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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 803/2024 promossa da:
Parte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MISTRETTA DANIELA e
[...] P.IVA_1 dell'avv.to MANUELA SANVIDO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CARDOSI ALESSANDRO e dell'avv. KURECSKA PAOLO
VIALE ITALIA, 381 19121 LA SPEZIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DABUSTI Controparte_2 P.IVA_3
SILVIA e dell'avv. TOGNELLA SILVIA ) PIAZZA ITALIA, 2 27100 ; CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'on. Tribunale di Pavia adìto, contrariis reiectis:
- in via istruttoria: confermando il rigetto delle istanze istruttorie avversarie, revocare l'ordinanza del
18.7.2024 nella parte in cui ha respinto la richiesta formulata con la memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., sempre senza alcuna inversione dell'onere probatorio, per l'effetto disponendo una C.T.U. descrittiva dello stato dei luoghi e della titolarità delle aree asseritamente occupate dai viadotti citati negli avvisi d'accertamento impugnati, che abbia ad oggetto il seguente pagina 1 di 15 quesito: “Dica il C.T.U., in relazione alle aree sottostanti il sottopasso autostradale oggetto dell'accertamento impugnato, quali siano la loro titolarità, proprietà e la loro destinazione d'uso, oltre che la loro metratura e, in particolare, dica se esse costituiscano o meno pertinenza dell'opera autostradale;
dica, inoltre, quali eventuali limitazioni insistano ex lege su di esse e quali parti di esse siano occupate da strade comunali e dalle loro pertinenze”;
- nel merito:
a) dichiarare nulli e/o annullare e/o, comunque, dichiarare illegittimi e/o disapplicare i seguenti avvisi di accertamento e scadenza, con immediata applicazione di sanzioni e interessi, notificati da a CP_1 Parte_1
1. avviso d'accertamento esecutivo da violazione Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, n. 15529020, rif. partita n. 113, per l'anno 2018, emesso in data 28.12.2023 ai fini COSAP in favore della Provincia di Pavia, per un importo pari a € 3.373,68,00 (doc. 1), notificato in data 28.12.2023 (doc. 8);
2. avviso d'accertamento esecutivo da violazione Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, n. 15529084, rif. partita n. 97, per l'anno 2019, emesso in data 28.12.2023 ai fini COSAP in favore della , per un importo pari a € 1.564,98 (doc. 2), Controparte_2 notificato in data 28.12.2023 (doc. 9);
3. avviso d'accertamento esecutivo da violazione Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, n. 15529086, rif. partita n. 91, per l'anno 2020, emesso in data 28.12.2023 ai fini COSAP in favore della Provincia di per un importo pari a € 1.496,54 (doc. 3), CP_2 notificato in data 28.12.2023 (doc. 10);
4. avviso d'accertamento esecutivo “OMESSO/TARDIVO/PARZIALE
VERSAMENTO Canone Unico Annuale Patrimoniale”, n. 15529089, rif. partita n. 174, per l'anno 2021, emesso in data 28.12.2023 ai fini CUP in favore della , per Controparte_2 un importo pari a € 2.125,00 (doc. 4), notificato in data 29.12.2023 (doc. 11);
5. avviso d'accertamento esecutivo “OMESSO/TARDIVO/PARZIALE
VERSAMENTO Canone Unico Annuale Patrimoniale”, n. 15529092, rif. partita n. 75, per l'anno 2022, emesso in data 28.12.2023 ai fini CUP in favore della , per Controparte_2 un importo pari a € 2.120,00 (doc. 5), notificato in data 29.12.2023 (doc. 12);
6. avviso d'accertamento esecutivo “OMESSO/TARDIVO/PARZIALE
VERSAMENTO Canone Unico Annuale Patrimoniale”, n. 15529094, rif. partita n. 70, per pagina 2 di 15 l'anno 2023, emesso in data 28.12.2023 ai fini CUP in favore della , per Controparte_2 un importo pari a € 2.086,0 (doc. 6), notificato in data 28.12.2023 (doc. 13);
7. avviso di scadenza Canone Unico Annuale Patrimoniale”, n. 15692445, rif. partita n.
197, per l'anno 2024, emesso in data 14.2.2024 ai fini CUP in favore della Provincia di per un importo pari a € 1.560,0 (doc. 7), notificato in data 22.2.2024 (doc. 14); CP_2
b) in ogni caso accertare l'illegittimità delle pretese di e della CP_1 CP_2
e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alle medesime da parte di
[...] er i titoli sopra dedotti;
Parte_1
c) condannare e la alla restituzione delle somme già CP_1 Controparte_2 corrisposte da in adempimento a tali avvisi, senza alcuna acquiescenza, ma Parte_1 all'unico scopo di evitare l'esecuzione, per l'importo complessivo di € 14.326,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dalla data del 2.2.2024 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di lite, oltre a spese forfetarie al 15%, agli accessori ed al rimborso del contributo unificato corrisposto”;
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
[...]
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona dell'Ill.mo Giudice Monocratico adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RESPINGERE l'opposizione ex adverso proposta in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto, ed ACCERTARE contestualmente la legittimità e la fondatezza della pretesa svolta dall'odierna conchiudente in nome e per conto della , sia in merito al COSAP, Controparte_2 sia in merito al CUP, per canoni dovuti, interessi e sanzioni, così come ritualmente e correttamente esposto e richiesto negli avvisi di accertamento opposti da controparte, e quindi, per l'effetto, CONDANNARE in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto al difensore, maggiorati di contributo per spese generali
15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulle domande così provvedere:
- nel merito, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto confermare gli opposti atti di pagina 3 di 15 accertamento.
Con vittoria di spese ed accessori di legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
(da ora, propone opposizione avverso 7 Parte_1 Pt_1 avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti da e relativi a COSAP e CUP CP_1 relativi agli anni 2018/2024, con i quali è stato richiesto l'importo complessivo di
€14.326,20 relativamente a mancato pagamento del canone oltre sanzioni.
A fondamento della opposizione, dopo aver preliminarmente svolto considerazioni in ordine alla soppressione della previgente Tosap e alla sostituzione della stessa con il canone
Cosap dapprima e con il CUP in seguito, ed alla conseguente attuale competenza del giudice ordinario, attesa la natura di concessione dell'emolumento richiesto, deduce:
1. la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, nei quali viene ad essere richiesto il apgamento del canone, commisurato ad un sovrappasso che si estenderebbe per
240 mq. in territorio comunale di Broni, senza alcuna indicazione di quale sia il sovrappasso e di quali siano le modalità di determinazione delle misure riportate;
che incombe su controparte provare la proprietà provinciale del sito e la sua estensione;
che inoltre non emergevano anche le modalità connesse all'accertamento e alla applicazione delle relative sanzioni;
2. la illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto applicativo dello stesso, posto che all'interno degli avvisi non veniva precisato se la occupazione atteneva al soprassuolo o al sottosuolo;
che, ipotizzando, trattarsi del suolo sottostante al viadotto autostradale, non vi era alcuna prova della proprietà della strada sottesa al soprappasso, posto che dalla sovrapposizione delle mappe emerge che le aree sono di sua proprietà, per cui la non vanta il CP_2 diritto a pretendere alcun canone;
che, in ogni caso, le aree sottostanti i viadotti autostradali sono pertinenze della Parte_1 medesima, come affermato in occasione di plurimi arresti giurisprudenziali, che cita;
che, peraltro, la viabilità provinciale sottostante al viadotto non viene in alcun modo incisa dalla presenza del viadotto medesimo, per cui ogni richiesta si configurerebbe quale indebito arricchimento dell'ente provinciale;
3. la illegittimità degli avvisi per eccesso di delega e violazione dell'art. 63 D.Lgs. 446/97 e pagina 4 di 15 dell'art. 1 commi 816 e segg. L. 160/2019; che, infatti, il canone è ontologicamente diverso dalla precedente Tassa Tosap;
che ai fini della applicazione del canone occorre trattarsi di beni che siano o possano essere oggetto di concessione amministrativa;
che in assenza di detta concessione il canone era da ritenersi illegittimo;
che, inoltre, le norme istitutive del canone, a differenza della Tosap, non prevedono la applicabilità dello stesso anche al soprassuolo;
che, infatti, il canone avendo natura patrimoniale, remunera l'uso esclusivo o speciale del bene;
che eventuali previsioni normative locali che prevedessero detta remunerazione dovevano ritenersi in contrasto con le normative statali in materia;
4. la illegittimità degli avvisi per violazione delle norme regolamentari e per mancata preventiva contestazione della violazione;
essendo mancata, nella irrogazione delle sanzioni, la preventiva contestazione delle stesse;
5. la illegittimità delle sanzioni e degli interessi richiesti. Con Nel giudizio così incardinato si costituisce concordando sulla natura del canone così come descritta da controparte, precisando che le due tipologie di canone, che costituiscono il corrispettivo di una concessione di un'area demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile, possono essere ricondotte a concessione reale oppure presunta nel caso in cui sia del tutto assente la concessione-autorizzazione all'occupazione, configurandosi un'occupazione di fatto.
Quanto ai motivi di impugnazione rileva: che controparte ha ben compreso quale è l'oggetto della pretesa, in cui causa petendi e petitum sono costituiti dall'occupazione del soprassuolo provinciale determinato dall'incombenza, al di sopra di tratti della strada provinciale del cavalcavia appartenente all'Autostrada A21 in gestione alla concessionaria autostradale attrice;
che, in particolare, l'articolo 63, comma 1, d.lg.s 15.12.1997, n.446 e dall'articolo 2 del
Regolamento provinciale COSAP, nonché dall'articolo 1 comma 819, lett. a), legge
27.12.2019, n.160 e dall'articolo 1, comma 4 del Regolamento provinciale CUP della
Provincia di prevedono che è assoggettabile al pagamento dei canoni qualsiasi CP_2 occupazione realizzata su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e sugli spazi ad essi soprastanti e sottostanti;
CP_2 che le sanzioni sono oggetto di applicazione automatica;
pagina 5 di 15 che gli atti sono congruamente e sufficientemente motivati, seppure in forma sintetica, essendo chiaramente esposte le ragioni giuridiche che sottendono alla pretesa;
quanto alla dedotta insussistenza della pretesa, rileva che il cavalcavia oggetto di canone è quello individuato dalla controparte;
che si tratta di strada pacificamente di provinciale, come emerge dalle stesse produzioni avversarie;
che non è sostenibile quanto affermato circa il fatto che la sola incombenza del cavalcavia sul tratto della strada provinciale intersecata determini automaticamente la conversione del tratto di strada sottostante in pertinenza dell'infrastruttura autostradale;
che sul punto si era più volte espressa la giurisprudenza di legittimità; contesta, altresì, quanto affermato da controparte in ordine alla estensione della superficie occupata;
quanto al secondo motivo di opposizione, evidenzia che la normativa primaria e quella regolamentare secondaria, consentono la concedibilità dell'uso esclusivo del soprassuolo e del sottosuolo provinciale;
quanto al terzo motivo di opposizione, relativo alla asserita violazione dei Regolamenti provinciali COSAP e CUP, e dell'articolo 7, legge 07.08.1990, n.241, per mancata contestazione, rileva che, a seguito del pagamento da parte di la causa deve essere Pt_1 qualificata quale accertamento negativo del credito, per cui quel che rileva è la sola sussistenza dei presupposti per l'accertamento Con quanto alle sanzioni, precisa che sono state applicate le sanzioni di legge, cui si aggiunge, per l'anno 2018, la sanzione connessa alla omessa denuncia.
Nel giudizio così incardinato si costituisce, altresì, la contestando Controparte_2 anch'essa la domanda avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce: di aver affidato in concessione, in esito a procedura di evidenza pubblica e con apposita Con determinazione dirigenziale, a , il sevizio di gestione, accertamento e riscossione del canone sui mezzi pubblicitari, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e del servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva di tutte le entrate dell'Ente; che la concessione era stata successivamente prorogata con ulteriori determine;
Con circa il difetto di motivazione, si associa a quanto dedotto dal concessionario , trattandosi di atto suo proprio;
pagina 6 di 15 circa la dedotta “assenza dei necessari presupposti per l'applicazione del COSAP e del
CUP per cui è lite”, la contesta la stessa, escludendo la natura pertinenziale del CP_2 soprappasso e rivendicando la proprietà provinciale della strada;
che le aree catastalmente intestate a altro non sono se non le aree deputate alla Parte_1 edificazione dei pontoni autostradali sui quali insiste il cavalcavia di cui è causa.
Contesta quanto dedotto circa la assenza di formale concessione, trattandosi di occupazione di fatto ed in ordine alla corretta applicazione delle sanzioni.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, previa precisazione delle conclusioni e concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 19.2.2025.
***
A fronte della notifica di 7 avvisi di accertamento, la società svolge i seguenti Pt_1 motivi di impugnazione:
I. Sulla natura del canone Osap e del Cup, sulla giurisdizione del tribunale adito e sull'onere probatorio nel presente giudizio.
II. Carenza - Difetto Di Motivazione
III. inesistenza del presupposto applicativo oggettivo del cosap e del cup: non appartenenza delle aree al patrimonio indisponibile della provincia di in quanto aree di proprietà di CP_2 satap e/o demaniale,
IV. Eccesso di delega;
V. Violazione dei regolamenti e dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241;
VI. Illegittimità dell'applicazione dell'indennità/sanzioni e delle spese.
La società, atteso l'intervenuto pagamento, svolge, infine, domanda di restituzione degli importi già versati.
Sotto il primo profilo, (natura del canone e giurisdizione) pur non trattandosi di un vero e proprio motivo di impugnazione, è sufficiente evidenziare che, in ogni caso, non è in contestazione né la natura dello stesso, né la giurisdizione e la competenza dell'adito giudice ordinario.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, ritiene questo giudice che trattasi pur sempre di giudizio nel quale l'onere incombe sul soggetto che avanza la pretesa, nel caso di specie, la Con società convenuta e l'ente impositore , risultando irrilevante la circostanza CP_2 dell'avvenuto pagamento, nelle more, della pretesa e della conseguente richiesta restitutoria pagina 7 di 15 della parte attrice. Con L'avviso di accertamento inviato da si atteggia, difatti, ad analogie con l'avviso avente natura tributaria, con conseguente applicazione di tutti i principi processuali emanati in siffatta materia, non rilevando, sotto il detto profilo, le differenze connesse alla natura privatistica del canone rispetto alla precedente natura pubblicistica della tassa.
La Suprema Corte, in un recente arresto, ha avuto modo di precisare che “In tema di
COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la CP_3 pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto” (Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 25713 del 26/09/2024).
Quanto alla dedotta carenza di motivazione degli avvisi, Punto II, si osserva.
Gli avvisi sono tutti redatti su modelli prestampati nei quali sono indicate: le norme applicate, il dettaglio degli importi richiesti, l'ente che li richiede (nel caso di specie, la ), l'oggetto, vale a dire il Canone Occupazione Spazi ed Aree Controparte_2
Pubbliche, ovvero il CUP, la ubicazione, i metri quadri, e le quantità.
Inoltre, è indicato l'importo dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni che vengono richiesti separatamente.
La parte attrice ha chiaramente compreso il motivo sotteso alla richiesta, così come ha compreso quale fosse il cavalcavia oggetto della richiesta formulata;
nel presente giudizio la stessa ha anche allegato fotografie e mappe relative al soprappasso ed ha svolto le proprie considerazione con un atto introduttivo di oltre 40 pagine a conferma della esatta comprensione della pretesa azionata. Con
in giudizio ha confermato che gli atti notificati hanno ad oggetto l'applicazione dei canoni dovuti in regione dell'occupazione occupazione di un tratto della Strada
Provinciale numero 187 in territorio del Comune di Broni ad opera di cavalcavia autostradale appartenente all'autostrada A21 in gestione alla società opponente.
Anche in tal caso, attese le già evidenziate analogie con le pretese di natura tributaria, preme rilevare che costituisce principio costante nella giurisprudenza tributaria quello pagina 8 di 15 secondo il quale l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur.
La Suprema Corte, in particolare, seppur con riferimento all'IMU, ha avuto modo di precisare che:
“Invero, l'avviso di accertamento - per 11.M.U., come per l'I.C.I. - ha carattere di provocatio ad opponendum, sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'ente impositore abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Non si può, pertanto, dichiarare la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ente impositore” (Cass. sez. V, 15.12.2020, n. 28581).
Le contestazioni svolte da in specie in relazione alle modalità di quantificazione Pt_1 dei metri quadri, ovvero in ordine alla natura della sanzione per omessa denuncia, non attengono ad un vizio di motivazione dell'atto, bensì al merito dell'atto stesso.
Sulla sanzione si tornerà in avanti. Con Quanto ai metri quadri, , in atti, ha precisato che la superficie al suolo della proiezione del cavalcavia autostradale sul tratto di strada provinciale è risultata pari a mq.
240, pari a metri 24,40 x metri 9,90.
Pur non essendo stato ammesso il relativo capitolo, deve darsi atto che entrambe le parti hanno allegato fotografie relative al sottopasso e le misure indicate appaiono coerente con le risultanze prodotte.
L'eccezione di carenza di motivazione viene pertanto dichiarata infondata.
Con il punto III, (secondo motivo), la contesta nel merito la pretesa, rilevando la Pt_1 illegittimità degli avvisi per inesistenza del presupposto applicativo trattandosi di aree non di proprietà dell'ente Provinciale.
Afferma, in particolare, che l'area sovrastante alla strada, non costituirebbe strada provinciale, ma sarebbe area di proprietà della stessa in quanto pertinenza autostradale, o comunque area demaniale.
Invoca, a tal proposito, l'art. 817 c.c. e l'art. 24 c.d.s. secondo i quali le aree sottostanti ai viadotti autostradali sono pertinenze di esercizio dell in quanto aree che si Parte_1
pagina 9 di 15 trovano in contiguità con l'opera pubblica.
L'art. 817 c.c. si limita ad offrire la generale definizione di pertinenza, per cui sono tali le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento della cosa.
L'art. 24 del C.d.s. a sua volta, descrive le pertinenze stradali, qualificandole come “le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa”
e suddividendole, in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio, le prime costitute da
“quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale” mentre le seconde sono costituite dalle “aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada
e dei suoi utenti”.
In alcun modo le norme invocate qualificano come pertinenza la strada sottostante al viadotto stradale.
Peraltro la attrice non indica se debba trattarsi di pertinenza di esercizio ovvero di servizio;
in ogni caso appare ben difficile la detta configurazione, atteso che non vi è contiguità fisica, né collegamento di servizio, atteso che l'utente che percorre l'autostrada ed il relativo cavalcavia, ben difficilmente accede alla strada sottostante.
Inoltre, l'art. 25 del codice della strada espressamente disciplina l'attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, espressamente prevedendo che detto attraversamento non determina in alcun modo la creazione di pertinenze, ma il mantenimento della proprietà in capo a soggetti diversi.
Né sembra che la proprietà possa affermarsi in virtù del novellato art. 25 comma 1-ter c.d.s.
La norma dispone:
“Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento”; difatti, anche a ritenere che l'autostrada ritenti nella strada di tipo A e la provinciale in quella di tipo B, quel che diviene di titolarità della autostrada è la struttura dei sottopassi e dei soprappassi, ma non anche la strada in sé.
pagina 10 di 15 Con Come evidenziato dalla difesa di parte , la tesi di parte attrice, pur se sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, è stata di recente smentita proprio dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha precisato, con riferimento alla affermata accessione in favore del concessionario autostradale dei tratti di strada sovrastati dai cavalcavia come pertinenze, che “in ordine alla titolarità dell'area, sebbene la realizzazione della rete autostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale, al contrario essendo necessario in procedimento di espropriazione o la conclusione di accordi con effetti traslativi.
L'art.822 cod.civ. prevede, del resto, che le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché è ben possibile la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada (e lo spazio sovrastante) appartenga ad altro ente. L'art.
12, ultimo comma, della I. n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprietari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad Amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. Peraltro, le leggi relative alla realizzazione dell'autostrada, invocate da
, sono anteriori all'istituzione della c.o.s.a.p., nella cui regolamentazione il Parte_2 legislatore non vi ha fatto alcun riferimento e non ha, dunque, affatto escluso dalla fattispecie impositiva l'occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale. Né è dirimente l'assenza di poteri di rimozione o riappropriazione da parte del che caratterizza anche le CP_3 occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio, nell'ipotesi di fisiologico espletamento del rapporto. In definitiva, occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge” (Cass. Civ., Sez.V, ord. 25.01.2024, n.2422).
Il principio da ultimo affermato risulta rimarcato da giurisprudenza ancor più recente,
pagina 11 di 15 Con allegata da parte ( cfr. Cass. 798/ 799/800 del 12.01.2025).
Ritiene il giudicante di respingere la affermazione di parte attrice secondo la quale per effetto della costruzione di cavalcavia sulla rete autostradale, i tratti intersecati di strade appartenenti alle viabilità inferiori diventino, per effetto dell'occupazione del soprassuolo, pertinenze autostradali.
Quanto al punto IV, terzo motivo, Inesistenza del presupposto applicativo ed eccesso di delega, si osserva.
La rileva che il canone richiesto in pagamento è ontologicamente diverso dalla Pt_1 precedente che consentiva, per espressa previsione normativa, la CP_4 applicazione della tassa sui spazi sovrastanti il suolo pubblico;
che ai fini della applicazione del canone occorre trattarsi di beni che siano o possano essere oggetto di concessione amministrativa e che, in assenza di detta concessione il canone era da ritenersi illegittimo;
che, inoltre, le norme istitutive del canone, a differenza della Tosap, non prevedono la applicabilità dello stesso anche al soprassuolo;
che, infatti, il canone avendo natura patrimoniale, remunera l'uso esclusivo o speciale del bene;
che eventuali previsioni normative locali che prevedessero detta remunerazione dovevano ritenersi in contrasto con le normative statali in materia.
In particolare la attrice afferma che il suolo stradale non potrebbe formare oggetto di concessione di uso e di godimento in favore di terzi;
che, conseguentemente, anche il soprassuolo non può formare oggetto di concessione, non essendo possibile l'utilizzo separato.
La tesi, peraltro, appare sconfessata dalle stesse previsioni normative.
In primo luogo, il “CUA”, “Canone Unico Annuale” è dovuto in ragione della
“occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (art. 1 comma 819 L. n. 160/2019), in analogia a quanto in precedenza disposto dall'articolo 63, comma 1, d.lgs. 15.12.1997, n.446.
La norma, pertanto, espressamente si riferisce anche al soprassuolo.
Le previsioni risultano poi recepite dai Regolamenti locali, che, sotto detto profilo, non appaiono in alcun modo in contrasto con la normativa primaria.
Inoltre, che il soprassuolo possa essere oggetto di concessione, viene confermato dal già
pagina 12 di 15 riportato art. 25 del codice della strada, il cui primo comma espressamente prevede che:
“1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada”.
D'altronde, non sembra possa oggettivamente negarsi l'utilizzo separato dei beni costituiti dalla strada sottostante e dal cavalcavia autostradale.
Inoltre, la normativa istitutiva del canone prevede che, ai fini della richiesta, è sufficiente l'occupazione, anche di “mero fatto”, delle “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (comma
819), sicché l'assenza di un atto concessorio da parte del soggetto attivo del tributo è, sotto tale profilo, irrilevante.
Quanto al punto V. Violazione dei regolamenti e dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, si rileva.
La attrice, in particolare, deduce la violazione del Regolamento provinciale COSAP e del Regolamento provinciale CUP, e dell'articolo 7, legge 07.08.1990, n.241, rielvando che non sarebbe stata seguita la procedura di contestazione da effettuarsi con idoneo processo verbale.
In particolare, rileva che l'art. 24 del Regolamento Provinciale Cosap prevede espressamente che in ipotesi di occupazione abusiva la contesti la stessa CP_2 disponendo la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti;
che inoltre, essendo state applicate sanzioni, si sarebbero dovute applicare le previsioni di cui alla Legge 689/81 e 241/1990 con preventiva contestazione delle stesse nel contraddittorio.
Rileva il giudicante che la previsione invocata non sembra applicabile;
non si è in presenza di occupazione abusiva, ma di occupazione di fatto, ritenuta comunque lecita dall'ente.
La stessa Suprema Corte afferma “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni
pagina 13 di 15 pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa”. (Cass. Sez. I,
10.06.2021, n.16395; in senso analogo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32410 del 22/11/2023 )
La Provincia, pertanto, non era tenuta a richiedere alcuna rimozione o demolizione dei manufatti.
Inoltre, con riferimento al carteggio, depositato da sub doc. 27, intercorso fra altra Pt_1
ed il Ministero dei trasporti, in base al quale il Ministero afferma che l'unico Parte_1 titolo giuridico valido è l'atto convenzionale intercorso con il Ministero, si osserva che trattasi di indicazioni provenienti da organo amministrativo, che non possono in alcun modo intaccare la normativa statale vigente, né possono costituire interpretazione autentica della detta normativa.
In ogni caso, il Ministero non è legittimato ad affermare la inesistenza di diritti riconducibili ad altri enti.
Da ultimo, con riferimento al punto VI, nel quale si deduce la illegittimità dell'applicazione dell'indennità/sanzioni e delle spese, si osserva.
La ritenendo la insussistenza della debenza di canone, ritiene, conseguentemente Pt_1 insussistente l'invio di sanzione per omessa denuncia, contenuta all'interno dell'avviso riferibile all'anno 2018.
Contesta inoltre le sanzioni sotto il profilo motivazionale e, in ogni caso, richiede la disapplicazione, di sanzioni ed interessi, in assenza di colpa, tenuto conto della incertezza in ordine alla disciplina del CUP.
Quanto al primo profilo, essendosi ritenuto dovuto il canone, appare legittima la richiesta di sanzione per omessa denuncia.
Quanto alla applicazione delle sanzioni, si rileva che le stesse, come precisato da parte convenuta, conseguono per legge all'accertamento dell'occupazione di fatto, in forza delle previsioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), d.lgs.
15.12.1997, n.446 per il COSAP, e di cui all'articolo 1, comma 821, legge 27.12.2019,
n.160, lettere g) ed h) per quel che attiene al CUP.
pagina 14 di 15 Trattasi di norme che prevedono, per le occupazioni abusive, una indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento. Con Come precisato da , per quel che attiene alle sanzioni applicate, trattasi di mero conteggio matematico.
Difatti, per il COSAP, per la annualità 2018 è stata applicata la sanzione per omessa denuncia, pari all'indennità sostitutiva del canone dovuto maggiorata del 50% ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) del Regolamento provinciale COSAP, oltre alla sanzione di omesso pagamento ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del
Regolamento COSAP, nella misura del 20% dell'indennità.
Per le successive annualità 2019 e 2020 è stata applicata la sola sanzione per omesso pagamento ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
Per il CUP delle annualità 2021,2022 e 2023, è stata applicata la sola sanzione per omesso pagamento, pari al 30% del canone ai sensi di quanto previsto dall'articolo
68, comma 6 del Regolamento provinciale CUP.
L'opposizione va pertanto disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e dimidiata la fase istruttoria e quella decisionale (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 840,00 fase di trattazione/istruttoria ed € 850,00 fase decisionale), in favore di ciascuno dei due enti costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, respinge l'opposizione avanzata da avverso gli avvisi di accertamento Parte_1 impugnati;
condanna l'opponente. alla rifusione, in favore delle parti convenute
[...]
, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna Controparte_5 di dette parti, in complessivi € 3.326,00 per compenso, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. se dovuti per legge.
Pavia, 4 marzo 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 803/2024 promossa da:
Parte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MISTRETTA DANIELA e
[...] P.IVA_1 dell'avv.to MANUELA SANVIDO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CARDOSI ALESSANDRO e dell'avv. KURECSKA PAOLO
VIALE ITALIA, 381 19121 LA SPEZIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DABUSTI Controparte_2 P.IVA_3
SILVIA e dell'avv. TOGNELLA SILVIA ) PIAZZA ITALIA, 2 27100 ; CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'on. Tribunale di Pavia adìto, contrariis reiectis:
- in via istruttoria: confermando il rigetto delle istanze istruttorie avversarie, revocare l'ordinanza del
18.7.2024 nella parte in cui ha respinto la richiesta formulata con la memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., sempre senza alcuna inversione dell'onere probatorio, per l'effetto disponendo una C.T.U. descrittiva dello stato dei luoghi e della titolarità delle aree asseritamente occupate dai viadotti citati negli avvisi d'accertamento impugnati, che abbia ad oggetto il seguente pagina 1 di 15 quesito: “Dica il C.T.U., in relazione alle aree sottostanti il sottopasso autostradale oggetto dell'accertamento impugnato, quali siano la loro titolarità, proprietà e la loro destinazione d'uso, oltre che la loro metratura e, in particolare, dica se esse costituiscano o meno pertinenza dell'opera autostradale;
dica, inoltre, quali eventuali limitazioni insistano ex lege su di esse e quali parti di esse siano occupate da strade comunali e dalle loro pertinenze”;
- nel merito:
a) dichiarare nulli e/o annullare e/o, comunque, dichiarare illegittimi e/o disapplicare i seguenti avvisi di accertamento e scadenza, con immediata applicazione di sanzioni e interessi, notificati da a CP_1 Parte_1
1. avviso d'accertamento esecutivo da violazione Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, n. 15529020, rif. partita n. 113, per l'anno 2018, emesso in data 28.12.2023 ai fini COSAP in favore della Provincia di Pavia, per un importo pari a € 3.373,68,00 (doc. 1), notificato in data 28.12.2023 (doc. 8);
2. avviso d'accertamento esecutivo da violazione Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, n. 15529084, rif. partita n. 97, per l'anno 2019, emesso in data 28.12.2023 ai fini COSAP in favore della , per un importo pari a € 1.564,98 (doc. 2), Controparte_2 notificato in data 28.12.2023 (doc. 9);
3. avviso d'accertamento esecutivo da violazione Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, n. 15529086, rif. partita n. 91, per l'anno 2020, emesso in data 28.12.2023 ai fini COSAP in favore della Provincia di per un importo pari a € 1.496,54 (doc. 3), CP_2 notificato in data 28.12.2023 (doc. 10);
4. avviso d'accertamento esecutivo “OMESSO/TARDIVO/PARZIALE
VERSAMENTO Canone Unico Annuale Patrimoniale”, n. 15529089, rif. partita n. 174, per l'anno 2021, emesso in data 28.12.2023 ai fini CUP in favore della , per Controparte_2 un importo pari a € 2.125,00 (doc. 4), notificato in data 29.12.2023 (doc. 11);
5. avviso d'accertamento esecutivo “OMESSO/TARDIVO/PARZIALE
VERSAMENTO Canone Unico Annuale Patrimoniale”, n. 15529092, rif. partita n. 75, per l'anno 2022, emesso in data 28.12.2023 ai fini CUP in favore della , per Controparte_2 un importo pari a € 2.120,00 (doc. 5), notificato in data 29.12.2023 (doc. 12);
6. avviso d'accertamento esecutivo “OMESSO/TARDIVO/PARZIALE
VERSAMENTO Canone Unico Annuale Patrimoniale”, n. 15529094, rif. partita n. 70, per pagina 2 di 15 l'anno 2023, emesso in data 28.12.2023 ai fini CUP in favore della , per Controparte_2 un importo pari a € 2.086,0 (doc. 6), notificato in data 28.12.2023 (doc. 13);
7. avviso di scadenza Canone Unico Annuale Patrimoniale”, n. 15692445, rif. partita n.
197, per l'anno 2024, emesso in data 14.2.2024 ai fini CUP in favore della Provincia di per un importo pari a € 1.560,0 (doc. 7), notificato in data 22.2.2024 (doc. 14); CP_2
b) in ogni caso accertare l'illegittimità delle pretese di e della CP_1 CP_2
e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alle medesime da parte di
[...] er i titoli sopra dedotti;
Parte_1
c) condannare e la alla restituzione delle somme già CP_1 Controparte_2 corrisposte da in adempimento a tali avvisi, senza alcuna acquiescenza, ma Parte_1 all'unico scopo di evitare l'esecuzione, per l'importo complessivo di € 14.326,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dalla data del 2.2.2024 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese di lite, oltre a spese forfetarie al 15%, agli accessori ed al rimborso del contributo unificato corrisposto”;
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
[...]
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in persona dell'Ill.mo Giudice Monocratico adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RESPINGERE l'opposizione ex adverso proposta in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto, ed ACCERTARE contestualmente la legittimità e la fondatezza della pretesa svolta dall'odierna conchiudente in nome e per conto della , sia in merito al COSAP, Controparte_2 sia in merito al CUP, per canoni dovuti, interessi e sanzioni, così come ritualmente e correttamente esposto e richiesto negli avvisi di accertamento opposti da controparte, e quindi, per l'effetto, CONDANNARE in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna conchiudente, delle spese e del compenso dovuto al difensore, maggiorati di contributo per spese generali
15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulle domande così provvedere:
- nel merito, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto confermare gli opposti atti di pagina 3 di 15 accertamento.
Con vittoria di spese ed accessori di legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
(da ora, propone opposizione avverso 7 Parte_1 Pt_1 avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti da e relativi a COSAP e CUP CP_1 relativi agli anni 2018/2024, con i quali è stato richiesto l'importo complessivo di
€14.326,20 relativamente a mancato pagamento del canone oltre sanzioni.
A fondamento della opposizione, dopo aver preliminarmente svolto considerazioni in ordine alla soppressione della previgente Tosap e alla sostituzione della stessa con il canone
Cosap dapprima e con il CUP in seguito, ed alla conseguente attuale competenza del giudice ordinario, attesa la natura di concessione dell'emolumento richiesto, deduce:
1. la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, nei quali viene ad essere richiesto il apgamento del canone, commisurato ad un sovrappasso che si estenderebbe per
240 mq. in territorio comunale di Broni, senza alcuna indicazione di quale sia il sovrappasso e di quali siano le modalità di determinazione delle misure riportate;
che incombe su controparte provare la proprietà provinciale del sito e la sua estensione;
che inoltre non emergevano anche le modalità connesse all'accertamento e alla applicazione delle relative sanzioni;
2. la illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto applicativo dello stesso, posto che all'interno degli avvisi non veniva precisato se la occupazione atteneva al soprassuolo o al sottosuolo;
che, ipotizzando, trattarsi del suolo sottostante al viadotto autostradale, non vi era alcuna prova della proprietà della strada sottesa al soprappasso, posto che dalla sovrapposizione delle mappe emerge che le aree sono di sua proprietà, per cui la non vanta il CP_2 diritto a pretendere alcun canone;
che, in ogni caso, le aree sottostanti i viadotti autostradali sono pertinenze della Parte_1 medesima, come affermato in occasione di plurimi arresti giurisprudenziali, che cita;
che, peraltro, la viabilità provinciale sottostante al viadotto non viene in alcun modo incisa dalla presenza del viadotto medesimo, per cui ogni richiesta si configurerebbe quale indebito arricchimento dell'ente provinciale;
3. la illegittimità degli avvisi per eccesso di delega e violazione dell'art. 63 D.Lgs. 446/97 e pagina 4 di 15 dell'art. 1 commi 816 e segg. L. 160/2019; che, infatti, il canone è ontologicamente diverso dalla precedente Tassa Tosap;
che ai fini della applicazione del canone occorre trattarsi di beni che siano o possano essere oggetto di concessione amministrativa;
che in assenza di detta concessione il canone era da ritenersi illegittimo;
che, inoltre, le norme istitutive del canone, a differenza della Tosap, non prevedono la applicabilità dello stesso anche al soprassuolo;
che, infatti, il canone avendo natura patrimoniale, remunera l'uso esclusivo o speciale del bene;
che eventuali previsioni normative locali che prevedessero detta remunerazione dovevano ritenersi in contrasto con le normative statali in materia;
4. la illegittimità degli avvisi per violazione delle norme regolamentari e per mancata preventiva contestazione della violazione;
essendo mancata, nella irrogazione delle sanzioni, la preventiva contestazione delle stesse;
5. la illegittimità delle sanzioni e degli interessi richiesti. Con Nel giudizio così incardinato si costituisce concordando sulla natura del canone così come descritta da controparte, precisando che le due tipologie di canone, che costituiscono il corrispettivo di una concessione di un'area demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile, possono essere ricondotte a concessione reale oppure presunta nel caso in cui sia del tutto assente la concessione-autorizzazione all'occupazione, configurandosi un'occupazione di fatto.
Quanto ai motivi di impugnazione rileva: che controparte ha ben compreso quale è l'oggetto della pretesa, in cui causa petendi e petitum sono costituiti dall'occupazione del soprassuolo provinciale determinato dall'incombenza, al di sopra di tratti della strada provinciale del cavalcavia appartenente all'Autostrada A21 in gestione alla concessionaria autostradale attrice;
che, in particolare, l'articolo 63, comma 1, d.lg.s 15.12.1997, n.446 e dall'articolo 2 del
Regolamento provinciale COSAP, nonché dall'articolo 1 comma 819, lett. a), legge
27.12.2019, n.160 e dall'articolo 1, comma 4 del Regolamento provinciale CUP della
Provincia di prevedono che è assoggettabile al pagamento dei canoni qualsiasi CP_2 occupazione realizzata su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e sugli spazi ad essi soprastanti e sottostanti;
CP_2 che le sanzioni sono oggetto di applicazione automatica;
pagina 5 di 15 che gli atti sono congruamente e sufficientemente motivati, seppure in forma sintetica, essendo chiaramente esposte le ragioni giuridiche che sottendono alla pretesa;
quanto alla dedotta insussistenza della pretesa, rileva che il cavalcavia oggetto di canone è quello individuato dalla controparte;
che si tratta di strada pacificamente di provinciale, come emerge dalle stesse produzioni avversarie;
che non è sostenibile quanto affermato circa il fatto che la sola incombenza del cavalcavia sul tratto della strada provinciale intersecata determini automaticamente la conversione del tratto di strada sottostante in pertinenza dell'infrastruttura autostradale;
che sul punto si era più volte espressa la giurisprudenza di legittimità; contesta, altresì, quanto affermato da controparte in ordine alla estensione della superficie occupata;
quanto al secondo motivo di opposizione, evidenzia che la normativa primaria e quella regolamentare secondaria, consentono la concedibilità dell'uso esclusivo del soprassuolo e del sottosuolo provinciale;
quanto al terzo motivo di opposizione, relativo alla asserita violazione dei Regolamenti provinciali COSAP e CUP, e dell'articolo 7, legge 07.08.1990, n.241, per mancata contestazione, rileva che, a seguito del pagamento da parte di la causa deve essere Pt_1 qualificata quale accertamento negativo del credito, per cui quel che rileva è la sola sussistenza dei presupposti per l'accertamento Con quanto alle sanzioni, precisa che sono state applicate le sanzioni di legge, cui si aggiunge, per l'anno 2018, la sanzione connessa alla omessa denuncia.
Nel giudizio così incardinato si costituisce, altresì, la contestando Controparte_2 anch'essa la domanda avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce: di aver affidato in concessione, in esito a procedura di evidenza pubblica e con apposita Con determinazione dirigenziale, a , il sevizio di gestione, accertamento e riscossione del canone sui mezzi pubblicitari, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e del servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva di tutte le entrate dell'Ente; che la concessione era stata successivamente prorogata con ulteriori determine;
Con circa il difetto di motivazione, si associa a quanto dedotto dal concessionario , trattandosi di atto suo proprio;
pagina 6 di 15 circa la dedotta “assenza dei necessari presupposti per l'applicazione del COSAP e del
CUP per cui è lite”, la contesta la stessa, escludendo la natura pertinenziale del CP_2 soprappasso e rivendicando la proprietà provinciale della strada;
che le aree catastalmente intestate a altro non sono se non le aree deputate alla Parte_1 edificazione dei pontoni autostradali sui quali insiste il cavalcavia di cui è causa.
Contesta quanto dedotto circa la assenza di formale concessione, trattandosi di occupazione di fatto ed in ordine alla corretta applicazione delle sanzioni.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, previa precisazione delle conclusioni e concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 19.2.2025.
***
A fronte della notifica di 7 avvisi di accertamento, la società svolge i seguenti Pt_1 motivi di impugnazione:
I. Sulla natura del canone Osap e del Cup, sulla giurisdizione del tribunale adito e sull'onere probatorio nel presente giudizio.
II. Carenza - Difetto Di Motivazione
III. inesistenza del presupposto applicativo oggettivo del cosap e del cup: non appartenenza delle aree al patrimonio indisponibile della provincia di in quanto aree di proprietà di CP_2 satap e/o demaniale,
IV. Eccesso di delega;
V. Violazione dei regolamenti e dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241;
VI. Illegittimità dell'applicazione dell'indennità/sanzioni e delle spese.
La società, atteso l'intervenuto pagamento, svolge, infine, domanda di restituzione degli importi già versati.
Sotto il primo profilo, (natura del canone e giurisdizione) pur non trattandosi di un vero e proprio motivo di impugnazione, è sufficiente evidenziare che, in ogni caso, non è in contestazione né la natura dello stesso, né la giurisdizione e la competenza dell'adito giudice ordinario.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, ritiene questo giudice che trattasi pur sempre di giudizio nel quale l'onere incombe sul soggetto che avanza la pretesa, nel caso di specie, la Con società convenuta e l'ente impositore , risultando irrilevante la circostanza CP_2 dell'avvenuto pagamento, nelle more, della pretesa e della conseguente richiesta restitutoria pagina 7 di 15 della parte attrice. Con L'avviso di accertamento inviato da si atteggia, difatti, ad analogie con l'avviso avente natura tributaria, con conseguente applicazione di tutti i principi processuali emanati in siffatta materia, non rilevando, sotto il detto profilo, le differenze connesse alla natura privatistica del canone rispetto alla precedente natura pubblicistica della tassa.
La Suprema Corte, in un recente arresto, ha avuto modo di precisare che “In tema di
COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la CP_3 pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto” (Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 25713 del 26/09/2024).
Quanto alla dedotta carenza di motivazione degli avvisi, Punto II, si osserva.
Gli avvisi sono tutti redatti su modelli prestampati nei quali sono indicate: le norme applicate, il dettaglio degli importi richiesti, l'ente che li richiede (nel caso di specie, la ), l'oggetto, vale a dire il Canone Occupazione Spazi ed Aree Controparte_2
Pubbliche, ovvero il CUP, la ubicazione, i metri quadri, e le quantità.
Inoltre, è indicato l'importo dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni che vengono richiesti separatamente.
La parte attrice ha chiaramente compreso il motivo sotteso alla richiesta, così come ha compreso quale fosse il cavalcavia oggetto della richiesta formulata;
nel presente giudizio la stessa ha anche allegato fotografie e mappe relative al soprappasso ed ha svolto le proprie considerazione con un atto introduttivo di oltre 40 pagine a conferma della esatta comprensione della pretesa azionata. Con
in giudizio ha confermato che gli atti notificati hanno ad oggetto l'applicazione dei canoni dovuti in regione dell'occupazione occupazione di un tratto della Strada
Provinciale numero 187 in territorio del Comune di Broni ad opera di cavalcavia autostradale appartenente all'autostrada A21 in gestione alla società opponente.
Anche in tal caso, attese le già evidenziate analogie con le pretese di natura tributaria, preme rilevare che costituisce principio costante nella giurisprudenza tributaria quello pagina 8 di 15 secondo il quale l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur.
La Suprema Corte, in particolare, seppur con riferimento all'IMU, ha avuto modo di precisare che:
“Invero, l'avviso di accertamento - per 11.M.U., come per l'I.C.I. - ha carattere di provocatio ad opponendum, sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'ente impositore abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Non si può, pertanto, dichiarare la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ente impositore” (Cass. sez. V, 15.12.2020, n. 28581).
Le contestazioni svolte da in specie in relazione alle modalità di quantificazione Pt_1 dei metri quadri, ovvero in ordine alla natura della sanzione per omessa denuncia, non attengono ad un vizio di motivazione dell'atto, bensì al merito dell'atto stesso.
Sulla sanzione si tornerà in avanti. Con Quanto ai metri quadri, , in atti, ha precisato che la superficie al suolo della proiezione del cavalcavia autostradale sul tratto di strada provinciale è risultata pari a mq.
240, pari a metri 24,40 x metri 9,90.
Pur non essendo stato ammesso il relativo capitolo, deve darsi atto che entrambe le parti hanno allegato fotografie relative al sottopasso e le misure indicate appaiono coerente con le risultanze prodotte.
L'eccezione di carenza di motivazione viene pertanto dichiarata infondata.
Con il punto III, (secondo motivo), la contesta nel merito la pretesa, rilevando la Pt_1 illegittimità degli avvisi per inesistenza del presupposto applicativo trattandosi di aree non di proprietà dell'ente Provinciale.
Afferma, in particolare, che l'area sovrastante alla strada, non costituirebbe strada provinciale, ma sarebbe area di proprietà della stessa in quanto pertinenza autostradale, o comunque area demaniale.
Invoca, a tal proposito, l'art. 817 c.c. e l'art. 24 c.d.s. secondo i quali le aree sottostanti ai viadotti autostradali sono pertinenze di esercizio dell in quanto aree che si Parte_1
pagina 9 di 15 trovano in contiguità con l'opera pubblica.
L'art. 817 c.c. si limita ad offrire la generale definizione di pertinenza, per cui sono tali le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento della cosa.
L'art. 24 del C.d.s. a sua volta, descrive le pertinenze stradali, qualificandole come “le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa”
e suddividendole, in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio, le prime costitute da
“quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale” mentre le seconde sono costituite dalle “aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada
e dei suoi utenti”.
In alcun modo le norme invocate qualificano come pertinenza la strada sottostante al viadotto stradale.
Peraltro la attrice non indica se debba trattarsi di pertinenza di esercizio ovvero di servizio;
in ogni caso appare ben difficile la detta configurazione, atteso che non vi è contiguità fisica, né collegamento di servizio, atteso che l'utente che percorre l'autostrada ed il relativo cavalcavia, ben difficilmente accede alla strada sottostante.
Inoltre, l'art. 25 del codice della strada espressamente disciplina l'attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, espressamente prevedendo che detto attraversamento non determina in alcun modo la creazione di pertinenze, ma il mantenimento della proprietà in capo a soggetti diversi.
Né sembra che la proprietà possa affermarsi in virtù del novellato art. 25 comma 1-ter c.d.s.
La norma dispone:
“Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento”; difatti, anche a ritenere che l'autostrada ritenti nella strada di tipo A e la provinciale in quella di tipo B, quel che diviene di titolarità della autostrada è la struttura dei sottopassi e dei soprappassi, ma non anche la strada in sé.
pagina 10 di 15 Con Come evidenziato dalla difesa di parte , la tesi di parte attrice, pur se sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, è stata di recente smentita proprio dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha precisato, con riferimento alla affermata accessione in favore del concessionario autostradale dei tratti di strada sovrastati dai cavalcavia come pertinenze, che “in ordine alla titolarità dell'area, sebbene la realizzazione della rete autostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale, al contrario essendo necessario in procedimento di espropriazione o la conclusione di accordi con effetti traslativi.
L'art.822 cod.civ. prevede, del resto, che le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché è ben possibile la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada (e lo spazio sovrastante) appartenga ad altro ente. L'art.
12, ultimo comma, della I. n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprietari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad Amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. Peraltro, le leggi relative alla realizzazione dell'autostrada, invocate da
, sono anteriori all'istituzione della c.o.s.a.p., nella cui regolamentazione il Parte_2 legislatore non vi ha fatto alcun riferimento e non ha, dunque, affatto escluso dalla fattispecie impositiva l'occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale. Né è dirimente l'assenza di poteri di rimozione o riappropriazione da parte del che caratterizza anche le CP_3 occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio, nell'ipotesi di fisiologico espletamento del rapporto. In definitiva, occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge” (Cass. Civ., Sez.V, ord. 25.01.2024, n.2422).
Il principio da ultimo affermato risulta rimarcato da giurisprudenza ancor più recente,
pagina 11 di 15 Con allegata da parte ( cfr. Cass. 798/ 799/800 del 12.01.2025).
Ritiene il giudicante di respingere la affermazione di parte attrice secondo la quale per effetto della costruzione di cavalcavia sulla rete autostradale, i tratti intersecati di strade appartenenti alle viabilità inferiori diventino, per effetto dell'occupazione del soprassuolo, pertinenze autostradali.
Quanto al punto IV, terzo motivo, Inesistenza del presupposto applicativo ed eccesso di delega, si osserva.
La rileva che il canone richiesto in pagamento è ontologicamente diverso dalla Pt_1 precedente che consentiva, per espressa previsione normativa, la CP_4 applicazione della tassa sui spazi sovrastanti il suolo pubblico;
che ai fini della applicazione del canone occorre trattarsi di beni che siano o possano essere oggetto di concessione amministrativa e che, in assenza di detta concessione il canone era da ritenersi illegittimo;
che, inoltre, le norme istitutive del canone, a differenza della Tosap, non prevedono la applicabilità dello stesso anche al soprassuolo;
che, infatti, il canone avendo natura patrimoniale, remunera l'uso esclusivo o speciale del bene;
che eventuali previsioni normative locali che prevedessero detta remunerazione dovevano ritenersi in contrasto con le normative statali in materia.
In particolare la attrice afferma che il suolo stradale non potrebbe formare oggetto di concessione di uso e di godimento in favore di terzi;
che, conseguentemente, anche il soprassuolo non può formare oggetto di concessione, non essendo possibile l'utilizzo separato.
La tesi, peraltro, appare sconfessata dalle stesse previsioni normative.
In primo luogo, il “CUA”, “Canone Unico Annuale” è dovuto in ragione della
“occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (art. 1 comma 819 L. n. 160/2019), in analogia a quanto in precedenza disposto dall'articolo 63, comma 1, d.lgs. 15.12.1997, n.446.
La norma, pertanto, espressamente si riferisce anche al soprassuolo.
Le previsioni risultano poi recepite dai Regolamenti locali, che, sotto detto profilo, non appaiono in alcun modo in contrasto con la normativa primaria.
Inoltre, che il soprassuolo possa essere oggetto di concessione, viene confermato dal già
pagina 12 di 15 riportato art. 25 del codice della strada, il cui primo comma espressamente prevede che:
“1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada”.
D'altronde, non sembra possa oggettivamente negarsi l'utilizzo separato dei beni costituiti dalla strada sottostante e dal cavalcavia autostradale.
Inoltre, la normativa istitutiva del canone prevede che, ai fini della richiesta, è sufficiente l'occupazione, anche di “mero fatto”, delle “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico” (comma
819), sicché l'assenza di un atto concessorio da parte del soggetto attivo del tributo è, sotto tale profilo, irrilevante.
Quanto al punto V. Violazione dei regolamenti e dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, si rileva.
La attrice, in particolare, deduce la violazione del Regolamento provinciale COSAP e del Regolamento provinciale CUP, e dell'articolo 7, legge 07.08.1990, n.241, rielvando che non sarebbe stata seguita la procedura di contestazione da effettuarsi con idoneo processo verbale.
In particolare, rileva che l'art. 24 del Regolamento Provinciale Cosap prevede espressamente che in ipotesi di occupazione abusiva la contesti la stessa CP_2 disponendo la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti;
che inoltre, essendo state applicate sanzioni, si sarebbero dovute applicare le previsioni di cui alla Legge 689/81 e 241/1990 con preventiva contestazione delle stesse nel contraddittorio.
Rileva il giudicante che la previsione invocata non sembra applicabile;
non si è in presenza di occupazione abusiva, ma di occupazione di fatto, ritenuta comunque lecita dall'ente.
La stessa Suprema Corte afferma “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni
pagina 13 di 15 pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa”. (Cass. Sez. I,
10.06.2021, n.16395; in senso analogo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32410 del 22/11/2023 )
La Provincia, pertanto, non era tenuta a richiedere alcuna rimozione o demolizione dei manufatti.
Inoltre, con riferimento al carteggio, depositato da sub doc. 27, intercorso fra altra Pt_1
ed il Ministero dei trasporti, in base al quale il Ministero afferma che l'unico Parte_1 titolo giuridico valido è l'atto convenzionale intercorso con il Ministero, si osserva che trattasi di indicazioni provenienti da organo amministrativo, che non possono in alcun modo intaccare la normativa statale vigente, né possono costituire interpretazione autentica della detta normativa.
In ogni caso, il Ministero non è legittimato ad affermare la inesistenza di diritti riconducibili ad altri enti.
Da ultimo, con riferimento al punto VI, nel quale si deduce la illegittimità dell'applicazione dell'indennità/sanzioni e delle spese, si osserva.
La ritenendo la insussistenza della debenza di canone, ritiene, conseguentemente Pt_1 insussistente l'invio di sanzione per omessa denuncia, contenuta all'interno dell'avviso riferibile all'anno 2018.
Contesta inoltre le sanzioni sotto il profilo motivazionale e, in ogni caso, richiede la disapplicazione, di sanzioni ed interessi, in assenza di colpa, tenuto conto della incertezza in ordine alla disciplina del CUP.
Quanto al primo profilo, essendosi ritenuto dovuto il canone, appare legittima la richiesta di sanzione per omessa denuncia.
Quanto alla applicazione delle sanzioni, si rileva che le stesse, come precisato da parte convenuta, conseguono per legge all'accertamento dell'occupazione di fatto, in forza delle previsioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), d.lgs.
15.12.1997, n.446 per il COSAP, e di cui all'articolo 1, comma 821, legge 27.12.2019,
n.160, lettere g) ed h) per quel che attiene al CUP.
pagina 14 di 15 Trattasi di norme che prevedono, per le occupazioni abusive, una indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento. Con Come precisato da , per quel che attiene alle sanzioni applicate, trattasi di mero conteggio matematico.
Difatti, per il COSAP, per la annualità 2018 è stata applicata la sanzione per omessa denuncia, pari all'indennità sostitutiva del canone dovuto maggiorata del 50% ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) del Regolamento provinciale COSAP, oltre alla sanzione di omesso pagamento ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del
Regolamento COSAP, nella misura del 20% dell'indennità.
Per le successive annualità 2019 e 2020 è stata applicata la sola sanzione per omesso pagamento ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
Per il CUP delle annualità 2021,2022 e 2023, è stata applicata la sola sanzione per omesso pagamento, pari al 30% del canone ai sensi di quanto previsto dall'articolo
68, comma 6 del Regolamento provinciale CUP.
L'opposizione va pertanto disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e dimidiata la fase istruttoria e quella decisionale (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 840,00 fase di trattazione/istruttoria ed € 850,00 fase decisionale), in favore di ciascuno dei due enti costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, respinge l'opposizione avanzata da avverso gli avvisi di accertamento Parte_1 impugnati;
condanna l'opponente. alla rifusione, in favore delle parti convenute
[...]
, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna Controparte_5 di dette parti, in complessivi € 3.326,00 per compenso, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. se dovuti per legge.
Pavia, 4 marzo 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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