Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/04/2026, n. 6615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6615 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06615/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2026, proposto da MA AD AB ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
serbato dall’Amministrazione sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato del 25 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 9 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 25 giugno 2024, con condanna della stessa ad assumere un provvedimento conclusivo del procedimento;
- con memoria depositata in data 7 aprile 2026 l’Amministrazione ha reso noto che, in data 9 marzo 2026, il procedimento si è concluso con l’adozione di un provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di cui è causa;
- con memoria depositata in data 9 aprile 2026 parte ricorrente ha confermato l’avvenuta conclusione del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno e, pertanto, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con liquidazione in favore del difensore, Avv. Alessandro Ferrara, del gratuito patrocinio a spese dello Stato, come da istanza depositata in data 30 marzo 2026;
- alla camera di consiglio del 10 aprile 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio in ragione dell’intervenuta chiusura del procedimento di causa da parte dell’Amministrazione con un provvedimento espresso, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso;
- che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia;
- con riferimento all’istanza di liquidazione della parcella depositata dall’Avv. Alessandro Ferrara in data 30 marzo 2026 in relazione all’attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 140/2026, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio, e di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso (già ridotto fino al 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014) pari a euro 3.613,00, da ridurre della metà per il gratuito patrocinio, ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, e della metà per pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 cit., per un importo di euro 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, e dunque l’improcedibilità del ricorso sul silenzio, per quanto in motivazione;
- compensa le spese di lite;
- liquida la somma di euro 903,25 in favore dell’Avv. Alessandro Ferrara, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
SI MO, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | OS ER |
IL SEGRETARIO