TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/02/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2718/ 2024 promossa da rappresentato e difeso dall' avv.to AIACI MARIA ELEONORA , Parte_1
Ricorrente contro
, contumace CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 23.1.2024 e regolarmente notificato, proponeva impugnazione avverso avviso di addebito n.397 2023 Parte_1
0015330163000 notificato il 15.12.2023, esponendo quanto segue: “In data 17/02/2022 veniva notificato al Sig. Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. Parte_1
2022000387 con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, riferiva l'esito dell'accertamento iniziato in data 04/02/2021, nei confronti di composta Controparte_2
da n.3 soci, ciascuno con il 33% delle quote, nelle persone di , Parte_1 Per_1
e
[...] Persona_2
•In virtù dell'accertamento, quindi, il Sig. veniva diffidato ad adempiere al Parte_1 pagamento della somma pari ad € 22.320,59 a titolo di contributi per il periodo 02/2016 al
12/2022 ed € 11.663,27 a titolo di somme aggiuntive per complessivi € 33.983,86.
1 •L'Ispettorato del Lavoro giustificava in tal modo la sanzione comminata: 1“La società
risulta composta dai soci , e Controparte_2 Parte_1 Persona_1 [...]
che detengono ciascuno il 33% delle quote sociali. Per_2
Da quanto è emerso nel corso dell'accertamento, la si occupa di Controparte_2
procacciare affari per conto delle Società e Parte_2 CP_3
Soci della sono gli stessi signori (40% delle quote), Parte_2 Parte_1
(40% delle quote) e (20% delle quote). Il Sig. Persona_1 Persona_2 Parte_1
dal 29/05/2012, a tutt'oggi, è anche amministratore unico della
[...] Parte_2
Soci della sono risultati essere sempre i signori , CP_3 Parte_1 Per_1
e che detengono ciascuno il 33% delle quote sociali.
[...] Persona_2
Si osservi che la è stata costituita il 23/12/2014 e contestualmente in Controparte_2
pari data ha ricevuto lettere di incarico per il procacciamento di affari da parte della
[...]
e della Parte_2 CP_3
Vale la pena rammentare che alla data del 23/12/2014, data sia della costituzione della sia del conferimento degli incarichi ricevuti per il procacciamento di Controparte_2
affari, amministratore unico della era mentre Parte_2 Parte_1
amministratore unico della era , entrambi soci delle tre CP_3 Persona_1
società coinvolte.
In data 02/07/2015 la ha assunto il socio con un Controparte_2 Parte_1
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di commesso specializzato e con inquadramento al 3 livello del CCNL Terziario, tutt'ora in servizio.
Sul punto, il Sig. ha dichiarato che come dipendente della Parte_1 CP_2
“procaccia affari” per conto delle sopra citate società e
[...] Parte_2
CP_3
Si evidenzia che la figura del procacciatore di affari si caratterizza per una spiccata autonomia organizzativa e gestionale volta alla conclusione di accordi tra le parti che vengono in contatto per il suo tramite. Tale attività non è riconducibile alla qualifica di commesso di vendita per la quale il Sig. è stato assunto. La mansione di Parte_1 commesso di vendita è inserita all'interno di un'organizzazione aziendale. La subordinazione, elemento tipico del rapporto di lavoro dipendente, comporta infatti l'assoggettamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, cui spetta di
2 determinare le modalità esplicative dell'attività lavorativa attraverso l'esercizio del potere direttivo, organizzativo, di controllo, nonché di quello disciplinare.
L'attività di procacciatore di affari non è riconducibile alla qualifica di commesso di vendita la cui subordinazione di quest'ultimo è elemento pregnante del rapporto con la parte datoriale.
Orbene, il rapporto di lavoro di procacciatore di affari riferito dal Sig. , Parte_1
risulta mancante degli elementi tipici della subordinazione, essenziali e come tali indefettibili per la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
A ciò si aggiunga che, lo stesso in data 18/01/2019 ha ricevuto Parte_1 personalmente l'incarico per il procacciamento di affari da parte della (di CP_3
cui è socio) e in data 05/02/2019 ha iniziato in CCIAA, come titolare di ditta individuale,
l'attività di procacciatore di prodotti per la sicurezza ambientale, svolgendo autonomamente per la stessa attività che di 2fatto svolge come CP_3
dipendente della INTERMEDIA SRSL con un rapporto di lavoro impropriamente instaurato come di tipo subordinato. Per l'attività svolta come procacciatore di affari per CP_3
il riceve compenso con bonifico a seguito di emissione di fattura,
[...] Parte_1
come da lui riferito.
Pertanto, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, della qualità di socio ricoperta dall'interessato, è da ritenere che la prestazione resa dal Sig. in favore della non sia da ricondurre Parte_1 Controparte_2 nell'alveo del lavoro subordinato ma, al contrario, comporti l'iscrizione presso la Gestione
Commercianti dell' come previsto dalla normativa previdenziale per chi esercita CP_1
l'attività di procacciatori d'affari, Gestione presso la quale lo stesso è stato Parte_1
iscritto fino al 2014 con posizione assicurativa n. 20690589EY.
Per tali motivi, tenuto conto di quanto disposto dalle Circolari n. 64/2020 e n. CP_1
126/2021 inmateria di sospensione dei termini prescrizionali, con il presente Verbale si provvede a riattivare presso la Gestione Commercianti dell' la posizione assicurativa CP_1
n. 20690589EY del Sig. e ad addebitare i contributi previdenziali e Parte_1 assistenziali fissi per il periodo da febbraio 2016 a dicembre 2021(ossia fino all'ultimo periodo di contribuzione scaduto).
L'Ufficio amministrativo competente provvederà alla determinazione delle contribuzioni dovute per il periodo successivo a quello oggetto del presente Verbale.”
Parte ricorrente deduceva in diritto e concludeva nel modo che segue:
3 “a) sospendere, inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.
39720230015330163000 , onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente;
b) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare inefficace l'opposto avviso di addebito;
c) condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite.
In via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui non venga annullato l'avviso di addebito opposto:
a) dichiarare la parziale prescrizione del credito per l'intero anno 2016 e per la parte riguardante l'anno 2017 fino al giorno 16 del mese di febbraio;
CP_ b) condannare l a rimborsare le somme versate a titolo di contributi per l'intero periodo contestato”. CP_ Non si costituiva in giudizio l' , nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Orbene, il quadro normativo è il seguente. Ai sensi dell'art.1 comma 203 L.662/96 il primo comma dell'art.29 della legge 3/6/75 n.160 è sostituito dal seguente : “L'obbligo della iscrizione della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22/7/66 n.613 e successive modificazioni e integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso , ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri o ruoli”.
Presupposto, dunque, perché sorga l'obbligo dell'iscrizione del lavoratore autonomo agli elenchi degli esercenti l'attività commerciale e, quindi, l'obbligo contributivo, consiste , nel
4 caso di esercizio dell'attività in forma di impresa, nell'assunzione della responsabilità
d'impresa, nonché nella partecipazione all'attività della stessa in modo abituale e prevalente.
CP_ L' , soggetto al quale spetta il relativo onere della prova (v. per tutte Cass.n.6807/03), non si è costituito, né è possibile ricostruire la vicenda in base ai documento depositati da parte ricorrente (che si è limitata a versare in atti verbale di accertamento senza allegati e avviso di addebito).
E invero, sembra che al sia stato contestato di avere svolto attività autonoma di Parte_1
procacciatore di affari per incarico di dal 18.1.2019 e, per INTERMEDIA CP_3
SRL, con lo schermo del lavoro dipendente e inquadramento come commesso dal
2.7.2015.
Gli ispettori allegano, con riferimento al rapporto con INTERMEDIA SRL, che la sua attività si caratterizza per la spiccata autonomia;
con riferimento al rapporto con
, richiamano “l'incarico” ricevuto dal l'iscrizione in CCIA come CP_3 Parte_1
titolare di ditta individuale, il compenso tramite bonifico e le fatture da lui rilasciate.
Tale documentazione sarebbe stata necessaria al fine di verificare la natura dell'impegno lavorativo del in favore di;
ugualmente, sarebbe stato necessario Parte_1 CP_3
fornire la prova che egli non lavora come commesso, ma come procacciatore di affari per
. CP_2
In mancanza, deve escludersi sussista la prova della sussistenza del requisito dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa iscrivibile alla Gestione
Commercianti di . CP_1
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando :
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.3411,00 oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 9.2.2025
Il Giudice
Dott. S.Rossi
5 6
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2718/ 2024 promossa da rappresentato e difeso dall' avv.to AIACI MARIA ELEONORA , Parte_1
Ricorrente contro
, contumace CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 23.1.2024 e regolarmente notificato, proponeva impugnazione avverso avviso di addebito n.397 2023 Parte_1
0015330163000 notificato il 15.12.2023, esponendo quanto segue: “In data 17/02/2022 veniva notificato al Sig. Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. Parte_1
2022000387 con il quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, riferiva l'esito dell'accertamento iniziato in data 04/02/2021, nei confronti di composta Controparte_2
da n.3 soci, ciascuno con il 33% delle quote, nelle persone di , Parte_1 Per_1
e
[...] Persona_2
•In virtù dell'accertamento, quindi, il Sig. veniva diffidato ad adempiere al Parte_1 pagamento della somma pari ad € 22.320,59 a titolo di contributi per il periodo 02/2016 al
12/2022 ed € 11.663,27 a titolo di somme aggiuntive per complessivi € 33.983,86.
1 •L'Ispettorato del Lavoro giustificava in tal modo la sanzione comminata: 1“La società
risulta composta dai soci , e Controparte_2 Parte_1 Persona_1 [...]
che detengono ciascuno il 33% delle quote sociali. Per_2
Da quanto è emerso nel corso dell'accertamento, la si occupa di Controparte_2
procacciare affari per conto delle Società e Parte_2 CP_3
Soci della sono gli stessi signori (40% delle quote), Parte_2 Parte_1
(40% delle quote) e (20% delle quote). Il Sig. Persona_1 Persona_2 Parte_1
dal 29/05/2012, a tutt'oggi, è anche amministratore unico della
[...] Parte_2
Soci della sono risultati essere sempre i signori , CP_3 Parte_1 Per_1
e che detengono ciascuno il 33% delle quote sociali.
[...] Persona_2
Si osservi che la è stata costituita il 23/12/2014 e contestualmente in Controparte_2
pari data ha ricevuto lettere di incarico per il procacciamento di affari da parte della
[...]
e della Parte_2 CP_3
Vale la pena rammentare che alla data del 23/12/2014, data sia della costituzione della sia del conferimento degli incarichi ricevuti per il procacciamento di Controparte_2
affari, amministratore unico della era mentre Parte_2 Parte_1
amministratore unico della era , entrambi soci delle tre CP_3 Persona_1
società coinvolte.
In data 02/07/2015 la ha assunto il socio con un Controparte_2 Parte_1
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di commesso specializzato e con inquadramento al 3 livello del CCNL Terziario, tutt'ora in servizio.
Sul punto, il Sig. ha dichiarato che come dipendente della Parte_1 CP_2
“procaccia affari” per conto delle sopra citate società e
[...] Parte_2
CP_3
Si evidenzia che la figura del procacciatore di affari si caratterizza per una spiccata autonomia organizzativa e gestionale volta alla conclusione di accordi tra le parti che vengono in contatto per il suo tramite. Tale attività non è riconducibile alla qualifica di commesso di vendita per la quale il Sig. è stato assunto. La mansione di Parte_1 commesso di vendita è inserita all'interno di un'organizzazione aziendale. La subordinazione, elemento tipico del rapporto di lavoro dipendente, comporta infatti l'assoggettamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, cui spetta di
2 determinare le modalità esplicative dell'attività lavorativa attraverso l'esercizio del potere direttivo, organizzativo, di controllo, nonché di quello disciplinare.
L'attività di procacciatore di affari non è riconducibile alla qualifica di commesso di vendita la cui subordinazione di quest'ultimo è elemento pregnante del rapporto con la parte datoriale.
Orbene, il rapporto di lavoro di procacciatore di affari riferito dal Sig. , Parte_1
risulta mancante degli elementi tipici della subordinazione, essenziali e come tali indefettibili per la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
A ciò si aggiunga che, lo stesso in data 18/01/2019 ha ricevuto Parte_1 personalmente l'incarico per il procacciamento di affari da parte della (di CP_3
cui è socio) e in data 05/02/2019 ha iniziato in CCIAA, come titolare di ditta individuale,
l'attività di procacciatore di prodotti per la sicurezza ambientale, svolgendo autonomamente per la stessa attività che di 2fatto svolge come CP_3
dipendente della INTERMEDIA SRSL con un rapporto di lavoro impropriamente instaurato come di tipo subordinato. Per l'attività svolta come procacciatore di affari per CP_3
il riceve compenso con bonifico a seguito di emissione di fattura,
[...] Parte_1
come da lui riferito.
Pertanto, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, della qualità di socio ricoperta dall'interessato, è da ritenere che la prestazione resa dal Sig. in favore della non sia da ricondurre Parte_1 Controparte_2 nell'alveo del lavoro subordinato ma, al contrario, comporti l'iscrizione presso la Gestione
Commercianti dell' come previsto dalla normativa previdenziale per chi esercita CP_1
l'attività di procacciatori d'affari, Gestione presso la quale lo stesso è stato Parte_1
iscritto fino al 2014 con posizione assicurativa n. 20690589EY.
Per tali motivi, tenuto conto di quanto disposto dalle Circolari n. 64/2020 e n. CP_1
126/2021 inmateria di sospensione dei termini prescrizionali, con il presente Verbale si provvede a riattivare presso la Gestione Commercianti dell' la posizione assicurativa CP_1
n. 20690589EY del Sig. e ad addebitare i contributi previdenziali e Parte_1 assistenziali fissi per il periodo da febbraio 2016 a dicembre 2021(ossia fino all'ultimo periodo di contribuzione scaduto).
L'Ufficio amministrativo competente provvederà alla determinazione delle contribuzioni dovute per il periodo successivo a quello oggetto del presente Verbale.”
Parte ricorrente deduceva in diritto e concludeva nel modo che segue:
3 “a) sospendere, inaudita altera parte, l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.
39720230015330163000 , onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente;
b) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare inefficace l'opposto avviso di addebito;
c) condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite.
In via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui non venga annullato l'avviso di addebito opposto:
a) dichiarare la parziale prescrizione del credito per l'intero anno 2016 e per la parte riguardante l'anno 2017 fino al giorno 16 del mese di febbraio;
CP_ b) condannare l a rimborsare le somme versate a titolo di contributi per l'intero periodo contestato”. CP_ Non si costituiva in giudizio l' , nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Orbene, il quadro normativo è il seguente. Ai sensi dell'art.1 comma 203 L.662/96 il primo comma dell'art.29 della legge 3/6/75 n.160 è sostituito dal seguente : “L'obbligo della iscrizione della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
22/7/66 n.613 e successive modificazioni e integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia , ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso , ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri o ruoli”.
Presupposto, dunque, perché sorga l'obbligo dell'iscrizione del lavoratore autonomo agli elenchi degli esercenti l'attività commerciale e, quindi, l'obbligo contributivo, consiste , nel
4 caso di esercizio dell'attività in forma di impresa, nell'assunzione della responsabilità
d'impresa, nonché nella partecipazione all'attività della stessa in modo abituale e prevalente.
CP_ L' , soggetto al quale spetta il relativo onere della prova (v. per tutte Cass.n.6807/03), non si è costituito, né è possibile ricostruire la vicenda in base ai documento depositati da parte ricorrente (che si è limitata a versare in atti verbale di accertamento senza allegati e avviso di addebito).
E invero, sembra che al sia stato contestato di avere svolto attività autonoma di Parte_1
procacciatore di affari per incarico di dal 18.1.2019 e, per INTERMEDIA CP_3
SRL, con lo schermo del lavoro dipendente e inquadramento come commesso dal
2.7.2015.
Gli ispettori allegano, con riferimento al rapporto con INTERMEDIA SRL, che la sua attività si caratterizza per la spiccata autonomia;
con riferimento al rapporto con
, richiamano “l'incarico” ricevuto dal l'iscrizione in CCIA come CP_3 Parte_1
titolare di ditta individuale, il compenso tramite bonifico e le fatture da lui rilasciate.
Tale documentazione sarebbe stata necessaria al fine di verificare la natura dell'impegno lavorativo del in favore di;
ugualmente, sarebbe stato necessario Parte_1 CP_3
fornire la prova che egli non lavora come commesso, ma come procacciatore di affari per
. CP_2
In mancanza, deve escludersi sussista la prova della sussistenza del requisito dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa iscrivibile alla Gestione
Commercianti di . CP_1
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando :
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.3411,00 oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 9.2.2025
Il Giudice
Dott. S.Rossi
5 6