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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA D'AN Presidente dr. MA EN CA Consigliere rel. dr. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LE OV e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTANI DAVIDE EMANUELE ( ) VIA SOAVE N. 5 20100 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZA EMILIA 20129 MILANO presso il difensore avv. DI
LE OV
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 24 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in VIA FOSSARMATO 130 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv.
EL LO AN, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 1198/2023, pronunziata dal Tribunale di Pavia in data 5 Ottobre 2023 e pubblicata in pari data, nella causa iscritta al n. 6090/2021 del ruolo generale, così provvedere:
1) respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra , nei Controparte_1
confronti dell'appellante ed assolvere quest'ultimo da ogni statuizione di condanna a suo carico contenuta nella sentenza impugnata
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: A) Ammettere prova orale per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 5 – che si rammostra al teste – rappresenta il muro che separa il giardino adiacente all'appartamento del dott.
sito a Pavia, in via Fossarmato 19/c dal giardino adiacente Parte_1
all'appartamento della sig.ra , sito a Pavia, in via Fossarmato 19/b”? Persona_1
2) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 5 – che si rammostra al teste – rappresenta il muro che separa il giardino adiacente all'appartamento del dott.
pagina 2 di 24 , sito a Pavia, in via Fossarmato 19/c dal giardino sito a Pavia, in via Parte_1
Fossarmato 19/b”?
3) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 6 – che si rammostra al teste – rappresenta il muro che separa il giardino adiacente all'appartamento del dott.
sito a Pavia, in via Fossarmato 19/c dal giardino adiacente Parte_1
all'appartamento della sig.ra , sito a Pavia, in via Fossarmato 19/b”? Persona_1
4) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 6 – che si rammostra al teste – rappresenta il muro che separa il giardino adiacente all'appartamento del dott.
, sito a Pavia, in via Fossarmato 19/c dal giardino sito a Pavia, in via Parte_1
Fossarmato 19/b”?
5) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 13 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
6) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 14 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
7) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 15 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
8) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 16 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
9) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 17 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
pagina 3 di 24 10) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 18 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
11) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 19 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
Si indicano come testimoni i sig.ri residente a [...] Tes_1
e domiciliato a Pavia, in via San Paolo 18. Testimone_2
B) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova n. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,
14, dedotti dall'appellata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc di primo grado, ammettere l'appellante a prova contraria sugli stessi capitoli di parte appellata. Si indica, all'uopo, come teste, il sig. residente a [...]. Tes_1
C) Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. 3241/2020 del ruolo generale del
Tribunale di Pavia ed acquisita al giudizio di primo grado, incaricando il tecnico d'ufficio di accertare le cause delle infiltrazioni, lamentate dall'appellata e comunque di verificare che dette percolazioni dipendono dai difetti, del muro di confine fra il giardino dell'appellante e quello della sig.ra , descritti nella relazione dell'ing. Per_1 [...]
(doc. --) e di indicare la natura degli interventi necessari per eliminare il Per_2
fenomeno infiltrativo e le relative spese.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc. ma Corte adita, previa ogni occorrenda declaratoria e disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, in via principale:
Nel merito:
pagina 4 di 24 confermare la sentenza impugnata di primo grado n. 1198/2023 pronunziata dal
Tribunale di Pavia in data 05.10.2023, pubblicata in pari data, nella causa iscritta al n.
R.G. 6090/2021 dichiarando:
-l'esclusiva responsabilità del SI. per i fatti e le circostanze di cui è Parte_1
causa, e per l'effetto
-condannarlo affinché provveda ad eseguire a sua cura e spese le opere di manutenzione consistenti nel “” asportare il terreno presente nell'area verde di sua proprietà in modo tale che lo spessore del terreno medesimo sia inferiore a 13 cm;
- confermare la condanna al pagamento della spesa di € 610,00 con interessi legali dalla domanda al saldo;
- confermare la condanna alle spese del giudizio al punto 3 del dispositivo;
in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1198/2023 del Tribunale di Pavia, condannare il sig.
all'esecuzione delle seguenti opere: Parte_1
2) rimozione piastrelle autobloccanti, zona barbeque, rimozione della sabbia per verifica guaina zona muretto a confine.
3) ripresa dello strato di guaina presente risvoltandolo fino alla parte superiore del muretto di confine.
4) riposizionamento del tessuto non tessuto nelle zone di intervento, fornitura di posa in massetto in cls a protezione della guaina e riempimento della aiuola con terreno precedentemente rimosso, posa di pavimentazione in elementi autobloccanti precedentemente rimossi di cui al punto 2.
Ancora in via di appello incidentale, in parziale modifica della sentenza di primo grado, condannare il sig. a pagare alla signora la somma di € Parte_1 CP_1
7.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda a titolo di mancata o ridotta fruibilità del bene.
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio d'appello. pagina 5 di 24 - In via istruttoria, solo nel caso di ammissione delle avversarie prove testimoniali, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
A) Ammettere prova orale per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la fotografia doc. n.1, prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta l'intero del garage della SI.a ?; CP_1
2) Vero che la fotografia doc. n. 2, prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta la facciata esterna dell'abitazione del sig. sita in Pavia, via Pt_1
Fossarmato 19/c?;
3) Vero che la fotografia doc. n.3, 3a, 3b, 3c (foto giardino Oddo, foto perizia Atp n. 9, foto n. 16, 17 appello controparte), prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta l'aiuola adiacente al muretto di confine?;
4) Vero che la fotografia doc. n. 4a e 4b, (foto n. 15, e 18 appello controparte), prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta lo scavo nel giardino del SI.
; Pt_1
5) Vero che la fotografia doc. 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e (foto n. 16 della perizia ATP, foto n.
6, 13, 14, 18, 19 controparte) prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta il muretto con la guaina lacerata?;
6) Vero che la fotografia doc. 6 (foto planimetria esplicativa di stato di fatto dell'ATP) – che si rammostra al teste- rappresenta la planimetria dell'immobile del SI. . Pt_1
Si indica come testimone il SI. liquidatore p.t della Testimone_3 [...]
, residente in [...], sui capitoli da 1) a 6) Controparte_2
di parte resistente.
E sui capitoli da 1) a 11) di controparte a prova contraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 6 di 24 Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 6 Dicembre 2021, iscritto al n.
6090/2021 del ruolo generale, la sig.ra ha adito il Tribunale di Controparte_1
Pavia, per sentir condannare il dott. al pagamento della somma di euro Parte_1
7.500,00 ed all'esecuzione dei lavori, necessari per arrestare il fenomeno infiltrativo, proveniente dalla proprietà . Pt_1
A sostegno delle domande, la sig.ra ha dedotto di essere proprietaria di un'unità CP_1
immobiliare, ad uso box, sita al piano seminterrato del complesso condominiale di via
Fossarmato 19, Pavia. La ricorrente ha, inoltre, assunto che la predetta unità immobiliare sarebbe interessata da un fenomeno infiltrativo, proveniente dall'unità immobiliare sovrastante, di proprietà del dott. situata in via Fossarmato 19/c, piano terra. La Pt_1
sig.ra ha allegato, infine, che il presente giudizio è stato preceduto da un CP_1
procedimento di consulenza tecnica preventiva, le cui risultanze permetterebbero di ritenere dimostrata la provenienza della percolazione e la conseguente responsabilità del resistente. Di talchè, la ricorrente ha chiesto la condanna del dott. al pagamento Pt_1
della somma di euro 500,00 a titolo di risarcimento delle spese necessarie per il ripristino del box asseritamente danneggiato, della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento per la lesione del godimento dell'immobile, oltre alla condanna del resistente all'esecuzione delle opere necessarie ad ovviare al fenomeno lamentato ed al rimborso delle spese inerenti alla fase preventiva.
Con comparsa depositata in data 3 Marzo 2022, si è costituito in giudizio il dott. Pt_1
opponendosi alle domande della ricorrente.
[...]
Parte resistente ha eccepito, in primo luogo, l'improcedibilità del giudizio, dal momento che la sig.ra ha agito giudizialmente, senza esperire, preventivamente, il CP_1
procedimento di negoziazione assistita, previsto dal d.l. 132/2014, convertito nella l.
162/2014.
pagina 7 di 24 In secondo luogo, il dott. ha eccepito che la sig.ra non ha fornito prova Pt_1 CP_1
del diritto di proprietà vantato sul box asseritamente danneggiato, impedendo, di conseguenza, sia di ravvisare l'interesse ad agire, sia di apprezzare la titolarità del diritto risarcitorio azionato.
Nel merito, il dott. ha contestato la propria responsabilità, evidenziando Pt_1
l'incongruenza, la sommarietà e la carenza di motivazione dei giudizi espressi dal consulente tecnico designato in fase preventiva. Inoltre, il resistente ha sottolineato che il muro, individuato dal tecnico d'ufficio come causa della percolazione, è di proprietà condominiale e che, pertanto, il relativo obbligo di custodia e la correlata responsabilità risarcitoria non grava sul convento, ma sul condominio di via Fossarmato 19.
Infine, il dott. ha contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati Pt_1
dalla ricorrente.
Ad istanza della sig.ra , è stata disposta la conversione del rito in quello CP_1
ordinario e sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 183 c. 6 n. 1-2-3 cpc. Entrambe le parti hanno prodotto ulteriori documenti ed hanno dedotto istanza di prova orale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria, il
Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni. All'udienza del 31 Maggio 2023, celebrata nella forma della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale di Pavia con sentenza n. ha così statuito:
“1) condanna ad asportare il terreno presente nell'area verde di sua Parte_1
proprietà in modo tale che lo spessore del terreno medesimo sia inferiore a 13 cm;
2) condanna a pagare a la somma di € 610,00, Parte_1 Controparte_1
con interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 8 di 24 3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in: € 1.500,00 per compensi e in € 2.777,46 per esborsi (compresi quelli per il c.t.u. e per il c.t.p.), oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di accertamento tecnico preventivo;
€ 810,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di negoziazione assistita;
in €
4.237,00 per compensi e in € 263,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per il presente giudizio. “
Propone appello lamentando: Parte_1
1. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e difetto di motivazione, nella parte della sentenza che ha ritenuto che l'esame del titolo d'acquisto, prodotto dall'appellata, consentisse di identificare l'immobile acquistato da quest'ultima come l'autorimessa oggetto delle lamentate infiltrazioni
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 696 bis, 698, 702 bis c. 4 e 115 cpc e dell'art. 2697 c.c., nella parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che il diritto di proprietà professato dalla sig.ra Controparte_1
sull'autorimessa oggetto delle infiltrazioni, avrebbe dovuto ritenersi provato, in quanto non contestato in sede di istruzione preventiva
3. Erronea valutazione degli elementi istruttori ed in particolare delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per quanto concerne il capo della sentenza, che ha ritenuto che la causa dell'infiltrazione fosse l'acqua meteorica, derivata dalla terra, appoggiata al muro di confine del giardino del dott. ad una quota Pt_1
superiore, rispetto a quella della guaina impermeabilizzante del muro stesso
pagina 9 di 24
4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nella parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che il dott. fosse responsabile delle Parte_1
infiltrazioni causate dal passaggio dell'acqua nel muro di confine
5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nella parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che fosse onere dell'appellante dimostrare di non aver modificato l'altezza del terriccio del proprio giardino
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
proponendo appello incidentale. Secondo l'appellante incidentale l'obbligo del sig., deve essere esteso ulteriormente, a proprie spese, al riposizionamento della guaina Pt_1
che è stata lacerata nel corso dei lavori ovvero dovrà essere ordinata l'esecuzione anche degli ulteriori lavori che il CTU aveva indicato come necessari e che invece sono stati esclusi dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di primo grado ha ordinato a l'asportazione del terreno presente Pt_1
nell'area verde di sua proprietà in modo tale che lo spessore del terreno medesimo fosse inferiore a cm 13; il CTU aveva si indicato tale lavoro come indispensabile, ma aveva altresì sostenuto la necessità di effettuare le seguenti ulteriori opere:
“ 2) rimozione piastrelle autobloccanti, zona barbeque, rimozione della sabbia per verifica guaina zona muretto a confine.
3) ripresa dello strato di guaina presente risvoltandolo fino alla parte superiore del muretto di confine.
4) riposizionamento del tessuto non tessuto nelle zone di intervento, fornitura di posa in massetto in cls a protezione della guaina e riempimento della aiuola con terreno precedentemente rimosso, posa di pavimentazione in elementi autobloccanti precedentemente rimossi di cui al punto 2”.
L'appellante ritiene necessarie tali ulteriori opere, tutte da eseguirsi su proprietà . Pt_1
pagina 10 di 24 La causa viene decisa nella camera di consiglio del 24.6.2025, ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso verte sulle infiltrazioni d'acqua che dal giardino sovrastante di proprietà del sig. , percolano nel garage sottostante della SI.a Parte_1 Controparte_1
, rendendolo inadatto agli usi e ammalorando ogni bene in esso stivato.
[...]
Nel giardino di cui è causa il sig. ha posato una serie di piante ad alto fusto di Pt_1
alcuni metri (doc. 2 foto esterno casa doc.3, foto giardino e doc. 3a foto Pt_1 Pt_1
perizia ATP n. 9 sopraluogo del 7.6.21, zona aiuola). E' stata realizzata, inoltre, una zona esterna “dehor coperta” adibita a gazebo, pavimentata con autobloccanti, struttura e pali di sostegno in legno e a una rete oscurante sorretta da un ulteriore telaio con pali di ferro grigi e verdi piantati a terra.
INTERESSE AD AGIRE E LEGITTIMAZIONE (PRIMO E SECONDO
MOTIVO DI APPELLO)
La SI.a ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al diritto azionato CP_1
e la legittimazione ad agire prevista dall'art. 100 c.p.c.. La ricorrente, infatti, ha depositato tempestivamente con memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c., copia dell'atto di rogito notarile di acquisto dell'immobile.
Giova rammentare, infatti, che tanto l'unità immobiliare di proprietà del dott. Pt_1
quanto l'autorimessa oggetto di causa, fanno parte del medesimo condominio, denominato “Residenza Fossarmato”. Tale complesso si compone di tre fabbricati, denominati corpo A, corpo B e corpo C e di un corpo box sito al piano terreno.
Dal rogito notarile di parte appellata risulta che l'immobile oggetto di controversia riguarda il box, sito nel complesso residenziale costruito dalla Controparte_3
in via Fossarmato -Pv, i cui estremi catastali e confini sono tali da renderne certo il
[...]
pagina 11 di 24 bene (Sezione C, foglio 2, mapp. 373, sub. 14.P S1, z.c.2, cat. C/6, cl 2 mq 25, r.c. euro
121,37).
Il sign. è proprietario di un appartamento e di un giardino, siti al piano Parte_1
terra del corpo di fabbrica “B” del complesso immobiliare “Residenza Fossarmato”, sito a Pavia, in via Fossarmato, censiti al catasto edilizio urbano alla Sezione C, foglio 2, mapp. 373 sub. 4 e mapp. 376 sub. 3 (doc. 1 fasc. ). Pt_1
L'identità delle Sezioni ©, dei mappali e dei fogli, consente ragionevolmente di ritenere che gli immobili si trovino uno sull'altro; in tal senso depongono anche i comportamenti di entrambe le parti in sede di Atp (ove nessuna contestazione veniva sollevata da rispetto alla circostanza che il box oggetto di causa fosse di proprietà Pt_1
dell'odierna appellata in via incidentale) e nella corrispondenza, prodotta in atti, tra i rispettivi legali in fase precontenziosa.
La valutazione dei comportamenti delle parti antecedenti al contenzioso non costituisce una decisione per fatti “non contestati” ex art. 115 c.p.c. da parte del Tribunale, come ritenuto dall'appellante; né si tratta di un'erronea impostazione giuridica sugli elementi che caratterizzano l'istituto dell'accertamento tecnico o di decadenze di Pt_1
dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva della SI.a , ma di una CP_1
valutazione discrezionale di un elemento indiziario da parte del Tribunale, condiviso da questa Corte, di un comportamento tenuto dalle parti in fase precedente al contenzioso.
Erronea valutazione degli elementi istruttori ed in particolare delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per quanto concerne il capo della sentenza, che ha ritenuto che la causa dell'infiltrazione fosse l'acqua meteorica, derivata dalla terra, appoggiata al muro di confine del giardino del dott. ad una quota superiore, Pt_1
rispetto a quella della guaina impermeabilizzante del muro stesso.
IL NESSO CAUSALE (TERZO MOTIVO di APPELLO)
pagina 12 di 24 La Corte richiama integralmente il contenuto della relazione peritale definitiva. In particolare, a pagina 3 del suddetto elaborato peritale, si evince che il Consulente
Tecnico d'Ufficio (CTU), dopo aver effettuato una prova per mezzo dell'immissione di liquido tracciante colorato nel giardino di proprietà del sig. ha rilevato — a Pt_1
distanza di circa quattro ore dall'avvio delle operazioni peritali, ossia intorno alle ore
14:00 del 7 giugno 2021 — che il fluido colorato era penetrato nel sottosuolo ed era fuoriuscito attraverso il soffitto del garage sottostante in più punti distinti. In proposito, si legge testualmente nella relazione:
“… in effetti sono presenti gocciolamenti dai (lastre concave di cemento Parte_2
costituenti il soffitto e atte a contenere la terra del giardino) in più punti, di quanto evidenziato sono state scattate foto e inviate ai CTP. Il CTU ritiene che la zona sottoposta a verifica sia probabilmente il punto in cui si propaga l'infiltrazione (vedasi foto 8-9-10-11-12-13-14)…”.
Tale accertamento empirico, condotto con metodologia sperimentale in sede di sopralluogo, fornisce evidenza oggettiva e documentata della dinamica infiltrativa, ponendosi come elemento probatorio dotato di elevato grado di attendibilità tecnica.
Conseguentemente, risulta incontrovertibile il contenuto delle conclusioni cui perviene il
CTU — conclusioni che si condividono integralmente — ed in particolare quanto dallo stesso affermato nel punto n. 6 della relazione, rubricato “Risposta al quesito”, sub punto
6.2, ultima parte:
“Non ritengo vi sia una responsabilità del costruttore per la realizzazione della aiuola, ma bensì della proprietà o chi per esso quando ha piantumato la zona interessata, doveva accertarsi e farsi cura di verificare se la zona fosse idonea alla destinazione futura, considerato che la quota del terreno da coltivo finale fosse inferiore alla quota superiore della guaina risvoltata sul muretto del confine affinchè non si riproponessero nel tempo pagina 13 di 24 infiltrazioni negli strati inferiori. Pertanto, si considera una responsabilità totale alla proprietà ” Pt_1
Appare dunque indubbia e priva di margini di discrezionalità interpretativa la posizione espressa dal CTU, il quale ha svolto le operazioni peritali in due distinte occasioni, sempre alla presenza dei rispettivi Consulenti Tecnici di Parte (CTP), garantendo piena trasparenza e contraddittorio tecnico. Sempre nella relazione peritale (pag. 3 riga 19 e ss) si evince quanto segue: “Il giorno 7 giugno 2021 alle ore 9:00 sono proseguite le operazioni peritali alla presenza di: per parte Attrice: il CTP Ing. per Persona_3
parte Resistente: il CTP Ing. . L'incontro di oggi è finalizzato Persona_4
all'inserimento di abbondante acqua nella aiuola piantumata di proprietà del SI. a Pt_1
ridosso della muratura di confine con altra proprietà. Il CTU ha rimosso parzialmente il terreno a contatto del muretto di confine per verificare la presenza del risvolto della guaina, constatando che la stessa è risvoltata sul muretto per circa cm 12 “… “durante lo scavo si è evidenziato che le piante poste nell'aiuola hanno radici fitte e ben radicate che arrivano fino al massetto di protezione della guaina isolante”.
Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, risulta possibile trarre conclusioni dirimenti circa i seguenti due profili essenziali: in primo luogo, che “la guaina era presente inizialmente”; in secondo luogo, che “le piante sono inidonee per il tipo di giardino in quanto hanno radici fitte e ben radicate”. Tali elementi costituiscono il fondamento logico e tecnico dell'imputazione di responsabilità, essendo emerso in maniera inequivocabile che l'inserimento, da parte della proprietà, di essenze arboree ad alto fusto su una superficie di terreno di ridotte dimensioni risulta del tutto incongruo rispetto alla corretta destinazione d'uso della porzione di giardino.
È conseguentemente evidente che la messa a dimora di tali piante — aventi apparato radicale aggressivo e sviluppato — abbia comportato la compromissione dell'integrità della guaina impermeabilizzante, determinandone la lacerazione, il distacco dal supporto pagina 14 di 24 sottostante e/o la perforazione, con inevitabile insorgenza di fenomeni infiltrativi nei locali sottostanti.
“L'origine delle infiltrazioni e le cause ad essa collegate”, risulta confermata dall'attività peritale.
Le verifiche tecniche eseguite dal CTU, mediante prova di imbibizione del terreno, hanno evidenziato in modo inequivoco la correlazione causale tra l'annaffiamento del giardino e la successiva manifestazione di infiltrazioni nei locali sottostanti. Infatti, “le operazioni peritali hanno dimostrato palesemente che, dopo aver bagnato il giardino dell dopo qualche ora si sono presentate gocciole d'acqua sul soffitto della Pt_1
ricorrente”.
Sebbene la precisa individuazione del punto di danneggiamento della guaina richiederebbe la rimozione integrale del terreno sovrastante, tale ulteriore intervento risulta ininfluente ai fini dell'accertamento tecnico, poiché, come sottolineato, “di fatto non inficia il risultato poiché ciò che è utile è aver stabilito che, dopo aver bagnato il giardino, si sono presentati i problemi”.
Proprio per non aver dubbi sulle cause delle stesse percolazioni (vedi pag. 4 relazione peritale) “…Il legale di parte attrice fa verbalizzare che nella giornata odierna e quella precedente non si sono presentate precipitazioni…”.
In via sintetica, si evidenzia che il profilo giuridicamente rilevante non concerne né la
“quantità del terriccio presente nelle aiuole”, né “l'esatto punto di infiltrazione”; bensì, ciò che assume rilievo determinante ai fini della responsabilità civile è il dato oggettivo secondo cui “quando il giardino Oddo si bagna, l'acqua cade nel garage sottostante”, evento eziologicamente riconducibile “unicamente ad una cattiva manutenzione dopo esser stato piantumato” e, in ogni caso alla proprietà di . Pt_1
pagina 15 di 24 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nella parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che il dott. fosse responsabile delle Parte_1
infiltrazioni causate dal passaggio dell'acqua nel muro di confine.
IL TITOLO DI RESPONSABILITA' (QUARTO MOTIVO)
Invero, la ricorrente in primo grado lamentava che le infiltrazioni fossero conseguenza di un'incuria nella gestione del giardino da parte di . Pt_1
Di talché, all'esito della CTU che ha confermato la corrispondenza causale tra i bagnamenti delle piante di e le infiltrazioni è indubbio che nel caso che ci Pt_1
occupa quest'ultimo debba essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di custode della parte di immobile (giardino) interessato dalle perdite.
Si deve sin d'ora rimarcare che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, dal momento che si fonda sul mero rapporto di custodia, ovverosia sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa in qualità di proprietario, possessore ovvero detentore, a nulla rilevando l'effettivo comportamento colposo del custode.
Ai fini della configurabilità della responsabilità de qua occorre da un lato che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni;
dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con un elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno
(Cass. Civ., sez II. 29 novembre 2006, n. 25243).
Sul piano dell'onus probandi, colui che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare, oltre all'effettiva sussistenza del rapporto di custodia, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa – caratterizzata da un certo grado di insidiosità – e il sinistro;
il custode convenuto, per liberarsi, deve invece provare l'esistenza del caso pagina 16 di 24 fortuito (inteso in senso ampio e comprensivo altresì del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), consistente in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso.
Proprio sulla base di quanto riportato sinora, questa Corte ritiene di condividere le valutazioni fatte proprie dal giudice di prima istanza, proprio per le risultanze emerse dalla CTU esperita in sede di ATP - procedimento instaurato dall'odierna appellata.
Sulla base delle risultanze sopra rammentate, tutt'altro che frutto di una relazione contraddittoria e inadeguata. Il consulente non solo ha svolto i dovuti sopralluoghi e rilievi ma ha anche avuto cura di studiare la documentazione presente agli atti, garantendo sempre il contraddittorio con i tecnici di parte e portando a termine due esperimenti di bagnamento.
Le istanze formulate dall'appellante in contestazione della CTU esperita in sede di ATP devono dunque, in accordo a quanto ritenuto dal primo giudice, considerarsi inaccoglibili, giacché fondate su articolazioni probatorie generiche e in buona parte irrilevanti.
Solo per completezza di esame, vanno espunte dal processo tutte le foto e i documenti prodotti dall'appellante relativi ad una situazione dei luoghi asseritamente dallo stesso riscontrata dopo l'esecuzione (secondo ) di quanto statuito dal Tribunale in Pt_1
esecuzione della sentenza.
In altri termini, non possono essere introdotti in sede di appello “nuovi fatti” e “nuovi documenti” che -secondo tesi- sarebbero emersi in sede di esecuzione della sentenza di prime cure.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., NELLA
PARTE DELLA SENTENZA IN CUI IL PRIMO GIUDICE HA RITENUTO CHE
pagina 17 di 24 FOSSE ONERE DELL'APPELLANTE DIMOSTRARE DI NON AVER
MODIFICATO L'ALTEZZA DEL TERRICCIO DEL PROPRIO GIARDINO
(QUINTO MOTIVO DI APPELLO)
Il motivo non appare conferente.
Infatti, trattandosi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., la questione relativa al soggetto che ha modificato l'altezza del terriccio (ODDO stesso oppure le radici delle sue piante) risulta del tutto irrilevante.
Dalla prova del nesso causale tra le “bagnature” del terreno di proprietà e le Pt_1
infiltrazioni al box sito sotto tale terreno, consegue la responsabilità da custodia dell'appellante.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO Controparte_4
[...]
Costituendosi nella presente fase di gravame, la sig.ra ha Controparte_1
proposto appello incidentale, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il dott. sia condannato ad eseguire anche i restanti lavori di Parte_1
manutenzione, prospettati dal consulente tecnico d'ufficio, nonchè al risarcimento del danno, conseguente alla lesione del godimento dell'autorimessa oggetto delle infiltrazioni.
Per quanto concerne la domanda di condanna all'esecuzione degli ulteriori lavori suggeriti dal consulente tecnico d'ufficio, si osserva che quest'ultimo, nella sua relazione, ha proposto, oltre alla rimozione parziale del terriccio, anche i seguenti interventi:
- ripresa dello strato di guaina presente risvoltandolo fino alla parte superiore del muretto di recinzione confinante (punto 3 della relazione peritale, pag. 7);
pagina 18 di 24 - riposizionamento del tessuto non tessuto in zone di intervento fornitura e posa di massetto in cls a protezione della guaina, oltre al riposizionamento delle piastrelle e della terra (punto 4 della relazione peritale, pag. 7);
- rimozione piastrelle autobloccanti zona barbecue, rimozione della sabbia per verifica guaina zona muretto a confine (punto 2 della relazione peritale, pag. 7).
Orbene, per quanto concerne i lavori di ripresa dello strato di guaina e di riposizionamento del tessuto non tessuto in zone di intervento fornitura e posa di massetto in cls a protezione della guaina (punto 4 della relazione peritale, pag. 7), il
Tribunale ha escluso che l'odierno appellante possa essere condannato all'esecuzione di tali interventi, trattandosi -secondo i opere di riparazione e di miglioramento Pt_1
delle condizioni di tenuta del muro di confine che separa il giardino del sign. da Pt_1
quello limitrofo.
Secondo questa Corte la decisione del Tribunale non può essere condivisa.
Non vi è dubbio che le opere verrebbero eseguite su un terreno di esclusiva proprietà di
. Pt_1
Al fine di comprendere pienamente la funzionalità e la necessità dell'ulteriore intervento tecnico oggetto di causa, si rende imprescindibile l'esame della documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica, in particolare l'elaborato denominato
"planimetria esplicativa dello stato di fatto" (doc. 6), nonché delle immagini che documentano l'immissione nel giardino di liquido tracciante colorato (acqua con colorante rosso), impiegato quale mezzo di contrasto per la rilevazione delle infiltrazioni.
Dall'analisi congiunta di tali elementi documentali e fotografici, emerge in maniera univoca che soltanto mediante la rimozione integrale sia del manto superficiale di terra, sia della pavimentazione insistente sull'area del gazebo, sarà possibile accedere alla pagina 19 di 24 guaina impermeabilizzante sottostante. Tale operazione risulta indispensabile per verificarne lo stato di conservazione e, qualora ne venga accertata la lesione o l'usura, procedere alla sua sostituzione, garantendo altresì il corretto risvolto della nuova guaina fino alla quota necessaria in continuità e aderenza con il muretto di confine.
Tale attività si configura come un adempimento necessario dell'obbligo di custodia gravante sul proprietario dell'area interessata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale impone di adottare tutte le misure idonee ad impedire il verificarsi di danni a terzi, ivi comprese le infiltrazioni d'acqua che possono interessare beni di proprietà comune, quale il muro perimetrale CP_5
Cionondimeno, occorre sottolineare che le opere oggetto di intervento risultano del tutto localizzate all'interno della proprietà esclusiva dell'appellante, senza interessamento alcuno di beni comuni o di terzi.
Diversamente opinando, ossia omettendo una valutazione integrale dello stato dei luoghi e un accertamento tecnico completo, si rischierebbe di tralasciare elementi essenziali, quali la rilevazione di microfessurazioni o lesioni puntuali, rendendo in tal modo inefficace e improduttivo l'intervento tecnico complessivo, con conseguente pregiudizio alla finalità ripristinatoria.
L'intervento proposto costituisce quindi opera tecnicamente necessaria e da eseguirsi a regola d'arte, così come peraltro già chiaramente evidenziato dal Consulente Tecnico
d'Ufficio nel corso del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), nella propria relazione peritale.
In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere l'appello incidentale riformando parzialmente la sentenza di primo grado laddove non ha disposto l'esecuzione degli ulteriori lavori tecnici sopra descritti, conformemente a quanto richiesto nelle conclusioni dalla parte appellata in via incidentale.
pagina 20 di 24 Per completezza di esame si osserva che nel presente giudizio non è stato convenuto il e non risulta accertata la proprietà comune del muro perimetrale, né quali CP_6
siano le opere eventualmente a carico del . CP_6
Nulla, infine, può essere riconosciuto a titolo risarcitorio per l'impossibilità di utilizzare al meglio il box. Accogliendo, integralmente, le difese del dott. il Tribunale ha, Pt_1
condivisibilmente, respinto la domanda di pagamento dell'importo di euro 7.000,00, avanzata dalla sig.ra a titolo di risarcimento del danno per l'asserito mancato CP_1
godimento dell'autorimessa. A tale riguardo, il primo giudice ha correttamente rilevato che l'appellata non ha dimostrato né che il godimento del locale fosse divenuto impossibile, né di aver subito il danneggiamento degli oggetti ivi ricoverati, né provato la quantificazione del danno lamentato.
Alla luce di quanto rilevato questa Corte ritiene che l'appello principale debba essere rigettato e che la sentenza debba essere parzialmente riformata, limitatamente alle opere da seguire.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022; Cass. ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Dalla statuizione che precede consegue la condanna della parte soccombente, Pt_1
al pagamento delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., di primo e di secondo
[...]
pagina 21 di 24 grado liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche
(DM147/2022), nei valori medi, tenuto conto della natura e della valutazione della complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata.
La Corte condanna, quindi, a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida per il primo grado in: € 1.500,00 per compensi e in € 2.777,46 per esborsi (compresi quelli per il c.t.u. e per il c.t.p.), oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di accertamento tecnico preventivo;
€ 810,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di negoziazione assistita;
in € 4.237,00 per compensi e in € 263,00 per esborsi, oltre I.V.A.
e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % per il giudizio di primo grado;
per i compensi per il presente giudizio in grado di appello si liquidano: Fase di studio della controversia, valore medio 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio 921,00, Fase decisionale 1.911,00, oltre IVA , CPA e 15 % spese generali;
Dichiara inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-quater
d.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, co. 17 l. 24 dicembre 2012 n.228
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza, domanda, eccezione disattesa, così dispone:
1) respinge l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1198/2023, pronunziata dal Tribunale di Pavia, in data 5 Ottobre
2023 e pubblicata in pari data, nella causa iscritta al n. 6090/2021 del ruolo generale, non;
pagina 22 di 24 2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Pt_1
(anche)
[...]
-alla ripresa dello strato di guaina presente risvoltandolo fino alla parte superiore del muretto di recinzione confinante (punto 3 della relazione peritale, pag. 7);
-al riposizionamento del tessuto non tessuto in zone di intervento fornitura
e posa di massetto in cls a protezione della guaina, oltre al riposizionamento delle piastrelle e della terra (punto 4 della relazione peritale, pag. 7);
-alla rimozione piastrelle autobloccanti zona barbecue, rimozione della sabbia per verifica guaina zona muretto a confine (punto 2 della relazione peritale, pag. 7).
3) conferma per il resto la sentenza n. 1198/2023, pronunziata dal
Tribunale di Pavia, in data 5 Ottobre 2023 e pubblicata in pari data, nella causa iscritta al n. 6090/2021 del ruolo generale, non notificata;
4) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1
in: € 1.500,00 per compensi e in € 2.777,46 per esborsi (compresi quelli per il c.t.u. e per il c.t.p.), oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di accertamento tecnico preventivo;
€ 810,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi, per la fase di negoziazione assistita;
in € 4.237,00 per compensi e in € 263,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % per il giudizio di primo grado;
per i compensi per il presente giudizio in grado di appello si liquidano: Fase di studio della pagina 23 di 24 controversia, valore medio 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio 921,00,
Fase decisionale 1.911,00, oltre IVA , CPA e 15 % spese generali.
Dichiara inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-quater d.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, co.
17 l. 24 dicembre 2012 n.228
Così deciso in Milano il 24/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA EN CA RA D'AN
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA D'AN Presidente dr. MA EN CA Consigliere rel. dr. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1148/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LE OV e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTANI DAVIDE EMANUELE ( ) VIA SOAVE N. 5 20100 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZA EMILIA 20129 MILANO presso il difensore avv. DI
LE OV
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 24 (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in VIA FOSSARMATO 130 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv.
EL LO AN, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 1198/2023, pronunziata dal Tribunale di Pavia in data 5 Ottobre 2023 e pubblicata in pari data, nella causa iscritta al n. 6090/2021 del ruolo generale, così provvedere:
1) respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra , nei Controparte_1
confronti dell'appellante ed assolvere quest'ultimo da ogni statuizione di condanna a suo carico contenuta nella sentenza impugnata
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: A) Ammettere prova orale per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 5 – che si rammostra al teste – rappresenta il muro che separa il giardino adiacente all'appartamento del dott.
sito a Pavia, in via Fossarmato 19/c dal giardino adiacente Parte_1
all'appartamento della sig.ra , sito a Pavia, in via Fossarmato 19/b”? Persona_1
2) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 5 – che si rammostra al teste – rappresenta il muro che separa il giardino adiacente all'appartamento del dott.
pagina 2 di 24 , sito a Pavia, in via Fossarmato 19/c dal giardino sito a Pavia, in via Parte_1
Fossarmato 19/b”?
3) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 6 – che si rammostra al teste – rappresenta il muro che separa il giardino adiacente all'appartamento del dott.
sito a Pavia, in via Fossarmato 19/c dal giardino adiacente Parte_1
all'appartamento della sig.ra , sito a Pavia, in via Fossarmato 19/b”? Persona_1
4) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 6 – che si rammostra al teste – rappresenta il muro che separa il giardino adiacente all'appartamento del dott.
, sito a Pavia, in via Fossarmato 19/c dal giardino sito a Pavia, in via Parte_1
Fossarmato 19/b”?
5) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 13 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
6) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 14 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
7) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 15 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
8) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 16 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
9) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 17 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
pagina 3 di 24 10) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 18 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
11) “Vero che la fotografia, prodotta dal resistente come doc. 19 – che si rammostra al teste – rappresenta il giardino adiacente all'appartamento del dott. , sito a Parte_1
Pavia, in via Fossarmato 19/c, dalla data del 20 Ottobre 2023 alla data odierna”?
Si indicano come testimoni i sig.ri residente a [...] Tes_1
e domiciliato a Pavia, in via San Paolo 18. Testimone_2
B) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova n. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,
14, dedotti dall'appellata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc di primo grado, ammettere l'appellante a prova contraria sugli stessi capitoli di parte appellata. Si indica, all'uopo, come teste, il sig. residente a [...]. Tes_1
C) Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis cpc, iscritto al n. 3241/2020 del ruolo generale del
Tribunale di Pavia ed acquisita al giudizio di primo grado, incaricando il tecnico d'ufficio di accertare le cause delle infiltrazioni, lamentate dall'appellata e comunque di verificare che dette percolazioni dipendono dai difetti, del muro di confine fra il giardino dell'appellante e quello della sig.ra , descritti nella relazione dell'ing. Per_1 [...]
(doc. --) e di indicare la natura degli interventi necessari per eliminare il Per_2
fenomeno infiltrativo e le relative spese.
Per Controparte_1
Voglia l'ecc. ma Corte adita, previa ogni occorrenda declaratoria e disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, in via principale:
Nel merito:
pagina 4 di 24 confermare la sentenza impugnata di primo grado n. 1198/2023 pronunziata dal
Tribunale di Pavia in data 05.10.2023, pubblicata in pari data, nella causa iscritta al n.
R.G. 6090/2021 dichiarando:
-l'esclusiva responsabilità del SI. per i fatti e le circostanze di cui è Parte_1
causa, e per l'effetto
-condannarlo affinché provveda ad eseguire a sua cura e spese le opere di manutenzione consistenti nel “” asportare il terreno presente nell'area verde di sua proprietà in modo tale che lo spessore del terreno medesimo sia inferiore a 13 cm;
- confermare la condanna al pagamento della spesa di € 610,00 con interessi legali dalla domanda al saldo;
- confermare la condanna alle spese del giudizio al punto 3 del dispositivo;
in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1198/2023 del Tribunale di Pavia, condannare il sig.
all'esecuzione delle seguenti opere: Parte_1
2) rimozione piastrelle autobloccanti, zona barbeque, rimozione della sabbia per verifica guaina zona muretto a confine.
3) ripresa dello strato di guaina presente risvoltandolo fino alla parte superiore del muretto di confine.
4) riposizionamento del tessuto non tessuto nelle zone di intervento, fornitura di posa in massetto in cls a protezione della guaina e riempimento della aiuola con terreno precedentemente rimosso, posa di pavimentazione in elementi autobloccanti precedentemente rimossi di cui al punto 2.
Ancora in via di appello incidentale, in parziale modifica della sentenza di primo grado, condannare il sig. a pagare alla signora la somma di € Parte_1 CP_1
7.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda a titolo di mancata o ridotta fruibilità del bene.
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio d'appello. pagina 5 di 24 - In via istruttoria, solo nel caso di ammissione delle avversarie prove testimoniali, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
A) Ammettere prova orale per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la fotografia doc. n.1, prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta l'intero del garage della SI.a ?; CP_1
2) Vero che la fotografia doc. n. 2, prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta la facciata esterna dell'abitazione del sig. sita in Pavia, via Pt_1
Fossarmato 19/c?;
3) Vero che la fotografia doc. n.3, 3a, 3b, 3c (foto giardino Oddo, foto perizia Atp n. 9, foto n. 16, 17 appello controparte), prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta l'aiuola adiacente al muretto di confine?;
4) Vero che la fotografia doc. n. 4a e 4b, (foto n. 15, e 18 appello controparte), prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta lo scavo nel giardino del SI.
; Pt_1
5) Vero che la fotografia doc. 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e (foto n. 16 della perizia ATP, foto n.
6, 13, 14, 18, 19 controparte) prodotta dalla resistente – che si rammostra al teste- rappresenta il muretto con la guaina lacerata?;
6) Vero che la fotografia doc. 6 (foto planimetria esplicativa di stato di fatto dell'ATP) – che si rammostra al teste- rappresenta la planimetria dell'immobile del SI. . Pt_1
Si indica come testimone il SI. liquidatore p.t della Testimone_3 [...]
, residente in [...], sui capitoli da 1) a 6) Controparte_2
di parte resistente.
E sui capitoli da 1) a 11) di controparte a prova contraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 6 di 24 Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato in data 6 Dicembre 2021, iscritto al n.
6090/2021 del ruolo generale, la sig.ra ha adito il Tribunale di Controparte_1
Pavia, per sentir condannare il dott. al pagamento della somma di euro Parte_1
7.500,00 ed all'esecuzione dei lavori, necessari per arrestare il fenomeno infiltrativo, proveniente dalla proprietà . Pt_1
A sostegno delle domande, la sig.ra ha dedotto di essere proprietaria di un'unità CP_1
immobiliare, ad uso box, sita al piano seminterrato del complesso condominiale di via
Fossarmato 19, Pavia. La ricorrente ha, inoltre, assunto che la predetta unità immobiliare sarebbe interessata da un fenomeno infiltrativo, proveniente dall'unità immobiliare sovrastante, di proprietà del dott. situata in via Fossarmato 19/c, piano terra. La Pt_1
sig.ra ha allegato, infine, che il presente giudizio è stato preceduto da un CP_1
procedimento di consulenza tecnica preventiva, le cui risultanze permetterebbero di ritenere dimostrata la provenienza della percolazione e la conseguente responsabilità del resistente. Di talchè, la ricorrente ha chiesto la condanna del dott. al pagamento Pt_1
della somma di euro 500,00 a titolo di risarcimento delle spese necessarie per il ripristino del box asseritamente danneggiato, della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento per la lesione del godimento dell'immobile, oltre alla condanna del resistente all'esecuzione delle opere necessarie ad ovviare al fenomeno lamentato ed al rimborso delle spese inerenti alla fase preventiva.
Con comparsa depositata in data 3 Marzo 2022, si è costituito in giudizio il dott. Pt_1
opponendosi alle domande della ricorrente.
[...]
Parte resistente ha eccepito, in primo luogo, l'improcedibilità del giudizio, dal momento che la sig.ra ha agito giudizialmente, senza esperire, preventivamente, il CP_1
procedimento di negoziazione assistita, previsto dal d.l. 132/2014, convertito nella l.
162/2014.
pagina 7 di 24 In secondo luogo, il dott. ha eccepito che la sig.ra non ha fornito prova Pt_1 CP_1
del diritto di proprietà vantato sul box asseritamente danneggiato, impedendo, di conseguenza, sia di ravvisare l'interesse ad agire, sia di apprezzare la titolarità del diritto risarcitorio azionato.
Nel merito, il dott. ha contestato la propria responsabilità, evidenziando Pt_1
l'incongruenza, la sommarietà e la carenza di motivazione dei giudizi espressi dal consulente tecnico designato in fase preventiva. Inoltre, il resistente ha sottolineato che il muro, individuato dal tecnico d'ufficio come causa della percolazione, è di proprietà condominiale e che, pertanto, il relativo obbligo di custodia e la correlata responsabilità risarcitoria non grava sul convento, ma sul condominio di via Fossarmato 19.
Infine, il dott. ha contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati Pt_1
dalla ricorrente.
Ad istanza della sig.ra , è stata disposta la conversione del rito in quello CP_1
ordinario e sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 183 c. 6 n. 1-2-3 cpc. Entrambe le parti hanno prodotto ulteriori documenti ed hanno dedotto istanza di prova orale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria, il
Tribunale ha invitato le parti a precisare le conclusioni. All'udienza del 31 Maggio 2023, celebrata nella forma della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale di Pavia con sentenza n. ha così statuito:
“1) condanna ad asportare il terreno presente nell'area verde di sua Parte_1
proprietà in modo tale che lo spessore del terreno medesimo sia inferiore a 13 cm;
2) condanna a pagare a la somma di € 610,00, Parte_1 Controparte_1
con interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 8 di 24 3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1
liquida in: € 1.500,00 per compensi e in € 2.777,46 per esborsi (compresi quelli per il c.t.u. e per il c.t.p.), oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di accertamento tecnico preventivo;
€ 810,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di negoziazione assistita;
in €
4.237,00 per compensi e in € 263,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per il presente giudizio. “
Propone appello lamentando: Parte_1
1. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e difetto di motivazione, nella parte della sentenza che ha ritenuto che l'esame del titolo d'acquisto, prodotto dall'appellata, consentisse di identificare l'immobile acquistato da quest'ultima come l'autorimessa oggetto delle lamentate infiltrazioni
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 696 bis, 698, 702 bis c. 4 e 115 cpc e dell'art. 2697 c.c., nella parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che il diritto di proprietà professato dalla sig.ra Controparte_1
sull'autorimessa oggetto delle infiltrazioni, avrebbe dovuto ritenersi provato, in quanto non contestato in sede di istruzione preventiva
3. Erronea valutazione degli elementi istruttori ed in particolare delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per quanto concerne il capo della sentenza, che ha ritenuto che la causa dell'infiltrazione fosse l'acqua meteorica, derivata dalla terra, appoggiata al muro di confine del giardino del dott. ad una quota Pt_1
superiore, rispetto a quella della guaina impermeabilizzante del muro stesso
pagina 9 di 24
4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nella parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che il dott. fosse responsabile delle Parte_1
infiltrazioni causate dal passaggio dell'acqua nel muro di confine
5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nella parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che fosse onere dell'appellante dimostrare di non aver modificato l'altezza del terriccio del proprio giardino
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
proponendo appello incidentale. Secondo l'appellante incidentale l'obbligo del sig., deve essere esteso ulteriormente, a proprie spese, al riposizionamento della guaina Pt_1
che è stata lacerata nel corso dei lavori ovvero dovrà essere ordinata l'esecuzione anche degli ulteriori lavori che il CTU aveva indicato come necessari e che invece sono stati esclusi dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di primo grado ha ordinato a l'asportazione del terreno presente Pt_1
nell'area verde di sua proprietà in modo tale che lo spessore del terreno medesimo fosse inferiore a cm 13; il CTU aveva si indicato tale lavoro come indispensabile, ma aveva altresì sostenuto la necessità di effettuare le seguenti ulteriori opere:
“ 2) rimozione piastrelle autobloccanti, zona barbeque, rimozione della sabbia per verifica guaina zona muretto a confine.
3) ripresa dello strato di guaina presente risvoltandolo fino alla parte superiore del muretto di confine.
4) riposizionamento del tessuto non tessuto nelle zone di intervento, fornitura di posa in massetto in cls a protezione della guaina e riempimento della aiuola con terreno precedentemente rimosso, posa di pavimentazione in elementi autobloccanti precedentemente rimossi di cui al punto 2”.
L'appellante ritiene necessarie tali ulteriori opere, tutte da eseguirsi su proprietà . Pt_1
pagina 10 di 24 La causa viene decisa nella camera di consiglio del 24.6.2025, ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso verte sulle infiltrazioni d'acqua che dal giardino sovrastante di proprietà del sig. , percolano nel garage sottostante della SI.a Parte_1 Controparte_1
, rendendolo inadatto agli usi e ammalorando ogni bene in esso stivato.
[...]
Nel giardino di cui è causa il sig. ha posato una serie di piante ad alto fusto di Pt_1
alcuni metri (doc. 2 foto esterno casa doc.3, foto giardino e doc. 3a foto Pt_1 Pt_1
perizia ATP n. 9 sopraluogo del 7.6.21, zona aiuola). E' stata realizzata, inoltre, una zona esterna “dehor coperta” adibita a gazebo, pavimentata con autobloccanti, struttura e pali di sostegno in legno e a una rete oscurante sorretta da un ulteriore telaio con pali di ferro grigi e verdi piantati a terra.
INTERESSE AD AGIRE E LEGITTIMAZIONE (PRIMO E SECONDO
MOTIVO DI APPELLO)
La SI.a ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al diritto azionato CP_1
e la legittimazione ad agire prevista dall'art. 100 c.p.c.. La ricorrente, infatti, ha depositato tempestivamente con memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c., copia dell'atto di rogito notarile di acquisto dell'immobile.
Giova rammentare, infatti, che tanto l'unità immobiliare di proprietà del dott. Pt_1
quanto l'autorimessa oggetto di causa, fanno parte del medesimo condominio, denominato “Residenza Fossarmato”. Tale complesso si compone di tre fabbricati, denominati corpo A, corpo B e corpo C e di un corpo box sito al piano terreno.
Dal rogito notarile di parte appellata risulta che l'immobile oggetto di controversia riguarda il box, sito nel complesso residenziale costruito dalla Controparte_3
in via Fossarmato -Pv, i cui estremi catastali e confini sono tali da renderne certo il
[...]
pagina 11 di 24 bene (Sezione C, foglio 2, mapp. 373, sub. 14.P S1, z.c.2, cat. C/6, cl 2 mq 25, r.c. euro
121,37).
Il sign. è proprietario di un appartamento e di un giardino, siti al piano Parte_1
terra del corpo di fabbrica “B” del complesso immobiliare “Residenza Fossarmato”, sito a Pavia, in via Fossarmato, censiti al catasto edilizio urbano alla Sezione C, foglio 2, mapp. 373 sub. 4 e mapp. 376 sub. 3 (doc. 1 fasc. ). Pt_1
L'identità delle Sezioni ©, dei mappali e dei fogli, consente ragionevolmente di ritenere che gli immobili si trovino uno sull'altro; in tal senso depongono anche i comportamenti di entrambe le parti in sede di Atp (ove nessuna contestazione veniva sollevata da rispetto alla circostanza che il box oggetto di causa fosse di proprietà Pt_1
dell'odierna appellata in via incidentale) e nella corrispondenza, prodotta in atti, tra i rispettivi legali in fase precontenziosa.
La valutazione dei comportamenti delle parti antecedenti al contenzioso non costituisce una decisione per fatti “non contestati” ex art. 115 c.p.c. da parte del Tribunale, come ritenuto dall'appellante; né si tratta di un'erronea impostazione giuridica sugli elementi che caratterizzano l'istituto dell'accertamento tecnico o di decadenze di Pt_1
dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva della SI.a , ma di una CP_1
valutazione discrezionale di un elemento indiziario da parte del Tribunale, condiviso da questa Corte, di un comportamento tenuto dalle parti in fase precedente al contenzioso.
Erronea valutazione degli elementi istruttori ed in particolare delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per quanto concerne il capo della sentenza, che ha ritenuto che la causa dell'infiltrazione fosse l'acqua meteorica, derivata dalla terra, appoggiata al muro di confine del giardino del dott. ad una quota superiore, Pt_1
rispetto a quella della guaina impermeabilizzante del muro stesso.
IL NESSO CAUSALE (TERZO MOTIVO di APPELLO)
pagina 12 di 24 La Corte richiama integralmente il contenuto della relazione peritale definitiva. In particolare, a pagina 3 del suddetto elaborato peritale, si evince che il Consulente
Tecnico d'Ufficio (CTU), dopo aver effettuato una prova per mezzo dell'immissione di liquido tracciante colorato nel giardino di proprietà del sig. ha rilevato — a Pt_1
distanza di circa quattro ore dall'avvio delle operazioni peritali, ossia intorno alle ore
14:00 del 7 giugno 2021 — che il fluido colorato era penetrato nel sottosuolo ed era fuoriuscito attraverso il soffitto del garage sottostante in più punti distinti. In proposito, si legge testualmente nella relazione:
“… in effetti sono presenti gocciolamenti dai (lastre concave di cemento Parte_2
costituenti il soffitto e atte a contenere la terra del giardino) in più punti, di quanto evidenziato sono state scattate foto e inviate ai CTP. Il CTU ritiene che la zona sottoposta a verifica sia probabilmente il punto in cui si propaga l'infiltrazione (vedasi foto 8-9-10-11-12-13-14)…”.
Tale accertamento empirico, condotto con metodologia sperimentale in sede di sopralluogo, fornisce evidenza oggettiva e documentata della dinamica infiltrativa, ponendosi come elemento probatorio dotato di elevato grado di attendibilità tecnica.
Conseguentemente, risulta incontrovertibile il contenuto delle conclusioni cui perviene il
CTU — conclusioni che si condividono integralmente — ed in particolare quanto dallo stesso affermato nel punto n. 6 della relazione, rubricato “Risposta al quesito”, sub punto
6.2, ultima parte:
“Non ritengo vi sia una responsabilità del costruttore per la realizzazione della aiuola, ma bensì della proprietà o chi per esso quando ha piantumato la zona interessata, doveva accertarsi e farsi cura di verificare se la zona fosse idonea alla destinazione futura, considerato che la quota del terreno da coltivo finale fosse inferiore alla quota superiore della guaina risvoltata sul muretto del confine affinchè non si riproponessero nel tempo pagina 13 di 24 infiltrazioni negli strati inferiori. Pertanto, si considera una responsabilità totale alla proprietà ” Pt_1
Appare dunque indubbia e priva di margini di discrezionalità interpretativa la posizione espressa dal CTU, il quale ha svolto le operazioni peritali in due distinte occasioni, sempre alla presenza dei rispettivi Consulenti Tecnici di Parte (CTP), garantendo piena trasparenza e contraddittorio tecnico. Sempre nella relazione peritale (pag. 3 riga 19 e ss) si evince quanto segue: “Il giorno 7 giugno 2021 alle ore 9:00 sono proseguite le operazioni peritali alla presenza di: per parte Attrice: il CTP Ing. per Persona_3
parte Resistente: il CTP Ing. . L'incontro di oggi è finalizzato Persona_4
all'inserimento di abbondante acqua nella aiuola piantumata di proprietà del SI. a Pt_1
ridosso della muratura di confine con altra proprietà. Il CTU ha rimosso parzialmente il terreno a contatto del muretto di confine per verificare la presenza del risvolto della guaina, constatando che la stessa è risvoltata sul muretto per circa cm 12 “… “durante lo scavo si è evidenziato che le piante poste nell'aiuola hanno radici fitte e ben radicate che arrivano fino al massetto di protezione della guaina isolante”.
Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, risulta possibile trarre conclusioni dirimenti circa i seguenti due profili essenziali: in primo luogo, che “la guaina era presente inizialmente”; in secondo luogo, che “le piante sono inidonee per il tipo di giardino in quanto hanno radici fitte e ben radicate”. Tali elementi costituiscono il fondamento logico e tecnico dell'imputazione di responsabilità, essendo emerso in maniera inequivocabile che l'inserimento, da parte della proprietà, di essenze arboree ad alto fusto su una superficie di terreno di ridotte dimensioni risulta del tutto incongruo rispetto alla corretta destinazione d'uso della porzione di giardino.
È conseguentemente evidente che la messa a dimora di tali piante — aventi apparato radicale aggressivo e sviluppato — abbia comportato la compromissione dell'integrità della guaina impermeabilizzante, determinandone la lacerazione, il distacco dal supporto pagina 14 di 24 sottostante e/o la perforazione, con inevitabile insorgenza di fenomeni infiltrativi nei locali sottostanti.
“L'origine delle infiltrazioni e le cause ad essa collegate”, risulta confermata dall'attività peritale.
Le verifiche tecniche eseguite dal CTU, mediante prova di imbibizione del terreno, hanno evidenziato in modo inequivoco la correlazione causale tra l'annaffiamento del giardino e la successiva manifestazione di infiltrazioni nei locali sottostanti. Infatti, “le operazioni peritali hanno dimostrato palesemente che, dopo aver bagnato il giardino dell dopo qualche ora si sono presentate gocciole d'acqua sul soffitto della Pt_1
ricorrente”.
Sebbene la precisa individuazione del punto di danneggiamento della guaina richiederebbe la rimozione integrale del terreno sovrastante, tale ulteriore intervento risulta ininfluente ai fini dell'accertamento tecnico, poiché, come sottolineato, “di fatto non inficia il risultato poiché ciò che è utile è aver stabilito che, dopo aver bagnato il giardino, si sono presentati i problemi”.
Proprio per non aver dubbi sulle cause delle stesse percolazioni (vedi pag. 4 relazione peritale) “…Il legale di parte attrice fa verbalizzare che nella giornata odierna e quella precedente non si sono presentate precipitazioni…”.
In via sintetica, si evidenzia che il profilo giuridicamente rilevante non concerne né la
“quantità del terriccio presente nelle aiuole”, né “l'esatto punto di infiltrazione”; bensì, ciò che assume rilievo determinante ai fini della responsabilità civile è il dato oggettivo secondo cui “quando il giardino Oddo si bagna, l'acqua cade nel garage sottostante”, evento eziologicamente riconducibile “unicamente ad una cattiva manutenzione dopo esser stato piantumato” e, in ogni caso alla proprietà di . Pt_1
pagina 15 di 24 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nella parte della sentenza in cui il primo giudice ha ritenuto che il dott. fosse responsabile delle Parte_1
infiltrazioni causate dal passaggio dell'acqua nel muro di confine.
IL TITOLO DI RESPONSABILITA' (QUARTO MOTIVO)
Invero, la ricorrente in primo grado lamentava che le infiltrazioni fossero conseguenza di un'incuria nella gestione del giardino da parte di . Pt_1
Di talché, all'esito della CTU che ha confermato la corrispondenza causale tra i bagnamenti delle piante di e le infiltrazioni è indubbio che nel caso che ci Pt_1
occupa quest'ultimo debba essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di custode della parte di immobile (giardino) interessato dalle perdite.
Si deve sin d'ora rimarcare che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, dal momento che si fonda sul mero rapporto di custodia, ovverosia sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa in qualità di proprietario, possessore ovvero detentore, a nulla rilevando l'effettivo comportamento colposo del custode.
Ai fini della configurabilità della responsabilità de qua occorre da un lato che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni;
dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con un elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno
(Cass. Civ., sez II. 29 novembre 2006, n. 25243).
Sul piano dell'onus probandi, colui che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare, oltre all'effettiva sussistenza del rapporto di custodia, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa – caratterizzata da un certo grado di insidiosità – e il sinistro;
il custode convenuto, per liberarsi, deve invece provare l'esistenza del caso pagina 16 di 24 fortuito (inteso in senso ampio e comprensivo altresì del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), consistente in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso.
Proprio sulla base di quanto riportato sinora, questa Corte ritiene di condividere le valutazioni fatte proprie dal giudice di prima istanza, proprio per le risultanze emerse dalla CTU esperita in sede di ATP - procedimento instaurato dall'odierna appellata.
Sulla base delle risultanze sopra rammentate, tutt'altro che frutto di una relazione contraddittoria e inadeguata. Il consulente non solo ha svolto i dovuti sopralluoghi e rilievi ma ha anche avuto cura di studiare la documentazione presente agli atti, garantendo sempre il contraddittorio con i tecnici di parte e portando a termine due esperimenti di bagnamento.
Le istanze formulate dall'appellante in contestazione della CTU esperita in sede di ATP devono dunque, in accordo a quanto ritenuto dal primo giudice, considerarsi inaccoglibili, giacché fondate su articolazioni probatorie generiche e in buona parte irrilevanti.
Solo per completezza di esame, vanno espunte dal processo tutte le foto e i documenti prodotti dall'appellante relativi ad una situazione dei luoghi asseritamente dallo stesso riscontrata dopo l'esecuzione (secondo ) di quanto statuito dal Tribunale in Pt_1
esecuzione della sentenza.
In altri termini, non possono essere introdotti in sede di appello “nuovi fatti” e “nuovi documenti” che -secondo tesi- sarebbero emersi in sede di esecuzione della sentenza di prime cure.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., NELLA
PARTE DELLA SENTENZA IN CUI IL PRIMO GIUDICE HA RITENUTO CHE
pagina 17 di 24 FOSSE ONERE DELL'APPELLANTE DIMOSTRARE DI NON AVER
MODIFICATO L'ALTEZZA DEL TERRICCIO DEL PROPRIO GIARDINO
(QUINTO MOTIVO DI APPELLO)
Il motivo non appare conferente.
Infatti, trattandosi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., la questione relativa al soggetto che ha modificato l'altezza del terriccio (ODDO stesso oppure le radici delle sue piante) risulta del tutto irrilevante.
Dalla prova del nesso causale tra le “bagnature” del terreno di proprietà e le Pt_1
infiltrazioni al box sito sotto tale terreno, consegue la responsabilità da custodia dell'appellante.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO Controparte_4
[...]
Costituendosi nella presente fase di gravame, la sig.ra ha Controparte_1
proposto appello incidentale, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il dott. sia condannato ad eseguire anche i restanti lavori di Parte_1
manutenzione, prospettati dal consulente tecnico d'ufficio, nonchè al risarcimento del danno, conseguente alla lesione del godimento dell'autorimessa oggetto delle infiltrazioni.
Per quanto concerne la domanda di condanna all'esecuzione degli ulteriori lavori suggeriti dal consulente tecnico d'ufficio, si osserva che quest'ultimo, nella sua relazione, ha proposto, oltre alla rimozione parziale del terriccio, anche i seguenti interventi:
- ripresa dello strato di guaina presente risvoltandolo fino alla parte superiore del muretto di recinzione confinante (punto 3 della relazione peritale, pag. 7);
pagina 18 di 24 - riposizionamento del tessuto non tessuto in zone di intervento fornitura e posa di massetto in cls a protezione della guaina, oltre al riposizionamento delle piastrelle e della terra (punto 4 della relazione peritale, pag. 7);
- rimozione piastrelle autobloccanti zona barbecue, rimozione della sabbia per verifica guaina zona muretto a confine (punto 2 della relazione peritale, pag. 7).
Orbene, per quanto concerne i lavori di ripresa dello strato di guaina e di riposizionamento del tessuto non tessuto in zone di intervento fornitura e posa di massetto in cls a protezione della guaina (punto 4 della relazione peritale, pag. 7), il
Tribunale ha escluso che l'odierno appellante possa essere condannato all'esecuzione di tali interventi, trattandosi -secondo i opere di riparazione e di miglioramento Pt_1
delle condizioni di tenuta del muro di confine che separa il giardino del sign. da Pt_1
quello limitrofo.
Secondo questa Corte la decisione del Tribunale non può essere condivisa.
Non vi è dubbio che le opere verrebbero eseguite su un terreno di esclusiva proprietà di
. Pt_1
Al fine di comprendere pienamente la funzionalità e la necessità dell'ulteriore intervento tecnico oggetto di causa, si rende imprescindibile l'esame della documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica, in particolare l'elaborato denominato
"planimetria esplicativa dello stato di fatto" (doc. 6), nonché delle immagini che documentano l'immissione nel giardino di liquido tracciante colorato (acqua con colorante rosso), impiegato quale mezzo di contrasto per la rilevazione delle infiltrazioni.
Dall'analisi congiunta di tali elementi documentali e fotografici, emerge in maniera univoca che soltanto mediante la rimozione integrale sia del manto superficiale di terra, sia della pavimentazione insistente sull'area del gazebo, sarà possibile accedere alla pagina 19 di 24 guaina impermeabilizzante sottostante. Tale operazione risulta indispensabile per verificarne lo stato di conservazione e, qualora ne venga accertata la lesione o l'usura, procedere alla sua sostituzione, garantendo altresì il corretto risvolto della nuova guaina fino alla quota necessaria in continuità e aderenza con il muretto di confine.
Tale attività si configura come un adempimento necessario dell'obbligo di custodia gravante sul proprietario dell'area interessata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale impone di adottare tutte le misure idonee ad impedire il verificarsi di danni a terzi, ivi comprese le infiltrazioni d'acqua che possono interessare beni di proprietà comune, quale il muro perimetrale CP_5
Cionondimeno, occorre sottolineare che le opere oggetto di intervento risultano del tutto localizzate all'interno della proprietà esclusiva dell'appellante, senza interessamento alcuno di beni comuni o di terzi.
Diversamente opinando, ossia omettendo una valutazione integrale dello stato dei luoghi e un accertamento tecnico completo, si rischierebbe di tralasciare elementi essenziali, quali la rilevazione di microfessurazioni o lesioni puntuali, rendendo in tal modo inefficace e improduttivo l'intervento tecnico complessivo, con conseguente pregiudizio alla finalità ripristinatoria.
L'intervento proposto costituisce quindi opera tecnicamente necessaria e da eseguirsi a regola d'arte, così come peraltro già chiaramente evidenziato dal Consulente Tecnico
d'Ufficio nel corso del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), nella propria relazione peritale.
In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere l'appello incidentale riformando parzialmente la sentenza di primo grado laddove non ha disposto l'esecuzione degli ulteriori lavori tecnici sopra descritti, conformemente a quanto richiesto nelle conclusioni dalla parte appellata in via incidentale.
pagina 20 di 24 Per completezza di esame si osserva che nel presente giudizio non è stato convenuto il e non risulta accertata la proprietà comune del muro perimetrale, né quali CP_6
siano le opere eventualmente a carico del . CP_6
Nulla, infine, può essere riconosciuto a titolo risarcitorio per l'impossibilità di utilizzare al meglio il box. Accogliendo, integralmente, le difese del dott. il Tribunale ha, Pt_1
condivisibilmente, respinto la domanda di pagamento dell'importo di euro 7.000,00, avanzata dalla sig.ra a titolo di risarcimento del danno per l'asserito mancato CP_1
godimento dell'autorimessa. A tale riguardo, il primo giudice ha correttamente rilevato che l'appellata non ha dimostrato né che il godimento del locale fosse divenuto impossibile, né di aver subito il danneggiamento degli oggetti ivi ricoverati, né provato la quantificazione del danno lamentato.
Alla luce di quanto rilevato questa Corte ritiene che l'appello principale debba essere rigettato e che la sentenza debba essere parzialmente riformata, limitatamente alle opere da seguire.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022; Cass. ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Dalla statuizione che precede consegue la condanna della parte soccombente, Pt_1
al pagamento delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., di primo e di secondo
[...]
pagina 21 di 24 grado liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche
(DM147/2022), nei valori medi, tenuto conto della natura e della valutazione della complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata.
La Corte condanna, quindi, a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida per il primo grado in: € 1.500,00 per compensi e in € 2.777,46 per esborsi (compresi quelli per il c.t.u. e per il c.t.p.), oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di accertamento tecnico preventivo;
€ 810,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di negoziazione assistita;
in € 4.237,00 per compensi e in € 263,00 per esborsi, oltre I.V.A.
e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % per il giudizio di primo grado;
per i compensi per il presente giudizio in grado di appello si liquidano: Fase di studio della controversia, valore medio 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio 921,00, Fase decisionale 1.911,00, oltre IVA , CPA e 15 % spese generali;
Dichiara inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-quater
d.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, co. 17 l. 24 dicembre 2012 n.228
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza, domanda, eccezione disattesa, così dispone:
1) respinge l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1198/2023, pronunziata dal Tribunale di Pavia, in data 5 Ottobre
2023 e pubblicata in pari data, nella causa iscritta al n. 6090/2021 del ruolo generale, non;
pagina 22 di 24 2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Pt_1
(anche)
[...]
-alla ripresa dello strato di guaina presente risvoltandolo fino alla parte superiore del muretto di recinzione confinante (punto 3 della relazione peritale, pag. 7);
-al riposizionamento del tessuto non tessuto in zone di intervento fornitura
e posa di massetto in cls a protezione della guaina, oltre al riposizionamento delle piastrelle e della terra (punto 4 della relazione peritale, pag. 7);
-alla rimozione piastrelle autobloccanti zona barbecue, rimozione della sabbia per verifica guaina zona muretto a confine (punto 2 della relazione peritale, pag. 7).
3) conferma per il resto la sentenza n. 1198/2023, pronunziata dal
Tribunale di Pavia, in data 5 Ottobre 2023 e pubblicata in pari data, nella causa iscritta al n. 6090/2021 del ruolo generale, non notificata;
4) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1
in: € 1.500,00 per compensi e in € 2.777,46 per esborsi (compresi quelli per il c.t.u. e per il c.t.p.), oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi per la fase di accertamento tecnico preventivo;
€ 810,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi, per la fase di negoziazione assistita;
in € 4.237,00 per compensi e in € 263,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % per il giudizio di primo grado;
per i compensi per il presente giudizio in grado di appello si liquidano: Fase di studio della pagina 23 di 24 controversia, valore medio 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio 921,00,
Fase decisionale 1.911,00, oltre IVA , CPA e 15 % spese generali.
Dichiara inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-quater d.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, co.
17 l. 24 dicembre 2012 n.228
Così deciso in Milano il 24/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA EN CA RA D'AN
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