Articolo 1 della Legge 21 febbraio 1963, n. 250
Versione
6 aprile 1963
Art. 1. Articolo unico

L'Amministrazione finanziaria dello Stato e' autorizzata a vendere a trattativa privata, in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile dello Stato situati in Verona: il primo con ingresso da via Cappelletta n. 5, distinto in catasto alla Sezione A, Foglio II, mappale 426 e confinante a sud con proprieta' Bertoldi, ad est con via Cappelletta, a nord con proprieta' Magni; il secondo sito al vicolo Fontanelle n. 12 distinto in catasto alla, Sezione A, Foglio II, mappale 310 sub 2 e confinante a sud con proprieta' Rapelli, ad ovest con via Cappelletta, a nord con proprieta' Magni, ad est con il cortile del fabbricato di via Cappelletta.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto alla approvazione del relativo contratto.

Entrata in vigore il 6 aprile 1963