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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1099/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ST (NA) e residente in [...], rappresentata e difesa
- giusta mandato su atto separato allegato al ricorso introduttivo del giudizio - dall'Avv. Chiara
Di Martino (c.f.: ), presso il cui studio in Casola di Napoli (NA) alla C.F._2
Via Vicolo Sbrizzi n. 24 elettivamente domicilia (per le comunicazioni: fax n. 081-8011938; indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Boscoreale (NA) alla via S.Ten. Ernesto Cirillo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Maria Perna
(C.F. che lo rappresenta e difende in forza di procura su atto separato C.F._4
allegato alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081-3044537; indirizzo di p.e.c.: Email_2
1 RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 le parti concordemente chiedevano al giudice di rimettere la causa in decisione sulle conclusioni rese alla precedente udienza (udienza del 28.10.2024: I difensori delle parti si riportano agli accordi raggiunti dai coniugi come dagli stessi modificati all'odierna udienza e chiedono recepirsi gli stessi già in via provvisoria;
concludono inoltre per la pronuncia di separazione di separazione alle condizioni suindicate con compensazione delle spese e rinuncia alla discussione.
Il P.M., in data 8.1.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato in data 1.3.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 18.5.2012 in Cava de' Tirreni (SA) con in regime Controparte_1
di comunione dei beni e che dalla loro unione in data 13.12.2012 era nato un figlio, , Per_1 chiedeva al Tribunale di pronunciare la loro separazione, di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, regolamentare il diritto di visita del padre e le altre condizioni della separazione nei termini indicati in ricorso, porre a carico del l'assegno mensile CP_1
di euro 400,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, qiale contributo al mantenimento del figlio, vinte le spese con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda deduceva che nel corso della vita matrimoniale si erano verificate situazioni tali da rendere inconciliabile la convivenza sotto lo stesso tetto e il perdurare della vita coniugale, che nonostante la istante avesse cercato di mantenere in vita il rapporto matrimoniale, il non lo aveva consentito a causa di numerose incomprensioni e di un CP_1
totale disinteresse rispetto alla necessità di garantire una vita dignitosa al minore, che da novembre del 2023 il d'intesa con la ricorrente, aveva lasciato la casa familiare e si CP_1
era trasferito presso la sua famiglia di origine in Boscotrecase alla via Traversa Setari;
che da allora il si era disinteressato del figlio e non aveva versato alcunchè per il CP_1
mantenimento dello stesso, cui pertanto provvedeva la sola ricorrente.
2 1.2- Fissata al 25.6.2024, con decreto del 18.3.2024, l'udienza di comparizione delle parti e invitata la ricorrente ad integrare la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c., in data
21.6.2024 i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, depositavano atto scritto, sottoscritto dalle parti con firme per autentica dei difensori, recante le condizioni dagli stessi concordate per regolare la loro separazione nonché, quale comparsa di costituzione del veniva CP_1
depositato separato atto, del medesimo contenuto, sottoscritto da entrambi i difensori;
alla fissata udienza del 25.6.2024, il giudice, rilevata la irritualità della costituzione del resistente e ritenuti gli accordi dei coniugi non conformi all'interesse del figlio minore riguardo la regolamentazione eccessivamente ridotta dei tempi di permanenza dello stesso presso il padre, ne differiva la comparizione all'udienza del 28.10.2024, per cui, depositata dal rituale CP_1
comparsa di costituzione, all'udienza suddetta, i coniugi, personalmente comparsi, modificavano integrandola la regolamentazione del diritto di visita tra padre e figlio precedentemente concordata ed il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, dettava la regolamentazione provvisoria ed urgente della separazione recependo le condizioni concordate dai coniugi e rinviava la causa all'11.11.2024 per l'acquisizione in atti del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
quindi, all'udienza suddetta, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede per le proprie conclusioni.
2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta. Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi e del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- Riguardo alle statuizioni accessorie, come anticipato, i coniugi, nel corso del giudizio, hanno raggiunto un accordo trasfuso in un atto scritto sottoscritto da entrambi, con firme autenticate dai rispettivi difensori, depositato in data 21.6.2024 e dagli stessi coniugi parzialmente modificato all'udienza del 28.10.2024, a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale. In forza di tale accordo le parti hanno previsto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio ancora minore di anni 12, con collocazione prevalente presso la madre e dettato un'ampia Per_1
regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, riportata in dispositivo, certamente
3 idonea a tutelare il diritto del minore a ricevere cure, educazione e sostegno da entrambi i genitori .
Quanto poi agli accordi a contenuto economico, il tribunale reputa congruo il contributo al mantenimento del minore posto a carico del padre, genitore non stabilmente convivente, tenuto conto per un verso dell'età e delle attuali esigenze di vita personale, scolastica e sociale del minore medesimo, per altro verso della modesta condizione lavorativa e reddituale dei coniugi
(la che vive con il figlio nella casa coniugale condotta in locazione, lavora con Pt_1 contratto part time a tempo indeterminato per un'azienda chimica con un reddito mensile di euro 600,00 mentre il che vive presso i propri genitori, lavora senza contratto per CP_1 un'impresa edile con un reddito mensile di euro 1000,00).
In conclusione, i patti raggiunti, poiché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del figlio minore , possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della Per_1
presente decisione,
In conformità all'accordo raggiunto dalle parti, le spese dell'intero giudizio restano integralmente compensate tra le parti medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1
data 1.3.2024 così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
ST (Na) il 20.11.1985, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'ufficiale di anagrafe e stato civile del Comune di Cava de' Tirreni (Sa) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 25, parte II, serie A dell'anno 2012);
3.- dispone che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
4.- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con con Per_1
abitazione e residenza principale presso la madre;
5.- assegna la casa coniugale, condotta in locazione, unitamente ai beni e agli arredi ivi allocati,
a che provvederà al pagamento del canone di locazione;
Controparte_2
6.- dispone che entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla
4 salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, nel mentre, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il minore;
7.- Dispone che il padre avrà con sé il figlio : - due pomeriggi a settimana, Per_1
preferibilmente, il martedì e il mercoledì, dalle ore 18,00 alle ore 21,30 (dopo cena) nonché a fine settimana alterni dalle ore 11,00 o dal termine della giornata di lavoro del padre il sabato alle ore 20,30 della domenica successiva;
- due settimane (per un totale di 15 giorni) anche non consecutive durante per il periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre e 31 dicembre presso un genitore e il giorno 25 dicembre e 01 gennaio presso l'altro genitore, sempre ad anni alterni il giorno dell'Epifania; - Pasqua e Pasquetta ad anni alterni presso l'uno e presso l'altro genitore;
condizioni che potranno essere modificate, previo accordo dei genitori da comunicarsi tempestivamente;
8.- Dispone che il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore Controparte_1 corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di € 300,00 (euro: trecento/00), da Pt_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, non oltre il quindici di ogni mese, mediante bonifico alle seguenti coordinate IBAN: [...] (Carta PostePay) con la seguente causale: “mantenimento ” con indicazione espressa di Persona_2
mese e anno di riferimento;
9.- dispone che il sig. contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento di tutte Controparte_1
le spese scolastiche, delle spese mediche non coperte dal S.S.N., comprese le spese per l'odontotecnico ed odontoiatra (necessarie dalla prossima primavera, dovendo il minore sottoporsi a percorso odontoiatrico con apparecchio ortodontico), nonché alle spese mensili per attività di doposcuola e per quelle ludico-sportive, come documentate, nonché per tutte le spese straordinarie, alcuna esclusa ed eccettuata, corrispondendo il dovuto mediante bonifico alle coordinate di cui al capo 8;
10.- dà atto che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio;
11. dà atto che coniugi hanno predisposto il seguente piano genitoriale: il minore
[...]
, oltre ad essere impegnato nelle attività scolastiche dal lunedì al sabato presso Per_2
l'Istituto Scolastico “Della Corte” in Pompei, effettua attività extrascolastiche: in particolare, svolge per tre pomeriggi a settimana attività fisica (kick boxing) presso la palestra “New
5 Mediterranea Fitness” in Pompei (NA); si è resa altresì necessaria attività di doposcuola, che impegna il minore dal lunedì al sabato;
inoltre da mesi, essendo il minore in sovrappeso, si assicura allo stesso una buona e sana alimentazione come da piano nutrizionale previsto da abilitato professionista;
12.- dà atto che per accordo dei coniugi tutte le agevolazioni fiscali e i benefici derivanti da sussidi, nonché le social - card saranno richieste dalla sig.ra e destinate in favore del Pt_1
minore.
13.- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1099/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f.: nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ST (NA) e residente in [...], rappresentata e difesa
- giusta mandato su atto separato allegato al ricorso introduttivo del giudizio - dall'Avv. Chiara
Di Martino (c.f.: ), presso il cui studio in Casola di Napoli (NA) alla C.F._2
Via Vicolo Sbrizzi n. 24 elettivamente domicilia (per le comunicazioni: fax n. 081-8011938; indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Boscoreale (NA) alla via S.Ten. Ernesto Cirillo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Maria Perna
(C.F. che lo rappresenta e difende in forza di procura su atto separato C.F._4
allegato alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081-3044537; indirizzo di p.e.c.: Email_2
1 RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 le parti concordemente chiedevano al giudice di rimettere la causa in decisione sulle conclusioni rese alla precedente udienza (udienza del 28.10.2024: I difensori delle parti si riportano agli accordi raggiunti dai coniugi come dagli stessi modificati all'odierna udienza e chiedono recepirsi gli stessi già in via provvisoria;
concludono inoltre per la pronuncia di separazione di separazione alle condizioni suindicate con compensazione delle spese e rinuncia alla discussione.
Il P.M., in data 8.1.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato in data 1.3.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 18.5.2012 in Cava de' Tirreni (SA) con in regime Controparte_1
di comunione dei beni e che dalla loro unione in data 13.12.2012 era nato un figlio, , Per_1 chiedeva al Tribunale di pronunciare la loro separazione, di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, regolamentare il diritto di visita del padre e le altre condizioni della separazione nei termini indicati in ricorso, porre a carico del l'assegno mensile CP_1
di euro 400,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, qiale contributo al mantenimento del figlio, vinte le spese con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda deduceva che nel corso della vita matrimoniale si erano verificate situazioni tali da rendere inconciliabile la convivenza sotto lo stesso tetto e il perdurare della vita coniugale, che nonostante la istante avesse cercato di mantenere in vita il rapporto matrimoniale, il non lo aveva consentito a causa di numerose incomprensioni e di un CP_1
totale disinteresse rispetto alla necessità di garantire una vita dignitosa al minore, che da novembre del 2023 il d'intesa con la ricorrente, aveva lasciato la casa familiare e si CP_1
era trasferito presso la sua famiglia di origine in Boscotrecase alla via Traversa Setari;
che da allora il si era disinteressato del figlio e non aveva versato alcunchè per il CP_1
mantenimento dello stesso, cui pertanto provvedeva la sola ricorrente.
2 1.2- Fissata al 25.6.2024, con decreto del 18.3.2024, l'udienza di comparizione delle parti e invitata la ricorrente ad integrare la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c., in data
21.6.2024 i coniugi, assistiti dai rispettivi difensori, depositavano atto scritto, sottoscritto dalle parti con firme per autentica dei difensori, recante le condizioni dagli stessi concordate per regolare la loro separazione nonché, quale comparsa di costituzione del veniva CP_1
depositato separato atto, del medesimo contenuto, sottoscritto da entrambi i difensori;
alla fissata udienza del 25.6.2024, il giudice, rilevata la irritualità della costituzione del resistente e ritenuti gli accordi dei coniugi non conformi all'interesse del figlio minore riguardo la regolamentazione eccessivamente ridotta dei tempi di permanenza dello stesso presso il padre, ne differiva la comparizione all'udienza del 28.10.2024, per cui, depositata dal rituale CP_1
comparsa di costituzione, all'udienza suddetta, i coniugi, personalmente comparsi, modificavano integrandola la regolamentazione del diritto di visita tra padre e figlio precedentemente concordata ed il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, dettava la regolamentazione provvisoria ed urgente della separazione recependo le condizioni concordate dai coniugi e rinviava la causa all'11.11.2024 per l'acquisizione in atti del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
quindi, all'udienza suddetta, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM in sede per le proprie conclusioni.
2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta. Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi e del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.- Riguardo alle statuizioni accessorie, come anticipato, i coniugi, nel corso del giudizio, hanno raggiunto un accordo trasfuso in un atto scritto sottoscritto da entrambi, con firme autenticate dai rispettivi difensori, depositato in data 21.6.2024 e dagli stessi coniugi parzialmente modificato all'udienza del 28.10.2024, a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale. In forza di tale accordo le parti hanno previsto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio ancora minore di anni 12, con collocazione prevalente presso la madre e dettato un'ampia Per_1
regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, riportata in dispositivo, certamente
3 idonea a tutelare il diritto del minore a ricevere cure, educazione e sostegno da entrambi i genitori .
Quanto poi agli accordi a contenuto economico, il tribunale reputa congruo il contributo al mantenimento del minore posto a carico del padre, genitore non stabilmente convivente, tenuto conto per un verso dell'età e delle attuali esigenze di vita personale, scolastica e sociale del minore medesimo, per altro verso della modesta condizione lavorativa e reddituale dei coniugi
(la che vive con il figlio nella casa coniugale condotta in locazione, lavora con Pt_1 contratto part time a tempo indeterminato per un'azienda chimica con un reddito mensile di euro 600,00 mentre il che vive presso i propri genitori, lavora senza contratto per CP_1 un'impresa edile con un reddito mensile di euro 1000,00).
In conclusione, i patti raggiunti, poiché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del figlio minore , possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della Per_1
presente decisione,
In conformità all'accordo raggiunto dalle parti, le spese dell'intero giudizio restano integralmente compensate tra le parti medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1
data 1.3.2024 così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
ST (Na) il 20.11.1985, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'ufficiale di anagrafe e stato civile del Comune di Cava de' Tirreni (Sa) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 25, parte II, serie A dell'anno 2012);
3.- dispone che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
4.- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con con Per_1
abitazione e residenza principale presso la madre;
5.- assegna la casa coniugale, condotta in locazione, unitamente ai beni e agli arredi ivi allocati,
a che provvederà al pagamento del canone di locazione;
Controparte_2
6.- dispone che entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla
4 salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, nel mentre, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé il minore;
7.- Dispone che il padre avrà con sé il figlio : - due pomeriggi a settimana, Per_1
preferibilmente, il martedì e il mercoledì, dalle ore 18,00 alle ore 21,30 (dopo cena) nonché a fine settimana alterni dalle ore 11,00 o dal termine della giornata di lavoro del padre il sabato alle ore 20,30 della domenica successiva;
- due settimane (per un totale di 15 giorni) anche non consecutive durante per il periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, il giorno 24 dicembre e 31 dicembre presso un genitore e il giorno 25 dicembre e 01 gennaio presso l'altro genitore, sempre ad anni alterni il giorno dell'Epifania; - Pasqua e Pasquetta ad anni alterni presso l'uno e presso l'altro genitore;
condizioni che potranno essere modificate, previo accordo dei genitori da comunicarsi tempestivamente;
8.- Dispone che il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore Controparte_1 corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di € 300,00 (euro: trecento/00), da Pt_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, non oltre il quindici di ogni mese, mediante bonifico alle seguenti coordinate IBAN: [...] (Carta PostePay) con la seguente causale: “mantenimento ” con indicazione espressa di Persona_2
mese e anno di riferimento;
9.- dispone che il sig. contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento di tutte Controparte_1
le spese scolastiche, delle spese mediche non coperte dal S.S.N., comprese le spese per l'odontotecnico ed odontoiatra (necessarie dalla prossima primavera, dovendo il minore sottoporsi a percorso odontoiatrico con apparecchio ortodontico), nonché alle spese mensili per attività di doposcuola e per quelle ludico-sportive, come documentate, nonché per tutte le spese straordinarie, alcuna esclusa ed eccettuata, corrispondendo il dovuto mediante bonifico alle coordinate di cui al capo 8;
10.- dà atto che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio;
11. dà atto che coniugi hanno predisposto il seguente piano genitoriale: il minore
[...]
, oltre ad essere impegnato nelle attività scolastiche dal lunedì al sabato presso Per_2
l'Istituto Scolastico “Della Corte” in Pompei, effettua attività extrascolastiche: in particolare, svolge per tre pomeriggi a settimana attività fisica (kick boxing) presso la palestra “New
5 Mediterranea Fitness” in Pompei (NA); si è resa altresì necessaria attività di doposcuola, che impegna il minore dal lunedì al sabato;
inoltre da mesi, essendo il minore in sovrappeso, si assicura allo stesso una buona e sana alimentazione come da piano nutrizionale previsto da abilitato professionista;
12.- dà atto che per accordo dei coniugi tutte le agevolazioni fiscali e i benefici derivanti da sussidi, nonché le social - card saranno richieste dalla sig.ra e destinate in favore del Pt_1
minore.
13.- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
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