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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 25.3.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 19.12.2024 e distinta al n. 739/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliato a Oristano, nello studio del difensore, avv. Robert Parte_1
Sanna, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
nonché Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentati e difesi dai funzionari, dott. Giuseppe Controparte_3
Zidda e dott. ssa Daniela Bande, con domicilio eletto presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, in via Trieste n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19.12.2024, ha evocato in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il , esponendo (in sintesi): Controparte_1
§ di essere un docente, attualmente assunto a tempo indeterminato;
§ di aver però in passato lavorato per il convenuto in forza di contratti d'insegnamento a tempo determinato, e di aver prestato servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (cfr. ricorso e allegati per dettaglio dei contratti e dei periodi di impiego);
§ che, se da un lato l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui, per ciascuno anno scolastico”, il DPCM n. 32313 del 23.09.2015 ha precisato, all'art. 2, che tale importo può essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e, il successivo DPCM del 28.11.2016 ha confermato tale interpretazione restrittiva;
§ di non aver quindi percepito, a differenza dei docenti di ruolo (anche se part time, anche se 1 in periodo di prova, anche se distaccati o fuori ruolo e, quindi, non impiegati in attività didattiche), e per il periodo detto (anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), il c.d. bonus di euro 500,00;
§ che, nello svolgimento del suo lavoro, il ricorrente ha offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo su di sé oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo;
§ che il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1842/2022, ha annullato il DPCM n. 32313 del 23.09.2015, e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata che, a dire del Giudice Amministrativo, impone di riconoscere l'emolumento di cui si tratta anche al personale precario, dovendosi, in difetto, prendere atto della contrarietà dell'esclusione ai diversi precetti della Carta (artt. 3, 35 e 97) e del CCNL 29.11.2007 (artt. 29, 63 e 64, che, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale scolastico, non distingue la posizione dei docenti di ruolo da quella dei precari);
§ che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato il contrasto tra l'esclusione di cui si tratta e la ormai nota “clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.03.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono essere accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelle dei lavoratori stabili comparabili;
§ che qualunque norma di diritto interno confliggente con tale principio deve essere disapplicata;
§ di aver diritto, pertanto, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, al pagamento e/o riconoscimento del beneficio economico, o in subordine al risarcimento del danno, nella complessiva misura di euro 1.500,00 (euro 500,00 x 3), oltre interessi e rivalutazione monetaria in caso di accoglimento della domanda subordinata.
1.1. Il si è costituito in giudizio, eccependo, esclusivamente che, vista Controparte_1 la natura non retributiva né pecuniaria del beneficio richiesto, sulle somme così rivendicate non spettano interessi legali.
1.2. All'esito dell'udienza del 25.3.2025, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha invitato le parti a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda avanzata in via principale da è fondata, e va quindi accolta. Parte_1
2.1. Premesso che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, ed ulteriormente evidenziato che gli elementi fattuali di causa sono pacifici e incontestati tra le parti, il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale, ormai assolutamente dominante, andato via via consolidandosi a partire dall'ordinanza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 18.5.2022, nell'ambito della causa n. 450/2021 (avente a oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausole 4.1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente), ha osservato e statuito: a) che la richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo, come già detto in premessa sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) che, per quanto concerne la nozione di condizioni di impiego, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quella dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra lavoratore e datore di lavoro (il modo, cioè, in cui tale attività si svolge e si caratterizza),
2 e che l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (ovvero, meglio, il fatto che la stessa venga o no riconosciuta) deve esser considerata condizione di impiego, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro;
c) che spetta al Giudice del merito, nel valutare i fatti, verificare e stabilire se il lavoratore, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo (circostanza, quest'ultima, che nel caso specifico è da reputarsi, invero, incontestata, visto che il ricorrente ha allegato di aver svolto un servizio identico a quello dei docenti di ruolo e il , costituitosi all'esclusivo scopo CP_1 di eccepire la non debenza di interessi, ha di fatto omes rvare e/o eccepire alcunché); d) che nell'ipotesi di specie non esiste ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica Controparte_1
è stata riconosciuta, e insegnanti assunti a tempo determinato, a cui il beneficio è stato, invece, negato (“la mera natura temporanea del lavoro … non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4”); e) che, dunque, “La clausola 4, punto 1, dell'Accodo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato de , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro CP_1
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazione e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi o attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2.2. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio e rispetto della stessa funzione della Corte di Giustizia (che, lo si rammenta, nel caso di specie si è pronunciata su una questione pregiudiziale, disponendo in ordine a come debba essere interpretato il diritto dell'Unione, cioè la più volte citata clausola n. 4), sia, più sostanzialmente, ché si tratta di orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso è stato successivamente confermato, a livello nazionale, dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (da ultimo, cfr., ad esempio, Tribunale Bergamo, sentenza n. 663 del 28.8.2023, e Tribunale di Milano, sentenza n. 4493 del 15.10.2024) e di legittimità (cfr., Cass. Civ. Sez. Lav. n. 32104 del 31.10.2022 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 29961 del 27.10.2023).
2.3. In forza di tutto ciò, la normativa nazionale, ove incompatibile coi principi giurisprudenziali richiamati, deve essere disapplicata, e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a fruire, in relazione alle tre annualità oggetto di domanda, del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica”. Circa il quantum debeatur, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto che il
[...]
, costituendosi al solo fine di contestare la debenza degli interessi, di fatto non ha Controparte_1 confutato l'entità del credito vantato dal docente, a ciò conseguendo pertanto la condanna al pagamento,
3 in favore di , della somma di euro 1.500,00, da riconoscersi nelle forme previste dalla Parte_2
Legge (vale a dire secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015).
2.4. Su tale “importo” non sono dovuti interessi, in misura legale, in quanto nelle conclusioni del ricorso essi sono stati richiesti solo per il caso di accoglimento della domanda subordinata. Avendo il Giudice accolto quella principale, non occorre pronunciarsi sulle eccezioni formulate, a riguardo, dal convenuto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta (l'istruttoria si è limitata all'esame dei documenti, e la fase decisionale, a sua volta, si è risolta nel richiamo agli atti introduttivi e nella formulazione di conclusioni orali), applicati parametri poco superiori ai minimi stante il carattere seriale e la non elevata complessità della causa.
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi di cui al capo 3 in favore del procuratore del ricorrente, avendo lo stesso dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) Accogliendo la domanda, dichiara che ha diritto, in relazione ai periodi e Parte_1 rapporti di lavoro richiamati in ricorso (anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021), di percepire la somma di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
2) Condanna, per l'effetto, il , a corrispondergli, per i titoli e le causali Controparte_1 di cui al capo 1), e nelle forme di Legge, il beneficio economico oggetto di lite, per la complessiva somma di euro 1.500,00;
3) Condanna, altresì, il convenuto a pagare al ricorrente le spese di giudizio, liquidandole in euro 600,00 per compensi di avvocato, oltre il contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
4) Dispone che le spese e i compensi di cui al capo 3 siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di parte ricorrente.
Nuoro, 25 marzo 2025
Il Giudice,
Dr. Paolo Dau
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