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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/10/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4127/2012 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Caputi, Parte_1
domiciliatario, giusta mandato a margine dell'atto di citazione
-attore-
contro in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Manfredonia, Maria
LA AZ e IC LE RI, domiciliatari, in virtù di procura in atti
-convenuta-
nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Manna e Flavia Milella,
domiciliataria, giusta procura in atti
-terza chiamata-
pagina 1 di 11 Conclusioni come da verbale di udienza, che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha dedotto di aver stipulato con la Parte_1
in data 13/8/2008, un contratto di acquisto di CP_1
un'autovettura, modello New Grand Scenic tg. DS 013 FF, pattuendo il corrispettivo di €26.800,01.
Ha, in particolare, rilevato di aver riscontrato vizi di costruzione e conformità, in particolare la mancanza sul veicolo del sistema di controllo elettronico della stabilità “ESP” con il sistema antipattinamento ASR, nonché ulteriori difetti e di aver denunziato i medesimi sin dai primi tempi di utilizzo del mezzo. Ha, pertanto,
concluso per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e la condanna della stessa alla restituzione del corrispettivo versato, oltre a interessi, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, vinte le spese di lite, ivi comprese quelle sostenute per l'espletamento dell'a.t.p. (atto di citazione notificato il 2/4/2012).
I.2.- La costituitasi in giudizio, ha contestato CP_1
ogni avversa pretesa, eccependo la decadenza per tardiva denuncia degli asseriti difetti di conformità, la prescrizione dell'azione, nonché il pagina 2 di 11 proprio difetto di legittimazione passiva. Ha, altresì, dichiarato di chiamare in causa la in qualità di produttore e CP_2
costruttore del veicolo medesimo, per essere dalla medesima manlevata in ipotesi di soccombenza. Ha concluso per l'infondatezza della domanda, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 21/6/2012).
I.3.- La costituitasi in giudizio, ha eccepito il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza per tardiva denuncia, la prescrizione della pretesa attorea, nonché l'infondatezza della medesima, concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 18/1/2013).
I.4.- Acquisito il fascicolo relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo (n. 6321/2011 R.G.), la causa, istruita con produzioni documentali e prove orali, è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Va, anzitutto, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, atteso che l'azione risulta in ogni caso correttamente instaurata nei confronti del venditore, in quanto, in tema di inadempimento del contratto di compravendita, a fronte della doglianza afferente alla presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il legittimo contraddittore non può che essere il venditore,
salvo l'onere di quest'ultimo di dimostrare di aver consegnato una cosa pagina 3 di 11 conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene
(cfr. Cass. n. 20110/2013).
Si aggiunga che, in tema di vizi della cosa venduta, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità del medesimo e l'assenza di vizi (cfr. Cass. n. 15824/2014).
Parimenti va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla casa madre terza chiamata, a fronte delle anomalie riscontrate anche in sede di accertamento tecnico preventivo,
astrattamente riconducibili al contegno della medesima.
II.2.- Nel merito la domanda è infondata e dev'essere rigettata.
In disparte le sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione,
deve, anzitutto, rilevarsi che, nel mese di agosto del 2008, il acquistò dalla concessionaria un veicolo Parte_1 CP_1
Renault modello New Grand Scenic 2.0 dCi SS 150 CV con sistema ESP+ASR,
che ad ottobre 2008 fu immatricolato a cura del venditore con il numero di targa DS013FF e consegnato al compratore nel modello della serie precedente, privo del citato equipaggiamento.
In sede di accertamento tecnico preventivo, il consulente nominato
Ing. ha accertato la mancanza del sistema di controllo Persona_1
ESP/ASR, stimando per l'assenza del medesimo una diminuzione del valore del bene pari a €1.779,39 (pag. 13 della relazione).
Il consulente ha, in particolare, rilevato che“questo sistema
pagina 4 di 11 elettronico è elencato tra i livelli di equipaggiamento di serie
disponibili per questo modello di autovettura, sia nel listino prezzi
fornito dalla stessa (Allegato 7), sia in quello Controparte_3
consultabile sulla rivista specializzata “Quattroruote” (Allegato 8).
Pertanto, si conclude che, nell'auto in questione, tale sistema non è
stato installato dalla casa madre nonostante fosse compreso CP_2
nel prezzo concordato al momento della sottoscrizione del contratto di
acquisto” (pag. 9 della relazione).
In particolare, il consulente ha evidenziato che “durante la prima
fase delle operazioni peritali, è stata accertata, in diversi modi, la
completa assenza del sistema di controllo elettronico della stabilità
ESP con funzione antislittamento ASR e controllo del sottosterzo
nell'autovettura oggetto del ricorso”; “la mancanza del pulsante di
attivazione - disattivazione dell'ESP nella posizione prevista (Foto
1), indicata nella figura 1.5, ovvero nella parte inferiore del
cruscotto a sinistra del volante, ha confermato che l'autovettura è
sprovvista del controllo elettronico della stabilità”; “si fa notare
che non è stato possibile rilevare l'assenza oggettiva del sistema
elettronico ESP + ASR nelle sedi di installazione previste poiché
questo avrebbe comportato la rimozione di un numero eccessivo di
componenti e parti meccaniche dell'autovettura” (pagg.
6-7 della relazione).
Ne discende che il veicolo compravenduto rientrava nella serie priva del sistema ESP+ASR, presente nella serie della produzione successiva.
Quanto alle ulteriori difformità contestate, il consulente nominato pagina 5 di 11 ha ricondotto le goccioline di condensa presenti nei due gruppi ottici anteriori, tali da non impedirne il funzionamento, alla deformazione subita dal paraurti e dalla carrozzeria anteriore in seguito ad un incidente (“durante l'osservazione dello stato dei fanali anteriori,
è stato notato un disallineamento tra i profili dei parafanghi
anteriori e i profili del paraurti frontale, su entrambi i lati
dell'autoveicolo (Foto 5). Al fine di approfondire l'analisi
strutturale dei fari e di ricercare le cause della condensa, si è resa
necessaria la rimozione dello scudo paraurti frontale. Tale operazione
ha messo in evidenza l'esistenza di una deformazione degli assorbitori
(Foto 7) e della barra antintrusione (Foto 8 e Foto 9) sottostanti allo
scudo rimosso”; pag. 7 della relazione).
Il consulente ha, in particolare, rilevato che “dall'esame visivo
condotto sui gruppi ottici anteriori è emersa la presenza di goccioline
condensate sulle superfici interne dei fanali, che indica
un'infiltrazione di acqua al loro interno. Sebbene, durante tale
analisi, l'entità delle macchioline non sia apparsa tale da impedire
il funzionamento delle lampade allo Xeno, è importante sottolineare
che l'ottica del faro gioca un ruolo rilevante nel determinare
l'efficacia di tale tipo di lampade. Durante le operazioni di
accertamento, non è stato possibile individuare l'origine diretta
dell'infiltrazione dell'acqua piovana all'interno dei gruppi ottici,
apparentemente privi di alterazioni. Tuttavia, il disallineamento
rilevato tra i profili dei parafanghi anteriori e i profili del
paraurti frontale, nonché le deformazioni rilevate sugli assorbitori
pagina 6 di 11 e sulla barra antintrusione sottostanti allo scudo paraurti frontale,
denotano un urto accidentale non databile, subito frontalmente
dall'autovettura. L'impatto potrebbe aver alterato la struttura dei
dispositivi meccanici di tenuta statica (Allegato 9), come le
guarnizioni, che vengono installati per prevenire l'infiltrazione di
liquidi nei componenti più delicati dell'auto. Nonostante ciò, è bene
non escludere l'ipotesi di un difetto di fabbricazione presente nel
modello dei fari installati che, peraltro, sono stati già sostituiti
per lo stesso problema” (pagg.
9-10 della relazione).
Ne discende che non può ritenersi accertata la sussistenza di un vizio di fabbricazione dei fari del modello cui appartiene il veicolo,
a fronte di una indagine peraltro espletata su altri fari, attesa l'intervenuta sostituzione, nel mese di marzo del 2009, come precisato dallo stesso attore, di quelli originari.
Quanto all'ulteriore vizio contestato dall'attore, afferente alla difficoltà di utilizzo del vivavoce Bluetooth, va osservato che il consulente tecnico ha, in definitiva, “rilevato una sporadica diminuzione del volume audio”, precisando che “in ogni caso la qualità
acustica della comunicazione con vivavoce Bluetooth è risultata
accettabile nel corso del test compiuto” (pagg. 8 e 11 della relazione).
In ordine alla lamentata difficoltà di utilizzo del lettore CD-ROM
integrato nell'impianto Hi-Fi, per la sovente comparsa del messaggio di errore “Too Hot” sullo schermo digitale e la conseguente espulsione del CD-ROM dopo un certo periodo di lettura, deve evidenziarsi come il pagina 7 di 11 consulente ne abbia rilevato il corretto funzionamento durante la prova effettuata (pag. 10 della relazione).
Ciò posto, deve evidenziarsi che, in ipotesi di mancanza di qualità
promesse, l'art. 1497 c.c. consente al compratore di ottenere la risoluzione del contratto, ma solo se «il difetto di qualità ecceda i
limiti di tolleranza stabiliti dagli usi». La norma de qua va ricondotta alla previsione di cui all'art. 1455 c.c., per la quale «il
contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti
ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra».
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è
destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore
(Cass. n. 14895/2023).
La tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'actio quanti minoris, posto che l'art. 1497 c.c., nel richiamare la disciplina applicabile in tema di risoluzione contrattuale, non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita con il contratto (Cass. n. n. 4245/2024).
pagina 8 di 11 Nella specie, va osservato che, se il sistema ESP+ASR migliora la sicurezza di un veicolo, la sua mancanza non può dirsi tale da rendere il bene inidoneo all'uso cui è destinato, nella specie peraltro incontestatamente protrattosi nel tempo.
Deve, pertanto, escludersi che l'assenza del sistema ESP+ASR fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, avendo il compratore continuato ad utilizzare il veicolo secondo la sua normale destinazione.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti e dagli esiti dell'accertamento tecnico espletato emerge che l'auto consegnata dalla venditrice, riconducibile alla serie non equipaggiata con il sistema ESP+ASR, poi aggiunto nei veicoli della serie successiva, fu regolarmente immatricolato, in quanto conforme al modello della sua serie, nonché omologato dalla Motorizzazione Civile.
Si aggiunga che il consulente nominato ha stimato il minor valore del veicolo per l'assenza del sistema ESP+ASR in €1.779,39 (pag. 13
della relazione).
Deve, pertanto, escludersi la configurabilità di un inadempimento grave, in mancanza di limitazioni all'uso del veicolo e di un superamento dei limiti di tolleranza secondo gli usi, richiesto dall'art. 1497, co. II, c.c. ai fini della risoluzione del contratto.
Ciò posto, nel caso in esame, l'attore non si è avvalso della facoltà
di graduare le domande richiedendo, altresì, la riduzione del prezzo,
ma si è limitato alla formulazione della infondata domanda di risoluzione, nonché di una pretesa risarcitoria generica, priva di pagina 9 di 11 adeguato supporto probatorio.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi:
Scaglione: da €26.000,01 a €52.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1701 // 1701 Introduttiva 1204 // 1204 Istruttoria 1806 // 1806 Decisoria 2905 // 2905 TOTALE 7616 1/3 2538,67
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato va posto a carico dell'attore, stante la riconducibilità della chiamata in causa alla tesi, rivelatasi infondata, posta dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 7431/2012).
L'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, così come dalla terza chiamata,
costituisce giusto motivo, ai sensi dell'art. 92, co. II, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, di pagina 10 di 11 compensazione per un terzo delle spese processuali, dovendo i restanti due terzi regolarsi secondo soccombenza.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 2/4/2012, da nei Parte_1
confronti della nonché della così CP_1 CP_2
provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) NA l'attore alla rifusione, in favore della convenuta e della terza chiamata, delle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte, in €5.077,33, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Bari, 17/10/2025
Il Giudice – CA RI
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4127/2012 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Caputi, Parte_1
domiciliatario, giusta mandato a margine dell'atto di citazione
-attore-
contro in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Manfredonia, Maria
LA AZ e IC LE RI, domiciliatari, in virtù di procura in atti
-convenuta-
nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Manna e Flavia Milella,
domiciliataria, giusta procura in atti
-terza chiamata-
pagina 1 di 11 Conclusioni come da verbale di udienza, che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha dedotto di aver stipulato con la Parte_1
in data 13/8/2008, un contratto di acquisto di CP_1
un'autovettura, modello New Grand Scenic tg. DS 013 FF, pattuendo il corrispettivo di €26.800,01.
Ha, in particolare, rilevato di aver riscontrato vizi di costruzione e conformità, in particolare la mancanza sul veicolo del sistema di controllo elettronico della stabilità “ESP” con il sistema antipattinamento ASR, nonché ulteriori difetti e di aver denunziato i medesimi sin dai primi tempi di utilizzo del mezzo. Ha, pertanto,
concluso per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e la condanna della stessa alla restituzione del corrispettivo versato, oltre a interessi, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, vinte le spese di lite, ivi comprese quelle sostenute per l'espletamento dell'a.t.p. (atto di citazione notificato il 2/4/2012).
I.2.- La costituitasi in giudizio, ha contestato CP_1
ogni avversa pretesa, eccependo la decadenza per tardiva denuncia degli asseriti difetti di conformità, la prescrizione dell'azione, nonché il pagina 2 di 11 proprio difetto di legittimazione passiva. Ha, altresì, dichiarato di chiamare in causa la in qualità di produttore e CP_2
costruttore del veicolo medesimo, per essere dalla medesima manlevata in ipotesi di soccombenza. Ha concluso per l'infondatezza della domanda, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 21/6/2012).
I.3.- La costituitasi in giudizio, ha eccepito il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza per tardiva denuncia, la prescrizione della pretesa attorea, nonché l'infondatezza della medesima, concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 18/1/2013).
I.4.- Acquisito il fascicolo relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo (n. 6321/2011 R.G.), la causa, istruita con produzioni documentali e prove orali, è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Va, anzitutto, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, atteso che l'azione risulta in ogni caso correttamente instaurata nei confronti del venditore, in quanto, in tema di inadempimento del contratto di compravendita, a fronte della doglianza afferente alla presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il legittimo contraddittore non può che essere il venditore,
salvo l'onere di quest'ultimo di dimostrare di aver consegnato una cosa pagina 3 di 11 conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene
(cfr. Cass. n. 20110/2013).
Si aggiunga che, in tema di vizi della cosa venduta, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità del medesimo e l'assenza di vizi (cfr. Cass. n. 15824/2014).
Parimenti va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla casa madre terza chiamata, a fronte delle anomalie riscontrate anche in sede di accertamento tecnico preventivo,
astrattamente riconducibili al contegno della medesima.
II.2.- Nel merito la domanda è infondata e dev'essere rigettata.
In disparte le sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione,
deve, anzitutto, rilevarsi che, nel mese di agosto del 2008, il acquistò dalla concessionaria un veicolo Parte_1 CP_1
Renault modello New Grand Scenic 2.0 dCi SS 150 CV con sistema ESP+ASR,
che ad ottobre 2008 fu immatricolato a cura del venditore con il numero di targa DS013FF e consegnato al compratore nel modello della serie precedente, privo del citato equipaggiamento.
In sede di accertamento tecnico preventivo, il consulente nominato
Ing. ha accertato la mancanza del sistema di controllo Persona_1
ESP/ASR, stimando per l'assenza del medesimo una diminuzione del valore del bene pari a €1.779,39 (pag. 13 della relazione).
Il consulente ha, in particolare, rilevato che“questo sistema
pagina 4 di 11 elettronico è elencato tra i livelli di equipaggiamento di serie
disponibili per questo modello di autovettura, sia nel listino prezzi
fornito dalla stessa (Allegato 7), sia in quello Controparte_3
consultabile sulla rivista specializzata “Quattroruote” (Allegato 8).
Pertanto, si conclude che, nell'auto in questione, tale sistema non è
stato installato dalla casa madre nonostante fosse compreso CP_2
nel prezzo concordato al momento della sottoscrizione del contratto di
acquisto” (pag. 9 della relazione).
In particolare, il consulente ha evidenziato che “durante la prima
fase delle operazioni peritali, è stata accertata, in diversi modi, la
completa assenza del sistema di controllo elettronico della stabilità
ESP con funzione antislittamento ASR e controllo del sottosterzo
nell'autovettura oggetto del ricorso”; “la mancanza del pulsante di
attivazione - disattivazione dell'ESP nella posizione prevista (Foto
1), indicata nella figura 1.5, ovvero nella parte inferiore del
cruscotto a sinistra del volante, ha confermato che l'autovettura è
sprovvista del controllo elettronico della stabilità”; “si fa notare
che non è stato possibile rilevare l'assenza oggettiva del sistema
elettronico ESP + ASR nelle sedi di installazione previste poiché
questo avrebbe comportato la rimozione di un numero eccessivo di
componenti e parti meccaniche dell'autovettura” (pagg.
6-7 della relazione).
Ne discende che il veicolo compravenduto rientrava nella serie priva del sistema ESP+ASR, presente nella serie della produzione successiva.
Quanto alle ulteriori difformità contestate, il consulente nominato pagina 5 di 11 ha ricondotto le goccioline di condensa presenti nei due gruppi ottici anteriori, tali da non impedirne il funzionamento, alla deformazione subita dal paraurti e dalla carrozzeria anteriore in seguito ad un incidente (“durante l'osservazione dello stato dei fanali anteriori,
è stato notato un disallineamento tra i profili dei parafanghi
anteriori e i profili del paraurti frontale, su entrambi i lati
dell'autoveicolo (Foto 5). Al fine di approfondire l'analisi
strutturale dei fari e di ricercare le cause della condensa, si è resa
necessaria la rimozione dello scudo paraurti frontale. Tale operazione
ha messo in evidenza l'esistenza di una deformazione degli assorbitori
(Foto 7) e della barra antintrusione (Foto 8 e Foto 9) sottostanti allo
scudo rimosso”; pag. 7 della relazione).
Il consulente ha, in particolare, rilevato che “dall'esame visivo
condotto sui gruppi ottici anteriori è emersa la presenza di goccioline
condensate sulle superfici interne dei fanali, che indica
un'infiltrazione di acqua al loro interno. Sebbene, durante tale
analisi, l'entità delle macchioline non sia apparsa tale da impedire
il funzionamento delle lampade allo Xeno, è importante sottolineare
che l'ottica del faro gioca un ruolo rilevante nel determinare
l'efficacia di tale tipo di lampade. Durante le operazioni di
accertamento, non è stato possibile individuare l'origine diretta
dell'infiltrazione dell'acqua piovana all'interno dei gruppi ottici,
apparentemente privi di alterazioni. Tuttavia, il disallineamento
rilevato tra i profili dei parafanghi anteriori e i profili del
paraurti frontale, nonché le deformazioni rilevate sugli assorbitori
pagina 6 di 11 e sulla barra antintrusione sottostanti allo scudo paraurti frontale,
denotano un urto accidentale non databile, subito frontalmente
dall'autovettura. L'impatto potrebbe aver alterato la struttura dei
dispositivi meccanici di tenuta statica (Allegato 9), come le
guarnizioni, che vengono installati per prevenire l'infiltrazione di
liquidi nei componenti più delicati dell'auto. Nonostante ciò, è bene
non escludere l'ipotesi di un difetto di fabbricazione presente nel
modello dei fari installati che, peraltro, sono stati già sostituiti
per lo stesso problema” (pagg.
9-10 della relazione).
Ne discende che non può ritenersi accertata la sussistenza di un vizio di fabbricazione dei fari del modello cui appartiene il veicolo,
a fronte di una indagine peraltro espletata su altri fari, attesa l'intervenuta sostituzione, nel mese di marzo del 2009, come precisato dallo stesso attore, di quelli originari.
Quanto all'ulteriore vizio contestato dall'attore, afferente alla difficoltà di utilizzo del vivavoce Bluetooth, va osservato che il consulente tecnico ha, in definitiva, “rilevato una sporadica diminuzione del volume audio”, precisando che “in ogni caso la qualità
acustica della comunicazione con vivavoce Bluetooth è risultata
accettabile nel corso del test compiuto” (pagg. 8 e 11 della relazione).
In ordine alla lamentata difficoltà di utilizzo del lettore CD-ROM
integrato nell'impianto Hi-Fi, per la sovente comparsa del messaggio di errore “Too Hot” sullo schermo digitale e la conseguente espulsione del CD-ROM dopo un certo periodo di lettura, deve evidenziarsi come il pagina 7 di 11 consulente ne abbia rilevato il corretto funzionamento durante la prova effettuata (pag. 10 della relazione).
Ciò posto, deve evidenziarsi che, in ipotesi di mancanza di qualità
promesse, l'art. 1497 c.c. consente al compratore di ottenere la risoluzione del contratto, ma solo se «il difetto di qualità ecceda i
limiti di tolleranza stabiliti dagli usi». La norma de qua va ricondotta alla previsione di cui all'art. 1455 c.c., per la quale «il
contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti
ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra».
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è
destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore
(Cass. n. 14895/2023).
La tutela giurisdizionale consentita al compratore ricomprende, fra le azioni esperibili, anche l'actio quanti minoris, posto che l'art. 1497 c.c., nel richiamare la disciplina applicabile in tema di risoluzione contrattuale, non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma in capo a lui la proprietà del bene conseguita con il contratto (Cass. n. n. 4245/2024).
pagina 8 di 11 Nella specie, va osservato che, se il sistema ESP+ASR migliora la sicurezza di un veicolo, la sua mancanza non può dirsi tale da rendere il bene inidoneo all'uso cui è destinato, nella specie peraltro incontestatamente protrattosi nel tempo.
Deve, pertanto, escludersi che l'assenza del sistema ESP+ASR fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, avendo il compratore continuato ad utilizzare il veicolo secondo la sua normale destinazione.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti e dagli esiti dell'accertamento tecnico espletato emerge che l'auto consegnata dalla venditrice, riconducibile alla serie non equipaggiata con il sistema ESP+ASR, poi aggiunto nei veicoli della serie successiva, fu regolarmente immatricolato, in quanto conforme al modello della sua serie, nonché omologato dalla Motorizzazione Civile.
Si aggiunga che il consulente nominato ha stimato il minor valore del veicolo per l'assenza del sistema ESP+ASR in €1.779,39 (pag. 13
della relazione).
Deve, pertanto, escludersi la configurabilità di un inadempimento grave, in mancanza di limitazioni all'uso del veicolo e di un superamento dei limiti di tolleranza secondo gli usi, richiesto dall'art. 1497, co. II, c.c. ai fini della risoluzione del contratto.
Ciò posto, nel caso in esame, l'attore non si è avvalso della facoltà
di graduare le domande richiedendo, altresì, la riduzione del prezzo,
ma si è limitato alla formulazione della infondata domanda di risoluzione, nonché di una pretesa risarcitoria generica, priva di pagina 9 di 11 adeguato supporto probatorio.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi:
Scaglione: da €26.000,01 a €52.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio 1701 // 1701 Introduttiva 1204 // 1204 Istruttoria 1806 // 1806 Decisoria 2905 // 2905 TOTALE 7616 1/3 2538,67
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato va posto a carico dell'attore, stante la riconducibilità della chiamata in causa alla tesi, rivelatasi infondata, posta dall'attore a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 7431/2012).
L'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, così come dalla terza chiamata,
costituisce giusto motivo, ai sensi dell'art. 92, co. II, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, di pagina 10 di 11 compensazione per un terzo delle spese processuali, dovendo i restanti due terzi regolarsi secondo soccombenza.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 2/4/2012, da nei Parte_1
confronti della nonché della così CP_1 CP_2
provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) NA l'attore alla rifusione, in favore della convenuta e della terza chiamata, delle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte, in €5.077,33, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Bari, 17/10/2025
Il Giudice – CA RI
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