verosimile (come al giorno d'oggi di prassi) pensare che la , nel frattempo, oltre ad Controparte_2 aver spostato entrambi i veicoli, si sia attivata per recuperare un testimone, e lo abbia trovato nel
?») è rimasta del tutto priva di fondamento (risiedendo per di più il in via Dradi), CP_4 CP_4 non essendo poi affatto inverosimile che il testimone oculare di un sinistro attenda l'arrivo della PG per deporre nell'immediatezza del fatto.
L'appellante sostiene che la ricostruzione del non sarebbe credibile per le seguenti ragioni: il CP_4
diversamente da quanto affermato dal non avrebbe percorso via Cavina con direzione di Pt_1 CP_4 marcia “via Faentina”, ma sarebbe piuttosto sopraggiunto da via Dradi, con direzione quindi diametralmente opposta a quella riferita dal teste («[il afferma inoltre che il velocipede aveva CP_4 direzione di marcia verso via Faentina, ma l'affermazione è totalmente falsa. Questo perché il sig.
proveniente da via Dradi, nel risalire il marciapiede di via Cavina per dirigersi all'imbocco Pt_1 delle strisce pedonali di detta strada, aveva la via Faentina alle spalle e quindi non poteva dirigersi di certo in detta direzione!»); la corporatura e l'età del renderebbero inverosimile la svolta Pt_1 repentina descritta dal («il sig. aveva 83 anni al momento del sinistro, di grossa CP_4 Pt_1 corporatura come da foto in atti per cui è impossibile che abbia attuato una svolta repentina nell'immettersi in strada»); la descrizione dell'impatto fornita dal sarebbe incompatibile con i CP_4 segni riportati dalla vettura della e con la posizione di stasi del corpo del descritta dai CP_2 Pt_1 testimoni e («[il aveva riferito che l'urto era stato nella parte destra posteriore Tes_1 Tes_2 CP_4 della vettura, mentre, come si evince proprio dalle foto rilevate dai verbalizzanti, si è localizzato nella parte anteriore destra, zona sportello anteriore» e, ancora, «è chiaro che se il di anni 83, Pt_1 colpendo la portiera anteriore destra della vettura fosse poi sbalzato dalla stessa per cadere nella parte opposta come ipotizzato dal giudice, questi sarebbe morto, salvo miracoli non credibili»).
Ebbene, nessuna delle circostanze evidenziate dall'appellante è in grado di inficiare la credibilità della dichiarazione del CP_4
In particolare, la direzione di marcia riferita dal non può ritenersi inattendibile per effetto delle CP_4 dichiarazioni della CP_2
Questa, infatti, ha sempre dichiarato, sia alla PG sia in sede di interrogatorio formale, di non aver visto il ciclista prima dell'urto. L'affermazione resa nel (solo) interrogatorio formale («non ho visto il signor perché lui veniva dalla via Dradi e tra quella strada e l'attraversamento pedonale c'è appena Pt_1 pagina 5 di 8 un metro»), non integra confessione ai sensi dell'art.2734 cc, avendo la convenuta allo stesso tempo dichiarato, incompatibilmente, di non avere viso il ciclista prima dell'impatto, e di sapere che egli proveniva da via Dradi. Peraltro una confessione non sarebbe vincolante versandosi in un caso di litisconsorzio necessario. Duque la provenienza del da via Dradi, pur riferita dalla in Pt_1 CP_2 sede di interpello, non è provata e non inficia la credibilità del non avendo ella visto il ciclista CP_4 provenire da nessuna parte, tanto da ribadire (come già alla PG) di non averne percepito la presenza se non dopo l'impatto.
Ma in ogni caso, e ciò è dirimente, che il ciclista viaggiasse, sul marciapiede di via Cavina, verso via
Faentina, e che quindi non provenisse da via Dradi, lo aveva anche confessoriamente dichiarato ai verbalizzanti lo stesso nell'immediatezza del sinistro («ero con la mia bicicletta sul marciapiede Pt_1 in via Cavina … e andavo in direzione verso via Faentina»).
L'età e la corporatura del non sono poi affatto incompatibili con quanto riferito dal il Pt_1 CP_4 quale, lungi dall'attribuire al ciclista una manovra di particolare difficoltà, ha semplicemente riferito che il all'altezza dell'attraversamento pedonale, lasciava il marciapiede per immettersi in modo Pt_1 repentino direttamente, con lo stesso senso di marcia, nel flusso della circolazione di via Cavina.
Già rimossi i veicoli all'arrivo della PG, a nulla rileva che la vettura fosse stata spostata al margine sinistro della strada, lungo lo spartitraffico, in modo da non interferire con l'intersezione con via Dradi.
Come ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni dei testimoni e – che, come osservato Tes_2 Tes_3
l' agli effetti dell'attendibilità soggettiva, non erano stati sentiti dai verbalizzanti, e, nati CP_1 entrambi nel paese nativo del in Albania, si erano casualmente trovati anch'essi sul luogo del Pt_1 sinistro- non valgono ad accreditare una dinamica dell'incidente diversa da quella riferita dal CP_4
Nessuno dei due testi vi ha infatti assistito, essendo entrambi sopraggiunti a sinistro già avvenuto.
Peraltro, dall'avere i testimoni visto l'attore a terra sulle strisce, all'incirca al centro della carreggiata
(«circa all'altezza della linea di mezzeria»), secondo lo , o «più dalla parte sinistra», secondo Tes_2 il non può affatto dedursi che l'urto fosse avvenuto nella corsia di marcia di sinistra, né Tes_3 tantomeno che il ciclista, prima dell'impatto, avesse già attraversato tutta la corsia di destra, ben potendo il essersi sbilanciato verso il centro strada proprio in conseguenza dell'urto con la Pt_1
avvenuto, secondo quanto riferito dal quando entrambi i veicoli erano in movimento CP_2 CP_4 con la stessa direzione, entrambi nella prima corsia di destra.
Il fatto, incontestato, che l'urto avvenne fra la ruota anteriore della bicicletta e la parte laterale destra della vettura, con angolazione lievemente obliqua della bici, orientata verso via Faentina come pagina 6 di 8 rappresentata graficamente nelle difese del è poi del tutto compatibile con la ricostruzione Pt_1 della dinamica data dal teste che rimane del tutto attendibile anche qualora si volesse spostare CP_4 alla parte laterale centrale anteriore, e non posteriore, il punto d'urto fra i veicoli, con l'effetto, peraltro, di ridurre ulteriormente il tempo fra l'impatto e l'immissione del ciclista, dunque ancor più repentina.
In conclusione, la condotta di guida della che, in pieno giorno, con tempo sereno, visibilità CP_2 buona ed asfalto asciutto, procedeva -come riportato dal e come confermato dallo stato dei CP_4 veicoli- «a velocità moderata» in prima corsia, è esente da colpa e assolutamente conforme alle regole del codice della strada;
ella, per la repentinità e l'imprevedibilità della condotta del non avrebbe Pt_1 potuto evitare la collisione, poiché la brevissima distanza di avvistamento fu insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza. Infatti, l'immissione del nella carreggiata è stata Pt_1 assolutamente «repentina», senza soluzione di continuità della marcia, e pertanto irregolare, incurante della presenza di altri utenti della strada, stante la visibilità del sopraggiungere della e non CP_2 preceduta da segnalazioni di alcun tipo. Sino all'esatto istante dell'immissione in carreggiata, il Pt_1 pedalava infatti sul marciapiede costeggiante via Cavina, e la sua successiva manovra, effettuata in plurima violazione dell'art. 154 c.strada (immissione nel flusso della circolazione non segnalata, pericolosa e costituente intralcio per gli altri utenti della strada, nonché irrispettosa dell'obbligo di dare la precedenza) fu, per la quand'anche avesse notato il ciclista sul marciapiede, del tutto CP_2 imprevedibile.
Deve allora trovare applicazione nel caso di specie il principio per il quale la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista (o di un pedone), pur essendo presunta ex art. 2054 c2 cc, può essere esclusa quando egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro, e risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente (Cass. 9278/17, 4551/17, 14064/10), talché la condotta del danneggiato, gravemente colposa, repentina ed imprevedibile, risulta avere avuto rilievo causale esclusivo ed assorbente.
Alla luce della dinamica dei fatti, che vede l'automobilista attenutasi alle regole della circolazione, comprese quelle di portata generale, non si comprende, infine, come possa ascriversi alla alcun CP_2 profilo di colpa rilevante ex art. 2043 cc, che l'appellante sostiene applicabile in via subordinata rispetto all'art. 2054 c2 cc;
in ogni caso, la condotta del ha eliso il nesso causale anche agli Pt_1 effetti dell'art. 2043 cc.
3) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio, in mancanza di nota, seguono la soccombenza. pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 363/23 del Tribunale di Parte_1
Ravenna nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
Condanna il a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in Pt_1 CP_1 euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del di versamento di ulteriore importo Pt_1 pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.ls. 115/02 e dell'art. 1 c. 17 L. 228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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