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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4181/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4181/2025
, con il patrocinio dell'avv. LA SALA MATTEO in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da foglio di precisazione delle conclusioni del 03.06.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che affetta da disturbo neurocognitivo grave con Controparte_1 disautonomia,, con un'invalidità civile riconosciuta del 100%, con necessità di assistenza continua h/24, versa in stato di incapacità di intendere e volere e, conseguentemente, disporre l'interdizione della medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 e ss. c.c., nominando tutore definitivo la di lei figlia e odierna ricorrente , già nominata tutore della stessa a titolo provvisorio in data Parte_1
10 aprile 2025”.
Con liquidazione delle spese a carico della tutela”.
Per parte resistente - contumace
Per il PM:
“Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.12.2025, parte ricorrente, , chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente – o, in subordine, l'inabilitazione
- della di lei madre, con conseguente nomina di un tutore/curatore provvisorio (da Controparte_1 individuarsi nella figura della signora ) e autorizzando parte ricorrente, anche Parte_1 prima della nomina, a prestare il consenso, in luogo della signora al rinnovo del Controparte_1 congedo per assistenza familiare con disabilità.
Con decreto del 05.03.2025, il Giudice fissava udienza per l'audizione della persona interdicenda avanti al G.O.P. delegato al 29.03.2025 (poi rinviata al 10.04.2025 con modalità da remoto), nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al 10.06.2025.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Venivano, altresì, acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarata contumace.
All'udienza del 10.04.2025 dinnanzi al G.O.P, su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicenda. All'esito, il G.O.P. nominava la signora tutore provvisorio Parte_1 della persona interdicenda e confermava il calendario del processo, così come fissato con decreto del
05.03.2025.
All'udienza del 10.06.2025, parte ricorrente precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni del 03.06.2025; il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte resistente, è affetta dal 2022 – e da tale Controparte_1 dati ad oggi è progressivamente peggiorata - da un “disturbo neuro-cognitivo avanzato”, si trova
“prevalentemente allettata, non deambula ed è incontinente” (v. docc. 3, 4 e 10 in atti).
Tali risultanze diagnostiche – che hanno comportato anche il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% (v. verbale INPS del 20.03.2024) - hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda.
La parte resistente, infatti, non è stata in grado di proferire le proprie generalità e si è presentata seduta su una carrozzina, dotata di briglia di contenimento per evitare cadute (v. verbale udienza del 10.04.2025)
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede: PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il Controparte_1
29.12.1948 e residente in [...].
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 4/7/2025.
Il Giudice Est.- Rel Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4181/2025
, con il patrocinio dell'avv. LA SALA MATTEO in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
nata a [...] il [...] Controparte_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da foglio di precisazione delle conclusioni del 03.06.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che affetta da disturbo neurocognitivo grave con Controparte_1 disautonomia,, con un'invalidità civile riconosciuta del 100%, con necessità di assistenza continua h/24, versa in stato di incapacità di intendere e volere e, conseguentemente, disporre l'interdizione della medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 414 e ss. c.c., nominando tutore definitivo la di lei figlia e odierna ricorrente , già nominata tutore della stessa a titolo provvisorio in data Parte_1
10 aprile 2025”.
Con liquidazione delle spese a carico della tutela”.
Per parte resistente - contumace
Per il PM:
“Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.12.2025, parte ricorrente, , chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente – o, in subordine, l'inabilitazione
- della di lei madre, con conseguente nomina di un tutore/curatore provvisorio (da Controparte_1 individuarsi nella figura della signora ) e autorizzando parte ricorrente, anche Parte_1 prima della nomina, a prestare il consenso, in luogo della signora al rinnovo del Controparte_1 congedo per assistenza familiare con disabilità.
Con decreto del 05.03.2025, il Giudice fissava udienza per l'audizione della persona interdicenda avanti al G.O.P. delegato al 29.03.2025 (poi rinviata al 10.04.2025 con modalità da remoto), nonché fissava udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al 10.06.2025.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Venivano, altresì, acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarata contumace.
All'udienza del 10.04.2025 dinnanzi al G.O.P, su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicenda. All'esito, il G.O.P. nominava la signora tutore provvisorio Parte_1 della persona interdicenda e confermava il calendario del processo, così come fissato con decreto del
05.03.2025.
All'udienza del 10.06.2025, parte ricorrente precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni del 03.06.2025; il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte resistente, è affetta dal 2022 – e da tale Controparte_1 dati ad oggi è progressivamente peggiorata - da un “disturbo neuro-cognitivo avanzato”, si trova
“prevalentemente allettata, non deambula ed è incontinente” (v. docc. 3, 4 e 10 in atti).
Tali risultanze diagnostiche – che hanno comportato anche il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% (v. verbale INPS del 20.03.2024) - hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda.
La parte resistente, infatti, non è stata in grado di proferire le proprie generalità e si è presentata seduta su una carrozzina, dotata di briglia di contenimento per evitare cadute (v. verbale udienza del 10.04.2025)
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede: PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il Controparte_1
29.12.1948 e residente in [...].
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 4/7/2025.
Il Giudice Est.- Rel Il Presidente
dott.ssa Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo