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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/09/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2959/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. SALVADE' Parte_1 C.F._1
STEFANO e l'avv. ANIELLO VITIELLO
ATTORE contro
( , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_4
C.F. e C.F.
[...] C.F._2 Controparte_5
, con l'Avv. NERI MICHELE C.F._3
CONVENUTI
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
Appare opportuno evidenziare che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale. Deduceva parte conventa quanto segue - controparte ha fornito documenti la cui firma viene disconosciuta nella maniera più assoluta - le firme apposte sulle procure alle liti allegati all'atto di citazione così come specificati non sono riconducibile al Geie Eligor
Re Management, al suo legale rappresentante o a qualsiasi altra persona munita di poteri di rappresentanza e/o di dipendenza con gli odierni convenuti - i precitati documenti come sotto meglio specificati, si considerano a tutti gli effetti falsi e preordinati a costituire la prova di un mandato mai ricevuto.
Reiterava, quindi, le richieste preliminari – a) formale disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. dei doc. 3), 4), 5), 7), 9) e 13); - b) formale disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. del doc. 13 di controparte;
c) querela di falso ex art. 221 c.p.c. con riferimento ai doc. 1 e 4 di controparte - la società che si difende in giudizio e che avanza le richieste ai sensi degli artt. 214 e 221 c.p.c. è la Eligor Re
Management G.E.I.E. lo si evince da quattro dati inconfutabili: 1) Controparte_6
è indicata in intestazione ed in tutto il testo della comparsa di risposta;
2) La
[...] parola non compare né nell'intestazione né lungo tutto il testo né Controparte_7 tantomeno nelle conclusioni;
la procura speciale rilasciata è assolutamente corretta e fa riferimento alla soc. .procure speciali allegate in calce Controparte_8 alla comparsa di risposta, le quali riportano nitidamente . Controparte_1
Fatta questa ampia premessa è noto che in tema di prova civile, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzarla o, comunque, di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte.
Di conseguenza la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024).
Pag. 2 di 8 Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quando una parte produce una scrittura privata, colui contro il quale è prodotta, se intende disconoscerla, è tenuto a negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Di fronte al disconoscimento la parte che intende valersi della scrittura deve chiedere la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione.
Nel caso in esame le scritture private richiamate sono documenti non redatti da pubblico ufficiale;
fanno fede fino a querela del falso sulla provenienza delle dichiarazioni, solamente se colui che le ha sottoscritte le riconosce (sempre che vi sia una sottoscrizione).
Di fronte al disconoscimento, qualora la parte interessata non promuova il sub- procedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile e il giudice non può trarne il suo convincimento nemmeno come elemento indiziario.
Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, sent. 16.12.83, n. 7433).
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. S.U. n. 3086/22; n. 27506/17 e n. 2220/12).
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce ma anche, in particolare, della parte che lo ha prodotto.
Pag. 3 di 8 Legittime e condivisibili, in tal senso, le argomentazioni di parte convenuta.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte attorea, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata si risolve nelle doglianze, legittime, di parte convenuta
Si aggiunga, peraltro, che la contestazione di parte convenuta non è stata generica in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività asseritamente prestate;
di conseguenza il giudice rimane comunque investito del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 230/16, n. 14556/04 e n. 10150/03).
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr. Cass. n. 1244/00 e n. 2345/95).
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione delle opere, nell'adempimento dell'incarico commessogli, e l'entità delle stesse, elementi necessari per consentire al giudice la determinazione quantitativa dell'onorario professionale (cfr. Cass. n. 2342/81,
n. 3627/99 e n. 9254/06).
Pag. 4 di 8 Appare utile richiamare in materia i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Si deve premettere che la validità del contratto è legata alla sua conclusione.
Un contratto concluso può non produrre più effetti o per circostanze coeve alla nascita o per circostanze sopravvenute.
Ciò che viene contestato è il sinallagma contrattuale;
sul punto non sono state avanzata richieste istruttorie nonostante le radicali contestazioni di parte convenuta e la insufficiente/disconosciuta documentazione.
Da ultimo si consideri che la legge prevede solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si
Pag. 5 di 8 tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Nel caso in esame, anche per la violazione degli anzidetti principi da parte attorea, le richieste di cui all'atto introduttivo non possono essere accolte.
In merito alla domanda ex art. 96 c.p.c..
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente
Pag. 6 di 8 rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta
Pag. 7 di 8 oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave attorea.
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 10/09/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2959/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. SALVADE' Parte_1 C.F._1
STEFANO e l'avv. ANIELLO VITIELLO
ATTORE contro
( , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_4
C.F. e C.F.
[...] C.F._2 Controparte_5
, con l'Avv. NERI MICHELE C.F._3
CONVENUTI
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
Appare opportuno evidenziare che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale. Deduceva parte conventa quanto segue - controparte ha fornito documenti la cui firma viene disconosciuta nella maniera più assoluta - le firme apposte sulle procure alle liti allegati all'atto di citazione così come specificati non sono riconducibile al Geie Eligor
Re Management, al suo legale rappresentante o a qualsiasi altra persona munita di poteri di rappresentanza e/o di dipendenza con gli odierni convenuti - i precitati documenti come sotto meglio specificati, si considerano a tutti gli effetti falsi e preordinati a costituire la prova di un mandato mai ricevuto.
Reiterava, quindi, le richieste preliminari – a) formale disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. dei doc. 3), 4), 5), 7), 9) e 13); - b) formale disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c. del doc. 13 di controparte;
c) querela di falso ex art. 221 c.p.c. con riferimento ai doc. 1 e 4 di controparte - la società che si difende in giudizio e che avanza le richieste ai sensi degli artt. 214 e 221 c.p.c. è la Eligor Re
Management G.E.I.E. lo si evince da quattro dati inconfutabili: 1) Controparte_6
è indicata in intestazione ed in tutto il testo della comparsa di risposta;
2) La
[...] parola non compare né nell'intestazione né lungo tutto il testo né Controparte_7 tantomeno nelle conclusioni;
la procura speciale rilasciata è assolutamente corretta e fa riferimento alla soc. .procure speciali allegate in calce Controparte_8 alla comparsa di risposta, le quali riportano nitidamente . Controparte_1
Fatta questa ampia premessa è noto che in tema di prova civile, il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzarla o, comunque, di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte.
Di conseguenza la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024).
Pag. 2 di 8 Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quando una parte produce una scrittura privata, colui contro il quale è prodotta, se intende disconoscerla, è tenuto a negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Di fronte al disconoscimento la parte che intende valersi della scrittura deve chiedere la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione.
Nel caso in esame le scritture private richiamate sono documenti non redatti da pubblico ufficiale;
fanno fede fino a querela del falso sulla provenienza delle dichiarazioni, solamente se colui che le ha sottoscritte le riconosce (sempre che vi sia una sottoscrizione).
Di fronte al disconoscimento, qualora la parte interessata non promuova il sub- procedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile e il giudice non può trarne il suo convincimento nemmeno come elemento indiziario.
Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L, sent. 16.12.83, n. 7433).
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. S.U. n. 3086/22; n. 27506/17 e n. 2220/12).
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce ma anche, in particolare, della parte che lo ha prodotto.
Pag. 3 di 8 Legittime e condivisibili, in tal senso, le argomentazioni di parte convenuta.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte attorea, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata si risolve nelle doglianze, legittime, di parte convenuta
Si aggiunga, peraltro, che la contestazione di parte convenuta non è stata generica in ordine all'espletamento ed alla consistenza dell'attività asseritamente prestate;
di conseguenza il giudice rimane comunque investito del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 230/16, n. 14556/04 e n. 10150/03).
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr. Cass. n. 1244/00 e n. 2345/95).
Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione delle opere, nell'adempimento dell'incarico commessogli, e l'entità delle stesse, elementi necessari per consentire al giudice la determinazione quantitativa dell'onorario professionale (cfr. Cass. n. 2342/81,
n. 3627/99 e n. 9254/06).
Pag. 4 di 8 Appare utile richiamare in materia i principi di diritto in tema di distribuzione dell'onere della prova formulati dalla S.C con pronuncia 826/15.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Si deve premettere che la validità del contratto è legata alla sua conclusione.
Un contratto concluso può non produrre più effetti o per circostanze coeve alla nascita o per circostanze sopravvenute.
Ciò che viene contestato è il sinallagma contrattuale;
sul punto non sono state avanzata richieste istruttorie nonostante le radicali contestazioni di parte convenuta e la insufficiente/disconosciuta documentazione.
Da ultimo si consideri che la legge prevede solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si
Pag. 5 di 8 tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
Nel caso in esame, anche per la violazione degli anzidetti principi da parte attorea, le richieste di cui all'atto introduttivo non possono essere accolte.
In merito alla domanda ex art. 96 c.p.c..
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697
c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto attiene, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente
Pag. 6 di 8 rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta
Pag. 7 di 8 oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave attorea.
Resta assorbita ogni altra questione.
Stante il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 10/09/2025
Il Giudice
F. Monaco
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