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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 753/2024 (cui sono riuniti rg. 769/2024 e rg. 788/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 492/2024 del RI di La Spezia promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dani Colapietro De Maria, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monica Sicchitiello in Genova, Piazza Dante n. 9/16, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cardosi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, viale Italia 381, come da mandato in atti
Appellata
e contro Contr
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Mariangela Belloni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, via Tazzoli 72, come da mandato in atti
Appellata nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Gianfranco Ferraris, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Genova, Via XX Settembre 19/6, come da mandato in atti
Appellata
e contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio G. Bertagna e Paola Bertagna, Controparte_4 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in La Spezia, via Vittorio Veneto 19, come da mandato in atti
Appellante
e contro
, , e , nonché e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
questi ultimi in qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in CP_10 Per_1 via fra loro disgiunta, dagli Avv.ti Sergio Menchini, Michele A. CO e IC AB, come da mandato in atti
Appellati nonché appellanti incidentali nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_11 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Palestro n.2/7, come da mandato in atti
Appellata
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_12
e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16, come da mandato in atti
Appellante nonché contro
e Controparte_13
Controparte_14
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, IN VIA ISTRUTTORIA rimettere in istruttoria la causa e, per l'effetto, ammettere le istanze istruttorie articolate dalla scrivente difesa in seconda memoria datata 26.07.21, segnatamente la richiesta di rinnovo dell'indagine tecnica e la prova testimoniale ivi dedotta NEL MERITO in tesi respingere ogni domanda degli attori per infondatezza in fatto e in diritto delle medesime respingere altresì la domanda Contr riconvenzionale formulata da in quanto anch'essa infondata in fatto e in diritto Parte_2 in subordinata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori o della Contr domanda riconvenzionale della convenuta accertare le cause dell'evento Parte_2 dannoso e la misura del danno eventualmente da risarcire alle singole parti accertare la misura del danno eventualmente riconducibile causalmente alla condotta o alla responsabilità della comparente , operando le dovute riduzioni in conseguenza Parte_1 delle condotte e responsabilità di tutte le parti nella causazione dell'evento dannoso per la denegata ipotesi di effettivo addebito dichiarare la compagnia Controparte_1 tenuta a manlevare completamente la signora da ogni addebito e spesa, Parte_1 comprese quelle di giudizio, in virtù della polizza di assicurazione dedotta nella narrativa dell'atto di costituzione in ogni caso con condanna degli attori e delle altre parti al pagamento delle spese di giudizio, secondo soccombenza, per tutte le fasi e gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, ACCOGLIERE il primo ed il secondo motivo di appello principale svolto dall'AR. , RIGETTARE il terzo motivo di appello e DICHIARARE assorbito il Parte_1 quarto motivo di appello per effetto dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di appello e quindi, per l'effetto, RIFORMARE la sentenza nei limiti di quanto dedotto ed osservato con il primo ed il secondo motivo di appello svolto dall'AR. , previa Parte_1 rinnovazione della C.T.U. tecnica diretta all'accertamento delle cause dell'incendio, e quindi, nel caso di un eventuale riconoscimento di responsabilità a carico di per CP_15 insufficiente manutenzione della canna fumaria, ove sia da attribuirsi ad essa la causa scatenante dell'evento lesivo, ACCOGLIERE l'eccezione qui riproposta giusto insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di inoperatività della polizza per effetto dell'esclusione di cui alla specifica previsione di cui al punto 4) del paragrafo 2.4.1 del Quadro II (responsabilità civile) delle condizioni particolari di polizza;
in ogni caso con vittoria di spese e di compenso dovuto al difensore, maggiorato di rimborso per spese generali ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, contributo previdenziale 4% C.P.A. ed I.V.A.
22% come per legge, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Contr Per l'appellata Parte_2
“Ecc.ma Corte di Appello di Genova, Voglia: RIGETTARE gli appelli riuniti R.G. APP:
753/2024,769/2024,788/2024, e l'appello incidentale svolto dai Signori , CP_6
, , e all'interno del CP_5 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 ricorso R.G. 753/2024, in quanto tutti inammissibili e/o infondati in fatto e diritto e, quanto all'appello incidentale, dichiarandone altresì la tardività CONFERMARE in ogni caso la sentenza del RI della Spezia n° 492/2024 del 7 giugno 2024, come emendata dell'errore materiale con provvedimento del RI della Spezia n° cronol 8273/2024 del
11/09/2024 depositato dall'appellata DOC. 1a – app- provvedimento di correzione CP_15 dell'errore materiale) CONDANNARE gli appellanti, e l'appellante in via incidentale, alla refusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio, per ognuno degli appelli riuniti, Contr in favore dell'appellata Controparte_16
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Collegio confermare integralmente la sentenza n. 492/2024, pubblicata in data 7.06.2024, del RI della Spezia. Con vittoria delle spese di lite”.
Per l'appellante : Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda od eccezione, in riforma dell'appellata sentenza del RI della Spezia, n. 429/2024 del
7.06.2024 depositata in cancelleria in pari data, resa nella causa iscritta al n. 1629/2019
RG, notificata a mezzo pec il 26 giugno 2024 e in accoglimento dell'appello proposto dal
EO : in via istruttoria rimettere in istruttoria la causa ammettendo Controparte_4 tutte istanze istruttorie formulate da questa parte nella seconda memoria istruttoria del 26 luglio 2021 ed in particolare la richiesta di rinnovo dell'indagine tecnica. in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o della sentenza del RI della Spezia, n. 492/2024 del 7.06.2024 resa nella causa iscritta al n. 1629/2019 RG, per omessa e/o insufficiente motivazione e per l'effetto, in riforma della stessa, rigettare tutte le domande avanzate in primo grado nei confronti del conchiudente. in subordine accertare e dichiarare che la causa dell'incendio di cui si discute non è quella evidenziata nelle conclusioni cui è giunto il CTU
all'esito dell'accertamento per ATP RG 2677/2017 e pertanto, in totale riforma della Per_2 sentenza del RI della Spezia, n. 492/2024 del 7.06.2024 resa nella causa iscritta al
n. 1629/2019 RG, rigettare tutte le domande avanzate in primo grado nei confronti del conchiudente. in ulteriore subordine a) dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere le domande tutte proposte dagli attori in primo grado nei confronti del conchiudente essendo le domande infondate in fatto e diritto;
b) dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque respingere le domande tutte proposte dalla
[...]
nei confronti del conchiudente essendo le domande predette Parte_3 infondate in fatto e diritto;
c) dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere le domande e le eccezioni tutte eventualmente proposte dalla terza chiamata
[...]
(già AR Insurance (UK) Ltd), nei confronti del conchiudente essendo Controparte_12 le domande e le eccezioni predette infondate in fatto e diritto;
6) nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande avversarie dovessero in tutto od in parte risultare fondate
e venisse accertata una responsabilità dell'esponente nella causazione dell'evento dannoso: a) individuare la misura della percentuale di responsabilità ad esso imputabile così come emergerà all' esito della istruttoria, con esclusione della solidarietà con gli altri convenuti;
ed in accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta: b) dichiarare direttamente tenuta e condannare la (già AR Insurance (UK) Controparte_12
Ltd), al pagamento in favore degli attori e della o di ogni Parte_3 altro eventuale soggetto delle somme tutte che dovessero risultare accertate in corso di causa, alla luce dell'istruttoria da esperirsi, e ad essi dovute da parte del geometra CP_4
per i titoli dedotti in giudizio anche sotto il profilo delle spese di lite;
c) dichiarare in
[...] subordine comunque tenuta la (già AR Insurance (UK) Ltd) a Controparte_12 tenere integralmente indenne ed a manlevare il EO da ogni Controparte_4 conseguenza pregiudizievole della lite, condannando essa società assicuratrice al rimborso delle somme tutte che dovessero essere poste a carico del conchiudente per effetto dell'accoglimento delle avverse domande, anche sotto il profilo delle spese di lite;
Vinte in ogni caso le spese di giudizio ( ivi comprese le spese, le competenze e gli onorari di lite nonché i costi di CTU per tutte le fasi e i gradi di giudizio) da porre a carico degli attori in primo grado o della o della assicuratrice terza chiamata Parte_3
(già AR Insurance (UK) Ltd), secondo il criterio della Controparte_12 soccombenza.”
Per gli appellati nonché appellanti incidentali , , CP_5 CP_6 [...]
, nonché e CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 “Piaccia all'Il.ma Corte adita contrariis, reiectis, In ogni caso, rigettare gli appelli proposti dall'AR. , dal OM. e da in quanto inammissibili e Parte_1 CP_4 CP_12 comunque infondati in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma delle statuizioni di cui alla Sentenza gravata. In accoglimento dei motivi di appello incidentale, in parziale riforma del capo di Sentenza che ha escluso la responsabilità di per l'omessa Parte_1 manutenzione della canna fumaria e ha escluso il contributo causale di questa circostanza rispetto alla propagazione dell'incendio, dichiarare tenute e condannare in via solidale Pt_1
Contr
anche per tale ulteriore e concorrente titolo e al
[...] Controparte_16 risarcimento dei danni sofferti dagli esponenti in conseguenza dell'incendio. In via istruttoria si insiste come da comparsa di costituzione n. RG 753/2024, pag. 17 – 20. Con vittoria integrale di spese e compensi anche per tale grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_11
“da valersi per i tre procedimenti riuniti n.753/2024 R.G.n.769/2024 R.G. e n.788/2024 R.G.;
Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, contrariis reiectis preso atto che la parte della sentenza n. 492/2024, pubblicata in data 7.06.2024, del RI della Spezia che statuisce sulla posizione del non è stata oggetto di gravame con conseguente Controparte_13 formazione del giudicato, confermare comunque in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 492/2024, pubblicata in data 7.06.2024, del RI della Spezia. Con vittoria delle spese di lite.”
Per l'appellante : Controparte_12
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, nel merito: in accoglimento del punto 5A) dell'appello promosso dall'arch. , accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 492/2024 Parte_1 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi in data 07.06.2024, pubblicata in pari data, notificata in data
26.06.2024 per omessa e/o insufficiente motivazione per tutti i motivi dedotti in atti;
in via subordinata: per l'ipotesi di accoglimento del punto 5A) dell'appello promosso dall'arch.
, condannare Parte_1 Parte_3 CP_10 CP_9
e pro quota, alla restituzione delle somme ricevute
[...] CP_6 Controparte_7 da in adempimento di quanto posto a suo carico, in manleva e Controparte_12 garanzia del geom. , nella appellata sentenza n. 492/2024 resa all'esito del Controparte_4 giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana
Gherardi. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi. * RG 769/2024 Voglia la Corte d'appello adita, in accoglimento dell'impugnazione promossa: in via principale: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana
Gherardi in data 07.06.2024, pubblicata in pari data, notificata in data 26.06.2024 per omessa e/o insufficiente motivazione e, per l'effetto, in riforma della stessa sentenza n.
492/2024, rigettare tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado nei confronti del
OM. e, di conseguenza, rigettare la domanda di manleva e garanzia Controparte_4 svolta da quest'ultimo nei confronti di AR Insurance (UK) Ltd, già Controparte_17
, ora , così come argomentato nel I° motivo di appello;
[...] Controparte_12 in via subordinata: accertare e dichiarare che la causa dell'incendio di cui è causa non è quella evidenziata nelle conclusioni cui è giunto il nominato CTU ing. all'esito del Per_2 prodromico procedimento per ATP RG 2677/2017 e, pertanto, in totale riforma della sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del
RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi in data 07.06.2024, pubblicata in pari data, notificata in data 26.06.2024, rigettare tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado nei confronti del OM. e, di conseguenza, rigettare la domanda di Controparte_4 manleva e garanzia svolta da quest'ultimo nei confronti di AR Insurance (UK) Ltd, già
[...]
, ora , così come argomentato Controparte_17 Controparte_12 nel II° motivo di appello;
in via ulteriormente subordinata: per l'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello di cui alle precedenti domande, condannare Parte_3
e pro quota,
[...] CP_10 CP_9 CP_6 Controparte_7 alla restituzione delle somme ricevute da in adempimento di Controparte_12 quanto posto a suo carico, in manleva e garanzia del geom. , nella Controparte_4 appellata sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi. RG 788/2024 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita Nel merito
- in accoglimento del punto 5A) e 5B) dell'appello promosso dal geom. , Controparte_4 accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG
1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi in data
07.06.2024, pubblicata in pari data, notificata in data 26.06.2024 per omessa e/o insufficiente motivazione per tutti i motivi dedotti in atti;
- rigettare il punto 5C) dell'appello promosso dal geom. in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_4 dedotti in atti;
in via subordinata: per l'ipotesi di accoglimento del punto 5A) e 5B) dell'appello promosso dal geom. , condannare Controparte_4 Parte_3 e pro quota, alla CP_10 CP_9 CP_6 Controparte_7 restituzione delle somme ricevute da in adempimento di quanto Controparte_12 posto a suo carico, in manleva e garanzia del geom. , nella appellata Controparte_4 sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del
RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Per_1 CP_5 CP_6
e convenivano in giudizio, dinanzi il RI di La Spezia, Controparte_7 CP_8
Contr
, , ed il Parte_2 Parte_1 Controparte_4 Controparte_14 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità giuridica di tali soggetti in CP_13 relazione all'incendio occorso in in data 12.10.2016, oltre la loro condanna al CP_13 risarcimento dei danni subiti alla loro proprietà. In particolare, esponevano che l'incendio aveva dapprima interessato la copertura dell'edificio sito in , piazza Bastreri 21, CP_13
e si era successivamente propagato all'interno del medesimo, distruggendo gli appartamenti posti al l'interno dell'edificio, costituenti rispettivamente l'abitazione di , che ne Per_1 era proprietaria, e di , quale nudo proprietario, spettandone l'usufrutto a i CP_5
e nonché l'appartamento di proprietà di , CP_6 Persona_3 CP_8 posto al piano rialzato.
Gli attori, a sostegno della domanda, affermavano che l'incendio si fosse sviluppato a causa della non corretta progettazione dei lavori di rifacimento della copertura dell'edificio affidata al OM. , che aveva anche ricoperto il ruolo di Direttore dei Lavori. Tali Controparte_4 opere comprendevano in particolare la sostituzione ed installazione della canna fumaria, da cui deducevano fosse scaturito l'incendio, causato altresì dalla mancata manutenzione della medesima da parte della , quale conduttrice di due Parte_3 immobili posti al piano seminterrato dell'edificio, uno di proprietà di e l'altro di CP_8
, adibiti rispettivamente a cucina e sala del proprio ristorante-pizzeria. Parte_1
Deducevano altresì la responsabilità della quale ditta esecutrice Controparte_14 dei lavori di copertura dell'edificio ed installatrice della canna fumaria, di , anche Parte_1 nella qualità di custode, in quanto proprietaria dell'immobile locato a cui la canna CP_15 fumaria era asservita, nonché del , per il mancato funzionamento Controparte_18 dell'idrante posto nella Piazza Bastreri, che aveva determinato un ritardo nelle operazioni di spegnimento dell'incendio ed un aggravio dei danni, a causa dell'utilizzo di acqua di mare.
A tale evento seguiva procedimento penale, nell'ambito del quale, su incarico del PM, veniva redatta una perizia volta a stabilire le cause dell'incendio, individuate nel surriscaldamento del camino del forno-pizzeria a causa della presenza di fuliggini e parti incombuste per assente o carente manutenzione, nonché nella eccessiva prossimità del camino con la struttura lignea del tetto.
Veniva svolto, altresì – in sede civile - procedimento per ATP, portante RG N. 2677/2017, che accertava la causa dell'incendio nella non corretta posa in opera della canna fumaria escludendo, tuttavia, la assenza di manutenzione come causa principale.
A seguito di dissequestro del palazzo, iniziavano i lavori di messa in sicurezza e di rifacimento del tetto, che terminavano con una spesa complessiva pari ad € 212.706,28, suddivisa fra i singoli proprietari in ragione dei loro millesimi di proprietà.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea e CP_15 richiamava l'esito della CTU svolta nel procedimento per ATP, chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale trasversale, il risarcimento per i danni subiti agli attori ed ai convenuti, in via concorrente e/o solidale.
Si costituiva, altresì, in giudizio il domandando, previa chiamata in Controparte_13 causa della , respingere tutte le domande avanzate nei suoi Parte_4 confronti perché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, in caso di accertata responsabilità del nell'aggravamento dei danni subiti dai ricorrenti, dichiarare CP_13 tenuta a manlevare l'Ente da ogni e qualsivoglia pronuncia pregiudizievole, tanto CP_11 per sorte capitale che per interessi e spese, condannando la stessa al pagamento di quanto dovuto sulla base delle condizioni di polizza.
Si costituiva in giudizio anche il quale, in via preliminare, chiedeva essere Controparte_4 estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, in quanto aveva svolto il l'incarico di direttore architettonico dei lavori di manutenzione straordinaria, che avevano interessato il fabbricato di piazza Bastreri 21 nell'anno 2009, mentre il progetto relativo alla sostituzione del tratto esterno della canna fumaria era stato realizzato direttamente dall'architetto . Domandava, previa chiamata in causa della Compagnia Parte_1
Assicuratrice , dichiarare inammissibili, improponibili, Controparte_19 improcedibili e comunque respingere le domande tutte proposte da nei suoi CP_15 confronti e, in subordine, individuare la misura della percentuale di responsabilità a lui imputabile, con esclusione della solidarietà con gli altri convenuti, e dichiarare tenuta e condannare al pagamento in suo favore delle somme che dovessero CP_12 risultare accertate in corso di causa, dichiarando comunque tenuta a tenerlo CP_12 integralmente indenne ed a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla lite. Infine, chiedeva porre a carico di della assicuratrice terza chiamata, secondo CP_15 il criterio della soccombenza, le spese di lite.
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo, previa chiamata in causa di Parte_1 [...]
e respingere ogni domanda degli attori Controparte_1 Controparte_20 per infondatezza delle medesime o, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedeva accertare le cause dell'evento dannoso e la misura del danno eventualmente riconducibile causalmente alla condotta o responsabilità di , Parte_1 operando le dovute riduzioni in conseguenza delle condotte e responsabilità di tutte le parti nella causazione dell'evento dannoso. In ipotesi di effettivo addebito, domandava dichiarare le compagnie assicurative e Controparte_1 Controparte_20 tenute a manlevarla completamente da ogni addebito e spesa, comprese quelle di giudizio, in virtù delle polizze assicurative dedotte, con condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio, secondo soccombenza.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva in giudizio domandando Controparte_11 rigettare le domande tutte rivolte all'assicurato siccome infondate in fatto e in diritto, ed accertare e dichiarare che l'obbligo di garanzia era contenuto nei limiti di polizza.
Si costituiva, altresì, in giudizio la terza chiamata chiedendo Controparte_1 rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'assicurata in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto, non essendo gli eventi per cui è causa attribuibili, nemmeno parzialmente,
a sua responsabilità. In via subordinata, nel caso in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità a carico dell'assicurata, domandava liquidare il danno secondo le corrette risultanze di causa e dichiarare obbligata a manlevare nei limiti della CP_1 Parte_1 quota di responsabilità che dovesse risultare ad essa ascrivibile, e comunque nei limiti dei massimali di polizza, dedotti gli scoperti e le franchigie contrattualmente convenute.
Si costituiva in giudizio anche chiedendo, in via preliminare, Controparte_12 rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta da nei suoi confronti Controparte_4 in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando che ove , Controparte_4 nell'esecuzione del suo incarico professionale fosse accertato avesse compiuto azioni od omissioni tali da integrare un reato doloso, non sussistevano le condizioni di operatività della garanzia assicurativa. Richiamava comunque l'intervenuta decadenza dell'assicurato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo. Nel merito, domandava rigettare tutte le domande formulate da nei suoi confronti, previo rigetto delle domande Controparte_4 svolte dagli attori e da in quanto infondate in fatto e in diritto o, in subordine, CP_15 in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia, limitare comunque l'eventuale condanna di nei limiti del massimale e della franchigia di polizza. CP_12
Si costituiva, infine, chiedendo respingere la domanda di garanzia di Controparte_3
per inoperatività della polizza assicurativa e, in subordine, respingere la Parte_1 domanda attorea nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
Con provvedimento del 27.05.2021 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_14
[...]
Si costituivano volontariamente in giudizio e in qualità di unici CP_9 CP_10 eredi di , deceduta il 15.06.2021, richiamando il contenuto di tutti i precedenti Per_1 atti, memorie e verbali degli attori, ed insistendo per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate, anche in controprova, nell'interesse di . Per_1
Il Giudice di primo grado, acquisita la relazione di ATP, dato atto della produzione della perizia redatta dal tecnico incaricato dalla Procura di La Spezia, nonché dell'espletamento della prova per interrogatorio di , con l'impugnata sentenza così statuiva: “- Parte_1 accerta la responsabilità del OM. e di Controparte_4 Controparte_14
[... per l'incendio verificatosi in data 12/6/2016 -accerta la responsabilità di Parte_1 ex art. 2051 cc nei confronti degli attori e della convenuta nei rapporti interni: - CP_15 attribuisce nella misura del 50% ciascuno la responsabilità tra il OM. CP_4
ed -accerta e dichiara il diritto di regresso di
[...] Controparte_14
nei confronti del OM. e di Parte_1 Controparte_4 [...] per l'effetto, -condanna , CP_14 Controparte_4 [...]
in solido al pagamento delle seguenti somme a favore CP_14 Parte_1 di: e : € 138.652,00 -Celle : € 190.054,00 CP_9 CP_10 CP_6 CP_5
: € 17.000,00 Oltre accessori come in parte motiva;
-accerta la responsabilità CP_8 ex art. 2051 cc del per l'aggravamento dei danni agli appartamenti Controparte_18 di e e E per l'effetto -condanna il Per_4 CP_6 CP_5 Controparte_18
al pagamento a favore di e della somma di € 7250,00
[...] CP_9 CP_10
e di e di € 7250,00, oltre accessori come in parte motiva;
-accerta CP_6 CP_5 la responsabilità del OM. di e Controparte_4 Controparte_14
in solido nei confronti di per i danni dalla Parte_1 Parte_3 stessa subiti E per l'effetto -condanna il OM. Controparte_4 [...]
e in solido al pagamento in favore di CP_14 Parte_1 [...] della somma complessiva di € 13.000,00; -accerta la sussistenza e Parte_3
l'operatività della polizza stipulata dal OM. con AR. Insurance ltd E per Controparte_4
l'effetto -condanna AR NS LTD a mantenere indenne il OM. Controparte_4 dal pagamento delle somme che dovrà corrispondere sulla base della presente sentenza, con l'applicazione della franchigia prevista;
-accerta la sussistenza e l'operatività della polizza stipulata da con -dichiara la Parte_1 Controparte_1 tardività della domanda di manleva proposta da in merito alla domanda Parte_1 riconvenzionale trasversale avanzata da nei suoi confronti;
Parte_3 Pt_3
E per l'effetto -condanna a mantenere indenne Controparte_1 Pt_1
dal pagamento delle somme che dovrà corrispondere agli attori sulla base della
[...] presente sentenza, con l'applicazione della franchigia prevista;
-rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
-accerta la Parte_1 Controparte_3 sussistenza e l'operatività della polizza stipulata dal con Controparte_18
E per l'effetto -condanna quegli ASSICURATORI CHE Parte_5 Parte_5
HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N.A0160260100 a mantenere indenne il dal pagamento delle somme che dovrà corrrispondere sulla base Controparte_18 della presente sentenza, con l'applicazione della franchigia prevista;
-compensa le spese di lite tra e;
-condanna il OM. Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
in solido al pagamento del 90% delle spese Controparte_14 Parte_1 di lite in favore degli attori ed il per il restante 10% che Controparte_18 liquida in complessivi € 42.668,00 per compenso professionale ed € 1241,00 per spese;
-- condanna il OM. , Controparte_4 Controparte_14 Parte_1 in solido al pagamento in favore degli attori del compenso liquidato al CTU nel procedimento per ATP pari ad € 8000,00 per compenso professionale ed € 418,80 per spese, oltre accessori di legge;
-condanna il OM. , Controparte_4 Controparte_14
[... e in solido al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di Parte_1 che liquida in complessivi € 5077,00, per compenso professionale oltre CP_15 accessori di legge, € 5635,00 per compenso professionale oltre accessori di legge nel procedimento per ATP ed € 1000,00 per spese relative al proprio CTP.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando respingere ogni domanda Parte_1 degli attori in quanto infondata, respingendo altresì la domanda riconvenzionale formulata da in quanto anch'essa infondata in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva CP_15 accertare le cause dell'evento dannoso e la misura del danno eventualmente riconducibile causalmente alla condotta o alla responsabilità di e, per la ipotesi di effettivo Parte_1 addebito, dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla Controparte_1 completamente da ogni addebito e spesa.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili metodo e conclusioni cui è giunto il CTU e, per l'effetto, ha ritenuto causa dell'incendio l'errata installazione della canna fumaria. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui il RI, pur avendo accertato la responsabilità dell'evento in capo al OM. (quale direttore dei CP_4 lavori) e alla (quale ditta esecutrice), ha condannato al Controparte_14 risarcimento in favore degli attori e di anche CP_15 Parte_6 Parte_1
(quale proprietaria della canna fumaria). In ogni caso, erroneità della sentenza nella parte in cui la condanna è stata disposta in via solidale. Violazione di legge in relazione alle seguenti disposizioni: artt. 2051 e 2055 c.c.; 3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la tardività della domanda di manleva proposta da in merito alla domanda riconvenzionale trasversale avanzata da Parte_1 nei suoi confronti e, per l'effetto, ha escluso la manleva Controparte_21 di rispetto alle somme che , quale assicurata, è stata condannata a CP_1 Parte_1 risarcire (in solido col OM. e in favore della predetta CP_4 Controparte_14 società in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale in questione.
Errore di fatto e violazione di legge in relazione alla seguente disposizione: art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c.; 4) Erroneità della sentenza impugnata – per omessa pronuncia - nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha dichiarato tenuta a tenere indenne CP_1
anche in relazione alle proprie spese legali. Violazione di legge in relazione alle Parte_1 seguenti disposizioni: artt. 112 c.p.c. e 1917, comma 3, c.c.
Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento rubricato con rg. 769/2024, Dac domandando rigettare tutte le domande avanzate Controparte_12 nel giudizio di primo grado nei confronti di e, comunque rigettare la Controparte_4 domanda di manleva e garanzia svolta da quest'ultimo nei confronti di . In CP_12 via subordinata, domandava accertare e dichiarare che la causa dell'incendio non era quella evidenziata nelle conclusioni cui era giunto il CTU ing. all'esito del procedimento per Per_2
ATP rg. 2677/2017. In particolare, lamentava: 1) Nullità della sentenza di primo grado per omessa e/o insufficiente motivazione;
2) Erroneità della motivazione per infondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il CTU ing. . Per_2 Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento rubricato rg.
788/2024, altresì il quale chiedeva accertare e dichiarare la nullità della Controparte_4 stessa per omessa e/o insufficiente motivazione rigettando, per l'effetto, tutte le domande avanzate nei suoi confronti nel giudizio di primo grado. In subordine, domandava comunque respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti dagli attori e da nonché CP_15 dalla terza chiamata e, in caso di sua accertata responsabilità, chiedeva CP_12 individuare la misura della percentuale di responsabilità a lui imputabile e dichiarare tenuta e condannare al pagamento delle somme che dovessero risultare accertate CP_12 in corso di causa. In particolare, censurava la sentenza di primo grado per: 1) Omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili metodo e conclusioni cui è giunto il CTU con omessa e/o carente motivazione;
2) Erroneità della sentenza per erronea motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto causa dell'incendio la non corretta installazione della canna fumaria imputandone la corresponsabilità al EO e condannando il medesimo a pagare, in solido con CP_4 altri i danni e le spese reclamati dagli attori e dalla convenuta Errore su un fatto CP_15 decisivo della controversia;
3) Erroneità della sentenza impugnata – per omessa pronuncia
- nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha dichiarato tenuta a tenere CP_12 indenne anche in relazione alle proprie spese legali. Violazione di legge in Controparte_4 relazione alle seguenti disposizioni: art 112 c.p.c.e 1917, comma 3, c.c.
chiedeva accogliere il primo ed il secondo motivo di appello principale svolto CP_1 da , rigettare il terzo motivo di appello e dichiarare assorbito il quarto motivo per Parte_1 effetto dell'accoglimento del primo e del secondo e quindi riformare la sentenza nei limiti di quanto dedotto ed osservato con il primo ed il secondo motivo di appello. In caso di riconoscimento di responsabilità a carico di per insufficiente manutenzione della CP_15 canna fumaria, domandava accogliere l'eccezione di inoperatività della polizza per effetto dell'esclusione di cui alla specifica previsione di cui al punto 4) del paragrafo 2.4.1 del
Quadro II delle condizioni particolari di polizza.
MA. domandava, previa riunione al primo procedimento instaurato dei procedimenti Pt_2 rg. 769/2024 e rg. 788/2024, rigettare l'appello, con condanna dell'appellante alle spese processuali in suo favore. chiedeva riunire al primo procedimento instaurato di quelli recanti rg. 769/24 Controparte_3
e rg. 788/24, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Anche instava per la riunione. Controparte_4 Si costituivano altresì in giudizio , , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, e domandando, previa riunione dei procedimenti rg.
[...] CP_9 CP_10
788/2024 e 769/2024, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e Parte_1 comunque infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza gravata. Spiegavano appello incidentale censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui, pur avendo ritenuto provata l'omessa manutenzione della canna fumaria di proprietà di
, ne ha escluso il contributo causale in relazione alla propagazione e Parte_1 all'aggravamento dell'incendio, nonché laddove non ha condannato, in via solidale, CP_15
e anche per tale ulteriore concorrente titolo di responsabilità.
[...] Parte_1 chiedeva, previa riunione dei procedimenti R.G. n. 769/2024 e RG Controparte_11
n. 788/2024, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal RI di La Spezia.
Anche domandava, previa riunione dei procedimenti, l'accoglimento dei Controparte_22 motivi di appello dalla stessa dedotti nel giudizio rubricato rg. 769/2024.
Con provvedimento del 25.9.2024 La Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata formulata da . Controparte_22
Con provvedimento del 11.12.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di e Controparte_13
e la mancata costituzione in giudizio degli stessi, ne dichiarava la Controparte_14 contumacia.
Indi, con due distinti provvedimenti, disponeva la riunione al presente giudizio dei procedimenti rg. 769/2024 e rg. 788/2024, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al 27.5.2025.
Con provvedimento del 28.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 27.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza, concessi i termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante assume anzitutto l'erroneità della statuizione di primo grado in Parte_1 ordine all'accertamento delle cause dell'incendio.
Sottolinea che, quanto alle asserzioni dei Vigili del Fuoco che convergono con le valutazioni della decisione impugnata, esse sarebbero erronee, in quanto hanno escluso che l'incendio abbia avuto origine da uno degli appartamenti dell'ultimo piano sul presupposto che nessuno dei testimoni sentiti aveva visto uscire fumo dalle finestre, mentre tale circostanza sarebbe smentita dalle fotografie e filmati allegati.
Con riferimento alle perizie (rese in sede penale e civile) esse non concorderebbero sulle cause dell'incendio, seppure individuandole in problematiche connesse alla canna fumaria.
In particolare, l'Ing. in sede penale sostiene che la canna si sarebbe riscaldata fino a Per_5
600/700 gradi per effetto di un fuoco interno di fuliggine e avrebbe così provocato
l'accensione degli elementi lignei del tetto e dell'isolante; l'Ing. sostiene, al contrario, Per_2 che l'innesco possa essere avvenuto per effetto del normale calore della canna che, a suo dire, avrebbe provocato negli anni la carbonizzazione e poi l'auto accensione degli elementi lignei del tetto che egli ipotizza essere stati posti a diretto contatto con la medesima.
Insta, pertanto – in via subordinata – per la concessione di nuova consulenza tecnica di ufficio
Assume che le conclusioni cui è giunto l'Ing. sarebbero smentite dalla presenza di Per_5 una etichetta cartacea ad una quota inferiore di circa 1,5 metri rispetto all'attraversamento della falda e dalla colorazione non alterata della canna fumaria, incompatibili con un incendio innescatosi all'interno della canna stessa, oltre che dalle prove tecniche effettuata.
Indica come scientificamente inverosimile il fenomeno ipotizzato dal CTU ing . Per_2
Aggiunge che, se entrambe le perizie affermano che l'incendio è derivato dalla non corretta esecuzione e regola d'arte dei lavori di rifacimento della canna fumaria, esse non indicano quale sarebbe l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, considerato – peraltro – che la canna fumaria aveva regolarmente funzionato negli otto anni antecedenti, mentre non era un dato conosciuto il fatto che gli impianti elettrici a servizio degli appartamenti fossero a norma.
Assume che il RI non si sia espresso in ordine alle contestazioni mosse alla ctu, alla quale ultima contrappone le conclusioni dell'esperta in semiotica di incendi , Persona_6 la cui relazione era state prodotta in primo grado dalla difesa del OM. . Lamenta, CP_4 in particolare, che il RI non ha esaminato leconsiderazione dell'esperta Per_6 secondo le quali “il condotto metallico ha il colore argento originale di produzione;
il condotto non presenta alcun viraggio di colore pertanto significa che non ha subito un incendio di fuliggine;
l'elemento presenta inoltre l'etichetta di certificazione del prodotto ancora integra.
Ciò conferma l'assenza di riscaldamento del sistema.”
La assume che l'Ing. , nell'inserire nel software di calcolo i dati necessari, Per_6 Per_2 abbia imputato alla temperatura dei fumi in uscita dal forno il valore di 547°C, dato sbagliato in quanto altrimenti le pizze sarebbero bruciate; oltre ad avere riportato la temperatura dei fumi in uscita, corrispondente a 140°C, anziché la effettiva temperatura del condotto fumario interno, che corrisponde al minor valore di 87,9°C .
Il fatto che la temperatura a regime del tratto finale della canna fumaria non superava i 40°C, come ipotizzato dalla era confermato dalla circostanza che diversamente nelle Per_6 adiacenze del condotto fumario il materiale isolante interno si sarebbe liquefatto provocando gocce che avrebbero sporcato tanto il tubo esternamente quanto il condotto, creando una vera e propria colatura che sarebbe rimasta visibile anche dopo l'incendio
Ne fà derivare quindi anche dall'esame del materiale fotografico - che l'innesco dell'incendio
è avvenuto all'interno dell'appartamento di . Per_1
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo accertato la responsabilità dell'evento in capo al OM. (quale direttore dei lavori) CP_4
e alla (quale ditta esecutrice), ha condannato al risarcimento in Controparte_14 favore degli attori e di anche , nella qualità Controparte_21 Parte_1 di proprietaria della canna fumaria. Insta quindi per l'esclusione della propria responsabilità, quale proprietario custode ex art. 2051 c.c. a fronte dell'accertamento positivo che il danno
è stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. In subordine chiede la riduzione della sua responsabilità, considerato Contr che anche ha locato a O gli spazi adibiti a esercizio aperto al pubblico per CP_8 ristorazione.
Il geom impugna la sentenza di primo grado nel procedimento riunito dolendosi CP_4 anzitutto della omessa e/o carente motivazione nel ritenere condivisibili metodo e conclusioni cui è giunto il CTU.
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto causa dell'incendio la non corretta installazione della canna fumaria, imputandone la corresponsabilità al EO . CP_4
L'appellante , assicuratrice del geom , con il primo motivo CP_12 CP_4 deduce che la motivazione della sentenza impugnata, per quanto attiene alle cause dell'innesco dell'incendio è del tutto insufficiente. Con il secondo motivo si duole del recepimento da parte del provvedimento impugnato delle erronee conclusioni cui è giunto il ctu nominato in sede di atp, ing. . Assume che la causa dell'incendio non può essere Per_2 attribuita all'elevata temperatura della canna fumaria che, nel tempo, secondo il CTU, avrebbe innescato l'accensione delle parti in legno della copertura poste nella sua immediata prossimità, in quanto tale conclusione…contrasta con lo stato di conservazione sia della canna fumaria in acciaio inox che – e a maggior ragione – dell'etichetta che vi si trova applicata.
Gli appellati nonché appellanti incidentali , , CP_5 CP_6 Controparte_7
, nonché e eredi di svolgono CP_8 CP_9 CP_10 Per_1 anzitutto eccezione di inammissibilità ex art 342 cpc in ordine all'appello di parte , Parte_1 richiamando la validità delle osservazioni del ctu ing . Per_2
In via preliminare, propongono eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo gli appellati, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: rigettare la domanda risarcitoria svolta nei confronti di Parte_1 in quanto neppure responsabile quale custode, avendo avuto l'incendio un'origine alla medesima non imputabile – neppure nella qualità anzidetta – ovvero una riduzione della responsabilità della stessa .
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Svolgono quindi appello incidentale, che parte appellata assume essere tardivo CP_15 in quanto contenuto nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine Cont breve decorrente dalla notifica della sentenza ad istanza di , e quindi oltre trenta Pt_2 giorni.
Gli appellanti incidentali ne assumono la tempestività, in quanto effettuato nel termine di cui all'art. 343 c.p.c., ed essendo l'interesse a proporre tale appello incidentale sorto in seguito alle iniziative degli appellanti principali , e . Parte_1 CP_4 CP_12
I motivi d'appello incidentale dedotti attengono all'asserito errore di fatto in cui sarebbe incorso il RI nel non considerare anche il contributo causale concorrente dell'omessa manutenzione e della presenza di fuliggine nella canna fumaria rispetto all'incendio ed all'errore di diritto per violazione degli artt. 2051 e 1571 e ss. cc non avendo condannato, in ContrPa via solidale, e , anche per tale ulteriore concorrente titolo di responsabilità. Parte_1
Orbene, l'art. 343, co. 1, c.p.c. prevede che l'appello incidentale debba essere proposto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ossia entro il termine di decadenza di 20 giorni prima l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
La Corte di Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa, dunque a prescindere dal fatto che già esistesse o meno un autonomo interesse ad impugnare (Cass., III sez., n. 26139 del 5 settembre 2022: “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale
è dichiarata inammissibile;
in tal senso anche Cass SSUU n 8486/2024).
L'appello deve pertanto ritenersi ammissibile, vieppiù considerato che gli appelli principali ha rimesso in discussione l'accertamento delle responsabilità per la causazione dell'incendio.
Gli appellati danneggiati, nell'affermare la correttezza della decisione impugnata, evidenziano che l'immagine in figura 15 (allegata alla ctu) dimostra la presenza di elementi a contatto con la canna fumaria (I segni sulla superficie esterna della canna fumaria mostrano che, in quella porzione, i pannelli erano aderenti. Sono visibili le colature del materiale isolante, figura 32. La linea netta di demarcazione dell'alterazione cromatica indica
l'aderenza del materiale). Affermano che è stato escluso radicalmente, sia dalla CTU, sia dalla perizia redatta dall'Ing. u incarico della Procura e sia dal verbale dei VV.FF. che Per_5
l'incendio possa essere stato cagionato da un presunto guasto elettrico (“Guasto elettrico radicalmente indimostrato e che non è mai avvenuto, quando la sommità dello stabile di Pz.
Bastreri ha cominciato a bruciare, nell'appartamento di la televisione era Per_1 ancora accesa”).
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto afferiscono all'accertamento delle cause dell'incendio e della conseguente responsabilità in capo alle parti.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 17 aprile 2019,
n. 10747, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. La ctu ha risposto analiticamente alle osservazioni dei ctp, ed effettuato analisi, che hanno permesso di escludere concause, individuando la causa dell'evento nella non corretta posa della canna fumaria in corrispondenza dell'attraversamento del tetto. Le motivate conclusioni che si vanno ad esaminare determinano anche l'esclusione del rilievo della relazione redatta dalla esperta in semiotica di incendi , in ordine alla quale il RI (a Persona_6 maggior ragione neppure trattandosi di ctp) non era tenuto ad ulteriori considerazioni.
In particolare, si osserva che il ctu ha accertato che la causa dell'incendio può essere individuata nella non corretta posa in opera della canna fumaria in corrispondenza dell'attraversamento di falda, nell'assenza di collaudo del sistema (in carico ad installatore e Direttore Lavori), evidenziando che non sono stati reperiti tra i documenti depositati, né il progetto dell'impianto di scarico dei fumi né il certificato di conformità dell'impianto.
Va ricordato che l'incendio ha causato la distruzione della copertura dell'edificio, dei due appartamenti all'ultimo piano e di una parte del tetto dell'edificio adiacente. In particolare, il
CTU ha evidenziato che “La temperatura di auto-accensione del legno è di circa 200-250°C.
Tuttavia, quando il legno è a contatto con superfici calde per molto tempo, possono avvenire fenomeni di carbonizzazione già a 130 °C. Questo fenomeno è detto anche combustione senza fiamma perché il legno è interessato nel tempo da un processo di degrado di distillazione da pirolisi che libera piccole quantità di gas infiammabili. Questo favorisce la possibilità di accensione spontanea a temperature anche molto minori. L'incendio all'esterno della canna fumaria non è confinato tra le pareti del condotto ma si origina sugli elementi strutturali combustibili posti in adiacenza propagandosi velocemente a tutta la copertura, specialmente in presenza di tetto ventilato. I punti essenziali per le valutazioni della possibilità di innesco sono: a) I risultati delle verifiche indicano una temperatura dei fumi in uscita superiori a 140°C che, dopo 3 ore dall'accensione, può essere considerata molto prossima a quella della parete della canna fumaria. b) L'immagine in figura 15 dimostra la presenza di elementi a contatto con la canna fumaria. I segni sulla superficie esterna della canna fumaria mostrano che, in quella porzione, i pannelli erano aderenti. Sono visibili le colature del materiale isolante, figura 32. La linea netta di demarcazione dell'alterazione cromatica indica l'aderenza del materiale. In un altro punto dove il materiale non era aderente il segno di demarcazione superiore non sarebbe presente e la colorazione diffusa, figura 33 (canna fumaria generica soggetta a surriscaldamento). c) Il tetto era realizzato con pannelli in legno OSB e isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato classificati D-s1, d0 ed
E, ossia materiali combustibili infiammabili. La temperatura limite di impiego per il materiale isolante è di 75°C (Allegato 5 - scheda tecnica pannello). d) La presenza dell'isolante dei pannelli impedisce la dispersione del calore, aumentando localmente la temperatura a contatto con il condotto aggravando la situazione per gli elementi in legno. e) In corrispondenza del cornicione, ed anche dell'attraversamento della canna fumaria, al di sotto dei pannelli era presente anche un tavolato continuo su cui gli stessi pannelli poggiavano (figura 34 cap. 12.6). Considerando quanto sopra elencato si può concludere che il livello di temperatura raggiunto ha indotto, nel tempo, prima la carbonizzazione poi
l'autoaccensione nei pannelli di legno con cui era costruito il tetto. L'incendio si è sviluppato
e propagato a tutto il tetto, innescando anche la fuliggine nella parte finale della canna fumaria, figura 14. Un altro segno che aiuta a localizzare le fasi iniziali dell'incendio può essere individuato nella combustione del travetto adiacente il camino. In figura 16 si può osservare la porzione finale del travetto ritrovata nel cortile sottostante e in figura 17 il punto di distacco. La parte caduta presenta una combustione pressoché concentrata nella zona di distacco. Gli altri travetti sullo stesso lato della falda hanno segni di carbonizzazione più diffusi. Si può stabilire che il distacco sia avvenuto nelle fasi iniziali dell'incendio, quando il tavolato non era ancora stato interessato completamente. In aggiunta, dall'analisi degli avvenimenti, non possono essere escluse le dichiarazioni dei testimoni che affermano di aver visto il terminale in rame adagiato sulla copertura e le fiamme uscire dalla canna fumaria. Uno solo dei testimoni discorda sulla posizione delle fiamme per poi ritrattare la sua dichiarazione. Considerando tutti gli elementi emersi la causa dell'incendio può essere individuata nella errata messa in opera della canna fumaria”…. “L'impossibilità di utilizzare
l'idrante adiacente l'edificio ha fermato le operazioni di entrambe le squadre dei VV.F. per un lasso di tempo tra i 10 ed i 15 minuti. Questo non ha causato un aggravio del danno agli alloggi dell'ultimo piano o alla copertura in quanto, già prima dell'interruzione l'incendio era generalizzato. L'estensione e lo sviluppo dell'incendio al tetto adiacente possono essere imputato al malfunzionamento della presa antincendio in quanto l'interruzione è avvenuta nelle prime fasi di propagazione dell'incendio, l'aggravio del danno può essere valutato come l'80% del totale dei costi relativi alla riparazione di tale copertura”.
Il ctu ha esaminato le osservazioni ctp di parte : “secondo il Tecnico di parte arch Parte_1
l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un incendio scaturito all'interno Pt_1 dell'appartamento di esteso solo in un periodo successivo alla copertura. A Per_1 sostegno di tale ipotesi presenta alcune foto ritrovate su portali di informazione e uno stralcio dell'Annotazione di Polizia Giudiziaria”. Anche con riferimento alle osservazioni del ctp di parte il ctu ha richiamato quanto da questi dedotto: “In primo luogo il CTP non CP_4 condivide il fatto che l'accertamento delle cause possa essere effettuato con l'analisi documentale. Tra gli elementi cardine vengono messi in discussione due punti: i) la zona di innesco dell'incendio e ii) la presenza di fumo o fiamme all'interno degli alloggi al momento dell'evacuazione. A sostegno della contestazione viene considerato come le osservazioni dei VV.F. intervenuti siano avvenute in una fase in cui l'incendio era sviluppato sull'intero piano, quindi non poteva essere visibile il punto di innesco. In aggiunta, viene richiamato un verbale dei Carabinieri redatto alle ore 22 del giorno stesso dell'incendio e le foto 6 e 7 della relazione del CTU a dimostrazione della presenza di fiamme all'interno degli alloggi dell'ultimo piano. La successiva osservazione prende in considerazione l'origine elettrica dell'incendio.….. In conclusione viene contestata la certezza che si possa escludere l'incendio di origine elettrica.d) Per quanto riguarda la possibilità che l'incendio possa essere scaturito dalla cucina nell'appartamento di vengono richiamati gli stessi principi Per_1 del punto precedente (assenza di certificati di conformità).” Stesse considerazioni sono state svolte dal ctp di parte e richiamate dal ctu. CP_12
In ordine alle fotografie allegate, il ctu chiarisce che si tratta di materiale reperito in rete e che le riproduzioni parziali possono indurre errate interpretazioni. Le immagini riportate dall'Ing. nelle sue osservazioni sono ritagliate. La porzione ritagliata dalla prima Per_7 immagine, quella dove si vede il fumo uscire da una delle finestre, ritrae gli agenti le Forze dell'Ordine ed il nastro bianco posizionato per delimitare l'area. Questo particolare è già stato commentato (vedi paragrafo 5.2) e non necessita di ulteriori approfondimenti. Inoltre, come si legge nell'annotazione dell'App. , gli occupanti si sono affacciati verso piazza Pt_7
Basteri richiamati dalle urla dei passanti, quindi la finestra è stata aperta prima dell'evacuazione. Detto questo è plausibile che dopo diversi minuti (da 10 a 20) il fumo abbia potuto trovare una via di sfogo in essa. Come ulteriore conferma dell'assenza di incendio all'interno dei locali si possono osservare i vetri integri delle finestre delle stanze e della cucina (cucina di figura 5 della relazione) oltre che la totale assenza di Per_1 annerimento delle pareti, figure 26 e 27 (stanza dalla finestra della quale usciva il fumo).
Invece la definizione del punto di innesco deriva dall'analisi delle immagini scattate dai VV.F. il giorno successivo l'incendio, unite alle dichiarazioni dei presenti, delle quali sono ripotati ampi stralci anche della relazione n° 3563 di P.G. dei VV.F.
Il calcolo delle temperature dei fumi è stato condotto, proprio per permettere alle parti di replicare tali analisi, con un programma inserendo la geografia, le geometrie, la caratteristiche del bruciatore, i risultati mostrano che la temperatura dei fumi di uscita poteva essere tra i 140 ed i 180°C…L'osservazione attenta dell'etichetta permette di notare come il bordo sia deformato e mostri un principio di distacco, inoltre la colorazione non è certamente di colore bianco puro, figura 9. Tutto questo è compatibile con le condizioni di esercizio e vetustà e non dimostra in alcun modo le temperature di esercizio. Le valutazioni espresse dall'Ing. risultano imprecise e le immagini dallo stesso riportate non Per_7 consentono un'analisi di dettaglio. Chiarisce il ctu che il programma di simulazione non identifica la posizione della temperatura di parete, inoltre non è in grado di simulare la temperatura di parete in caso di presenza locale di materiale a contatto con la canna fumaria. Il richiamo parziale dei risultati è insufficiente ad analizzare quanto può essere accaduto. Infatti nel caso 4 i risultati mostrano una temperatura di parete di 126 °C. Come già detto la presenza di materiale a contatto con la canna fumaria impedisce la dispersione del calore attraverso la superficie di metallo creando un aumento localizzato della temperatura segni sulla superficie esterna della canna fumaria mostrano che, in quella porzione, i pannelli erano aderenti.
Il ctu ha altresì escluso il rilievo causale dell'assenza di manutenzione all'esito di verifiche
(anche nel caso di condotto in condizioni ideali non si rileva un abbattimento della temperatura dei fumi in uscita. Nel caso particolare, viste le dimensioni dello scarico
(sovrabbondanti), il tiraggio prevale sulle perdite di carico e rende pressochè ininfluente il loro effetto”).
A fronte delle motivate (anche alla luce delle contestazioni dei tecnici di parte) evidenze degli accertamenti peritali svolti in sede civile, posti a fondamento della statuizione di primo grado, è seguita l'individuazione dei soggetti responsabili dell'incendio che ha determinato il danneggiamento degli immobili, ossia l'installatore dell'impianto, il progettista e direttore dell'intervento e la proprietaria e custode dell'impianto medesimo (oltre all'accertamento del concorso causale all'aggravamento dei danni cagionati dall'incendio, addebitabile al custode dell'idrante che, a causa del suo malfunzionamento, ha agevolato l'estensione del rogo dal fabbricato nel quale è scoppiato a quello adiacente, circostanza non oggetto del presente giudizio d'appello).
Il ruolo di , pacificamente e documentalmente incaricato dai committenti di Controparte_4 redigere il progetto degli interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato (comprensivi della posa in opera di nuova canna fumaria a servizio del ristorante) e di vigilare sugli stessi quale direttore dei lavori, ne determina la responsabilità per l'errata progettazione della nuova canna fumaria, effettuata senza tenere conto delle distanze necessarie tra l'impianto e l'orditura lignea del tetto, oltre che per il ruolo di direttore dei lavori in quanto tale tenuto ad evitare difetti costruttivi (non risulta abbia redatto il certificato di conformità dell'impianto e quindi l'esecuzione a norma di quest'ultimo.
è proprietaria e come tale custode della canna fumaria non correttamente Parte_1 installata, per servire locali di sua proprietà, a nulla rilevando che anche altri abbiano affittato Contr locali al conduttore Si tratta di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 Pt_2 cc, che può essere esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito, che nella fattispecie non è emersa, non rinvenendosi un fatto del terzo o dei danneggiati idoneo ad interrompere l'accertata eziologia del danno.
Si conferma la correttezza dell'accertamento, nei rapporti interni della responsabilità al 50% ciascun per quanto riguarda il geom ed e la responsabilità CP_23 Controparte_14 CP_2 di ex art. 2051 cc con diritto di regresso di quest'ultima nei confronti del Parte_1
e di CP_4 CP_14
Contr La esclusione della responsabilità di deve essere confermata alla luce del fatto Pt_2 che il calore generato da un incendio di fuliggine avrebbe determinato il distacco dell'etichetta adesiva di designazione, che è stata ritrovata ad una quota inferiore di circa m
1,5 rispetto all'attraversamento di falda, oltre ad un'alterazione cromatica dell'acciaio.
SI tratta di evidenze derivanti dagli accertamenti peritali, i quali hanno altresì portato a rilevare che la fuliggine presente nella parte finale della canna fumaria è bruciata proprio per effetto del calore dovuto all'incendio che ha originato dal tetto (figure 14 e 15).
Ne consegue che non si evidenzia nel vizio di manutenzione una concausa dell'evento.
Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui ha dichiarato la tardività della domanda di manleva proposta dalla medesima in merito alla domanda riconvenzionale trasversale avanzata da Controparte_21 nei suoi confronti ed ha conseguentemente escluso la manleva di Controparte_25
In particolare, deduce che erroneamente la sentenza appellata ha ritenuto che la convenuta assicurata avesse esteso la domanda di manleva solo con la comparsa di costituzione di nuovo difensore (depositata il 2.09.2021), dichiarando quindi che la domanda di manleva poteva essere accolta solo nei limiti del danno cagionato agli attori comproprietari, ma non anche relativamente al danno cagionato a CP_15
Deduce che invece la domanda di manleva in relazione alla domanda riconvenzionale Cont trasversale avanzata da VO era stata formulata con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (“in subordinata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli Contr attori o della domanda riconvenzionale della convenuta e per la denegata Parte_2 ipotesi di effettivo addebito”, chiedeva di “dichiarare le compagnie Controparte_1
e tenute a manlevare completamente la signora
[...] Controparte_20 Pt_1
da ogni addebito e spesa, comprese quelle di giudizio, in virtù delle polizze di
[...] assicurazione dedotte nella narrativa dell'atto di costituzione”). sul punto deduce la correttezza delle statuizioni della sentenza Controparte_25 appellata, osservando che all'esito della proposizione di tale domanda riconvenzionale trasversale la convenuta assicurata avrebbe dovuto richiedere il differimento della prima udienza di comparizione ai fini dello svolgimento della domanda di manleva nei confronti dell'esponente anche per effetto di detta domanda riconvenzionale trasversale. Tale domanda, così come per la prima volta proposta nell'ambito della prima memoria ai sensi dell'articolo 183, comma 6, n.1, c.p.c. è inammissibile in quanto tardiva. Orbene, l'estensione della domanda di manleva in relazione a detta domanda trasversale, non è comunque tempestiva, in quanto – secondo la stessa allegazione dell'appellante - non è stata svolta nella prima difesa utile successivamente alla domanda riconvenzionale Cont proposta da bensì nella memoria concessa all'esito della prima udienza. Pt_2
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il quarto motivo è dedotta da l'erroneità della sentenza impugnata laddove Parte_1 non ha dichiarato tenuta a tenere indenne anche in Controparte_25 Parte_1 relazione alle proprie spese legali. Assume la violazione di legge con riferimento agli artt.
112 c.p.c. e 1917, comma 3, c.c., avendo l'appellante chiesto la refusione delle spese di soccombenza ed ogni onere accessorio (“essere manlevata da ogni addebito”) quanto alle spese sostenute (“essere manlevata da ogni ogni spesa, comprese quelle di giudizio”), e pertanto avendo diritto alla refusione delle spese di resistenza sostenute per contrastare l'iniziativa del danneggiato, con il solo limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.
Sul punto rileva che le spese a cui fa riferimento la norma del comma Controparte_25 terzo sono ricomprese nell'obbligo di cui al primo comma di tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, mentre è evidente che se nessun obbligo venga statuito, contestualmente alcun obbligo potrà essere autonomamente posto a carico dell'assicuratore limitatamente alle sole spese di lite.
L'assunto dell'appellante non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte (Cass n 4275/2024) ha chiarito infatti l'onere di specifica domanda che l'assicurato che chiama in causa l'assicuratore deve proporre, per ottenere la ripetizione delle spese di resistenza ex. art. 1917 III comma cc: “ la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.”
La richiesta di essere tenuto indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” non può essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo – salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo – o di compensazione giudiziale delle spese.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il terzo motivo il geom ha impugnato la parte in cui non ha dichiarato AR CP_4
Insurance LTD tenuta a tenere indenne il medesimo anche in relazione alle spese legali di resistenza, assumendo la violazione di legge in relazione agli artt 112 c.p.c.e 1917, comma
3, c.c.
Anche in tal caso – per le medesime ragioni già evidenziate - le conclusioni assunte dall'appellante nel giudizio di primo grado (“ed in accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta: b) dichiarare direttamente tenuta e condannare la
[...]
, al pagamento in favore degli attori e della Controparte_26 [...]
o di ogni altro eventuale soggetto delle somme tutte che dovessero Parte_3 risultare accertate in corso di causa, alla luce dell' istruttoria da esperirsi, e ad essi dovute da parte del geometra per i titoli dedotti in giudizio;
c) dichiarare in Controparte_4 subordine comunque tenuta la a Controparte_26 tenere integralmente indenne ed a manlevare il EO da ogni Controparte_4 conseguenza pregiudizievole della lite, condannando essa società assicuratrice al rimborso delle somme tutte che dovessero essere poste a carico del conchiudente per effetto dell' accoglimento della avverse domande, anche sotto il profilo delle spese di lite;
4) porre a carico degli attori o della e C o della assicuratrice terza Parte_3 chiamata, secondo il criterio della soccombenza, le spese, le competenze ed gli onorari di lite nonché dei costi di CTU “) non consentono di riconoscere le spese di resistenza.
Da ultimo si rileva che ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi Controparte_25
d'appello del proprio assicurato, respinti per le motivazioni che precedono, mentre le restanti domande sono assorbire dal rigetto dell'appello incidentale dei danneggiati.
Quanto a Succeduti A Quegli Assicuratori Dei Che Controparte_11 CP_11
Hanno Assunto Il Rischio Del Certificato N.A0160260100, nel ribadire che non sussiste contraddittorio tra la compagnia e le parti diverse dal proprio assicurato
[...]
, da' atto che non sono impugnate le statuizioni di condanna ad essi relative. CP_13
Quanto alla costituzione in giudizio di quale compagnia assicuratrice di _3
, nei confronti della quale la domandava di manleva era stata rigettata dalla Parte_1 sentenza appellata (““Risulta pacifico e documentato che la Polizza stipulata da Parte_1 con la compagnia non sia invocabile a copertura della responsabilità della Controparte_3
Sig.ra così come accertata, in quanto stipulata in relazione alla propria civile Parte_1 abitazione e non anche al diverso locale commerciale cui era esclusivamente asservita la canna fumaria. Deve pertanto essere rigettata la domanda di manleva”), essa è limitata alla richiesta di conferma della sentenza appellata. Non è stato formulato motivo d'appello sul capo del rigetto dall'assicurata.
Conclusivamente, alla luce del rigetto degli appelli principali ed incidentali, la sentenza appellata deve esse integralmente confermata.
In ragione del principio di soccombenza devono essere condannati , Parte_1 [...]
, , , , e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, nonché e in solido alla refusione CP_8 CP_9 CP_10 CP_12
Cont delle spese di lite del presente giudizio in favore di che si liquidano come in Pt_2 dispositivo in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto. Per il resto le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca e la posizione di e _3 Controparte_11
, non interessate da ragioni riferibili ai motivi d'impugnazione. Nulla per le
[...] spese di e stante la contumacia di questi Controparte_13 Controparte_14 ultimi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di , , Parte_1 Controparte_4
, , e , nonché e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, CP_10 CP_12
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , , , nonché l'appello Parte_1 Controparte_4 CP_12 incidentale proposto da , , e , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 nonché e e per l'effetto conferma la sentenza N. 492/2024 CP_9 CP_10 del RI di La Spezia.
Condanna , , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , nonché e CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
Cont Parte
refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di Controparte_27
che liquida in €4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per
[...] legge.
Compensa per il resto le spese di lite tra le parti. Nulla per le spese di lite con riferimento ai contumaci e Controparte_13 [...]
CP_14
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di , , Parte_1 Controparte_4
, , e , nonché e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
. CP_10 CP_12
Genova, 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 492/2024 del RI di La Spezia promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dani Colapietro De Maria, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monica Sicchitiello in Genova, Piazza Dante n. 9/16, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cardosi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, viale Italia 381, come da mandato in atti
Appellata
e contro Contr
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Mariangela Belloni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, via Tazzoli 72, come da mandato in atti
Appellata nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Gianfranco Ferraris, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Genova, Via XX Settembre 19/6, come da mandato in atti
Appellata
e contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio G. Bertagna e Paola Bertagna, Controparte_4 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in La Spezia, via Vittorio Veneto 19, come da mandato in atti
Appellante
e contro
, , e , nonché e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
questi ultimi in qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in CP_10 Per_1 via fra loro disgiunta, dagli Avv.ti Sergio Menchini, Michele A. CO e IC AB, come da mandato in atti
Appellati nonché appellanti incidentali nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_11 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Palestro n.2/7, come da mandato in atti
Appellata
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_12
e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16, come da mandato in atti
Appellante nonché contro
e Controparte_13
Controparte_14
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, IN VIA ISTRUTTORIA rimettere in istruttoria la causa e, per l'effetto, ammettere le istanze istruttorie articolate dalla scrivente difesa in seconda memoria datata 26.07.21, segnatamente la richiesta di rinnovo dell'indagine tecnica e la prova testimoniale ivi dedotta NEL MERITO in tesi respingere ogni domanda degli attori per infondatezza in fatto e in diritto delle medesime respingere altresì la domanda Contr riconvenzionale formulata da in quanto anch'essa infondata in fatto e in diritto Parte_2 in subordinata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori o della Contr domanda riconvenzionale della convenuta accertare le cause dell'evento Parte_2 dannoso e la misura del danno eventualmente da risarcire alle singole parti accertare la misura del danno eventualmente riconducibile causalmente alla condotta o alla responsabilità della comparente , operando le dovute riduzioni in conseguenza Parte_1 delle condotte e responsabilità di tutte le parti nella causazione dell'evento dannoso per la denegata ipotesi di effettivo addebito dichiarare la compagnia Controparte_1 tenuta a manlevare completamente la signora da ogni addebito e spesa, Parte_1 comprese quelle di giudizio, in virtù della polizza di assicurazione dedotta nella narrativa dell'atto di costituzione in ogni caso con condanna degli attori e delle altre parti al pagamento delle spese di giudizio, secondo soccombenza, per tutte le fasi e gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, ACCOGLIERE il primo ed il secondo motivo di appello principale svolto dall'AR. , RIGETTARE il terzo motivo di appello e DICHIARARE assorbito il Parte_1 quarto motivo di appello per effetto dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di appello e quindi, per l'effetto, RIFORMARE la sentenza nei limiti di quanto dedotto ed osservato con il primo ed il secondo motivo di appello svolto dall'AR. , previa Parte_1 rinnovazione della C.T.U. tecnica diretta all'accertamento delle cause dell'incendio, e quindi, nel caso di un eventuale riconoscimento di responsabilità a carico di per CP_15 insufficiente manutenzione della canna fumaria, ove sia da attribuirsi ad essa la causa scatenante dell'evento lesivo, ACCOGLIERE l'eccezione qui riproposta giusto insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di inoperatività della polizza per effetto dell'esclusione di cui alla specifica previsione di cui al punto 4) del paragrafo 2.4.1 del Quadro II (responsabilità civile) delle condizioni particolari di polizza;
in ogni caso con vittoria di spese e di compenso dovuto al difensore, maggiorato di rimborso per spese generali ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, contributo previdenziale 4% C.P.A. ed I.V.A.
22% come per legge, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Contr Per l'appellata Parte_2
“Ecc.ma Corte di Appello di Genova, Voglia: RIGETTARE gli appelli riuniti R.G. APP:
753/2024,769/2024,788/2024, e l'appello incidentale svolto dai Signori , CP_6
, , e all'interno del CP_5 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 ricorso R.G. 753/2024, in quanto tutti inammissibili e/o infondati in fatto e diritto e, quanto all'appello incidentale, dichiarandone altresì la tardività CONFERMARE in ogni caso la sentenza del RI della Spezia n° 492/2024 del 7 giugno 2024, come emendata dell'errore materiale con provvedimento del RI della Spezia n° cronol 8273/2024 del
11/09/2024 depositato dall'appellata DOC. 1a – app- provvedimento di correzione CP_15 dell'errore materiale) CONDANNARE gli appellanti, e l'appellante in via incidentale, alla refusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio, per ognuno degli appelli riuniti, Contr in favore dell'appellata Controparte_16
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Collegio confermare integralmente la sentenza n. 492/2024, pubblicata in data 7.06.2024, del RI della Spezia. Con vittoria delle spese di lite”.
Per l'appellante : Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda od eccezione, in riforma dell'appellata sentenza del RI della Spezia, n. 429/2024 del
7.06.2024 depositata in cancelleria in pari data, resa nella causa iscritta al n. 1629/2019
RG, notificata a mezzo pec il 26 giugno 2024 e in accoglimento dell'appello proposto dal
EO : in via istruttoria rimettere in istruttoria la causa ammettendo Controparte_4 tutte istanze istruttorie formulate da questa parte nella seconda memoria istruttoria del 26 luglio 2021 ed in particolare la richiesta di rinnovo dell'indagine tecnica. in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o della sentenza del RI della Spezia, n. 492/2024 del 7.06.2024 resa nella causa iscritta al n. 1629/2019 RG, per omessa e/o insufficiente motivazione e per l'effetto, in riforma della stessa, rigettare tutte le domande avanzate in primo grado nei confronti del conchiudente. in subordine accertare e dichiarare che la causa dell'incendio di cui si discute non è quella evidenziata nelle conclusioni cui è giunto il CTU
all'esito dell'accertamento per ATP RG 2677/2017 e pertanto, in totale riforma della Per_2 sentenza del RI della Spezia, n. 492/2024 del 7.06.2024 resa nella causa iscritta al
n. 1629/2019 RG, rigettare tutte le domande avanzate in primo grado nei confronti del conchiudente. in ulteriore subordine a) dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere le domande tutte proposte dagli attori in primo grado nei confronti del conchiudente essendo le domande infondate in fatto e diritto;
b) dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque respingere le domande tutte proposte dalla
[...]
nei confronti del conchiudente essendo le domande predette Parte_3 infondate in fatto e diritto;
c) dichiarare inammissibili, improponibili e comunque respingere le domande e le eccezioni tutte eventualmente proposte dalla terza chiamata
[...]
(già AR Insurance (UK) Ltd), nei confronti del conchiudente essendo Controparte_12 le domande e le eccezioni predette infondate in fatto e diritto;
6) nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande avversarie dovessero in tutto od in parte risultare fondate
e venisse accertata una responsabilità dell'esponente nella causazione dell'evento dannoso: a) individuare la misura della percentuale di responsabilità ad esso imputabile così come emergerà all' esito della istruttoria, con esclusione della solidarietà con gli altri convenuti;
ed in accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta: b) dichiarare direttamente tenuta e condannare la (già AR Insurance (UK) Controparte_12
Ltd), al pagamento in favore degli attori e della o di ogni Parte_3 altro eventuale soggetto delle somme tutte che dovessero risultare accertate in corso di causa, alla luce dell'istruttoria da esperirsi, e ad essi dovute da parte del geometra CP_4
per i titoli dedotti in giudizio anche sotto il profilo delle spese di lite;
c) dichiarare in
[...] subordine comunque tenuta la (già AR Insurance (UK) Ltd) a Controparte_12 tenere integralmente indenne ed a manlevare il EO da ogni Controparte_4 conseguenza pregiudizievole della lite, condannando essa società assicuratrice al rimborso delle somme tutte che dovessero essere poste a carico del conchiudente per effetto dell'accoglimento delle avverse domande, anche sotto il profilo delle spese di lite;
Vinte in ogni caso le spese di giudizio ( ivi comprese le spese, le competenze e gli onorari di lite nonché i costi di CTU per tutte le fasi e i gradi di giudizio) da porre a carico degli attori in primo grado o della o della assicuratrice terza chiamata Parte_3
(già AR Insurance (UK) Ltd), secondo il criterio della Controparte_12 soccombenza.”
Per gli appellati nonché appellanti incidentali , , CP_5 CP_6 [...]
, nonché e CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 “Piaccia all'Il.ma Corte adita contrariis, reiectis, In ogni caso, rigettare gli appelli proposti dall'AR. , dal OM. e da in quanto inammissibili e Parte_1 CP_4 CP_12 comunque infondati in fatto e diritto, con conseguente integrale conferma delle statuizioni di cui alla Sentenza gravata. In accoglimento dei motivi di appello incidentale, in parziale riforma del capo di Sentenza che ha escluso la responsabilità di per l'omessa Parte_1 manutenzione della canna fumaria e ha escluso il contributo causale di questa circostanza rispetto alla propagazione dell'incendio, dichiarare tenute e condannare in via solidale Pt_1
Contr
anche per tale ulteriore e concorrente titolo e al
[...] Controparte_16 risarcimento dei danni sofferti dagli esponenti in conseguenza dell'incendio. In via istruttoria si insiste come da comparsa di costituzione n. RG 753/2024, pag. 17 – 20. Con vittoria integrale di spese e compensi anche per tale grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_11
“da valersi per i tre procedimenti riuniti n.753/2024 R.G.n.769/2024 R.G. e n.788/2024 R.G.;
Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova, contrariis reiectis preso atto che la parte della sentenza n. 492/2024, pubblicata in data 7.06.2024, del RI della Spezia che statuisce sulla posizione del non è stata oggetto di gravame con conseguente Controparte_13 formazione del giudicato, confermare comunque in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 492/2024, pubblicata in data 7.06.2024, del RI della Spezia. Con vittoria delle spese di lite.”
Per l'appellante : Controparte_12
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, nel merito: in accoglimento del punto 5A) dell'appello promosso dall'arch. , accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 492/2024 Parte_1 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi in data 07.06.2024, pubblicata in pari data, notificata in data
26.06.2024 per omessa e/o insufficiente motivazione per tutti i motivi dedotti in atti;
in via subordinata: per l'ipotesi di accoglimento del punto 5A) dell'appello promosso dall'arch.
, condannare Parte_1 Parte_3 CP_10 CP_9
e pro quota, alla restituzione delle somme ricevute
[...] CP_6 Controparte_7 da in adempimento di quanto posto a suo carico, in manleva e Controparte_12 garanzia del geom. , nella appellata sentenza n. 492/2024 resa all'esito del Controparte_4 giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana
Gherardi. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi. * RG 769/2024 Voglia la Corte d'appello adita, in accoglimento dell'impugnazione promossa: in via principale: accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana
Gherardi in data 07.06.2024, pubblicata in pari data, notificata in data 26.06.2024 per omessa e/o insufficiente motivazione e, per l'effetto, in riforma della stessa sentenza n.
492/2024, rigettare tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado nei confronti del
OM. e, di conseguenza, rigettare la domanda di manleva e garanzia Controparte_4 svolta da quest'ultimo nei confronti di AR Insurance (UK) Ltd, già Controparte_17
, ora , così come argomentato nel I° motivo di appello;
[...] Controparte_12 in via subordinata: accertare e dichiarare che la causa dell'incendio di cui è causa non è quella evidenziata nelle conclusioni cui è giunto il nominato CTU ing. all'esito del Per_2 prodromico procedimento per ATP RG 2677/2017 e, pertanto, in totale riforma della sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del
RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi in data 07.06.2024, pubblicata in pari data, notificata in data 26.06.2024, rigettare tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado nei confronti del OM. e, di conseguenza, rigettare la domanda di Controparte_4 manleva e garanzia svolta da quest'ultimo nei confronti di AR Insurance (UK) Ltd, già
[...]
, ora , così come argomentato Controparte_17 Controparte_12 nel II° motivo di appello;
in via ulteriormente subordinata: per l'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello di cui alle precedenti domande, condannare Parte_3
e pro quota,
[...] CP_10 CP_9 CP_6 Controparte_7 alla restituzione delle somme ricevute da in adempimento di Controparte_12 quanto posto a suo carico, in manleva e garanzia del geom. , nella Controparte_4 appellata sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi. RG 788/2024 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita Nel merito
- in accoglimento del punto 5A) e 5B) dell'appello promosso dal geom. , Controparte_4 accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG
1629/2019 dal Giudice Unico del RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi in data
07.06.2024, pubblicata in pari data, notificata in data 26.06.2024 per omessa e/o insufficiente motivazione per tutti i motivi dedotti in atti;
- rigettare il punto 5C) dell'appello promosso dal geom. in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_4 dedotti in atti;
in via subordinata: per l'ipotesi di accoglimento del punto 5A) e 5B) dell'appello promosso dal geom. , condannare Controparte_4 Parte_3 e pro quota, alla CP_10 CP_9 CP_6 Controparte_7 restituzione delle somme ricevute da in adempimento di quanto Controparte_12 posto a suo carico, in manleva e garanzia del geom. , nella appellata Controparte_4 sentenza n. 492/2024 resa all'esito del giudizio RG 1629/2019 dal Giudice Unico del
RI di La Spezia dott.ssa Adriana Gherardi. Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Per_1 CP_5 CP_6
e convenivano in giudizio, dinanzi il RI di La Spezia, Controparte_7 CP_8
Contr
, , ed il Parte_2 Parte_1 Controparte_4 Controparte_14 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità giuridica di tali soggetti in CP_13 relazione all'incendio occorso in in data 12.10.2016, oltre la loro condanna al CP_13 risarcimento dei danni subiti alla loro proprietà. In particolare, esponevano che l'incendio aveva dapprima interessato la copertura dell'edificio sito in , piazza Bastreri 21, CP_13
e si era successivamente propagato all'interno del medesimo, distruggendo gli appartamenti posti al l'interno dell'edificio, costituenti rispettivamente l'abitazione di , che ne Per_1 era proprietaria, e di , quale nudo proprietario, spettandone l'usufrutto a i CP_5
e nonché l'appartamento di proprietà di , CP_6 Persona_3 CP_8 posto al piano rialzato.
Gli attori, a sostegno della domanda, affermavano che l'incendio si fosse sviluppato a causa della non corretta progettazione dei lavori di rifacimento della copertura dell'edificio affidata al OM. , che aveva anche ricoperto il ruolo di Direttore dei Lavori. Tali Controparte_4 opere comprendevano in particolare la sostituzione ed installazione della canna fumaria, da cui deducevano fosse scaturito l'incendio, causato altresì dalla mancata manutenzione della medesima da parte della , quale conduttrice di due Parte_3 immobili posti al piano seminterrato dell'edificio, uno di proprietà di e l'altro di CP_8
, adibiti rispettivamente a cucina e sala del proprio ristorante-pizzeria. Parte_1
Deducevano altresì la responsabilità della quale ditta esecutrice Controparte_14 dei lavori di copertura dell'edificio ed installatrice della canna fumaria, di , anche Parte_1 nella qualità di custode, in quanto proprietaria dell'immobile locato a cui la canna CP_15 fumaria era asservita, nonché del , per il mancato funzionamento Controparte_18 dell'idrante posto nella Piazza Bastreri, che aveva determinato un ritardo nelle operazioni di spegnimento dell'incendio ed un aggravio dei danni, a causa dell'utilizzo di acqua di mare.
A tale evento seguiva procedimento penale, nell'ambito del quale, su incarico del PM, veniva redatta una perizia volta a stabilire le cause dell'incendio, individuate nel surriscaldamento del camino del forno-pizzeria a causa della presenza di fuliggini e parti incombuste per assente o carente manutenzione, nonché nella eccessiva prossimità del camino con la struttura lignea del tetto.
Veniva svolto, altresì – in sede civile - procedimento per ATP, portante RG N. 2677/2017, che accertava la causa dell'incendio nella non corretta posa in opera della canna fumaria escludendo, tuttavia, la assenza di manutenzione come causa principale.
A seguito di dissequestro del palazzo, iniziavano i lavori di messa in sicurezza e di rifacimento del tetto, che terminavano con una spesa complessiva pari ad € 212.706,28, suddivisa fra i singoli proprietari in ragione dei loro millesimi di proprietà.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea e CP_15 richiamava l'esito della CTU svolta nel procedimento per ATP, chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale trasversale, il risarcimento per i danni subiti agli attori ed ai convenuti, in via concorrente e/o solidale.
Si costituiva, altresì, in giudizio il domandando, previa chiamata in Controparte_13 causa della , respingere tutte le domande avanzate nei suoi Parte_4 confronti perché infondate in fatto e in diritto e, in subordine, in caso di accertata responsabilità del nell'aggravamento dei danni subiti dai ricorrenti, dichiarare CP_13 tenuta a manlevare l'Ente da ogni e qualsivoglia pronuncia pregiudizievole, tanto CP_11 per sorte capitale che per interessi e spese, condannando la stessa al pagamento di quanto dovuto sulla base delle condizioni di polizza.
Si costituiva in giudizio anche il quale, in via preliminare, chiedeva essere Controparte_4 estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, in quanto aveva svolto il l'incarico di direttore architettonico dei lavori di manutenzione straordinaria, che avevano interessato il fabbricato di piazza Bastreri 21 nell'anno 2009, mentre il progetto relativo alla sostituzione del tratto esterno della canna fumaria era stato realizzato direttamente dall'architetto . Domandava, previa chiamata in causa della Compagnia Parte_1
Assicuratrice , dichiarare inammissibili, improponibili, Controparte_19 improcedibili e comunque respingere le domande tutte proposte da nei suoi CP_15 confronti e, in subordine, individuare la misura della percentuale di responsabilità a lui imputabile, con esclusione della solidarietà con gli altri convenuti, e dichiarare tenuta e condannare al pagamento in suo favore delle somme che dovessero CP_12 risultare accertate in corso di causa, dichiarando comunque tenuta a tenerlo CP_12 integralmente indenne ed a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla lite. Infine, chiedeva porre a carico di della assicuratrice terza chiamata, secondo CP_15 il criterio della soccombenza, le spese di lite.
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo, previa chiamata in causa di Parte_1 [...]
e respingere ogni domanda degli attori Controparte_1 Controparte_20 per infondatezza delle medesime o, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedeva accertare le cause dell'evento dannoso e la misura del danno eventualmente riconducibile causalmente alla condotta o responsabilità di , Parte_1 operando le dovute riduzioni in conseguenza delle condotte e responsabilità di tutte le parti nella causazione dell'evento dannoso. In ipotesi di effettivo addebito, domandava dichiarare le compagnie assicurative e Controparte_1 Controparte_20 tenute a manlevarla completamente da ogni addebito e spesa, comprese quelle di giudizio, in virtù delle polizze assicurative dedotte, con condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio, secondo soccombenza.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva in giudizio domandando Controparte_11 rigettare le domande tutte rivolte all'assicurato siccome infondate in fatto e in diritto, ed accertare e dichiarare che l'obbligo di garanzia era contenuto nei limiti di polizza.
Si costituiva, altresì, in giudizio la terza chiamata chiedendo Controparte_1 rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'assicurata in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto, non essendo gli eventi per cui è causa attribuibili, nemmeno parzialmente,
a sua responsabilità. In via subordinata, nel caso in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità a carico dell'assicurata, domandava liquidare il danno secondo le corrette risultanze di causa e dichiarare obbligata a manlevare nei limiti della CP_1 Parte_1 quota di responsabilità che dovesse risultare ad essa ascrivibile, e comunque nei limiti dei massimali di polizza, dedotti gli scoperti e le franchigie contrattualmente convenute.
Si costituiva in giudizio anche chiedendo, in via preliminare, Controparte_12 rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta da nei suoi confronti Controparte_4 in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando che ove , Controparte_4 nell'esecuzione del suo incarico professionale fosse accertato avesse compiuto azioni od omissioni tali da integrare un reato doloso, non sussistevano le condizioni di operatività della garanzia assicurativa. Richiamava comunque l'intervenuta decadenza dell'assicurato dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo. Nel merito, domandava rigettare tutte le domande formulate da nei suoi confronti, previo rigetto delle domande Controparte_4 svolte dagli attori e da in quanto infondate in fatto e in diritto o, in subordine, CP_15 in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia, limitare comunque l'eventuale condanna di nei limiti del massimale e della franchigia di polizza. CP_12
Si costituiva, infine, chiedendo respingere la domanda di garanzia di Controparte_3
per inoperatività della polizza assicurativa e, in subordine, respingere la Parte_1 domanda attorea nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
Con provvedimento del 27.05.2021 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_14
[...]
Si costituivano volontariamente in giudizio e in qualità di unici CP_9 CP_10 eredi di , deceduta il 15.06.2021, richiamando il contenuto di tutti i precedenti Per_1 atti, memorie e verbali degli attori, ed insistendo per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate, anche in controprova, nell'interesse di . Per_1
Il Giudice di primo grado, acquisita la relazione di ATP, dato atto della produzione della perizia redatta dal tecnico incaricato dalla Procura di La Spezia, nonché dell'espletamento della prova per interrogatorio di , con l'impugnata sentenza così statuiva: “- Parte_1 accerta la responsabilità del OM. e di Controparte_4 Controparte_14
[... per l'incendio verificatosi in data 12/6/2016 -accerta la responsabilità di Parte_1 ex art. 2051 cc nei confronti degli attori e della convenuta nei rapporti interni: - CP_15 attribuisce nella misura del 50% ciascuno la responsabilità tra il OM. CP_4
ed -accerta e dichiara il diritto di regresso di
[...] Controparte_14
nei confronti del OM. e di Parte_1 Controparte_4 [...] per l'effetto, -condanna , CP_14 Controparte_4 [...]
in solido al pagamento delle seguenti somme a favore CP_14 Parte_1 di: e : € 138.652,00 -Celle : € 190.054,00 CP_9 CP_10 CP_6 CP_5
: € 17.000,00 Oltre accessori come in parte motiva;
-accerta la responsabilità CP_8 ex art. 2051 cc del per l'aggravamento dei danni agli appartamenti Controparte_18 di e e E per l'effetto -condanna il Per_4 CP_6 CP_5 Controparte_18
al pagamento a favore di e della somma di € 7250,00
[...] CP_9 CP_10
e di e di € 7250,00, oltre accessori come in parte motiva;
-accerta CP_6 CP_5 la responsabilità del OM. di e Controparte_4 Controparte_14
in solido nei confronti di per i danni dalla Parte_1 Parte_3 stessa subiti E per l'effetto -condanna il OM. Controparte_4 [...]
e in solido al pagamento in favore di CP_14 Parte_1 [...] della somma complessiva di € 13.000,00; -accerta la sussistenza e Parte_3
l'operatività della polizza stipulata dal OM. con AR. Insurance ltd E per Controparte_4
l'effetto -condanna AR NS LTD a mantenere indenne il OM. Controparte_4 dal pagamento delle somme che dovrà corrispondere sulla base della presente sentenza, con l'applicazione della franchigia prevista;
-accerta la sussistenza e l'operatività della polizza stipulata da con -dichiara la Parte_1 Controparte_1 tardività della domanda di manleva proposta da in merito alla domanda Parte_1 riconvenzionale trasversale avanzata da nei suoi confronti;
Parte_3 Pt_3
E per l'effetto -condanna a mantenere indenne Controparte_1 Pt_1
dal pagamento delle somme che dovrà corrispondere agli attori sulla base della
[...] presente sentenza, con l'applicazione della franchigia prevista;
-rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
-accerta la Parte_1 Controparte_3 sussistenza e l'operatività della polizza stipulata dal con Controparte_18
E per l'effetto -condanna quegli ASSICURATORI CHE Parte_5 Parte_5
HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO N.A0160260100 a mantenere indenne il dal pagamento delle somme che dovrà corrrispondere sulla base Controparte_18 della presente sentenza, con l'applicazione della franchigia prevista;
-compensa le spese di lite tra e;
-condanna il OM. Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
in solido al pagamento del 90% delle spese Controparte_14 Parte_1 di lite in favore degli attori ed il per il restante 10% che Controparte_18 liquida in complessivi € 42.668,00 per compenso professionale ed € 1241,00 per spese;
-- condanna il OM. , Controparte_4 Controparte_14 Parte_1 in solido al pagamento in favore degli attori del compenso liquidato al CTU nel procedimento per ATP pari ad € 8000,00 per compenso professionale ed € 418,80 per spese, oltre accessori di legge;
-condanna il OM. , Controparte_4 Controparte_14
[... e in solido al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di Parte_1 che liquida in complessivi € 5077,00, per compenso professionale oltre CP_15 accessori di legge, € 5635,00 per compenso professionale oltre accessori di legge nel procedimento per ATP ed € 1000,00 per spese relative al proprio CTP.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando respingere ogni domanda Parte_1 degli attori in quanto infondata, respingendo altresì la domanda riconvenzionale formulata da in quanto anch'essa infondata in fatto e in diritto. In subordine, chiedeva CP_15 accertare le cause dell'evento dannoso e la misura del danno eventualmente riconducibile causalmente alla condotta o alla responsabilità di e, per la ipotesi di effettivo Parte_1 addebito, dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla Controparte_1 completamente da ogni addebito e spesa.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili metodo e conclusioni cui è giunto il CTU e, per l'effetto, ha ritenuto causa dell'incendio l'errata installazione della canna fumaria. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui il RI, pur avendo accertato la responsabilità dell'evento in capo al OM. (quale direttore dei CP_4 lavori) e alla (quale ditta esecutrice), ha condannato al Controparte_14 risarcimento in favore degli attori e di anche CP_15 Parte_6 Parte_1
(quale proprietaria della canna fumaria). In ogni caso, erroneità della sentenza nella parte in cui la condanna è stata disposta in via solidale. Violazione di legge in relazione alle seguenti disposizioni: artt. 2051 e 2055 c.c.; 3) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la tardività della domanda di manleva proposta da in merito alla domanda riconvenzionale trasversale avanzata da Parte_1 nei suoi confronti e, per l'effetto, ha escluso la manleva Controparte_21 di rispetto alle somme che , quale assicurata, è stata condannata a CP_1 Parte_1 risarcire (in solido col OM. e in favore della predetta CP_4 Controparte_14 società in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale in questione.
Errore di fatto e violazione di legge in relazione alla seguente disposizione: art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c.; 4) Erroneità della sentenza impugnata – per omessa pronuncia - nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha dichiarato tenuta a tenere indenne CP_1
anche in relazione alle proprie spese legali. Violazione di legge in relazione alle Parte_1 seguenti disposizioni: artt. 112 c.p.c. e 1917, comma 3, c.c.
Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento rubricato con rg. 769/2024, Dac domandando rigettare tutte le domande avanzate Controparte_12 nel giudizio di primo grado nei confronti di e, comunque rigettare la Controparte_4 domanda di manleva e garanzia svolta da quest'ultimo nei confronti di . In CP_12 via subordinata, domandava accertare e dichiarare che la causa dell'incendio non era quella evidenziata nelle conclusioni cui era giunto il CTU ing. all'esito del procedimento per Per_2
ATP rg. 2677/2017. In particolare, lamentava: 1) Nullità della sentenza di primo grado per omessa e/o insufficiente motivazione;
2) Erroneità della motivazione per infondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il CTU ing. . Per_2 Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento rubricato rg.
788/2024, altresì il quale chiedeva accertare e dichiarare la nullità della Controparte_4 stessa per omessa e/o insufficiente motivazione rigettando, per l'effetto, tutte le domande avanzate nei suoi confronti nel giudizio di primo grado. In subordine, domandava comunque respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti dagli attori e da nonché CP_15 dalla terza chiamata e, in caso di sua accertata responsabilità, chiedeva CP_12 individuare la misura della percentuale di responsabilità a lui imputabile e dichiarare tenuta e condannare al pagamento delle somme che dovessero risultare accertate CP_12 in corso di causa. In particolare, censurava la sentenza di primo grado per: 1) Omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili metodo e conclusioni cui è giunto il CTU con omessa e/o carente motivazione;
2) Erroneità della sentenza per erronea motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto causa dell'incendio la non corretta installazione della canna fumaria imputandone la corresponsabilità al EO e condannando il medesimo a pagare, in solido con CP_4 altri i danni e le spese reclamati dagli attori e dalla convenuta Errore su un fatto CP_15 decisivo della controversia;
3) Erroneità della sentenza impugnata – per omessa pronuncia
- nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha dichiarato tenuta a tenere CP_12 indenne anche in relazione alle proprie spese legali. Violazione di legge in Controparte_4 relazione alle seguenti disposizioni: art 112 c.p.c.e 1917, comma 3, c.c.
chiedeva accogliere il primo ed il secondo motivo di appello principale svolto CP_1 da , rigettare il terzo motivo di appello e dichiarare assorbito il quarto motivo per Parte_1 effetto dell'accoglimento del primo e del secondo e quindi riformare la sentenza nei limiti di quanto dedotto ed osservato con il primo ed il secondo motivo di appello. In caso di riconoscimento di responsabilità a carico di per insufficiente manutenzione della CP_15 canna fumaria, domandava accogliere l'eccezione di inoperatività della polizza per effetto dell'esclusione di cui alla specifica previsione di cui al punto 4) del paragrafo 2.4.1 del
Quadro II delle condizioni particolari di polizza.
MA. domandava, previa riunione al primo procedimento instaurato dei procedimenti Pt_2 rg. 769/2024 e rg. 788/2024, rigettare l'appello, con condanna dell'appellante alle spese processuali in suo favore. chiedeva riunire al primo procedimento instaurato di quelli recanti rg. 769/24 Controparte_3
e rg. 788/24, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Anche instava per la riunione. Controparte_4 Si costituivano altresì in giudizio , , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, e domandando, previa riunione dei procedimenti rg.
[...] CP_9 CP_10
788/2024 e 769/2024, rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile e Parte_1 comunque infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza gravata. Spiegavano appello incidentale censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui, pur avendo ritenuto provata l'omessa manutenzione della canna fumaria di proprietà di
, ne ha escluso il contributo causale in relazione alla propagazione e Parte_1 all'aggravamento dell'incendio, nonché laddove non ha condannato, in via solidale, CP_15
e anche per tale ulteriore concorrente titolo di responsabilità.
[...] Parte_1 chiedeva, previa riunione dei procedimenti R.G. n. 769/2024 e RG Controparte_11
n. 788/2024, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal RI di La Spezia.
Anche domandava, previa riunione dei procedimenti, l'accoglimento dei Controparte_22 motivi di appello dalla stessa dedotti nel giudizio rubricato rg. 769/2024.
Con provvedimento del 25.9.2024 La Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata formulata da . Controparte_22
Con provvedimento del 11.12.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di e Controparte_13
e la mancata costituzione in giudizio degli stessi, ne dichiarava la Controparte_14 contumacia.
Indi, con due distinti provvedimenti, disponeva la riunione al presente giudizio dei procedimenti rg. 769/2024 e rg. 788/2024, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al 27.5.2025.
Con provvedimento del 28.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 27.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza, concessi i termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante assume anzitutto l'erroneità della statuizione di primo grado in Parte_1 ordine all'accertamento delle cause dell'incendio.
Sottolinea che, quanto alle asserzioni dei Vigili del Fuoco che convergono con le valutazioni della decisione impugnata, esse sarebbero erronee, in quanto hanno escluso che l'incendio abbia avuto origine da uno degli appartamenti dell'ultimo piano sul presupposto che nessuno dei testimoni sentiti aveva visto uscire fumo dalle finestre, mentre tale circostanza sarebbe smentita dalle fotografie e filmati allegati.
Con riferimento alle perizie (rese in sede penale e civile) esse non concorderebbero sulle cause dell'incendio, seppure individuandole in problematiche connesse alla canna fumaria.
In particolare, l'Ing. in sede penale sostiene che la canna si sarebbe riscaldata fino a Per_5
600/700 gradi per effetto di un fuoco interno di fuliggine e avrebbe così provocato
l'accensione degli elementi lignei del tetto e dell'isolante; l'Ing. sostiene, al contrario, Per_2 che l'innesco possa essere avvenuto per effetto del normale calore della canna che, a suo dire, avrebbe provocato negli anni la carbonizzazione e poi l'auto accensione degli elementi lignei del tetto che egli ipotizza essere stati posti a diretto contatto con la medesima.
Insta, pertanto – in via subordinata – per la concessione di nuova consulenza tecnica di ufficio
Assume che le conclusioni cui è giunto l'Ing. sarebbero smentite dalla presenza di Per_5 una etichetta cartacea ad una quota inferiore di circa 1,5 metri rispetto all'attraversamento della falda e dalla colorazione non alterata della canna fumaria, incompatibili con un incendio innescatosi all'interno della canna stessa, oltre che dalle prove tecniche effettuata.
Indica come scientificamente inverosimile il fenomeno ipotizzato dal CTU ing . Per_2
Aggiunge che, se entrambe le perizie affermano che l'incendio è derivato dalla non corretta esecuzione e regola d'arte dei lavori di rifacimento della canna fumaria, esse non indicano quale sarebbe l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, considerato – peraltro – che la canna fumaria aveva regolarmente funzionato negli otto anni antecedenti, mentre non era un dato conosciuto il fatto che gli impianti elettrici a servizio degli appartamenti fossero a norma.
Assume che il RI non si sia espresso in ordine alle contestazioni mosse alla ctu, alla quale ultima contrappone le conclusioni dell'esperta in semiotica di incendi , Persona_6 la cui relazione era state prodotta in primo grado dalla difesa del OM. . Lamenta, CP_4 in particolare, che il RI non ha esaminato leconsiderazione dell'esperta Per_6 secondo le quali “il condotto metallico ha il colore argento originale di produzione;
il condotto non presenta alcun viraggio di colore pertanto significa che non ha subito un incendio di fuliggine;
l'elemento presenta inoltre l'etichetta di certificazione del prodotto ancora integra.
Ciò conferma l'assenza di riscaldamento del sistema.”
La assume che l'Ing. , nell'inserire nel software di calcolo i dati necessari, Per_6 Per_2 abbia imputato alla temperatura dei fumi in uscita dal forno il valore di 547°C, dato sbagliato in quanto altrimenti le pizze sarebbero bruciate; oltre ad avere riportato la temperatura dei fumi in uscita, corrispondente a 140°C, anziché la effettiva temperatura del condotto fumario interno, che corrisponde al minor valore di 87,9°C .
Il fatto che la temperatura a regime del tratto finale della canna fumaria non superava i 40°C, come ipotizzato dalla era confermato dalla circostanza che diversamente nelle Per_6 adiacenze del condotto fumario il materiale isolante interno si sarebbe liquefatto provocando gocce che avrebbero sporcato tanto il tubo esternamente quanto il condotto, creando una vera e propria colatura che sarebbe rimasta visibile anche dopo l'incendio
Ne fà derivare quindi anche dall'esame del materiale fotografico - che l'innesco dell'incendio
è avvenuto all'interno dell'appartamento di . Per_1
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo accertato la responsabilità dell'evento in capo al OM. (quale direttore dei lavori) CP_4
e alla (quale ditta esecutrice), ha condannato al risarcimento in Controparte_14 favore degli attori e di anche , nella qualità Controparte_21 Parte_1 di proprietaria della canna fumaria. Insta quindi per l'esclusione della propria responsabilità, quale proprietario custode ex art. 2051 c.c. a fronte dell'accertamento positivo che il danno
è stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. In subordine chiede la riduzione della sua responsabilità, considerato Contr che anche ha locato a O gli spazi adibiti a esercizio aperto al pubblico per CP_8 ristorazione.
Il geom impugna la sentenza di primo grado nel procedimento riunito dolendosi CP_4 anzitutto della omessa e/o carente motivazione nel ritenere condivisibili metodo e conclusioni cui è giunto il CTU.
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto causa dell'incendio la non corretta installazione della canna fumaria, imputandone la corresponsabilità al EO . CP_4
L'appellante , assicuratrice del geom , con il primo motivo CP_12 CP_4 deduce che la motivazione della sentenza impugnata, per quanto attiene alle cause dell'innesco dell'incendio è del tutto insufficiente. Con il secondo motivo si duole del recepimento da parte del provvedimento impugnato delle erronee conclusioni cui è giunto il ctu nominato in sede di atp, ing. . Assume che la causa dell'incendio non può essere Per_2 attribuita all'elevata temperatura della canna fumaria che, nel tempo, secondo il CTU, avrebbe innescato l'accensione delle parti in legno della copertura poste nella sua immediata prossimità, in quanto tale conclusione…contrasta con lo stato di conservazione sia della canna fumaria in acciaio inox che – e a maggior ragione – dell'etichetta che vi si trova applicata.
Gli appellati nonché appellanti incidentali , , CP_5 CP_6 Controparte_7
, nonché e eredi di svolgono CP_8 CP_9 CP_10 Per_1 anzitutto eccezione di inammissibilità ex art 342 cpc in ordine all'appello di parte , Parte_1 richiamando la validità delle osservazioni del ctu ing . Per_2
In via preliminare, propongono eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo gli appellati, infatti, l'atto di appello non avrebbe specificato come l'appellante intendeva modificare la sentenza.
L'eccezione è infondata.
Nell'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: rigettare la domanda risarcitoria svolta nei confronti di Parte_1 in quanto neppure responsabile quale custode, avendo avuto l'incendio un'origine alla medesima non imputabile – neppure nella qualità anzidetta – ovvero una riduzione della responsabilità della stessa .
Non è, invece, necessario un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Svolgono quindi appello incidentale, che parte appellata assume essere tardivo CP_15 in quanto contenuto nella comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine Cont breve decorrente dalla notifica della sentenza ad istanza di , e quindi oltre trenta Pt_2 giorni.
Gli appellanti incidentali ne assumono la tempestività, in quanto effettuato nel termine di cui all'art. 343 c.p.c., ed essendo l'interesse a proporre tale appello incidentale sorto in seguito alle iniziative degli appellanti principali , e . Parte_1 CP_4 CP_12
I motivi d'appello incidentale dedotti attengono all'asserito errore di fatto in cui sarebbe incorso il RI nel non considerare anche il contributo causale concorrente dell'omessa manutenzione e della presenza di fuliggine nella canna fumaria rispetto all'incendio ed all'errore di diritto per violazione degli artt. 2051 e 1571 e ss. cc non avendo condannato, in ContrPa via solidale, e , anche per tale ulteriore concorrente titolo di responsabilità. Parte_1
Orbene, l'art. 343, co. 1, c.p.c. prevede che l'appello incidentale debba essere proposto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ossia entro il termine di decadenza di 20 giorni prima l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
La Corte di Cassazione richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa, dunque a prescindere dal fatto che già esistesse o meno un autonomo interesse ad impugnare (Cass., III sez., n. 26139 del 5 settembre 2022: “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale
è dichiarata inammissibile;
in tal senso anche Cass SSUU n 8486/2024).
L'appello deve pertanto ritenersi ammissibile, vieppiù considerato che gli appelli principali ha rimesso in discussione l'accertamento delle responsabilità per la causazione dell'incendio.
Gli appellati danneggiati, nell'affermare la correttezza della decisione impugnata, evidenziano che l'immagine in figura 15 (allegata alla ctu) dimostra la presenza di elementi a contatto con la canna fumaria (I segni sulla superficie esterna della canna fumaria mostrano che, in quella porzione, i pannelli erano aderenti. Sono visibili le colature del materiale isolante, figura 32. La linea netta di demarcazione dell'alterazione cromatica indica
l'aderenza del materiale). Affermano che è stato escluso radicalmente, sia dalla CTU, sia dalla perizia redatta dall'Ing. u incarico della Procura e sia dal verbale dei VV.FF. che Per_5
l'incendio possa essere stato cagionato da un presunto guasto elettrico (“Guasto elettrico radicalmente indimostrato e che non è mai avvenuto, quando la sommità dello stabile di Pz.
Bastreri ha cominciato a bruciare, nell'appartamento di la televisione era Per_1 ancora accesa”).
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto afferiscono all'accertamento delle cause dell'incendio e della conseguente responsabilità in capo alle parti.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 17 aprile 2019,
n. 10747, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. La ctu ha risposto analiticamente alle osservazioni dei ctp, ed effettuato analisi, che hanno permesso di escludere concause, individuando la causa dell'evento nella non corretta posa della canna fumaria in corrispondenza dell'attraversamento del tetto. Le motivate conclusioni che si vanno ad esaminare determinano anche l'esclusione del rilievo della relazione redatta dalla esperta in semiotica di incendi , in ordine alla quale il RI (a Persona_6 maggior ragione neppure trattandosi di ctp) non era tenuto ad ulteriori considerazioni.
In particolare, si osserva che il ctu ha accertato che la causa dell'incendio può essere individuata nella non corretta posa in opera della canna fumaria in corrispondenza dell'attraversamento di falda, nell'assenza di collaudo del sistema (in carico ad installatore e Direttore Lavori), evidenziando che non sono stati reperiti tra i documenti depositati, né il progetto dell'impianto di scarico dei fumi né il certificato di conformità dell'impianto.
Va ricordato che l'incendio ha causato la distruzione della copertura dell'edificio, dei due appartamenti all'ultimo piano e di una parte del tetto dell'edificio adiacente. In particolare, il
CTU ha evidenziato che “La temperatura di auto-accensione del legno è di circa 200-250°C.
Tuttavia, quando il legno è a contatto con superfici calde per molto tempo, possono avvenire fenomeni di carbonizzazione già a 130 °C. Questo fenomeno è detto anche combustione senza fiamma perché il legno è interessato nel tempo da un processo di degrado di distillazione da pirolisi che libera piccole quantità di gas infiammabili. Questo favorisce la possibilità di accensione spontanea a temperature anche molto minori. L'incendio all'esterno della canna fumaria non è confinato tra le pareti del condotto ma si origina sugli elementi strutturali combustibili posti in adiacenza propagandosi velocemente a tutta la copertura, specialmente in presenza di tetto ventilato. I punti essenziali per le valutazioni della possibilità di innesco sono: a) I risultati delle verifiche indicano una temperatura dei fumi in uscita superiori a 140°C che, dopo 3 ore dall'accensione, può essere considerata molto prossima a quella della parete della canna fumaria. b) L'immagine in figura 15 dimostra la presenza di elementi a contatto con la canna fumaria. I segni sulla superficie esterna della canna fumaria mostrano che, in quella porzione, i pannelli erano aderenti. Sono visibili le colature del materiale isolante, figura 32. La linea netta di demarcazione dell'alterazione cromatica indica l'aderenza del materiale. In un altro punto dove il materiale non era aderente il segno di demarcazione superiore non sarebbe presente e la colorazione diffusa, figura 33 (canna fumaria generica soggetta a surriscaldamento). c) Il tetto era realizzato con pannelli in legno OSB e isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato classificati D-s1, d0 ed
E, ossia materiali combustibili infiammabili. La temperatura limite di impiego per il materiale isolante è di 75°C (Allegato 5 - scheda tecnica pannello). d) La presenza dell'isolante dei pannelli impedisce la dispersione del calore, aumentando localmente la temperatura a contatto con il condotto aggravando la situazione per gli elementi in legno. e) In corrispondenza del cornicione, ed anche dell'attraversamento della canna fumaria, al di sotto dei pannelli era presente anche un tavolato continuo su cui gli stessi pannelli poggiavano (figura 34 cap. 12.6). Considerando quanto sopra elencato si può concludere che il livello di temperatura raggiunto ha indotto, nel tempo, prima la carbonizzazione poi
l'autoaccensione nei pannelli di legno con cui era costruito il tetto. L'incendio si è sviluppato
e propagato a tutto il tetto, innescando anche la fuliggine nella parte finale della canna fumaria, figura 14. Un altro segno che aiuta a localizzare le fasi iniziali dell'incendio può essere individuato nella combustione del travetto adiacente il camino. In figura 16 si può osservare la porzione finale del travetto ritrovata nel cortile sottostante e in figura 17 il punto di distacco. La parte caduta presenta una combustione pressoché concentrata nella zona di distacco. Gli altri travetti sullo stesso lato della falda hanno segni di carbonizzazione più diffusi. Si può stabilire che il distacco sia avvenuto nelle fasi iniziali dell'incendio, quando il tavolato non era ancora stato interessato completamente. In aggiunta, dall'analisi degli avvenimenti, non possono essere escluse le dichiarazioni dei testimoni che affermano di aver visto il terminale in rame adagiato sulla copertura e le fiamme uscire dalla canna fumaria. Uno solo dei testimoni discorda sulla posizione delle fiamme per poi ritrattare la sua dichiarazione. Considerando tutti gli elementi emersi la causa dell'incendio può essere individuata nella errata messa in opera della canna fumaria”…. “L'impossibilità di utilizzare
l'idrante adiacente l'edificio ha fermato le operazioni di entrambe le squadre dei VV.F. per un lasso di tempo tra i 10 ed i 15 minuti. Questo non ha causato un aggravio del danno agli alloggi dell'ultimo piano o alla copertura in quanto, già prima dell'interruzione l'incendio era generalizzato. L'estensione e lo sviluppo dell'incendio al tetto adiacente possono essere imputato al malfunzionamento della presa antincendio in quanto l'interruzione è avvenuta nelle prime fasi di propagazione dell'incendio, l'aggravio del danno può essere valutato come l'80% del totale dei costi relativi alla riparazione di tale copertura”.
Il ctu ha esaminato le osservazioni ctp di parte : “secondo il Tecnico di parte arch Parte_1
l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un incendio scaturito all'interno Pt_1 dell'appartamento di esteso solo in un periodo successivo alla copertura. A Per_1 sostegno di tale ipotesi presenta alcune foto ritrovate su portali di informazione e uno stralcio dell'Annotazione di Polizia Giudiziaria”. Anche con riferimento alle osservazioni del ctp di parte il ctu ha richiamato quanto da questi dedotto: “In primo luogo il CTP non CP_4 condivide il fatto che l'accertamento delle cause possa essere effettuato con l'analisi documentale. Tra gli elementi cardine vengono messi in discussione due punti: i) la zona di innesco dell'incendio e ii) la presenza di fumo o fiamme all'interno degli alloggi al momento dell'evacuazione. A sostegno della contestazione viene considerato come le osservazioni dei VV.F. intervenuti siano avvenute in una fase in cui l'incendio era sviluppato sull'intero piano, quindi non poteva essere visibile il punto di innesco. In aggiunta, viene richiamato un verbale dei Carabinieri redatto alle ore 22 del giorno stesso dell'incendio e le foto 6 e 7 della relazione del CTU a dimostrazione della presenza di fiamme all'interno degli alloggi dell'ultimo piano. La successiva osservazione prende in considerazione l'origine elettrica dell'incendio.….. In conclusione viene contestata la certezza che si possa escludere l'incendio di origine elettrica.d) Per quanto riguarda la possibilità che l'incendio possa essere scaturito dalla cucina nell'appartamento di vengono richiamati gli stessi principi Per_1 del punto precedente (assenza di certificati di conformità).” Stesse considerazioni sono state svolte dal ctp di parte e richiamate dal ctu. CP_12
In ordine alle fotografie allegate, il ctu chiarisce che si tratta di materiale reperito in rete e che le riproduzioni parziali possono indurre errate interpretazioni. Le immagini riportate dall'Ing. nelle sue osservazioni sono ritagliate. La porzione ritagliata dalla prima Per_7 immagine, quella dove si vede il fumo uscire da una delle finestre, ritrae gli agenti le Forze dell'Ordine ed il nastro bianco posizionato per delimitare l'area. Questo particolare è già stato commentato (vedi paragrafo 5.2) e non necessita di ulteriori approfondimenti. Inoltre, come si legge nell'annotazione dell'App. , gli occupanti si sono affacciati verso piazza Pt_7
Basteri richiamati dalle urla dei passanti, quindi la finestra è stata aperta prima dell'evacuazione. Detto questo è plausibile che dopo diversi minuti (da 10 a 20) il fumo abbia potuto trovare una via di sfogo in essa. Come ulteriore conferma dell'assenza di incendio all'interno dei locali si possono osservare i vetri integri delle finestre delle stanze e della cucina (cucina di figura 5 della relazione) oltre che la totale assenza di Per_1 annerimento delle pareti, figure 26 e 27 (stanza dalla finestra della quale usciva il fumo).
Invece la definizione del punto di innesco deriva dall'analisi delle immagini scattate dai VV.F. il giorno successivo l'incendio, unite alle dichiarazioni dei presenti, delle quali sono ripotati ampi stralci anche della relazione n° 3563 di P.G. dei VV.F.
Il calcolo delle temperature dei fumi è stato condotto, proprio per permettere alle parti di replicare tali analisi, con un programma inserendo la geografia, le geometrie, la caratteristiche del bruciatore, i risultati mostrano che la temperatura dei fumi di uscita poteva essere tra i 140 ed i 180°C…L'osservazione attenta dell'etichetta permette di notare come il bordo sia deformato e mostri un principio di distacco, inoltre la colorazione non è certamente di colore bianco puro, figura 9. Tutto questo è compatibile con le condizioni di esercizio e vetustà e non dimostra in alcun modo le temperature di esercizio. Le valutazioni espresse dall'Ing. risultano imprecise e le immagini dallo stesso riportate non Per_7 consentono un'analisi di dettaglio. Chiarisce il ctu che il programma di simulazione non identifica la posizione della temperatura di parete, inoltre non è in grado di simulare la temperatura di parete in caso di presenza locale di materiale a contatto con la canna fumaria. Il richiamo parziale dei risultati è insufficiente ad analizzare quanto può essere accaduto. Infatti nel caso 4 i risultati mostrano una temperatura di parete di 126 °C. Come già detto la presenza di materiale a contatto con la canna fumaria impedisce la dispersione del calore attraverso la superficie di metallo creando un aumento localizzato della temperatura segni sulla superficie esterna della canna fumaria mostrano che, in quella porzione, i pannelli erano aderenti.
Il ctu ha altresì escluso il rilievo causale dell'assenza di manutenzione all'esito di verifiche
(anche nel caso di condotto in condizioni ideali non si rileva un abbattimento della temperatura dei fumi in uscita. Nel caso particolare, viste le dimensioni dello scarico
(sovrabbondanti), il tiraggio prevale sulle perdite di carico e rende pressochè ininfluente il loro effetto”).
A fronte delle motivate (anche alla luce delle contestazioni dei tecnici di parte) evidenze degli accertamenti peritali svolti in sede civile, posti a fondamento della statuizione di primo grado, è seguita l'individuazione dei soggetti responsabili dell'incendio che ha determinato il danneggiamento degli immobili, ossia l'installatore dell'impianto, il progettista e direttore dell'intervento e la proprietaria e custode dell'impianto medesimo (oltre all'accertamento del concorso causale all'aggravamento dei danni cagionati dall'incendio, addebitabile al custode dell'idrante che, a causa del suo malfunzionamento, ha agevolato l'estensione del rogo dal fabbricato nel quale è scoppiato a quello adiacente, circostanza non oggetto del presente giudizio d'appello).
Il ruolo di , pacificamente e documentalmente incaricato dai committenti di Controparte_4 redigere il progetto degli interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato (comprensivi della posa in opera di nuova canna fumaria a servizio del ristorante) e di vigilare sugli stessi quale direttore dei lavori, ne determina la responsabilità per l'errata progettazione della nuova canna fumaria, effettuata senza tenere conto delle distanze necessarie tra l'impianto e l'orditura lignea del tetto, oltre che per il ruolo di direttore dei lavori in quanto tale tenuto ad evitare difetti costruttivi (non risulta abbia redatto il certificato di conformità dell'impianto e quindi l'esecuzione a norma di quest'ultimo.
è proprietaria e come tale custode della canna fumaria non correttamente Parte_1 installata, per servire locali di sua proprietà, a nulla rilevando che anche altri abbiano affittato Contr locali al conduttore Si tratta di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 Pt_2 cc, che può essere esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito, che nella fattispecie non è emersa, non rinvenendosi un fatto del terzo o dei danneggiati idoneo ad interrompere l'accertata eziologia del danno.
Si conferma la correttezza dell'accertamento, nei rapporti interni della responsabilità al 50% ciascun per quanto riguarda il geom ed e la responsabilità CP_23 Controparte_14 CP_2 di ex art. 2051 cc con diritto di regresso di quest'ultima nei confronti del Parte_1
e di CP_4 CP_14
Contr La esclusione della responsabilità di deve essere confermata alla luce del fatto Pt_2 che il calore generato da un incendio di fuliggine avrebbe determinato il distacco dell'etichetta adesiva di designazione, che è stata ritrovata ad una quota inferiore di circa m
1,5 rispetto all'attraversamento di falda, oltre ad un'alterazione cromatica dell'acciaio.
SI tratta di evidenze derivanti dagli accertamenti peritali, i quali hanno altresì portato a rilevare che la fuliggine presente nella parte finale della canna fumaria è bruciata proprio per effetto del calore dovuto all'incendio che ha originato dal tetto (figure 14 e 15).
Ne consegue che non si evidenzia nel vizio di manutenzione una concausa dell'evento.
Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in Parte_1 cui ha dichiarato la tardività della domanda di manleva proposta dalla medesima in merito alla domanda riconvenzionale trasversale avanzata da Controparte_21 nei suoi confronti ed ha conseguentemente escluso la manleva di Controparte_25
In particolare, deduce che erroneamente la sentenza appellata ha ritenuto che la convenuta assicurata avesse esteso la domanda di manleva solo con la comparsa di costituzione di nuovo difensore (depositata il 2.09.2021), dichiarando quindi che la domanda di manleva poteva essere accolta solo nei limiti del danno cagionato agli attori comproprietari, ma non anche relativamente al danno cagionato a CP_15
Deduce che invece la domanda di manleva in relazione alla domanda riconvenzionale Cont trasversale avanzata da VO era stata formulata con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (“in subordinata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli Contr attori o della domanda riconvenzionale della convenuta e per la denegata Parte_2 ipotesi di effettivo addebito”, chiedeva di “dichiarare le compagnie Controparte_1
e tenute a manlevare completamente la signora
[...] Controparte_20 Pt_1
da ogni addebito e spesa, comprese quelle di giudizio, in virtù delle polizze di
[...] assicurazione dedotte nella narrativa dell'atto di costituzione”). sul punto deduce la correttezza delle statuizioni della sentenza Controparte_25 appellata, osservando che all'esito della proposizione di tale domanda riconvenzionale trasversale la convenuta assicurata avrebbe dovuto richiedere il differimento della prima udienza di comparizione ai fini dello svolgimento della domanda di manleva nei confronti dell'esponente anche per effetto di detta domanda riconvenzionale trasversale. Tale domanda, così come per la prima volta proposta nell'ambito della prima memoria ai sensi dell'articolo 183, comma 6, n.1, c.p.c. è inammissibile in quanto tardiva. Orbene, l'estensione della domanda di manleva in relazione a detta domanda trasversale, non è comunque tempestiva, in quanto – secondo la stessa allegazione dell'appellante - non è stata svolta nella prima difesa utile successivamente alla domanda riconvenzionale Cont proposta da bensì nella memoria concessa all'esito della prima udienza. Pt_2
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il quarto motivo è dedotta da l'erroneità della sentenza impugnata laddove Parte_1 non ha dichiarato tenuta a tenere indenne anche in Controparte_25 Parte_1 relazione alle proprie spese legali. Assume la violazione di legge con riferimento agli artt.
112 c.p.c. e 1917, comma 3, c.c., avendo l'appellante chiesto la refusione delle spese di soccombenza ed ogni onere accessorio (“essere manlevata da ogni addebito”) quanto alle spese sostenute (“essere manlevata da ogni ogni spesa, comprese quelle di giudizio”), e pertanto avendo diritto alla refusione delle spese di resistenza sostenute per contrastare l'iniziativa del danneggiato, con il solo limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.
Sul punto rileva che le spese a cui fa riferimento la norma del comma Controparte_25 terzo sono ricomprese nell'obbligo di cui al primo comma di tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, mentre è evidente che se nessun obbligo venga statuito, contestualmente alcun obbligo potrà essere autonomamente posto a carico dell'assicuratore limitatamente alle sole spese di lite.
L'assunto dell'appellante non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte (Cass n 4275/2024) ha chiarito infatti l'onere di specifica domanda che l'assicurato che chiama in causa l'assicuratore deve proporre, per ottenere la ripetizione delle spese di resistenza ex. art. 1917 III comma cc: “ la generica domanda dell'assicurato di condanna dell'assicuratore alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.”
La richiesta di essere tenuto indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” non può essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo – salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo – o di compensazione giudiziale delle spese.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il terzo motivo il geom ha impugnato la parte in cui non ha dichiarato AR CP_4
Insurance LTD tenuta a tenere indenne il medesimo anche in relazione alle spese legali di resistenza, assumendo la violazione di legge in relazione agli artt 112 c.p.c.e 1917, comma
3, c.c.
Anche in tal caso – per le medesime ragioni già evidenziate - le conclusioni assunte dall'appellante nel giudizio di primo grado (“ed in accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta: b) dichiarare direttamente tenuta e condannare la
[...]
, al pagamento in favore degli attori e della Controparte_26 [...]
o di ogni altro eventuale soggetto delle somme tutte che dovessero Parte_3 risultare accertate in corso di causa, alla luce dell' istruttoria da esperirsi, e ad essi dovute da parte del geometra per i titoli dedotti in giudizio;
c) dichiarare in Controparte_4 subordine comunque tenuta la a Controparte_26 tenere integralmente indenne ed a manlevare il EO da ogni Controparte_4 conseguenza pregiudizievole della lite, condannando essa società assicuratrice al rimborso delle somme tutte che dovessero essere poste a carico del conchiudente per effetto dell' accoglimento della avverse domande, anche sotto il profilo delle spese di lite;
4) porre a carico degli attori o della e C o della assicuratrice terza Parte_3 chiamata, secondo il criterio della soccombenza, le spese, le competenze ed gli onorari di lite nonché dei costi di CTU “) non consentono di riconoscere le spese di resistenza.
Da ultimo si rileva che ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi Controparte_25
d'appello del proprio assicurato, respinti per le motivazioni che precedono, mentre le restanti domande sono assorbire dal rigetto dell'appello incidentale dei danneggiati.
Quanto a Succeduti A Quegli Assicuratori Dei Che Controparte_11 CP_11
Hanno Assunto Il Rischio Del Certificato N.A0160260100, nel ribadire che non sussiste contraddittorio tra la compagnia e le parti diverse dal proprio assicurato
[...]
, da' atto che non sono impugnate le statuizioni di condanna ad essi relative. CP_13
Quanto alla costituzione in giudizio di quale compagnia assicuratrice di _3
, nei confronti della quale la domandava di manleva era stata rigettata dalla Parte_1 sentenza appellata (““Risulta pacifico e documentato che la Polizza stipulata da Parte_1 con la compagnia non sia invocabile a copertura della responsabilità della Controparte_3
Sig.ra così come accertata, in quanto stipulata in relazione alla propria civile Parte_1 abitazione e non anche al diverso locale commerciale cui era esclusivamente asservita la canna fumaria. Deve pertanto essere rigettata la domanda di manleva”), essa è limitata alla richiesta di conferma della sentenza appellata. Non è stato formulato motivo d'appello sul capo del rigetto dall'assicurata.
Conclusivamente, alla luce del rigetto degli appelli principali ed incidentali, la sentenza appellata deve esse integralmente confermata.
In ragione del principio di soccombenza devono essere condannati , Parte_1 [...]
, , , , e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, nonché e in solido alla refusione CP_8 CP_9 CP_10 CP_12
Cont delle spese di lite del presente giudizio in favore di che si liquidano come in Pt_2 dispositivo in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto. Per il resto le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca e la posizione di e _3 Controparte_11
, non interessate da ragioni riferibili ai motivi d'impugnazione. Nulla per le
[...] spese di e stante la contumacia di questi Controparte_13 Controparte_14 ultimi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di , , Parte_1 Controparte_4
, , e , nonché e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, CP_10 CP_12
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , , , nonché l'appello Parte_1 Controparte_4 CP_12 incidentale proposto da , , e , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 nonché e e per l'effetto conferma la sentenza N. 492/2024 CP_9 CP_10 del RI di La Spezia.
Condanna , , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, e , nonché e CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
Cont Parte
refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di Controparte_27
che liquida in €4888,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per
[...] legge.
Compensa per il resto le spese di lite tra le parti. Nulla per le spese di lite con riferimento ai contumaci e Controparte_13 [...]
CP_14
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico di , , Parte_1 Controparte_4
, , e , nonché e CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
. CP_10 CP_12
Genova, 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno