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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 31/10/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice on. dott. UC CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 410 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi sulle conclusioni precisate da verbale ed atti, fra le parti:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante , con sede in Pratola Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Peligna, Via Tratturo s.n., rappresentata e difesa dall'Avv. Uberto Di Pillo
ricorrente
E
(C.F. ), con sede in Pratola Peligna, Controparte_1 P.IVA_2
Via Trieste n. 67,
resistente - contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., onveniva in giudizio il per sentire accogliere Pt_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente vanta, per le causali dedotte in premessa, un credito pari ad €
5407,04 nei confronti del ” (C.F. Controparte_1
) con sede in Pratola Peligna Via Trieste n. 67; P.IVA_2
condannare per l'effetto il suddetto convenuto a pagare in favore dell'istante, per le causali di cui CP_1 in premessa, la somma di Euro 5.407,04 oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, pari all'8% annuo, a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché i costi del presente giudizio.” A sostegno della richiesta esponeva:
- il commissionava una serie di lavori che la provvedeva regolarmente ad Controparte_1 Parte_1 effettuare, fornendo anche il materiale richiesto, senza riceverne il pagamento;
- a riprova del proprio adempimento produceva i documenti di trasporto n. 87/19, n. 186/19 e n. 044/20, e le relative fatture n. 57/19 del 30.04.2019 di € 222,04, n. 204/2019 del 30.11.2019 di € 2135,00 e n. 5/2020 del 30.04.2020 di € 3050,00, regolarmente annotate nel registro fatture della società (allegati da 1 a 5);
- produceva altresì due note con cui il committente formulava distinte ipotesi transattive: la prima datata
25.6.2020, rifiutata dalla (all. 6 e 7); e la successiva del 21.04.2021 con richiesta di pagamento Parte_3 rateale o di definizione a saldo e stralcio, che la l'odierna istante accettava con decurtazione del 25% dell'importo dovuto precisando che, l'adesione a tale richiesta, aveva validità limitata per un periodo di 60 giorni (all. 8 e 9);
- nonostante il tempo trascorso dalla formulazione della proposta da parte del il debito non è stato CP_1 pagato.
Verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa, istruita documentalmente, trattenuta a decisione all'udienza del 11.9.2025.
La domanda formulata dal ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Per giurisprudenza pacifica a partire da Cass. Sez.Un., sent. n° 13533 del 30 ottobre 2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
La ha documentato i lavori commissionati dalla resistente e le opera eseguite con i materiali richiesti Parte_1 ed ha poi allegato l'altrui integrale inadempimento in tal modo assolvendo compiutamente ai propri oneri assertivi e probatori.
In particolare le proposte transattive formulate dal con le note datate 25.6.2020 e Controparte_1
21.4.2021, se da un lato dimostrano l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla ricorrente dall'altro attestano il riconoscimento del proprio debito.
Ulteriore argomento di prova è da rinvenirsi nel contegno processuale delle parte resistente rimasta contumace disinteressandosi del presente giudizio.
In considerazione delle su esposte considerazioni va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento per i lavori eseguiti e dei materiali forniti in favore della resistente per l'importo complessivo di € 5407,04, come da documenti di trasporto e relative fatture.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi di mora al tasso di legge dalla richiesta fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori minimi (stante la ridotta attività difensiva determinata dall'altrui contumacia) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria
(escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta) delle tabelle allegate al DM 55/2014 in relazione al valore della causa ricompreso nella fascia fino ad €. 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale di Sulmona definitivamente pronunciando così provvede: - accerta il diritto di per la causali di cui in motivazione, al pagamento per l'opera prestata in favore Parte_1 del e per l'effetto Controparte_2
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro- tempore, al pagamento in favore di della somma di € 5407,04, oltre interessi di mora al tasso Parte_1 legale a far data dalla richiesta;
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento che liquida in
€ 145,50 per esborsi ed € 1700 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie in ragione del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Sulmona il 31 ottobre 2025
Il Giudice on. dott.
UC CC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice on. dott. UC CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 410 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi sulle conclusioni precisate da verbale ed atti, fra le parti:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante , con sede in Pratola Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Peligna, Via Tratturo s.n., rappresentata e difesa dall'Avv. Uberto Di Pillo
ricorrente
E
(C.F. ), con sede in Pratola Peligna, Controparte_1 P.IVA_2
Via Trieste n. 67,
resistente - contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., onveniva in giudizio il per sentire accogliere Pt_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente vanta, per le causali dedotte in premessa, un credito pari ad €
5407,04 nei confronti del ” (C.F. Controparte_1
) con sede in Pratola Peligna Via Trieste n. 67; P.IVA_2
condannare per l'effetto il suddetto convenuto a pagare in favore dell'istante, per le causali di cui CP_1 in premessa, la somma di Euro 5.407,04 oltre interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002, pari all'8% annuo, a far data dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché i costi del presente giudizio.” A sostegno della richiesta esponeva:
- il commissionava una serie di lavori che la provvedeva regolarmente ad Controparte_1 Parte_1 effettuare, fornendo anche il materiale richiesto, senza riceverne il pagamento;
- a riprova del proprio adempimento produceva i documenti di trasporto n. 87/19, n. 186/19 e n. 044/20, e le relative fatture n. 57/19 del 30.04.2019 di € 222,04, n. 204/2019 del 30.11.2019 di € 2135,00 e n. 5/2020 del 30.04.2020 di € 3050,00, regolarmente annotate nel registro fatture della società (allegati da 1 a 5);
- produceva altresì due note con cui il committente formulava distinte ipotesi transattive: la prima datata
25.6.2020, rifiutata dalla (all. 6 e 7); e la successiva del 21.04.2021 con richiesta di pagamento Parte_3 rateale o di definizione a saldo e stralcio, che la l'odierna istante accettava con decurtazione del 25% dell'importo dovuto precisando che, l'adesione a tale richiesta, aveva validità limitata per un periodo di 60 giorni (all. 8 e 9);
- nonostante il tempo trascorso dalla formulazione della proposta da parte del il debito non è stato CP_1 pagato.
Verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto, veniva dichiarata la contumacia della parte resistente e la causa, istruita documentalmente, trattenuta a decisione all'udienza del 11.9.2025.
La domanda formulata dal ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Per giurisprudenza pacifica a partire da Cass. Sez.Un., sent. n° 13533 del 30 ottobre 2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
La ha documentato i lavori commissionati dalla resistente e le opera eseguite con i materiali richiesti Parte_1 ed ha poi allegato l'altrui integrale inadempimento in tal modo assolvendo compiutamente ai propri oneri assertivi e probatori.
In particolare le proposte transattive formulate dal con le note datate 25.6.2020 e Controparte_1
21.4.2021, se da un lato dimostrano l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla ricorrente dall'altro attestano il riconoscimento del proprio debito.
Ulteriore argomento di prova è da rinvenirsi nel contegno processuale delle parte resistente rimasta contumace disinteressandosi del presente giudizio.
In considerazione delle su esposte considerazioni va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento per i lavori eseguiti e dei materiali forniti in favore della resistente per l'importo complessivo di € 5407,04, come da documenti di trasporto e relative fatture.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi di mora al tasso di legge dalla richiesta fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori minimi (stante la ridotta attività difensiva determinata dall'altrui contumacia) per le fasi introduttiva, di studio e decisoria
(escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta) delle tabelle allegate al DM 55/2014 in relazione al valore della causa ricompreso nella fascia fino ad €. 26.000.
P.Q.M.
il Tribunale di Sulmona definitivamente pronunciando così provvede: - accerta il diritto di per la causali di cui in motivazione, al pagamento per l'opera prestata in favore Parte_1 del e per l'effetto Controparte_2
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro- tempore, al pagamento in favore di della somma di € 5407,04, oltre interessi di mora al tasso Parte_1 legale a far data dalla richiesta;
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento che liquida in
€ 145,50 per esborsi ed € 1700 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie in ragione del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Sulmona il 31 ottobre 2025
Il Giudice on. dott.
UC CC