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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4092 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con provvedimento depositato in data 20/12/2024
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Roma al Viale delle Milizie Parte_1 C.F._1
n. 9 presso lo studio dell'avv. Stefano D'Acunti, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Diego Tortis;
Appellante
E
Contumace
E
c.f. e p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Guido Nardi giusta procura alle liti CP_3 apposta in calce alla comparsa di costituzione e intervento ex art. 111 c.p.c.;
Interventrice
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data: 14/6/2019 e 18/6/2019 il sig. ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Velletri n° 1009/2019, pubblicata il 29/05/2019, non notificata, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso, in primo grado, dall'appellante nei confronti dell' . CP_4
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
<< Preliminarmente, va rilevato che sì omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L. 69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata "mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa" e la “esposizione delle ragioni in diritto" anche con riferimento a “precedenti conformi", e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 904/2014 emesso dall'intestato Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Paolo Goggi, in data 9 maggio 2014 e ritualmente notificato in data 06/06/2014, il IG. conveniva in Parte_2 giudizio la Società ., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di far Controparte_4 accertare e dichiarare che nessuna somma fosse dovuta dall alla Parte attrice- Pt_1 CP_4 opponente chiedeva altresì in via riconvenzionale, la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso ed il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo. Il tutto con vittoria dì spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio la società la quale contestava quanto ex adverso, dedotto, rilevato Controparte_1 ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, la concludeva chiedendo Controparte_1 all'Onorevole Tribunale adito, in via preliminare di concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto opposto, nel merito di respingere l'opposizione proposta dal IG. e per l'effetto confermare il Pt_1
Decreto Ingiuntivo n. 904/2014 ed in via subordinata comunque condannare il IG. l pagamento Pt_1 della somma di €. 12.870,00 o della diversa somma risultante di giustizia, quale saldo delle opere appaltate, oltre interessi dalla domanda. Alla prima udienza tenutasi in data 14/01/2015, il Giudice dato atto della regolare costituzione delle parti, ritenuto che l'opposizione fondata su prova scritta, non concedeva la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto e come da richiesta delle parti, concedeva i termini ex articolo 183 comma VI c.p.c.. All' udienza del 27/05/2015, il Giudice dato atto delle richieste formulate dalle parti, si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori, ed a scioglimento di riserva, con separata ordinanza ammetteva la prova per interpello richiesta da parte opponente sui capitoli 1) 2) 3) 5) 6) come articolati nella memoria secondo termine ex articolo 185 comma VI c.p.c., nonché prova testi sui capitoli 5) e 6) con due testi a scelta;
ammetteva altresì la prova per testi richiesta da parte opposta sui capitoli dall'1) al 5) nonché la prova contraria sui capitoli 5) 6) di parte attrice;
e rinviava per l'istruttoria delle prove. All'udienza del 24/11/2015 venivano escussi i testi Tes_1
ed mentre all'udienza del 27/9/2016 i testi e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
All'udienza del 11/09/2018 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui l'art. 190 c.p.c.. >>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
<< La domanda principale di parte attrice non merita accoglimento. Dagli atti di causa è emerso che in data 20/11/2008, il IG. la stipulavano contratto di appalto per Parte_2 Controparte_5
l'esecuzione di opere da realizzarsi nella abitazione del IG. ita in Anzio, Via Ticiono n. 4-5.(test.) Pt_1
Dette opere venivano meglio indicate nel preventivo dei lavori n. 60/09, anch'esso regolarmente sottoscritto dalle parti, nel quale veniva indicato altresì l'importo complessivo di €.65.000,00 oltre Iva come per legge. E' altresì emerso dalle prove testimoniali, che le parti, nei corso dello svolgimento dei lavori, concordavano l'aggiunta al preventivo della somma di e. 3.000,00 oltre iva come per legge, dovuta per "la modifica dello spostamento della parete". Come provato in atti, il IG. ffettuava i Pt_1 seguenti pagamenti: Rispetto alla fattura n. 02/2009 emessa il 5 gennaio 2009 dell'importo complessivo di €. 22.000,00 comprensivo di I.v.a. (€. 20.000,00 + iva al 10% 2.000,00) risulta pagato tramite assegni bancari quanto dovuto;
- Rispetto alla fattura n. 68/2009 emessa il 4. agosto 2009 dell'importo di €. 30.000,00 comprensivo di I.v.a. (€. 9.090,90 + iva al 10% €. 909,10) risulta pagato tramite assegni bancari quanto dovuto;
Rispetto alla fattura n. 75/2009 emessa il 1 gennaio 2009 dell'importo di €. 22.000,00 comprensivo di I.v.a. (€. 20.000,00 iva al 10% €. 2.000,00);risulta pagato tramite assegni bancari l'importo di €. 20.000,00; - Rispetto alla fattura n. 120/2009 emessa il 18 dicembre 2009 dell'importo di
€. 8.000,00 comprensivo di I.v.a. (€ 7.272,72 + iva al 10% €. 7217,28);risulta pagato tramite assegno bancario l'importo di €. 10.000,00 di cui 8.000,00 per la presente fattura ed €. 2.000,00 a saldo della precedente fattura n. 75/2009; Resta insoluto invece il pagamento della fattura n. 56/2010 emessa il 17 maggio 2010 dell'importo di €. 12.8000,70 (testuale) comprensivo di I.v.a ( €. 11.637,00 + iva al 10% €. 1.163,70, somma dovuta quale saldo dei lavori effettuati e oggetto di contestazione. Preliminarmente questo Giudice rileva che il credito vantato dalla non si considera ad oggi prescritto. Controparte_4
Invero dagli atti di causa non è risultato in maniera certa la data in cui i lavori siano stati compiti, tuttavia come affermato da parte opponente, l'ultima rimessa da parte della e di cui la stessa ha CP_4 conoscenza risale all'anno 2009 e nel mese di febbraio 2010; il sollecito di pagamento invece risulta inoltrato nell'anno 2013, il termine quinquennale di prescrizione si considera pertanto ampiamente rispettato. Nel merito della pretesa, parte opponente afferma che tali somme richieste, non siano dovute in quanto a saldo delle stesse sarebbero stati versati importi di cui assegni vari bancari (All n. 10,11,12,13 dell'atto di opposizione a Decreto Ingiuntivo) e Ri.Ba. del 1/10/2009 (allegata alla memoria istruttoria). Rispetto al La domanda principale di parte attrice non merita accoglimento. Dagli atti di causa è emerso che in data 20/11/2008, il IG. la stipulavano Parte_2 Controparte_6 contratto di appalto per l'esecuzione di opere da realizzarsi nella abitazione del IG. ita in Anzio, Pt_1
Via Ticiono n.
4-5. fat . 3 a 7 Sentenza n. 1009/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n. 6025/2014 Dette opere venivano meglio indicate nel preventivo dei lavori n. 60/09, anch'esso regolarmente sottoscritto dalle parti, nel quale veniva indicato altresì l'importo complessivo di €.65.000,00 oltre Iva come per legge. E' altresì emerso dalle prove testimoniali, che le parti, nel corso dello svolgimento dei lavori, concordavano l'aggiunta al preventivo della somma di e. 3.000,00 oltre iva come per legge, dovuta per "la modifica dello spostamento della parete". Come provato in atti, il IG. ffettuava i seguenti Pt_1 pagamenti: Rispetto alla fattura n. 02/2009 emessa il 5 gennaio 2009 dell'importo complessivo di e. 22.000,00 comprensivo di I.v.a. (€. 20.000,00 + iva al 10% 2.000,00) risulta pagato tramite assegni bancari quanto dovuto;
- Rispetto alla fattura n. 68/2009 emessa il 4. agosto 2009 dell'importo di e. 30.000,00 comprensivo di I.v.a. (€. 9.090,90 + iva al to% e. 909,10) risulta pagato tramite assegni bancari quanto dovuto;
Rispetto alla fattura n. 75/2009 emessa il 1 gennaio 2009 dell'importo di e. 22.000,00 comprensivo di I.v.a. (€. 20.000,00 iva al 10% e. 2.000,00);risulta pagato tramite assegni bancari l'importo di €. 20.000,00; - Rispetto alla fattura n. 120/2009 emessa il 18 dicembre 2009 dell'importo di e. 8.000,00 comprensivo di I.v.a. (€ 7.272,72 + iva al 10% €. 7217,28); risulta pagato tramite assegno bancario l'importo di e. 10.000,00 di cui 8.000,00 per la presente fattura ed e. 2.000,00 a saldo della precedente fattura n. 75/2009; Resta insoluto invece il pagamento della fattura n. 56/2010 emessa il 17 maggio 2010 dell'importo di e. 12.8000,70 comprensivo di I.v.a ( €. 11.637,00 + iva al 10% €. 1.163,70, somma dovuta quale saldo dei lavori effettuati e oggetto di contestazione. Nel merito della pretesa, parte opponente afferma che tali somme richieste, non siano dovute in quanto a saldo delle stesse sarebbero stati versati importi di cui assegni vari bancari (All n. 10,11,12,13 dell'atto di opposizione a Decreto Ingiuntivo) e Ri.Ba. del 1/10/2009 (allegata alla memoria istruttoria). Rispetto alla depositata in atti, questo Giudice ritiene provato che il pagamento attestato nella stessa sia da ricondurre ai lavori eseguiti dalla ditta per la costruzione del villino di proprietà del sig. Controparte_1
, figlio dell , circostanza questa confermata dallo stesso e Testimone_3 Parte_1 Testimone_3 risultante nel verbale di causa dell'udienza del 27/09/2016. In risposta a quanto richiesto dal G.
1. Io stesso rispondeva: "prima del cantiere da mio padre, avevo commissionato dei lavori presso la er la costruzione di un villino di mia proprietà". Tale circostanza risulta essere confermata dal
[...] tenore letterale della ricevuta in atti, la quale fa riferimento al pagamento della fattura n. 70/2008 emessa per conto dell e non dell . Gli assegni Bancari, invece, come Testimone_3 Parte_1 risultante dagli atti di causa, sono anch'essi stati emessi dall e rispetto agii stessi non vi Testimone_3
è prova che le suddette somme sia state versate a saldo di quanto dovuto per i lavori eseguiti del contratto di appalto per cui è causa. Deve ritenersi rigettata altresì l'eccezione di parte opponente circa il mancato annullamento delle fatture n. 89/2008 del 27 novembre 2008 e fattura n. 96/08 del 10 dicembre 2008.. Come risultante dalla documentazione in atti e dal registro Iva della Edil Noemi S,r.1., infatti, le fatture oggetto di discussione, risultano essere state emesse nei confronti di altri soggetti e non vi è prova del pagamento delle stesse da parte dell'opponente. Invero la fattura n. 89/08 del 02 dicembre 2008 dell'importo di €. 2.760,00 emessa nei confronti della EUROIL S.p.a. per lavori eseguiti e meglio descritti nella fattura e la fattura n. 96/08 del 15 dicembre 2008 dell'importo di €_ 60.000,00 emessa nei confronti della TERCAM S.R.L., in relazione a preventivo lavori n.91/08 del 25/11/2008. Non provato è quindi il pagamento delle somme della fattura n. 56/2010 posta a fondamento del Decreto Ingiuntivo che in questa sede si oppone, pertanto questo Giudice conferma il Decreto Ingiuntivo n. 904./ I4. Parte opponente chiedeva altresì in via riconvenzionale la condanna della , alla restituzione Controparte_4 delle somme versate in eccesso e il risarcimento dei danni relativo al mancato completamento dei lavori cosi pattuiti nel contratto di appalto e relativo ai vizi e alla difformità delle opere seguite. Anche tale domanda viene rigettata. Dagli atti di causa, come già su spiegato, non è risultata alcuna somma versata in eccesso dall lla il quale risulta essere invece debitore per le somme Pt_1 Controparte_1 di cui al Decreto Ingiuntivo opposto. In merito al risarcimento del danno, questo Giudice ritiene non adeguatamente provato da parte dell'opponente, l'inadempimento della non vi è prova Controparte_1 infatti dell'avvenuto abbandono da parte della stessa del cantiere. Circa poi la denunzia dei vizi, in materia di appalto, la normativa è ricavabile dall'articolo 1667 c.c. il quale dispone che "il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera, Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziali entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. La disciplina, riguardante i vizi e difformità in materia di appalto presuppone che l'opera sia compiuta e accettata, anche tacitamente, dal committente. Nel caso de quo, come abbiamo su precisato, non risulta essere stato provato alcun inadempimento ai danni della Controparte_1 pertanto allo stato dei fatti, l'opera può dirsi eseguita.
Considerato che
mai nessuna contestazione è avvenuta in relazione ai lavori eseguiti, se non in sede di giudizio, la garanzia di cui l'art. 1667 c.c. si può considerare ampiamente prescritta. Le spese di lite seguono la soccombenza.>>.
§.
5. Con l'atto di appello l'appellante principale ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
<<piaccia all corte d adita contrariis reiectis previo accertamento dell>del presente atto, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1009/2019, del 27/05/2019, R.G. 6025/2014, pubblicata il 29/05/2019, emessa dal Tribunale di Velletri, Dott.ssa Scugugia: In via pregiudiziale e cautelare Pervio accertamento della sussistenza dei requisiti di legge e la determinazione degli incombenti di rito, voglia sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata n. 1009/2019, del 27/05/2019, R.G. 6025/2014, pubblicata il 29/05/2019, emessa dal Tribunale di Velletri, Dott.ssa Scugugia, per i motivi tutti esposti nel presente atto fino all'esito della decisione del giudizio di merito. In via subordinata, al fine di garantire medio tempore il diritto dell'istante, voglia subordinare l'esecuzione della predetta sentenza al versamento di una congrua cauzione. In via principale e nel merito Accogliere le conclusioni tutte formulate nel giudizio di primo grado, da considerarsi in questa sede, per brevità, integralmente riportate e trascritte, per tutti i motivi esposti già rappresentati in primo grado e per quelli di impugnazione. Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 904/14, R.G. 1603/2014 emesso dal Tribunale di Velletri, Dott. Paolo Goggi, in data 25/03/2014, depositato in cancelleria il 09/03/2014, per i motivi tutti già rappresentati in primo grado e nel presente atto. Dichiarare che nulla è dovuto dal IG. alla e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria di primo Parte_1 Controparte_9 grado poiché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Condannare la in Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso ed al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede, ove l'Ecc.ma Corte adita lo ritenga opportuno e necessario, l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo gradi e non ammessi, nonché ex art. 210 c.p.c. che alla venga ordinato di esibire gli estratti dei conti ove sono stati versati Controparte_5 gli assegni ad essa intestati, nonché ai terzi IG. in proprio e IG.ra , CP_3 Parte_3
l'esibizione degli estratti dei conti ove sono stati versati gli assegni ad essi riconducibili. Si depositano:
[…]. Ai fini fiscali di dichiara che la presente controversia ha un valore di € 26.000,00 e che pertanto il CU è pari ad 355,50.>>
§.
6. La costituitasi con comparsa di costituzione e intervento ex art. 111 c.p.c. Controparte_2 depositata in data 3/10/2019, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare rigettare l'istanza cautelare tesa ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in favore della in quanto destituita di Controparte_2 fondamento, non ricorrendo assolutamente i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. , non emergendo peraltro i gravi e fondati motivi richiesti dalla norma, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, nonché applicare la pena pecuniaria di cui al già richiamato art. 283 c.p.c., per essere la richiesta di inibitoria del tutto pretestuosa;
2) nel merito, previa declaratoria di inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti da controparte, rigettare perché destituito di fondamento fattuale e giuridico l'appello proposto dal IG. avverso la sentenza n. 1009/2019 del Tribunale di Velletri. Con vittoria Parte_1 di spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa., da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.”
§.
7. Con decreto presidenziale, depositato in data 27/11/2024, comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c..
§.
8. Con note per la trattazione scritta depositate in data 16/12/2024 l'appellante ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo accertamento dell'ammissibilità del presente atto, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1009/2019, del 27/05/2019, R.G. 6025/2014, pubblicata il 29/05/2019, emessa dal Tribunale di Velletri, Dott.ssa Scugugia: Accogliere le conclusioni tutte formulate nel giudizio di primo grado, da considerarsi in questa sede, per brevità, integralmente riportate e trascritte, per tutti i motivi esposti già rappresentati in primo grado e per quelli di impugnazione. Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 904/14, R.G. 1603/2014 emesso dal Tribunale di Velletri, Dott. Paolo Goggi, in data 25/03/2014, depositato in cancelleria il 09/03/2014, per i motivi tutti già rappresentati in primo grado ed in grado di appello. Dichiarare che nulla è dovuto dal IG. Parte_1 alla e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria di primo grado poiché Controparte_11 destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Condannare la ., in persona Controparte_12 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso ed al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Condannare la ., in persona del legale Controparte_12 rappresentante pro tempore, al pagamento in restituzione della somma di € 19.383,35 da questa indebitamente percepita in base alla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede, ove l'Ecc.ma Corte adita lo ritenga opportuno e necessario ai fini del decidere, l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo gradi e non ammessi, nonché ex art. 210 c.p.c. che alla venga ordinato di esibire gli Controparte_11 estratti dei conti ove sono stati versati gli assegni ad essa intestati, nonché ai terzi IG. CP_3 in proprio e IG.ra , l'esibizione degli estratti dei conti ove sono stati versati gli Parte_4 assegni ad essi riconducibili.”
§.
9. Con note per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 17/12/2024 l'
[...] ha così concluso: CP_2
“Per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione, debitamente richiamate nelle note di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la parte appellata, come rappresentata e difesa, chiede che l'ecc.ma Corte di appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: - previa declaratoria di inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti da controparte, rigettare perché destituito di fondamento, fattuale e giuridico, l'appello proposto dal IG. avverso la sentenza n. 1009/2019 del Parte_1
Tribunale di Velletri;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa., da distrarsi in favore del procuratore già dichiaratosi antistatario.”
§.10. Con provvedimento depositato in data 20/12/2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche, riservando il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per le repliche.
§.11. L'appello è parzialmente fondato.
§.12. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che il giudice di primo grado non ha:
‧ ammesso la pertinente prova testimoniale richiesta dall'opponente;
‧ ordinato alla e ai terzi e l'esibizione, ex art. 210 Controparte_5 CP_3 Parte_4
c.p.c., degli estratti dei conti correnti su cui sono stati versati gli assegni dati in pagamento dei lavori;
‧ attribuito valore probatorio alle copie degli assegni emessi in favore del legale rappresentante dell'
[...]
., in proprio, e della moglie del medesimo. CP_4 §.13. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando l'ammissione e l'utilizzazione di prove costituende in violazione degli artt. 132 comma 2 e 118 comma 1 disp. att. c.p.c. e degli artt. 2723, 2724 e 2726 c.c..
L'appellante evidenzia che il giudice ha ammesso la prova testimoniale sul seguente capitolo 4 delle memorie istruttorie di parte opposta: Vero che, in corso d'opera è stato eseguito un ulteriore intervento rispetto ai lavori di cui al preventivo n. 60/08 che le si mostra, avente ad oggetto, nello specifico, la modifica dell'interrato con lo spostamento di una parete, per un importo di E 3.000,00**?, senza tenere conto: della qualità delle parti, della natura del contratto, della mancanza di documenti che provassero il compimento o la contabilizzazione dell'opera, del precedente rigetto della richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e della circostanza che la fattura, richiamata nel ricorso monitorio, non contenesse alcun riferimento ad opere fuori capitolato.
§.14. Con il terzo motivo l'appellante lamenta errata e/o illogica valutazione dell'impianto probatorio in relazione alla contestazione dell'opera, al pagamento dei lavori extra-preventivo e alla domanda riconvenzionale.
L'appellante evidenzia che:
‧ il giudice, dopo l'espletamento dell'interrogatorio formale, non ha ritenuto di proseguire l'istruttoria nonostante le parti avessero formulato istanza di audizione di testimoni;
‧ i pagamenti effettuati a fronte dell'emissione delle fatture non coincidono con gli importi in esse indicati;
‧ le fatture n. 69/2008 e n. 89/2008 sono state annullate e sostituite dopo il pagamento;
‧ non è giustificato l'assunto che gli assegni intestati a e a non CP_3 Parte_4 siano riconducibili a . Parte_1
§.15. Va, preliminarmente, considerato che l'odierno appellante , nel proporre Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo e nel formulare le domande riconvenzionali, ha eccepito e dedotto:
‧ che i lavori concordati per un ammontare totale di euro 72.500,00 erano stati integralmente pagati;
‧ che la ditta ricorrente aveva abbandonato il cantiere senza terminare l'opera lasciando nella palazzina dell'opponente tutte le impalcature perimetrali e attrezzi, mai ritirati;
‧ di aver contestato all' il mancato rispetto del preventivo, accettato e sottoscritto dalle Controparte_4 parti in data 20/11/2008 (da valere ad ogni effetto quale contratto di appalto), segnalando, in particolare, la mancata esecuzione di alcune opere, tra cui: la finitura dell'intonaco sul lato est dell'immobile sino al piano terreno;
la scala in cemento armato per l'accesso al seminterrato;
l'intonaco esterno sul lato est dell'immobile, al piano superiore (non terminato ed impermeabilizzato); la soglia nel vano tecnico;
l'impermeabilizzazione del muro di contenimento che, trasudando acqua, ha causato il deperimento degli infissi;
il mancato e/o comunque errato interro e compattazione del terreno determinante un cedimento della struttura;
nonché l'utilizzo di materiale e la realizzazione di colonne in cemento armato, in misure diverse da quelle concordate e previste nel progetto.
Ciò premesso, si considera che:
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, per cui incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento;
nel caso di contratto di appalto l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, e quindi di aver eseguito l'opera in conformità al contratto ed alle regole dell'arte;
la Suprema Corte ha chiarito che il committente, convenuto per il pagamento, laddove l'opera risulti ultimata, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia è prescritta e indipendentemente dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame. (Cass.O. n.19979/2024);
in atti, manca la prova documentale della chiusura dei lavori e dell'accettazione dell'opera;
i testi escussi, e (o indicati da parte opposta, pur Testimone_1 Tes_4 CP_13 Tes_4 rispondendo affermativamente sui seguenti capi di prova dalla stessa articolati:
1. Vero che le opere edili di cui al preventivo nr. 60/08 depositato in atti e che le si rammostra, commissionate dal IG. ed inerenti la realizzazione di un fabbricato in cemento armato Parte_1 sono state regolarmente eseguite ed ultimate, a regola d'arte, in conformità alle previsioni contrattuali?
2. Vero che i lavori sono stati eseguiti, senza che sia mai stata sollevata alcuna contestazione dal IG.
o per conto del IG. , né in corso d'opera, né al termine? Parte_1 Parte_1
3. Vero che i lavori sono stati realizzati, senza che il direttore dei lavori, tal Geom. Parte_5 abbia mai sollevato alcuna contestazione, richiamo e/o ordine di servizio, né in corso d' opera, né al termine? 4. Vero che, in corso d' opera, è stato eseguito un ulteriore intervento rispetto ai lavori di cui al preventivo nr. 60/08 che le si mostra, avente ad oggetto, nello specifico, la modifica dell'interrato con lo spostamento di una parete, per un importo di Euro 3.000,00**?
5. Vero che il IG. terminati i lavori, ha ricevuto le opere senza mai sollevare alcuna riserva? Pt_1
6. Vero che solo dopo l'ultimazione delle opere appaltate, il personale della società appaltatrice ha lasciato la proprietà del IG. ? Parte_1
7. Vero che terminati i lavori, una macchina impastatrice (c.d. molazza) è stata volontariamente lasciata in loco, presso la proprietà del IG. per espressa disposizione della società appaltatrice? Pt_1
Tuttavia, nel rispondere sui seguenti capi di prova di parte opponente, se è vero che:
5) La in data 10/11/2009 abbandonò repentinamente il cantiere senza completare Controparte_5 le opere pattuite e/o eseguire il collaudo di quelle sino ad allora realizzate, adducendo che avesse l'urgenza di aprire un nuovo cantiere in Cisterna di Latina, ma non fece più ritorno;
6) Presso il cantiere aperto nella proprietà del IG. dalla furono Parte_1 Controparte_5 lasciate incomplete le seguenti opere: • la finitura dell'intonaco sul lato est dell'immobile sino al piano terreno (punto 11 del contratto); • la mancata realizzazione della scala in cemento armato per l'accesso al seminterrato (punto 8 del contratto); • l'intonaco esterno sul lato est dell'immobile, al piano superiore, non terminato ed impermeabilizzato (punto 17 del contratto); • la mancanza della soglia nel vano tecnico;
• la mancanza di impermeabilizzazione del muro di contenimento (punto 11 del contratto) dal quale trasudava, e tuttora trasuda, acqua che ha causato infiltrazioni;
• il mancato e/o comunque errato interro e compattazione del terreno (punto 13 del contratto) determinante un cedimento della struttura e delle fondamenta;
• l'utilizzo di materiale (foratelle poraton cm 25 x 25) e realizzazione di colonne in cemento armato (cm 25 x 25), di misura diversa da quella concordata e da progetto (punto 4 del contratto);
hanno così risposto,
: Testimone_1
sul capo 5) non lo so perché finito il cemento armato non mi sono fermato fino alla fine dei lavori;
ADR I lavori finiti non li ho visti;
sul capo: 6) non ricordo di preciso le colonne e della scala;
non ricordo quando ho lasciato il cantiere, ma non ho visto l'opera completata.
o CP_13 Tes_4 Tes_4
sul capo 5) non so perché dopo montati i ponteggi io mi sono preoccupato di un altro cantiere e poi sono tornato a smontarli;
sul capo 6) quando sono tornato a smontare i ponteggi la lavorazione mi sembrava completa ma non ho fatto in controllo specifico di questa non essendo mio compito;
ADR non ricordo quando ho smontato i ponteggi. ADR non ricordo se la scala per l'accesso al seminterrato era stata realizzata.
Pertanto, da tali deposizioni non si evince la prova, a carico dell'appaltatrice, che la stessa abbia completato ed eseguito le opere oggetto di causa in conformità agli accordi tra le parti e a regola d'arte, per cui la domanda proposta dal ricorrente non può essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Considerato, altresì, e in virtù della ragione più liquida, che la disciplina riguardante i vizi e difformità in materia di appalto presuppone che l'opera sia compiuta e accettata, di conseguenza il diritto al risarcimento del danno azionato in via riconvenzionale dall'opponente, in mancanza, della prova del completamento dei lavori o dell'accettazione dell'opera, non può ritenersi prescritto.
Tuttavia, giacché:
‧ la domanda di risarcimento del danno, anche sotto forma di restituzione delle somme pagate in eccedenza al valore delle opere eseguite, è stata formulata in maniera vaga e generica, senza dedurre specificamente i danni sofferti;
‧ non può darsi luogo alla liquidazione equitativa del danno, in mancanza dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà oggettiva di procedere a una stima esatta;
di conseguenza, è ininfluente ogni ulteriore approfondimento istruttorio, e dette domande, comunque, non possono essere accolte;
In conclusione: l'appello va accolto;
in parziale riforma della sentenza impugnata, che va confermata per il resto, l'opposizione proposta in primo grado da va accolta;
il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Velletri n. 904/2014 va revocato e la domanda proposta dalla ricorrente va Controparte_1 rigettata;
va confermato il rigetto delle domande riconvenzionali con diversa motivazione;
la
[...] va condannata a restituire all'appellante la somma di € 19.383,35, riscossa in conseguenza CP_2 dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.
In virtù dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza le spese processuali di primo e secondo grado vanno interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale civile di Velletri n° 1009/2019 pubblicata il 29/05/2019, non notificata, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado: accoglie l'opposizione proposta da;
revoca il decreto ingiuntivo n. 904/2014 emesso dal Tribunale di Velletri e rigetta, nel Parte_1 merito, la domanda di pagamento proposta dalla Controparte_1 2) condanna l' a restituire all'appellante la somma di € 19.383,35 Controparte_2 Parte_1 riscossa in conseguenza dell'esecutorietà della sentenza di primo grado;
3) dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali di primo e secondo grado;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma il 13.3.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo