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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1925 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato il [...] a [...], Mirim, San PA, Brasile, residente alla Parte_1
Avenida da Saudade n. 37, San PA, Brasile, Carta d'identità n. ; NumeroDi_1
nata il [...] a [...], Mirim, San PA, Brasile, Carta Parte_2
d'identità n. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità NumeroDiC_2 genitoriale, unitamente a nato il [...] a [...], Guaçu, San PA, Brasile, Persona_1
Carta d'identità n. , sulla figlia minore nata il [...] NumeroDiC_3 Persona_2
a Mogi, Guaçu, San PA, Brasile, Carta d'identità n. , tutti residenti alla Rua Israel NumeroDiC_4 de Mello n. 45, San PA, Brasile;
Per_3
, nato il [...] a [...], San PA, Brasile, Carta Persona_4
d'identità n. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Numer_5 unitamente a nata il [...] a [...], San PA, Persona_5
Passaporto n. sulla figlia minore , nata il [...] a Numer_6 Persona_6
Boynton Beach, Florida, Stati Uniti d'America, tutti residenti in [...];
nata il [...] a [...], Mirim, San PA, Parte_3
Brasile, residente alla Avenida Doutor Moraes Salles n. 1169, Campinas, San PA, Brasile, Carta
d'identità n. ; Numer_7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Giorgianni del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 22 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato il [...] nel Comune di Laino Castello, provincia di Persona_7
NZ (doc. n. 1), successivamente emigrava in Brasile, dove decedeva in data 3.02.1908 3 febbraio del 1908 (doc. n. 3), senza rinunciare alla cittadinanza italiana, senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. n. 4) e senza essere iscritto nelle liste elettorali (doc. n. 5), potendo trasmettere la cittadinanza italiana validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti espongono che sposava in data Persona_7
25.12.1897 (doc. n. 2). Dall'unione coniugale nasceva il 20.10.1898 Persona_8 [...]
(doc. n. 6). Per_9
In data 3.12.1921 contraeva matrimonio con (doc. n. 7). Parte_4 Controparte_2
Successivamente decedeva in Brasile in data 24.05.1961 (doc. n. 8).
Dall'unione coniugale nasceva il 2.12.1927 (doc. n. 9), il quale sposava in Parte_1 data 10.07.1954 (doc. n. 10). Decedeva in Brasile in data 9.02.2007 (doc. n. Persona_10
11).
Dall'unione coniugale nascevano il 23.05.1955 (doc. n. 12) e il Parte_1
30.10.1958 (doc. n. 13). Persona_11
Discendenza Parte_1
In data 23.11.1974 sposava (doc. n. 14) e Parte_1 Persona_12 dall'unione coniugale nascevano il 9.04.1984 (doc. n. 15) e il Parte_2
20.05.1992 (doc. n. 16). Persona_4 sposava in data 12.10.2017 (doc. n. 17). Parte_2 Persona_1
Dall'unione coniugale nasceva il 19.01.2021 (doc. n. 18). Persona_2 sposava (doc. n. 19) e dall'unione Persona_4 Persona_5 coniugale nasceva il 06.04.2022 (doc. n. 20). Persona_6
Discendenza Persona_11
In data 19.04.1980 sposava Persona_11 Persona_13
(doc. n. 21). Dall'unione coniugale nasceva il 28.03.1986 Parte_3
(doc. n. 22), la quale in data 23.09.2022 sposava (doc. n. 23).
[...] Controparte_3
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Laino Castello, provincia di NZ, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San PA (Brasile), territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 24, n. 25, n. 26, n. 27 e n.
28).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alle figlie minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_7 sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22.09.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro