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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/07/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2657/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori
Magistrati:
dott. Federica Sacchetto Presidente
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara DE Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2657/2024 R.G.
da con l'avv. AVELLA ERASMO Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. LOMBARDI ANTONIO CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
Nel merito: 2
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Camposampiero in
data 26.06.2010 atto trascritto al Numero 17 – parte II – serie A– anno 2010 – Comune di
Camposampiero – Ufficio 1
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camposampiero di annotare la
sentenza nei registri;
con l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Per_ Affidamento delle figlie: le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i Per_2
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica delle
stesse presso l'abitazione della madre, con le seguenti specifiche in punto frequentazioni:
NEL PERIODO INVERNALE DI FREQUENTAZIONE SCOLASTICA
-ratificarsi l'accordo tra le parti, con i seguenti tempi di permanenza e visita:
SETTIMANA A:
pernotto del lunedì e del martedì fino al mercoledì mattina con il padre
dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina con la mamma
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con il papà
B: Per_3
dal lunedì pomeriggio fino al mercoledì mattina con la mamma, dal mercoledì pomeriggio
fino al venerdì mattina con il papà
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la mamma
NEL PERIODO ESTIVO DI NON FREQUENTAZIONE SCOLASTICA
SETTIMANA A:
- il padre avrà con sé le figlie dal Lunedì mattina fino al mattino del Lunedì successivo;
SETTIMANA B:
- nella settimana successiva a quella A la madre avrà con sé le figlie dal lunedì mattina fino
al mattino del lunedì;
2 3
così come i genitori hanno volontariamente attuato per factia concludentia, su volontà di
tutti e senza opposizione da parte di alcuno, nelle estati precedenti;
PREVISIONE DI DIRITTO DI RECUPERO E CAMBI DI
FRQUENTAZIONI MANCATE
Statuire che nel caso in cui capiti, in via eccezionale e non sistematica, l'impossibilità da
parte di uno dei genitori ad adempiere a tali disciplinate visitazioni, venga stabilito il diritto
del genitore di recuperare il periodo di mancata frequentazione nell'arco dello stesso mese in
cui tale impossibilità si sia verificata, con previsione a che le richieste fatte da un genitore
all'altro del cambio di frequentazione debbano avvenire con almeno 3 giorni di anticipo
rispetto al cambio e che la risposta rispetto al cambio avvenga nell'arco della 24 ore
successive dalla comunicazione.
FERIE ESTIVE
Quanto alle vacanze estive entrambi i genitori avranno il diritto a tenere con sé le figlie
ripartendo i tempi in pari periodi ciascuno, tenuto conto delle rispettive ferie. Se entrambi i
genitori avranno le ferie in agosto i periodi di vacanza del mese di agosto verranno parimenti
divisi. Entrambi i genitori avranno tre settimane intere di ferie estive da trascorrere con un
periodo di due settimane di vacanza in via esclusiva con le figlie nel corso dell'estate in via
continuativa, ed una terza settimana staccata dalle sue settimane continuative. I periodi
prescelti andranno comunicati all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni
anno. In caso di sovrapposizione, la precedenza di scelta andrà alla madre negli anni pari ed
al padre negli anni dispari.
Controparte_2
I genitori avranno il diritto a tenere con sé le figlie per metà delle vacanze natalizie ad anni
alternati per periodi interi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 senza più dividere la
settimana di Natale, essendo le figlie cresciute.
I genitori avranno il diritto a tenere con sé le figlie per metà delle vacanze pasquali cui
corrisponderà ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
3 4
In materia economica
Rigettarsi la domanda avversa in punto statuizione di un assegno divorzile a
favore della IG.ra con previsione: CP_1
che nulla venga stabilito quale assegno divorzile per la resistente e, per l'effetto, statuire che
non vi è luogo perciò all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale
mantenimento di natura divorzile.
In punto mantenimento delle figlie
disporre l'obbligo di ciascun genitore di un mantenimento diretto delle figlie per il tempo
di convivenza presso ciascuno, ed i genitori contribuiranno nella misura del 50% tra loro
suddivise alle spese straordinarie mediche (non mutuabili), straordinarie scolastiche e
sportive preventivamente concordate, previa esibizione documentale con rinvio
relativamente al necessario e non preventivo accordo ed alle pezze giustificative al Protocollo
in uso presso il Tribunale di Padova,
con conferma della statuizione a che l'Assegno Unico venga percepito al 50% tra i
genitori.
Spese ed onorari integralmente rifusi.
Conclusioni parte resistente:
dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Camposampiero
26.06.2010 e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camposampiero di
annotare la sentenza nei propri registri;
rigetto delle domande avversarie in quanto infondate:
disporsi l'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori con le
modalità di visita stabilite come da verbale di udienza del 13.11.2024 e con decreto
18.11.2024 del Tribunale di Padova dott.ssa Alina Rossato
4 5
Quanto al mantenimento delle minori: A titolo di contributo per il mantenimento
Per_ delle minori e disporsi che il IG. versi alla IG.ra l'importo di € Per_2 Pt_1 CP_1
600,00 per entrambe te figlie (€ 300.00 per ciascuna figlia), da corrispondersi
anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese mediante versamento diretto sul c/c bancario
intestato alla Sig.ra e aggiornamento ISTAT annuale;
spese straordinarie come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Padova;
assegno unico in favore della madre.
Assegno Divorzile : accertato che ne sussistono i presupposti di legge disporsi assegno
di mantenimento in favore della IG.ra di euro 300,00 mensili;
CP_1
In via istruttoria disporsi CTU psicologica volta a definire la situazione delle minori, i
rapporti con i genitori, la capacità relazionale di questi ultimi e che valuti quali possono
essere le migliori condizioni e modalità di visita soprattutto alla luce del reale interesse delle
minori;
In ordine al requisito della sperequazione delle condizioni economico patrimoniali tra i
coniugi in difetto di spontanea produzione da parte del ricorrente delle dichiarazioni dei
redditi degli ultimi due anni e di qualsivoglia documentazione bancaria, si chiede che il
Giudice formuli ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc nei confronti del IG.
e/o nei confronti della Agenzia delle Entrate D.P. Padova avente ad oggetto le Pt_1
dichiarazioni dei redditi integrali presentate a nome del IG. , Parte_1
relative agli anni di imposta 2020/21/22/23/24; C.F._1
in subordine al predetto ordine di esibizione, il Giudice richieda alla pubblica
amministrazione competente – Agenzia delle Entrale D.P. Padova - di fornire informazioni
scritte circa l'ammontare
(lordo) e la tipologia dei redditi dichiarati dal , Parte_1
relative agli anni di imposta 2020/21/22/23/24. C.F._1
5 6
Atteso che il convenuto ha manifestato una elevata capacità reddituale già da diversi anni
e che sin dagli anni del matrimonio mai il ricorrente ha reso partecipe la IG.ra dei CP_1
propri risparmi atteso altresì che nel presente giudizio il IG. non ha prodotto Pt_1
alcuna documentazione Isee o altra documentazione da cui si evince il suo patrimonio
mobiliare e finanziario, si chiede che il Giudice formuli ordine di esibizione ai sensi dell'art.
210 cpc nei confronti del , avente ad oggetto Parte_1 C.F._1
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni ai sensi
dell'art. 473Bis.12 cpc;
il Giudice disponga le indagini sui redditi, sui patrimoni mobiliari immobiliari e
finanziari e sull'effettivo tenore di vita , Parte_1 C.F._1
valendosi anche della polizia tributaria ai sensi dell'art. 337ter ultimo comma c.c.
Si formula inoltre specifica istanza ex art. 155sexies disp. att. cpc al Giudice del
procedimento di divorzio n. 2657/24 Rg Tribunale di Padova, affinchè voglia autorizzare,
per il combinato disposto degli artt. 155quinquies e 155sexies disp. att. cpc, la parte
convenuta se del caso attraverso l'UNEP competente, all'accesso alle banche CP_1
dati di cui all'art 492bis cpc e di quelle
individuate nell'art. 155quater disp. att. cpc, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari e
la banca dati dei rapporti previdenziali nei confronti , CP_3 Parte_1
trattandosi di procedimento in materia di famiglia ed occorrendo C.F._1
accedere ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari presenti
nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e all'anagrafe
previdenziale.
In via istruttoria in merito al requisito della sperequazione come conseguenza del
contributo fornito dalla richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, si chiede di essere ammessi alla
prova per testi sui capitoli che verranno formulati nelle concedende memorie istruttorie.
6 7
La resistente di riserva di produrre documenti e di indicare ulteriori mezzi di prova anche
testimoniali con i testi che saranno indicati nelle concedende memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.5.2024, il ricorrente, premettendo che:
- contraeva matrimonio concordatario con in data 26.6.2010 CP_1
- dal matrimonio nascevano il 2.6.2009 e il 2.10.2013 Per_1 Per_2
- le condizioni della separazione consensuale venivano omologate dal Tribunale di
Padova con Decreto del 5.4.2018, successivamente modificato su accordo della parti adiva il Tribunale preliminarmente per essere autorizzato, in via d'urgenza, alla iscrizione scolastica della figlia alla scuola “Scuola Secondaria I Grado Per_2
“FALCONETTO” di Padova.
Nel merito, poi, chiedeva la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con Per_1 Per_2
residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre, con frequentazioni paritetiche tra i genitori – da suddividersi in sette giorni dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino del Lunedì della settimana successiva, con dettagliate frequentazioni per ferie estive, natalizie e pasquali, e festività ulteriori.
Inoltre, chiedeva il mantenimento diretto delle figlie per il tempo di convivenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova ed Assegno Unico da percepirsi al
50% tra i genitori;
in via istruttoria, l'apertura di CTU psicologica per fornire ed indicare allo stesso Tribunale il più idoneo regime di frequentazione che risultasse più consono al migliore equilibrio relazionale ed adattivo delle minori.
Con Decreto del 7.6.2024, il Giudice fissava udienza per la discussione dell'istanza urgente ex art. 473bis.15 al 27.6.2024.
7 8
In data 26.6.2024 la IG.ra depositava memoria di replica sulla CP_1
sola richiesta urgente di iscrizione scolastica, opponendosi all'iscrizione di Per_2
alla scuola indicata dal padre e chiedendo l'autorizzazione all'iscrizione presso la scuola Verdi di Legnaro.
Sentite le parti all'udienza del 27.6.2024 e la minore all'udienza del 10.7.2025, Per_2
il Giudice con Ordinanza datata 22.7.2024 autorizzava il padre, ad Parte_1
iscrivere la figlia alla scuola secondaria di primo grado “Falconetto” Parte_2
di Padova e rinviava all'udienza del 13 novembre 2024 ore 11.00 per gli incombenti di cui agli articoli 473bis.21-22 cpc., con termini per memorie come previsti dall'art. 473bis.17 cpc e termine per costituzione della resistente.
La resistente si costituiva con memoria depositata il 14.10.2024, chiedendo l'affido congiunto delle minori, fine settimana alternati e giorni di visita settimanali con il padre, € 600 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed € 300 a titolo di assegno divorzile a suo favore, in ragione della disparità reddituale tra le parti.
Sentite le parti all'udienza di comparizione, le quali raggiungevano in udienza un accordo in merito ai tempi di frequentazione padre/figlie, con Ordinanza del
18.11.2025 emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
- conferma l'affido congiunto delle minori ad entrambi i genitori
- dispone, sull'accordo tra le parti, i seguenti tempi di permanenza e visita:
SETTIMANA A:
pernotto del lunedì e del martedì fino al mercoledì mattina con il padre
dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina con la mamma dal venerdì pomeriggio al
lunedì mattina con il papà
SETTIMANA B:
dal lunedì pomeriggio fino al mercoledì mattina con la mamma, dal mercoledì pomeriggio
fino al venerdì mattina con il papà dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la mamma
per il resto conferma le condizioni di separazione;
8 9
-dispone che il IG. versi alla IG.ra entro il 10 di ogni mese Parte_1 Parte_3
la somma di € 300 rivalutabile Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
le
spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo di Padova, verranno divise a
metà tra le parti;
rigetta la istanze istruttorie delle parti, in quanto irrilevanti;
Ordina ad entrambe le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal
2018 al 2024, o in alternativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate di mancato deposito,
nonché tutta la documentazione aggiornata prevista dall'art. 473bis.12 cpc, entro il 5 marzo
2025.
Rinvia all'udienza del 10 aprile 2025 in trattazione scritta per esame documentazione.
A seguito dell'udienza in trattazione scritta del 10.4.2025, lette le note delle parti e vista la documentazione, il Giudice rinviava all'udienza del 29.5.2025 in trattazione scritta per remissione della causa in decisione, assegnando termini per pc, memorie conclusionali e di replica.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra a celebrato in data Parte_1 CP_1
27.6.2010, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Camposampiero, Parte
II, SERIE A numero 17, anno 2010 con ordine all'ufficiale di Stato Civile del
Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale di Padova il 20.3.2018. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
9 10
Sull'affido e diritto di visita
Le parti concordano sia sull'affido condiviso con residenza anagrafica presso la mamma, sia sui tempi di visita, così come disposti con Ordinanza del 18.11.2024.
Quanto ai periodi extrascolastici, il Collegio ritiene di disporre che le minore trascorrano con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, durante le vacanze
Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni,
comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori. Le parti potranno, in ogni caso, individuare in accordo tra loro tempi diversi ed eventuali recuperi, tenuto conto delle eIGenze lavorative reciproche e di quelle scolastiche ed extrascolastiche delle figlie.
Sul contributo al mantenimento per le figlie
Il IG. ha dichiarato di essere impiegato nel settore commerciale, Parte_1
con contratto a tempo indeterminato, trasformato in orario part time a 32 ore (come da contratto di lavoro depositato, sottoscritto in data 31.12.2019). Egli, dagli estratti conto corrente depositati, risulta avere uno stipendio medio di € 2000 circa mensili,
di percepire l'assegno unico di € 162,20 mensili e di corrispondere la rata del mutuo gravante sull'abitazione da lui acquistata om data 11.1.2024 di € 689,62 mensili. Ha
dichiarato di possedere un terreno agricolo in provincia di Latina.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi risulta avere avuto un reddito complessivo di
€ 32.731, nel 2023 di € 31.194, con un reddito medio mensile (detratta l'imposta netta) per il 2024 di € 2161, per il 2023 di € 2110.
10 11
La IG.ra dal maggio 2024 svolge lavori occasionali come doula, con un CP_1
reddito variabile. Dagli estratti conto depositati il reddito medio risulta aggirarsi intorno ad € 400 mensili, ad eccezione delle mensilità 2025 ove non risultano entrate. Fino a gennaio 2024 ha percepito la Naspi. Riceve al metà dell'assegno unico di € 162,20 per le figlie e . Convive con il nuovo compagno con il Per_1 Per_2
quale ha avuto un figlio di tre anni.
Appare evidente la sproporzione reddituale tra le due parti del procedimento.
Ai sensi dell'art. 337 ter cc, entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento della prole in proporzione delle proprie capacità e risorse economiche. E' inoltre principio consolidato che i figli minori hanno diritto al mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante l'unione matrimoniale, presso ciascuno dei genitori ( Cassazione Ordinanza 2536 del 26.1.2024 In tema di contributo
al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il
rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i
figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di
essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità,
delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i
genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono
adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di
permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di
merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per
i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di
proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali
del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti
patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale)).
11 12
Tenuto conto dell'aumento dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre,
della diminuzione del suo reddito, dovuta tuttavia alla scelta di ridurre l'orario di lavoro, delle eIGenze delle figlie parametrate all'età, il Collegio ritiene congruo confermare quanto già stabilito dal giudice delegato, ovvero il contributo paterno al mantenimento di € 300 mensili (€ 150 a figlia), da versare alla IG.ra , oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
Sulla domanda di riconoscimento di assegno divorzile
Il ricorrente chiede che nessun assegno divorzile sia disposto a favore della resistente, non ricorrendone i presupposti.
La resistente chiede al contrario un contributo di € 300 mensili.
La IG.ra , durante il matrimonio risulta avere sempre lavorato, come CP_1
sostenuto dal IG. e in parte confermato dai CUD depositati dalla Pt_1
resistente. Infatti, nelle condizioni di separazione consensuale, i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti e nulla è stato previsto come contributo al mantenimento per la resistente, la quale ha lasciato il lavoro dopo la nascita del terzo figlio, avuto con il nuovo compagno.
Pertanto, tale situazione, determinata dalla scelta della IG.ra , successiva CP_1
alla cessazione della convivenza matrimoniale, durata 8 anni, non può certamente integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, pur in presenza di una disparità economica tra le parti. Non ricorrono nemmeno i criteri riconosciuti dalla giurisprudenza, neppure quello assistenziale, essendo la resistente giovane e con capacità lavorativa integra.
La domanda della resistente non merita quindi accoglimento.
Sulle spese di lite
12 13
In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 27.6.2010, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di
Camposampiero, Parte II, SERIE A numero 17 con ordine all'ufficiale di Stato
Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto
2) dispone l'affido congiunto delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori terranno con sé le figlie secondo la seguente concordata organizzazione:
SETTIMANA A:
pernotto del lunedì e del martedì fino al mercoledì mattina con il padre dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina con la mamma dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con il papà
B: Per_3
dal lunedì pomeriggio fino al mercoledì mattina con la mamma, dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina con il papà
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la mamma le minori staranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno,
durante le vacanze Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal
31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni
13 14
durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori.
In ogni caso, le parti potranno, in accordo tra loro, individuare eventuali tempi di recupero, tenuto conto delle eIGenze lavorative reciproche e di quelle scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, così come diversi e più
ampi tempi di visita.
3) Dispone che il IG. versi alla IG.ra entro il 15 di Parte_1 CP_1
ogni mese a titolo di contributo al mantenimento per le figlie la somma di €
300 complessivi ( € 150 mensili a figlia), rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
4) Rigetta la domanda di riconoscimento di assegno di divorzio.
Spese compensate.
Così deciso in Padova, il 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Federica Sacchetto
Il Giudice est.
Dott. Alina Rossato
14
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori
Magistrati:
dott. Federica Sacchetto Presidente
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara DE Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2657/2024 R.G.
da con l'avv. AVELLA ERASMO Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. LOMBARDI ANTONIO CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
Nel merito: 2
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Camposampiero in
data 26.06.2010 atto trascritto al Numero 17 – parte II – serie A– anno 2010 – Comune di
Camposampiero – Ufficio 1
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camposampiero di annotare la
sentenza nei registri;
con l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Per_ Affidamento delle figlie: le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i Per_2
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica delle
stesse presso l'abitazione della madre, con le seguenti specifiche in punto frequentazioni:
NEL PERIODO INVERNALE DI FREQUENTAZIONE SCOLASTICA
-ratificarsi l'accordo tra le parti, con i seguenti tempi di permanenza e visita:
SETTIMANA A:
pernotto del lunedì e del martedì fino al mercoledì mattina con il padre
dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina con la mamma
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con il papà
B: Per_3
dal lunedì pomeriggio fino al mercoledì mattina con la mamma, dal mercoledì pomeriggio
fino al venerdì mattina con il papà
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la mamma
NEL PERIODO ESTIVO DI NON FREQUENTAZIONE SCOLASTICA
SETTIMANA A:
- il padre avrà con sé le figlie dal Lunedì mattina fino al mattino del Lunedì successivo;
SETTIMANA B:
- nella settimana successiva a quella A la madre avrà con sé le figlie dal lunedì mattina fino
al mattino del lunedì;
2 3
così come i genitori hanno volontariamente attuato per factia concludentia, su volontà di
tutti e senza opposizione da parte di alcuno, nelle estati precedenti;
PREVISIONE DI DIRITTO DI RECUPERO E CAMBI DI
FRQUENTAZIONI MANCATE
Statuire che nel caso in cui capiti, in via eccezionale e non sistematica, l'impossibilità da
parte di uno dei genitori ad adempiere a tali disciplinate visitazioni, venga stabilito il diritto
del genitore di recuperare il periodo di mancata frequentazione nell'arco dello stesso mese in
cui tale impossibilità si sia verificata, con previsione a che le richieste fatte da un genitore
all'altro del cambio di frequentazione debbano avvenire con almeno 3 giorni di anticipo
rispetto al cambio e che la risposta rispetto al cambio avvenga nell'arco della 24 ore
successive dalla comunicazione.
FERIE ESTIVE
Quanto alle vacanze estive entrambi i genitori avranno il diritto a tenere con sé le figlie
ripartendo i tempi in pari periodi ciascuno, tenuto conto delle rispettive ferie. Se entrambi i
genitori avranno le ferie in agosto i periodi di vacanza del mese di agosto verranno parimenti
divisi. Entrambi i genitori avranno tre settimane intere di ferie estive da trascorrere con un
periodo di due settimane di vacanza in via esclusiva con le figlie nel corso dell'estate in via
continuativa, ed una terza settimana staccata dalle sue settimane continuative. I periodi
prescelti andranno comunicati all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni
anno. In caso di sovrapposizione, la precedenza di scelta andrà alla madre negli anni pari ed
al padre negli anni dispari.
Controparte_2
I genitori avranno il diritto a tenere con sé le figlie per metà delle vacanze natalizie ad anni
alternati per periodi interi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 senza più dividere la
settimana di Natale, essendo le figlie cresciute.
I genitori avranno il diritto a tenere con sé le figlie per metà delle vacanze pasquali cui
corrisponderà ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
3 4
In materia economica
Rigettarsi la domanda avversa in punto statuizione di un assegno divorzile a
favore della IG.ra con previsione: CP_1
che nulla venga stabilito quale assegno divorzile per la resistente e, per l'effetto, statuire che
non vi è luogo perciò all'instaurazione, reciproca, di contribuzioni al personale
mantenimento di natura divorzile.
In punto mantenimento delle figlie
disporre l'obbligo di ciascun genitore di un mantenimento diretto delle figlie per il tempo
di convivenza presso ciascuno, ed i genitori contribuiranno nella misura del 50% tra loro
suddivise alle spese straordinarie mediche (non mutuabili), straordinarie scolastiche e
sportive preventivamente concordate, previa esibizione documentale con rinvio
relativamente al necessario e non preventivo accordo ed alle pezze giustificative al Protocollo
in uso presso il Tribunale di Padova,
con conferma della statuizione a che l'Assegno Unico venga percepito al 50% tra i
genitori.
Spese ed onorari integralmente rifusi.
Conclusioni parte resistente:
dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Camposampiero
26.06.2010 e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camposampiero di
annotare la sentenza nei propri registri;
rigetto delle domande avversarie in quanto infondate:
disporsi l'affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori con le
modalità di visita stabilite come da verbale di udienza del 13.11.2024 e con decreto
18.11.2024 del Tribunale di Padova dott.ssa Alina Rossato
4 5
Quanto al mantenimento delle minori: A titolo di contributo per il mantenimento
Per_ delle minori e disporsi che il IG. versi alla IG.ra l'importo di € Per_2 Pt_1 CP_1
600,00 per entrambe te figlie (€ 300.00 per ciascuna figlia), da corrispondersi
anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese mediante versamento diretto sul c/c bancario
intestato alla Sig.ra e aggiornamento ISTAT annuale;
spese straordinarie come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Padova;
assegno unico in favore della madre.
Assegno Divorzile : accertato che ne sussistono i presupposti di legge disporsi assegno
di mantenimento in favore della IG.ra di euro 300,00 mensili;
CP_1
In via istruttoria disporsi CTU psicologica volta a definire la situazione delle minori, i
rapporti con i genitori, la capacità relazionale di questi ultimi e che valuti quali possono
essere le migliori condizioni e modalità di visita soprattutto alla luce del reale interesse delle
minori;
In ordine al requisito della sperequazione delle condizioni economico patrimoniali tra i
coniugi in difetto di spontanea produzione da parte del ricorrente delle dichiarazioni dei
redditi degli ultimi due anni e di qualsivoglia documentazione bancaria, si chiede che il
Giudice formuli ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc nei confronti del IG.
e/o nei confronti della Agenzia delle Entrate D.P. Padova avente ad oggetto le Pt_1
dichiarazioni dei redditi integrali presentate a nome del IG. , Parte_1
relative agli anni di imposta 2020/21/22/23/24; C.F._1
in subordine al predetto ordine di esibizione, il Giudice richieda alla pubblica
amministrazione competente – Agenzia delle Entrale D.P. Padova - di fornire informazioni
scritte circa l'ammontare
(lordo) e la tipologia dei redditi dichiarati dal , Parte_1
relative agli anni di imposta 2020/21/22/23/24. C.F._1
5 6
Atteso che il convenuto ha manifestato una elevata capacità reddituale già da diversi anni
e che sin dagli anni del matrimonio mai il ricorrente ha reso partecipe la IG.ra dei CP_1
propri risparmi atteso altresì che nel presente giudizio il IG. non ha prodotto Pt_1
alcuna documentazione Isee o altra documentazione da cui si evince il suo patrimonio
mobiliare e finanziario, si chiede che il Giudice formuli ordine di esibizione ai sensi dell'art.
210 cpc nei confronti del , avente ad oggetto Parte_1 C.F._1
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni ai sensi
dell'art. 473Bis.12 cpc;
il Giudice disponga le indagini sui redditi, sui patrimoni mobiliari immobiliari e
finanziari e sull'effettivo tenore di vita , Parte_1 C.F._1
valendosi anche della polizia tributaria ai sensi dell'art. 337ter ultimo comma c.c.
Si formula inoltre specifica istanza ex art. 155sexies disp. att. cpc al Giudice del
procedimento di divorzio n. 2657/24 Rg Tribunale di Padova, affinchè voglia autorizzare,
per il combinato disposto degli artt. 155quinquies e 155sexies disp. att. cpc, la parte
convenuta se del caso attraverso l'UNEP competente, all'accesso alle banche CP_1
dati di cui all'art 492bis cpc e di quelle
individuate nell'art. 155quater disp. att. cpc, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari e
la banca dati dei rapporti previdenziali nei confronti , CP_3 Parte_1
trattandosi di procedimento in materia di famiglia ed occorrendo C.F._1
accedere ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari presenti
nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e all'anagrafe
previdenziale.
In via istruttoria in merito al requisito della sperequazione come conseguenza del
contributo fornito dalla richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, si chiede di essere ammessi alla
prova per testi sui capitoli che verranno formulati nelle concedende memorie istruttorie.
6 7
La resistente di riserva di produrre documenti e di indicare ulteriori mezzi di prova anche
testimoniali con i testi che saranno indicati nelle concedende memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.5.2024, il ricorrente, premettendo che:
- contraeva matrimonio concordatario con in data 26.6.2010 CP_1
- dal matrimonio nascevano il 2.6.2009 e il 2.10.2013 Per_1 Per_2
- le condizioni della separazione consensuale venivano omologate dal Tribunale di
Padova con Decreto del 5.4.2018, successivamente modificato su accordo della parti adiva il Tribunale preliminarmente per essere autorizzato, in via d'urgenza, alla iscrizione scolastica della figlia alla scuola “Scuola Secondaria I Grado Per_2
“FALCONETTO” di Padova.
Nel merito, poi, chiedeva la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con Per_1 Per_2
residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre, con frequentazioni paritetiche tra i genitori – da suddividersi in sette giorni dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mattino del Lunedì della settimana successiva, con dettagliate frequentazioni per ferie estive, natalizie e pasquali, e festività ulteriori.
Inoltre, chiedeva il mantenimento diretto delle figlie per il tempo di convivenza presso ciascun genitore, oltre al 50% delle spese straordinarie con rinvio al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova ed Assegno Unico da percepirsi al
50% tra i genitori;
in via istruttoria, l'apertura di CTU psicologica per fornire ed indicare allo stesso Tribunale il più idoneo regime di frequentazione che risultasse più consono al migliore equilibrio relazionale ed adattivo delle minori.
Con Decreto del 7.6.2024, il Giudice fissava udienza per la discussione dell'istanza urgente ex art. 473bis.15 al 27.6.2024.
7 8
In data 26.6.2024 la IG.ra depositava memoria di replica sulla CP_1
sola richiesta urgente di iscrizione scolastica, opponendosi all'iscrizione di Per_2
alla scuola indicata dal padre e chiedendo l'autorizzazione all'iscrizione presso la scuola Verdi di Legnaro.
Sentite le parti all'udienza del 27.6.2024 e la minore all'udienza del 10.7.2025, Per_2
il Giudice con Ordinanza datata 22.7.2024 autorizzava il padre, ad Parte_1
iscrivere la figlia alla scuola secondaria di primo grado “Falconetto” Parte_2
di Padova e rinviava all'udienza del 13 novembre 2024 ore 11.00 per gli incombenti di cui agli articoli 473bis.21-22 cpc., con termini per memorie come previsti dall'art. 473bis.17 cpc e termine per costituzione della resistente.
La resistente si costituiva con memoria depositata il 14.10.2024, chiedendo l'affido congiunto delle minori, fine settimana alternati e giorni di visita settimanali con il padre, € 600 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed € 300 a titolo di assegno divorzile a suo favore, in ragione della disparità reddituale tra le parti.
Sentite le parti all'udienza di comparizione, le quali raggiungevano in udienza un accordo in merito ai tempi di frequentazione padre/figlie, con Ordinanza del
18.11.2025 emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
- conferma l'affido congiunto delle minori ad entrambi i genitori
- dispone, sull'accordo tra le parti, i seguenti tempi di permanenza e visita:
SETTIMANA A:
pernotto del lunedì e del martedì fino al mercoledì mattina con il padre
dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina con la mamma dal venerdì pomeriggio al
lunedì mattina con il papà
SETTIMANA B:
dal lunedì pomeriggio fino al mercoledì mattina con la mamma, dal mercoledì pomeriggio
fino al venerdì mattina con il papà dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la mamma
per il resto conferma le condizioni di separazione;
8 9
-dispone che il IG. versi alla IG.ra entro il 10 di ogni mese Parte_1 Parte_3
la somma di € 300 rivalutabile Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
le
spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo di Padova, verranno divise a
metà tra le parti;
rigetta la istanze istruttorie delle parti, in quanto irrilevanti;
Ordina ad entrambe le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal
2018 al 2024, o in alternativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate di mancato deposito,
nonché tutta la documentazione aggiornata prevista dall'art. 473bis.12 cpc, entro il 5 marzo
2025.
Rinvia all'udienza del 10 aprile 2025 in trattazione scritta per esame documentazione.
A seguito dell'udienza in trattazione scritta del 10.4.2025, lette le note delle parti e vista la documentazione, il Giudice rinviava all'udienza del 29.5.2025 in trattazione scritta per remissione della causa in decisione, assegnando termini per pc, memorie conclusionali e di replica.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra a celebrato in data Parte_1 CP_1
27.6.2010, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di Camposampiero, Parte
II, SERIE A numero 17, anno 2010 con ordine all'ufficiale di Stato Civile del
Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale di Padova il 20.3.2018. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
9 10
Sull'affido e diritto di visita
Le parti concordano sia sull'affido condiviso con residenza anagrafica presso la mamma, sia sui tempi di visita, così come disposti con Ordinanza del 18.11.2024.
Quanto ai periodi extrascolastici, il Collegio ritiene di disporre che le minore trascorrano con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, durante le vacanze
Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni,
comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori. Le parti potranno, in ogni caso, individuare in accordo tra loro tempi diversi ed eventuali recuperi, tenuto conto delle eIGenze lavorative reciproche e di quelle scolastiche ed extrascolastiche delle figlie.
Sul contributo al mantenimento per le figlie
Il IG. ha dichiarato di essere impiegato nel settore commerciale, Parte_1
con contratto a tempo indeterminato, trasformato in orario part time a 32 ore (come da contratto di lavoro depositato, sottoscritto in data 31.12.2019). Egli, dagli estratti conto corrente depositati, risulta avere uno stipendio medio di € 2000 circa mensili,
di percepire l'assegno unico di € 162,20 mensili e di corrispondere la rata del mutuo gravante sull'abitazione da lui acquistata om data 11.1.2024 di € 689,62 mensili. Ha
dichiarato di possedere un terreno agricolo in provincia di Latina.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi risulta avere avuto un reddito complessivo di
€ 32.731, nel 2023 di € 31.194, con un reddito medio mensile (detratta l'imposta netta) per il 2024 di € 2161, per il 2023 di € 2110.
10 11
La IG.ra dal maggio 2024 svolge lavori occasionali come doula, con un CP_1
reddito variabile. Dagli estratti conto depositati il reddito medio risulta aggirarsi intorno ad € 400 mensili, ad eccezione delle mensilità 2025 ove non risultano entrate. Fino a gennaio 2024 ha percepito la Naspi. Riceve al metà dell'assegno unico di € 162,20 per le figlie e . Convive con il nuovo compagno con il Per_1 Per_2
quale ha avuto un figlio di tre anni.
Appare evidente la sproporzione reddituale tra le due parti del procedimento.
Ai sensi dell'art. 337 ter cc, entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento della prole in proporzione delle proprie capacità e risorse economiche. E' inoltre principio consolidato che i figli minori hanno diritto al mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante l'unione matrimoniale, presso ciascuno dei genitori ( Cassazione Ordinanza 2536 del 26.1.2024 In tema di contributo
al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il
rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i
figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di
essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità,
delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i
genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono
adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di
permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di
merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per
i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di
proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali
del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti
patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale)).
11 12
Tenuto conto dell'aumento dei tempi di permanenza delle figlie presso il padre,
della diminuzione del suo reddito, dovuta tuttavia alla scelta di ridurre l'orario di lavoro, delle eIGenze delle figlie parametrate all'età, il Collegio ritiene congruo confermare quanto già stabilito dal giudice delegato, ovvero il contributo paterno al mantenimento di € 300 mensili (€ 150 a figlia), da versare alla IG.ra , oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di Padova.
Sulla domanda di riconoscimento di assegno divorzile
Il ricorrente chiede che nessun assegno divorzile sia disposto a favore della resistente, non ricorrendone i presupposti.
La resistente chiede al contrario un contributo di € 300 mensili.
La IG.ra , durante il matrimonio risulta avere sempre lavorato, come CP_1
sostenuto dal IG. e in parte confermato dai CUD depositati dalla Pt_1
resistente. Infatti, nelle condizioni di separazione consensuale, i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti e nulla è stato previsto come contributo al mantenimento per la resistente, la quale ha lasciato il lavoro dopo la nascita del terzo figlio, avuto con il nuovo compagno.
Pertanto, tale situazione, determinata dalla scelta della IG.ra , successiva CP_1
alla cessazione della convivenza matrimoniale, durata 8 anni, non può certamente integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, pur in presenza di una disparità economica tra le parti. Non ricorrono nemmeno i criteri riconosciuti dalla giurisprudenza, neppure quello assistenziale, essendo la resistente giovane e con capacità lavorativa integra.
La domanda della resistente non merita quindi accoglimento.
Sulle spese di lite
12 13
In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 27.6.2010, trascritto negli Atti di Matrimonio del Comune di
Camposampiero, Parte II, SERIE A numero 17 con ordine all'ufficiale di Stato
Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto
2) dispone l'affido congiunto delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre. I genitori terranno con sé le figlie secondo la seguente concordata organizzazione:
SETTIMANA A:
pernotto del lunedì e del martedì fino al mercoledì mattina con il padre dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina con la mamma dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con il papà
B: Per_3
dal lunedì pomeriggio fino al mercoledì mattina con la mamma, dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì mattina con il papà
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con la mamma le minori staranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno,
durante le vacanze Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal
31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni
13 14
durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori.
In ogni caso, le parti potranno, in accordo tra loro, individuare eventuali tempi di recupero, tenuto conto delle eIGenze lavorative reciproche e di quelle scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, così come diversi e più
ampi tempi di visita.
3) Dispone che il IG. versi alla IG.ra entro il 15 di Parte_1 CP_1
ogni mese a titolo di contributo al mantenimento per le figlie la somma di €
300 complessivi ( € 150 mensili a figlia), rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
4) Rigetta la domanda di riconoscimento di assegno di divorzio.
Spese compensate.
Così deciso in Padova, il 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Federica Sacchetto
Il Giudice est.
Dott. Alina Rossato
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