Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02342/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2342 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò D'Alessandro e Stefano Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco dell'Etna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 425/2023 del 22/9/2023 con cui l’Ente Parco dell’Etna ha rigettato la richiesta prot. n. 6466 del 10/11/2022 presentata dal ricorrente per ottenere il nulla osta ex art. 24 della l.r. n. 37/1985 alla sanatoria ex l. n. 326/03 di opere abusive realizzate su un immobile di proprietà del ricorrente in contrada “Cavaliere” a Santa Maria di Licodia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il dott. Salvatore Accolla e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente esponeva di essere proprietario di un terreno, posto a Santa Maria di Licodia, in cui, originariamente, sarebbe stato presente un unico fabbricato edificato in epoca antecedente al 1942.
Precisava che, dopo averne acquistato la proprietà, aveva realizzato, senza titolo, un ampliamento comprendente la sala cucina di mq 55,45, il bagno di mq 5,76, il piano seminterrato adibito a garage di mq 38,00 ed un locale sottotetto, opere, tutte realizzate entro la fine del 1979, anno in cui l’area non sarebbe stata ancora gravata da alcun vincolo.
Aggiungeva che in data 9 dicembre 2004 aveva presentato al Comune di Santa Maria di Licodia domanda per il condono edilizio dei predetti ampliamenti, chiedendo il nulla osta dell’Ente Parco dell’Etna ai sensi dell’art. 24 della l. r. n. 37/1985, in quanto, dopo l’ultimazione dei lavori da condonare, l’immobile sarebbe stato inserito all’interno della c.d. zona “pre-parco” ex articoli 17 e 30 della l. r. 98/1981 e, successivamente, con il decreto istitutivo del Parco dell’Etna, sarebbe rientrato in zona D del Parco medesimo.
Chiariva che, a fronte di tale domanda, l’Ente aveva prima trasmesso il preavviso di diniego, quindi aveva notificato il provvedimento di diniego definitivo che riteneva illegittimo per le ragioni di seguito indicate.
2. In primo luogo, affermava sarebbe stata violata la disposizione di cui all’art. 3 della l.r. n. 7/2019 ai sensi della quale “ la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria ”.
L’Ente Parco resistente avrebbe, infatti:
- confusamente richiamato tutte le disposizioni nazionali e regionali applicabili nonché le disposizioni organizzative interne;
- confermato che i lavori da condonare sarebbero stati ultimati nel 1979;
- (erroneamente) considerato che i medesimi lavori da condonare sarebbero stati effettuati dopo l’imposizione del vincolo di cui alla l. r. n. 98/1981ed al decreto istitutivo del Parco dell’Etna di cui al DPRS n. 37/1987;
- considerato che il terreno sarebbe ricaduto in zona D del Parco dell’Etna;
- compilativamente richiamato la direttiva del Presidente del Parco prot. n. 7049/03, la nota del Servizio Tutela dell’ARTA del 11.01.2021 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022;
- richiamato il preavviso di diniego ed affermato che le osservazioni del ricorrente “non introducono alcun elemento innovativo tale da consentire la modifica dei presupposti a base del preavviso di diniego”.
In sostanza, l’Amministrazione non avrebbe illustrato le ragioni per cui sarebbe giunta alla determinazione di rigettare l’istanza di nulla osta presentata.
Contraddizione insuperabile sarebbe stata rinvenibile nella contestuale affermazione che l’intervento da condonare sarebbe stato ultimato nel 1979 e, quindi, contraddicendosi, che i lavori abusivi, sopra dichiarati, sarebbero stati effettuati in data successiva all’imposizione del vincolo del Parco dell’Etna ai sensi dell’art. 30 della L. R. 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. ed anche successivamente alla data D.P.R.S. 17 marzo 1987 n. 37.
Si sarebbe trattato di contraddizione, riguardante la sequenza temporale della vicenda, decisiva, in quanto proprio l’ultimazione dei lavori in epoca antecedente (1979) all’imposizione del vincolo (1981) avrebbe consentito di non incorrere nella preclusione di cui all’art. 32, comma 27, della l. n. 326/03, il quale consentirebbe di ottenere il condono solo per gli immobili abusivi realizzati in aree non vincolate al momento in cui i lavori senza titolo sono stati ultimati.
2.1. Irrilevante sarebbe stato, altresì, il generico richiamo al D. A. n. 1865/1978 che avrebbe introdotto un presunto (ma non specificato) vincolo paesaggistico.
Infatti, in primo luogo, tale Decreto Assessoriale avrebbe dovuto essere messo a disposizione del ricorrente in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, l.r. n. 7/2019, ai sensi del quale “ se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama ”.
In ogni caso, da informazioni rinvenibili aliunde sarebbe risultato che il citato D.A. 1865/78 avrebbe riguardato la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 1497/39, dell’area comprendente “l'intero territorio comunale – Etna e le sue pendici” del Comune di Nicolosi e non già del Comune di Santa Maria di Licodia.
3. Il provvedimento sarebbe stato illegittimo anche per la violazione, a monte, dei diritti di partecipazione al procedimento da doversi riconoscere al ricorrente.
Rilevava, in proposito, che il diniego avrebbe avuto un contenuto diverso ed arricchito rispetto a quello anticipato con la comunicazione di avvio del procedimento.
Il vizio procedimentale sarebbe emerso ancor più chiaramente considerando che l’Amministrazione, nel provvedimento conclusivo, si sarebbe limitata ad affermare, in termini assolutamente generici, che le osservazioni del ricorrente “ non introducono alcun elemento innovativo tale da consentire la modifica dei presupposti a base del preavviso di diniego ”.
4. Nel merito, evidenziava che, in caso di vincolo sopravvenuto, come nel caso di specie, troverebbero applicazione gli articoli 32 e 33 della l. n. 47/1985, recepiti in Sicilia, con modifiche, mediante l’art. 24 della l. r. n. 37/1985, il quale avrebbe previsto che, in tali ipotesi, le opere avrebbero potuto essere condonate previo nulla osta dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, tenuta a pronunciarsi sulla base della disciplina attualmente vigente.
Nel caso in esame l’immobile sarebbe ricaduto in zona D del Parco (nella quale sarebbe stato possibile realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche del territorio) e,
sul piano urbanistico, il medesimo lotto di terreno sarebbe ricaduto in ZTO “C4- Zona per residenze stagionali” del vigente PRG di S.M. di Licodia, in cui sarebbero consentiti insediamenti residenziali per la villeggiatura stagionale.
Pertanto, anche sotto il profilo urbanistico l’immobile sarebbe stato condonabile.
5. Per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
6. L’Ente Parco, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
7. Il ricorrente, in vista dell’udienza pubblica, depositava una memoria in cui ribadiva le censure formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
8. All’udienza del 15 aprile 2025, su richiesta del difensore delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
9. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi infondato.
10. E’ innegabile che la motivazione del provvedimento potrebbe apparire contraddittoria nella parte in cui ha, per un verso, individuato nel 1979 la data di realizzazione dell’intervento, e, per altro verso, in termini palesemente illogici, ha affermato che tale data sarebbe successiva rispetto a quella di imposizione del vincolo del Parco dell’Etna, avvenuta, ai sensi dell’art. 30 della l. r. 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii., con il D.P.R.S. 17 marzo 1987 n. 37, recante “Istituzione del Parco dell’Etna”.
10.1. Tuttavia, l’erronea formulazione del contenuto del provvedimento verosimilmente riconducibile a mero refuso, non è idonea a costituire autonomo vizio di illegittimità dell’atto giacché, anche quando il vincolo sia stato imposto successivamente alla realizzazione del manufatto abusivo, l’Amministrazione deputata alla gestione e tutela del vincolo medesimo è comunque chiamata ad effettuare una valutazione sulla compatibilità dell’intervento con il contenuto del vincolo. E’ sufficiente, al riguardo, richiamare l’orientamento espresso da questo Tribunale secondo cui, in ogni caso, “ non può prescindersi dal vincolo dell’Ente Parco, ancorché successivo alla realizzazione dell’opera: sebbene l’argomento sia stato oggetto di interpretazioni non univoche da parte della giurisprudenza, sin dalla decisione dell’Adunanza Plenaria nr. 20/1999 si è chiarito che, ai sensi dell’art. 32 della l. 47/1985, l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione al regime vigente al momento della pronuncia, a prescindere dall’epoca dell’apposizione del vincolo stesso (da ultimo ex multis, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 6/9/2018, n. 5244) ” (TAR Sicilia – AT, 16/5/2019 n.1153) .
10.2. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4388), le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, siano essi di natura relativa o assoluta, sono sanabili, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, della legge n. 326/2003, purché ricorrano "congiuntamente" le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo; b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai n. 4, n. 5 e n. 6 dell'allegato 1 del decreto legge n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
10.2.1. Nel caso di specie, è evidente che le opere non sarebbero state, comunque, condonabili, in quanto, considerata la loro entità, non potrebbero mai rientrare nella nozione di “abusi minori”.
10.3. Va ancora messo in rilievo che, con sentenza n. 725 in data 26 agosto 2013 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha chiarito che: a) in materia di abusi edilizi il termine temporale da assumere quale parametro per affermare la necessità della prescritta autorizzazione di compatibilità paesaggistica dell'opera abusiva da condonare va determinato non già dal momento nel quale l'opera è stata realizzata, bensì al momento nel quale la domanda di condono è stata presentata; b) ne discende che l'imposizione di un vincolo di inedificabilità successivo alla realizzazione dell'opera, ma anteriore alla data di presentazione della istanza di condono, giustifica la competenza della Soprintendenza ad esprimere il prescritto parere di compatibilità in ordine al pregiudizio arrecato dalla costruzione alle valenze ambientali e paesaggistiche tutelate attraverso l'imposizione del vincolo stesso.
Come ricordato in altra, più recente, sentenza di questo Tribunale (TAR AT, sez. II, 2 febbraio 2024, n. 417) “ possono anche essere richiamati alcuni precedenti (T.A.R. Piemonte, Torino, II, 3 febbraio 2012, n. 143; T.A.R. Veneto, Venezia, II, 16 maggio 2022, n. 745; T.A.R. Veneto, Venezia, II, 17 settembre 2019, n. 991; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 15 aprile 2019, n. 2132; Consiglio di Stato, VI, 2 novembre 2007, n. 5669; Consiglio di Stato, VI, 22 gennaio 2001, n. 181; Consiglio di Stato, V, 27 2000, n. 1761), con cui è stato chiarito che, anche nel caso in cui il vincolo sia successivo rispetto alla presentazione dell’istanza: a) la disamina amministrativa di una domanda di condono non può prescindere dai vincoli esistenti nel momento in cui la domanda stessa viene esaminata, ancorché essi siano stati introdotti in un momento successivo all'edificazione, pena, al contrario, la sostanziale inoperatività del vincolo medesimo e la compromissione in via definitiva di interessi pubblici di valore primario (culturali, ambientali, paesaggistici od altri) sottesi all'imposizione del vincolo; b) la verifica dell'anteriorità o meno dell'abuso rispetto alla data di imposizione del vincolo rileva sotto il diverso profilo che, ove si tratti di vincolo successivo, la valutazione da compiersi sarà non di conformità del manufatto abusivo al regime vincolistico, ma di compatibilità con lo stesso ”.
In conclusione, per tutte le predette ragioni devono ritenersi infondate le censure, formulate dal ricorrente, con cui si è lamentato che, considerata l’istituzione del vincolo nell’area in data successiva alla realizzazione dei manufatti, il provvedimento, che proprio al carattere ostativo di tali vincoli avrebbe fatto riferimento sarebbe stato illegittimo.
11. Infine, a fronte del carattere vincolato, per le superiori assorbenti ragioni, del provvedimento, devono ritenersi infondate anche le censure relative alla presunta violazione delle garanzie procedimentali di natura partecipativa.
Emerge, da quanto riportato, che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso rispetto a quello impugnato, considerato, inoltre, che, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (cfr., in termini analoghi, T.A.R. Sicilia, AT, sez. II, n. 3304 del 2023).
Sarebbe, d’altronde, contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali, allorché emerga che, comunque, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160).
12. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.
13. Nulla deve disporsi sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.