Sentenza breve 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 24/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Montalto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato (Codice Pratica: -OMISSIS-) notificato al ricorrente in data 10.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino egiziano, espone di essere entrato in Italia in forza di regolare nulla osta del 11.07.2022 e successivo visto d’ingresso del 5.10.2022 su richiesta della ditta “Nord Service”. Giunto sul territorio dello Stato, ha conseguito il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Milano in data 14.02.2023 con scadenza al 29.05.2024, di cui ha regolarmente chiesto il rinnovo.
2. Espone, altresì, di essere stato assunto presso la ditta Nord Service in data 28.10.2022 e di avere rassegnato le proprie dimissioni volontarie in data 8.07.2023 per avviare un nuovo rapporto lavorativo presso altra impresa a decorrere dal 23.06.2023.
3. Con il presente gravame è stato impugnato il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con cui la Prefettura di Milano ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato in data 11.07.2022; in particolare, il provvedimento si fonda sulla circostanza che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze di altra ditta in quanto, secondo la prospettazione dell’amministrazione, “ la normativa interna (Cfr. D.Lgs 286/98 e DL.73/2022) non consente il subentro di un nuovo datore di lavoro in relazione alla quota impegnata dal datore di lavoro (…) ”.
4. A sostegno del ricorso sono state dedotte censure di violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, mancato esame delle osservazioni presentate avverso il preavviso di revoca, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria difensiva onde chiederne il rigetto in quanto infondato.
6. Alla camera di consiglio del 19.03.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previo avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Come già segnalato in camera di consiglio, sussistono i presupposti per la definizione della causa con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in considerazione dell’integrità del contraddittorio, della completezza dell’istruttoria e della manifesta fondatezza del ricorso.
8. Ritiene infatti il Collegio che sia fondata e assorbente la censura, articolata nel primo mezzo, con cui il ricorrente lamenta l’omessa disamina delle controdeduzioni trasmesse in riscontro al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, di cui l’atto impugnato non farebbe alcuna menzione, nonché la perplessità e illegittimità delle modalità di redazione del provvedimento, che non consentirebbero di comprendere le ragioni delle decisioni assunte dall’amministrazione.
9. Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato è stato redatto utilizzando un modulo standard che, nella parte in cui è predisposto per dare atto dello svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale, contiene due formulazioni alternative, vale a dire che “ A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione; B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l’interessato ha prodotto osservazioni/ulteriore documentazione ”.
9.1 Nel caso di specie, è comprovato in atti che il ricorrente ha trasmesso osservazioni difensive a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 (cfr. doc. 10 del ricorrente) e la stessa amministrazione ne dà conferma depositando copia di dette controdeduzioni (cfr. doc. 8 della resistente). Dalla lettura del provvedimento impugnato, tuttavia, non risulta se tale apporto partecipativo del privato sia stato effettivamente esaminato e, in caso positivo, perché non sia stato ritenuto idoneo a supportare una conclusione di tipo diverso da quella poi formalizzata all’esito del procedimento.
9.2 In particolare, l’amministrazione non ha specificato quale delle due ipotesi alternative riportate nel modulo utilizzato per la redazione del provvedimento ricorresse nel caso di specie, per cui non è dato comprendere se abbia effettivamente esaminato le osservazioni prodotte dal ricorrente ritenendole non idonee, oppure se non le abbia del tutto prese in considerazione perché magari non avvedutasi della loro presentazione.
9.3 Peraltro, come già evidenziato dalla giurisprudenza in analoghe fattispecie, “ non sarebbe bastato che l’Amministrazione indicasse la ricorrenza della “ipotesi B”, cioè avvenuta presentazione di osservazioni e/o documenti non idonei, perché la formula utilizzata nel modulo standard, ossia “le osservazioni e la documentazione prodotte non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta”, è assolutamente generica e pertanto non costituisce una motivazione adeguata, dovendo l’Amministrazione specificare, seppure sinteticamente, le ragioni per le quali le osservazioni e i documenti dell’interessato non sono idonei ” (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 28.10.2024, n. 861; Id., 30.12.2024, n.1050).
9.4 In analogo precedente, poi, è stato evidenziato che tale modalità redazionale dell’atto – che neppure indica quale delle ipotesi predeterminate si sarebbe verificata nella concreta fattispecie – “ si traduce nella sostanza non solo in un provvedimento perplesso, ma soprattutto in un atto illegittimamente confezionato, oltre che sotto il profilo formale, anche su quello sostanziale, non rendendo correttamente percepibili le ragioni dell’agire amministrativo (…) ” (cfr. TAR Latina, Sez. I, 16.07.2024, n.500).
10. Tale conclusione è coerente con il contenuto della disposizione di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, che ha ampliato la portata della motivazione del provvedimento finale rispetto alle osservazioni presentate dal privato. Il testo della norma novellata, in particolare, stabilisce che in presenza di osservazioni presentate dal privato ex art. 10-bis, “ il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego ”, statuizione che ribadisce e rafforza la doverosità della valutazione da parte dell’amministrazione dell’apporto partecipativo dei privati e del necessario riscontro che deve esserne dato nella motivazione del provvedimento (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 21.07.2023, n.7158).
10.1 In tali casi, peraltro, non può trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 21 octies della Legge n. 241/90, atteso che “ detta norma (id est la seconda parte del comma 2 dell’articolo) non può, per condivisa giurisprudenza, essere estesa alla violazione delle garanzie di cui all’art. 10 bis legge 241/90, in ragione della diversità ontologica tra la garanzia preliminare di cui all’art. 7 legge 241/90 e quella sostanziale ex art. 10 bis: in tale ultima evenienza le osservazioni del privato introdotte nella sede procedimentale esigono una specifica controdeduzione, proprio nella appropriata sede amministrativa ( che potrebbe essere anche l’unica, senz’altro per i motivi di merito) ” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 7.01.2021, n. 130).
11. In conclusione, alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la revoca del nulla osta va annullata, fatti salvi gli eventuali nuovi provvedimenti dell’amministrazione emendati dai vizi di cui alla presente sentenza.
12. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda, fatta salva la rifusione del contributo unificato a favore del ricorrente e a carico delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato a favore del ricorrente e a carico delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.