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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'NG, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 453 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 23.10.2025 e promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Matera Via Einaudi n. 7 presso lo studio dell'avv. ALBANESE
ON che li rappresenta e difende giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario;
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in POLICORO VIA CP_1 C.F._5
MONTE BIANCO N. 14 presso lo studio dell'avv. AG PP che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, dichiaratosi antistatario;
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbale e atti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, Parte_1
, hanno evocato in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4
innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni “Piaccia all'ON.LE Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
1 A) Revocare, annullare e/o dichiarare, e/o INEFFICACE, ILLEGITTIMO e/o contra CP_2
legem, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, il provvedimento impugnato
e l'intera procedura di rilascio dell'immobile aggiudicato, ovvero l'intera procedura esecutiva intrapresa ai danni degli attori opponenti – con ogni conseguente statuizione di legge;
B) In ogni caso, piaccia all'Ill.mo Tribunale di MATERA, previa dichiarazione di inefficacia della intrapresa procedura esecutiva di rilascio, avente il numero di ruolo generale
518/2022, accertare e dichiarare che l'ORDINANZA di RIGETTO adottata dal G.E. dott.ssa
BE è illegittima, per tutte le ragioni esposte in atti, con ogni conseguente statuizione di legge;
C) Accertare e dichiarare la nullità dell' impugnata, per tutte le ragioni meglio CP_3
esposte in atti e l'insussistenza di qualsivoglia presupposto per procedere alla liberazione dei beni immobili, previa dichiarazione di inefficacia dell'intera procedura esecutiva e di ogni altro atto disposto, ricorrendone i gravi motivi di legge;
D) In ogni caso, annullare e per l'effetto dichiarare illegittima la intera procedura, con ogni conseguente statuizione di legge;
E) In via principale e NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità degli impugnati atti, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
F) In via gradata accertare e dichiarare il diritto delle parti attrici ad ottenere il risarcimento del danno subito per la forzosa, illegittima ed abusiva liberazione del bene, con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del danno conseguenza, da liquidarsi in separata sede, con espressa riserva di agire separatamente – in autonomo giudizio - che sin da ora si invoca – per il relativo accertamento nel quantum, ovvero in quella somma che l'On.le Tribunale adito vorrà quantificare e determinare, anche previa apposita CTU che si da ora si invoca
I) Condannare il convenuto al rimborso di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”.
A sostegno della propria domanda, le parti opponenti deducevano:
- che avevano proposto ricorso in opposizione all'esecuzione per rilascio dell'immobile
Policoro, alla via Brindisi n. 25 (RGE 518/2022) acquistato da con CP_1
contestuale istanza di sospensione;
2 - che, nel ricorso in opposizione, venivano evidenziate le gravissime condizioni di salute di e , anziani invalidi al 100%; Parte_3 Parte_4
- che, nel corso della procedura esecutiva per rilascio, l'ufficiale giudiziario si era rivolto ex art. 613 c.p.c. al GE per ottenere un provvedimento diretto ad individuare modalità e tempi di trasferimento degli anziani;
- che il GE convocava le parti e, nel decreto di fissazione udienza, invitava, altresì,
l'Ufficiale Giudiziario ad “individuare una struttura idonea ad accogliere ed ospitare gli anziani coniugi ...riservando all'esito ogni altra decisione sulla Parte_5
opposizione proposta ..”;
- che l' individuava come struttura IL BRANCACCIO in Matera per il cui accesso era CP_4
necessario svolgere alcune verifiche preliminari sulla documentazione sanitaria;
- che il GE, con provvedimento del 14.04.2023, disponeva la ripresa dell'esecuzione per rilascio con collocazione degli anziani presso la struttura il BRANCACCIO;
- che, in data 17.05.2023, il GE rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione del rilascio avanzata;
- che, in data 19.09.2023, non essendovi personale medico ed infermieristico presente in loco veniva rinviata l'attuazione del rilascio;
- che, in data 28.11.2023, chiedeva l'esecuzione del rilascio con CP_1
collocazione degli anziani presso struttura alberghiera;
- che il GE, lo stesso giorno, accoglieva l'istanza;
- che non aveva alcun titolo per il deposito di tale istanza non essendo CP_1
parte del procedimento esecutivo n. 93/2010;
- che veniva proposta altra opposizione al decreto del 28.11.2023 con contestuale richiesta di sospensione della procedura di rilascio fondata sulle gravissime condizioni di salute degli anziani;
- che, nelle more, veniva avanzata istanza di astensione del GE essendosi già pronunciato sulla medesima questione il 17.05.2023 ma non veniva, successivamente, reso noto il rigetto, da parte del Presidente del Tribunale, dell'istanza avanzata;
- che, successivamente, il GE rigettava la richiesta di sospensione della procedura;
- che veniva depositato ricorso per ricusazione del GE successivamente non accolto;
- che veniva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. contro il provvedimento negativo emesso nel procedimento per ricusazione;
3 - che, nel frattempo, il rilascio dell'immobile veniva eseguito;
- che il GE non aveva valutato le effettive condizioni di salute in spregio ai diritti sanciti in
Costituzione, nella CEDU, nel Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta europea dei diritti del malato;
- che il GE avrebbe dovuto trovare un giusto contemperamento tra il diritto alla vita e alla salute e il danno meramente economico dell'aggiudicatario di entrare in possesso del bene;
- che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e condannare il ai danni Pt_6
cagionati;
- che, nel corso del procedimento era emerso un motivo sopravvenuto di invalidità, in quanto l'attività di rilascio era stata compiuta mentre il procedimento esecutivo era sospeso per ricusazione del GE;
- che gli anziani furono trasportati all'OSPEDALE CIVILE DI POLICORO e, poi, dimessi qualche giorno più tardi.
Si costituiva tardivamente contestando tutto quanto ex adverso CP_1
affermato e, in particolare, eccependo:
- che, nell'aprile del 2019, si aggiudicava il bene oggetto dell'esecuzione per rilascio (in
Policoro alla via Brindisi n. 25);
- che, successivamente, veniva effettuato un primo accesso agli immobili ma, essendo stato rinvenuto un soggetto minore, venivano rinviate le operazioni di rilascio;
- in, data 06.10.2021 trascorso il periodo emergenziale per Covid-19, veniva emesso il DT
e, successivamente, veniva notificato atto di precetto per il rilascio dell'immobile cui seguiva, in data 17.05.2022, la notifica del relativo preavviso;
- che, in data 23.06.2022, le operazioni di rilascio veniva rinviate per la presenza di due soggetti anziani e malati, e;
Pt_3 Pt_4
- che le successive operazioni di rilascio subivano continui rinvii sino a che, in data Co 19.10.2022, l' chiedeva al GE di individuare una soluzione;
- che, chiamata l'udienza in contraddittorio, il GE chiedeva la ricerca di una struttura per collocare gli anziani;
4 - che, in data 29.03.2023, l'UG dichiarava che la struttura IL BRANCACCIO non si era resa disponibile;
- che, nel frattempo, le successive operazioni di rilascio subivano continui rinvii;
- che pertanto, in data 28.11.2023, egli avanzava la richiesta al GE di valutare, ove la struttura il non fosse nuovamente disponibile, di collocare gli anziani presso Parte_7
il nosocomio più vicino ovvero presso struttura alberghiera con spese a proprio carico per i primi dieci giorni di permanenza;
- che il GE, il medesimo giorno, autorizzava la richiesta;
- che gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento e la sospensione della procedura di rilascio proponendo l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- che l'istanza cautelare veniva rigettata il 25.01.2024 con assegnazione dei termini per il merito;
- che, solo in data 12.02.2024, entrava in possesso dell'immobile aggiudicato;
- che l'istanza del 28.11.2023 era stata avanzata ai sensi dell'art. 610 c.p.c. e che il GE aveva deciso con decreto senza necessità di provocare il contraddittorio;
- che le condizioni degli anziani erano compatibili con il trasporto in ambulanza;
- che l'istanza di ricusazione non sospendeva automaticamente il procedimento;
- che la domanda di risarcimento era priva di idonea prova;
- che la finalità di controparte era quella di ostacolare il diritto di entrare in possesso dell'immobile aggiudicato e che, pertanto, vi erano i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Insisteva per il rigetto della domanda principale con condanna degli attori ex art. 96 co. 3
c.p.c.
Rigettata la richiesta di CTU avanzata dagli attori, il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, fissava l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni con discussione della causa.
Nelle more la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato, applicato ai sensi dell'art. 3
d.l. 117/2025.
Chiamata all'udienza a trattazione scritta del 23.10.2025, questo Giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
5 La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento della regolarità e correttezza del provvedimento adottato, in data 18.11.2023, dal GE della procedura RGE n.
518/2022 mediante il quale è stata riattivata la procedura coattiva di rilascio dell'immobile di proprietà del “autorizzando il collocamento degli anziani occupatari CP_1
dell'immobile oggetto di rilascio […] eventualmente anche presso una qualsiasi struttura alberghiera”.
1.In via preliminare.
Anzitutto, il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che , in qualità di CP_1
legittimo proprietario dell'immobile oggetto della procedura coattiva di rilascio (RGE
518/2022 Tribunale di Matera), ha il diritto di formulare, per il tramite del suo avvocato, le necessarie istanze ex art. 610 c.p.c.
D'altronde è certo che è il soggetto a favore del quale si è formato il CP_1
titolo esecutivo costituito dal decreto di trasferimento emesso in data 06.10.2021 nella procedura esecutiva immobiliare n. 93/2010 mentre Parte_1 [...]
, sono i soggetti obbligati al compimento Pt_2 Parte_3 Parte_4
della prestazione individuata nel titolo (rilascio di immobile).
L'art. 610 c.p.c. attribuisce proprio a ciascuna parte il potere di richiedere l'intervento del giudice nel caso in cui si profilino difficoltà non altrimenti superabili che impediscono lo svolgimento dell'esecuzione per rilascio.
All'istanza il GE risponde con decreto o, solo ove lo ritenga opportuno, con ordinanza previa audizione delle parti.
Pertanto, sotto il profilo formale il provvedimento del 28.11.2023 è regolare.
2.Nel merito
Gli opponenti contestano, quindi, la regolarità e corretta della statuizione del GE del
28.11.2023 in quanto non avrebbe tenuto in considerazione la tutela alla salute di due anziani ammalati. Da qui chiedono che sia invalidata l'intera procedura di esecuzione per rilascio, ivi incluso l'avvenuto rilascio, con condanna al risarcimento del danno subito.
La domanda è infondata e come tale andrà rigettata.
Il decreto adottato dal GE in data 28.11.2023 su sollecitazione ex art. 610 c.p.c. della parte contiene la specifica, da leggere ad integrazione del precedente CP_1
provvedimento del 14.04.2023, in ordine alla collocazione dei soggetti anziani presso il
6 nosocomio più vicino ovvero - e solo eventualmente - presso una struttura alberghiera, previa valutazione del personale sanitario.
A fronte dell'esistenza di un valido titolo esecutivo al rilascio, il GE ha dunque, correttamente, individuato una serie di possibilità per collocare i soggetti anziani al di fuori dell'immobile occupato ormai senza più titolo e senza, si badi bene, corrispondere alcunché in termine di indennità di occupazione al legittimo proprietario.
Tali soluzioni sono rispettose e contemperano il diritto alla salute dei soggetti anziani tanto
è vero che i sig.ri e , dichiarati compatibili con lo spostamento in Pt_3 Pt_4
ambulanza da personale sanitario, al giorno del rilascio sono stati trasferiti all'OSPEDALE
, ove hanno ricevuto le necessarie cure ed assistenze. Controparte_5
Non interessa, poi, a questo Tribunale se, successivamente, l'ospedale ha dimesso i signori in quanto ciò che è valutato in questa sede è la correttezza del provvedimento del GE in ordine all'attuazione del rilascio. Inoltre, non può non rilevarsi che gli opponenti avevano avuto tutto il tempo necessario per adempiere, anche spontaneamente, al titolo esecutivo individuando una soluzione conforme alle esigenze degli anziani diversa dal collocamento presso l'abitazione sita in Policoro, ormai di proprietà di posto che CP_1
l'occupazione senza titolo si protraeva, quantomeno, dal 10.01.2021 e si è conclusa solo in data 12.04.2024.
E' evidente che le condizioni soggettive delle persone che vivono all'interno di un immobile occupato abusivamente non possono giammai prevalere, senza limiti, sulle ragioni di chi è legittimo proprietario di quell'immobile.
Priva di pregio anche la doglianza “sopravvenuta” relativa al fatto che il rilascio dell'immobile sarebbe avvenuto quando il giudizio era sospeso;
ed infatti, “l'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice "a quo" ne valuti
l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali, sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio” (Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, n.1624) con la conseguenza che è formalmente valida l'attuazione del rilascio avvenuta in costanza del procedimento di ricusazione ma in assenza della declaratoria di sospensione del giudizio
a quo.
Da ciò consegue il rigetto della presente opposizione e di tutte le domande ad essa connesse.
3. Sulla condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.
7 Parte convenuta ha chiesto che gli opponenti siano condannati ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c.; tale istanza, non essendo configurabile come autonoma azione giudiziale, sfugge conseguenzialmente alle decadenze ex art. 167 co. 2 c.p.c. (Cass. civ. 21 aprile 2016 n. 1115 sulle preclusioni in sede di appello).
Ora, come è noto, tale particolare condanna, “è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa d a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.
88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU 22405/2018).
Evidenziati i principi che enucleano quale sia la condotta sanzionabile ex art. 96 co. 3 cpc di una delle parti del giudizio, il comportamento degli opponenti non pare integrare né il dolo né la colpa grave quanto piuttosto risulta essere l'estrinsecazione del normale diritto di difesa in giudizio.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, quindi, la soccombenza della Parte_1 [...]
, nei confronti di e si Pt_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione indeterminabile media complessità – parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per quella
8 decisionale e con esclusione della fase istruttoria in relazione all'attività effettivamente svolta).
PQM
Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di Parte_1 [...]
, ed ogni domanda connessa;
Pt_2 Parte_3 Parte_4
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. avanzata da;
CP_1
- condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
alla rifusione in favore di , da distrarsi in favore dell'avv.
[...] CP_1
AG PP dichiaratosi antistatario, della somma di euro 5.333 per compensi oltre spese generali, CPA come per legge ed IVA se dovuta.
Così deciso in Matera, 27.10.2025
Il Giudice
Flaminia D'NG
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