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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/12/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Di Stazio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1336 /2023 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento
TRA
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, Parte_1
C.F./P.IVA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonietta Platania, P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia n. 302,
Appellante
contro
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli CP_1 C.F._1 avv.ti Carmelo e Aldo Ganci, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
Appellata/Appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dal solo procuratore di parte appellata/appellante incidentale. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione (principale ed incidentale) della sentenza n. 1258/2022
R.G., emessa dal Giudice di pace di Siracusa a definizione dell'opposizione proposta da CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29820229001506815000, notificatale in data 6.5.2022, recante l'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 5.979,77, relativa a molteplici cartelle di pagamento (in dettaglio: cartella n. 29820120005340627000; cartella n. 29820120008310559000; cartella n. 29820120015820212000; cartella n. 29820120017794640000; cartella n.
29820120020420775000; cartella n. 29820150003956787000; cartella n. 29820160000705717000; cartella n. 29820160017873214000; cartella n. 29820120034898653000; cartella n.
29820180000467216000; aventi ad oggetto tassa rifiuti di cui agli anni 2011 e 2012, sanzioni per violazioni al codice della strada relative agli anni dal 2007 al 2014; tassa automobilistica di cui agli anni 2007, 2013 e 2014; cfr. conclusioni atto di citazione, fascicolo di primo grado).
In primo grado, a sostegno della spiegata opposizione, aveva dedotto l'illegittimità CP_1 dell'intimazione, per omessa rituale notifica delle cartelle di pagamento ed in ogni caso l'estinzione di ogni preteso credito per intervenuta prescrizione.
Il giudice di pace di Siracusa, con la sopra indicata sentenza, rilevato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle nn. 29820120017794640000,
29820170005658653000 e 29820180000467216000, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle residue, ad eccezione di quella n. 29820170005108135000, notificata in data
11.9.2017.
Nell'odierna sede, l'appellante principale ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo Pt_2
l'erroneità della declaratoria di prescrizione dei crediti, ritenuta in violazione del disposto di cui all'articolo 68 del d.l. 18/2020 (cura Italia) e successive disposizioni normative, a carattere emergenziale, di proroga della sospensione.
, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, attesa la sua infondatezza, CP_1 ed ha spiegato appello incidentale, chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare “inesigibili le pretese creditorie vantate da , per inesistenza del procedimento notificatorio”. Controparte_2
**************
Tanto premesso, l'appello proposto da è infondato. Pt_2
pagina 2 di 9 Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto maturata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, senza tener conto della sospensione dei termini disposta dapprima dall'art. 68 del d.l. n. 1872020, convertito, con modificazioni dalla legge n.
27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), prorogata, per effetto delle disposizioni della legislazione emergenziale via via succedutesi, sino al 30 agosto 2021 (in dettaglio v. art. 154, comma 1, lett. a) del
L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio”; l'art. 99, comma 1, del D. L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto
Agosto”; l'art.1, comma 3, del D. L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020; il
D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020; l'art. 4, comma 1, lett. a) del d.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni”; il D. L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis”);
Ebbene, in primo luogo va osservato come nel caso di specie non ricorrano i presupposti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia, sopra citato).
Dispone la norma: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati […] di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A ben vedere, dunque, il comma in esame ha prorogato di ventiquattro mesi il termine di prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie (ivi incluso, per quel che qui rileva, quello previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative), ma limitatamente all'ipotesi in cui il carico relativo all'entrata fosse stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ovverosia dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Circostanza non verificatasi nel caso in esame.
È noto, infatti, come il ruolo dapprima venga formato dall'ente creditore e successivamente venga trasmesso all'agente della riscossione, il quale provvede a elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate. pagina 3 di 9 Nell'odierna vicenda, considerato che la cartelle su cui si fonda l'avviso di intimazione oggetto di opposizione in primo grado, secondo quanto dedotto e documentato dalla medesima
[...]
sono state notificate negli anni 2012, 2015, 2016 (n. Parte_1
29820l200053469627000 notificata il 26/4/12 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2008; n. 29820120008310559000 notificata il
3/5/12 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2008; n. 29820120015820212000 notificata il 19/9/12 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2009; n. 29820120020420775000 notificata il 19/11/12 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2010; ; n. 29820150003956787000 notificata il 4/8/2015 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2011 è intervenuto l'atto interruttivo il 3/10/16; n. 29820160017873214000 notificata il 5/9/2016 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2012), non può che presumersi che il carico sia stato affidato all'agente della riscossione in data di gran lunga antecedente al periodo preso in considerazione dalla normativa emergenziale.
In secondo luogo, il caso di specie non risulta riconducibile neppure alla previsione del comma 1 dell'art. 68.
Recita la norma: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
A sua volta, il richiamato art. 12 del decr. lgs. n. 159/2015, al comma 1 statuisce: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
pagina 4 di 9 degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto delle due norme si evince quanto segue.
L'art. 12 ha introdotto la regola generale secondo cui ogniqualvolta, in ragione di eventi eccezionali, una norma disponga la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, sono altresì sospesi, per un periodo corrispondente, i “termini di prescrizione e decadenza in materia di […] riscossione a favore […] degli agenti della riscossione”.
Tra le “disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento” rientra anche l'art. 68, il quale, onde fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 ha disposto la sospensione dei “termini dei versamenti […] derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un'attenta lettura della norma rivela, tuttavia, che la sospensione è stata disposta per i soli termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Presupposto, quest'ultimo, che difetta nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973, la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Ne consegue che le date di notificazione delle cartelle, come meglio sopra specificate, poste a base dell'avviso di intimazione, inducono a ritenere che il termine di versamento delle somme ivi indicate sia senz'altro scaduto ben prima dell'8 marzo 2020.
Sul punto, preme rilevare che la superiore interpretazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 si pone in linea con l'indirizzo espresso dalla più condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. App. Catania Sez.
Lav. 31.1.2025, n. 43; cfr. anche Trib. Catania 25.3.2025, n. 1308: “non risulta peraltro applicabile
l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai
pagina 5 di 9 crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione”; cfr. ancora
Trib. Catania 22.4.2025, n. 1790).
Trova dunque applicazione solo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/20 per il periodo di giorni 85, dall'8/3/20 al 31/5/20.
In definitiva, non operando nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevista dall'art. 68, commi 1
e 4-bis, del d.l. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020), alla data di notifica dell'intimazione del 6/5/22, tenuto conto degli atti interruttivi del 3/10/16 e 11/1/17, la prescrizione dei crediti azionati da (ad eccezione di quello portato dalla cartella n. Pt_2
29820170005108135000) era già maturata, anche computando gli 85 giorni di cui all'art. 67 del decreto legge sopra citato. L'appello non può dunque essere accolto.
Il rigetto dell'appello principale induce a non esaminare, per difetto di interesse, i motivi dell'appello incidentale concernenti le cartelle di pagamento diverse da quella n.
29820170005108135000 (né la parte ha individuato uno specifico interesse sotteso all'accertamento del preteso difetto di notifica, in luogo della dichiarata estinzione dei crediti per prescrizione).
Riguardo al credito cristallizzato nella suddetta cartella, permane invece l'interesse della parte all'impugnazione del relativo capo di sentenza, per sé sfavorevole, dovendosi ritenere l'impugnazione incidentale, in parte qua, non subordinata in senso stretto all'accoglimento dell'appello principale, e cionondimeno ammissibile, seppure non proposta entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Sul punto, si confronti, infatti, quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza n.18423 del 05/07/2024, alla cui stregua: “è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva
(da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli
334,343 e 371 del Cpc. La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a pagina 6 di 9 rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cosiddetta parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione”.
Non possono invece esaminarsi, giacché tardivi, gli ulteriori profili di censura sollevati dall'appellante incidentale solo con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data
19.11.2025 (peraltro, non condivisi dal più recente orientamento di legittimità; si cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 20160/2025).
Ciò posto, secondo la tesi dell'appellata/appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non estinta per prescrizione la pretesa creditoria di cui alla cartella n.
29820170005108135000, sulla scorta della ritenuta validità, a fini interruttivi, della notifica effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, a confutazione della tesi dell'appellata, basti richiamare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata
“utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito 'internet', ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 – bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6 – ter del d. lgs n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in
pagina 7 di 9 tema di notifiche digitale è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. 15929 del 2022, come richiamata da Cass., ord. n. 982/2023 e da
Cassazione civile sez. trib., n.15710/2025; ancora, in termini analoghi, si confronti ordinanza della
Suprema Corte n. 6015 del 28.02.2023, secondo cui “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”).
Con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr. Cass. n. 18684 del 3/07/2023, come richiamata dalla già citata sentenza della Cassazione civile, sez. trib.,
n.15710/2025).
Nel caso di specie, non è stato denunciato alcun pregiudizio subìto a causa delle modalità di notifica utilizzate da Pt_2
In definitiva, l'appello incidentale avente ad oggetto il credito portato dalla cartella n.
29820170005108135000 è infondato.
La reciproca soccombenza induce il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1336 /2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza n. 1258/2022 Parte_1
R.G., emessa dal Giudice di pace di Siracusa a definizione del procedimento n. 2107/2022 R.G., per le ragioni di cui in motivazione;
pagina 8 di 9 - Rigetta l'appello incidentale spiegato da avverso la sentenza di prime cure (ammissibile CP_1 limitatamente al capo avente ad oggetto il credito di cui alla cartella n. 29820170005108135000), per le ragioni di cui in motivazione;
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Siracusa, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Di Stazio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1336 /2023 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento
TRA
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, Parte_1
C.F./P.IVA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonietta Platania, P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia n. 302,
Appellante
contro
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli CP_1 C.F._1 avv.ti Carmelo e Aldo Ganci, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
Appellata/Appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da note di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate dal solo procuratore di parte appellata/appellante incidentale. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione (principale ed incidentale) della sentenza n. 1258/2022
R.G., emessa dal Giudice di pace di Siracusa a definizione dell'opposizione proposta da CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29820229001506815000, notificatale in data 6.5.2022, recante l'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 5.979,77, relativa a molteplici cartelle di pagamento (in dettaglio: cartella n. 29820120005340627000; cartella n. 29820120008310559000; cartella n. 29820120015820212000; cartella n. 29820120017794640000; cartella n.
29820120020420775000; cartella n. 29820150003956787000; cartella n. 29820160000705717000; cartella n. 29820160017873214000; cartella n. 29820120034898653000; cartella n.
29820180000467216000; aventi ad oggetto tassa rifiuti di cui agli anni 2011 e 2012, sanzioni per violazioni al codice della strada relative agli anni dal 2007 al 2014; tassa automobilistica di cui agli anni 2007, 2013 e 2014; cfr. conclusioni atto di citazione, fascicolo di primo grado).
In primo grado, a sostegno della spiegata opposizione, aveva dedotto l'illegittimità CP_1 dell'intimazione, per omessa rituale notifica delle cartelle di pagamento ed in ogni caso l'estinzione di ogni preteso credito per intervenuta prescrizione.
Il giudice di pace di Siracusa, con la sopra indicata sentenza, rilevato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alle cartelle nn. 29820120017794640000,
29820170005658653000 e 29820180000467216000, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle residue, ad eccezione di quella n. 29820170005108135000, notificata in data
11.9.2017.
Nell'odierna sede, l'appellante principale ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo Pt_2
l'erroneità della declaratoria di prescrizione dei crediti, ritenuta in violazione del disposto di cui all'articolo 68 del d.l. 18/2020 (cura Italia) e successive disposizioni normative, a carattere emergenziale, di proroga della sospensione.
, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, attesa la sua infondatezza, CP_1 ed ha spiegato appello incidentale, chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare “inesigibili le pretese creditorie vantate da , per inesistenza del procedimento notificatorio”. Controparte_2
**************
Tanto premesso, l'appello proposto da è infondato. Pt_2
pagina 2 di 9 Secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto maturata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, senza tener conto della sospensione dei termini disposta dapprima dall'art. 68 del d.l. n. 1872020, convertito, con modificazioni dalla legge n.
27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), prorogata, per effetto delle disposizioni della legislazione emergenziale via via succedutesi, sino al 30 agosto 2021 (in dettaglio v. art. 154, comma 1, lett. a) del
L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio”; l'art. 99, comma 1, del D. L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto
Agosto”; l'art.1, comma 3, del D. L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del 27.11.2020; il
D.L. n. 183/2020 convertito in l. n. 21/2020; l'art. 4, comma 1, lett. a) del d.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni”; il D. L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n. 106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis”);
Ebbene, in primo luogo va osservato come nel caso di specie non ricorrano i presupposti di cui al comma 4-bis dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia, sopra citato).
Dispone la norma: “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati […] di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A ben vedere, dunque, il comma in esame ha prorogato di ventiquattro mesi il termine di prescrizione delle entrate tributarie e non tributarie (ivi incluso, per quel che qui rileva, quello previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative), ma limitatamente all'ipotesi in cui il carico relativo all'entrata fosse stato affidato all'agente della riscossione “durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis” – ovverosia dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 – “e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Circostanza non verificatasi nel caso in esame.
È noto, infatti, come il ruolo dapprima venga formato dall'ente creditore e successivamente venga trasmesso all'agente della riscossione, il quale provvede a elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate. pagina 3 di 9 Nell'odierna vicenda, considerato che la cartelle su cui si fonda l'avviso di intimazione oggetto di opposizione in primo grado, secondo quanto dedotto e documentato dalla medesima
[...]
sono state notificate negli anni 2012, 2015, 2016 (n. Parte_1
29820l200053469627000 notificata il 26/4/12 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2008; n. 29820120008310559000 notificata il
3/5/12 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2008; n. 29820120015820212000 notificata il 19/9/12 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2009; n. 29820120020420775000 notificata il 19/11/12 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2010; ; n. 29820150003956787000 notificata il 4/8/2015 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2011 è intervenuto l'atto interruttivo il 3/10/16; n. 29820160017873214000 notificata il 5/9/2016 avente per oggetto la riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada elevate nell'anno 2012), non può che presumersi che il carico sia stato affidato all'agente della riscossione in data di gran lunga antecedente al periodo preso in considerazione dalla normativa emergenziale.
In secondo luogo, il caso di specie non risulta riconducibile neppure alla previsione del comma 1 dell'art. 68.
Recita la norma: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
A sua volta, il richiamato art. 12 del decr. lgs. n. 159/2015, al comma 1 statuisce: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
pagina 4 di 9 degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Dal combinato disposto delle due norme si evince quanto segue.
L'art. 12 ha introdotto la regola generale secondo cui ogniqualvolta, in ragione di eventi eccezionali, una norma disponga la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie, sono altresì sospesi, per un periodo corrispondente, i “termini di prescrizione e decadenza in materia di […] riscossione a favore […] degli agenti della riscossione”.
Tra le “disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento” rientra anche l'art. 68, il quale, onde fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 ha disposto la sospensione dei “termini dei versamenti […] derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un'attenta lettura della norma rivela, tuttavia, che la sospensione è stata disposta per i soli termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Presupposto, quest'ultimo, che difetta nel caso di specie.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.p.r. n. 602/1973, la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Ne consegue che le date di notificazione delle cartelle, come meglio sopra specificate, poste a base dell'avviso di intimazione, inducono a ritenere che il termine di versamento delle somme ivi indicate sia senz'altro scaduto ben prima dell'8 marzo 2020.
Sul punto, preme rilevare che la superiore interpretazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020 si pone in linea con l'indirizzo espresso dalla più condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. App. Catania Sez.
Lav. 31.1.2025, n. 43; cfr. anche Trib. Catania 25.3.2025, n. 1308: “non risulta peraltro applicabile
l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai
pagina 5 di 9 crediti per i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co. 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione”; cfr. ancora
Trib. Catania 22.4.2025, n. 1790).
Trova dunque applicazione solo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/20 per il periodo di giorni 85, dall'8/3/20 al 31/5/20.
In definitiva, non operando nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevista dall'art. 68, commi 1
e 4-bis, del d.l. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2020), alla data di notifica dell'intimazione del 6/5/22, tenuto conto degli atti interruttivi del 3/10/16 e 11/1/17, la prescrizione dei crediti azionati da (ad eccezione di quello portato dalla cartella n. Pt_2
29820170005108135000) era già maturata, anche computando gli 85 giorni di cui all'art. 67 del decreto legge sopra citato. L'appello non può dunque essere accolto.
Il rigetto dell'appello principale induce a non esaminare, per difetto di interesse, i motivi dell'appello incidentale concernenti le cartelle di pagamento diverse da quella n.
29820170005108135000 (né la parte ha individuato uno specifico interesse sotteso all'accertamento del preteso difetto di notifica, in luogo della dichiarata estinzione dei crediti per prescrizione).
Riguardo al credito cristallizzato nella suddetta cartella, permane invece l'interesse della parte all'impugnazione del relativo capo di sentenza, per sé sfavorevole, dovendosi ritenere l'impugnazione incidentale, in parte qua, non subordinata in senso stretto all'accoglimento dell'appello principale, e cionondimeno ammissibile, seppure non proposta entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Sul punto, si confronti, infatti, quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza n.18423 del 05/07/2024, alla cui stregua: “è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva
(da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli
334,343 e 371 del Cpc. La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a pagina 6 di 9 rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare
l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cosiddetta parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione”.
Non possono invece esaminarsi, giacché tardivi, gli ulteriori profili di censura sollevati dall'appellante incidentale solo con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data
19.11.2025 (peraltro, non condivisi dal più recente orientamento di legittimità; si cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 20160/2025).
Ciò posto, secondo la tesi dell'appellata/appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non estinta per prescrizione la pretesa creditoria di cui alla cartella n.
29820170005108135000, sulla scorta della ritenuta validità, a fini interruttivi, della notifica effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, a confutazione della tesi dell'appellata, basti richiamare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata
“utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito 'internet', ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 – bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6 – ter del d. lgs n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in
pagina 7 di 9 tema di notifiche digitale è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. Cass. 15929 del 2022, come richiamata da Cass., ord. n. 982/2023 e da
Cassazione civile sez. trib., n.15710/2025; ancora, in termini analoghi, si confronti ordinanza della
Suprema Corte n. 6015 del 28.02.2023, secondo cui “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”).
Con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr. Cass. n. 18684 del 3/07/2023, come richiamata dalla già citata sentenza della Cassazione civile, sez. trib.,
n.15710/2025).
Nel caso di specie, non è stato denunciato alcun pregiudizio subìto a causa delle modalità di notifica utilizzate da Pt_2
In definitiva, l'appello incidentale avente ad oggetto il credito portato dalla cartella n.
29820170005108135000 è infondato.
La reciproca soccombenza induce il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1336 /2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Rigetta l'appello promosso da avverso la sentenza n. 1258/2022 Parte_1
R.G., emessa dal Giudice di pace di Siracusa a definizione del procedimento n. 2107/2022 R.G., per le ragioni di cui in motivazione;
pagina 8 di 9 - Rigetta l'appello incidentale spiegato da avverso la sentenza di prime cure (ammissibile CP_1 limitatamente al capo avente ad oggetto il credito di cui alla cartella n. 29820170005108135000), per le ragioni di cui in motivazione;
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Siracusa, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
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