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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3885/2018 R.G., avente ad oggetto
“appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.12.2024, tra:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Mazzei (C.F.:
) e dall'avvocato Francesco Mazzei (C.F.: C.F._1 C.F._2
- appellante-
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cicchetti (C.F.: ) CodiceFiscale_3
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino il conveniva in Controparte_2
giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo
1 con il quale ad essa opponente era stato ingiunto il pagamento alla Controparte_1
della somma di euro 100.478,88, oltre ad interessi dalla domanda ed oltre a spese di procedura (quantificate in euro 1.000,00), asseritamente dovuta per la realizzazione di lavori di somma urgenza che, nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto per la costruzione di impianti sportivi, erano stati richiesti dal direttore dei lavori e dal CP_3
responsabile del procedimento con note del 3.7.2002, del 19.7.2002 e del CP_4
26.8.2002.
Con sentenza n° 114/2018, pubblicata in data 13.6.2018, il Tribunale di EN (che aveva nel frattempo assorbito quello di ) accoglieva integralmente l'opposizione CP_5
e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, osservava il Tribunale che per le opere oggetto del decreto ingiuntivo opposto
(messa in sicurezza di una scarpata a seguito di smottamento), sebbene esse fossero state incontrovertibilmente ordinate dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, mancavano sia il contratto scritto, trattandosi di opere non ricomprese nell'originario contratto di appalto per la costruzione di impianti sportivi stipulato tra l'ente comunale e la sia la regolare assunzione dell'impegno di spesa ai Controparte_1
sensi dell'art. 191 del d.lgs. n° 267/2000, non essendo stata espletata neppure la procedura prevista per i lavori di somma urgenza dal combinato disposto degli artt. 191 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 e 194 comma 1, lettera e), del medesimo testo legislativo (ed anzi, con missiva del 13.9.2002, il sindaco dell'ente comunale aveva comunicato la mancata assunzione della delibera di impegno per la copertura di spesa).
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, in riforma Controparte_1
della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ente comunale.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_2
dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
18.12.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed
2 all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di appello, pur non formalmente suddiviso in motivi autonomi, l'appellante avanza due ordini di doglianze:
1) il primo giudice non ha correttamente valutato le prove documentali e testimoniali, dalle quali è emerso che la eseguì i lavori di ripristino e di salvaguardia Controparte_1
delle scarpate su richiesta urgente della direzione lavori e del responsabile del procedimento
(ingegnere ed ingegnere e che le cause degli smottamenti non erano CP_3 CP_4
imputabili a cattiva esecuzione dell'impresa, ma a fenomeni naturali (ruscellamenti e morfologia del terreno);
2) il primo giudice non ha tenuto conto che, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99, il responsabile del procedimento può disporre, in circostanze di somma urgenza, l'immediata esecuzione di lavori entro il limite dei 200.000 euro e che, qualora tali lavori non siano successivamente approvati dal competente organo della stazione appaltante, spetta comunque all'appaltatore la liquidazione delle spese relative all'opera o ai lavori realizzati, in esse ricompresa la remunerazione normale dell'attività dell'imprenditore.
…
L'appello è infondato.
La prima doglianza è del tutto inammissibile in quanto completamente avulsa da quella che
è stata la motivazione per la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione.
Il Tribunale, infatti, non ha assolutamente messo in dubbio che i lavori di messa in sicurezza della scarpata fossero stati incontrovertibilmente ordinati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, né ha ritenuto che le cause degli smottamenti a cui si è dovuto porre riparo fossero imputabili alla stessa impresa appaltatrice, ma ha fondato le ragioni della sua decisione esclusivamente sulla circostanza che mancavano sia il contratto scritto, trattandosi di opere non ricomprese nell'originario contratto di appalto per la costruzione di impianti sportivi stipulato tra l'ente comunale e la Controparte_1
sia la regolare assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n° 267/2000, non essendo stata espletata neppure la procedura prevista per i lavori di somma urgenza
3 dal combinato disposto degli artt. 191 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 e 194 comma 1, lettera e), del medesimo testo legislativo.
A tal proposito, con la seconda doglianza, l'appellante obietta che, ai sensi dell'art. 147 del
D.P.R. 554/99, il responsabile del procedimento può disporre, in circostanze di somma urgenza, l'immediata esecuzione di lavori entro il limite dei 200.000 euro e che, qualora tali lavori non siano successivamente approvati dal competente organo della stazione appaltante, spetta comunque all'appaltatore la liquidazione delle spese relative all'opera o ai lavori realizzati, in esse ricompresa la remunerazione normale dell'attività dell'imprenditore.
La norma, mai invocata nel corso del giudizio di primo grado, non è comunque idonea a supportare le richieste dell'appellante.
Essa prevede:
- che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146 (il quale articolo prevede che, nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo;
tale verbale va trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori), l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- che il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compilano, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmettono, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
- che, qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riportino l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Orbene, va innanzitutto evidenziato che nel caso di specie, nel verbale di sopralluogo dell'8.6.2000 il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento CP_3 CP_4
4 danno atto che “si è accertato lo scoscendimento della scarpata al lato destro degli spogliatoi con rifluimento del materiale a valle” e che “L'Ing. Capo ed il Direttore dei Lavori concordando sulla necessità di risistemare la scarpata e di porre rimedio alla situazione, autorizzano i lavori connessi, rinviando alla perizia di assestamento l'inserimento degli importi relativi”: in tale verbale, quindi, ci si limita a fare riferimento alla “necessità di risistemare la scarpata e di porre rimedio alla situazione”, ma nulla si dice circa un'effettiva somma urgenza di effettuare tali lavori (l'art. 147 parla di “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio” e l'art. 146, richiamato dall'art. 147, richiede che il verbale indichi “i motivi dello stato di urgenza”).
Solo nelle successive note del 3.7.2002 e del 19.7.2002 il direttore dei lavori parla di urgenza di eseguire le opere, ma tali note sono, all'evidenza, qualcosa di diverso dal verbale di cui parla il combinato disposto degli artt. 147 e 146 e che va trasmesso alla stazione appaltante.
Ma, soprattutto, il citato art. 147 prevede, al comma 3, che il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compilano, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmettono, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.
Orbene, di tale perizia giustificativa, almeno negli prodotti dall'appellante, non vi è traccia: è vero che nel verbale di sopralluogo dell'8.6.2000 si opera rinvio ad una “perizia di assestamento” da effettuarsi, ma, si ribadisce, di tale perizia negli atti processuali non vi è traccia e d'altronde lo stesso responsabile del procedimento, sentito come teste all'udienza del 23.4.2015, ha espressamente dichiarato: “Non ricordo se è stata eseguita la perizia di assestamento”.
Appare pertanto evidente che, in assenza della perizia giustificativa della somma urgenza dei lavori da effettuarsi - che il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato avrebbero dovuto compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori e trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza (anch'esso, come visto, nel caso di specie mancante), alla stazione appaltante per metterla in condizione di provvedere alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori -, non si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'invocata norma.
5 Essa prevede, al comma 5, che i lavori di somma urgenza disposti possano non essere approvati dal competente organo della stazione appaltante e che, ciononostante, si debba procedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati;
ma tuttavia non prescinde dalla necessità che venga redatta la perizia giustificativa e che essa venga trasmessa alla stazione appaltante, proprio per mettere in condizione quest'ultima di valutare, con cognizione di causa, se approvare o meno i lavori e se provvedere o meno alla copertura di spesa.
D'altronde, in assenza di tale perizia giustificativa, non è possibile valutare l'effettiva sussistenza di quelle “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio” che, sole e solo esse, giustificano, nel caso di mancanza della successiva approvazione del competente organo della stazione appaltante, la liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellato, della somma di euro 4.995,50 per onorari (fase di studio: euro 1.488,50; fase introduttiva: euro 955,50; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 2.551,50), attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare difficoltà della vicenda) previsti dalla tabella 12 per lo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta dall'appellante), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 Non può essere accolta la richiesta avanzata dalla parte appellata di condannare la parte appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: tale condanna “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 9912 del
20/04/2018), laddove nel caso di specie la domanda di pagamento è comunque basata su lavori pur sempre effettuati sulla base di richieste avanzate dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 114/2018, Controparte_1
pubblicata in data 13.6.2018 dal Tribunale di EN;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3885/2018 R.G., avente ad oggetto
“appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.12.2024, tra:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Mazzei (C.F.:
) e dall'avvocato Francesco Mazzei (C.F.: C.F._1 C.F._2
- appellante-
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cicchetti (C.F.: ) CodiceFiscale_3
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino il conveniva in Controparte_2
giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo
1 con il quale ad essa opponente era stato ingiunto il pagamento alla Controparte_1
della somma di euro 100.478,88, oltre ad interessi dalla domanda ed oltre a spese di procedura (quantificate in euro 1.000,00), asseritamente dovuta per la realizzazione di lavori di somma urgenza che, nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto per la costruzione di impianti sportivi, erano stati richiesti dal direttore dei lavori e dal CP_3
responsabile del procedimento con note del 3.7.2002, del 19.7.2002 e del CP_4
26.8.2002.
Con sentenza n° 114/2018, pubblicata in data 13.6.2018, il Tribunale di EN (che aveva nel frattempo assorbito quello di ) accoglieva integralmente l'opposizione CP_5
e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, osservava il Tribunale che per le opere oggetto del decreto ingiuntivo opposto
(messa in sicurezza di una scarpata a seguito di smottamento), sebbene esse fossero state incontrovertibilmente ordinate dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, mancavano sia il contratto scritto, trattandosi di opere non ricomprese nell'originario contratto di appalto per la costruzione di impianti sportivi stipulato tra l'ente comunale e la sia la regolare assunzione dell'impegno di spesa ai Controparte_1
sensi dell'art. 191 del d.lgs. n° 267/2000, non essendo stata espletata neppure la procedura prevista per i lavori di somma urgenza dal combinato disposto degli artt. 191 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 e 194 comma 1, lettera e), del medesimo testo legislativo (ed anzi, con missiva del 13.9.2002, il sindaco dell'ente comunale aveva comunicato la mancata assunzione della delibera di impegno per la copertura di spesa).
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, in riforma Controparte_1
della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ente comunale.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna Controparte_2
dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
18.12.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed
2 all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di appello, pur non formalmente suddiviso in motivi autonomi, l'appellante avanza due ordini di doglianze:
1) il primo giudice non ha correttamente valutato le prove documentali e testimoniali, dalle quali è emerso che la eseguì i lavori di ripristino e di salvaguardia Controparte_1
delle scarpate su richiesta urgente della direzione lavori e del responsabile del procedimento
(ingegnere ed ingegnere e che le cause degli smottamenti non erano CP_3 CP_4
imputabili a cattiva esecuzione dell'impresa, ma a fenomeni naturali (ruscellamenti e morfologia del terreno);
2) il primo giudice non ha tenuto conto che, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99, il responsabile del procedimento può disporre, in circostanze di somma urgenza, l'immediata esecuzione di lavori entro il limite dei 200.000 euro e che, qualora tali lavori non siano successivamente approvati dal competente organo della stazione appaltante, spetta comunque all'appaltatore la liquidazione delle spese relative all'opera o ai lavori realizzati, in esse ricompresa la remunerazione normale dell'attività dell'imprenditore.
…
L'appello è infondato.
La prima doglianza è del tutto inammissibile in quanto completamente avulsa da quella che
è stata la motivazione per la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione.
Il Tribunale, infatti, non ha assolutamente messo in dubbio che i lavori di messa in sicurezza della scarpata fossero stati incontrovertibilmente ordinati dal direttore dei lavori e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, né ha ritenuto che le cause degli smottamenti a cui si è dovuto porre riparo fossero imputabili alla stessa impresa appaltatrice, ma ha fondato le ragioni della sua decisione esclusivamente sulla circostanza che mancavano sia il contratto scritto, trattandosi di opere non ricomprese nell'originario contratto di appalto per la costruzione di impianti sportivi stipulato tra l'ente comunale e la Controparte_1
sia la regolare assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n° 267/2000, non essendo stata espletata neppure la procedura prevista per i lavori di somma urgenza
3 dal combinato disposto degli artt. 191 comma 3 del d.lgs. n° 267/2000 e 194 comma 1, lettera e), del medesimo testo legislativo.
A tal proposito, con la seconda doglianza, l'appellante obietta che, ai sensi dell'art. 147 del
D.P.R. 554/99, il responsabile del procedimento può disporre, in circostanze di somma urgenza, l'immediata esecuzione di lavori entro il limite dei 200.000 euro e che, qualora tali lavori non siano successivamente approvati dal competente organo della stazione appaltante, spetta comunque all'appaltatore la liquidazione delle spese relative all'opera o ai lavori realizzati, in esse ricompresa la remunerazione normale dell'attività dell'imprenditore.
La norma, mai invocata nel corso del giudizio di primo grado, non è comunque idonea a supportare le richieste dell'appellante.
Essa prevede:
- che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146 (il quale articolo prevede che, nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo;
tale verbale va trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori), l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- che il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compilano, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmettono, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
- che, qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riportino l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Orbene, va innanzitutto evidenziato che nel caso di specie, nel verbale di sopralluogo dell'8.6.2000 il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento CP_3 CP_4
4 danno atto che “si è accertato lo scoscendimento della scarpata al lato destro degli spogliatoi con rifluimento del materiale a valle” e che “L'Ing. Capo ed il Direttore dei Lavori concordando sulla necessità di risistemare la scarpata e di porre rimedio alla situazione, autorizzano i lavori connessi, rinviando alla perizia di assestamento l'inserimento degli importi relativi”: in tale verbale, quindi, ci si limita a fare riferimento alla “necessità di risistemare la scarpata e di porre rimedio alla situazione”, ma nulla si dice circa un'effettiva somma urgenza di effettuare tali lavori (l'art. 147 parla di “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio” e l'art. 146, richiamato dall'art. 147, richiede che il verbale indichi “i motivi dello stato di urgenza”).
Solo nelle successive note del 3.7.2002 e del 19.7.2002 il direttore dei lavori parla di urgenza di eseguire le opere, ma tali note sono, all'evidenza, qualcosa di diverso dal verbale di cui parla il combinato disposto degli artt. 147 e 146 e che va trasmesso alla stazione appaltante.
Ma, soprattutto, il citato art. 147 prevede, al comma 3, che il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compilano, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmettono, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.
Orbene, di tale perizia giustificativa, almeno negli prodotti dall'appellante, non vi è traccia: è vero che nel verbale di sopralluogo dell'8.6.2000 si opera rinvio ad una “perizia di assestamento” da effettuarsi, ma, si ribadisce, di tale perizia negli atti processuali non vi è traccia e d'altronde lo stesso responsabile del procedimento, sentito come teste all'udienza del 23.4.2015, ha espressamente dichiarato: “Non ricordo se è stata eseguita la perizia di assestamento”.
Appare pertanto evidente che, in assenza della perizia giustificativa della somma urgenza dei lavori da effettuarsi - che il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato avrebbero dovuto compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori e trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza (anch'esso, come visto, nel caso di specie mancante), alla stazione appaltante per metterla in condizione di provvedere alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori -, non si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'invocata norma.
5 Essa prevede, al comma 5, che i lavori di somma urgenza disposti possano non essere approvati dal competente organo della stazione appaltante e che, ciononostante, si debba procedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati;
ma tuttavia non prescinde dalla necessità che venga redatta la perizia giustificativa e che essa venga trasmessa alla stazione appaltante, proprio per mettere in condizione quest'ultima di valutare, con cognizione di causa, se approvare o meno i lavori e se provvedere o meno alla copertura di spesa.
D'altronde, in assenza di tale perizia giustificativa, non è possibile valutare l'effettiva sussistenza di quelle “circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio” che, sole e solo esse, giustificano, nel caso di mancanza della successiva approvazione del competente organo della stazione appaltante, la liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellato, della somma di euro 4.995,50 per onorari (fase di studio: euro 1.488,50; fase introduttiva: euro 955,50; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 2.551,50), attenendosi ai valori minimi (attesa la non particolare difficoltà della vicenda) previsti dalla tabella 12 per lo scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma richiesta dall'appellante), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 Non può essere accolta la richiesta avanzata dalla parte appellata di condannare la parte appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: tale condanna “esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 9912 del
20/04/2018), laddove nel caso di specie la domanda di pagamento è comunque basata su lavori pur sempre effettuati sulla base di richieste avanzate dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 114/2018, Controparte_1
pubblicata in data 13.6.2018 dal Tribunale di EN;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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