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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1690/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIANI ALESSANDRO e dall'Avv.
PORTALUPPI NICOLO', presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. DI PRIMIO MARIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 09/10/2024).
OGGETTO: “Separazione personale”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore (si procede all'inserimento per immagine dell'accordo, non avendo le parti provveduto al deposito del relativo testo nel rispetto delle specifiche tecniche DGSIA vigenti):
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di pronuncia di Controparte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Travedona Monate (VA) in data
17/06/2006, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte I, serie /, dell'anno 2006; da tale unione sono nati i figli nata il [...], nato il [...] e Persona_1 Persona_2
nato il [...]. Persona_3
Svolte le domande, anche in via di urgenza con la trattazione del relativo subprocedimento, incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti, si è infine costituito anche nel giudizio di merito il resistente, dando atto che medio tempore le parti hanno raggiunto un accordo per il bonario componimento della lite.
Pertanto, acquisita relazione dei Servizi incaricati, all'udienza fissata le parti hanno confermato di essere concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
pagina 3 di 5 ***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2 contratto matrimonio in Travedona Monate (VA) in data 17/06/2006, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 5, parte I, serie /, dell'anno 2006.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore dell'accordo raggiunto dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, introdotta come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione all'udienza del 11/06/2025 di conclusioni congiunte, chiedendo le parti concordemente che fosse pronunciata la separazione alle condizioni dagli stessi concordate.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente, con particolare riferimento al permanere degli incarichi al Servizio Sociale, come da testo dell'accordo.
Alla luce dell'esito congiunto della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni, pur ultradodicenni, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso l'esito bonario della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il
[...] C.F._2
29/08/1979, i quali hanno contratto matrimonio in Travedona Monate (VA) in data
17/06/2006, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte I, serie /, dell'anno 2006;
2) DICHIARA che la separazione fra i coniugi avviene alle condizioni congiunte stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1690/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIANI ALESSANDRO e dall'Avv.
PORTALUPPI NICOLO', presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/08/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. DI PRIMIO MARIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 09/10/2024).
OGGETTO: “Separazione personale”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore (si procede all'inserimento per immagine dell'accordo, non avendo le parti provveduto al deposito del relativo testo nel rispetto delle specifiche tecniche DGSIA vigenti):
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di pronuncia di Controparte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Travedona Monate (VA) in data
17/06/2006, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte I, serie /, dell'anno 2006; da tale unione sono nati i figli nata il [...], nato il [...] e Persona_1 Persona_2
nato il [...]. Persona_3
Svolte le domande, anche in via di urgenza con la trattazione del relativo subprocedimento, incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti, si è infine costituito anche nel giudizio di merito il resistente, dando atto che medio tempore le parti hanno raggiunto un accordo per il bonario componimento della lite.
Pertanto, acquisita relazione dei Servizi incaricati, all'udienza fissata le parti hanno confermato di essere concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
pagina 3 di 5 ***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2 contratto matrimonio in Travedona Monate (VA) in data 17/06/2006, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 5, parte I, serie /, dell'anno 2006.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore dell'accordo raggiunto dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, introdotta come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione all'udienza del 11/06/2025 di conclusioni congiunte, chiedendo le parti concordemente che fosse pronunciata la separazione alle condizioni dagli stessi concordate.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente, con particolare riferimento al permanere degli incarichi al Servizio Sociale, come da testo dell'accordo.
Alla luce dell'esito congiunto della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni, pur ultradodicenni, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso l'esito bonario della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il
[...] C.F._2
29/08/1979, i quali hanno contratto matrimonio in Travedona Monate (VA) in data
17/06/2006, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte I, serie /, dell'anno 2006;
2) DICHIARA che la separazione fra i coniugi avviene alle condizioni congiunte stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
3) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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